Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
- dott. Vittorio SERRA Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5167/2024 promossa da:
(avv. A. Fabbri) Parte_1
ATTORE
Nei confronti di
, (avv. A. Paone, G. Controparte_1 Controparte_2
Pelliccioni)
- contumace Controparte_3
- contumace Controparte_4
CONVENUTI
Le parti hanno così precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 13.3.2025:
Per l' attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa,
- disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie, per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi, preso atto dell'intervenuta ed irrevocabile condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per i titoli dedotti,
- liquidare i danni subiti dal Fallimento della società in conseguenza dei fatti Parte_1 integranti gli estremi dei reati già accertati, al lordo della provvisionale liquidata, nella misura di euro 96.457,94 per le somme distratte e di euro 711.997,37 per l'aggravamento del dissesto o nelle diverse misure ritenute di giustizia,
1
- condannare i convenuti e al pagamento, in solido con Controparte_1 Controparte_3 ogni altro convenuto e/o ciascuno a proprio titolo, di tutti gli importi che saranno liquidati in favore del Fallimento per tutti i titoli dedotti, Parte_2
- condannare le convenute e al pagamento, in solido con Controparte_4 Controparte_2 ogni altro convenuto e/o ciascuna a proprio titolo, di tutti gli importi che saranno liquidati in favore del Fallimento della società per l'aggravamento del dissesto e per i danni Parte_1 morali conseguenti al reato loro ascritto,
- con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 3 gennaio 2013 al saldo,
- con vittoria di compensi, esborsi, spese generali e accessori di legge.”
Per i convenuti costituiti:
“In via principale, nel merito: respingere la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per quanto si verrà in seguito ad argomentare e precisare.
In via subordinata: ci si rimette all'Ill.mo Tribunale adito per una quantificazione del danno in via equitativa, tenuto conto delle attuali disponibilità dei convenuti. In ogni caso: Condannarsi la parte attrice all'integrale rifusione di spese e compensi di tutti i gradi e fasi del giudizio, C.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge, da distrarsi integralmente ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: Si insiste per la nomina di CTU al fine di valutare e quantificare l'eventuale danno risarcibile.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(sentenza dichiarativa del 3.1.2013) conveniva in giudizio
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, esponendo che gli stessi erano stati
[...] Controparte_4
definitivamente condannati per diversi reati fallimentari (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta documentale semplice – questa derubricata - e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto)1 in procedimento penale in cui il
2 si era costituito parte civile, e quindi anche contestualmente Parte_1
condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni nei confronti della curatela, con una provvisionale di euro 10.000 solo in parte pagata.
Aggiungeva che i predetti nelle more del giudizio penale erano divenuti o si erano resi impossidenti;
che doveva quindi procedersi alla liquidazione del danno in sede civile, senza che fosse possibile rivedere il punto in ordine all'an debeatur, ormai irretrattabile, e con gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p.. Specificava che nel caso concreto, oltre alla distrazione accertata delle somme per il reato di cui al capo A
(nei confronti dei , era stato accertato l'aggravamento del dissesto, Parte_1
autonoma e sufficiente fonte di danno, avendo illegittimamente proseguito tutti gli imputati l'attività di impresa nonostante la riduzione del capitale sociale che avrebbe imposto sin dal 2009 i provvedimenti ex art. 2446 e 2447 c.c..
Si riportava per la quantificazione del danno al criterio della differenza fra i netti patrimoniali per euro 711.997,37 (dal 31.12.2009 al 31.12.2012) considerata la concomitante condanna anche per bancarotta documentale, e quindi la difficoltà di dichiarazione di fallimento del 03/01/2013. Parte_6 B) del delitto di cui agli artt. 110 del CP e 216, I comma n.2, 219 e 223 della Legge fallimentare –
RD 267/42 – perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui al capo A), al fine di procurare a se stessi o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, tenevano le scritture contabili obbligatorie della in guisa da non renderne possibile Parte_1 agli organi della procedura la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con le stesse circostanze aggravanti di cui al capo A). Con la recidiva reiterata ex art. 99 comma IV c.p. per e semplice ex art. 99 Controparte_3 comma I per . Controparte_1 In Rimini, dichiarazione fallimento del 03/01/2013».
e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_2 «C) del delitto di cui agli artt. 110 del CP, 217, I comma n.4), 219 e 224 della Legge fallimentare – RD 267/42 – perché, in concorso tra loro, quali amministratori pro-tempore della
[...]
, pur essendo a conoscenza di perdite d'esercizio superiori ad un terzo del capitale Parte_1 sociale maturate già dall'anno 2009 (perdita - €.71.314,00), non osservavano gli obblighi di legge di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile aggravando, in tal modo, lo stato di dissesto della società, con le stesse circostanze aggravanti di cui al capo A) per e Controparte_1
. Controparte_3 Con la recidiva reiterata ex art. 99 comma IV c.p. per e semplice ex art. 99 Controparte_3 comma I per . Controparte_1 In Rimini, fino alla dichiarazione di fallimento del 03/01/2013.»
3 precisa ricostruzione degli effetti dannosi riconducibili alle condotte individuate.
Mentre utilizzando il criterio della differenza fra attivo e passivo il danno sarebbe stato individuabile in circa euro 2,5 mln (suo doc. 17 passivo 2.596.007,54 e attivo
155.423,85 al 13.3.2023).
2. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
contestando come arbitrario il criterio di liquidazione prospettato CP_2 dalla curatela e chiedendo l'adozione di un criterio equitativo che tenesse conto delle effettive condizioni patrimoniali dei convenuti (la disoccupata e il CP_2
coniuge on quinto dello stipendio pignorato e immobili espropriati). Parte_1
3. e non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano e venivano dichiarati contumaci. Solo documentalmente istruita la causa era rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe il 13.3.2025.
4. Le domande di parte attrice vanno solo parzialmente accolte.
4.1. Il giudizio penale conclusosi con sentenza irrevocabile ha accertato una responsabilità dei convenuti, i fratelli e Controparte_1 [...]
per bancarotta per distrazione di almeno euro 96.457,94 in CP_3
relazione a somme ricevute da diversi clienti e sottratte alla cassa.
Tale somma pertanto costituisce un danno evidente per la massa dei creditori, conseguente però alle sole condotte dei due predetti condannati.
Va inoltre precisato che gli stessi furono amministratori dal 2008 sino al fallimento, mentre e furono amministratrici dal 2008 al 2011 CP_2 CP_4
( e dal 2008 al 2012 ( - doc. 3 . CP_2 CP_4 Parte_1
La società proseguì inoltre nella sua attività (impresa edile) nonostante sin dalla fine dell'esercizio 2009 il patrimonio netto fosse negativo per euro 51.485,00, sino a raggiungere secondo la curatela un patrimonio netto negativo di euro 763.482,37 alla fine dell'esercizio 2012 (doc. 15 attore, pag. 40 e 157).
4 4.2. Vi è stata condanna generica al risarcimento in sede penale , ma la sentenza del
GUP (doc. 10 attore) del 23.2.2016 non solo derubricò la bancarotta documentale da fraudolenta a semplice per i ma dispose per detta fattispecie la Parte_1
trasmissione degli atti al PM per alla quale però non CP_5 CP_2
risulta esser stato dato sèguito.
Si aggiunge che il giudice penale in motivazione specificò come
“il curatore non rinveniva invece, né gli veniva mai consegnato, il libro degli inventari, la cui tenuta è obbligatoriamente prevista dall'articolo 2214 c.c.
Ribadendo la mancata consegna del libro inventari il curatore, esaminato all'udienza del 10/11/2015, ha aggiunto che pur riscontrando la tenuta di tale libro per gli esercizi precedenti al 2012 la stessa era comunque incompleta e approssimativa in quanto “non riportava giacenze di magazzino, lavori in corso”, così che non gli era stato possibile individuare concretamente le rimanenze presenti presso i cantieri e il magazzino e quantificarne il valore economico. Tale situazione tuttavia non risulta aver impedito al curatore di procedere ad una compiuta ricostruzione del patrimonio sociale, del volume d'affari e più in generale di tutti i rapporti economici della fallita, anche attraverso la fattiva collaborazione da parte degli stessi imputati e l'acquisizione di dati ottenuti aliunde, (come ad esempio la documentazione bancaria), così che deve escludersi che l'organo fallimentare non abbia potuto ricostruire totalmente la situazione della società e nemmeno che lo stesso abbia dovuto svolgere un'attività particolarmente fatigatoria con rilevante spreco di tempo e di lavoro”.
Quindi, quanto alla bancarotta documentale semplice, per cui si è effettivamente avuta condanna dei soli convenuti si è accertato che non è stato Parte_1
acquisito il libro inventari con la determinazione delle rimanenze e del magazzino, ma il curatore poté interamente ricostruire anche aliunde i rapporti economici della fallita.
4.3. Accertata la responsabilità degli amministratori per quanto sopra, non può però in effetti essere applicato il criterio presuntivo - equitativo dei netti patrimoniali, sia pure con esiti di quantum solo genericamente ex adverso contestati, poiché la ricostruzione della situazione economica della fallita risulta completa, e quindi la curatela era onerata, per determinare il quantum debeatur, di allegare specificamente il successivo compimento di atti gestori da parte degli
5 amministratori, e precisare le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
Infatti la responsabilità ex art. 2486 c.c. nuovo testo, con la presunzione inerente i cd. netti patrimoniali, applicabile anche ai giudizi in corso, si collega ad un precedente filone giurisprudenziale (Cass. 9983/2017) per il quale
“In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.”
Ragioni impeditive nel caso concreto non sussistenti, proprio secondo quanto accertato dal giudice penale.
Si è quindi precisato (Cass. Civ., sez 1, sentenza n. 8069 del 25/3/2024; Cass. Civ. sez. 1, sentenza n. 5252 del 28.2.2024). che:
“Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447
o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla
6 finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198)”.
Quindi se è vero che la responsabilità per bancarotta semplice per aggravamento del dissesto è ascrivibile a tutti e quattro gli amministratori, in carica dal 2008 al
2011- 2012 con gestione consapevolmente continuata ogni anno, nonostante le perdite e ritenendo irragionevolmente che il disavanzo (espressamente) sarebbe stato “ripianato con gli utili futuri” (cfr. sentenza penale di primo grado), è ugualmente vero che il non ha dato, come era suo onere e come Parte_1
poteva avendone gli elementi, altri più specifici criteri per la quantificazione del danno.
Né la spiegazione nella relazione ex art. 33 l.f. (doc. 3 pag. 8 e 9 ove si espone l'aggravamento del dissesto dopo l'acquisizione di un terreno ipotecato con il relativo mutuo a seguito di incorporazione di altra società) può supplire alla carenza, assertiva ancor prima che probatoria, degli atti di parte attrice, poiché a sua volta formulata sul punto con affermazioni generiche relative a nuove pesanti perdite dovute all'indebitamento bancario con ulteriori finanziamenti, alla gestione fortemente deficitaria per la crisi del settore, all'assunzione di nuovi contratti di appalto.
4.4. Tantomeno può essere applicato l'ulteriore e residuale criterio della differenza fra attivo e passivo in assenza dei presupposti di cui all'ultimo periodo dell'art. 2486 c.c. ; né è possibile demandare a una CTU l'onere gravante su parte attrice.
La quantificazione del danno a parere del Collegio rimane quindi circoscritta – come è ben possibile in questa sede 2- a quanto già definitivamente determinato dal
7 giudice penale (euro 10.000) per tutti e quattro i convenuti in solido tra loro, da imputare equitativamente al danno morale;
oltre alla somma di euro 96.457,94 da imputare ai soli convenuti per le accertate distrazioni, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi.
5. Ogni altra questione è assorbita.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sul decisum
(parametri fra i minimi e i medi per l'istruttoria solo documentale).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Condanna i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro al Controparte_3 Controparte_4
pagamento al della somma di euro Parte_1
10.000, a titolo di danno morale e al lordo della provvisionale liquidata in sede penale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata a decorrere dalla sentenza di fallimento, e interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2. Condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_3
, in solido fra loro, al pagamento al
[...] Parte_1
della somma di euro 96.457,94 e al lordo della provvisionale liquidata in sede
[...]
costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".
8 penale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla sentenza di fallimento, e interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3. Condanna i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro al Controparte_3 Controparte_4
pagamento delle spese di lite del , che Parte_1
si liquidano in euro 1.124,27 per anticipazioni ed euro 7.500 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna 26.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Imputazioni inizialmente contestate: e Controparte_1 Controparte_3
«A) del delitto di cui agli artt. 110 del CP e 216, I comma n.1), 219 e 223 della Legge fallimentare
– RD 267/42 – perché, in concorso tra loro, quali legali rappresentanti della Parte_1[...
, dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza emessa in data 03/01/2013, distraevano dalla cassa la somma complessiva di €.96.457,94 ricevuta tra il 2010 ed il 2012 dai clienti Pt_3
e , con le circostanze aggravanti di cui all'art.219 della
[...] Parte_4 Parte_5 stessa Legge per la molteplicità dei fatti di bancarotta commessi.
Con la recidiva reiterata ex art. 99 comma IV c.p. per e semplice ex art. 99 Controparte_3 comma I per . Controparte_1 2 Cass. 30992/2023: “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.”.
Cass. 4318/2019: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla