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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3531/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICARI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIALE BARTOLOMEO SCALA 39 FIRENZE presso il difensore avv. SICARI ANTONELLA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFIERO CIRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. STAFFIERI ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA presso il difensore avv. CAFIERO CIRO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“A) accertare e dichiarare la nullità degli art. 5 e 6c) del CCNL 23/07/1976, del punto 5 dell'A.N. 21/05/1981, degli art. 10 e 1 del CCNL 12/03/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000, degli Accordi Ataf del 18/07/2001 e 27.01.2006 ed del 11/12/2014 in Controparte_2 Controparte_1 quanto in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 nella parte in cui escludono, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, la computabilità nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti indennità:
- indennità di turno punto 5 lettera a) del A.N. 21/5/1981 (Doc. 1c);
- indennità vendita e informazioni DO Ataf del 18/07/2001, art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e);
-indennità mansione controllo/conducente DO Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e);
-premio evitati sinistri DO Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e);
-indennità di presenza a lavoro DO Ataf del 18/07/2001 art. 4.2 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e)
- indennità forfettaria ritardi DO del 11/12/2014 art. 8 (Doc. 1 g); Controparte_1
- compenso biglietti a bordo Verbale di Prefettura del 27/01/2006 (Doc. 1f pag. 6 e 7) e DO
[...] del 11/12/2014, punto 4 (Doc. 1 g) pag. 3), CP_1 A) dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali a partire dal 1° agosto 2015 delle indennità indicate sopra alla lettera A), in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio ed intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti allo stesso ricorrente in base al contratto di lavoro;
B) condannare pertanto la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per i titoli sopra indicati, maturate dal 1° agosto 2015 al 30 ottobre 2021, pari alla somma di € 2.491,14 (Duemilaquattrocentonovantuno/14) emergenti dal conteggio riepilogativo (Doc. 10) e dal conteggio anno per anno (Doc. 11), documenti entrambi facenti parte integrante del presente ricorso, o nei diversi importi ritenuti dovuti anche all'esito della C.T.U. se l'II.mo Giudice adito riterrà di disporla, oltre legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
C) condannare parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite con richiesta di liquidazione della maggiorazione del compenso ex art. 4 comma 1 bis D.M. 10/03/2014 così come introdotto ex novo con D.M. 08/03/2018 n. 37 così come modificato dal D.M. 13/08/2022 n. 147, oltre al contributo unificato di € 49,00 (Quarantanove/00), oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario”.
Il ricorrente – premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato di dal 29.3.20010 CP_3 con mansioni di conducente di linea (operatore di esercizio par. 158), poi passato senza soluzione di continuità, a decorrere da dicembre 2012, alle dipendenze di a seguito del Controparte_1 trasferimento di ramo d'azienda ed infine passato dal 31.10.2021 alle dipendenze di Controparte_4
– ha riferito che la sua retribuzione è costituita, oltre che da elementi fissi, da una serie di
[...] emolumenti che sono correlati al normale espletamento delle sue mansioni e sono stati da lui percepiti con cadenza continuativa ed abituale;
ha aggiunto che tali emolumenti (disciplinati a livello legale e contrattual-collettivo) non sono stati conteggiati dal datore di lavoro ai fini del computo della retribuzione spettante durante i periodi di godimento delle ferie ed ha rilevato che tale condotta (che determina la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa) è violativa della disciplina dettata sul punto dalla normativa sovranazionale (direttiva 88/2003; Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle Controparte_1 domande, chiedendone il rigetto ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive rivendicate, in ogni caso da limitare alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dal diritto comunitario quale periodo annuale di ferie minime garantite;
in via subordinata, ha chiesto di limitare la propria condanna alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle stesse agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti per i motivi di cui in narrativa e così come calcolati dall'azienda, a far data dal 1.7.2015 al 31.12.2020.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.. ***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2 altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent cit punto 23); Per_3
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020).
Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Le indennità per cui è causa rinvengono fonte nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (vd. docc. 1 fasc. ric.) e sono presenti nei cedolini paga del ricorrente (doc.
3-9 fasc. ric.).
In particolare, indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. contr/ cond., indennità di presenza e indennità forfettaria ritardi sono state corrisposte in un importo fisso moltiplicato per i giorni lavorati (ossia per i giorni di effettiva presenza in servizio), mentre il compenso titoli è stato corrisposto in un importo fisso moltiplicato per il numero dei biglietti effettivamente venduti nel mese di riferimento.
E' pacifico che tutte le suddette voci retributive non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dal ricorrente durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva (la quale le esclude dal computo della retribuzione).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: invero, come già sottolineato dalla locale Corte di Appello (sent. 26.9.2024 in RG
419/2023, pres. e rel. dott. e dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. Per_5
701/22, vd. anche sent. n. 700/22, dott.ssa e sent. n. 1465/2024 dott.ssa , alcune sono Per_4 Per_6 volte a compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale (indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità forfetaria ritardi, indennità di presenza), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità mansioni controllo/conducente, compenso biglietti a bordo).
b) Il carattere episodico o saltuario della erogazione non può essere affermato per il fatto che alcune voci siano assenti in qualche mensilità oppure siano conteggiate soltanto per qualche giorno al mese:
“quel che rileva, più che la continuità, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purchè sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente” (così, C. Appello Firenze cit.).
c) Non è conferente il richiamo all'istituto della quattordicesima mensilità, che non attiene al godimento delle ferie ed è piuttosto riferita dal CCNL alla presenza in servizio nell'anno di riferimento
(anche se poi erogata in un'unica soluzione nel mese di luglio). d) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurlo a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha comparato l'incidenza alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo (cfr., Cass., 13932/2024).
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dal ricorrente tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e l'importo lordo relativo a buste paga “non feriali”, che mette in luce una differenza senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Ritiene il giudicante, re melius perpensa rispetto a propri precedenti resi in analoghe fattispecie, che il periodo oggetto di tutela comunitaria, fissato nei limiti di quattro settimane all'anno, sia identificabile in 24 giorni annuali. Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 6/2025, dott.ssa , le quattro settimane di ferie Per_6 annue tutelate dal diritto comunitario sono da parametrare alla articolazione aziendale dell'orario lavorativo settimanale a tempo pieno, che nel caso di specie è distribuito su 6 giorni alla settimana6, così da determinare un numero di giorni pari a 24 nell'arco di quattro settimane.
Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione
Tenuto conto di quanto sopra e considerato il (solo) periodo di 24 giorni annuali, le spettanze del ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente.
Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per le giornate di servizio al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per 24, così ottenendo la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia7, non è stato specificamente contestato da nei suoi criteri di calcolo (numero di giornate effettive Controparte_1 lavorate).
Al contrario, non è condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, secondo cui si dovrebbero sommare tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati (nonostante il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno), dividere gli importi ottenuti per gli 11 mesi di lavoro, ottenendosi così un valore medio di indennità mensile, poi dividere questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione, ottenendo così un importo di indennità giornaliero da moltiplicare per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore.
Pertanto, fatti propri ed applicati i sopra richiamati conteggi (che fanno riferimento al periodo dal 1° agosto 2015 al 30 ottobre 2021), parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 2.663,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La quantificazione sopra operata non è condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata alla luce dell'orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale ed affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass., 26246/2022).
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta del ricorrente si attesta entro 5 anni rispetto a tale data.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23.7.1976, del punto 5 dell' 1.5.1981, CP_6 degli artt. 10 e 1 del CCNL 12.3.1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27.11.2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente all'inserimento, Parte_1 nella base di calcolo della retribuzione feriale fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, compenso titoli;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 delle differenze retributive maturate, per i titoli indicati, dal 1.8.2015 al 30.10.2021, pari alla somma lorda di € 2.663,30 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre iva e
Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv.
LL IC, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022. 6 In forza dell'art. 5 del CCNL degli Autoferrotranvieri e del 23.7.1976, “[…]Ogni Controparte_5 settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi[…]” (doc. 1 fasc. ric.). 7 E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3531/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICARI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIALE BARTOLOMEO SCALA 39 FIRENZE presso il difensore avv. SICARI ANTONELLA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFIERO CIRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. STAFFIERI ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA presso il difensore avv. CAFIERO CIRO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“A) accertare e dichiarare la nullità degli art. 5 e 6c) del CCNL 23/07/1976, del punto 5 dell'A.N. 21/05/1981, degli art. 10 e 1 del CCNL 12/03/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000, degli Accordi Ataf del 18/07/2001 e 27.01.2006 ed del 11/12/2014 in Controparte_2 Controparte_1 quanto in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 nella parte in cui escludono, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, la computabilità nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti indennità:
- indennità di turno punto 5 lettera a) del A.N. 21/5/1981 (Doc. 1c);
- indennità vendita e informazioni DO Ataf del 18/07/2001, art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e);
-indennità mansione controllo/conducente DO Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e);
-premio evitati sinistri DO Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e);
-indennità di presenza a lavoro DO Ataf del 18/07/2001 art. 4.2 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1 (Doc. 1e)
- indennità forfettaria ritardi DO del 11/12/2014 art. 8 (Doc. 1 g); Controparte_1
- compenso biglietti a bordo Verbale di Prefettura del 27/01/2006 (Doc. 1f pag. 6 e 7) e DO
[...] del 11/12/2014, punto 4 (Doc. 1 g) pag. 3), CP_1 A) dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali a partire dal 1° agosto 2015 delle indennità indicate sopra alla lettera A), in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio ed intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti allo stesso ricorrente in base al contratto di lavoro;
B) condannare pertanto la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per i titoli sopra indicati, maturate dal 1° agosto 2015 al 30 ottobre 2021, pari alla somma di € 2.491,14 (Duemilaquattrocentonovantuno/14) emergenti dal conteggio riepilogativo (Doc. 10) e dal conteggio anno per anno (Doc. 11), documenti entrambi facenti parte integrante del presente ricorso, o nei diversi importi ritenuti dovuti anche all'esito della C.T.U. se l'II.mo Giudice adito riterrà di disporla, oltre legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
C) condannare parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite con richiesta di liquidazione della maggiorazione del compenso ex art. 4 comma 1 bis D.M. 10/03/2014 così come introdotto ex novo con D.M. 08/03/2018 n. 37 così come modificato dal D.M. 13/08/2022 n. 147, oltre al contributo unificato di € 49,00 (Quarantanove/00), oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario”.
Il ricorrente – premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato di dal 29.3.20010 CP_3 con mansioni di conducente di linea (operatore di esercizio par. 158), poi passato senza soluzione di continuità, a decorrere da dicembre 2012, alle dipendenze di a seguito del Controparte_1 trasferimento di ramo d'azienda ed infine passato dal 31.10.2021 alle dipendenze di Controparte_4
– ha riferito che la sua retribuzione è costituita, oltre che da elementi fissi, da una serie di
[...] emolumenti che sono correlati al normale espletamento delle sue mansioni e sono stati da lui percepiti con cadenza continuativa ed abituale;
ha aggiunto che tali emolumenti (disciplinati a livello legale e contrattual-collettivo) non sono stati conteggiati dal datore di lavoro ai fini del computo della retribuzione spettante durante i periodi di godimento delle ferie ed ha rilevato che tale condotta (che determina la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa) è violativa della disciplina dettata sul punto dalla normativa sovranazionale (direttiva 88/2003; Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle Controparte_1 domande, chiedendone il rigetto ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive rivendicate, in ogni caso da limitare alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dal diritto comunitario quale periodo annuale di ferie minime garantite;
in via subordinata, ha chiesto di limitare la propria condanna alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle stesse agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti per i motivi di cui in narrativa e così come calcolati dall'azienda, a far data dal 1.7.2015 al 31.12.2020.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.. ***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2 altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent cit punto 23); Per_3
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020).
Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Le indennità per cui è causa rinvengono fonte nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (vd. docc. 1 fasc. ric.) e sono presenti nei cedolini paga del ricorrente (doc.
3-9 fasc. ric.).
In particolare, indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. contr/ cond., indennità di presenza e indennità forfettaria ritardi sono state corrisposte in un importo fisso moltiplicato per i giorni lavorati (ossia per i giorni di effettiva presenza in servizio), mentre il compenso titoli è stato corrisposto in un importo fisso moltiplicato per il numero dei biglietti effettivamente venduti nel mese di riferimento.
E' pacifico che tutte le suddette voci retributive non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dal ricorrente durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva (la quale le esclude dal computo della retribuzione).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: invero, come già sottolineato dalla locale Corte di Appello (sent. 26.9.2024 in RG
419/2023, pres. e rel. dott. e dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. Per_5
701/22, vd. anche sent. n. 700/22, dott.ssa e sent. n. 1465/2024 dott.ssa , alcune sono Per_4 Per_6 volte a compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale (indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità forfetaria ritardi, indennità di presenza), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità mansioni controllo/conducente, compenso biglietti a bordo).
b) Il carattere episodico o saltuario della erogazione non può essere affermato per il fatto che alcune voci siano assenti in qualche mensilità oppure siano conteggiate soltanto per qualche giorno al mese:
“quel che rileva, più che la continuità, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purchè sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente” (così, C. Appello Firenze cit.).
c) Non è conferente il richiamo all'istituto della quattordicesima mensilità, che non attiene al godimento delle ferie ed è piuttosto riferita dal CCNL alla presenza in servizio nell'anno di riferimento
(anche se poi erogata in un'unica soluzione nel mese di luglio). d) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurlo a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha comparato l'incidenza alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo (cfr., Cass., 13932/2024).
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dal ricorrente tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e l'importo lordo relativo a buste paga “non feriali”, che mette in luce una differenza senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Ritiene il giudicante, re melius perpensa rispetto a propri precedenti resi in analoghe fattispecie, che il periodo oggetto di tutela comunitaria, fissato nei limiti di quattro settimane all'anno, sia identificabile in 24 giorni annuali. Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 6/2025, dott.ssa , le quattro settimane di ferie Per_6 annue tutelate dal diritto comunitario sono da parametrare alla articolazione aziendale dell'orario lavorativo settimanale a tempo pieno, che nel caso di specie è distribuito su 6 giorni alla settimana6, così da determinare un numero di giorni pari a 24 nell'arco di quattro settimane.
Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione
Tenuto conto di quanto sopra e considerato il (solo) periodo di 24 giorni annuali, le spettanze del ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente.
Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per le giornate di servizio al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per 24, così ottenendo la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia7, non è stato specificamente contestato da nei suoi criteri di calcolo (numero di giornate effettive Controparte_1 lavorate).
Al contrario, non è condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, secondo cui si dovrebbero sommare tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati (nonostante il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno), dividere gli importi ottenuti per gli 11 mesi di lavoro, ottenendosi così un valore medio di indennità mensile, poi dividere questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione, ottenendo così un importo di indennità giornaliero da moltiplicare per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore.
Pertanto, fatti propri ed applicati i sopra richiamati conteggi (che fanno riferimento al periodo dal 1° agosto 2015 al 30 ottobre 2021), parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 2.663,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La quantificazione sopra operata non è condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata alla luce dell'orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale ed affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass., 26246/2022).
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta del ricorrente si attesta entro 5 anni rispetto a tale data.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23.7.1976, del punto 5 dell' 1.5.1981, CP_6 degli artt. 10 e 1 del CCNL 12.3.1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27.11.2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente all'inserimento, Parte_1 nella base di calcolo della retribuzione feriale fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, compenso titoli;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 delle differenze retributive maturate, per i titoli indicati, dal 1.8.2015 al 30.10.2021, pari alla somma lorda di € 2.663,30 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre iva e
Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv.
LL IC, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022. 6 In forza dell'art. 5 del CCNL degli Autoferrotranvieri e del 23.7.1976, “[…]Ogni Controparte_5 settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi[…]” (doc. 1 fasc. ric.). 7 E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Parte_2