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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/08/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. Un. n. 306/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 306/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di GA.RI S.a.s. di AN GA & C. (C.F. e P.IVA 10349830017), con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli 26, e del socio illimitatamente responsabile AN GA (C.F. [...]).
* * * * *
Letti il ricorso presentato da NN MA SI RA, YA ME e LA IL per l'apertura della liquidazione giudiziale di GA.RI S.a.s. di AN GA & C. e del suo socio illimitatamente responsabile AN GA, nonché la comparsa di costituzione e risposta con cui la Società convenuta si è rimessa alla decisione del Tribunale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione delle ricorrenti, le quali risultano titolari di crediti riconosciuti da titoli esecutivi che risultano validi ed efficaci (decreti ingiuntivi n. 8/2024, n. 14/2024 e n. 1430/2023 emessi dal Tribunale di Torino); rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta
1 complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che i crediti dei ricorrenti ammontano complessivamente a € 79.814,97 e, dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta un ulteriore debito nei confronti dell'Erario di € 158.656,21; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la Società debitrice non è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, in quanto, costituitasi in giudizio, non ha fornito alcun documento da cui emerga il mancato superamento delle soglie individuate dalla medesima disposizione normativa ed anzi ha implicitamente confermato di superare tali soglie;
preso atto che la Società convenuta si è rimessa alla decisione del Tribunale, confermando di trovarsi effettivamente in un irreversibile stato di insolvenza, avendo cessato l'attività e non disponendo di liquidità o beni prontamente liquidabili con i quali fare fronte regolarmente al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della Società; ritenuto che, ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società in accomandita semplice produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili;
dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di GA.RI S.a.s. di AN GA & C. (C.F. e P.IVA 10349830017), con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli 26, e del socio illimitatamente responsabile AN GA (C.F. [...]); nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. Gianpiero Nebiolo, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti allo stesso da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
2 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 14 novembre 2024, alle ore 16:15 nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale gli istanti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 25/7/2024.
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 306/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di GA.RI S.a.s. di AN GA & C. (C.F. e P.IVA 10349830017), con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli 26, e del socio illimitatamente responsabile AN GA (C.F. [...]).
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Letti il ricorso presentato da NN MA SI RA, YA ME e LA IL per l'apertura della liquidazione giudiziale di GA.RI S.a.s. di AN GA & C. e del suo socio illimitatamente responsabile AN GA, nonché la comparsa di costituzione e risposta con cui la Società convenuta si è rimessa alla decisione del Tribunale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione delle ricorrenti, le quali risultano titolari di crediti riconosciuti da titoli esecutivi che risultano validi ed efficaci (decreti ingiuntivi n. 8/2024, n. 14/2024 e n. 1430/2023 emessi dal Tribunale di Torino); rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta
1 complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che i crediti dei ricorrenti ammontano complessivamente a € 79.814,97 e, dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta un ulteriore debito nei confronti dell'Erario di € 158.656,21; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la Società debitrice non è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, in quanto, costituitasi in giudizio, non ha fornito alcun documento da cui emerga il mancato superamento delle soglie individuate dalla medesima disposizione normativa ed anzi ha implicitamente confermato di superare tali soglie;
preso atto che la Società convenuta si è rimessa alla decisione del Tribunale, confermando di trovarsi effettivamente in un irreversibile stato di insolvenza, avendo cessato l'attività e non disponendo di liquidità o beni prontamente liquidabili con i quali fare fronte regolarmente al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della Società; ritenuto che, ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società in accomandita semplice produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili;
dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di GA.RI S.a.s. di AN GA & C. (C.F. e P.IVA 10349830017), con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli 26, e del socio illimitatamente responsabile AN GA (C.F. [...]); nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. Gianpiero Nebiolo, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti allo stesso da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
2 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 14 novembre 2024, alle ore 16:15 nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale gli istanti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 25/7/2024.
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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