Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 283/2023 R.G.L., vertente TRA
, CF , in persona Ministro pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF
, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, nato a [...] Controparte_1
(BA) il 13.08.1972, C.F. ivi residente a[...] 74; prestante servizio presso la Questura di Reggio Calabria;
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Martino, C.F. , presso il cui studio in Archi di C.F._2 Reggio Calabria, alla Via Vecchia Provinciale, n. 26, è elettivamente domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il 10.06.2021, CP_1
, all'epoca dell'occorso in servizio presso il presso l della Questura di
[...] CP_2 Reggio Calabria, proponeva domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici a seguito di un'aggressione subita in data 13.01.1998, nel corso di un periodo di aspettativa per malattia, fruita presso l'abitazione dei propri familiari sita in Bari. Esponeva che, in data 13.01.1998 verso le ore 22,00, recandosi a recuperare un oggetto dimenticato all'interno della propria autovettura, parcheggiata nelle vicinanze della propria abitazione, notava vicino alla stessa con fare sospetto un giovane (riconosciuto nella persona di , già noto alle Forze dell'Ordine) unitamente ad altri ragazzi. Persona_1
Avvicinatosi al proprio veicolo, notava evidenti segni di effrazione e, dopo essersi qualificato come Agente di Polizia, aveva chiesto al giovane cosa stesse facendo vicino al veicolo, ma questi improvvisamente lo aveva colpito violentemente con una testata al volto, facendogli perdere conoscenza per qualche istante. Nel tentativo di reagire era entrato in colluttazione con l'aggressore, che era riuscito a fuggire, approfittando dello stato confusionale e della notevole fuoruscita di sangue dal setto nasale in cui versava.
A seguito dell'accaduto, aveva fatto ritorno nella propria abitazione per tamponare l'emorragia ed avvisare il Pronto Intervento dei Carabinieri, i quali, dopo aver inviato sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile, avevano accompagnato il presso la CP_1 locale stazione per chiarire l'accaduto. Dopo aver sporto regolare denuncia-querela, era stato accompagnato da questi ultimi presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Triggiano, laddove i medici avevano diagnosticato: “Frattura del setto nasale – Distorsione del IV dito mano sx”, con prognosi di giorni 20 (venti) s.c.”. In data 21.01.1998 era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l
[...]
-, per “Riduzione frattura ossa nasali”. Controparte_3 Per le sopracitate infermità, aveva presentato domanda di riconoscimento come dipendente da causa servizio e la C.M.O. di Messina con P.V. Mod. ML/AB n. 1966 del 22.06.2001, aveva riconosciuto come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità:
“1) Esiti di frattura del setto nasale e 2) Pregressa distorsione del IV dito della mano sinistra”. In data 15.04.2013, per le stesse infermità, aveva inoltrato istanza al
[...]
, al fine di essere riconosciuto “vittima del dovere” con concessione dei benefici Parte_1 previsti dalla L. 466/80, n. 302/90, L. 407/1998, L. n. 388/2000, L. 206/2004, L. 266/2005, L. n. 159/2007 e della L. 244/2007. Il , con decreto prot. 559/C/71847/SG, aveva rigettato l'istanza. Parte_1 Lamentava l'illegittimità e illogicità del diniego opposto e chiedeva la condanna del alla corresponsione della speciale elargizione nella misura del 32% ed Parte_1 alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di € 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006); nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di € 1,033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.01.2008 (data di entrata in vigore della Legge 244/07).
Si costituiva il , che resisteva all'avversa domanda, affermando Parte_1 che, alla luce delle modalità di verificazione, l'evento non poteva essere ricondotto ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, l. 266/2005, né del successivo comma 564. Osservava che, fruendo il ricorrente – al momento dell'aggressione – di un periodo di riposo e, dunque non svolgendo alcuna attività gerarchicamente sovraordinata, né risultando agli atti che si fosse qualificato come appartenente alle forze dell'ordine, l'evento lesivo non poteva ritenersi connesso né alla funzione né all'attività istituzionale svolta. Chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione dell'invalidità complessiva da cui era affetto il ricorrente sulla scorta della disciplina riportata nel DPR 181/2009.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Con sentenza n. 951/2023 pubblicata il 12/05/2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere qualificato come vittima del dovere ex art. 1, comma 563, lett. a), l. 266/2005. Condanna il resistente, in persona del Ministro p.t, alla corresponsione: a) della Parte_1 speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 302/90, tenendo conto dell'invalidità complessiva pari al 21%; b) dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, 3
previsto ex art. 2, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238 della l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004); c) dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.01.2008. Condanna il resistente, in persona del p.t., al pagamento delle spese Parte_1 CP_4 di lite che si liquidano in € 4.450,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Pone le spese di CTU definitivamente in capo al resistente”. Parte_1 Affermava il Tribunale che thema decidendum atteneva al riconoscimento - per lesioni riportate a seguito dell'aggressione subita dal ricorrente in data 13.01.1998 - dello status di
“Vittima del Dovere” e alla concessione dei conseguenti benefici, negati con decreto prot. 559/C/71847/SG. Ai fini del riconoscimento, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023, n.6881) aveva affermato che ricorreva la fattispecie del comma 563, lett. a), L. 266/2005 quando l'evento dannoso si era verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che fosse richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove era necessaria l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. La condotta tenuta dal ricorrente, in occasione dell'aggressione subita, andava ricondotta all'area applicativa della lett. a), comma 563, art. 1, l. 266/2005, atteso che la stessa era stata orientata “al contrasto ad ogni tipo di criminalità”. La circostanza secondo cui l'istante non fosse in servizio, fruendo in quel periodo di un'aspettativa, non escludeva la qualificazione dell'azione a termini di contrasto alla criminalità. L'art. 68 L. 121/81 prevedeva che “gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione”. L'evento non poteva essere annoverato nell'ambito della mera aggressione a seguito di alterco avvenuta fuori dallo svolgimento del servizio, atteso che il comportamento del ricorrente, sebbene mosso in un primo momento dal danneggiamento di un proprio bene (l'autovettura), era stato comunque finalizzato al contrasto alla criminalità. Dai documenti allegati in atti risultava che, poco prima dell'aggressione, avendo notato segni di effrazione sulla propria vettura, il ricorrente si era qualificato come appartenente alle forze dell'ordine e aveva richiesto al soggetto, da egli stesso identificato poiché già noto all'autorità di pubblica sicurezza, il motivo della sua presenza vicino al mezzo. Proprio in tale frangente si era configurato l'esercizio di attività di contrasto alla criminalità, la cui esclusione non poteva essere giustificata dal fatto che il ricorrente avesse agito a tutela di un bene proprio. L'aggressione si era verificata in un momento successivo all'effrazione dell'autovettura e, specificamente, allorché l'azione del era già improntata all'attività di contrasto CP_1 alla criminalità. Risultava, dunque, erroneo il decreto impugnato nella parte in cui aveva negato l'attribuzione al dello status di vittima del dovere. CP_1 In ordine all'applicazione del DPR 181/2009, invocato da parte attrice, richiamava l'insegnamento della Suprema Corte, SS.UU., che, dopo una complessa ricostruzione della disciplina a tutela dei pregiudizi subiti dalle vittime del dovere, aveva chiarito la portata applicativa del DPR 181/2009 e l'estensibilità anche alle fattispecie precedenti alla sua 4
entrata in vigore nei limiti della rivalutazione della percentuale di invalidità che tenesse conto anche del danno morale soggettivo. Nel corso del giudizio era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio con il fine di rideterminare la sussistenza del nesso di causalità tra le infermità denunciate e l'evento lesivo patito nonché la percentuale di invalidità complessiva da cui era affetto il ricorrente. Dall'elaborato peritale era emersa la sussistenza di una percentuale di invalidità complessiva pari al 21%. Pertanto, riconosciuto lo status di vittima del dovere, meritava accoglimento la domanda avente ad oggetto, rispettivamente, la condanna del alla corresponsione Parte_1 della speciale elargizione di cui alla L 302/90 tenendo conto dell'IC del 21%, nonché dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238, l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004); altresì dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 31.01.2011. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite venivano poste a carico del resistente. Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Parte_1 Affermava che la posizione del ricorrente, attesa la modalità del verificarsi dell'evento, non poteva essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, L. 266/2005, poiché egli stava fruendo di un periodo di riposo per aspettativa a seguito di altro infortunio e non stava svolgendo alcuna attività gerarchicamente comandata ed era mancata la prova che il ricorrente si fosse qualificato come appartenente alle forze dell'ordine. L'accaduto integrava una situazione che poteva accadere a qualsiasi altro cittadino privato messo di fronte ad un tentativo di effrazione della propria autovettura. L'evento lesivo non poteva ritenersi connesso né alla funzione né all'attività istituzionale svolta dal ricorrente. Peraltro, le regole basilari d'intervento e le opportune modalità operative avrebbero imposto in tali circostanze una condotta più cauta, calibrata anche rispetto a probabili rischi. Il ricorrente, infatti, ben avrebbe potuto contattare la sala operativa della Questura per richiedere l'intervento di una volante, anche in considerazione del fatto che si trovava in una situazione di palese inferiorità numerica. Escluso che l'odierno appellato si trovasse, al momento dell'evento, “in attività di servizio”, il Tribunale aveva affermato che il ricorrente aveva espletato, in quel frangente, le
“funzioni di istituto”, richiamando l'art. 68 L. n. 121 del 1981. Il richiamo non era conferente, poiché avrebbe dovuto esser valutato più approfonditamente se, nel caso di specie, l'agente avesse il dovere di intervenire CP_1 a fronte del tentativo di un reato contro il suo patrimonio. L'evidente superiorità numerica delle persone rinvenute ad armeggiare sull'automobile avrebbe dovuto indurre il poliziotto ad astenersi da qualsivoglia intervento diretto ed a contattare le forze dell'ordine locali, tanto più che egli aveva già identificato uno dei tre soggetti e che, pertanto, sarebbe stato, come di fatto era avvenuto, di assicurarne la cattura e la sottoposizione a processo. Egli, pertanto, non solo non aveva il dovere di intervenire personalmente, ma aveva anche il dovere contrario di evitare di compromettere – come avvenuto – il buon esito dell'intervento. 5
La condizione di malattia in cui si trovava avrebbe dovuto impedire qualsivoglia intervento, atteso che l'obbligo di ogni appartenente alla Polizia di Stato di segnalare le condizioni di salute che non consentivano l'espletamento delle funzioni di istituto (art. 61, d.P.R. n. 782 del 1985), era previsto a tutela del buon esito degli interventi. Non si trattava, infatti, solo di un diritto alla tutela della propria salute, ma anche di uno specifico obbligo dell'appartenente alla Polizia di Stato (TAR Brescia n. 1104 del 2015 cit.). L'odierno appellato aveva il dovere di non intervenire personalmente o, comunque, non aveva il dovere di farlo ai sensi dell'art. 68 L. n. 121 del 1981. Tali profili, di per sé idonei, a fare escludere la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 563, cit., erano ulteriormente avvalorati dalla circostanza che l'attività criminale che l'agente aveva dichiarato di aver contrastato era stata compiuta (pur se non del CP_1 tutto consumata) ai danni del proprio patrimonio. Non risultava che l'odierno appellato avesse concretamente agito nella qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine e che si fosse qualificato come tale al suo aggressore. Il Tribunale aveva tratto questo convincimento dalla documentazione prodotta in atti dalla controparte e, in particolare, dalla relazione di servizio stesa, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso agente e dal rapporto informativo steso dalla Questura di Reggio Calabria sulla base del resoconto del militare. In tal senso, neppure poteva rilevare la circostanza che il fosse stato Persona_1 sottoposto a processo per il delitto di cui all'art. 337 c.p., perché controparte, oltre a riferire tale notizia nell'istanza formulata in via amministrativa, non aveva prodotto in giudizio alcun documento a supporto di quanto affermato, così impendendo di verificare se l'accertamento della responsabilità del fosse riferibile anche al reato di resistenza al pubblico Persona_1 ufficiale. In subordine, con il secondo motivo, censurava la sentenza per aver riconosciuto il diritto agli assegni vitalizi per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 407 del 1998 e 5, comma 3, L. n. 206 del 2004 La sentenza era errata poiché aveva riconosciuto gli assegni a fronte di un'invalidità complessiva inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, mentre il diritto spettava allorquando la lesione era pari o superiore ad un quarto della capacità lavorativa, ossia pari o superiore al 25%, mentre era stata accertata una percentuale di invalidità complessiva pari al 21%”. Dall'accoglimento di tale motivo di appello discendeva la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in punto di spese di lite, che dovevano essere compensate per il primo grado, in ragione della reciproca soccombenza, mentre dovevano essere poste a carico della controparte quelle del grado di appello. Per effetto dell'accoglimento dei motivi di gravame, quanto eventualmente corrisposto nelle more dall'Amministrazione all'odierno appellato, anche a titolo di spese di lite, costituiva indebito oggettivo, del quale veniva chiesta la restituzione.
Costituitosi, resisteva al primo motivo di appello, chiedendone il Controparte_1 rigetto, mentre dichiarava di condividere il motivo di appello concernente la corresponsione degli assegni vitalizi, in quanto non spettanti. Con riguardo al primo motivo, affermava che l'art. 68 L.121/81 stabiliva che gli appartenenti alla Polizia di Stato erano considerati in servizio permanente e non cessavano dalla loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non erano comandati in servizio, con la conseguenza che l'interessato era tenuto a compiere tutti i doveri inerenti alla propria funzione, anche qualora non fosse stato in servizio, ed anche a rischio della propria incolumità. La circostanza che il fosse intervenuto su un bene di proprietà dello stesso e CP_1 fosse in aspettativa per malattia, non comportava alcun mutamento dei termini della 6
questione, in quanto il comportamento del soggetto doveva essere valutato in funzione dei doveri di servizio, non essendo venuta meno la funzione istituzionale a causa di un intervento verificatosi nel contrasto ad ogni tipo criminalità, anche se operato sul proprio bene ed essendo fuori servizio. Andava, quindi, confermata la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto in favore dell'odierno appellato. Per quanto concerneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, L.407/98 e 5, L.206/04,, in merito alla corresponsione degli assegni vitalizi, veniva affermata la condivisione del motivo di appello, trattandosi di assegni non spettanti. Invero, il giudice di prime cure, sicuramente per mero errore, non si era avveduto che la percentuale dell'invalidità complessiva accertata dalla c.t.u., nella misura del 21%, non dava luogo al diritto a favore dell'odierno appellato ai predetti assegni, posto che il relativo diritto spettava soltanto quando la riduzione della capacità lavorativa era pari al 25%. Affermava che, per mero scrupolo difensivo, si era prodigato a trasmettere all'appellante apposita istanza di correzione materiale congiunta, ai sensi dell'art.288 cpc, giusta e-mail del 05.07.2023, risultata vana, stante l'avvenuta proposizione del gravame.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo il , negando il riconoscimento dello status di vittima del Parte_1 dovere in capo al ha affermato che questi, al momento dell'evento, non si trovava CP_1
“in attività di servizio”, essendo in aspettativa per malattia. All'uopo, non giovava il richiamo all'art. 68 L. 121/1981, posto che avrebbe dovuto esser valutato se l'agente avesse il dovere di intervenire, anzi, a fronte della CP_1 superiorità numerica degli antagonisti, si sarebbe dovuto astenere da un intervento diretto ed avrebbe dovuto contattare le Forze dell'Ordine locali, tanto più che aveva già identificato uno dei tre soggetti e, sarebbe stato facile, come avvenuto, assicurarne la cattura e la sottoposizione a processo. Inoltre, la circostanza che l'odierno appellato si trovasse in aspettativa per malattia, dimostrava l'assenza del dovere di intervento, non essendo dovere del personale di Polizia di Stato quello di mettere a rischio la propria incolumità in una condizione di fragilità fisica. Non solo il ricorrente non aveva il dovere di intervenire per le condizioni di salute, ma aveva il dovere contrario anche per evitare di compromettere il buon esito dell'intervento. Aggiungeva che la circostanza, affermata dal ricorrente, che egli si fosse qualificato come Agente di Polizia era rimasta priva di riscontro e tutto deponeva per la riconducibilità della reazione del proprietario al tentativo di furto della propria autovettura, alla stregua di un privato cittadino che reagiva di impulso nell'intendimento di mettere i ladri in fuga. Il motivo è infondato. È incontroverso che il al momento dell'evento, si trovasse in aspettativa per CP_1 malattia. Ciò posto, la prospettazione dell'appellante sembra configurare, per l'agente in aspettativa per malattia, una sorta di sospensione del dovere di cui all'art. 68 L. 121/1981 sia per la tutela della salute dell'agente di polizia sia per preservare il buon esito del (futuro, n.d.e.) intervento della forze di polizia comandate. Tale conclusione non è asseverabile, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 68 L. 121/1981, secondo cui gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione e fra questi, indubbiamente, rientra la prevenzione e repressione dei reati. 7
La norma non contempla evenienze che escludano quest'obbligo, sì che non trova conferma, nel precetto normativo, la conclusione dell'appellante, secondo cui trovandosi l'Agente in aspettativa per malattia avrebbe avuto il dovere di non intervenire, sia per non compromettere la propria salute ed integrità fisica sia per non compromettere il buono esito dell'intervento delle Forze dell'Ordine in servizio. Osserva la Corte che la salvaguardia della salute per l'agente in malattia potrebbe assumere rilievo quale misura di esigibilità/non esigibilità della prestazione, ma laddove l'agente - che pur in stato di malattia non versava in stato completamente invalidante - abbia posto in essere l'intervento, non può tale condotta integrare una violazione di un non meglio configurato/configurabile dovere di astensione dall'intervento. Analogamente deve dirsi con riguardo alla situazione di fatto, anch'essa richiamata dall'appellante a fondamento del dovere di non intervento, sul rilievo che la superiorità numerica degli antagonisti avrebbe dovuto indurre l'agente a non intervenire, ma a contattare le Forze dell'Ordine locali. Anche questa valutazione ex ante non rientra nei parametri contemplati citato art. 68, che non predetermina le modalità dell'intervento fuori dal servizio, né prescrive i parametri e i limiti indicati dall'appellante o ad essi assimilabili. Inoltre, l'art. 1 comma 563, lett. a), L. 266/2005, nel definire le vittime del dovere non pone i limiti e/o le prescrizioni indicate dall'appellante, che sembrano voler rappresentare una sorta di, non normativamente previsto, eccesso colposo di intervento dell'agente fuori dal servizio. Ad ogni buon fine, si osserva che la condotta dell'agente, con una valutazione ex ante, unica operabile, è stata improntata a canoni di ragionevolezza, posto che egli aveva notato vicino alla propria autovettura un giovane con fare sospetto (riconosciuto nella persona di
, già noto alle Forze dell'Ordine) unitamente ad altri ragazzi. Avvicinatosi Persona_1 al proprio veicolo, aveva constatato evidenti segni di effrazione e, comprendendo che era in atto in atto un tentativo di furto, si era qualificato come Agente di Polizia ed aveva chiesto al giovane cosa stesse facendo vicino al veicolo. Non vi è nulla di avventato, eccessivo o spropositato nella condotta dell'agente di polizia in aspettativa per malattia, laddove, invece, spropositata ed imprevedibile è stata la reazione del giovane malvivente. Va confermato, pertanto, che la condotta dell'Agente vada ricondotta CP_1 nell'ambito della previsione dell'art. 68 L. 121/1981, posto che egli, nel momento in cui ha approcciato i malviventi, recte: il , soggetto noto alle Forze dell'Ordine, che si Persona_1 accingevano a rubare l'autovettura, ha compiuto un atto rientrante nei suoi compiti di istituto, cioè la prevenzione e repressione dei reati. A ciò va aggiunto, solo per una completa disamina di tutte le risultanze processuali, che dalla sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bari in data 21.12.2000 risulta che il è stato imputato dei seguenti reati: A) artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. Persona_1 poiché, in concorso con altri rimasti ignoti, con violenza consistita nel forzare la serratura della portiera lato guida, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovetture del B) art. 337 c.p., perché con violenza consistita nel dargli una CP_1 testata sul naso, procurandogli le lesioni di cui al capo C, si opponeva a , Controparte_1
Agente di Polizia in Servizio presso la Questura di Reggio Calabria, mentre questi compiva un atto del suo ufficio, intervenendo per impedire la consumazione del reato sub A); C) artt. 582 – 585 c.p.c. in relazione all'art. 576 c.p., perché al fine di commettere il reato sub B), colpendolo con una testata, procurava a lesioni personali guaribili in gg. Controparte_1 20. Il Tribunale per i Minorenni giudicava “pienamente provata la commissione dei reati oggetto dell'odierna imputazione da parte di ”. Persona_1 8
La prospettazione dei fatti, così come compiuta in questo giudizio: compimento di un atto di ufficio per impedire la consumazione del furto, è perfettamente coerente con le risultanze accertate nel giudizio penale.
5. Il , negando il diritto del ricorrente ad essere qualificato come vittima del Parte_1 dovere ex art. 1, comma 563, lett. a), L. 266/2005 e negando la debenza della speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 302/90, ha affermato che non sussisteva riscontro alcuno che l'agente, rivolgendosi al si fosse qualificato come Agente di Polizia. Persona_1
Il dato è stato riscontrato dalla sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Bari: la circostanza è stata riportata al capo B) dell'imputazione e, come prima esposto, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto i fatti oggetto dell'imputazione pienamente provati. Infine, il Ministero ha affermato l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 563, cit., poiché l'attività criminale che l'agente aveva dichiarato di aver contrastato era CP_1 stata compiuta ai danni del proprio patrimonio, giacché l'autovettura oggetto del tentativo di furto era di proprietà del CP_1 Anche tale argomento si rileva privo di conferenza. Invero, l'art. 1 comma 563, lett. a), L. 266/2005, contempla l'invalidità permanente riportata in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità. A seguire l'interpretazione offerta dall'appellante dovrebbe addivenirsi alla conclusione che l'ordinamento annetta rilevanza al contrasto ad ogni tipo di criminalità, eccezion fatta per l'atto delinquenziale che sia diretto verso un bene di proprietà dell'Agente intervenuto. Ciò equivarrebbe ad affermare che, ai fini dell'elargizione, ogni atto criminale può essere contrastato, ad eccezione dell'atto che abbia ad oggetto un bene di proprietà dell'Agente che ha eseguito l'intervento. Non si rinviene una tale limitazione nel dettato normativo, anzi la norma appare onnicomprensiva, riferendosi ad ogni tipo di criminalità. Il primo motivo di appello è, dunque, infondato e va confermata l'appellata sentenza in punto di riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere qualificato come vittima del dovere ex art. 1, comma 563, lett. a), l. 266/2005 e di condanna il resistente, in Parte_1 persona del alla corresponsione della speciale elargizione di cui all'art. 1, l. CP_5 302/90, tenendo conto dell'invalidità complessiva pari al 21%.
6. E' invece fondato il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, con cui il ha negato il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998 Parte_1 (applicabile alle vittime del dovere giusta l'estensione di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a, e 4, comma 1, lett. b, n. 1, d.P.R. n. 243 del 2006, come implementato per effetto dell'art. 4, comma 238, L. n. 350 del 2003) ed allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004 (esteso alle vittime del dovere per effetto dell'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007) in presenza di un'invalidità complessiva inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Il motivo è fondato, poiché il presupposto del diritto alla corresponsione di entrambi gli assegni vitalizi è l'aver riportato, in occasione dell'evento, una lesione pari o superiore ad un quarto della capacità lavorativa, ossia pari o superiore al 25%, mentre l'accertamento peritale svolto nel giudizio di primo grado ha accertato una percentuale di invalidità complessiva pari al 21%. Sul punto si è registrata l'adesione dell'appellato che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in questo grado di giudizio, ha dichiarato di condividere il motivo di appello, trattandosi di assegni non spettanti. Per conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal avente ad oggetto il diritto agli assegni vitalizi di cui sopra va rigettata. CP_1 9
7. Deve ora procedersi alla regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di primo grado, posto che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). L'esito finale della lite, quale conseguito in questo grado, di giudizio è stato parzialmente vittorioso per il richiedente, il quale, solo a seguito della domanda giudiziale, si è visto riconoscere lo status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, lett. a), L. 266/2005 ed il diritto all'elargizione di cui all'art. 1, L. 302/90, negato in via amministrativa. L'esito, invece, a seguito della riforma operata da questa Corte, è stato soccombente per gli assegni vitalizi. Pertanto, in coerenza con l'esito finale del processo, in riforma dell'impugnata sentenza, le spese del giudizio di primo grado, come già liquidate dal Tribunale, vanno compensate nella misura di ½ ed il va condannato al pagamento, in Parte_1 favore del difensore distrattario del ricorrente, della restante misura di ½. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda restitutoria proposta dall'appellante e va ordinata la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccesso dal , in esecuzione delle statuizioni di condanna di cui alla Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, riformate da questa Corte. Le spese di questo grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla soccombenza del sul primo motivo di appello ed all'esito Parte_1 vittorioso sul secondo motivo di appello, esito non contestato dall'appellato che, sin dal primo atto di costituzione, ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del nei Parte_1 CP_5 confronti di , avverso la sentenza n. 951/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Reggio Calabria, pubblicata il 12/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, lett. a), L. 266/2005 ed ha condannato il alla Parte_1 corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 1, L. 302/90, tenendo conto dell'invalidità complessiva pari al 21%.
2. In accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998 (applicabile alle vittime del dovere giusta l'estensione di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a, e 4, comma 1, lett. b, n. 1, d.P.R. n. 243 del 2006, come implementato per effetto dell'art. 4, comma 238, L. n. 350 del 2003) e del diritto allo speciale assegno vitalizio 10
di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004 (esteso alle vittime del dovere per effetto dell'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007) e le conseguenti domande di condanna. 3. In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara compensate nella misura di ½ le spese del giudizio di primo grado, come già liquidate dal Tribunale, e condanna il
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al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, della Parte_1 restante misura di ½.
4. Ordina la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccesso dal in Parte_1 esecuzione delle statuizioni di condanna di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, riformate da questa Corte.
5. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti