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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12786/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/11/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michelangelo Consoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michelangelo Consoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 02/10/1976
(anno 1976 atto n.1776, Registro 03, Parte 2, Serie A)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 11/11/2019 omologato con decreto del 16/12/2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio rassegnando le seguenti conclusioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Milano il
02/10/1976, registrato al N.1776, Registro 03, Parte 2, Serie A, Anno 1976;
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 comma 2 c.p.c. ed all'art. 473 bis 12 comma 3 cpc. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno precisato le condizioni reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto:
- i coniugi hanno figli maggiorenni, economicamente autosufficienti e che non vivono più da alcuni anni con i genitori;
- i coniugi hanno già provveduto alla definizione di ogni pendenza di natura economico/patrimoniale tra di loro;
- i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato a qualsiasi reciproca richiesta e/o pretesa di natura economico/patrimoniale, chiedendo unicamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a Milano il 02/10/1976, registrato al N.1776, Registro 03, Parte 2, Serie A, Anno Pt_2
1976;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Presidente. Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/11/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michelangelo Consoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michelangelo Consoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 02/10/1976
(anno 1976 atto n.1776, Registro 03, Parte 2, Serie A)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 11/11/2019 omologato con decreto del 16/12/2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio rassegnando le seguenti conclusioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Milano il
02/10/1976, registrato al N.1776, Registro 03, Parte 2, Serie A, Anno 1976;
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 comma 2 c.p.c. ed all'art. 473 bis 12 comma 3 cpc. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno precisato le condizioni reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto:
- i coniugi hanno figli maggiorenni, economicamente autosufficienti e che non vivono più da alcuni anni con i genitori;
- i coniugi hanno già provveduto alla definizione di ogni pendenza di natura economico/patrimoniale tra di loro;
- i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato a qualsiasi reciproca richiesta e/o pretesa di natura economico/patrimoniale, chiedendo unicamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a Milano il 02/10/1976, registrato al N.1776, Registro 03, Parte 2, Serie A, Anno Pt_2
1976;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Presidente. Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG