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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1729/2017
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], V.le Teracati n. 85/E, IVI C.F._1
elettivamente domiciliata in V.le Santa Panagia, n. 136/A, presso lo studio dell'Avv. MAUCERI MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.da Bove Marino snc, C.F._2
elettivamente domiciliato in Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 16/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARINO MARIO SILVIO CLAUDIO
e MASSIMO CANNIZZO, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
All'udienza del 26.01.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
Al P. M. è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.03.2017, ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 31.10.1992 ad Acireale, con
, trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Controparte_1
Acireale dell'anno 1992, e che dalla loro unione sono nate due figlie:
, il 01.05.1998 a Siracusa ed Elena, il 01.07.2003 a La Spezia. Ha Per_1
precisato la ricorrente che inizialmente adottarono il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, e che successivamente a far data dal
23.05.2007 i coniugi mutarono il regime patrimoniale in quello della separazione dei beni.
Sosteneva la ricorrente che l'unione fu segnata sin dall'inizio da gravi incompatibilità tra i coniugi, anche di natura sessuale, a causa del carattere autoritario del marito, della sua indifferenza verso la moglie, nonché del suo esclusivo interesse per la carriera militare, a scapito dei rapporti familiari. Affermava, quindi, che la situazione peggiorò allorquando il
, al culmine di una lite, risalente al gennaio 2005, abbandonò il CP_1
letto coniugale, andando a dormire, da quel momento in poi, nella camera della figlia Sosteneva, dunque, che la crisi coniugale, già in atto nei Per_2
primi anni di matrimonio, divenne irrimediabile proprio in quel periodo, e la situazione peggiorò ulteriormente allorquando il resistente, nel 2012, fu trasferito a Roma e decise di non portare con sé la famiglia. La ricorrente
Pag. 2 di 10 chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, disponendo l'affidamento congiunto della figlia minore con Per_2
collocamento prevalente presso la madre e conseguenziale assegnazione della casa coniugale alla stessa;
- porsi a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € 500,00 per il mantenimento della moglie ed € 1.000,00 per il mantenimento della figlia minore con gli aggiornamenti ISTAT, nonché l'onere di provvedere Per_2
in misura integrale al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1
convivente con il padre a Roma, con la previsione della suddivisione delle spese straordinarie per le figlie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del
16.01.2018 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1
preliminarmente chiedeva dichiararsi nulla la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e/o rimettere in termini il resistente, stante che non aveva potuto predisporre le proprie difese e partecipare all'udienza presidenziale per cause allo stesso non imputabili. Nel merito, contestava integralmente le difese della imputando la responsabilità della Parte_1
crisi coniugale alla ricorrente, rea di aver tradito il marito, come dimostrato dal report investigativo commissionato alla ditta “Target Agenzia
Investigativa di Sirchia Filippo”, versato in atti, chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie. Instava, inoltre, per l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento Per_2
presso il padre in Roma, e di disporre l'obbligo di mantenimento della stessa nella misura non superiore a € 200,00 mensili e solo fino alla permanenza presso la dimora materna;
disporre l'obbligo, per il resistente,
Pag. 3 di 10 di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne nella Per_1
misura del 50%, e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del
50% tra i coniugi;
regolamentare il diritto di visita in favore della figlia minore secondo le modalità esposte in comparsa;
escludere ogni forma di mantenimento in favore della moglie e, infine, ordinare la consegna al resistente dei beni della propria famiglia d'origine ancora custoditi nella casa familiare. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente del Tribunale, all'udienza del 24.07.2017, sentita la ricorrente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e delle figlie, indi autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore a entrambi i genitori, con Per_2
collocamento presso la madre alla quale veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Siracusa, v.le Teracati n. 85; - regolamentava il diritto di visita del padre, disponendo che gli incontri avvenissero in base a liberi accordi, in difetto ogni fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
poneva l'obbligo per di Controparte_1
versare alla moglie la somma di € 800,00 mensili per il mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e di provvedere per intero alle spese di mantenimento della figlia maggiorenne , ivi Per_1
comprese le spese per la frequenza universitaria. Inoltre disponeva che le spese straordinarie necessarie per le figlie venissero poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, ed infine l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della moglie nella CP_1
misura di € 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT. Quindi, nominava il Giudice istruttore innanzi al quale rimetteva le parti per la trattazione.
Pag. 4 di 10 Il G.I., con ordinanza del 22.03.2018, rigettava l'eccezione del resistente, relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, atteso che lo stesso era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nella residenza anagrafica del , come attestato dal certificato di residenza prodotto CP_1
dalla ricorrente.
Con la stessa ordinanza, il G.I., in accoglimento della richiesta formulata dal , disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la CP_1
moglie, stante che dall'esame comparativo dei redditi delle parti emergeva che la era titolare di una retribuzione netta di € 1.450,00 Parte_1
mensili, nonché proprietaria esclusiva della casa coniugale, ed inoltre aveva incassato la somma di € 24.866,57 portata dalla polizza n. 574269 accesa presso la Allianz S.p.A, mentre disponeva l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia in euro 1.000,00 mensili. Disposta l'audizione della figli minore, la causa veniva, inoltre, istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale della ricorrente e le prove testimoniali.
Indi all'udienza del 26.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità o irregolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, sollevata da , la stessa Controparte_1
va rigettata, richiamandosi in toto le motivazioni rese in seno all'ordinanza del 22.03.2018. È appena il caso di rilevare che l'art. 139, co. 1, c.p.c. consente la notifica nel luogo dove il destinatario ha l'ufficio o esercita
Pag. 5 di 10 l'industria o il commercio soltanto se tali luoghi sono situati nel Comune di residenza (Cass. 15755/2004; Cass. 2266/2010; Cass. 2968/2016) ovvero, nel caso in cui la residenza del destinatario sia ignota, nel Comune di dimora e, in caso di ignoranza altresì di tale luogo, in quello di domicilio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti e risultando, dunque, impossibile una loro riconciliazione. Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Relativamente alle domande di addebito della separazione, formulate da entrambi i coniugi, occorre premettere, come consolidato orientamento di legittimità ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. Civ., sez I, ord.
05/08/2020 n. 16691).
Pertanto, solo in caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione con addebito (ex plurimis: Cass. Sentenza n.
1402 del 28 maggio 2008).
Orbene, nel caso di specie nessuno dei coniugi ha compiutamente
Pag. 6 di 10 dimostrato che la causa della separazione sia dipesa da un comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, quanto alla presunta infedeltà di , è stato Parte_1
provato, e ancor prima ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 20.05.2021, che la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con il Sig. Tuttavia, Persona_3
non è stata fornita prova alcuna che tale condotta abbia assunto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale, atteso che può ritenersi sufficientemente provato che la stessa sia insorta tra i coniugi negli anni precedenti a quelli in cui ebbe a consumarsi il tradimento. Va, infatti, osservato che la ricorrente, interrogata sul punto, ha ricondotto l'inizio della crisi coniugale al 2003, anno in cui nacque la seconda figlia.
Dalle numerose testimonianze rese nel corso delle udienze dedicate alla raccolta delle prove testimoniali, è emerso che il rapporto di coniugo tra la e il si fosse deteriorato ancor prima del tradimento Parte_1 CP_1
risalente al 2016. Ciò è testimoniato, anzitutto, dalle dichiarazioni rese dalla teste , la quale, escussa all'udienza del 20.05.2021, ha Testimone_1
confermato che i coniugi sin dal 2005 dormivano in letti separati e che i rapporti tra le parti erano già incrinati, quantomeno dal momento in cui il si trasferì a Roma nel 2010, tanto da consigliare più volte di CP_1
formalizzare la separazione. Sullo stesso solco si colloca la testimonianza di escusso alla stessa udienza, il quale ha confermato Testimone_2
di essere a conoscenza della crisi coniugale tra le parti in causa, almeno dalla seconda metà degli anni 2000. Anche la teste Testimone_3
ha confermato che i coniugi dormivano in letti separati, in quanto
[...]
vedeva la nipote dormire nel letto matrimoniale con la madre, Per_2
Pag. 7 di 10 dichiarando, inoltre, di essere a conoscenza della crisi coniugale almeno dal
2003, ovvero da quando la nipote fu ricoverata al Gaslini di Genova Per_2
per problemi da salute.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, e considerato lo scarso apporto probatorio fornito dai testi di parte resistente sulla dimostrazione del nesso eziologico tra l'infedeltà della ricorrente e la crisi coniugale, va rigettata la domanda di addebito della separazione.
Per quanto concerne le statuizioni relative al regime di affidamento/collocamento della figlia e del conseguenziale regime Per_2
regolatorio del diritto di visita del padre, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il raggiungimento della maggiore età della suddetta figlia.
Relativamente agli aspetti economici, non si ravvisano ragioni ostative alla conferma di quanto già disposto con le precedenti ordinanze regolative degli stessi.
Pertanto, alla luce della consistenza dei redditi di cui dispone ciascun coniuge, va anzitutto confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, già assegnataria della casa coniugale e titolare di redditi propri.
Stante la sperequazione reddituale tra i coniugi, va disposto, a conferma di quanto già statuito nelle precedenti ordinanze, che il padre provveda a mantenere entrambe le figlie, con lui conviventi in Roma per seguire gli studi universitari, con il concorso della ricorrente per le spese straordinarie nella misura del 30%.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda di restituzione di taluni beni mobili che arredano la casa coniugale, proposta dal resistente, in
Pag. 8 di 10 quanto trattasi di materia che esula il presente giudizio di separazione giudiziale.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la reciproca soccombenza delle parti quanto alle altre domande.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in virtù di matrimonio concordatario celebrato Controparte_1
in Acireale in data 31.10.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ACIREALE, Anno 1992, Parte II, Serie A, n. 636;
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione;
3. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'affidamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia
, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
CP_2
4. Pone a carico di l'obbligo di mantenere entrambe le Controparte_1
figlie con lo stesso conviventi in Roma;
5. Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie necessarie per i figli, nella misura del 70 % a carico del padre e del 30% a carico della madre;
6. Dichiara inammissibile la domanda restituzione dei beni della famiglia d'origine di per i motivi di cui alla pars motiva Controparte_1
7. Compensa per intero le spese di giudizio e le spese di CTU.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACIREALE di procedere
Pag. 9 di 10 all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella Camera d Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa in data 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1729/2017
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], V.le Teracati n. 85/E, IVI C.F._1
elettivamente domiciliata in V.le Santa Panagia, n. 136/A, presso lo studio dell'Avv. MAUCERI MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.da Bove Marino snc, C.F._2
elettivamente domiciliato in Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 16/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARINO MARIO SILVIO CLAUDIO
e MASSIMO CANNIZZO, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
All'udienza del 26.01.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
Al P. M. è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.03.2017, ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 31.10.1992 ad Acireale, con
, trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Controparte_1
Acireale dell'anno 1992, e che dalla loro unione sono nate due figlie:
, il 01.05.1998 a Siracusa ed Elena, il 01.07.2003 a La Spezia. Ha Per_1
precisato la ricorrente che inizialmente adottarono il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, e che successivamente a far data dal
23.05.2007 i coniugi mutarono il regime patrimoniale in quello della separazione dei beni.
Sosteneva la ricorrente che l'unione fu segnata sin dall'inizio da gravi incompatibilità tra i coniugi, anche di natura sessuale, a causa del carattere autoritario del marito, della sua indifferenza verso la moglie, nonché del suo esclusivo interesse per la carriera militare, a scapito dei rapporti familiari. Affermava, quindi, che la situazione peggiorò allorquando il
, al culmine di una lite, risalente al gennaio 2005, abbandonò il CP_1
letto coniugale, andando a dormire, da quel momento in poi, nella camera della figlia Sosteneva, dunque, che la crisi coniugale, già in atto nei Per_2
primi anni di matrimonio, divenne irrimediabile proprio in quel periodo, e la situazione peggiorò ulteriormente allorquando il resistente, nel 2012, fu trasferito a Roma e decise di non portare con sé la famiglia. La ricorrente
Pag. 2 di 10 chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, disponendo l'affidamento congiunto della figlia minore con Per_2
collocamento prevalente presso la madre e conseguenziale assegnazione della casa coniugale alla stessa;
- porsi a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € 500,00 per il mantenimento della moglie ed € 1.000,00 per il mantenimento della figlia minore con gli aggiornamenti ISTAT, nonché l'onere di provvedere Per_2
in misura integrale al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1
convivente con il padre a Roma, con la previsione della suddivisione delle spese straordinarie per le figlie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del
16.01.2018 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1
preliminarmente chiedeva dichiararsi nulla la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e/o rimettere in termini il resistente, stante che non aveva potuto predisporre le proprie difese e partecipare all'udienza presidenziale per cause allo stesso non imputabili. Nel merito, contestava integralmente le difese della imputando la responsabilità della Parte_1
crisi coniugale alla ricorrente, rea di aver tradito il marito, come dimostrato dal report investigativo commissionato alla ditta “Target Agenzia
Investigativa di Sirchia Filippo”, versato in atti, chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie. Instava, inoltre, per l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento Per_2
presso il padre in Roma, e di disporre l'obbligo di mantenimento della stessa nella misura non superiore a € 200,00 mensili e solo fino alla permanenza presso la dimora materna;
disporre l'obbligo, per il resistente,
Pag. 3 di 10 di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne nella Per_1
misura del 50%, e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del
50% tra i coniugi;
regolamentare il diritto di visita in favore della figlia minore secondo le modalità esposte in comparsa;
escludere ogni forma di mantenimento in favore della moglie e, infine, ordinare la consegna al resistente dei beni della propria famiglia d'origine ancora custoditi nella casa familiare. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente del Tribunale, all'udienza del 24.07.2017, sentita la ricorrente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e delle figlie, indi autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore a entrambi i genitori, con Per_2
collocamento presso la madre alla quale veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Siracusa, v.le Teracati n. 85; - regolamentava il diritto di visita del padre, disponendo che gli incontri avvenissero in base a liberi accordi, in difetto ogni fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
poneva l'obbligo per di Controparte_1
versare alla moglie la somma di € 800,00 mensili per il mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e di provvedere per intero alle spese di mantenimento della figlia maggiorenne , ivi Per_1
comprese le spese per la frequenza universitaria. Inoltre disponeva che le spese straordinarie necessarie per le figlie venissero poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, ed infine l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della moglie nella CP_1
misura di € 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT. Quindi, nominava il Giudice istruttore innanzi al quale rimetteva le parti per la trattazione.
Pag. 4 di 10 Il G.I., con ordinanza del 22.03.2018, rigettava l'eccezione del resistente, relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, atteso che lo stesso era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nella residenza anagrafica del , come attestato dal certificato di residenza prodotto CP_1
dalla ricorrente.
Con la stessa ordinanza, il G.I., in accoglimento della richiesta formulata dal , disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la CP_1
moglie, stante che dall'esame comparativo dei redditi delle parti emergeva che la era titolare di una retribuzione netta di € 1.450,00 Parte_1
mensili, nonché proprietaria esclusiva della casa coniugale, ed inoltre aveva incassato la somma di € 24.866,57 portata dalla polizza n. 574269 accesa presso la Allianz S.p.A, mentre disponeva l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia in euro 1.000,00 mensili. Disposta l'audizione della figli minore, la causa veniva, inoltre, istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale della ricorrente e le prove testimoniali.
Indi all'udienza del 26.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità o irregolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, sollevata da , la stessa Controparte_1
va rigettata, richiamandosi in toto le motivazioni rese in seno all'ordinanza del 22.03.2018. È appena il caso di rilevare che l'art. 139, co. 1, c.p.c. consente la notifica nel luogo dove il destinatario ha l'ufficio o esercita
Pag. 5 di 10 l'industria o il commercio soltanto se tali luoghi sono situati nel Comune di residenza (Cass. 15755/2004; Cass. 2266/2010; Cass. 2968/2016) ovvero, nel caso in cui la residenza del destinatario sia ignota, nel Comune di dimora e, in caso di ignoranza altresì di tale luogo, in quello di domicilio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti e risultando, dunque, impossibile una loro riconciliazione. Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Relativamente alle domande di addebito della separazione, formulate da entrambi i coniugi, occorre premettere, come consolidato orientamento di legittimità ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. Civ., sez I, ord.
05/08/2020 n. 16691).
Pertanto, solo in caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione con addebito (ex plurimis: Cass. Sentenza n.
1402 del 28 maggio 2008).
Orbene, nel caso di specie nessuno dei coniugi ha compiutamente
Pag. 6 di 10 dimostrato che la causa della separazione sia dipesa da un comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, quanto alla presunta infedeltà di , è stato Parte_1
provato, e ancor prima ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 20.05.2021, che la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con il Sig. Tuttavia, Persona_3
non è stata fornita prova alcuna che tale condotta abbia assunto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale, atteso che può ritenersi sufficientemente provato che la stessa sia insorta tra i coniugi negli anni precedenti a quelli in cui ebbe a consumarsi il tradimento. Va, infatti, osservato che la ricorrente, interrogata sul punto, ha ricondotto l'inizio della crisi coniugale al 2003, anno in cui nacque la seconda figlia.
Dalle numerose testimonianze rese nel corso delle udienze dedicate alla raccolta delle prove testimoniali, è emerso che il rapporto di coniugo tra la e il si fosse deteriorato ancor prima del tradimento Parte_1 CP_1
risalente al 2016. Ciò è testimoniato, anzitutto, dalle dichiarazioni rese dalla teste , la quale, escussa all'udienza del 20.05.2021, ha Testimone_1
confermato che i coniugi sin dal 2005 dormivano in letti separati e che i rapporti tra le parti erano già incrinati, quantomeno dal momento in cui il si trasferì a Roma nel 2010, tanto da consigliare più volte di CP_1
formalizzare la separazione. Sullo stesso solco si colloca la testimonianza di escusso alla stessa udienza, il quale ha confermato Testimone_2
di essere a conoscenza della crisi coniugale tra le parti in causa, almeno dalla seconda metà degli anni 2000. Anche la teste Testimone_3
ha confermato che i coniugi dormivano in letti separati, in quanto
[...]
vedeva la nipote dormire nel letto matrimoniale con la madre, Per_2
Pag. 7 di 10 dichiarando, inoltre, di essere a conoscenza della crisi coniugale almeno dal
2003, ovvero da quando la nipote fu ricoverata al Gaslini di Genova Per_2
per problemi da salute.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, e considerato lo scarso apporto probatorio fornito dai testi di parte resistente sulla dimostrazione del nesso eziologico tra l'infedeltà della ricorrente e la crisi coniugale, va rigettata la domanda di addebito della separazione.
Per quanto concerne le statuizioni relative al regime di affidamento/collocamento della figlia e del conseguenziale regime Per_2
regolatorio del diritto di visita del padre, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il raggiungimento della maggiore età della suddetta figlia.
Relativamente agli aspetti economici, non si ravvisano ragioni ostative alla conferma di quanto già disposto con le precedenti ordinanze regolative degli stessi.
Pertanto, alla luce della consistenza dei redditi di cui dispone ciascun coniuge, va anzitutto confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, già assegnataria della casa coniugale e titolare di redditi propri.
Stante la sperequazione reddituale tra i coniugi, va disposto, a conferma di quanto già statuito nelle precedenti ordinanze, che il padre provveda a mantenere entrambe le figlie, con lui conviventi in Roma per seguire gli studi universitari, con il concorso della ricorrente per le spese straordinarie nella misura del 30%.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda di restituzione di taluni beni mobili che arredano la casa coniugale, proposta dal resistente, in
Pag. 8 di 10 quanto trattasi di materia che esula il presente giudizio di separazione giudiziale.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la reciproca soccombenza delle parti quanto alle altre domande.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in virtù di matrimonio concordatario celebrato Controparte_1
in Acireale in data 31.10.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ACIREALE, Anno 1992, Parte II, Serie A, n. 636;
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione;
3. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'affidamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia
, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
CP_2
4. Pone a carico di l'obbligo di mantenere entrambe le Controparte_1
figlie con lo stesso conviventi in Roma;
5. Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie necessarie per i figli, nella misura del 70 % a carico del padre e del 30% a carico della madre;
6. Dichiara inammissibile la domanda restituzione dei beni della famiglia d'origine di per i motivi di cui alla pars motiva Controparte_1
7. Compensa per intero le spese di giudizio e le spese di CTU.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACIREALE di procedere
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Così deciso nella Camera d Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa in data 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
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