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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 24/2022 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 24/2022 r.g. tra
E Parte_1 Pt_2Parte_3
CONTENZIOSO
APPELLANTE/I
e
Controparte_1
APPELLATO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
[... Per LEGALI Controparte_2
la dott.ssa Silvia Dazzi CP_3
Per essuno Controparte_1
La dott.ssa Dazzi si riporta al ricorso in appello e alle conclusioni ivi formulate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 Riaperto il verbale alle ore 14.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 437 e 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 24/2022 r.g.
promossa da
(c.f. , in persona del Prefetto pro Parte_4 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc.
– fax 075/5736656 – PEC , presso la quale è ivi P.IVA_2 Email_1
domiciliata in Via degli Offici n. 14;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 7 Parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 11/01/2022, la ha Parte_4
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spoleto n. 96 del 8 settembre 2021, depositata in data 23 settembre 2021, non notificata, con cui era stata accolta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 18184 del 15/06/2020 relativa al verbale n. 890719827.
L'appellante ha rappresentato che la aveva presentato ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. CP_1
203 C.d.S., avverso il verbale nr. 890719827 e nr. 142886535 del 21/08/2019, con i quali il Comando
Stazione Carabinieri Forestali di Campello sul UN ed il Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto contestavano all'odierna appellata la violazione di cui agli artt. 41 commi 5 - 11 e 146 C.d.S., poiché non arrestava il veicolo nonostante il semaforo segnalasse luce rossa. Con ordinanza ingiunzione n. 18184 del
15/6/2020, relativa al verbale nr. 890719827, l'Amministrazione, sulla base delle controdeduzioni fornite dall'Organo accertatore, respingeva il ricorso amministrativo ed ingiungeva all'odierna appellata il pagamento della somma di € 350,13.
Avverso detto provvedimento e i summenzionati verbali, la SI.ra proponeva opposizione CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Spoleto, adducendo, in sostanza, l'esimente dello stato di necessità.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso asserito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale nr. 142886535 e opponendosi, nel merito, all'accoglimento del ricorso presentato avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18184, richiamando, in proposito, le controdeduzioni dell'Organo accertatore.
Il Giudice di Pace di Spoleto dichiarava inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale nr. 142886535, accogliendo, di contro, il ricorso proposto avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, affermando la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità.
Avverso tale provvedimento l'odierna appellante ha proposto impugnazione, evidenziando, in sintesi:
pagina 3 di 7 - come il giudice di prime cure non avesse (erroneamente) rilevato d'ufficio la tardività dell'opposizione, presupposto processuale che avrebbe dovuto vagliare a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.;
- come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto integrati, nel caso di specie, i presupposti dello stato di necessità.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'originaria opposizione in quanto inammissibile e/o infondata.
La parte appellata, ritualmente raggiunta da regolare notifica dell'atto di appello in data 14/06/2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
A seguito di varie riassegnazioni del presente procedimento ai magistrati del Tribunale, dopo l'assegnazione allo Scrivente, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da verbale.
* * * * *
L'appello proposto si ritiene fondato per le ragioni che seguono.
1. In primo luogo, occorre evidenziare che l'appellante, per la prima volta in sede di appello, lamenta la tardività della proposta opposizione all'ordinanza ingiunzione;
nello specifico, evidenzia che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, riferendosi la medesima alla proponibilità dell'opposizione.
Ebbene, anche a voler astrattamente ritenere ammissibile tale doglianza in appello (come in effetti affermato da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Firenze, n. 30/2020 pubblicata il
08/01/2020), devesi evidenziare come il potere di rilievo officioso del giudice si limita a ciò che risulta agli atti del giudizio. In altri termini, non è tenuto il giudicante anche ad andare alla ricerca della documentaizone necessaria per un eventuale rilievo officioso di una determinata eccezione, potendo provvedervi quando la sussistenza della medesima emerga dagli atti del giudizio.
Dunque, alla luce degli atti di causa, viste le produzioni documentali di parte appellante, non risulta prodotta la prova documentale della notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, dies a quo
pagina 4 di 7 del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.
Pertanto, alla luce del carente quadro documentale, non potrà pronunciarsi la chiesta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta.
Invero, la stessa Suprema Corte ha precisato che, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, “la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione “in limine litis”, presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell'opposizione e non prevedendo gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre
1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell'ordinanza impugnata” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/03/2011, n. 6977; conf. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
12/07/2011, n. 15320).
2. Quanto alla seconda doglianza dell'appellante, in base alla quale il giudice avrebbe errato nell'individuare nelle difese della ricorrente lo stato di necessità a giustificazione dell'infrazione del codice della strada, con conseguente annullamento del verbale contestato, vale preliminarmente rilevare come dalla documentazione in atti emerga che la madre della signora fosse affetta da Alzheimer, esiti ictus, CP_1
decadimento cognitivo e difficoltà a deambulare e varie patologie descritte nel verbale di accertamento dell'invalidità del 2015.
Sulla base delle stesse, e della presunzione per cui vi potrebbe essere stato un aggravamento della salute della madre della ricorrente in data 21/08/2019, momento in cui è stato elevato nei confronti della il verbale n. 890719827, per aver violato gli articoli 41, comma 5 e 11 del C.d.S. dai Carabinieri CP_1
forestali “Umbria” di Campello sul UN (data alla quale è seguito un ricovero e il decesso della stessa per aggravamento delle condizioni, con diagnosi di trombosi venosa, sospetta embolia polmonare, sindrome di allettamento, infezione alle vie urinarie, stasi fecali e altre gravi patologie come da documentazione medica agli atti), il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza opposta.
Invero, dall'analisi delle allegazioni e della stessa documentazione del primo grado di giudizio, emerge solamente che la madre si trovava in gravi condizioni sanitarie, le quali fanno presumere che la figlia pagina 5 di 7 doveva far fronte quotidianamente alle sue necessità, imponendo all'appellata “un regime di tempi quotidiani molto complessa e di difficile gestione, tra medici, ambulatori, ospedale, ecc” (cfr ricorso introduttivo del primo grado).
Ebbene, si ritiene di aderire alla tesi dell'appellante, secondo la quale non è stata fornita idonea prova dell'attualità dello stato di necessità.
Sul punto vale evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, fra le altre con ordinanza n.
7457 del 15/03/2023, che, per sussistere la scriminante dello stato di necessità, è necessario che il soggetto agente si trovi in un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, o, nel caso di necessità putativa, l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete e oggettive. Secondo la Corte, per ottenere l'annullamento delle multe relative ad infrazioni stradali, contestate mediante sistemi automatici di rilevamento semaforico, invocando lo stato di necessità, occorre che il conducente, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, si trovi in un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - si trovi nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (cfr Cass. n. 16155 del 2019; Cass. n. 4834 del 2018; Cass. n. 14515 del 2009; Cass. n. 21918 del 2006). La Corte ha chiarito che l'urgenza deve essere reale e non presunta, il conducente deve fornire prova concreta del grave pericolo che lui o altri hanno corso;
in mancanza di tale dimostrazione, il guidatore non può essere esonerato dalla responsabilità per l'infrazione.
Pertanto, nel caso di specie la appellata non ha dimostrato il concreto e attuale pericolo per l'allora stato di salute della propria madre che avrebbe reso non possibile rispettare la segnaletica semaforica. Invero, sarebbe stato opportuno per la stessa fornire la prova che, in quella particolare occasione, le condizioni di salute della madre imponessero un eccezionale e urgente intervento della figlia e l'impossibilità per la stessa di “rispettare il rosso”. Viceversa, non si ritiene sufficiente la mera allegazione delle generali condizioni di salute della madre;
peraltro, ragionando a contrario, si arriverebbe a sostenere che colui il quale ha un parente in gravi condizioni sanitarie potrebbe in ogni caso, e a prescindere dalla prova di una specifica urgenza pagina 6 di 7 attuale, non rispettare le norme del Codice della Strada.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene che l'appello proposto sia meritevole di integrale accoglimento, con annullamento della sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dai successivi d.m., tenuto conto della natura documentale del giudizio e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del tribunale, che legittimano l'utilizzo di parametri inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di
Spoleto, n. 96 del 8 settembre 2021, depositata in data 23 settembre 2021;
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. Controparte_1
emessa il 15/06/2020 dalla Prefettura di;
CodiceFiscale_2 Pt_4
- Condanna l'appellata a rimborsare alla appellante le spese di lite del secondo grado, che liquida € 232,00
(euro 66,00 per fase di studio, euro 66,00 per fase introduttiva ed euro 100,00 per fase decisionale) per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/22, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Spoleto, 17/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 24/2022 r.g. tra
E Parte_1 Pt_2Parte_3
CONTENZIOSO
APPELLANTE/I
e
Controparte_1
APPELLATO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
[... Per LEGALI Controparte_2
la dott.ssa Silvia Dazzi CP_3
Per essuno Controparte_1
La dott.ssa Dazzi si riporta al ricorso in appello e alle conclusioni ivi formulate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 Riaperto il verbale alle ore 14.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 437 e 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 24/2022 r.g.
promossa da
(c.f. , in persona del Prefetto pro Parte_4 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc.
– fax 075/5736656 – PEC , presso la quale è ivi P.IVA_2 Email_1
domiciliata in Via degli Offici n. 14;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 7 Parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 11/01/2022, la ha Parte_4
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spoleto n. 96 del 8 settembre 2021, depositata in data 23 settembre 2021, non notificata, con cui era stata accolta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 18184 del 15/06/2020 relativa al verbale n. 890719827.
L'appellante ha rappresentato che la aveva presentato ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. CP_1
203 C.d.S., avverso il verbale nr. 890719827 e nr. 142886535 del 21/08/2019, con i quali il Comando
Stazione Carabinieri Forestali di Campello sul UN ed il Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto contestavano all'odierna appellata la violazione di cui agli artt. 41 commi 5 - 11 e 146 C.d.S., poiché non arrestava il veicolo nonostante il semaforo segnalasse luce rossa. Con ordinanza ingiunzione n. 18184 del
15/6/2020, relativa al verbale nr. 890719827, l'Amministrazione, sulla base delle controdeduzioni fornite dall'Organo accertatore, respingeva il ricorso amministrativo ed ingiungeva all'odierna appellata il pagamento della somma di € 350,13.
Avverso detto provvedimento e i summenzionati verbali, la SI.ra proponeva opposizione CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Spoleto, adducendo, in sostanza, l'esimente dello stato di necessità.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso asserito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale nr. 142886535 e opponendosi, nel merito, all'accoglimento del ricorso presentato avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18184, richiamando, in proposito, le controdeduzioni dell'Organo accertatore.
Il Giudice di Pace di Spoleto dichiarava inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale nr. 142886535, accogliendo, di contro, il ricorso proposto avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, affermando la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità.
Avverso tale provvedimento l'odierna appellante ha proposto impugnazione, evidenziando, in sintesi:
pagina 3 di 7 - come il giudice di prime cure non avesse (erroneamente) rilevato d'ufficio la tardività dell'opposizione, presupposto processuale che avrebbe dovuto vagliare a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.;
- come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto integrati, nel caso di specie, i presupposti dello stato di necessità.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'originaria opposizione in quanto inammissibile e/o infondata.
La parte appellata, ritualmente raggiunta da regolare notifica dell'atto di appello in data 14/06/2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
A seguito di varie riassegnazioni del presente procedimento ai magistrati del Tribunale, dopo l'assegnazione allo Scrivente, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da verbale.
* * * * *
L'appello proposto si ritiene fondato per le ragioni che seguono.
1. In primo luogo, occorre evidenziare che l'appellante, per la prima volta in sede di appello, lamenta la tardività della proposta opposizione all'ordinanza ingiunzione;
nello specifico, evidenzia che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, riferendosi la medesima alla proponibilità dell'opposizione.
Ebbene, anche a voler astrattamente ritenere ammissibile tale doglianza in appello (come in effetti affermato da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Firenze, n. 30/2020 pubblicata il
08/01/2020), devesi evidenziare come il potere di rilievo officioso del giudice si limita a ciò che risulta agli atti del giudizio. In altri termini, non è tenuto il giudicante anche ad andare alla ricerca della documentaizone necessaria per un eventuale rilievo officioso di una determinata eccezione, potendo provvedervi quando la sussistenza della medesima emerga dagli atti del giudizio.
Dunque, alla luce degli atti di causa, viste le produzioni documentali di parte appellante, non risulta prodotta la prova documentale della notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, dies a quo
pagina 4 di 7 del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.
Pertanto, alla luce del carente quadro documentale, non potrà pronunciarsi la chiesta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta.
Invero, la stessa Suprema Corte ha precisato che, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, “la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione “in limine litis”, presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell'opposizione e non prevedendo gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre
1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell'ordinanza impugnata” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/03/2011, n. 6977; conf. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
12/07/2011, n. 15320).
2. Quanto alla seconda doglianza dell'appellante, in base alla quale il giudice avrebbe errato nell'individuare nelle difese della ricorrente lo stato di necessità a giustificazione dell'infrazione del codice della strada, con conseguente annullamento del verbale contestato, vale preliminarmente rilevare come dalla documentazione in atti emerga che la madre della signora fosse affetta da Alzheimer, esiti ictus, CP_1
decadimento cognitivo e difficoltà a deambulare e varie patologie descritte nel verbale di accertamento dell'invalidità del 2015.
Sulla base delle stesse, e della presunzione per cui vi potrebbe essere stato un aggravamento della salute della madre della ricorrente in data 21/08/2019, momento in cui è stato elevato nei confronti della il verbale n. 890719827, per aver violato gli articoli 41, comma 5 e 11 del C.d.S. dai Carabinieri CP_1
forestali “Umbria” di Campello sul UN (data alla quale è seguito un ricovero e il decesso della stessa per aggravamento delle condizioni, con diagnosi di trombosi venosa, sospetta embolia polmonare, sindrome di allettamento, infezione alle vie urinarie, stasi fecali e altre gravi patologie come da documentazione medica agli atti), il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza opposta.
Invero, dall'analisi delle allegazioni e della stessa documentazione del primo grado di giudizio, emerge solamente che la madre si trovava in gravi condizioni sanitarie, le quali fanno presumere che la figlia pagina 5 di 7 doveva far fronte quotidianamente alle sue necessità, imponendo all'appellata “un regime di tempi quotidiani molto complessa e di difficile gestione, tra medici, ambulatori, ospedale, ecc” (cfr ricorso introduttivo del primo grado).
Ebbene, si ritiene di aderire alla tesi dell'appellante, secondo la quale non è stata fornita idonea prova dell'attualità dello stato di necessità.
Sul punto vale evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, fra le altre con ordinanza n.
7457 del 15/03/2023, che, per sussistere la scriminante dello stato di necessità, è necessario che il soggetto agente si trovi in un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, o, nel caso di necessità putativa, l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete e oggettive. Secondo la Corte, per ottenere l'annullamento delle multe relative ad infrazioni stradali, contestate mediante sistemi automatici di rilevamento semaforico, invocando lo stato di necessità, occorre che il conducente, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, si trovi in un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - si trovi nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (cfr Cass. n. 16155 del 2019; Cass. n. 4834 del 2018; Cass. n. 14515 del 2009; Cass. n. 21918 del 2006). La Corte ha chiarito che l'urgenza deve essere reale e non presunta, il conducente deve fornire prova concreta del grave pericolo che lui o altri hanno corso;
in mancanza di tale dimostrazione, il guidatore non può essere esonerato dalla responsabilità per l'infrazione.
Pertanto, nel caso di specie la appellata non ha dimostrato il concreto e attuale pericolo per l'allora stato di salute della propria madre che avrebbe reso non possibile rispettare la segnaletica semaforica. Invero, sarebbe stato opportuno per la stessa fornire la prova che, in quella particolare occasione, le condizioni di salute della madre imponessero un eccezionale e urgente intervento della figlia e l'impossibilità per la stessa di “rispettare il rosso”. Viceversa, non si ritiene sufficiente la mera allegazione delle generali condizioni di salute della madre;
peraltro, ragionando a contrario, si arriverebbe a sostenere che colui il quale ha un parente in gravi condizioni sanitarie potrebbe in ogni caso, e a prescindere dalla prova di una specifica urgenza pagina 6 di 7 attuale, non rispettare le norme del Codice della Strada.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene che l'appello proposto sia meritevole di integrale accoglimento, con annullamento della sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dai successivi d.m., tenuto conto della natura documentale del giudizio e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del tribunale, che legittimano l'utilizzo di parametri inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di
Spoleto, n. 96 del 8 settembre 2021, depositata in data 23 settembre 2021;
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. Controparte_1
emessa il 15/06/2020 dalla Prefettura di;
CodiceFiscale_2 Pt_4
- Condanna l'appellata a rimborsare alla appellante le spese di lite del secondo grado, che liquida € 232,00
(euro 66,00 per fase di studio, euro 66,00 per fase introduttiva ed euro 100,00 per fase decisionale) per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/22, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Spoleto, 17/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7