Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 3214/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Sagliocco C.F. e Luigi Zaza C.F._2
d'Aulisio (C.F: e domiciliata come in atti;
C.F._3
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), in persona del regale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Anna Piantedosi (C.F. e Alessandro C.F._4
Dentamaro ( ), domiciliata come in atti;
C.F._5
-RESISTENTE –
OGGETTO: buoni postali fruttiferi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 10.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto il 19.4.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di far accertare, in relazione ai buoni fruttiferi postali da lei acquistati CP_1
il 22.7.2008 della serie I18, e precisamente n. 00001140718110431 di €.5.000, n.
1
5.000 e n. 00001128283310305, di
€.2.500, il diritto al loro rimborso, non essendo maturata alcuna prescrizione in merito, con conseguente condanna della convenuta al pagamento de relativo importo nominale di € 17.500 oltre interessi.
In via subordinata ha chiesto di accertare la responsabilità di per la colpevole CP_1
condotta serbata in violazione degli artt. 3 e 6 d.m. 19.12.2002, dei principi di buona fede e correttezza e di quelli in tema di trasparenza e informazione di cui al Codice del consumo e al TUF, con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 17.500 oltre interessi.
Premette la ricorrente di aver acquistato il 22.7.2008, insieme alla sorella i suindicati Persona_1 buoni, senza che su di essi fosse indicata la dicitura “a termine” o la data di scadenza e/o di prescrizione, e di non aver nemmeno ricevuto il foglio informativo analitico relativo alle caratteristiche dell'investimento come previsto dai decreti ministeriali in materia.
Nel settembre del 2020, recatasi presso uno sportello postale per incassare il rimborso dei buoni, si
è vista opporre l'intervenuta prescrizione dei buoni, e ciò anche con il successivo reclamo scritto del
3.11.2021 e con il ricorso presentato all'ABF, respinto il 16.5.2022.
Ha quindi rilevato che, in assenza di qualsivoglia dicitura in merito sui buoni e stante la mancata consegna del foglio informativo analitico, era impossibilitata a far valere il proprio diritto, sicché il decorso del termine di prescrizione decennale neppure sarebbe iniziato;
tale termine in ogni caso non sarebbe comunque spirato in considerazione della normativa emergenziale COVID, che avrebbe sospeso il decorso della prescrizione per tutto il periodo emergenziale.
In ogni caso, anche ove si volesse ritenere prescritto il diritto al rimborso dei buoni, ad avviso della ricorrente sussisterebbe la responsabilità contrattuale e precontrattuale di , per le CP_1
omissioni già menzionate e anche in considerazione dell'accertamento compiuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che con delibera del 18.10.2022 ha sanzionato CP_2
per pratica commerciale scorretta per non aver compiutamente informato i clienti della data di scadenza e di prescrizione dei buoni postali fruttiferi.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in Controparte_1
diritto, per essere il diritto al rimborso dei buoni postali in questione irrimediabilmente prescritto e per l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità ad ella ascrivibile.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 10.4.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
2 Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Deve in primo luogo dichiararsi la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali oggetto di causa, accogliendo la relativa eccezione formulata da . CP_1
In base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999,
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella “data di scadenza del titolo” (Cass. 23006/2023).
La data di scadenza di ciascun titolo deve ricavarsi sulla base della specifica disciplina regolativa delle diverse tipologie dei buoni oggetto di causa: nel caso di specie i buoni della serie “I18” sono stati istituiti con avviso in G.U. 30 giugno 2008, n. 151 reso ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 e sono stati emessi dal 1.7.2008 al 31.7.2008. Ai sensi dell'art. 4 del d.m. 6 ottobre 2004, “i buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP s.p.a.”. Il regolamento contenuto nel Foglio informativo delle serie “1I8” prevede che “i buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese”.
Orbene, applicando il termine di prescrizione decennale a partire dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese (e cioè il 23.1.2010), i buoni oggetto di causa risultano irrimediabilmente prescritti il 23.1.2020, avendo la cliente richiesto per la prima volta il loro rimborso soltanto nel settembre di quell'anno.
Né il decorso del termine di prescrizione può dirsi perturbato dall'impossibilità della ricorrente di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso a causa – a suo dire – della condotta colpevole di
3 . È infatti noto che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della CP_1
decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Nemmeno può dirsi applicabile al caso di specie la sospensione dei termini di prescrizione derivante dalla normativa emergenziale emanata in funzione e occasione dell'emergenza pandemica da
COVID. L'art. 34 co.3 d.l. 34/2020, richiamato dalla ricorrente, dispone che “i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”. Orbene, alla data del 31.1.2020 il termine di prescrizione dei buoni oggetto di causa era già spirato, essendo intervenuto il 23.1.2020, sicché la disciplina del citato decreto-legge non appare applicabile al caso di specie.
Ad avviso del Tribunale nemmeno appare ravvisabile un'ipotesi di responsabilità in capo a
[...]
. CP_1
Va chiarito che i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione ex art. 2002 (Cass. 27809/2005,
Cass. S.U. 13979/2007, Cass. 19002/2017, Cass. S.U. 3963/2019), per i quali è ben possibile l'integrazione da parte di fonti normative esterne ex art. 1339 c.c., da cui discende l'incompatibilità
“con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto” (Cass. S.U. 3963/2019).
Nemmeno appare applicabile al caso di specie la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, atteso che la natura dei buoni fruttiferi postali di titoli di legittimazione esclude la possibilità di ricondurli nell'ambito della nozione di strumenti finanziari
(cfr. Tribunale di Napoli, 13.1.2022).
In ogni caso, decisivo e assorbente ai fini della reiezione della domanda risarcitoria è il documento prodotto da parte resistente (all.22), intitolato “Modulo di richiesta emissione Buoni Fruttiferi
Postali “cartacei”” con cui ha dichiarato, con apposita e specifica sottoscrizione, di Parte_1
“accettare le condizioni generali di contratto per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali
4 rappresentati da documento cartaceo” riportate sul retro del modulo e, soprattutto, di “aver ricevuto il Foglio Informativo e il Regolamento del prestito relativi alla specifica tipologia e/o serie di buono sottoscritto”. Il regolamento in questione (all. 15), indica espressamente all'art. 3 che i buoni
“hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese” e all'art. 10 che “si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo”.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente era stata compiutamente e chiaramente informata sui termini di scadenza e di prescrizione dei titoli da ella sottoscritti, sicché il maturare del termine di prescrizione risulta imputabile esclusivamente alla sua condotta negligente piuttosto che ad una responsabilità di . Tale circostanza vale anche a superare, per il caso di specie, quanto CP_1
statuito dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera del 18.10.2022.
Infine deve dichiararsi inammissibile il disconoscimento operato dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione apposto sul modulo di richiesta e al fatto che tale documento sia stato prodotto solo in copia.
Va rammentato che l'art. 215 c.p.c. stabilisce che la scrittura privata prodotta in giudizio è riconosciuta e la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Orbene nel caso di specie tale disconoscimento, che deve avvenire in modo formale ed inequivoco (Cass. 17313/2021), non è stato formulato nella prima udienza del 3.10.2024 (prima udienza utile rispetto alla produzione del documento in questione, avvenuta con la costituzione della resistente), dove la resistente si è limitata ad una contestazione dell'idoneità del documento al superamento delle proprie doglianze
(cfr. verbale di causa del 3.10.2024), bensì soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.4.2025, e quindi tardivamente.
Ciò anche con riferimento alla doglianza per cui il documento è tato prodotto soltanto in copia, poiché “in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art.
157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” (Cass. 5255/2023).
Per i motivi sopra profusi, la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 3.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 10/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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