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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/01/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11059/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11059/2019 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 Parte_2
citazione, dall'avv. Pietro Paolo Fusco, presso il cui studio, sito in Afragola (NA) alla via
Torino n.4, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fabio Gagliardi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 16, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e Controparte_2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sara Bassolamento, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via San Filippo a Chiaia n. 20, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11059/2019
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 21.9.2023, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati esponevano: di essere comproprietari dell'immobile costituito da un appartamento sito in Afragola alla via
Galliano n.23, scala B, piano 3, int.9, censito in catasto fabbricati al fg. 20, p.lla 212, facente parte del IO , sito in Afragola al C.so E. De Nicola n. 57 Org_1
CP_ (angolo via Galliano n. 7); di aver già citato in giudizio la società . innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Afragola per sentirla dichiarare responsabile dei danni causati al soffitto dell'immobile di loro proprietà - ambiente bagno - in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal sovrastante solaio di copertura dello stabile di esclusiva proprietà della che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace (R.G. 1483/11) era CP_1
stato definito con la sentenza n. 929 del 9.6.2016, depositata il 28.6.2016, che aveva accolto la domanda risarcitoria, condannando la al pagamento in loro favore della CP_1
somma di € 1.285,44, oltre interessi;
che la società convenuta aveva provveduto alla liquidazione delle somme stabilite in sentenza, senza tuttavia provvedere alla eliminazione delle cause che avevano determinato il pregiudizio;
che il danno si era infatti andato progressivamente aggravando rispetto a quanto accertato dal C.T.U., geom. , Persona_1
incaricato nel precedente giudizio;
che gli intonaci del soffitto del bagno, oltre ai segni di ammaloramento tipici della presenza di umidità ed efflorescenze, avevano iniziato progressivamente a distaccarsi;
che danni con le medesime caratteristiche si erano estesi anche alla sovrastante copertura del balcone;
che l'importo per far fronte alla riparazione di tali danni era stato determinato dalla perizia di parte, redatta dall'arch. alla data Per_2
del 18.6.2019, nella somma di € 3.566.00; che era necessario che venissero realizzati gli
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opportuni interventi utili ad eliminare in maniera definitiva le cause originanti le descritte conseguenze dannose;
che vi era fondato motivo di temere che l'ulteriore avanzamento dello stato di degrado avrebbe compromesso anche le strutture del solaio (travetti, ferri di armatura e calcestruzzo copriferro); che il limitato godimento dell'immobile, a causa dall'evento dannoso sopra descritto, aveva in loro ingenerato stress, fatica e disagio psicologico.
Tanto premesso ed esposto, convenendo in giudizio la ed il CP_1 Controparte_4
chiedevano che, previo accertamento della loro responsabilità, in solido o nella
[...]
diversa misura determinata dal Tribunale, per il verificarsi dei danni causati dalle infiltrazioni, gli stessi venissero condannati:
- all'esecuzione delle opere necessarie alla definitiva eliminazione del fenomeno infiltrativo sopra indicato;
- al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella somma di € 2.280,56 - o nella maggiore somma dovuta per effetto dell'ulteriore aggravamento dei danni accertati all'esito dell'istruttoria - nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa CP_1
pretesa, deduceva: in via preliminare, la sua estraneità rispetto alla causa dei danni ex adverso lamentati;
nel merito, di aver commissionato alla ditta individuale
[...]
dedita a lavori di costruzioni e risanamenti edili, l'esecuzione dei lavori di CP_5
impermeabilizzazione del lastrico solare individuato dagli istanti quale causa dei danni descritti in citazione;
che i lavori di ristrutturazione erano stati regolarmente eseguiti e saldati;
che la causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua era riconducibile, non al solaio di copertura, ma ad una pertinenza condominiale ed, in particolare, alla rottura della tubazione pluviale nel tratto corrente all'altezza del bagno dell'appartamento degli istanti;
che i danni patrimoniali e non patrimoniali erano stati quantificati in termini generici ed in assenza di validi elementi probatori a sostegno.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì il che, contestando la fondatezza in Controparte_2
fatto e in diritto della domanda attorea, assumeva: in via preliminare, il mancato
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esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
sempre in via preliminare, la nullità della domanda per la mancata esposizione dei nuovi fatti e degli elementi di diritto posti alla base della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio;
che era da considerarsi prescritto il diritto al risarcimento del danno essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; nel merito che, nonostante l'avvenuta liquidazione dei danni da parte della convenuta , gli odierni attori non CP_1
erano intervenuti sui luoghi oggetto di infiltrazione al fine di risanare gli ambienti danneggiati, concorrendo con il loro comportamento negligente e/o omissivo alla propagazione del danno subito;
che non erano stati provati gli ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali allegati;
che, risultando la proprietaria esclusiva del CP_1
lastrico solare, era tale società a dover essere considerata responsabile in via esclusiva ex art. 2051 c.c. degli eventuali ulteriori danni cagionati dal piano di copertura del fabbricato;
che, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 6.9.2019, l'amministratore geom.
[...]
aveva sollecitato la a provvedere all'intervento di manutenzione e di messa Pt_3 CP_1
in sicurezza del terrazzo e dei muretti perimetrali di sua esclusiva proprietà, al fine di evitare danni a cose e/o persone;
di voler chiamare in causa ex art. 106 e 269 c.p.c. la società , con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa n. 753283009, allo CP_3
scopo di vedersi garantito dall'eventuale accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
Pertanto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse autorizzata ai sensi dell'art. 269
c.p.c., la chiamata in causa della società , fosse quindi accertata e dichiarata la CP_3
nullità ed improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda, con condanna degli attori in solido tra loro ed in concorso con la al pagamento delle spese di riparazione dei luoghi CP_1
danneggiati; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva una riduzione della propria quota di responsabilità e che la società fosse CP_3
condannata al pagamento delle somme eventualmente poste a proprio carico.
Autorizzata la sua chiamata in causa, la società pur regolarmente Controparte_3
evocata in giudizio, ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice e l'espletamento di una
C.T.U, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate dinanzi allo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo a far data dal 27.9.2021.
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La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado di esplicare, come hanno concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione poiché la materia oggetto della presente controversia (responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.) non rientra nel novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria, atteso che ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c. “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”
In via ulteriormente preliminare non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto avendo gli attori esercitato una pretesa CP_2
risarcitoria in relazione a danni derivanti da un illecito extracontrattuale di natura permanente, la cui manifestazione non può dirsi definitivamente cessata e per i quali va quindi esclusa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, la vicenda in esame è inquadrabile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, ciò in quanto la sussistenza dei danni all' immobile di proprietà degli attori appare riconducibile, quanto alla provenienza, alle infiltrazioni d'acqua cagionate, nell'ambito del fabbricato dal sovrastante CP_6
lastrico di copertura di proprietà della convenuta Che tale società sia titolare CP_1
esclusiva del lastrico risulta circostanza documentalmente provata (cfr. visura storica allegata alla relazione di C.T.U.), oltre che pacificamente riconosciuta da tutte le parti del giudizio.
In punto di diritto si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
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prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In tal senso tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi
(cfr. Cass. 23.10.1990 n. 10277).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata dunque sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass.
n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nella fattispecie in esame, l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni e dei conseguenti danni da umidità all'intradosso del solaio del bagno e dell'adiacente balcone dell'appartamento di proprietà degli attori risultano comprovati sulla base di una serie di elementi precisi e concordanti: le dichiarazioni dei testi, la documentazione fotografica prodotta e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Sul piano dei rilievi probatori, i testi di parte attrice hanno riconosciuto lo stato dei luoghi descritto in citazione ed oggetto di danneggiamento, confermando la sussistenza delle infiltrazioni e dei deterioramenti nella parte superiore della stanza da bagno e del balcone, dichiarando entrambi, in modo concordante, che “le foto contenute nella relazione tecnica dell'arch prodotta dagli attori rappresentano lo stato in cui si trovavano Persona_3
il bagno ed il pensile di copertura del balcone lato interno dell'abitazione di loro proprietà
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alla data del 18.06.2019 o comunque in tale periodo, aggiungendo “che in occasione di piogge si verificano infiltrazioni nel bagno e nel pensile di copertura del balcone lato interno dell'abitazione dei coniug di cui è causa” (testi Parte_4 Testimone_1
e . Testimone_2
Nella fattispecie in esame, con riguardo ai profili causali ed all'esatta stima del pregiudizio patrimoniale subito dagli attori, non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali, le quali confermano l'esistenza di ulteriori conseguenze pregiudizievoli rispetto a quelle già accertate nel corso del procedimento davanti al Giudice di Pace, nel quale si era già stabilito che i danni presenti nel soffitto del bagno dell'appartamento di proprietà degli attori erano “da imputare alla cattiva regimazione delle acque e scarsa manutenzione della copertura del locale tecnico di proprietà della società convenuta” (sentenza n. 929 del
9.6.2016 del Giudice di Pace di Afragola).
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nel caso di specie, le conclusioni tecniche cui è pervenuto l'ing. né sono state Per_4
oggetto di contestazione nel corso delle operazioni peritali (dopo la trasmissione della bozza, al consulente non venivano inviate note contenenti osservazioni critiche all'elaborato), né successivamente sono state puntualmente sconfessate nell'ambito degli scritti conclusionali depositati dalle parti.
Dunque, il C.T.U. ing. ha constatato, alla data degli accessi effettuati Persona_5
tra aprile e maggio 2022, nei locali descritti nell'atto di citazione - ambiente bagno e lato superiore interno del balcone adiacente - la presenza di conseguenze dannose derivanti da
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pregressi esiti e da infiltrazioni ancora in corso nei paramenti murari delle zone interessate dalla perdita idrica. In particolare, nella stanza da bagno ha accertato la sussistenza di “esiti di infiltrazioni presenti all'intradosso del solaio del bagno, di muffa in corrispondenza del cassonetto del bagno… scalfitture subite dalla tavoletta del WC e dal pavimento in seguito alla caduta di intonaci e laterizi provenienti dall'intradosso del solaio soprastante, rottura di porzioni piuttosto estese dei laterizi del solaio nonché la presenza di muffa sulle superfici dei travetti” (cfr. pag. 13-14 CTU); nel balcone ha evidenziato la presenza di “esiti di infiltrazioni in corrispondenza dell'adiacente balcone del lato nord.. screpolatura della tinteggiatura ed il distacco di una porzione di intonaco che rende evidente l'ossidazione di un ferro strutturale dei travetti del solaio” (cfr. pag. 14-15 CTU).
Con specifico riguardo alle cause e alla natura dei danni accertati, l'ausiliario, rispondendo al quesito formulato dal Tribunale, ha ritenuto di poter affermare che i danneggiamenti nell'appartamento degli attori - screpolatura e deterioramento dell'intonaco e del solaio - fossero eziologicamente riconducibili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare sovrastante, in ragione di una cattiva manutenzione della guaina bituminosa di protezione, dell'intonaco e dell'inadeguato sistema di raccolta della acqua pluviali, descrivendo in modo circostanziato lo sviluppo della dinamica causale che ha portato all'insorgenza e al prodursi nel tempo del fenomeno infiltrativo riscontrato (“vi sono dei punti dove le guaine risultano non più in grado di funzionare (cfr. Foto 7 all. 12), distaccate
(cfr. Foto 29, 33 , 34 all. 12) o addirittura mancanti (cfr. Foto 30, 31, 40, 41 all. 12); vi sono le macchie tipiche delle pozze di acqua che si formano per via della non idonea o insufficiente pendenza (cfr. Foto 4, 5, 6, 8, 28, 29, 32, 44, 45 all. 12) per la porzione di lastrico del quarto piano (cfr. Foto 18, 19, 21, 22 all. 12); vi sono anche evidenti distacchi o fratture di intonaco tali da consentire all'acqua di poter passare dietro allo strato impermeabile (cfr. Foto 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 all. 12) nel caso di pioggia accompagnata da vento;
altra evidente anomalia è l'assenza di una raccolta d'acqua pluviale in tutta la zona adiacente l'ufficio per cui l'acqua piovana che raggiunge il lastrico del CP_1
quarto piano tende a distribuirsi su tutta la superfice e solo in parte viene raccolta dal bocchettone presente in corrispondenza del torrino della scala A (cfr. Foto 6 all. 12)”) – cfr. pag. 22-23 CTU).
Sulla base degli accertamenti svolti dall'ausiliario incaricato dal Tribunale, può quindi ritenersi dimostrato il “nesso causale tra le manifestazioni in corso nel bagno e sul balcone
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dell'appartamento dei sigg. e le diverse cause generatrici riconducibili Parte_4 essenzialmente nell'abolizione della raccolta d'acqua in corrispondenza dell'antenna di sinistra rispetto alla porta di accesso dell'ufficio della ed il pessimo stato CP_1
manutentivo del lastrico solare del quarto piano” (cfr. pag. 29 CTU).
Sul punto, le parti convenute non hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del collegamento causale tra i danni -individuati quale aggravamento dei danni già accertati nel precedente giudizio celebrato – ed il carattere permanente ed ancora sussistente del fenomeno infiltrativo rilevato, o da ingenerare il convincimento che i danni riscontrati si siano verificati per effetto di cause diverse da quelle accertate dal C.T.U. (quali, ad esempio, la rottura della tubazione pluviale all'altezza della stanza da bagno dell'appartamento degli istanti).
Il corredo probatorio esaminato consente quindi ragionevolmente di affermare che il pregiudizio patrimoniale lamentato da parte attrice sia eziologicamente ascrivibile alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante lastrico solare di proprietà della CP_1
infiltrazioni che si verificano in conseguenza delle precipitazioni atmosferiche.
Risulta quindi dimostrato - in assenza di fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti, neppure compiutamente dedotti e dimostrati dalle parti convenute - il legame causale tra la cosa in custodia (lastrico solare ed ufficio di proprietà esclusiva della società convenuta) ed il danno-conseguenza (le lesioni subite dall'immobile), potendosi escludere ogni forma di corresponsabilità nella sua produzione, anche ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. a carico degli attori.
Ciò posto, merita accoglimento la domanda con cui l'attrice ha chiesto che le parti convenute provvedessero, a loro cure e spese, alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Va preliminarmente chiarito che quella in oggetto non è qualificabile quale domanda di risarcimento del danno – neanche di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058
c.c. – in quanto essa non ha come scopo quello della eliminazione del pregiudizio subito dagli istanti, in modo da riportare la situazione giuridica e materiale di questa allo stato precedente all'evento.
Lo scopo della domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni è quello di evitare, per il futuro, che si manifestino altri eventi simili a quelli già avveratisi: si tratta, dunque, di un'azione che ha come fine quello di eliminare le cause della turbativa che la proprietà
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degli attori ha subito e sta subendo.
L'azione, dunque, può correttamente sussumersi nel paradigma dettato dall'art. 949 c.c., vale a dire nell'ambito di quell'azione reale (actio negatoria) che può anche tendere semplicemente alla cessazione delle cause di turbativa del godimento della proprietà (c.d. actio inibitoria).
Allo scopo di porre soluzione alla problematica lamentata dagli attori, il C.T.U. ha individuato come rimedio quello del ripristino del sistema di raccolta pluviale e dell'esecuzione di una manutenzione/rifacimento dell'intero lastrico solare onde correggere le pendenze al fine di riuscire a raccogliere le acque meteoriche, limitando così anche il ruscellamento nelle zone dotate di ringhiere, evidenziandosi, nello specifico, la necessità di “eliminare il tubo che entra nella tubazione promiscua pluviale/fecale, realizzare una braga ed una nuova raccolta dell'acqua meteorica con scarico nella tubazione ed occorre procedere al totale rifacimento dei massetti di pendenza e della relativa impermeabilizzazione dei lastrici del quarto piano (scale A e B) facendo in modo che i risvolti verticali della guaina bituminosa si trovino dietro gli intonaci e non sovrapposti agli stessi, estendendo l'attività di impermeabilizzazione anche ai lastrici del quinto piano ovvero alla copertura dei torrini e degli uffici di entrambe le scale”.
Pertanto, in accoglimento di una delle domande espressamente proposte nell'atto di citazione - certamente non formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, come contrariamente sostenuto dall'avv. Bassolamento - il convenuto va CP_2
condannato alla realizzazione di detto intervento di ripristino della tubazione di scarico, ovvero della raccolta d'acqua abolita, nonché alla correzione delle pendenze ed alla manutenzione dell'intero lastrico solare del quarto piano, opere dettagliatamente indicate alle pagine 26 - 27 della relazione di C.T.U. e nel computo metrico di cui all'allegato n. 14 dell'elaborato.
Relativamente all'individuazione dei profili di responsabilità per una corretta ripartizione delle spese di riparazione e ripristino, giova ricordare che con il pronunciamento del 2016 le Sezioni Unite hanno sancito che la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va collocata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo;
configurando una concorrente responsabilità del nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi CP_2
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delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4; le Sezioni Unite hanno evidenziato che è innegabile che chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi, in rapporto alla copertura dell'edificio condominiale, in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l'uso esclusivo, dall'altro lo costituisce custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c... Si è, in particolare, precisato che “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio,
o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c., comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico de ” (cfr. Sez. Unite n. 9449 CP_2
del 10 maggio 2016).
Orbene, l'obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nel principio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'“utilitas” che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti;
sicché, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell'edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), spettano all'assemblea, cui è riservata una valutazione
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discrezionale di merito che, come tale, esula dal controllo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 c.c. (Cass 9 agosto 2017, n. 19779).
La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta – come già chiarito - nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri. (cfr. Cass. 11/01/2022, n. 516).
La risposta alla eccezione del convenuto secondo il quale il danno sarebbe CP_2
tutto da ricondurre all'omessa manutenzione del viene data dalla CP_2 CP_1
stessa Corte di legittimità laddove ribadisce che “in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia i , in forza degli obblighi CP_2
inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt.
1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno” (cfr. Cass 07/02/2017, n. 3239), prova che, nel caso in esame, non solo non è emersa in modo inequivoco e rigoroso, ma che, proprio in ragione dei risultati della C.T.U., va esclusa in quanto i danni sono stati ricondotti a tutta una serie di fattori causali - cattivo stato delle guaine, inidonea pendenza del piano del lastrico, evidenti distacchi o fratture di intonaco delle parete esterne del fabbricato, assenza di un adeguato sistema di raccolta delle acque pluviali - cui il condòmino e il avrebbero dovuto per tempo porre rimedio, sin dai primi segnali di allarme CP_2
rappresentati dalle infiltrazioni segnalate dai proprietari dell'appartamento sottostante, risalenti a diversi anni orsono.
12 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11059/2019
Va pertanto esclusa la sussistenza di elementi che rendano in via esclusiva imputabile alla società proprietaria del lastrico il prodursi della problematica accertata. A tal riguardo, la circostanza riferita dal C.T.U., secondo cui la sarebbe stata responsabile CP_1
dell'eliminazione del sistema di raccolta della acque, non è stata in alcun modo oggetto di riscontro nel corso dell'istruttoria espletata;
né d'altronde il consulente ha adeguatamente dato conto di alcuna fonte certa ed attendibile che gli avrebbe consentito di riferire tale dato in termini di certezza (“in base alle informazioni acquisite ed in considerazione del regolamento di condominio si ritiene che il ripristino della tubazione sia da ascrivere in termini di responsabilità esclusivamente a chi ha determinato l'abolizione della raccolta di acqua ovvero all – cfr. pag. 29 CTU ). CP_1
Pertanto, il viene condannato all'esecuzione delle opere volte alla CP_2
eliminazione delle cause delle infiltrazioni, i cui costi saranno ripartiti secondo il criterio posto dall'art. 1126 c.c. (1/3 a carico del proprietario del lastrico, 2/3 a carico CP_2
del . CP_2
Quanto al danno patrimoniale, consistente nella spesa che gli attori dovranno sostenere per la eliminazione, all'interno dell'appartamento, delle manifestazioni dannose derivate dalle infiltrazioni d'acqua, si osserva che il C.T.U. ha quantificato il costo delle lavorazioni previste per il ripristino della stanza da bagno e del balcone degli attori in un ammontare pari € 6.653,36, cui va aggiunta l'IVA al 10% pari ad € 665,33, per un totale complessivo pari ad € 7.318,69.
Tale quantificazione è condivisa dal Tribunale in quanto congruamente motivata.
Quelle indicate sono le lavorazioni ritenute necessarie dal consulente per lo svolgimento delle operazioni di riparazione del bagno e del balcone dell'appartamento di proprietà degli attori: in relazione al bagno, si dovrà procedere alla “sostituzione di parte della tubazione che corre nel cassonetto del bagno dell'appartamento…apertura di una porzione dello stesso….chiusura delle forometrie pregresse e quelle legate ai lavori eseguiti, previo lavaggio delle superfici con soluzioni igienizzanti per bloccare la proliferazione della muffa individuata..chiusura del cassonetto e con il ripristino a grezzo degli intonaci dell'intradosso e del cassonetto…sostituzione dei pezzi igienici del bagno”; relativamente alle opere da eseguire sul balcone occorrerà, “previa spicconatura, realizzare la passivazione del ferro di armatura esposto ed il successivo ripristino con malte fibrorinforzate. Successivamente potrà essere steso a grezzo dell'intonaco e potrà
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procedersi con finiture e tinteggiatura di tutto l'intradosso del balcone” (cfr. pag. 30-31
CTU).
L'entità dei danni accertati dall'ausiliario ha chiaramente tenuto conto dell'aggravamento prodottosi dopo l'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del precedente giudizio instauratosi dinanzi al Giudice di Pace di Afragola.
Pertanto, deve ritenersi che il ristoro ancora spettante agli attori vada calcolato detraendo dal valore dei costi complessivi da doversi oggi sostenere per il ripristino dell'immobile danneggiato (€ 7.318,69), quanto da loro già ricevuto sulla base dei danni prodottisi all'epoca del precedente giudizio (€ 1.285,44), per una differenza pari ad € 6.033,25.
Al pagamento di detto importo vanno condannati in solido la ed il CP_1 [...]
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, evidenziandosi che il riparto Controparte_2
interno della relativa spesa andrà effettuato anche in questo caso secondo il criterio posto dall'art. 1126 c.c..
Non è invece accoglibile la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale.
In termini astratti il danno non patrimoniale, quale pregiudizio di carattere non economico, può sussistere – oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di esistenza di una fattispecie di reato – anche nell'ipotesi di lesione di un valore essenziale della persona, costituzionalmente rilevante e quindi tutelato (v. per tutte Cass. SSUU 26972/08).
Tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati – il cui numero non è limitato a quelli espressamente previsti dalla Costituzione, in ragione di quanto disposto dall'art. 2 Cost. – non rientra il diritto di proprietà (per cui, sotto questo profilo, la riduzione del godimento della proprietà avente ad oggetto un immobile non può ritenersi risarcibile quale danno non patrimoniale); vi rientra, però, quale diritto attinente alla sfera persona, il diritto a godere dell'abitazione, la quale rappresenta la sfera di proiezione domestica della persona nella sua dimensione individuale e familiare.
Tale diritto all'abitazione, ai sensi dell'art. 2 Cost. può ritenersi uno dei diritti fondamentali della persona, i quali caratterizzano il sistema di valori personalistico che permea la
Costituzione.
Pertanto, la lesione del diritto di abitazione può evidentemente produrre un danno non patrimoniale.
Va precisato che, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza,
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quindi assuma il carattere di gravità.
Nel caso di specie, la circostanza che gli attori abbiano subito uno stato di disagio psico- fisico e di stress in conseguenza del limitato godimento dell'appartamento è rimasta una circostanza di pura allegazione, risultando del tutto indimostrate nel corso dell'istruttoria la natura e la consistenza delle conseguenze non patrimoniali lamentate.
Nessuna prova, né di tipo documentale, né di tipo orale è stata fornita dagli istanti allo scopo di dimostrare lo stato di sofferenza soggettiva di natura interiore conseguente alla vicenda in esame o, d'altro canto, una grave compromissione peggiorativa delle abitudini di vita.
Pertanto, nessun danno di natura non patrimoniale patito dagli attori può assumersi come dimostrato all'esito del giudizio.
La relativa pretesa riparatoria non può che essere disattesa.
Per quanto attiene, alla domanda di manleva spiegata dal convenuto nei CP_2
confronti della compagnia assicurativa terza chiamata, non risulta prodotta in giudizio alcuna prova documentale attestante la sussistenza della dedotta polizza assicurativa a garanzia del rischio derivante da danni conseguenti a infiltrazioni d'acqua.
In assenza di tale risultanza documentale non possono dirsi in alcun modo provati i termini essenziali del presunto rapporto assicurativo, quali fossero i soggetti e l'oggetto della copertura assicurativa, il periodo di decorrenza ed efficacia dell'eventuale contratto di assicurazione stipulato con la Controparte_3
La domanda di manleva va, dunque, rigettata
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Per quanto riguarda la parte terza chiamata si evidenzia che la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Pertanto, poiché
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la parte terza chiamata non ha sostento alcuna spesa in giudizio nulla può essere dovuto in suo favore a titolo di spese processuali.
Vanno infine definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese di
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla realizzazione degli interventi descritti alle pagine 26-27 della Controparte_2
relazione di CTU ed indicati all'allegato 14 della relazione tecnica, opere i cui costi saranno sostenuti secondo il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. (1/3 a carico del proprietario del lastrico solare e 2/3 a carico del;
CP_2
• condanna il e la in solido al pagamento, Controparte_2 CP_1
in favore di e , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2
patrimoniale, della somma di € 6.033,25, oltre interessi come in parte motiva, risarcimento ripartito internamente secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
• rigetta la domanda di manleva avanzata dal Controparte_2
• condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di e Parte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in € 550,00 per esborsi ed € Parte_2
7.616,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Pietro Paolo Fusco dichiaratasi antistatario.
• pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 9.1.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11059/2019 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 Parte_2
citazione, dall'avv. Pietro Paolo Fusco, presso il cui studio, sito in Afragola (NA) alla via
Torino n.4, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fabio Gagliardi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 16, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e Controparte_2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sara Bassolamento, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via San Filippo a Chiaia n. 20, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11059/2019
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 21.9.2023, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati esponevano: di essere comproprietari dell'immobile costituito da un appartamento sito in Afragola alla via
Galliano n.23, scala B, piano 3, int.9, censito in catasto fabbricati al fg. 20, p.lla 212, facente parte del IO , sito in Afragola al C.so E. De Nicola n. 57 Org_1
CP_ (angolo via Galliano n. 7); di aver già citato in giudizio la società . innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Afragola per sentirla dichiarare responsabile dei danni causati al soffitto dell'immobile di loro proprietà - ambiente bagno - in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal sovrastante solaio di copertura dello stabile di esclusiva proprietà della che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace (R.G. 1483/11) era CP_1
stato definito con la sentenza n. 929 del 9.6.2016, depositata il 28.6.2016, che aveva accolto la domanda risarcitoria, condannando la al pagamento in loro favore della CP_1
somma di € 1.285,44, oltre interessi;
che la società convenuta aveva provveduto alla liquidazione delle somme stabilite in sentenza, senza tuttavia provvedere alla eliminazione delle cause che avevano determinato il pregiudizio;
che il danno si era infatti andato progressivamente aggravando rispetto a quanto accertato dal C.T.U., geom. , Persona_1
incaricato nel precedente giudizio;
che gli intonaci del soffitto del bagno, oltre ai segni di ammaloramento tipici della presenza di umidità ed efflorescenze, avevano iniziato progressivamente a distaccarsi;
che danni con le medesime caratteristiche si erano estesi anche alla sovrastante copertura del balcone;
che l'importo per far fronte alla riparazione di tali danni era stato determinato dalla perizia di parte, redatta dall'arch. alla data Per_2
del 18.6.2019, nella somma di € 3.566.00; che era necessario che venissero realizzati gli
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opportuni interventi utili ad eliminare in maniera definitiva le cause originanti le descritte conseguenze dannose;
che vi era fondato motivo di temere che l'ulteriore avanzamento dello stato di degrado avrebbe compromesso anche le strutture del solaio (travetti, ferri di armatura e calcestruzzo copriferro); che il limitato godimento dell'immobile, a causa dall'evento dannoso sopra descritto, aveva in loro ingenerato stress, fatica e disagio psicologico.
Tanto premesso ed esposto, convenendo in giudizio la ed il CP_1 Controparte_4
chiedevano che, previo accertamento della loro responsabilità, in solido o nella
[...]
diversa misura determinata dal Tribunale, per il verificarsi dei danni causati dalle infiltrazioni, gli stessi venissero condannati:
- all'esecuzione delle opere necessarie alla definitiva eliminazione del fenomeno infiltrativo sopra indicato;
- al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella somma di € 2.280,56 - o nella maggiore somma dovuta per effetto dell'ulteriore aggravamento dei danni accertati all'esito dell'istruttoria - nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa CP_1
pretesa, deduceva: in via preliminare, la sua estraneità rispetto alla causa dei danni ex adverso lamentati;
nel merito, di aver commissionato alla ditta individuale
[...]
dedita a lavori di costruzioni e risanamenti edili, l'esecuzione dei lavori di CP_5
impermeabilizzazione del lastrico solare individuato dagli istanti quale causa dei danni descritti in citazione;
che i lavori di ristrutturazione erano stati regolarmente eseguiti e saldati;
che la causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua era riconducibile, non al solaio di copertura, ma ad una pertinenza condominiale ed, in particolare, alla rottura della tubazione pluviale nel tratto corrente all'altezza del bagno dell'appartamento degli istanti;
che i danni patrimoniali e non patrimoniali erano stati quantificati in termini generici ed in assenza di validi elementi probatori a sostegno.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì il che, contestando la fondatezza in Controparte_2
fatto e in diritto della domanda attorea, assumeva: in via preliminare, il mancato
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esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
sempre in via preliminare, la nullità della domanda per la mancata esposizione dei nuovi fatti e degli elementi di diritto posti alla base della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio;
che era da considerarsi prescritto il diritto al risarcimento del danno essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; nel merito che, nonostante l'avvenuta liquidazione dei danni da parte della convenuta , gli odierni attori non CP_1
erano intervenuti sui luoghi oggetto di infiltrazione al fine di risanare gli ambienti danneggiati, concorrendo con il loro comportamento negligente e/o omissivo alla propagazione del danno subito;
che non erano stati provati gli ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali allegati;
che, risultando la proprietaria esclusiva del CP_1
lastrico solare, era tale società a dover essere considerata responsabile in via esclusiva ex art. 2051 c.c. degli eventuali ulteriori danni cagionati dal piano di copertura del fabbricato;
che, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 6.9.2019, l'amministratore geom.
[...]
aveva sollecitato la a provvedere all'intervento di manutenzione e di messa Pt_3 CP_1
in sicurezza del terrazzo e dei muretti perimetrali di sua esclusiva proprietà, al fine di evitare danni a cose e/o persone;
di voler chiamare in causa ex art. 106 e 269 c.p.c. la società , con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa n. 753283009, allo CP_3
scopo di vedersi garantito dall'eventuale accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
Pertanto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse autorizzata ai sensi dell'art. 269
c.p.c., la chiamata in causa della società , fosse quindi accertata e dichiarata la CP_3
nullità ed improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda, con condanna degli attori in solido tra loro ed in concorso con la al pagamento delle spese di riparazione dei luoghi CP_1
danneggiati; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva una riduzione della propria quota di responsabilità e che la società fosse CP_3
condannata al pagamento delle somme eventualmente poste a proprio carico.
Autorizzata la sua chiamata in causa, la società pur regolarmente Controparte_3
evocata in giudizio, ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice e l'espletamento di una
C.T.U, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate dinanzi allo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo a far data dal 27.9.2021.
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La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado di esplicare, come hanno concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione poiché la materia oggetto della presente controversia (responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.) non rientra nel novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria, atteso che ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c. “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”
In via ulteriormente preliminare non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto avendo gli attori esercitato una pretesa CP_2
risarcitoria in relazione a danni derivanti da un illecito extracontrattuale di natura permanente, la cui manifestazione non può dirsi definitivamente cessata e per i quali va quindi esclusa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, la vicenda in esame è inquadrabile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, ciò in quanto la sussistenza dei danni all' immobile di proprietà degli attori appare riconducibile, quanto alla provenienza, alle infiltrazioni d'acqua cagionate, nell'ambito del fabbricato dal sovrastante CP_6
lastrico di copertura di proprietà della convenuta Che tale società sia titolare CP_1
esclusiva del lastrico risulta circostanza documentalmente provata (cfr. visura storica allegata alla relazione di C.T.U.), oltre che pacificamente riconosciuta da tutte le parti del giudizio.
In punto di diritto si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
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prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In tal senso tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi
(cfr. Cass. 23.10.1990 n. 10277).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata dunque sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass.
n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nella fattispecie in esame, l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni e dei conseguenti danni da umidità all'intradosso del solaio del bagno e dell'adiacente balcone dell'appartamento di proprietà degli attori risultano comprovati sulla base di una serie di elementi precisi e concordanti: le dichiarazioni dei testi, la documentazione fotografica prodotta e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Sul piano dei rilievi probatori, i testi di parte attrice hanno riconosciuto lo stato dei luoghi descritto in citazione ed oggetto di danneggiamento, confermando la sussistenza delle infiltrazioni e dei deterioramenti nella parte superiore della stanza da bagno e del balcone, dichiarando entrambi, in modo concordante, che “le foto contenute nella relazione tecnica dell'arch prodotta dagli attori rappresentano lo stato in cui si trovavano Persona_3
il bagno ed il pensile di copertura del balcone lato interno dell'abitazione di loro proprietà
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alla data del 18.06.2019 o comunque in tale periodo, aggiungendo “che in occasione di piogge si verificano infiltrazioni nel bagno e nel pensile di copertura del balcone lato interno dell'abitazione dei coniug di cui è causa” (testi Parte_4 Testimone_1
e . Testimone_2
Nella fattispecie in esame, con riguardo ai profili causali ed all'esatta stima del pregiudizio patrimoniale subito dagli attori, non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali, le quali confermano l'esistenza di ulteriori conseguenze pregiudizievoli rispetto a quelle già accertate nel corso del procedimento davanti al Giudice di Pace, nel quale si era già stabilito che i danni presenti nel soffitto del bagno dell'appartamento di proprietà degli attori erano “da imputare alla cattiva regimazione delle acque e scarsa manutenzione della copertura del locale tecnico di proprietà della società convenuta” (sentenza n. 929 del
9.6.2016 del Giudice di Pace di Afragola).
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nel caso di specie, le conclusioni tecniche cui è pervenuto l'ing. né sono state Per_4
oggetto di contestazione nel corso delle operazioni peritali (dopo la trasmissione della bozza, al consulente non venivano inviate note contenenti osservazioni critiche all'elaborato), né successivamente sono state puntualmente sconfessate nell'ambito degli scritti conclusionali depositati dalle parti.
Dunque, il C.T.U. ing. ha constatato, alla data degli accessi effettuati Persona_5
tra aprile e maggio 2022, nei locali descritti nell'atto di citazione - ambiente bagno e lato superiore interno del balcone adiacente - la presenza di conseguenze dannose derivanti da
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pregressi esiti e da infiltrazioni ancora in corso nei paramenti murari delle zone interessate dalla perdita idrica. In particolare, nella stanza da bagno ha accertato la sussistenza di “esiti di infiltrazioni presenti all'intradosso del solaio del bagno, di muffa in corrispondenza del cassonetto del bagno… scalfitture subite dalla tavoletta del WC e dal pavimento in seguito alla caduta di intonaci e laterizi provenienti dall'intradosso del solaio soprastante, rottura di porzioni piuttosto estese dei laterizi del solaio nonché la presenza di muffa sulle superfici dei travetti” (cfr. pag. 13-14 CTU); nel balcone ha evidenziato la presenza di “esiti di infiltrazioni in corrispondenza dell'adiacente balcone del lato nord.. screpolatura della tinteggiatura ed il distacco di una porzione di intonaco che rende evidente l'ossidazione di un ferro strutturale dei travetti del solaio” (cfr. pag. 14-15 CTU).
Con specifico riguardo alle cause e alla natura dei danni accertati, l'ausiliario, rispondendo al quesito formulato dal Tribunale, ha ritenuto di poter affermare che i danneggiamenti nell'appartamento degli attori - screpolatura e deterioramento dell'intonaco e del solaio - fossero eziologicamente riconducibili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare sovrastante, in ragione di una cattiva manutenzione della guaina bituminosa di protezione, dell'intonaco e dell'inadeguato sistema di raccolta della acqua pluviali, descrivendo in modo circostanziato lo sviluppo della dinamica causale che ha portato all'insorgenza e al prodursi nel tempo del fenomeno infiltrativo riscontrato (“vi sono dei punti dove le guaine risultano non più in grado di funzionare (cfr. Foto 7 all. 12), distaccate
(cfr. Foto 29, 33 , 34 all. 12) o addirittura mancanti (cfr. Foto 30, 31, 40, 41 all. 12); vi sono le macchie tipiche delle pozze di acqua che si formano per via della non idonea o insufficiente pendenza (cfr. Foto 4, 5, 6, 8, 28, 29, 32, 44, 45 all. 12) per la porzione di lastrico del quarto piano (cfr. Foto 18, 19, 21, 22 all. 12); vi sono anche evidenti distacchi o fratture di intonaco tali da consentire all'acqua di poter passare dietro allo strato impermeabile (cfr. Foto 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 all. 12) nel caso di pioggia accompagnata da vento;
altra evidente anomalia è l'assenza di una raccolta d'acqua pluviale in tutta la zona adiacente l'ufficio per cui l'acqua piovana che raggiunge il lastrico del CP_1
quarto piano tende a distribuirsi su tutta la superfice e solo in parte viene raccolta dal bocchettone presente in corrispondenza del torrino della scala A (cfr. Foto 6 all. 12)”) – cfr. pag. 22-23 CTU).
Sulla base degli accertamenti svolti dall'ausiliario incaricato dal Tribunale, può quindi ritenersi dimostrato il “nesso causale tra le manifestazioni in corso nel bagno e sul balcone
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dell'appartamento dei sigg. e le diverse cause generatrici riconducibili Parte_4 essenzialmente nell'abolizione della raccolta d'acqua in corrispondenza dell'antenna di sinistra rispetto alla porta di accesso dell'ufficio della ed il pessimo stato CP_1
manutentivo del lastrico solare del quarto piano” (cfr. pag. 29 CTU).
Sul punto, le parti convenute non hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del collegamento causale tra i danni -individuati quale aggravamento dei danni già accertati nel precedente giudizio celebrato – ed il carattere permanente ed ancora sussistente del fenomeno infiltrativo rilevato, o da ingenerare il convincimento che i danni riscontrati si siano verificati per effetto di cause diverse da quelle accertate dal C.T.U. (quali, ad esempio, la rottura della tubazione pluviale all'altezza della stanza da bagno dell'appartamento degli istanti).
Il corredo probatorio esaminato consente quindi ragionevolmente di affermare che il pregiudizio patrimoniale lamentato da parte attrice sia eziologicamente ascrivibile alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante lastrico solare di proprietà della CP_1
infiltrazioni che si verificano in conseguenza delle precipitazioni atmosferiche.
Risulta quindi dimostrato - in assenza di fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti, neppure compiutamente dedotti e dimostrati dalle parti convenute - il legame causale tra la cosa in custodia (lastrico solare ed ufficio di proprietà esclusiva della società convenuta) ed il danno-conseguenza (le lesioni subite dall'immobile), potendosi escludere ogni forma di corresponsabilità nella sua produzione, anche ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. a carico degli attori.
Ciò posto, merita accoglimento la domanda con cui l'attrice ha chiesto che le parti convenute provvedessero, a loro cure e spese, alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Va preliminarmente chiarito che quella in oggetto non è qualificabile quale domanda di risarcimento del danno – neanche di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058
c.c. – in quanto essa non ha come scopo quello della eliminazione del pregiudizio subito dagli istanti, in modo da riportare la situazione giuridica e materiale di questa allo stato precedente all'evento.
Lo scopo della domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni è quello di evitare, per il futuro, che si manifestino altri eventi simili a quelli già avveratisi: si tratta, dunque, di un'azione che ha come fine quello di eliminare le cause della turbativa che la proprietà
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degli attori ha subito e sta subendo.
L'azione, dunque, può correttamente sussumersi nel paradigma dettato dall'art. 949 c.c., vale a dire nell'ambito di quell'azione reale (actio negatoria) che può anche tendere semplicemente alla cessazione delle cause di turbativa del godimento della proprietà (c.d. actio inibitoria).
Allo scopo di porre soluzione alla problematica lamentata dagli attori, il C.T.U. ha individuato come rimedio quello del ripristino del sistema di raccolta pluviale e dell'esecuzione di una manutenzione/rifacimento dell'intero lastrico solare onde correggere le pendenze al fine di riuscire a raccogliere le acque meteoriche, limitando così anche il ruscellamento nelle zone dotate di ringhiere, evidenziandosi, nello specifico, la necessità di “eliminare il tubo che entra nella tubazione promiscua pluviale/fecale, realizzare una braga ed una nuova raccolta dell'acqua meteorica con scarico nella tubazione ed occorre procedere al totale rifacimento dei massetti di pendenza e della relativa impermeabilizzazione dei lastrici del quarto piano (scale A e B) facendo in modo che i risvolti verticali della guaina bituminosa si trovino dietro gli intonaci e non sovrapposti agli stessi, estendendo l'attività di impermeabilizzazione anche ai lastrici del quinto piano ovvero alla copertura dei torrini e degli uffici di entrambe le scale”.
Pertanto, in accoglimento di una delle domande espressamente proposte nell'atto di citazione - certamente non formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, come contrariamente sostenuto dall'avv. Bassolamento - il convenuto va CP_2
condannato alla realizzazione di detto intervento di ripristino della tubazione di scarico, ovvero della raccolta d'acqua abolita, nonché alla correzione delle pendenze ed alla manutenzione dell'intero lastrico solare del quarto piano, opere dettagliatamente indicate alle pagine 26 - 27 della relazione di C.T.U. e nel computo metrico di cui all'allegato n. 14 dell'elaborato.
Relativamente all'individuazione dei profili di responsabilità per una corretta ripartizione delle spese di riparazione e ripristino, giova ricordare che con il pronunciamento del 2016 le Sezioni Unite hanno sancito che la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va collocata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo;
configurando una concorrente responsabilità del nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi CP_2
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delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4; le Sezioni Unite hanno evidenziato che è innegabile che chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi, in rapporto alla copertura dell'edificio condominiale, in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l'uso esclusivo, dall'altro lo costituisce custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c... Si è, in particolare, precisato che “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio,
o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c., comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico de ” (cfr. Sez. Unite n. 9449 CP_2
del 10 maggio 2016).
Orbene, l'obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nel principio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'“utilitas” che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti;
sicché, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell'edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), spettano all'assemblea, cui è riservata una valutazione
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discrezionale di merito che, come tale, esula dal controllo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 c.c. (Cass 9 agosto 2017, n. 19779).
La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta – come già chiarito - nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri. (cfr. Cass. 11/01/2022, n. 516).
La risposta alla eccezione del convenuto secondo il quale il danno sarebbe CP_2
tutto da ricondurre all'omessa manutenzione del viene data dalla CP_2 CP_1
stessa Corte di legittimità laddove ribadisce che “in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia i , in forza degli obblighi CP_2
inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt.
1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno” (cfr. Cass 07/02/2017, n. 3239), prova che, nel caso in esame, non solo non è emersa in modo inequivoco e rigoroso, ma che, proprio in ragione dei risultati della C.T.U., va esclusa in quanto i danni sono stati ricondotti a tutta una serie di fattori causali - cattivo stato delle guaine, inidonea pendenza del piano del lastrico, evidenti distacchi o fratture di intonaco delle parete esterne del fabbricato, assenza di un adeguato sistema di raccolta delle acque pluviali - cui il condòmino e il avrebbero dovuto per tempo porre rimedio, sin dai primi segnali di allarme CP_2
rappresentati dalle infiltrazioni segnalate dai proprietari dell'appartamento sottostante, risalenti a diversi anni orsono.
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Va pertanto esclusa la sussistenza di elementi che rendano in via esclusiva imputabile alla società proprietaria del lastrico il prodursi della problematica accertata. A tal riguardo, la circostanza riferita dal C.T.U., secondo cui la sarebbe stata responsabile CP_1
dell'eliminazione del sistema di raccolta della acque, non è stata in alcun modo oggetto di riscontro nel corso dell'istruttoria espletata;
né d'altronde il consulente ha adeguatamente dato conto di alcuna fonte certa ed attendibile che gli avrebbe consentito di riferire tale dato in termini di certezza (“in base alle informazioni acquisite ed in considerazione del regolamento di condominio si ritiene che il ripristino della tubazione sia da ascrivere in termini di responsabilità esclusivamente a chi ha determinato l'abolizione della raccolta di acqua ovvero all – cfr. pag. 29 CTU ). CP_1
Pertanto, il viene condannato all'esecuzione delle opere volte alla CP_2
eliminazione delle cause delle infiltrazioni, i cui costi saranno ripartiti secondo il criterio posto dall'art. 1126 c.c. (1/3 a carico del proprietario del lastrico, 2/3 a carico CP_2
del . CP_2
Quanto al danno patrimoniale, consistente nella spesa che gli attori dovranno sostenere per la eliminazione, all'interno dell'appartamento, delle manifestazioni dannose derivate dalle infiltrazioni d'acqua, si osserva che il C.T.U. ha quantificato il costo delle lavorazioni previste per il ripristino della stanza da bagno e del balcone degli attori in un ammontare pari € 6.653,36, cui va aggiunta l'IVA al 10% pari ad € 665,33, per un totale complessivo pari ad € 7.318,69.
Tale quantificazione è condivisa dal Tribunale in quanto congruamente motivata.
Quelle indicate sono le lavorazioni ritenute necessarie dal consulente per lo svolgimento delle operazioni di riparazione del bagno e del balcone dell'appartamento di proprietà degli attori: in relazione al bagno, si dovrà procedere alla “sostituzione di parte della tubazione che corre nel cassonetto del bagno dell'appartamento…apertura di una porzione dello stesso….chiusura delle forometrie pregresse e quelle legate ai lavori eseguiti, previo lavaggio delle superfici con soluzioni igienizzanti per bloccare la proliferazione della muffa individuata..chiusura del cassonetto e con il ripristino a grezzo degli intonaci dell'intradosso e del cassonetto…sostituzione dei pezzi igienici del bagno”; relativamente alle opere da eseguire sul balcone occorrerà, “previa spicconatura, realizzare la passivazione del ferro di armatura esposto ed il successivo ripristino con malte fibrorinforzate. Successivamente potrà essere steso a grezzo dell'intonaco e potrà
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procedersi con finiture e tinteggiatura di tutto l'intradosso del balcone” (cfr. pag. 30-31
CTU).
L'entità dei danni accertati dall'ausiliario ha chiaramente tenuto conto dell'aggravamento prodottosi dopo l'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del precedente giudizio instauratosi dinanzi al Giudice di Pace di Afragola.
Pertanto, deve ritenersi che il ristoro ancora spettante agli attori vada calcolato detraendo dal valore dei costi complessivi da doversi oggi sostenere per il ripristino dell'immobile danneggiato (€ 7.318,69), quanto da loro già ricevuto sulla base dei danni prodottisi all'epoca del precedente giudizio (€ 1.285,44), per una differenza pari ad € 6.033,25.
Al pagamento di detto importo vanno condannati in solido la ed il CP_1 [...]
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, evidenziandosi che il riparto Controparte_2
interno della relativa spesa andrà effettuato anche in questo caso secondo il criterio posto dall'art. 1126 c.c..
Non è invece accoglibile la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale.
In termini astratti il danno non patrimoniale, quale pregiudizio di carattere non economico, può sussistere – oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di esistenza di una fattispecie di reato – anche nell'ipotesi di lesione di un valore essenziale della persona, costituzionalmente rilevante e quindi tutelato (v. per tutte Cass. SSUU 26972/08).
Tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati – il cui numero non è limitato a quelli espressamente previsti dalla Costituzione, in ragione di quanto disposto dall'art. 2 Cost. – non rientra il diritto di proprietà (per cui, sotto questo profilo, la riduzione del godimento della proprietà avente ad oggetto un immobile non può ritenersi risarcibile quale danno non patrimoniale); vi rientra, però, quale diritto attinente alla sfera persona, il diritto a godere dell'abitazione, la quale rappresenta la sfera di proiezione domestica della persona nella sua dimensione individuale e familiare.
Tale diritto all'abitazione, ai sensi dell'art. 2 Cost. può ritenersi uno dei diritti fondamentali della persona, i quali caratterizzano il sistema di valori personalistico che permea la
Costituzione.
Pertanto, la lesione del diritto di abitazione può evidentemente produrre un danno non patrimoniale.
Va precisato che, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza,
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quindi assuma il carattere di gravità.
Nel caso di specie, la circostanza che gli attori abbiano subito uno stato di disagio psico- fisico e di stress in conseguenza del limitato godimento dell'appartamento è rimasta una circostanza di pura allegazione, risultando del tutto indimostrate nel corso dell'istruttoria la natura e la consistenza delle conseguenze non patrimoniali lamentate.
Nessuna prova, né di tipo documentale, né di tipo orale è stata fornita dagli istanti allo scopo di dimostrare lo stato di sofferenza soggettiva di natura interiore conseguente alla vicenda in esame o, d'altro canto, una grave compromissione peggiorativa delle abitudini di vita.
Pertanto, nessun danno di natura non patrimoniale patito dagli attori può assumersi come dimostrato all'esito del giudizio.
La relativa pretesa riparatoria non può che essere disattesa.
Per quanto attiene, alla domanda di manleva spiegata dal convenuto nei CP_2
confronti della compagnia assicurativa terza chiamata, non risulta prodotta in giudizio alcuna prova documentale attestante la sussistenza della dedotta polizza assicurativa a garanzia del rischio derivante da danni conseguenti a infiltrazioni d'acqua.
In assenza di tale risultanza documentale non possono dirsi in alcun modo provati i termini essenziali del presunto rapporto assicurativo, quali fossero i soggetti e l'oggetto della copertura assicurativa, il periodo di decorrenza ed efficacia dell'eventuale contratto di assicurazione stipulato con la Controparte_3
La domanda di manleva va, dunque, rigettata
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Per quanto riguarda la parte terza chiamata si evidenzia che la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Pertanto, poiché
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la parte terza chiamata non ha sostento alcuna spesa in giudizio nulla può essere dovuto in suo favore a titolo di spese processuali.
Vanno infine definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese di
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla realizzazione degli interventi descritti alle pagine 26-27 della Controparte_2
relazione di CTU ed indicati all'allegato 14 della relazione tecnica, opere i cui costi saranno sostenuti secondo il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. (1/3 a carico del proprietario del lastrico solare e 2/3 a carico del;
CP_2
• condanna il e la in solido al pagamento, Controparte_2 CP_1
in favore di e , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2
patrimoniale, della somma di € 6.033,25, oltre interessi come in parte motiva, risarcimento ripartito internamente secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
• rigetta la domanda di manleva avanzata dal Controparte_2
• condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di e Parte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in € 550,00 per esborsi ed € Parte_2
7.616,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Pietro Paolo Fusco dichiaratasi antistatario.
• pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 9.1.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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