Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2024 REG.RIC.
N. 01882/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NW - Infrastrutture Wireless LIne s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Orbassano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Andrea Ruggeri e Francesca Vico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nonché contro Città Metropolitana di Torino e Regione ON, non costituite in giudizio;
nei confronti
di Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nonché di CE LI s.p.a. e di AD LI s.p.a., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2024, proposto da
NW - Infrastrutture Wireless LIne s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Orbassano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Andrea Ruggeri e Francesca Vico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nonché contro Città Metropolitana di Torino, RP - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ON e Regione ON, non costituite in giudizio;
nei confronti
di Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
di VI AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Garlanda e Marco Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nonché di CE LI s.p.a., AD LI s.p.a., IA LO e NC TA, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
del Condominio “Monviso” sito in Orbassano, via Gramsci n. 36, NA RI SA e LM AL UI, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Capello, Alberto Garlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Con riferimento al ricorso n. 654 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto del 20/03/2024 prot. n. 0009861 adottato dalla Città di Orbassano III Settore urbanistica, cultura, servizi ai cittadini e alle imprese;
- dell’atto del 20/03/2024 recante Avviso di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 259 del 01/08/2023 e s.m.i. adottato dalla Città di Orbassano III Settore urbanistica, cultura, servizi ai cittadini e alle imprese;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 14-25592 in data 07/10/1998 e s.m.i. e sue successive varianti e modifiche e, quindi, altresì, della predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 14-25592 in data 07/10/1998 e s.m.i. e sue successive varianti e modifiche; il Regolamento edilizio della Città di Orbassano; il Regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici della Città di Orbassano; dell’atto del 26/01/2024 prot. n. 0003371; PRGC area 15.1.1; artt. 10 e 8, c. 10 del regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici; PRGC art. 18 c. 5.1 delle NdA; PRGC art. 68 c. 8 delle NdA; art. 28 fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati strade di tipo F; art. 18 c. 5.1 delle NtA; art. 89 c. 6 del regolamento Edilizio comunale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11/09/2024:
- dell’atto della Città di Orbassano III Settore Urbanistica, Cultura, Servizi ai cittadini e alle imprese del 10.7.2024 avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell’artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in relazione a: Revoca in via di autotutela ex art. 21- quinquies L. 241/1990 e s.m.i. del silenzio assenso formatosi su « Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 (ex art. 87) del D.lgs. 259/03 […] per la realizzazione di Nuova infrastruttura per telecomunicazioni multigestore di proprietà Inwit SpA per l’operatore TIM” da realizzarsi in immobile sito in questo Comune – via Antonio Gramsci snc, Fg. 27 particella 1606 […] e contestuale avviso pubblico per l’attivazione della procedura di consultazione pubblica ex art. 50 del d.lgs. 259 dell’1.8.2003 […] e contestuale sospensione ex art. 21 quater L. 241/1990 del provvedimento autorizzativo formatosi per silenzio assenso in favore di Inwit SpA/TIM SpA e, conseguentemente, dei relativi lavori iniziati a seguito della comunicazione di inizio lavori prot. n. 21630 del 2.7.2024 ”;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del 14.6.2024 prot. n. 19531 della Città di Orbassano; atto della Città di Orbassano del 10.7.2024 avente ad oggetto “Avviso di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 259 dell’1.8.2003 e s.m.i. […]”; atto del 14.2024 della Città di Orbassano avente ad oggetto “Istanze relative ai seguenti procedimenti: […] Istanza relativa alla realizzazione “Nuova infrastruttura per telecomunicazioni multigestore di proprietà Inwit SpA pwer l’operatore Tim” da realizzarsi in immobile sito in questo Comune – via Ntonio Gramsci snc – Fg. 27 particella 1606 […] Avviso di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 259 dell’1.8.2003 e s.m.i. […]”; atto del 10.7.2024 della Città di Orbassano avente ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’atto del 20.3.2024 prot. 9860 e dell’atto del 20.3.2024 prot. 9861 solo ed esclusivamente se inteso in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente; atto del 13.6.2024 prot. n. 19304 della cui sola esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza il 10.7.2024; parere preventivo dell’Arpa prot. 21422 dell’1.7.2024; deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 4.7.2024; atto del 20.3.2024 prot. n. 9860; Regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici della Città di Orbassano approvato con D.C.C. n. 76 del 19.12.2008, inclusi gli articoli 4, c. 1 lettere c) e d), 6 commi 5 e 6; la predetta D.C.C. n. 76 del 19.12.2008; atto della Città di Orbassano del 20.3.2024 prot. n. 9860; atto della Città di Orbassano del 2.3.2024 prot. n. 9861; atto del 13.6.2024 prot. n. 19304; atto dell’RP dell’1.7.2024 prot. n. 21422; deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 4.7.2024; il vigente PRGC approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 14-25592 in data 7.10.1998 e s.m.i. e, quindi, della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 14-25592; il Regolamento edilizio; il Regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici della Città di Orbassano; la relazione tecnico istruttoria trssmessa all’odierna ricorrente il 14.6.2024;
- e, ove occorrer possa, degli atti impugnati con il ricorso principale;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Con riferimento al ricorso n. 1882 del 2024:
- dell’atto della Città di Orbassano - Settore III “Urbanistica, Cultura, Servizi ai cittadini e alle imprese”, adottato dal Dirigente ad interim e comunicato all’odierna ricorrente tramite PEC del 26/09/2024, recante « Provvedimento conclusivo »;
- e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati dal suddetto e quivi impugnato “Provvedimento conclusivo” laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del Comune di Orbassano del 21/03/2024 recante l’avviso di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003; atto del Comune di Orbassano del 20/03/2024 prot. n. 9861; atto del Comune di Orbassano del 13/06/2024 prot. n. 19304; atto dell’RP dell’01/07/2024 prot. n. 21422; atto della Giunta comunale del Comune di Orbassano del 04/07/2024 n. 98; atto del Comune di Orbassano del 10/07/2024 prot. n. 22548; autorizzazione ottenuta per silenzio da CE/Wind, a seguito di istanza del 28.7.2023, ma solo ed esclusivamente se ritenuta preclusiva per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente; i seguenti atti: prot. 24106 del 25.7.2024, prot. 24222 del 26.7.2024, prot. 24224 del 26.7.2024, prot. 24579 del 20.7.2024, prot. 24660 del 30.7.2024, prot. 24658 del 30.7.2024, prot. 24766 del 31.7.2024, prot. n. 25122 del 2.8.2024, prot. 25130 del 2.8.2024, prot. 25220 del 5.8.2024, prot. 25225 del 5.8.2024, prot. 25353 del 6.8.2024, prot. 25501 del 7.8.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orbassano, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di Wind Tre s.p.a. e di VI AT;
Visto l’atto di intervento di NA RI SA, LM AL UI e del Condominio “Monviso”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – NW è operatrice nel mercato dell’installazione, gestione e commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica, come da autorizzazione generale conseguita a norma dell’art. 25 d.lgs. n. 259/2003.
In data 05/12/2023, la società ha presentato un’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, volta alla realizzazione di un impianto di telefonia multigestore all’interno del Comune in Orbassano. Pervenuto un preavviso di rigetto (nota del 26/01/2024 n. pro. 3371, doc. 4 resistene), la ricorrente ha presentato osservazioni in data 07/02/2024 (doc. 5 resistente), insistendo per l’accoglimento dell’istanza.
Con atto del 20/03/2024 prot. n. 9861 (doc. 7 resistente), l’Amministrazione comunale ha vietato a NW l’avvio o la prosecuzione di qualsiasi attività diretta alla realizzazione dell’infrastruttura di rete, contestualmente comunicando « l’attivazione della procedura di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 259 dell’1.8.2003 […] finalizzata all’individuazione dell’area per l’installazione delle infrastrutture in argomento per la coubicazione e la condivisione delle strutture ». L’Amministrazione ha motivato la determinazione sulla scorta del fatto che, pochi mesi prima dell’istanza della ricorrente, NE, operatrice anch’essa del mercato dell’installazione e commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica, aveva chiesto ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 l’autorizzazione a costruire una antenna di trasmissione all’interno del territorio comunale. Poiché – si legge nel provvedimento – « le strutture in argomento, ubicate a lato strada, distano circa 100 mt di distanza l’una dall’altra », il Comune di Orbassano aveva ritenuto opportuno ordinare ad entrambe le società la sospensione dei lavori di costruzione, al fine di verificarne la possibile coubicaizone ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003.
2. – Avverso tale determinazione è rivolto il ricorso rubricato al RG n. 645/2024. L’impugnazione è affidata a due motivi di diritto, a mezzo dei quali NW rivendica l’intervenuto perfezionamento del titolo autorizzativo per decorso del termine previsto dall’art. 44 co. 10 d.lgs. n. 259/2003, e l’invalidità – e financo la nullità – dell’ordine di sospensione dei lavori costruttivi, non avendo l’Amministrazione comunale provveduto alla revoca dell’autorizzazione formatasi per LE e non disponendo comunque del potere di disporre il co-siting delle infrastrutture di rete.
A seguito della costituzione delle Amministrazioni intimate, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente e disposto la sospensione degli effetti della determinazione impugnata (ordinanza del 20/06/2024 n. 232), sulla scorta della seguente motivazione:
« Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che il titolo autorizzativo oggetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente in data 05/12/2023 risulta essersi perfezionato per LE, giacché, pur tenendo conto della sospensione del termine per la conclusione del procedimento nel periodo intercorso tra l’invio della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 (avvenuta in data 26/01/2024) e la ricezione delle osservazioni endo-procedimentali presentate da NW (avvenuta in data 07/02/2024), sia il parere negativo dell’RP ON sia il provvedimento impugnato sono stati emessi a seguito dello spirare del termine perentorio di cui all’art. 44, co. 10 d.lgs. n. 259/2003;
Osservato pertanto che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il provvedimento impugnato risulta prima facie inefficace ex art. 2, co. 8-bis legge n. 241/1990;
Considerato d’altronde che, ove anche l’Amministrazione comunale intimata avesse inteso disporre la coubicazione dell’infrastruttura di rete a norma dell’art. 50 d.lgs. n. 259/2003 a seguito della formazione del titolo autorizzativo, essa era chiamata ad avviare un nuovo e distinto procedimento (con ogni correlato onere ex art. 7 legge n. 241/1990) e a esercitare poteri di secondo grado, ciò che non risulta essere avvenuto nel caso di specie;
Rilevato, quanto al periculum in mora, che vi è una evidente correlazione tra la costruzione dell’infrastruttura e l’erogazione del servizio di telecomunicazioni, vieppiù ove si consideri che l’istanza di autorizzazione è stata presentata (anche) da Tim s.p.a.;
Considerato pertanto che il pregiudizio paventato dalla ricorrente non ha contenuto meramente patrimoniale, giacché il provvedimento impugnato è suscettibile di pregiudicare i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, i quali rivestono preminente interesse generale (art. 3, co. 2 e 43, co. 4 d.lgs. n. 259/2003);
Ritenuto dunque sussistere i presupposti per l’accoglimento dell’invocata sospensiva […]».
3. – A fronte delle statuizioni cautelari rese dal Tribunale, la Giunta del Comune di Orbassano ha sollecitato l’avvio di una nuova procedura per la coubicazione delle infrastrutture di NW e NE, con contestuale esercizio di poteri di autotutela in relazione alle autorizzazioni medio tempore concesse (atto di indirizzo del 04/07/2024 n. 98). Con distinte ma correlate determinazioni del 10/07/2024, l’Amministrazione ha quindi:
- disposto l’annullamento ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 della nota del 20/03/2024 n. 9861, che aveva vietato a NW e a NE l’avvio dei lavori di costruzione dei rispettivi impianti di rete (doc. 17 resistente);
- avviato la consultazione pubblica propedeutica alla coubicazione dell’infrastruttura di NW a norma dell’art. 50 d.lgs. n. 259/2003 (doc. 19 resistente);
- comunicato l’avvio di una procedura volta alla revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 dell’autorizzazione formatasi per LE sull’istanza presentata da NW, sospendendone l’efficacia esecutiva fino alla conclusione del procedimento, in vista del possibile co-siting dell’impianto (doc. 18 resistente).
4. – Avverso tale ultima determinazione è rivolto il ricorso per motivi aggiunti, proposto in data 26/09/2024 nell’abito del fascicolo RG n. 645/2024.
Per mezzo dell’impugnazione suppletiva la società ricorrente, oltre a coltivare le doglianze contenute nel ricorso introduttivo, formula due ulteriori motivi di censura, diretti a contestare l’illegittimità della disposta sospensione del proprio titolo autorizzativo, per mancata indicazione del dies ad quem del termine sospensivo, nonché il difetto dei presupposti sostanziali per l’adozione di un provvedimento di co-siting da parte dell’Amministrazione comunale.
5. – Con provvedimento del 26/09/2024 (rubricato “ Provvedimento conclusivo ”), il Comune di Orbassano ha comunicato la positiva conclusione della procedura di consultazione pubblica avviata a norma dell’art. 50 d.lgs. n. 259/2003 e, alla luce delle osservazioni pervenute dalla cittadinanza:
- ha disposto la « revoca ad ogni effetto di legge, ex art. 21 quinquies L. 241/1990, in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse [del] titolo formatosi per silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione per la realizzazione di Nuova Infrastruttura per telecomunicazioni multigestore di proprietà NW S.p.A. per l'operatore Tim »;
- ha ordinato « la coubicazione sull’impianto realizzato da NE/WIND […] dell’impianto richiesto con l’istanza in premessa citata dalla Ditta NW S.P.A., per conto dell’operatore TIM ».
6. – Tale determinazione è oggetto del ricorso rubricato al RG n. 1882/2024, proposto da NW in data 25/11/2024.
A fondamento della propria impugnazione, la ricorrente ha formulato un unico motivo di diritto, a contenuto MP (rubricato « 1. Violazione degli artt. 2-3-43-49-50-54 del d.lgs. N. 259/2003. Violazione degli artt. 3-21 septies-21 octies della l. N. 241/1990. Violazione dell’art. 8 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del soccorso istruttorio e della leale collaborazione. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa »). La censura è rivolta innanzitutto alla determinazione di revoca dell’autorizzazione formatasi per LE , che l’Amministrazione avrebbe adottato in assenza dei presupposti di cui all’art. 21- quinquies legge n. 241/1990 e – soprattutto – in mancanza di una modifica dell’assetto di interessi sotteso alla decisione, così dissimulando un annullamento in autotutela assunto al di fuori dei requisiti di legge. La società ricorrente contesta infine il difetto dei presupposti per l’adozione dell’ordine di co-siting ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003, trattandosi di provvedimento di competenza esclusiva dell’AGCOM e difettando in ogni caso i presupposti di merito per la coubicazione.
7. – Si è costituito in giudizio di Comune di Orabassano, insistendo per il rigetto delle pretese attoree. L’Amministrazione intimata ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse alla decisione di merito, in quanto la coubicazione dell’impianto non arrecherebbe alcun danno – funzionale o economico – alla società ricorrente, la quale non avrebbe pertanto alcun interesse ad opporvisi. Nel merito, ha contestato la lettura dell’art. 50 d.lgs. n. 259/2003 offerta dalla controparte, rivendicando la competenza degli enti locali a disporre il co-siting delle infrastrutture di rete all’interno del proprio territorio comunale e, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento. Ha infine ribadito la legittimità dell’intervenuta revoca dell’autorizzazione rilasciata per LE in favore di NW, trattandosi di provvedimento ampiamente discrezionale, giustificato dall’emersione di nuovi e consistenti interessi pubblici e privati, veicolati da partecipate manifestazioni della cittadinanza, che hanno trovato ampia eco negli organi della stampa locale.
8. – Si è quindi costituita nel giudizio Wind Tre s.p.a., quale co-intestataria dell’autorizzazione rilasciata (anche) in favore di NE ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Con memoria del 14/10/2024, la società ha aderito alle conclusioni rassegnate da NW, rilevando di essere direttamente lesa dalla determinazione gravata, in quanto proprietaria dell’impianto destinatario del co-siting . Ha poi anch’essa contestato il difetto in capo all’Amministrazione comunale del potere di disporre la coubicazione ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003 delle infrastrutture di rete.
9. – Si è costituito nel giudizio il controinteressato VI AT, aderendo all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito. Egli ha espresso preoccupazioni per i rischi alla salute derivanti dall’installazione di una infrastruttura di rete a breve distanza dalla propria abitazione e, in questa prospettiva, ha chiesto l’espletamento di una CTU tesa ad indagare i pregiudizi per l’incolumità delle persone che possano derivare dai progetti infrastrutturali oggetto della controversia.
10. – Sono infine intervenuti nel giudizio il Condominio “Monviso” di Via Gramsci n. 36 (immobile prospicente all’area di sedime dell’infrastruttura di rete di NW, ove risiede anche AT) e, anche in proprio, i condómini LM AL UI e NA RI SA. Essi hanno insistito per il rigetto del ricorso, anche in ragione dei potenziali gravi danni alla salute che – nella prospettazione degli intervenienti – deriverebbero dall’installazione di un impianto di diffusione della rete 5G a ridosso di immobili residenziali. Si sono quindi associati all’istanza istruttoria di AT, chiedendo l’espletamento di una indagine tecnica sui rischi per la salute dell’infrastruttura oggetto della controversia.
11. – Con ordinanza del 09/01/2025 n. 3, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare della società ricorrente ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a., e ha fissato la discussione della causa.
12. – All’udienza del 12/03/2025, dopo ampia discussione delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. – Sussistono i presupposti per la riunione dei ricorsi.
Le determinazioni impugnate da NW afferiscono ad un’unica vicenda, relativa ai tentativi del Comune di Orbassano di porre nel nulla gli effetti dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, perfezionatasi per LE in favore della società ricorrente.
Un rapporto di connessione dei ricorsi sul piano oggettivo, evidente con riferimento alle impugnazioni principale e suppletiva proposte nella causa RG n. 645/2024, esiste anche tra queste ultime e l’impugnazione oggetto del ricorso R.G. n. 1882/2024: la determinazione ivi gravata conclude, infatti, l’ iter procedimentale avviato con il provvedimento oggetto del ricorso per motivi aggiunti nella causa RG n. 645/2024.
A fronte dell’acclarata unitarietà del quadro fattuale di riferimento, la riunione dei ricorsi si rivela opportuna, in quanto consente la trattazione contestuale delle questioni controverse.
2. – Tanto premesso, le impugnazioni – principale e suppletiva – proposte da NW nella causa RG n. 654/2024 sono divenute improcedibili.
La determinazione oggetto del ricorso introduttivo è stata annullata nell’ambito del più ampio iter decisorio da cui è scaturita la determinazione oggetto del ricorso per motivi aggiunti. La sopravvenuta inefficacia della decisione gravata priva la ricorrente di ogni interesse a coltivare l’impugnazione.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento impugnato ha natura schiettamente endo-procedimentale, ed è pertanto privo di efficacia esterna, ad eccezione della disposta sospensione degli effetti dell’autorizzazione rilasciata ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 in favore di NW. Tale prescrizione è soggetta a termine finale, come prescritto dall’art. 21- quater legge n. 241/1990, avendone l’Amministrazione limitato gli effetti « sino alla definizione dei procedimenti di revoca ex art. 21 quinquies L. 241/1990 e di coubicazione ex art. 50 D.Lgs. 259/2003 ».
I procedimenti menzionati si sono conclusi con l’emissione del provvedimento impugnato con ricorso rubricato al R.G. n. 1882/2024, che ha posto in essere un nuovo assetto di interessi, sostitutivo del precedente. La determinazione sospensiva emessa in data del 10/07/2024 ha dunque esaurito i propri effetti, di talché la società ricorrente non ha alcun interesse a coltivarne l’impugnazione.
Le considerazioni che precedono non conducono alla declaratoria di cessata materia del contendere ex art 34, co. 5 c.p.a., giacché il provvedimento sopravvenuto non è satisfattivo degli interessi di NW. Il Tribunale non può dunque che dichiarare ex art. 25, co. 1 lett. c) c.p.a. l’improcedibilità dei ricorsi – principale e per motivi aggiunti – di cui al giudizio RG n. 654/2024.
3. – Venendo al ricorso rubricato al RG n. 1882/2024, manifestamente infondata è l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente, relativa al presunto difetto in capo a Inwit di un interesse alla decisione di merito, cui il controinteressato AT e le parti intervenienti hanno aderito nelle memorie conclusive.
L’impugnato “ Provvedimento conclusivo ” del 26/09/2024 comporta inter alia la revoca dell’autorizzazione rilasciata ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 in favore di Inwit. Esso assume pertanto i connotati del provvedimento ablatorio (o restrittivo), rispetto al quale il destinatario (Inwit) è titolare di un interesse oppositivo, che ne legittima l’azione giudiziale impugnatoria, (anche) sotto il profilo del bisogno di tutela giurisdizionale (il c.d. Rechtsschutzbedürfinss ).
Anche a saggiare la fondatezza dell’eccezione rispetto all’impugnazione del solo ordine di coubicazione, la tesi della resistente poggia su di un assunto del tutto indimostrato, ossia che il co-siting non abbia alcuna possibile incidenza sulla complessiva funzionalità dell’infrastruttura di rete di Inwit. Tale circostanza non è comprovata dal parere preventivo reso dall’RP ON (doc. 10 resistente), che si limita ad escludere “criticità” sotto il profilo della compatibilità del progetto rispetto ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione di onde elettromagnetiche nonché agli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale, unici parametri rispetto a quali l’Ente è ammesso a pronunciarsi ex art. 44 co. 1 d.lgs. n. 259/2003. Ove anche vi fossero elementi di prova a supporto della tesi dell’Amministrazione, Inwit avrebbe comunque interesse ad agire per dimostrare il contrario in giudizio, ossia che la coubicazione incida in senso pregiudizievole sulla funzionalità dell’impianto (o, più in generale, sui propri progetti di diffusione della rete sul territorio nazionale), così contestando la legittimità della determinazione sotto il profilo della discrezionalità tecnica (ciò che – appunto – è avvenuto nel caso di specie).
L’eccezione è dunque destituita di ogni fondamento.
4. – Venendo al merito dell’impugnazione proposta, il gravato “ Provvedimento conclusivo ” del 26/09/2024 ha contenuto complesso, potendosi distinguere due diverse ma correlate prescrizioni amministrative: la prima ha ad oggetto la revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 dell’autorizzazione formatasi per LE in favore di NW; la seconda ha ad oggetto la coubicazione ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003 dell’impianto richiesto dalla ricorrente presso l’infrastruttura già autorizzata (e costruita) da NE.
Le due prescrizioni amministrative sono strettamente concatenate, nel senso che la revoca è strumentale alla coubicazione. Va tuttavia considerato che la componente “demolitoria” del provvedimento assume priorità sul piano logico e giuridico rispetto alla componente stricto sensu “dispositiva”, giacché il co-siting in tanto è ammissibile in quanto l’operatore già non disponga di una valida ed efficace autorizzazione all’installazione di una autonoma infrastruttura di rete in altro luogo.
Le due prescrizioni si trovano dunque in rapporto di presupposizione, poiché la revoca funge da indefettibile presupposto della coubicazione e, dunque, la caducazione della prima comporta il travolgimento della seconda (« Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica. Sotto l’aspetto funzionale, poi, i più atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell'interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati » (Cons. Stato, Sez. III, 10/11/2020, n. 6922, richiamata in Cons. Stato, Sez. V, 14/02/2022 n. 1043).
Alla luce di tali considerazioni, è doveroso principiare dall’esame delle censure rivolte alla statuizione di revoca dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 formatasi per LE in favore di NW.
5. – Le censure attoree sono fondate, nei limiti di cui appresso.
5.1 - L’art. 21- quinquies legge n. 241/1990, nella formulazione attualmente vigente, dispone:
« 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ».
5.2 - La mera lettura del disposto normativo mette immediatamente in luce un primo vizio di legittimità della determinazione gravata, insito nella natura della determinazione revocata.
Il primo comma dell’art. 21- quinquies , che disciplina in via generale la revoca dell’atto amministrativo, limita il campo applicativo dell’istituto ai « provvedimenti ad efficacia durevole », cioè quelli in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui la P.A. ne valuta la perdurante operatività. L’effetto tipico della determinazione revocatoria, ossia l’inidoneità del provvedimento « a produrre ulteriori effetti », e la natura dei presupposti per il valido esercizio dello ius poenitendi presuppongono la capacità dell’atto di produrre gli effetti giuridici suoi propri a seguito dell’emissione (« Giova ricordare che il provvedimento di revoca presuppone l’efficacia perdurante nel tempo dell’atto revocando, poiché solo in questo caso è possibile, sul piano logico-giuridico (e come oggi positivamente previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990) la valutazione di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero del “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”, ovvero ancora, salvo le eccezioni previste, la “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario »: Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2018 n. 6916). Restano dunque estranei alla previsione le determinazioni ad efficacia istantanea, quelle interamente eseguite e quelle che hanno determinato una consumazione del potere in capo all’Autorità emanante.
L’estensione dell’istituto ai provvedimenti ad efficacia istantanea, prevista dal co. 1- bis dell’art. 21- quinquies legge n. 241/1990, è limitata alla sola determinazione amministrativa che « incida su rapporti negoziali », rispetto ai quali l’integrazione dell’effetto dispositivo tipico non è idoneo a realizzare le finalità ultime dell’Amministrazione che l’ha posta in essere, se non attraverso il rapporto contrattuale (durevole) che costituisce la sua naturale conseguenza, anche se non la sua continuazione (TAR Sardegna, Sez. II, 13/02/2023, n. 83).
Sotto il profilo edilizio, ai fini cioè della localizzazione dell’infrastruttura di rete, l’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 assume i connotati del provvedimento ad efficacia istantanea, cui non si ricollega alcun rapporto negoziale tra privato e Amministrazione. Il provvedimento non è dunque ascrivibile ad alcuna delle categorie di atti revocabili, potendosi assimilare quod effecta ad un permesso di costruire (irrevocabile ex art. 11, co. 2 d.p.r. n. 380/2001), che sostituisce a tutti gli effetti sostanziali e procedimentali, donde l’estensione dei principi in materia di legittimazione a ricorrere (Cons. Stato, Sez. VI, 20/09/2024, n. 7700), nonché di tempestività dell’impugnazione (TAR Veneto, Sez. III, 07/03/2025, n. 323).
Va infatti ricordato che, per autorevole e consolidata giurisprudenza, « il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, “costituisce un procedimento unico, nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019). Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l’evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666; Id., 1 marzo 2024, n. 2031) » (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 30/12/2024 n. 10468; in termini TAR ON, Sez. II, 02/12/2024, n. 1253).
Gli effetti istantanei ai fini edilizi dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 non sono contraddetti dal fatto che, a seguito della costruzione dell’impianto, la diffusione del segnale perduri nel tempo. Si tratta di questione che non attiene alla localizzazione dell’infrastruttura di rete, dunque al profilo urbanistico-edilizio dell’autorizzazione, bensì all’attivazione del segnale: detta componente autorizzativa è d’altronde riconducibile non già all’Amministrazione comunale, bensì alla competente agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 13, legge n. 36/2001, cui l’art. 44, co. 1 d.lgs. n. 259/2003 fa espresso rinvio (« in sede di autorizzazione per installare una stazione radio base per telefonia mobile, il parere dell’RP, ai sensi dell’art. 87, comma 4, D. Lgs. n. 259 del 2003 [ora art. 44 del medesimo D. Lgs. n 259 cit. - N.d.R.], non è atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, bensì atto di un procedimento parallelo necessario, non per la formazione del titolo edilizio e per l’inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto (Cons. Stato, sez. III, n. 3970/2017). Il parere dell’RP si qualifica pertanto come un provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti (Cons. Stato, sez. VI, n. 687/2023)» Cons. Stato, Sez. VI, 05/04/2023, n. 3545; sul punto da ultimo TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 21/02/2025 n. 302).
Il conferimento agli Enti locali di un potere generale di revoca delle autorizzazioni ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 avrebbe d’altronde effetti manifestamente incongrui, quando non iniqui, giacché esporrebbe le infrastrutture di rete al rischio di continue ri-localizzazioni, anche a seguito della loro costruzione e attivazione, con pregiudizio per gli operatori economici coinvolti e per la stessa cittadinanza, stante l’incidenza di simili decisioni sulla complessiva funzionalità del servizio di rete.
Nel caso di specie, l’irragionevolezza del provvedimento gravato non emerge in maniera lampante unicamente in ragione del fatto che NW non ha provveduto a costruire l’infrastruttura prima dell’emanazione del provvedimento di revoca della precedente autorizzazione. È facile tuttavia avvedersi che ciò non è avvenuto perché l’Amministrazione comunale ha emesso in rapida successione provvedimenti amministrativi tesi ad impedire l’avvio dei lavori, prima con ordine “atipico” di sospensione, annullato in autotutela ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 (ciò che presuppone l’illegittimità della determinazione annullata), poi con atto di sospensione ex art. 21- quater legge n. 241/1990, ed infine con provvedimento di revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 (di cui si è appena messa in luce l’illegittimità).
In definitiva, la revoca dell’autorizzazione a costruire l’infrastruttura di rete ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 non è ammessa dall’ordinamento. È dunque fondata la doglianza attorea relativa alla violazione dei presupposti per l’emissione di una determinazione ex art. 21- quiquies legge n. 241/1990. Tanto è sufficiente all’accoglimento del ricorso e all’annullamento della determinazione gravata.
5.3 - Un secondo ordine di problemi è insito nelle ragioni poste a fondamento dalla determinazione gravata.
Il Comune di Orbassano ha giustificato la revoca dell’autorizzazione rilasciata in favore di NW sulla scorta della « sopravvenienza dei seguenti motivi di interesse pubblico:
a. a seguito della presentazione dell’istanza di NW/TIM, presentata 5 mesi dopo l’istanza presentata da NE/WIND, la cittadinanza è insorta con manifestazioni e sit-in contro la realizzazione di ben due ripetitori alti oltre 30 metri a distanza di soli 100 metri l’uno dall’altro, con risonanza mediatica sui quotidiani e sui Telegiornali;
b. in risposta all’Avviso pubblico indetto nella precedente procedura ex art. 50 D.Lgs. 259/2003, sono pervenute plurime osservazioni dalle quali è emersa, nella comparazione tra le due aree di proprietà dei due distinti soggetti istanti, una preferenza per il sito di NE-WIND, in quanto più lontano dal centro abitato e quindi visivamente meno impattante;
c. le citate Ordinanze cautelari del T.A.R. ON, a differenza di quanto dedotto nei due ricorsi, non hanno espresso criticità rispetto alla soluzione della coubicazione, limitandosi a rilevare l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulle due istanze e la necessità di adottare dei procedimenti di secondo grado (autotutela) per poter avviare un nuovo procedimento ex art. 50 D.Lgs. 259/2003, in quanto l’imposizione della coubicazione ad NW/TIM sul sito e/o struttura di NE/WIND è ovviamente incompatibile con l’autorizzazione ottenuta per silenzio da NW/TIM a costruire sull’area in Via Gramsci;
d. con parere preventivo prot. 21422 in data 01/07/2024, l’RP ON si è espressa evidenziando la fattibilità e compatibilità ambientale della coubicazione dei due impianti presso l’area di NE/WIND, non rilevando criticità di sorta;
e. la positiva conclusione della nuova procedura di coubicazione ex art. 50 D.Lgs. 259/2003 costituirebbe di per sé un sopravvenuto motivo di interesse pubblico per la revoca dell’autorizzazione ottenuta per silenzio-assenso da NW/TIM ».
Nessuna delle circostanze menzionate dall’Amministrazione comunale sottende la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse.
Il quadro fattuale di riferimento della determinazione e l’assetto di interessi pubblici e privati (delle imprese istanti e dei residenti) ad esso sotteso non sono mutati rispetto al momento della proposizione dell’istanza da parte di NW (e di CE). La prossimità degli impianti era circostanza che emergeva ex actis dalle istanze presentate dalle due società, al pari del loro impatto “estetico” e dell’astratta possibilità di procedere alla loro coubicazione.
L’unica sopravvenienza in senso tecnico, intervenuta a seguito della formazione per LE del titolo autorizzativo ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, è costituita dalle manifestazioni e dai sit-in organizzati dalla cittadinanza per protestare la costruzione di due distinte infrastrutture di rete a breve distanza l’uno dall’altro (giustificazione sub a).
In disparte la dimensione delle proteste invocate (che hanno coinvolto un numero di residenti compreso tra settanta e cento persone: doc. 8 resistente), dette manifestazioni non concretano un nuovo interesse pubblicistico. Esse costituiscono banalmente una più vocale espressione delle istanze (di una parte) della popolazione residente, alcune di carattere schiettamente privatistico-patrimoniale, presenti al momento della proposizione dell’istanza di autorizzazione da parte di NW. La sussistenza o la consistenza di tali interessi non sono modificate per il solo fatto che una parte degli attori coinvolti renda più manifesta la propria posizione.
Esclusa dunque la possibilità di configurare le proteste dei cittadini quale sopravvenuto motivo di interesse pubblico, le ulteriori circostanze menzionate nel provvedimento non sono altro che la proiezione della decisione dell’Amministrazione comunale di procedere alla coubicazione dell’infrastruttura di NW.
Le circostanze indicate sub b), d) ed e) sono la diretta conseguenza dell’avvio della nuova procedura da parte dell’Amministrazione, di cui descrivono le diverse fasi procedimentali (a poco rilevando che, nella specie, il parere dell’RP sia stato reso in prevenzione). La circostanza sub c) è invece il riflesso processuale dei precedenti tentativi dell’Amministrazione comunale di percorrere la via del co-siting (con esiti non favorevoli per la parte pubblica).
Ciascuna di tali circostanze trova radice in una determinazione amministrativa che segue – e presuppone – il provvedimento di revoca, e dunque non può costituirne la ratio giustificativa. L’ordine di coubicazione non può dunque fornire una giustificazione postuma a una decisione che logicamente e cronologicamente (e proceduralmente) la precede.
È evidente dunque che la decisione in parola sia il frutto di una rivalutazione degli interessi sottesi alla determinazione revocata, giacché nessuna sopravvenienza è configurabile nel caso di specie.
Così inquadrata la determinazione, essa si scontra contro la lettera dell’art. 21- quinquies legge n. 241/1990, che espressamente vieta la revoca dei « provvedimenti di autorizzazione » nel caso di « nuova valutazione dell’interesse pubblico originario ».
Anche dunque a ritenere – e se ne dubita – che l’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 non sia provvedimento ad effetti istantanei a fini della localizzazione dell’infrastruttura, il provvedimento impugnato si pone comunque in diretto contrasto con il parametro normativo di cui fa applicazione.
Anche sotto questo profilo, dunque, le censure attoree inerenti il vizio di violazione di legge sono fondate.
5.3 - Da tali considerazioni discende l’illegittimità della determinazione gravata, nella sua “componente revocatoria”, la quale merita pertanto essere annullata. Ne consegue il travolgimento dell’ordine di coubicazione dell’infrastruttura di rete ex art. 50 d.lgs. 250/2003, componente stricto sensu dispositiva del provvedimento, che – per le ragioni evidenziate – trova nella revoca il proprio indefettibile presupposto logico-giuridico.
6. – Ragioni di completezza della motivazione suggeriscono di trattare, sia pur cursoriamente, le doglianze attoree relative alla violazione dell’art. 50 d.lgs. n. 259/2003.
6.1 - Non coglie nel segno l’eccezione di difetto di competenza amministrativa in capo al Comune di Orbassano.
Una lettura sistematica dell’art. 50, co. 1 d.lgs. n. 259/2003 rende evidente la distinzione tra le “autorità” (in minuscolo) competenti ad imporre la coubicazione e la “Autorità” (in maiuscolo) deputata al coordinamento regolatorio della procedura e alla ripartizione dei costi (dualità presente anche nei commi 3 e 5 della diposizione).
Le prime non possono che individuarsi negli Enti locali, cui infatti l’art. 44, co. 1 d.lgs. n. 259/2003 conferisce il potere di autorizzare « l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici […] anche in coubicazione ». Tale competenza è d’altronde implicitamente sottesa alle finalità dell’ordine di co-siting , che l’art. 50 d.lgs. n. 259/2003 ammette « al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale », obiettivi che manifestamente esorbitano dalle attribuzioni dell’AGCOM.
È invece a quest’ultima che si riferisce l’art. 50 d.lgs 259/2003 allorché menziona “l’Autorità” ricorrendo il sostantivo maiuscolo, come testualmente stabilito dall’art. 2, co. 1 lett. g) d.lgs. n. 259/2003 (« Ai fini del presente decreto si intende per: g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità »). Si spiegano in questa prospettiva i compiti attribuiti all’AGCOM dalla norma in parola, i quali hanno natura regolatoria e intrinseca valenza generale, in quanto attengono al coordinamento della procedura « anche mediante regolamenti o linee guida » ovvero alla definizione di « norme » sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
L’Amministrazione intimata è dunque astrattamente titolare del potere di imporre il co-siting dell’infrastruttura di NW.
6.2 - Sono invece fondate le censure inerenti il difetto dei presupposti per la coubicazione.
Il provvedimento di coubicazione si concreta nell’imposizione di un obbligo a carico dell’operatore insediato (ossia i cui impianti siano stati già autorizzati ed insediati) di ospitare nella propria infrastruttura un operatore diverso, che abbia fatto a propria volta richiesta di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 250/2003.
La norma assume spiccate finalità pro-concorrenziale: essa mira, cioè, ad impedire il consolidamento di posizioni di vantaggio in favore di operatori presenti sul territorio comunale, laddove l’installazione di una nuova infrastruttura da parte di un soggetto economico diverso non sia possibile o si ponga comunque in contrasto con le specifiche finalità previste dalla norma. In questo senso depone il Considerando n. 105 del Preambolo della Direttiva del Parlamento Europeo 11 dicembre 2018 n. 2018/1972/UE (il c.d. Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche).
In questa prospettiva, l’ordine di co-siting assume necessariamente carattere residuale, trattandosi di una misura cui l’Amministrazione può ricorrere laddove l’installazione di un nuovo impianto non sia assentibile, per le ragioni indicate dall’art. 50 d.lgs. n. 259/2003. Al rigetto dell’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 è preferibile la coubicazione dall’infrastruttura, al fine di garantire la più ampia esplicazione del mercato concorrenziale dei servizi di rete all’interno del territorio comunale (« trattandosi dell’imposizione di un obbligo (i relativi provvedimenti essendo riconducibili al genus degli “ordini” – cfr. T.A.R. Liguria, II, 29.6.2024, n. 466), ovvero di una “prestazione imposta” (art. 23 Cost.), l’obbligo di coubicazione all’operatore già insediato va rigorosamente circoscritto nei ristretti limiti dell’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003, che contempla esclusivamente il caso in cui un operatore intenda installare un proprio nuovo impianto, che, per ragioni di tutela ambientale (p.e., perché in zona paesaggisticamente tutelata), di tutela della salute pubblica (p.e., perché previsto in prossimità di un sito sensibile, quale una scuola o un ospedale) o in vista del conseguimento degli obiettivi della pianificazione urbana (p.e., perché previsto in zona diversa da quelle elettivamente indicate dal pertinente piano comunale), possa più convenientemente essere ospitato su di un’infrastruttura già esistente ed autorizzata. In parole povere, l’imposizione della coubicazione costituisce la extrema ratio, nel senso che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un nuovo impianto, un Comune, prima di opporre un diniego all’istanza per motivi di tutela ambientale, di salute pubblica o di corretto insediamento urbanistico, deve valutare la facoltà di imporre il suo insediamento su un determinato impianto già esistente ed autorizzato, che avrà l’obbligo di ospitarlo » (TAR Liguria, Sez. II, 04/12/2024 n. 829).
In questa prospettiva, il co-siting assume i connotati di una misura di extrema ratio e non si pone in rapporto di alternatività/equivalenza rispetto all’accoglimento dell’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, che alla prima deve essere preferito. La coubicazione trova il proprio referente funzionale nel rigetto dell’istanza, rispetto al quale funge da rimedio, consentendo l’attivazione della rete ove altre ipotesi non siano percorribili. Di tale iter decisorio deve esservi contezza nelle motivazioni del provvedimento.
6.3 - Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, l’ordine di coubicazione impugnato non appare conforme al parametro normativo.
Impregiudicata ogni valutazione sulla consistenza delle ragioni di carattere urbanistico addotte dal Comune, l’Amministrazione ha concentrato i propri sforzi motivazionali sulla possibilità della coubicazione degli impianti di Inwit e CE, e ha invece omesso di illustrare le ragioni che impedissero l’accoglimento dell’istanza avanzata dalla ricorrente. Tale iter motivazionale è evidentemente viziato, giacché l’Amministrazione non deve argomentare sulla (e dare prova della) possibilità di disporre la coubicazione, bensì sull’ impossibilità di accogliere l’istanza, così come presentata dal privato, per le ragioni tassativamente imposte dall’art. 50 d.lgs. n. 259/2003, ipotesi questa che – per le ragioni evidenziate – la norma impone di preferire.
Per altro – e conseguente – verso, l’Amministrazione ha invertito gli oneri probatori posti a carico delle parti (pubblica e privata) coinvolte nella decisione. Il Comune ha stigmatizzato il fatto che, nel corso dell’istruttoria, Inwit non avesse dato prova del fatto che la coubicazione comportasse un peggioramento del servizio (« non vi è prova che la coubicazione degli impianti sulla struttura di NE non sia idonea a supportare la compresenza degli operatori telefonici, né risulta documentata l’affermazione secondo cui l’eventuale installazione di tutti i sistemi radianti del gestore TIM su tale struttura comporterebbe “un peggioramento della qualità del servizio erogato »). L’accoglimento dell’istanza e la coubicazione non si pongono tuttavia su di un piano di equivalenza. Non è dunque il privato a dover dimostrare l’impossibilità tecnica del co-siting , bensì l’Amministrazione a doverne provare la necessità. L’Ente locale deve cioè documentare sul piano tecnico le ragioni che impediscano l’accoglimento dell’istanza e che, a fronte di un possibile provvedimento di rigetto, rendano nondimeno possibile la coubicazione.
Tale iter motivazionale non è stato seguito nel caso di specie, di talché la determinazione impugnata appare viziata per difetto di istruttoria e per, conseguente, insufficienza della motivazione. Le censure della ricorrente colgono dunque nel segno.
In definitiva, anche a trascurare gli effetti derivanti dal travolgimento del provvedimento di revoca, l’ordine di coubicazione emesso nei confronti di CE (ed Inwit) è affetto da vizi propri ed appare pertanto illegittimo.
7. – Dalle considerazioni che precedono discende l’integrale accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 1882/2024, con conseguente annullamento della determinazione gravata.
8. – La ripartizione delle spese di lite tra la società ricorrente e l’Amministrazione intimata segue il criterio della soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dispone ex art. 70 c.p.a. la riunione dei ricorsi, come in epigrafe proposti;
- dichiara improcedibili ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti proposti nel giudizio R.G. n. 654/2024;
- accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso proposto nel giudizio R.G. n. 1882/2024 e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- condanna il Comune di Orbassano a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato complessivamente dovuti per entrambe le procedure, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO