Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1982, n. 939
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1982
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Versione
13 gennaio 1985
Art. 1.
I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono cosi' stabiliti:
a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1 ottobre dello stesso anno;
b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1 marzo dell'anno successivo.
Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416 .
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonche' al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
((A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo))
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985