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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5205/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LABARTINO SILVIA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GUERRIERI NATALINO avv Di Santo in sost.
Controparte_2
Avv. CARNEVALI GIORGIO avv Stramacci in sost.
DI LO
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Silvia Parte_1 CodiceFiscale_1
Labartino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
presso il difensore avv. Giorgio Carnevali che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore avv. Natalino Guerrieri che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA
DI LO ( ) APPELLATO CONTUMACE CodiceFiscale_2
OGGETTO: appello contro la sentenza n.512/2020 pubblicata in data 21.07.2020 dal
2 Tribunale di Frosinone.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 8.10.2020 ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n.512/2020 pubblicata in data 21.07.2020 dal Tribunale di Frosinone, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.64/2016, avente ad oggetto risarcimento danni cagionati dalla circolazione di veicoli, promosso dall'odierno appellante nei confronti di
DI NI e con successiva chiamata in causa della Controparte_1 [...]
. CP_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Frosinone, il sig. DI NI e la , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale, avvenuto in data 29/12/2014 in Ceccano, allorché l'attore, dopo aver terminato le operazioni di recupero di una vettura Citroen C1, rimasta precedentemente coinvolta in un sinistro stradale su via G. Matteotti, veniva investito da un'Opel Corsa, tg. BH510LD, di proprietà e condotta dal sig. DI NI, che percorreva la via Matteotti con direzione Ceccano- e che in precedenza aveva perso il controllo CP_2
del veicolo per la presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale, vettura che impattava violentemente sul muro di cemento posto sempre sul lato destro della propria direzione di marcia. A causa del sinistro, il sig. veniva trasportato in ospedale per la cura delle Pt_1
lesioni riportate (fratture di tibia e perone). Si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicurativa, deducendo la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per violazione dell'art. 162 c.d.s., trattandosi di soccorso stradale e concludendo per il rigetto della domanda di risarcimento del danno differenziale, posto che allo stesso era stata riconosciuta dall' una invalidità permanente del 12%, da ritenersi congrua e satisfattiva delle sue CP_4
pretese alla luce del concorso di colpa. Nessuno si costituiva per il sig. DI NI, per il quale veniva dichiarata la contumacia. Autorizzata parte attrice a chiamare in giudizio, in qualità di terzo, la , custode della strada interessata dal sinistro, si Controparte_2 costituiva in giudizio anche l'ente suddetto, chiedendo il rigetto della domanda, data la sua infondatezza, stante l'esclusione della responsabilità per caso fortuito. Ammesse ed espletate le prove, disposta c.t.u. medico- legale, affidata alla dott.ssa all'udienza del Persona_1
21/02/2020, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in
3 decisione, con concessione dei termini di legge.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra le parti le spese di lite.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia fondata. In occasione del sinistro intervenivano i CC della stazione di
i quali redigevano apposito verbale di ricostruzione della dinamica, versato in atti. CP_2
Nel suddetto rapporto si legge che il conducente dell'Opel Corsa, tg: BH510LD, DI NI, precorreva via Giacomo Matteotti, in Ceccano, con direzione di marcia quando, CP_2 giunto all'altezza del civico 162, a causa della presenza di una spessa coltre di giacchio che si estendeva sul manto stradale per oltre 20 metri, perdeva il controllo dell'autoveicolo ed investiva violentemente il pedone che si trovava sul lato destro della strada, Parte_1
impegnato poco prima per la pulizia del manto stradale a seguito di un precedente sinistro stradale, avvenuto nella stessa modalità da parte di una Citroen C1, tg. DT 481 BD, guidata dalla signora . Dopo aver investito il pedone, il suddetto veicolo impattava Controparte_5
violentemente sul muro in cemento sempre sul lato destro. I predetti non contestavano nulla al sig. DI NI né elevavano a carico dell'attore alcuna sanzione amministrativa. Ciò precisato, appare evidente che il sig. in quanto soccorritore stradale, chiamato per Pt_1
soccorrere una persona rimasta coinvolta in un altro sinistro e quindi per rimuovere la vettura dalla stessa condotta, era tenuto, nell'effettuare un'operazione di soccorso, a predisporre tutte le misure per scongiurare il verificarsi di altri sinistri, considerato il conclamato stato di pericolo, dovuto alla presenza del ghiaccio, le condizioni di visibilità (era piena notte) e la presenza di una curva sul luogo del sinistro. In questo contesto, era suo obbligo mettere in allarme chi, come il convenuto, rimasto contumace, poteva transitare in quel frangente, segnalando il pericolo mediante l'utilizzo di presidi imposti dalla legge (segnale mobile di pericolo di forma triangolare, nonché dispositivi retroriflettenti) per rendere visibile il soggetto operante. Dal predetto verbale, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti ai CC, dall'esame dei testi escussi, non è dato riscontrare l'adozione di tali misure da parte dell'attore. Da questo punto di vista, atteso che, per giurisprudenza costante, è onere del danneggiato, per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver tenuto lui stesso una condotta immune da censure, sia con riferimento al rispetto delle regole imposte dal codice della strada, sia con riferimento all'osservanza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, si può affermare che
l'attore ha certamente violato sia una norma specifica del codice della strada, ossia l'art. 162, che impone la presegnalazione con segnali mobili di pericolo, posti a debita distanza prevista dal Regolamento, di tutti i veicoli, esclusi velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli,
4 che per qualsiasi motivo siano fermi di notte sulla carreggiata, quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, sia le ordinarie norme non scritte di prudenza e diligenza, che devono sempre guidare la condotta di chiunque. A tale riguardo, così come si evince dagli atti, lo stesso, terminate le operazioni, si intratteneva a dialogare con la cliente sulla strada e a rimuovere i detriti lasciati dalla vettura soccorsa (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso allegate al verbale). Viene dunque in rilievo un comportamento Parte_1
di natura colposa da parte del sig. in termini di imprudenza e leggerezza, che ha finito Pt_1
per creare una doppia insidia, quella legata al ghiaccio presente sulla strada e quella legata alla sua presenza sempre sulla strada, nell'assenza di segnali o dispositivi di pericolo per gli altri utenti della strada. Tale comportamento concorre certamente nella causazione dell'evento con la condotta pure colposa del sig. DI NI, il quale, nonostante la presenza del segnale della doppia curva, della strada sdrucciolevole e del limite di velocità a 50 km orari, come da relazione di sinistro della del 2/08/2016 (doc.1) e del verbale dei CC Controparte_2
(doc. 2), investiva il sig. tenendo una condotta di guida certamente non adeguata alle Pt_1
condizioni di tempo, di visibilità e di luogo, oltre che una velocità di marcia non consona, così come si evince dal fatto che la sua vettura subiva ingenti danni nella parte anteriore, danni visibili anche nelle foto in atti. Per quanto concerne la posizione della , chiamata in CP_2
causa in quanto custode della strada e quindi tenuta alla sua manutenzione, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art.2051 c.c., come ormai stabilito da recente orientamento giurisprudenziale. Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art.2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l'evento dannoso. La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato. Nel caso oggetto del presente giudizio, è evidente la sussistenza del c.d. caso fortuito nella vicenda descritta nella domanda, posto che il sinistro, al di là della condotta non del tutto corretta del sig. DI, è stato determinato da un elemento, il ghiaccio, appena formatosi sulla strada a causa delle basse temperature, posto che il sinistro si è verificato alle ore 4.35 del 29/12/2014, ostacolo che era impossibile materialmente per la prevedere e soprattutto rimuovere prontamente. CP_2
Dagli atti, in particolare dalla relazione di servizio su citata, si evince, infatti, che la coltre di ghiaccio si sarebbe formata per un improvviso scolo proveniente da accesso privato, circostanza che rende ancora più plausibile la sussistenza del fortuito. D'altro canto, non vi è
5 nemmeno prova che la stessa sia stata preventivamente avvisata da altri utenti della strada ovvero da Autorità locali della presenza del ghiaccio. Ad ogni modo, la stessa , dopo CP_2
il sinistro, è intervenuta, tramite personale tecnico, a mettere in sicurezza la strada. Ciò detto in merito all'an, analizzando il profilo del danno, il c.t.u., dott.ssa considerate le Per_2
lesioni subite descritte nella c.t.u. che qui si richiama, ha stimato il danno permanente patito dal sig. nella misura del 14%, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale Pt_1
nella misura di gg. 40 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% nella misura pari
a giorni 60. Lo stesso c.t.u. ha escluso ripercussioni apprezzabili sulla capacità lavorativa specifica, che risulta conservata. L'attore, al quale l' ha riconosciuto in sede CP_4
previdenziale, trattandosi di infortunio sul lavoro, una invalidità permanente nella misura del
12%, ha agito in giudizio per ottenere il c.d. danno differenziale. Come è noto, l'art.13 del
d.lgs. n.38/2000 ha introdotto un nuovo regime in ordine all'indennizzo da parte dell' delle CP_4
conseguenze degli infortuni sul lavoro, sia per il danno alla capacità lavorativa, che per quello biologico. La nuova normativa prevede diverse ipotesi: sotto il 5% non viene erogato alcun indennizzo, sicché è direttamente responsabile il soggetto danneggiante, tenuto al risarcimento del danno all'integrità psicofisica;
tra il 6% e il 16% di invalidità l' prevede a liquidare CP_6
in una unica soluzione il danno subito dal lavoratore;
per i postumi invalidanti superiori al
16% l' costituisce in favore del danneggiato una rendita vitalizia in proporzione al grado CP_4 di invalidità. Nella fattispecie in esame siamo nell'ambito dell'ipotesi intermedia, ossia la liquidazione del danno biologico in un'unica soluzione, laddove è ravvisabile un lieve scostamento tra quanto stimato dall' (12%) e la consulenza medico- Controparte_7
legale disposta dal Tribunale (14% più le altre voci). Ciò precisato, considerata una percentuale di colpa nella misura anche inferiore al 50% che deve essere riconosciuta all'attore per il comportamento tenuto dallo stesso durante le operazioni di soccorso, le differenze sopra evidenziate vengono di fatto annullate dalla corresponsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. Ne discende che le somme già corrisposte dall' si presentano CP_4 congrue e satisfattive dei danni patiti. La domanda, pertanto, non può essere accolta.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in riforma dell'appellata sentenza n. 512/20202 resa dal Tribunale di Frosinone, Giudice Dr. Troiani, pubblicata in data
21.7.2020, notificata in data 8.9.2020: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
Sig. DI NI, proprietario e conducente dell'autovettura Opel Corsa tg. BH510LD per
l'investimento del Sig. verificatosi il giorno 29.12.2014 in Via Giacomo Matteotti Parte_1
n. 162 nel Comune di Ceccano;
- per l'effetto, condannare in solido il Sig. DI NI e la
6 quale Istituto Assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura Opel Controparte_1
Corsa tg. BH510LD al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal
Sig. in conseguenza del sinistro del 29.12.2014; - in via subordinata, accertare e Parte_1
dichiarare la concorrente responsabilità del Sig. DI NI, proprietario e conducente dell'autovettura Opel Corsa tg. BH510LD, e della , quale Ente titolare Controparte_2
della strada di Via Giacomo Matteotti n. 162 nel Comune di Ceccano, per l'investimento del
Sig. verificatosi il giorno 29.12.2014; - per l'effetto, condannare le parti in solido Parte_1
fra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal Sig. Parte_1
in conseguenza del sinistro del 29.12.2014; - accertare e dichiarare che il Sig. - Parte_1 anche alla luce dell'espletata ctu medico-legale - ha diritto di essere risarcito per il c.d. danno differenziale e delle voci di danno non ricomprese nell'indennizzo già liquidato dall' , CP_4
trattandosi di sinistro c.d. in itinere. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
§ 6. – La costituitasi con comparsa depositata il 30.10.2020 ha resistito Controparte_2 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c.; nel merito rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado e più nello specifico l'esclusione di responsabilità della in relazione al sinistro in Controparte_2 oggetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 7. - costituitasi con comparsa depositata il 25.01.2021 ha resistito Controparte_1 al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.512/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Frosinone, G.U. Dott. Stefano Troiani il 21.7.2020, perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, considerato anche che
l'appellante per lo stesso evento per cui è causa ha già incassato la somma di € 15.700,00 in virtù della polizza infortuni accesa con e ulteriore indennità Controparte_8 dall' di ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 38/2000, per l'effetto confermare in toto CP_4 CP_2
la pronuncia di primo grado, con la conseguente condanna dell'appellante a rimborsare le spese di lite di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, dell'IVA
e C.P.A.”.
§ 8. - NI DI è stato ritualmente evocato in giudizio e non essendosi costituito se ne deve dichiarare in questa sede la contumacia.
§ 9. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
7 § 10. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 10.1. - Con il primo motivo intestato “erronea valutazione delle prove in ordine alla violazione dell'art. 162 c.d.s.” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile di condotta negligente e violazione dell'art. 162 del codice della strada durante l'operazione di soccorso stradale avvenuta il 29 dicembre 2014 a Ceccano.
Deduceva in proposito di aver completato regolarmente le operazioni di recupero e pulizia dei detriti, posizionandosi fuori dalla carreggiata, quando è stato investito dall'autovettura di
NI DI che aveva perso il controllo a causa di una lastra di ghiaccio.
Evidenziava che le testimonianze e le dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria confermavano che egli era fuori dalla strada, in sicurezza, e non vi era stata alcuna violazione del codice della strada o condotta negligente da parte sua, soggiungeva inoltre che la manutenzione e la segnalazione del pericolo dovuto al ghiaccio era di competenza della
, proprietaria della strada, che tuttavia aveva tardato ad intervenire Controparte_2
trattandosi di evento non imprevedibile, con conseguente responsabilità dell'Ente.
§ 10.2 - Con il secondo motivo intestato “erronea valutazione delle prove in ordine al riconoscimento del concorso di colpa in capo al sig. – motivazione insufficiente e Pt_1 contraddittoria” l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era ritenuto un proprio concorso nella determinazione dell'evento, creando un doppio pericolo
(ghiaccio sulla strada e sua presenza non segnalata) nonostante avesse terminato le operazioni di soccorso e si trovasse fuori dalla carreggiata al momento dell'impatto come confermato anche dal testimone e diversamente dalle dichiarazioni del DI, queste Testimone_1
ultime prive di riscontri, che inizialmente aveva riferito fosse in mezzo alla strada, quindi in fase di interrogatorio formale aveva dichiarato di non averlo visto in quanto nascosto dalle autovetture parcheggiate, affatto presenti sul posto per quanto desumibile dalle testimonianze e dalle fotografie prodotte.
Evidenziava inoltre che la sentenza non aveva affatto chiarito e definito la percentuale di concorso, essendosi limitato, il giudice di primo grado, ad indicare una colpa inferiore al 50% senza alcuna ulteriore specificazione.
§ 10.3 - Con il terzo motivo intestato “erronea determinazione/valutazione del quantum debeatur” parte appellante ha censurato la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ingiustamente limitato il risarcimento dovuto nonostante la consulenza medico-legale avesse stimato un'invalidità permanente del 14% mentre l' l'aveva riconosciuta nella CP_4
inferiore misura del 12%, considerato che il Tribunale aveva inoltre azzerato la differenza a causa del concorso di colpa.
8 Precisava inoltre che il risarcimento andava a ristorare la sola parte del danno biologico CP_4
e non includeva danni morali o altre forme di danno non patrimoniale, che dovevano essere integralmente risarcite, inoltre la spettanza del cosiddetto “danno differenziale” tra la percentuale riconosciuta dall' e quella stabilita dalla consulente medico legale nominata CP_4
nel corso del giudizio di primo grado.
Precisava inoltre che il risarcimento già percepito tramite polizza assicurativa privata era cumulabile con il risarcimento richiesto, atteso che l'assicuratore non aveva esercitato il diritto di surroga.
Conclusivamente l'appellante chiedeva il riconoscimento di tutte le voci di danno richieste in primo grado in via integrale, incluse quelle non coperte dall' senza alcuna riduzione per CP_4
il contestato concorso di colpa.
§ 11. – Tali i motivi d'appello le difese e conclusioni delle parti, debbono essere preliminarmente affrontate le eccezioni sollevate dalle parti appellate di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 12. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
In relazione ai primi due motivi (§ 10.1 e 10.2) e quanto al concorso dell'appellante nella causazione dei danni deve osservarsi che la motivazione del primo giudice deve essere corretta nel senso della non imputabilità in capo al dell'obbligo di posizionamento del triangolo Pt_1
(segnale mobile di pericolo) ex art.162 codice della strada, gravante invero sul proprietario e sul conducente dell'autovettura Citroen, uscita di strada a causa del ghiaccio, trattandosi
9 oltretutto di segnale che deve essere posizionato sulla strada quando i veicoli fermi non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo (per quanto evidenziato nella stessa disposizione) e non tanto per avvisare della presenza di una insidia sul fondo stradale, non essendo a ciò preposto lo specifico segnale.
Orbene, nel caso di specie, il pericolo non era tanto costituito dal veicolo fermo, quanto soprattutto dal ghiaccio presente sulla sede stradale che contribuì unitamente alla velocità della vettura nell'uscita di strada della e nella causazione dei danni all'appellante, di CP_9
conseguenza il cd. triangolo non avrebbe potuto di certo avvisare il DI del ghiaccio presente sull'asfalto, inoltre, il era un semplice carrozziere privato, autorizzato al soccorso di Pt_1
mezzi incidentati, non trattandosi di un addetto alla viabilità con specifica posizione di garanzia in tal senso, tale da obbligarlo alla segnalazione del ghiaccio.
Deve invero ritenersi una corresponsabilità nel sinistro in capo all'appellante ex art.1227 c.c. nell'essere tuttavia rimasto in una zona pericolosa, a bordo strada, intento a parlare con i presenti una volta ultimate le operazioni di soccorso, in tal senso essendo condivisibile la motivazione del giudice di primo grado laddove si è evidenziata l'imprudenza del Pt_1 nell'essere rimasto in prossimità del veicolo precedentemente incidentato e in zona che non consentiva la messa in sicurezza dei presenti, essendovi viceversa una stradina laterale (così dalle fotografie in atti) che consentiva ai pedoni di sostare senza pericolo, dove per l'appunto aveva parcheggiato la propria vettura una volta sopraggiunto sul posto per Testimone_1 prestare anch'egli - unitamente al - soccorso alla figlia, poco prima uscita di strada. Pt_1
Dalle fotografie in atti e dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado si evince infatti che l'appellante avesse terminato le operazioni di soccorso e fosse sul ciglio della strada, ma non in posizione di sicurezza, a fronte dell'assenza di sufficiente margine della banchina per ritenere che in simile situazione, con strada ghiacciata e assenza di adeguato spazio per i pedoni, si potesse ivi sostare senza pericolo.
Il teste e lo stesso appellato DI nel corso dell'interrogatorio formale hanno, Tes_1
infatti, rappresentato che l'appellante si trovava a bordo strada, ma dalle fotografie in atti si evince che anche per la presenza di un grosso muraglione e tenuto conto della stradina laterale utilizzabile per la messa in sicurezza, la permanenza in quel punto, proprio per la strada ghiacciata e il ridottissimo spazio della banchina a ridosso del muro, costituiva fonte di esposizione al pericolo, vieppiù prevedibile, di una ulteriore uscita di strada a causa dello stato dell'asfalto, come poi in effetti verificatosi.
Ne consegue che in relazione alle reciproche violazioni ed in tal senso andando ad accertarsi la specifica percentuale di corresponsabilità del – valutazione carente nella sentenza di Pt_1
10 primo grado - l'occorso debba ascriversi per il 20% a carico dell'appellante in relazione alle regole di normale prudenza, mentre il restante 80% deve attribuirsi al conducente DI che risulta aver violato l'art.141 c.d.s. in relazione alla velocità da tenersi in relazione alle condizioni del fondo stradale, certamente nel caso di specie superiore al limite dei 50 km/h
(evidenziato nella segnaletica presente nelle fotografie allegate al verbale dei Carabinieri in atti) tenuto conto dei rilevanti danni riportati dal veicolo quali rappresentati dalla documentazione fotografica, con consistente grave danneggiamento e introflessione della parte anteriore della vettura.
Deve inoltre porsi in rilevo che lo stesso DI nel corso dell'interrogatorio formale ha riferito che “la strada era completamente ricoperta di ghiaccio” (cfr., verbale udienza del 16.02.2018), senza tuttavia che questi abbia rappresentato di non essersi avveduto dell'insidia, inoltre dal rapporto del sinistro redatto dai Carabinieri si evince che la curva era a visuale libera ed anche la presenza della Citroen, in precedenza incidentata a bordo strada, doveva ancor più indurre il conducente della Opel a moderare la propria andatura, non essendo credibile, dai danni riportati, che lo stesso procedesse a circa 30 km/h, come dichiarato dal convenuto contumace nel corso dell'interrogatorio formale.
Del resto, il DI non ha neppure provato in primo grado, tantomeno nel presente, essendo rimasto contumace, di aver fatto tutto il possibile per prevenire le lesioni cagionate al pedone ai sensi dell'art.2054 co.1 c.c., mentre la - anch'essa convenuta in Controparte_1
giudizio quale litisconsorte necessaria - ha impostato le proprie difese in termini di corresponsabilità nell'occorso del senza invocare il fortuito, né dimostrare che il proprio Pt_1
assicurato avesse fatto tutto quanto fosse esigibile per evitare il danno.
Quanto, infine, alla posizione della – che risulta aver invocato il fortuito e CP_2
l'impossibilità di agire per tempo - appare verosimile e ragionevole che la stessa fosse stata edotta dell'occorso soltanto dopo l'arrivo dei Carabinieri e considerato il breve lasso di tempo tra il primo incidente ed il secondo (poco più di un'ora) non fosse stata in grado di approntare adeguate misure per mettere in sicurezza la strada, quindi condivisibilmente il primo giudice risulta aver evidenziato che “d'altro canto, non vi è nemmeno prova che la stessa sia stata preventivamente avvisata da altri utenti della strada ovvero da Autorità locali della presenza del ghiaccio” trattandosi di “ostacolo che era impossibile materialmente per la CP_2
prevedere e soprattutto rimuovere prontamente”.
Tali le valutazioni in merito alla condotta dell'appellante ed alla mancata motivazione in merito al preciso apporto causale del nella determinazione dei danni patiti, deve passarsi alla Pt_1
quantificazione degli stessi, scontando la sentenza di primo grado medesima genericità nella
11 determinazione del quantum debeatur e quantificazione delle poste di danno.
Passando infatti all'esame del terzo motivo (§ 10.3) deve osservarsi che il secondo Pt_1
quanto accertato dal c.t.u. medico-legale nominato in primo grado ebbe a riportare nell'occorso
“Esiti di frattura di tibia e perone al terzo medio arto destro, trattata con mezzi di sintesi
(chiodo endomidollare) complicata da TVP, flc con perdita di sostanza, trattata con sutura in regione sovrapatellare sinistra consistenti in algia alla digitopressione della regione tibiale e limitazione dei movimenti della caviglia ai massimi gradi, flesso-estensione ridotta di circa ¼ con difficoltà nella deambulazione e nell'andatura digitigrada. Esiti di cicatrici chirurgiche puntiformi e ovalari porzione III distale della gamba destra;
esiti di cicatrice ad andamento lineare, infossata, discromica, con perdita di sostanza al terzo medio distale della coscia destra” con periodo di inabilità temporanea totale stimato dal c.t.u. in quaranta giorni e periodo di inabilità temporanea parziale al 50% in giorni sessanta, con danno biologico permanente valutato nel 14 % (quattordici per cento) del totale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Ne consegue che applicate le tabelle milanesi vigenti per quanto evidenziato dalla S.C. (ex multis ord.n.8352/2025) la stima dei danni riportati dal MA (di anni 52 alla data di consolidamento dell'invalidità permanente) ammonta ai seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 32.243,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 41.915,00
Con personalizzazione massima (max 45% del danno
€ 56.424,00 biologico)
12 Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
Totale generale: € 49.965,00
Tale quindi l'importo riconoscibile al in difetto di personalizzazione stante la mancanza Pt_1 di specifiche allegazioni a riguardo nell'atto introduttivo del giudizio (cfr.,
Cass.civ.n.24471/2014) deve procedersi a valutare il cd. danno differenziale essendosi riconosciuto dall' in favore del euro 30.672,70 a titolo di danno biologico (cfr., CP_4 Pt_1 documentazione prodotta in primo grado a seguito dell'ordine di esibizione) avendo altresì CP_4 percepito l'appellante euro 17.200,00 a titolo di polizza infortuni dalla Alleanza Toro per quanto confermato dal in risposta all'interrogatorio formale deferitogli. Pt_1
Orbene, tali importi complessivi, rivalutati all'attualità, ammontano rispettivamente ad euro
34.704,90 ed euro 19.461,10 con la conseguenza che – anche a prescindere dalla percentuale di corresponsabilità dell'appellante - il danno biologico risultava essere già stato ristorato dall' mentre per il danno morale pari ad euro 9.672,00 (euro 41.915,00 – 32.243,00) e per CP_4 il totale dell'inabilità temporanea pari ad euro 8.050,00 per complessivi euro 17.722,00 tali importi risultavano essere già stati coperti dall'indennizzo ricevuto dalla polizza infortuni, dovendo trovare applicazione nel caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno
Deve infatti richiamarsi quanto osservato da Cass civ. Sez. U sentenza n.12565 del 22/05/2018 per cui nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
Ancor più pertinente nel caso di specie risulta Cass.n.33900 del 2023 per cui in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima
13 perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito;
ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni.
Alcun motivo risulta essere stato svolto quanto alle spese mediche di natura patrimoniale, ragion per cui sul punto risulta essersi formato il giudicato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 13. – Quanto alle spese di lite, le stesse debbono trovare integrale compensazione tra tutte le parti in causa, in ragione delle motivazioni incomplete contenute nella sentenza appellata.
§ 14. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 8.10.2020, avverso la sentenza n. 512/2020 resa in data 21.07.2020 dal Tribunale di Frosinone, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese tra tutte le parti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 18.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
14
Sezione VI civile
R.G. 5205/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LABARTINO SILVIA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GUERRIERI NATALINO avv Di Santo in sost.
Controparte_2
Avv. CARNEVALI GIORGIO avv Stramacci in sost.
DI LO
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Silvia Parte_1 CodiceFiscale_1
Labartino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
presso il difensore avv. Giorgio Carnevali che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore avv. Natalino Guerrieri che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA
DI LO ( ) APPELLATO CONTUMACE CodiceFiscale_2
OGGETTO: appello contro la sentenza n.512/2020 pubblicata in data 21.07.2020 dal
2 Tribunale di Frosinone.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 8.10.2020 ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n.512/2020 pubblicata in data 21.07.2020 dal Tribunale di Frosinone, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.64/2016, avente ad oggetto risarcimento danni cagionati dalla circolazione di veicoli, promosso dall'odierno appellante nei confronti di
DI NI e con successiva chiamata in causa della Controparte_1 [...]
. CP_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Frosinone, il sig. DI NI e la , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale, avvenuto in data 29/12/2014 in Ceccano, allorché l'attore, dopo aver terminato le operazioni di recupero di una vettura Citroen C1, rimasta precedentemente coinvolta in un sinistro stradale su via G. Matteotti, veniva investito da un'Opel Corsa, tg. BH510LD, di proprietà e condotta dal sig. DI NI, che percorreva la via Matteotti con direzione Ceccano- e che in precedenza aveva perso il controllo CP_2
del veicolo per la presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale, vettura che impattava violentemente sul muro di cemento posto sempre sul lato destro della propria direzione di marcia. A causa del sinistro, il sig. veniva trasportato in ospedale per la cura delle Pt_1
lesioni riportate (fratture di tibia e perone). Si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicurativa, deducendo la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per violazione dell'art. 162 c.d.s., trattandosi di soccorso stradale e concludendo per il rigetto della domanda di risarcimento del danno differenziale, posto che allo stesso era stata riconosciuta dall' una invalidità permanente del 12%, da ritenersi congrua e satisfattiva delle sue CP_4
pretese alla luce del concorso di colpa. Nessuno si costituiva per il sig. DI NI, per il quale veniva dichiarata la contumacia. Autorizzata parte attrice a chiamare in giudizio, in qualità di terzo, la , custode della strada interessata dal sinistro, si Controparte_2 costituiva in giudizio anche l'ente suddetto, chiedendo il rigetto della domanda, data la sua infondatezza, stante l'esclusione della responsabilità per caso fortuito. Ammesse ed espletate le prove, disposta c.t.u. medico- legale, affidata alla dott.ssa all'udienza del Persona_1
21/02/2020, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in
3 decisione, con concessione dei termini di legge.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra le parti le spese di lite.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia fondata. In occasione del sinistro intervenivano i CC della stazione di
i quali redigevano apposito verbale di ricostruzione della dinamica, versato in atti. CP_2
Nel suddetto rapporto si legge che il conducente dell'Opel Corsa, tg: BH510LD, DI NI, precorreva via Giacomo Matteotti, in Ceccano, con direzione di marcia quando, CP_2 giunto all'altezza del civico 162, a causa della presenza di una spessa coltre di giacchio che si estendeva sul manto stradale per oltre 20 metri, perdeva il controllo dell'autoveicolo ed investiva violentemente il pedone che si trovava sul lato destro della strada, Parte_1
impegnato poco prima per la pulizia del manto stradale a seguito di un precedente sinistro stradale, avvenuto nella stessa modalità da parte di una Citroen C1, tg. DT 481 BD, guidata dalla signora . Dopo aver investito il pedone, il suddetto veicolo impattava Controparte_5
violentemente sul muro in cemento sempre sul lato destro. I predetti non contestavano nulla al sig. DI NI né elevavano a carico dell'attore alcuna sanzione amministrativa. Ciò precisato, appare evidente che il sig. in quanto soccorritore stradale, chiamato per Pt_1
soccorrere una persona rimasta coinvolta in un altro sinistro e quindi per rimuovere la vettura dalla stessa condotta, era tenuto, nell'effettuare un'operazione di soccorso, a predisporre tutte le misure per scongiurare il verificarsi di altri sinistri, considerato il conclamato stato di pericolo, dovuto alla presenza del ghiaccio, le condizioni di visibilità (era piena notte) e la presenza di una curva sul luogo del sinistro. In questo contesto, era suo obbligo mettere in allarme chi, come il convenuto, rimasto contumace, poteva transitare in quel frangente, segnalando il pericolo mediante l'utilizzo di presidi imposti dalla legge (segnale mobile di pericolo di forma triangolare, nonché dispositivi retroriflettenti) per rendere visibile il soggetto operante. Dal predetto verbale, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti ai CC, dall'esame dei testi escussi, non è dato riscontrare l'adozione di tali misure da parte dell'attore. Da questo punto di vista, atteso che, per giurisprudenza costante, è onere del danneggiato, per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver tenuto lui stesso una condotta immune da censure, sia con riferimento al rispetto delle regole imposte dal codice della strada, sia con riferimento all'osservanza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, si può affermare che
l'attore ha certamente violato sia una norma specifica del codice della strada, ossia l'art. 162, che impone la presegnalazione con segnali mobili di pericolo, posti a debita distanza prevista dal Regolamento, di tutti i veicoli, esclusi velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli,
4 che per qualsiasi motivo siano fermi di notte sulla carreggiata, quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, sia le ordinarie norme non scritte di prudenza e diligenza, che devono sempre guidare la condotta di chiunque. A tale riguardo, così come si evince dagli atti, lo stesso, terminate le operazioni, si intratteneva a dialogare con la cliente sulla strada e a rimuovere i detriti lasciati dalla vettura soccorsa (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso allegate al verbale). Viene dunque in rilievo un comportamento Parte_1
di natura colposa da parte del sig. in termini di imprudenza e leggerezza, che ha finito Pt_1
per creare una doppia insidia, quella legata al ghiaccio presente sulla strada e quella legata alla sua presenza sempre sulla strada, nell'assenza di segnali o dispositivi di pericolo per gli altri utenti della strada. Tale comportamento concorre certamente nella causazione dell'evento con la condotta pure colposa del sig. DI NI, il quale, nonostante la presenza del segnale della doppia curva, della strada sdrucciolevole e del limite di velocità a 50 km orari, come da relazione di sinistro della del 2/08/2016 (doc.1) e del verbale dei CC Controparte_2
(doc. 2), investiva il sig. tenendo una condotta di guida certamente non adeguata alle Pt_1
condizioni di tempo, di visibilità e di luogo, oltre che una velocità di marcia non consona, così come si evince dal fatto che la sua vettura subiva ingenti danni nella parte anteriore, danni visibili anche nelle foto in atti. Per quanto concerne la posizione della , chiamata in CP_2
causa in quanto custode della strada e quindi tenuta alla sua manutenzione, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art.2051 c.c., come ormai stabilito da recente orientamento giurisprudenziale. Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art.2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l'evento dannoso. La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato. Nel caso oggetto del presente giudizio, è evidente la sussistenza del c.d. caso fortuito nella vicenda descritta nella domanda, posto che il sinistro, al di là della condotta non del tutto corretta del sig. DI, è stato determinato da un elemento, il ghiaccio, appena formatosi sulla strada a causa delle basse temperature, posto che il sinistro si è verificato alle ore 4.35 del 29/12/2014, ostacolo che era impossibile materialmente per la prevedere e soprattutto rimuovere prontamente. CP_2
Dagli atti, in particolare dalla relazione di servizio su citata, si evince, infatti, che la coltre di ghiaccio si sarebbe formata per un improvviso scolo proveniente da accesso privato, circostanza che rende ancora più plausibile la sussistenza del fortuito. D'altro canto, non vi è
5 nemmeno prova che la stessa sia stata preventivamente avvisata da altri utenti della strada ovvero da Autorità locali della presenza del ghiaccio. Ad ogni modo, la stessa , dopo CP_2
il sinistro, è intervenuta, tramite personale tecnico, a mettere in sicurezza la strada. Ciò detto in merito all'an, analizzando il profilo del danno, il c.t.u., dott.ssa considerate le Per_2
lesioni subite descritte nella c.t.u. che qui si richiama, ha stimato il danno permanente patito dal sig. nella misura del 14%, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale Pt_1
nella misura di gg. 40 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% nella misura pari
a giorni 60. Lo stesso c.t.u. ha escluso ripercussioni apprezzabili sulla capacità lavorativa specifica, che risulta conservata. L'attore, al quale l' ha riconosciuto in sede CP_4
previdenziale, trattandosi di infortunio sul lavoro, una invalidità permanente nella misura del
12%, ha agito in giudizio per ottenere il c.d. danno differenziale. Come è noto, l'art.13 del
d.lgs. n.38/2000 ha introdotto un nuovo regime in ordine all'indennizzo da parte dell' delle CP_4
conseguenze degli infortuni sul lavoro, sia per il danno alla capacità lavorativa, che per quello biologico. La nuova normativa prevede diverse ipotesi: sotto il 5% non viene erogato alcun indennizzo, sicché è direttamente responsabile il soggetto danneggiante, tenuto al risarcimento del danno all'integrità psicofisica;
tra il 6% e il 16% di invalidità l' prevede a liquidare CP_6
in una unica soluzione il danno subito dal lavoratore;
per i postumi invalidanti superiori al
16% l' costituisce in favore del danneggiato una rendita vitalizia in proporzione al grado CP_4 di invalidità. Nella fattispecie in esame siamo nell'ambito dell'ipotesi intermedia, ossia la liquidazione del danno biologico in un'unica soluzione, laddove è ravvisabile un lieve scostamento tra quanto stimato dall' (12%) e la consulenza medico- Controparte_7
legale disposta dal Tribunale (14% più le altre voci). Ciò precisato, considerata una percentuale di colpa nella misura anche inferiore al 50% che deve essere riconosciuta all'attore per il comportamento tenuto dallo stesso durante le operazioni di soccorso, le differenze sopra evidenziate vengono di fatto annullate dalla corresponsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. Ne discende che le somme già corrisposte dall' si presentano CP_4 congrue e satisfattive dei danni patiti. La domanda, pertanto, non può essere accolta.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in riforma dell'appellata sentenza n. 512/20202 resa dal Tribunale di Frosinone, Giudice Dr. Troiani, pubblicata in data
21.7.2020, notificata in data 8.9.2020: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
Sig. DI NI, proprietario e conducente dell'autovettura Opel Corsa tg. BH510LD per
l'investimento del Sig. verificatosi il giorno 29.12.2014 in Via Giacomo Matteotti Parte_1
n. 162 nel Comune di Ceccano;
- per l'effetto, condannare in solido il Sig. DI NI e la
6 quale Istituto Assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura Opel Controparte_1
Corsa tg. BH510LD al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal
Sig. in conseguenza del sinistro del 29.12.2014; - in via subordinata, accertare e Parte_1
dichiarare la concorrente responsabilità del Sig. DI NI, proprietario e conducente dell'autovettura Opel Corsa tg. BH510LD, e della , quale Ente titolare Controparte_2
della strada di Via Giacomo Matteotti n. 162 nel Comune di Ceccano, per l'investimento del
Sig. verificatosi il giorno 29.12.2014; - per l'effetto, condannare le parti in solido Parte_1
fra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal Sig. Parte_1
in conseguenza del sinistro del 29.12.2014; - accertare e dichiarare che il Sig. - Parte_1 anche alla luce dell'espletata ctu medico-legale - ha diritto di essere risarcito per il c.d. danno differenziale e delle voci di danno non ricomprese nell'indennizzo già liquidato dall' , CP_4
trattandosi di sinistro c.d. in itinere. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
§ 6. – La costituitasi con comparsa depositata il 30.10.2020 ha resistito Controparte_2 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c.; nel merito rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado e più nello specifico l'esclusione di responsabilità della in relazione al sinistro in Controparte_2 oggetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 7. - costituitasi con comparsa depositata il 25.01.2021 ha resistito Controparte_1 al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.512/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Frosinone, G.U. Dott. Stefano Troiani il 21.7.2020, perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, considerato anche che
l'appellante per lo stesso evento per cui è causa ha già incassato la somma di € 15.700,00 in virtù della polizza infortuni accesa con e ulteriore indennità Controparte_8 dall' di ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 38/2000, per l'effetto confermare in toto CP_4 CP_2
la pronuncia di primo grado, con la conseguente condanna dell'appellante a rimborsare le spese di lite di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, dell'IVA
e C.P.A.”.
§ 8. - NI DI è stato ritualmente evocato in giudizio e non essendosi costituito se ne deve dichiarare in questa sede la contumacia.
§ 9. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
7 § 10. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 10.1. - Con il primo motivo intestato “erronea valutazione delle prove in ordine alla violazione dell'art. 162 c.d.s.” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile di condotta negligente e violazione dell'art. 162 del codice della strada durante l'operazione di soccorso stradale avvenuta il 29 dicembre 2014 a Ceccano.
Deduceva in proposito di aver completato regolarmente le operazioni di recupero e pulizia dei detriti, posizionandosi fuori dalla carreggiata, quando è stato investito dall'autovettura di
NI DI che aveva perso il controllo a causa di una lastra di ghiaccio.
Evidenziava che le testimonianze e le dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria confermavano che egli era fuori dalla strada, in sicurezza, e non vi era stata alcuna violazione del codice della strada o condotta negligente da parte sua, soggiungeva inoltre che la manutenzione e la segnalazione del pericolo dovuto al ghiaccio era di competenza della
, proprietaria della strada, che tuttavia aveva tardato ad intervenire Controparte_2
trattandosi di evento non imprevedibile, con conseguente responsabilità dell'Ente.
§ 10.2 - Con il secondo motivo intestato “erronea valutazione delle prove in ordine al riconoscimento del concorso di colpa in capo al sig. – motivazione insufficiente e Pt_1 contraddittoria” l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era ritenuto un proprio concorso nella determinazione dell'evento, creando un doppio pericolo
(ghiaccio sulla strada e sua presenza non segnalata) nonostante avesse terminato le operazioni di soccorso e si trovasse fuori dalla carreggiata al momento dell'impatto come confermato anche dal testimone e diversamente dalle dichiarazioni del DI, queste Testimone_1
ultime prive di riscontri, che inizialmente aveva riferito fosse in mezzo alla strada, quindi in fase di interrogatorio formale aveva dichiarato di non averlo visto in quanto nascosto dalle autovetture parcheggiate, affatto presenti sul posto per quanto desumibile dalle testimonianze e dalle fotografie prodotte.
Evidenziava inoltre che la sentenza non aveva affatto chiarito e definito la percentuale di concorso, essendosi limitato, il giudice di primo grado, ad indicare una colpa inferiore al 50% senza alcuna ulteriore specificazione.
§ 10.3 - Con il terzo motivo intestato “erronea determinazione/valutazione del quantum debeatur” parte appellante ha censurato la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ingiustamente limitato il risarcimento dovuto nonostante la consulenza medico-legale avesse stimato un'invalidità permanente del 14% mentre l' l'aveva riconosciuta nella CP_4
inferiore misura del 12%, considerato che il Tribunale aveva inoltre azzerato la differenza a causa del concorso di colpa.
8 Precisava inoltre che il risarcimento andava a ristorare la sola parte del danno biologico CP_4
e non includeva danni morali o altre forme di danno non patrimoniale, che dovevano essere integralmente risarcite, inoltre la spettanza del cosiddetto “danno differenziale” tra la percentuale riconosciuta dall' e quella stabilita dalla consulente medico legale nominata CP_4
nel corso del giudizio di primo grado.
Precisava inoltre che il risarcimento già percepito tramite polizza assicurativa privata era cumulabile con il risarcimento richiesto, atteso che l'assicuratore non aveva esercitato il diritto di surroga.
Conclusivamente l'appellante chiedeva il riconoscimento di tutte le voci di danno richieste in primo grado in via integrale, incluse quelle non coperte dall' senza alcuna riduzione per CP_4
il contestato concorso di colpa.
§ 11. – Tali i motivi d'appello le difese e conclusioni delle parti, debbono essere preliminarmente affrontate le eccezioni sollevate dalle parti appellate di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 12. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
In relazione ai primi due motivi (§ 10.1 e 10.2) e quanto al concorso dell'appellante nella causazione dei danni deve osservarsi che la motivazione del primo giudice deve essere corretta nel senso della non imputabilità in capo al dell'obbligo di posizionamento del triangolo Pt_1
(segnale mobile di pericolo) ex art.162 codice della strada, gravante invero sul proprietario e sul conducente dell'autovettura Citroen, uscita di strada a causa del ghiaccio, trattandosi
9 oltretutto di segnale che deve essere posizionato sulla strada quando i veicoli fermi non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo (per quanto evidenziato nella stessa disposizione) e non tanto per avvisare della presenza di una insidia sul fondo stradale, non essendo a ciò preposto lo specifico segnale.
Orbene, nel caso di specie, il pericolo non era tanto costituito dal veicolo fermo, quanto soprattutto dal ghiaccio presente sulla sede stradale che contribuì unitamente alla velocità della vettura nell'uscita di strada della e nella causazione dei danni all'appellante, di CP_9
conseguenza il cd. triangolo non avrebbe potuto di certo avvisare il DI del ghiaccio presente sull'asfalto, inoltre, il era un semplice carrozziere privato, autorizzato al soccorso di Pt_1
mezzi incidentati, non trattandosi di un addetto alla viabilità con specifica posizione di garanzia in tal senso, tale da obbligarlo alla segnalazione del ghiaccio.
Deve invero ritenersi una corresponsabilità nel sinistro in capo all'appellante ex art.1227 c.c. nell'essere tuttavia rimasto in una zona pericolosa, a bordo strada, intento a parlare con i presenti una volta ultimate le operazioni di soccorso, in tal senso essendo condivisibile la motivazione del giudice di primo grado laddove si è evidenziata l'imprudenza del Pt_1 nell'essere rimasto in prossimità del veicolo precedentemente incidentato e in zona che non consentiva la messa in sicurezza dei presenti, essendovi viceversa una stradina laterale (così dalle fotografie in atti) che consentiva ai pedoni di sostare senza pericolo, dove per l'appunto aveva parcheggiato la propria vettura una volta sopraggiunto sul posto per Testimone_1 prestare anch'egli - unitamente al - soccorso alla figlia, poco prima uscita di strada. Pt_1
Dalle fotografie in atti e dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado si evince infatti che l'appellante avesse terminato le operazioni di soccorso e fosse sul ciglio della strada, ma non in posizione di sicurezza, a fronte dell'assenza di sufficiente margine della banchina per ritenere che in simile situazione, con strada ghiacciata e assenza di adeguato spazio per i pedoni, si potesse ivi sostare senza pericolo.
Il teste e lo stesso appellato DI nel corso dell'interrogatorio formale hanno, Tes_1
infatti, rappresentato che l'appellante si trovava a bordo strada, ma dalle fotografie in atti si evince che anche per la presenza di un grosso muraglione e tenuto conto della stradina laterale utilizzabile per la messa in sicurezza, la permanenza in quel punto, proprio per la strada ghiacciata e il ridottissimo spazio della banchina a ridosso del muro, costituiva fonte di esposizione al pericolo, vieppiù prevedibile, di una ulteriore uscita di strada a causa dello stato dell'asfalto, come poi in effetti verificatosi.
Ne consegue che in relazione alle reciproche violazioni ed in tal senso andando ad accertarsi la specifica percentuale di corresponsabilità del – valutazione carente nella sentenza di Pt_1
10 primo grado - l'occorso debba ascriversi per il 20% a carico dell'appellante in relazione alle regole di normale prudenza, mentre il restante 80% deve attribuirsi al conducente DI che risulta aver violato l'art.141 c.d.s. in relazione alla velocità da tenersi in relazione alle condizioni del fondo stradale, certamente nel caso di specie superiore al limite dei 50 km/h
(evidenziato nella segnaletica presente nelle fotografie allegate al verbale dei Carabinieri in atti) tenuto conto dei rilevanti danni riportati dal veicolo quali rappresentati dalla documentazione fotografica, con consistente grave danneggiamento e introflessione della parte anteriore della vettura.
Deve inoltre porsi in rilevo che lo stesso DI nel corso dell'interrogatorio formale ha riferito che “la strada era completamente ricoperta di ghiaccio” (cfr., verbale udienza del 16.02.2018), senza tuttavia che questi abbia rappresentato di non essersi avveduto dell'insidia, inoltre dal rapporto del sinistro redatto dai Carabinieri si evince che la curva era a visuale libera ed anche la presenza della Citroen, in precedenza incidentata a bordo strada, doveva ancor più indurre il conducente della Opel a moderare la propria andatura, non essendo credibile, dai danni riportati, che lo stesso procedesse a circa 30 km/h, come dichiarato dal convenuto contumace nel corso dell'interrogatorio formale.
Del resto, il DI non ha neppure provato in primo grado, tantomeno nel presente, essendo rimasto contumace, di aver fatto tutto il possibile per prevenire le lesioni cagionate al pedone ai sensi dell'art.2054 co.1 c.c., mentre la - anch'essa convenuta in Controparte_1
giudizio quale litisconsorte necessaria - ha impostato le proprie difese in termini di corresponsabilità nell'occorso del senza invocare il fortuito, né dimostrare che il proprio Pt_1
assicurato avesse fatto tutto quanto fosse esigibile per evitare il danno.
Quanto, infine, alla posizione della – che risulta aver invocato il fortuito e CP_2
l'impossibilità di agire per tempo - appare verosimile e ragionevole che la stessa fosse stata edotta dell'occorso soltanto dopo l'arrivo dei Carabinieri e considerato il breve lasso di tempo tra il primo incidente ed il secondo (poco più di un'ora) non fosse stata in grado di approntare adeguate misure per mettere in sicurezza la strada, quindi condivisibilmente il primo giudice risulta aver evidenziato che “d'altro canto, non vi è nemmeno prova che la stessa sia stata preventivamente avvisata da altri utenti della strada ovvero da Autorità locali della presenza del ghiaccio” trattandosi di “ostacolo che era impossibile materialmente per la CP_2
prevedere e soprattutto rimuovere prontamente”.
Tali le valutazioni in merito alla condotta dell'appellante ed alla mancata motivazione in merito al preciso apporto causale del nella determinazione dei danni patiti, deve passarsi alla Pt_1
quantificazione degli stessi, scontando la sentenza di primo grado medesima genericità nella
11 determinazione del quantum debeatur e quantificazione delle poste di danno.
Passando infatti all'esame del terzo motivo (§ 10.3) deve osservarsi che il secondo Pt_1
quanto accertato dal c.t.u. medico-legale nominato in primo grado ebbe a riportare nell'occorso
“Esiti di frattura di tibia e perone al terzo medio arto destro, trattata con mezzi di sintesi
(chiodo endomidollare) complicata da TVP, flc con perdita di sostanza, trattata con sutura in regione sovrapatellare sinistra consistenti in algia alla digitopressione della regione tibiale e limitazione dei movimenti della caviglia ai massimi gradi, flesso-estensione ridotta di circa ¼ con difficoltà nella deambulazione e nell'andatura digitigrada. Esiti di cicatrici chirurgiche puntiformi e ovalari porzione III distale della gamba destra;
esiti di cicatrice ad andamento lineare, infossata, discromica, con perdita di sostanza al terzo medio distale della coscia destra” con periodo di inabilità temporanea totale stimato dal c.t.u. in quaranta giorni e periodo di inabilità temporanea parziale al 50% in giorni sessanta, con danno biologico permanente valutato nel 14 % (quattordici per cento) del totale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Ne consegue che applicate le tabelle milanesi vigenti per quanto evidenziato dalla S.C. (ex multis ord.n.8352/2025) la stima dei danni riportati dal MA (di anni 52 alla data di consolidamento dell'invalidità permanente) ammonta ai seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 32.243,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 41.915,00
Con personalizzazione massima (max 45% del danno
€ 56.424,00 biologico)
12 Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
Totale generale: € 49.965,00
Tale quindi l'importo riconoscibile al in difetto di personalizzazione stante la mancanza Pt_1 di specifiche allegazioni a riguardo nell'atto introduttivo del giudizio (cfr.,
Cass.civ.n.24471/2014) deve procedersi a valutare il cd. danno differenziale essendosi riconosciuto dall' in favore del euro 30.672,70 a titolo di danno biologico (cfr., CP_4 Pt_1 documentazione prodotta in primo grado a seguito dell'ordine di esibizione) avendo altresì CP_4 percepito l'appellante euro 17.200,00 a titolo di polizza infortuni dalla Alleanza Toro per quanto confermato dal in risposta all'interrogatorio formale deferitogli. Pt_1
Orbene, tali importi complessivi, rivalutati all'attualità, ammontano rispettivamente ad euro
34.704,90 ed euro 19.461,10 con la conseguenza che – anche a prescindere dalla percentuale di corresponsabilità dell'appellante - il danno biologico risultava essere già stato ristorato dall' mentre per il danno morale pari ad euro 9.672,00 (euro 41.915,00 – 32.243,00) e per CP_4 il totale dell'inabilità temporanea pari ad euro 8.050,00 per complessivi euro 17.722,00 tali importi risultavano essere già stati coperti dall'indennizzo ricevuto dalla polizza infortuni, dovendo trovare applicazione nel caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno
Deve infatti richiamarsi quanto osservato da Cass civ. Sez. U sentenza n.12565 del 22/05/2018 per cui nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
Ancor più pertinente nel caso di specie risulta Cass.n.33900 del 2023 per cui in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima
13 perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito;
ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni.
Alcun motivo risulta essere stato svolto quanto alle spese mediche di natura patrimoniale, ragion per cui sul punto risulta essersi formato il giudicato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 13. – Quanto alle spese di lite, le stesse debbono trovare integrale compensazione tra tutte le parti in causa, in ragione delle motivazioni incomplete contenute nella sentenza appellata.
§ 14. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 8.10.2020, avverso la sentenza n. 512/2020 resa in data 21.07.2020 dal Tribunale di Frosinone, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese tra tutte le parti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 18.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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