TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5816/2020
T R A
, , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Raffaele Mascolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Nicolai n.77
- ATTRICE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Labellarte ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Bari alla via Principe Amedeo n. 26
- CONVENUTO –
Controparte_2
(C.F. ) e P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari,
via Melo, n. 97, domicilia per legge
- CONVENUTI –
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER L'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare la responsabilità,
eventualmente anche solidale e/o concorsuale dei convenuti, per le su esposte ragioni, ognuno per quanto di propria competenza, imputazione e responsabilità, nella causazione dei danni tutti subiti dall'odierna attrice;
condannare, di conseguenza, essi convenuti, in solido tra loro ovvero per Parte_1
quanto di propria competenza e responsabilità, al pronto ed immediato pagamento in favore dell'attrice,
istante della complessiva somma di € 9.713,16, a titolo e per le causali di cui ai punti della narrativa del presente atto, salvo migliore quantificazione nel corso del giudizio, in base alle risultanze processuali,
ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
oltre, comunque, agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria secondo i noti indici ISTAT,
dall'evento sino al soddisfo;
condannare, gli odierni convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto legale anticipatario per fattane anticipazione…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … rigettare integralmente CP_1
la domanda attorea , quantomeno nei confronti del per intervenuta prescrizione e perché CP_1
infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum, previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata e di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo al in CP_1
via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Civica Amministrazione,
determinare quantomeno un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi del sinistro;
in via estremamente gradata, ridimensionare l'entità e l'ammontare della pretesa risarcitoria in relazione alle responsabilità
accertate ed agli effettivi danni conseguenti;
spese, competenze legali, accessori ed oneri riflessi come per legge…”.
pag. 2/8 PER IL MINISTERO CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ … in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali convenute (
[...]
) e, per l'effetto, estrometterli dal presente giudizio;
nel Controparte_4
merito, rigettare ogni avversa pretesa, perché infondata;
in ogni caso, condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione del 10.04.2020 la sig.ra Parte_1
evocava in giudizio gli enti convenuti per sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate.
[...]
Deduceva, infatti, che in data 28.4.2015, in Bari, alle ore 8.20 circa, accompagnava, all'ora di ingresso scolastico ed unitamente ad altri genitori, sua figlia minore, presso il XI Circolo Didattico S. Filippo Neri
di Bari (scuola per l'infanzia, edificio di Via Mandragora con accesso dalla Via Lembo), quando, dopo aver accompagnato nel predetto plesso la propria figlia minore, uscendo dal portone e scendendo le scale verso il cortile e l'uscita, improvvisamente scivolava, da metà scalinata in poi, rovinando sull'asfalto con il peso del corpo sulla propria gamba destra ormai piegata;
che ciò si verificava a causa di gradini resi scivolosi da una leggera pioggia verificatasi quella mattina, ma che detti gradini erano già consumati e privi di fasce antiscivolo: infatti, nonostante presentassero nella parte terminale della pedata una bocciardatura che avrebbe dovuto fungere da antiscivolo, data l'età del fabbricato e la notevole usura degli stessi senza alcuna manutenzione, ed a causa dello sporco annidatosi, questo trattamento rimaneva del tutto inefficace, causando la caduta della odierna attrice;
che il tutto era anche aggravato dalla presenza,
sulla prima pedata utile partendo dall'alto, di un ingombrante vaso rettangolare di terracotta ivi posizionato, che induceva a scendere istintivamente la scala, centralmente, e senza possibilità di utilizzare il corrimano;
che, a seguito di tanto, riportava serie lesioni personali e veniva soccorsa prontamente da un bidello e da una insegnante e veniva trasportata presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico
di Bari, dove era invitata a ricovero per la “Frattura scomposta malleolo peroneale dx e le si confezionava uno stivaletto gessato;
che il giorno seguente, 29.4.2015 veniva dimessa e su proposta del proprio specialista ortopedico Dr. veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia della Persona_1
e veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso la medesima per una Controparte_5
“Frattura spiroide scomposta malleolo laterale tibio-tarsica destra” con indicazione di intervento pag. 3/8 chirurgico di “Riduzione e Sintesi Malleolo Laterale”; che era evidente la responsabilità degli Enti
convenuti, ognuna per quanto di propria competenza e responsabilità - per omessa corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, secondo le rispettive imputazioni, obblighi e/o facoltà, non avendo munito i predetti gradini di adeguati sistemi antisdrucciolo e non avendo predisposto accorgimenti tali che non rendessero il pavimento scivoloso in caso di pioggia. All'udienza del 30.10.2020 era disposta la rinnovazione della notifica cui l'attrice provvedeva con atto di citazione in rinnovazione notificato il 22-
23.12.2020. Si costituivano, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il e l'istituto scolastico CP_2
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda. Si costituiva il eccependo in via pregiudiziale la prescrizione del diritto e CP_1
l'infondatezza della domanda nel merito. Nel corso del giudizio erano escussi i testi Testimone_1
e era quindi disposta ed espletata C.T.U. medico-legale a mezzo del dott. Testimone_2 Testimone_3
con elaborato depositato in data 06.07.2024. Completata l'istruttoria, la causa era Persona_2
rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto non è fondata. Il deduce infatti di aver ricevuto CP_1 CP_1
richiesta di risarcimento danni unicamente in data 27.7.2015 per il tramite dell'Istituto Scolastico, teatro della caduta, e poi successivamente in data 23.12.2020 con la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione. Parte attrice ha tuttavia documentato l'esistenza di altri atti interruttivi della prescrizione a quest'ultimo inviati ovvero la missiva del 20.12.2017 inviata a mezzo pec, con la quale si reiterava tutto il contenuto della precedente richiesta del 11.5.2015 e la nota del 9.3.2018, inviata a mezzo pec, con la quale si reiterava la richiesta di ristoro delle lesioni subite dall'attrice. Infondata appare anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato. In effetti gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e
Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai
Comuni. Agli enti proprietari degli immobili spettano gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. Ai dirigenti scolastici e quindi al dai quali dipendono, spetta invece l'onere di chiedere l'intervento degli CP_2
organi preposti a tale attività di manutenzione e di vigilare sullo svolgimento delle predette autorità. Ne
consegue che a seguito di sinistro astrattamente riconducibile a vizi di manutenzione dell'immobile, come pag. 4/8 nel caso che ci occupa, non possa in linea di principio negarsi la legittimazione passiva sia dell'ente proprietario che del nella causa risarcitoria, salvo poi verificare in concreto, ma è un problema CP_2
di merito, l'effettiva sussistenza di una responsabilità dei medesimi enti. Nel merito la domanda non è
fondata. L'attrice ha giustamente invocato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa,
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione
civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che
"… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"
(Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è
ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello
di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del 16.06.2022 ). Parte attrice ha depositato dei documenti fotografici che si riferiscono al luogo del sinistro ovvero alla scala esterna di accesso all'istituto scolastico composta da gradini in marmo provvisti di fascia bocciardata antisdrucciolo e di corrimani laterali sia sulla destra che sulla sinistra di chi scende. L'attrice sostiene che la presenza di un vaso sulla parte destra pag. 5/8 della scala non permetteva di utilizzare il corrimano sulla destra, deve tuttavia rilevarsi come fosse perfettamente utilizzabile il corrimano posto sulla sinistra, mentre il vaso consentiva di evitare una insidia sulla parte destra della scala costituita da uno spigolo sporgente come appositamente segnalato ( cfr.
documentazione fotografica prodotta da parte attrice ). Deve perciò rilevarsi che lo stato dei luoghi non appare, alla luce delle medesime fotografie allegate agli atti, di per sé fonte di insidia in quanto facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza da chi fruiva della scala, in considerazione del fatto che il sinistro è
avvento in pieno giorno e con normali condizioni di visibilità. Nel caso che ci occupa deve poi ritenersi che parte attrice fosse bene a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto solita ad accompagnare la figlia minore presso l'istituto scolastico percorrendo necessariamente quella scalinata. Deve quindi ritenersi,
anche qualora la dinamica del sinistro fosse stata quella dedotta da parte attrice, che l'evento sia stato conseguenza di un uso anomalo della scala ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato,
come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Né assume rilevanza la circostanza che al momento dell'evento fosse in corso un evento atmosferico di lieve pioggia, atteso che l'attrice era nelle condizioni di scendere prudentemente la scala adeguando la propria andatura alle condizioni climatiche e appoggiandosi, se del caso, al corrimano posto sulla sua sinistra. Anche la presenza di una fascia bucciardata antisdrucciolo su ogni gradino che non appare usurata, alla luce dalla documentazione prodotta, ma al contrario appare del tutto idonea a prevenire sinistri, deve indurre a ritenere che il sinistro si sia verificato per un mero caso fortuito ovvero per disattenzione dell'attrice. Deve poi rilevarsi come nessun teste abbia personalmente assistito alla dinamica dell'evento essendosi entrambi voltati verso l'attrice dopo che la stessa era già caduta: cfr. teste “ preciso ancora che quando mi sono girato Tes_1
la NO era già a terra e stava scivolando lungo gli ulteriori gradini della scalinata…”; teste : “ Tes_2
… posso dire di essere uscita dal plesso poco prima della e di aver sentito un rumore ed un Parte_1
lamento e giratami ho visto la sig.ra per terra, e mi sono avvicinata … non vi era presente Parte_1
nessuna persona in quel momento…”. Deve poi rilevarsi come le dichiarazioni dei testi non siano univoche atteso che la teste ha dichiarato che nessun'altro era presente nell'immediatezza dei fatti Tes_4
pag. 6/8 e quindi contraddice inevitabilmente la dichiarazione dell'altro teste, ovvero è contraddetta dalle dichiarazioni dell'altro teste medesimo. Le considerazioni che precedono circa la mancanza di prova del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza di una eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti. Risulta infatti evidente che nel caso di specie anche qualora fosse stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, non ricorrerebbe, perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché il percorso nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità
sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti dei beni pubblici sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. L'attrice era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni dei luoghi e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi sarebbe stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi medesimi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dei convenuti, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,
ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata
C.T.U.. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 CP_1
del pro-tempore, e del , in persona del Ministro e legale rappresentante CP_6 Controparte_2
pro-tempore, così provvede:
- rigetta la domanda;
pag. 7/8 - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali dei convenuti che liquida in favore del CP_1
in €. 2.540,00 oltre maggiorazione per spese generali Iva e cap come per legge, ed in favore del
[...]
convenuto in €. 2.540,00 oltre maggiorazione per spese generali Iva e cap come per legge CP_2
Bari, 16.04.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5816/2020
T R A
, , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Raffaele Mascolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Nicolai n.77
- ATTRICE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Labellarte ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Bari alla via Principe Amedeo n. 26
- CONVENUTO –
Controparte_2
(C.F. ) e P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari,
via Melo, n. 97, domicilia per legge
- CONVENUTI –
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER L'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare la responsabilità,
eventualmente anche solidale e/o concorsuale dei convenuti, per le su esposte ragioni, ognuno per quanto di propria competenza, imputazione e responsabilità, nella causazione dei danni tutti subiti dall'odierna attrice;
condannare, di conseguenza, essi convenuti, in solido tra loro ovvero per Parte_1
quanto di propria competenza e responsabilità, al pronto ed immediato pagamento in favore dell'attrice,
istante della complessiva somma di € 9.713,16, a titolo e per le causali di cui ai punti della narrativa del presente atto, salvo migliore quantificazione nel corso del giudizio, in base alle risultanze processuali,
ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
oltre, comunque, agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria secondo i noti indici ISTAT,
dall'evento sino al soddisfo;
condannare, gli odierni convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto legale anticipatario per fattane anticipazione…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … rigettare integralmente CP_1
la domanda attorea , quantomeno nei confronti del per intervenuta prescrizione e perché CP_1
infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum, previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata e di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo al in CP_1
via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Civica Amministrazione,
determinare quantomeno un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi del sinistro;
in via estremamente gradata, ridimensionare l'entità e l'ammontare della pretesa risarcitoria in relazione alle responsabilità
accertate ed agli effettivi danni conseguenti;
spese, competenze legali, accessori ed oneri riflessi come per legge…”.
pag. 2/8 PER IL MINISTERO CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ … in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali convenute (
[...]
) e, per l'effetto, estrometterli dal presente giudizio;
nel Controparte_4
merito, rigettare ogni avversa pretesa, perché infondata;
in ogni caso, condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione del 10.04.2020 la sig.ra Parte_1
evocava in giudizio gli enti convenuti per sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate.
[...]
Deduceva, infatti, che in data 28.4.2015, in Bari, alle ore 8.20 circa, accompagnava, all'ora di ingresso scolastico ed unitamente ad altri genitori, sua figlia minore, presso il XI Circolo Didattico S. Filippo Neri
di Bari (scuola per l'infanzia, edificio di Via Mandragora con accesso dalla Via Lembo), quando, dopo aver accompagnato nel predetto plesso la propria figlia minore, uscendo dal portone e scendendo le scale verso il cortile e l'uscita, improvvisamente scivolava, da metà scalinata in poi, rovinando sull'asfalto con il peso del corpo sulla propria gamba destra ormai piegata;
che ciò si verificava a causa di gradini resi scivolosi da una leggera pioggia verificatasi quella mattina, ma che detti gradini erano già consumati e privi di fasce antiscivolo: infatti, nonostante presentassero nella parte terminale della pedata una bocciardatura che avrebbe dovuto fungere da antiscivolo, data l'età del fabbricato e la notevole usura degli stessi senza alcuna manutenzione, ed a causa dello sporco annidatosi, questo trattamento rimaneva del tutto inefficace, causando la caduta della odierna attrice;
che il tutto era anche aggravato dalla presenza,
sulla prima pedata utile partendo dall'alto, di un ingombrante vaso rettangolare di terracotta ivi posizionato, che induceva a scendere istintivamente la scala, centralmente, e senza possibilità di utilizzare il corrimano;
che, a seguito di tanto, riportava serie lesioni personali e veniva soccorsa prontamente da un bidello e da una insegnante e veniva trasportata presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico
di Bari, dove era invitata a ricovero per la “Frattura scomposta malleolo peroneale dx e le si confezionava uno stivaletto gessato;
che il giorno seguente, 29.4.2015 veniva dimessa e su proposta del proprio specialista ortopedico Dr. veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia della Persona_1
e veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso la medesima per una Controparte_5
“Frattura spiroide scomposta malleolo laterale tibio-tarsica destra” con indicazione di intervento pag. 3/8 chirurgico di “Riduzione e Sintesi Malleolo Laterale”; che era evidente la responsabilità degli Enti
convenuti, ognuna per quanto di propria competenza e responsabilità - per omessa corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, secondo le rispettive imputazioni, obblighi e/o facoltà, non avendo munito i predetti gradini di adeguati sistemi antisdrucciolo e non avendo predisposto accorgimenti tali che non rendessero il pavimento scivoloso in caso di pioggia. All'udienza del 30.10.2020 era disposta la rinnovazione della notifica cui l'attrice provvedeva con atto di citazione in rinnovazione notificato il 22-
23.12.2020. Si costituivano, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il e l'istituto scolastico CP_2
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda. Si costituiva il eccependo in via pregiudiziale la prescrizione del diritto e CP_1
l'infondatezza della domanda nel merito. Nel corso del giudizio erano escussi i testi Testimone_1
e era quindi disposta ed espletata C.T.U. medico-legale a mezzo del dott. Testimone_2 Testimone_3
con elaborato depositato in data 06.07.2024. Completata l'istruttoria, la causa era Persona_2
rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto non è fondata. Il deduce infatti di aver ricevuto CP_1 CP_1
richiesta di risarcimento danni unicamente in data 27.7.2015 per il tramite dell'Istituto Scolastico, teatro della caduta, e poi successivamente in data 23.12.2020 con la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione. Parte attrice ha tuttavia documentato l'esistenza di altri atti interruttivi della prescrizione a quest'ultimo inviati ovvero la missiva del 20.12.2017 inviata a mezzo pec, con la quale si reiterava tutto il contenuto della precedente richiesta del 11.5.2015 e la nota del 9.3.2018, inviata a mezzo pec, con la quale si reiterava la richiesta di ristoro delle lesioni subite dall'attrice. Infondata appare anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato. In effetti gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e
Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai
Comuni. Agli enti proprietari degli immobili spettano gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. Ai dirigenti scolastici e quindi al dai quali dipendono, spetta invece l'onere di chiedere l'intervento degli CP_2
organi preposti a tale attività di manutenzione e di vigilare sullo svolgimento delle predette autorità. Ne
consegue che a seguito di sinistro astrattamente riconducibile a vizi di manutenzione dell'immobile, come pag. 4/8 nel caso che ci occupa, non possa in linea di principio negarsi la legittimazione passiva sia dell'ente proprietario che del nella causa risarcitoria, salvo poi verificare in concreto, ma è un problema CP_2
di merito, l'effettiva sussistenza di una responsabilità dei medesimi enti. Nel merito la domanda non è
fondata. L'attrice ha giustamente invocato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa,
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione
civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che
"… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"
(Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è
ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello
di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del 16.06.2022 ). Parte attrice ha depositato dei documenti fotografici che si riferiscono al luogo del sinistro ovvero alla scala esterna di accesso all'istituto scolastico composta da gradini in marmo provvisti di fascia bocciardata antisdrucciolo e di corrimani laterali sia sulla destra che sulla sinistra di chi scende. L'attrice sostiene che la presenza di un vaso sulla parte destra pag. 5/8 della scala non permetteva di utilizzare il corrimano sulla destra, deve tuttavia rilevarsi come fosse perfettamente utilizzabile il corrimano posto sulla sinistra, mentre il vaso consentiva di evitare una insidia sulla parte destra della scala costituita da uno spigolo sporgente come appositamente segnalato ( cfr.
documentazione fotografica prodotta da parte attrice ). Deve perciò rilevarsi che lo stato dei luoghi non appare, alla luce delle medesime fotografie allegate agli atti, di per sé fonte di insidia in quanto facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza da chi fruiva della scala, in considerazione del fatto che il sinistro è
avvento in pieno giorno e con normali condizioni di visibilità. Nel caso che ci occupa deve poi ritenersi che parte attrice fosse bene a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto solita ad accompagnare la figlia minore presso l'istituto scolastico percorrendo necessariamente quella scalinata. Deve quindi ritenersi,
anche qualora la dinamica del sinistro fosse stata quella dedotta da parte attrice, che l'evento sia stato conseguenza di un uso anomalo della scala ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato,
come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Né assume rilevanza la circostanza che al momento dell'evento fosse in corso un evento atmosferico di lieve pioggia, atteso che l'attrice era nelle condizioni di scendere prudentemente la scala adeguando la propria andatura alle condizioni climatiche e appoggiandosi, se del caso, al corrimano posto sulla sua sinistra. Anche la presenza di una fascia bucciardata antisdrucciolo su ogni gradino che non appare usurata, alla luce dalla documentazione prodotta, ma al contrario appare del tutto idonea a prevenire sinistri, deve indurre a ritenere che il sinistro si sia verificato per un mero caso fortuito ovvero per disattenzione dell'attrice. Deve poi rilevarsi come nessun teste abbia personalmente assistito alla dinamica dell'evento essendosi entrambi voltati verso l'attrice dopo che la stessa era già caduta: cfr. teste “ preciso ancora che quando mi sono girato Tes_1
la NO era già a terra e stava scivolando lungo gli ulteriori gradini della scalinata…”; teste : “ Tes_2
… posso dire di essere uscita dal plesso poco prima della e di aver sentito un rumore ed un Parte_1
lamento e giratami ho visto la sig.ra per terra, e mi sono avvicinata … non vi era presente Parte_1
nessuna persona in quel momento…”. Deve poi rilevarsi come le dichiarazioni dei testi non siano univoche atteso che la teste ha dichiarato che nessun'altro era presente nell'immediatezza dei fatti Tes_4
pag. 6/8 e quindi contraddice inevitabilmente la dichiarazione dell'altro teste, ovvero è contraddetta dalle dichiarazioni dell'altro teste medesimo. Le considerazioni che precedono circa la mancanza di prova del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza di una eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti. Risulta infatti evidente che nel caso di specie anche qualora fosse stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, non ricorrerebbe, perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché il percorso nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità
sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti dei beni pubblici sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. L'attrice era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni dei luoghi e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi sarebbe stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi medesimi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dei convenuti, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,
ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata
C.T.U.. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 CP_1
del pro-tempore, e del , in persona del Ministro e legale rappresentante CP_6 Controparte_2
pro-tempore, così provvede:
- rigetta la domanda;
pag. 7/8 - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali dei convenuti che liquida in favore del CP_1
in €. 2.540,00 oltre maggiorazione per spese generali Iva e cap come per legge, ed in favore del
[...]
convenuto in €. 2.540,00 oltre maggiorazione per spese generali Iva e cap come per legge CP_2
Bari, 16.04.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8