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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1557/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Paola Dalla Valle, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Venezia -
Mestre, via Perugia n. 7, in forza di procura alle liti unita al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Luisa Gatto e Margherita Andreotti, con domicilio eletto in Oderzo (TV), piazza
1 Cav. Di Vittorio Veneto n. 1, in forza di procura alle liti unita al ricorso per separazione in primo grado;
APPELLATO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2742/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Preliminarmente, accertarsi e dichiararsi la nullità del procedimento di primo grado rg 10602/2019 e relativi sub procedimenti, della sentenza impugnata n. 2742/2024 e dei seguenti provvedimenti provvisori: l'ordinanza del G.I. in data 5-7.5.2021 di modifica dei provvedimenti presidenziali resa nel procedimento 10602/2019 sub 1; la successiva ordinanza del G.I. del 7.2.2022 di conferma in parte qua della stessa resa nel sub 10602/2019 sub 2; l'ulteriore ordinanza del G.I. dell'11.1.2023 contenente ulteriore conferma dell'affido al Servizio (10602/2019 sub 3). Per l'effetto, salvo che la Corte disponga l'immediata e definitiva revoca dell'affidamento al Servizio
Sociale del minore in accoglimento dei restanti motivi di appello, si Persona_1 chiede che vengano rimessi gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc. Nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza da confermarsi per il resto e in accoglimento delle conclusioni di primo grado della signora , Pt_1 respingersi la domanda di addebito del signor revocarsi l'affidamento al CP_1
Servizio Sociale del minore e disporne l'affido condiviso ai Persona_1
genitori; nominare se ritenuto opportuno e necessario un coordinatore genitoriale, professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, che aiuti i genitori nelle ipotesi di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli in merito ai bisogni dei loro figli;
conferire eventualmente incarico al Servizio Sociale competente esclusivamente di fornire
2 sostegno alla coppia genitoriale mediante adeguata calendarizzazione di incontri con i genitori in ordine al buon andamento dell'affidamento e alla gestione della genitorialità. In subordine, laddove il giudice ritenga di confermare l'affidamento al
Servizio Sociale, fissare un termine massimo di durata di tale misura non superiore a
3-6 mesi. Attribuire anche alla signora la facoltà di recuperare i turni di Pt_1
responsabilità in caso di malattia del bambino che dovesse protrarne la permanenza presso il padre oltre il calendario previsto. In ogni caso di conferma della sentenza di primo grado disporsi comunque la compensazione almeno parziale delle spese di lite.
Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove come capitolate nelle memorie depositate ai sensi dell'art.183 comma 6 n. 2) e 3) cpc dall'allora difensore della signora avvocato Pt_1
Mauro Papandrea come tutte riportate nel ricorso in appello e da aversi qui integralmente riportate”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare di rito, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità relativamente alle tre ordinanze emesse nei sub 1), 2) e 3) del procedimento
10602/2019 RG in punto di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti per i motivi dedotti in Memoria di costituzione 26.11.2024. Dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità del procedimento di primo grado per i motivi dedotti in memoria di costituzione;
in ogni caso rigettarsi la domanda per essere infondata in fatto e diritto per le ragioni svolte in memoria di costituzione. Nel merito, respingersi ogni domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa della memoria di costituzione e, per l'effetto, mandare esente da censure e confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2742/2024 pubblicata il 30.7.2024 nel procedimento nr. 10602/2019 RG. Respingersi perché inammissibile la domanda avversa di recupero dei turni di responsabilità materna se il figlio si ammala a casa nel padre e vi permane per un tempo protratto oltre il calendario previsto, per essere una nuova domanda e per essere altresì infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, spese di lite rifuse da
3 porsi a carico di parte ricorrente in appello, con rigetto della domanda avversa di compensazione almeno parziale delle spese di lite in caso di conferma della sentenza di primo grado, per essere infondata per le ragioni svolte in memoria di costituzione.
In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, secondo comma, n. 2) e n. 3), compresi i testi indicati, come richiamate e riprodotte anche in premesse della memoria di costituzione e si insiste per il rigetto di quelle avversarie per tutti i motivi di cui ai nostri scritti difensivi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2019, adiva il CP_1
Tribunale di Venezia chiedendo la pronuncia della separazione personale dalla moglie, , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
27 maggio 2017.
Il ricorrente deduceva che la moglie, pochi giorni dopo la nascita del figlio aveva lasciato la casa coniugale per andare ad abitare con la propria Per_1
madre al Lido di Venezia, non rientrando più a San Donà di Piave (VE), chiedendo, per tale motivo, l'addebito della separazione.
Si è costituita nel giudizio di primo grado , la quale aderiva alla Parte_1 domanda di separazione, chiedendo a propria volta l'addebito della separazione al marito per violazione dei propri doveri di assistenza morale e materiale.
Con i provvedimenti presidenziali, il Giudice di primo grado disponeva CTU al fine di determinare le modalità di visita tra padre e figlio meglio corrispondenti all'interesse psicofisico del minore ed al fine di individuare le modalità di affidamento più idonee, cosicché il CTU, con relazione depositata in data 21 dicembre 2020, suggeriva l'affido temporaneo per almeno un anno ai Servizi Sociali, considerate le criticità evidenziate in entrambi i genitori, seppur per ragioni differenti.
4 Preso atto della CTU, il Tribunale di Venezia affidava il figlio ai Servizi
Sociali di Venezia, con collocamento in via prevalente presso la madre, con incarico all'Ente affidatario di organizzare in spazio neutro o con educatore gli incontri tra il padre e invitando i genitori ad intraprendere un percorso di sostengo alla Per_1
genitorialità.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc e le relazioni dei
Servizi Sociali, su istanza del ricorrente ex art. 709 ter cpc, il Giudice di prime cure ammoniva , richiamandola al rispetto delle modalità di visita tra il Parte_1
minore ed il padre e condannandola al pagamento di euro 1.000,00.= a favore della con conferma dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali. Controparte_2
Con la medesima ordinanza il Tribunale poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie resistente la somma di euro 200,00.= mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre all'integrale corresponsione delle spese scolastiche. Successivamente veniva disposta l'integrazione della
CTU precedentemente espletata che accertava un miglioramento della complessiva situazione familiare.
Con la sentenza n. 2742/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024 ed oggetto di odierno gravame, il Tribunale di Venezia addebitava la separazione alla moglie resistente, respingendo contestualmente la domanda di addebito da quest'ultima formulata;
affidava ai Servizi Sociali di Venezia, con incarico di assumere Per_1
le decisioni di maggiore rilevanza per la salute, istruzione, educazione e residenza del minore;
disponeva il monitoraggio dell'andamento delle visite tra padre e figlio, con obbligo di relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare;
collocava il minore prevalentemente presso la madre, con diritto di visita del padre da esercitarsi con le modalità stabilite dal CTU, ovvero tre weekend consecutivi dalle 15,30 di venerdì alle 11,30 di domenica, dalle 15,30 alle 18,30 del venerdì immediatamente precedente e dalle 15,30 alle 18,30 del lunedì immediatamente successivo al fine settimana di spettanza materna.
5 Infine, il Tribunale poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno rivalutabile pari a euro 300,00.= mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché condannava alla totale rifusione delle spese di lite, ponendo a carico Parte_1
delle parti le spese di CTU per la frazione del 50 % ciascuna.
In relazione alla domanda di addebito della separazione, il Giudice di primo grado accertava che l'allontanamento della moglie dalla casa familiare subito dopo il parto era stata il fatto scatenante la crisi coniugale, mentre le giustificazioni addotte dalla moglie finalizzate ad escludere l'incidenza causale dell'abbandono rispetto alla crisi del matrimonio erano reputate generiche ed oggetto di mera allegazione. Quanto ai provvedimenti relativi al minore il Tribunale giustificava l'affidamento Per_1
ai Servizi Sociali aderendo alle conclusioni del CTU, il quale aveva definito i genitori “sufficientemente adeguati” in sé per sé, ma tuttavia ancora affetti da alcuni limiti. Ciò posto, riportando la CTU, nella sentenza definitiva veniva dato atto che il regime “istituzionalizzato” dell'affido ai Servizi Sociali aveva sì consentito una positiva evoluzione delle capacità genitoriali, ma la cui interruzione, viste le criticità ancora sussistenti, avrebbe comportato il sorgere di nuove incomprensioni e criticità nella coppia, tali da rendere vani i progressi sino a quel momento riscontrati.
Per quanto attiene al collocamento e all'esercizio del diritto di visita, il primo
Giudice aderiva ai suggerimenti del CTU, con la precisazione che in caso di malattia il minore avrebbe potuto rimanere col genitore presso il quale si era manifestata, con la possibilità per il padre di recuperare, entro 30 giorni successivi dalla guarigione, i tempi che non avrebbe trascorso con a causa della sua indisposizione. Per_1
Sul piano economico, il Tribunale accoglieva le richieste del marito, considerando il reddito dell'onerato, pari a circa euro 2.000,00.= al mese netti, lavorando controparte a tempo parziale e guadagnando circa euro 600,00.= al mese netti, non avendo la stessa giustificato la sua sopravenuta condizione di inoccupazione.
6 Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
preliminare, di dichiarare nullo il procedimento di primo grado per mancata nomina del curatore speciale e mancata integrazione del contraddittorio, con conseguente rinvio al primo giudice ex art. 354 cpc. Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di revocarsi l'affidamento ai Servizi Sociali, dovendosi statuire l'affidamento condiviso del minore con contestuale sostegno Per_1
genitoriale da parte dei Servizi stessi o con la nomina, se necessario, di un coordinatore genitoriale ex art. 68 cpc. L'appellante, inoltre, ha chiesto di attribuire anche a lei stessa la facoltà di recuperare i turni di permanenza del minore in caso di malattia del bambino, nel caso in cui egli dovesse protrarre la sua permanenza presso il padre oltre il calendario previsto.
In particolare, con il primo motivo di appello, ha chiesto di Parte_1
dichiararsi la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell'art. 336 comma 4 cc, posto che il Giudice di primo grado non avrebbe provveduto all'integrazione del contraddittorio, in quanto né prima e né dopo l'adozione dei vari provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale vi era stata la nomina del curatore speciale per con l'effetto che il minore era rimasto privo della Per_1
necessaria rappresentanza in giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, in assenza delle condizioni di inadeguatezza Per_1 genitoriale, giustificanti l'adozione di tale misura. A detta dell'impugnante, la gestione del minore da parte del Servizio Sociale, come tutte le misure totalmente o parzialmente ablative della responsabilità genitoriale, rappresenterebbe un'opzione del tutto residuale e marginale da adottare come extrema ratio in condizioni di grave rischio di pregiudizio per il minore, essendo nel caso di specie la misura particolarmente iniqua, tenuto conto che da un lato vi sarebbe stato un giudizio di adeguatezza genitoriale esplicito ed incondizionato e dall'altra parte sarebbe mancato totalmente anche qualunque indice di pregiudizio o rischio di pregiudizio nei
7 confronti del minore, anche in considerazione della valutazione operata dalla NPI.
Parte appellante ha affermato, altresì, che la presenza autoritaria del Servizio Sociale non risulterebbe essere più attuale, dato che le criticità riscontrate nella prima CTU risultavano essere superate da entrambi i genitori, essendo l'attuale situazione del nucleo familiare tale da poter giustificare al più la nomina di un coordinatore genitoriale ex art. 68 cpc, in modo da permettere l'offerta alla coppia di uno spazio di confronto in tutti i casi in cui di riscontro di una situazione di contrasto, fermo restando il libero esercizio della responsabilità genitoriale.
Con il terzo motivo di gravame, in via subordinata, la sentenza è stata censurata per non aver disposto un termine per l'affidamento ai Servizi Sociali, non essendo sufficiente la previsione dell'obbligo di relazionare periodicamente al
Giudice tutelare, in quanto tale misura sarebbe necessariamente temporanea, non potendo le parti essere costrette ad esperire una nuova procedura giurisdizionale per ottenere il pieno ripristino della loro responsabilità genitoriale.
Con il quarto motivo di impugnazione, in via subordinata, ha Parte_1 lamentato l'errata valorizzazione da parte del Giudice di prime cure, quale indice negativo a carico dell'appellante, una presunta mancata collaborazione materiale per non aver dimostrato sufficiente perseveranza nel procurarsi il reddito necessario. È stato evidenziato che parte appellante si sarebbe subito attivata dopo la cessazione del contratto a tempo parziale, proponendo dopo sei giorni la domanda di ammissione alla NASPI, per ottenere in primo luogo il sussidio di disoccupazione e per essere iscritta nelle liste di collocamento, non emergendo quindi alcuna sua inerzia, tale da poter desumere una scarsa collaborazione nella cura dei bisogni materiali della famiglia.
Con il quinto motivo di appello,l'impugnante ha censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto solo al padre la possibilità di recuperare le mancate visite in caso di malattia del figlio, senza attribuire analoga facoltà alla madre per il caso di sopravvenuta indisposizione del minore nel periodo di permanenza presso il padre, dovendo trattenersi. Per_1
8 Con il sesto motivo di gravame è stata contestata la pronuncia di addebito della separazione per violazione dell'obbligo di coabitazione. A detta di , Parte_1
l'allontanamento dalla casa familiare subito dopo il parto sarebbe avvenuta per una scelta concordata da entrambi i coniugi, come si evincerebbe dalla messaggistica depositata in atti. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che non era stato l'allontanamento dalla casa coniugale a generare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto il conflitto tra i coniugi era sorto per altri motivi, dettato anche dal mancato supporto affettivo del marito.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo relativo alle spese di lite, chiedendone la compensazione almeno parziale. Secondo
l'impugnante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dato peso alle domande che erano state rinunciate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Trasmessi gli atti alla Procura Generale presso l'intestata Corte, si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
*****
1 – Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Preliminarmente, giova ricostruire la disciplina applicabile al presente giudizio in quanto oggetto di discussione tra le parti. Posto che il procedimento è stato introdotto in primo grado nell'ottobre 2019 non trovano applicazione le recenti modifiche normative relative all'obbligo di nomina del curatore speciale per il minore previste a pena di nullità ed introdotte tra il 2021 ed il 2023. Infatti, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 473 bis 8 cc relativamente ai casi di nomina del curatore speciale, in quanto esso si applica ai procedimenti introdotti in primo grado a partire dal 28 febbraio
2023 ai sensi dell'art. 35 comma 1 decreto legislativo n. 149/2022. Non trova applicazione nemmeno il disposto dell'art. 78 cpc come modificato dall'art. 1 comma
30 legge n. 206/2021, abrogato dal decreto legislativo n. 149/2022, in quanto, ai
9 sensi dell'art. 1 comma 37 della suddetta legge, le disposizioni dal comma 27 al comma 36 dell'art. 1 L.n. 206/2021 si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dall'entrata in vigore della stessa.
1.1 – Ciò posto, deve darsi comunque atto dell'orientamento della Corte di
Cassazione vigente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, secondo cui
“nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 cc, va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 comma 2 cpc, determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 1471/2021). Anche in caso di procedimenti nei quali viene disposto l'affidamento ai Servizi Sociali, con attribuzione del potere di assumere, in luogo ai genitori, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, va nominato un curatore speciale al minore affinché sia rappresentato adeguatamente in giudizio. Si tratta di procedimenti che comportano un affievolimento della responsabilità genitoriale, rientrando in quelli nominati dall'art. 336 cc (vigente ratione temporis), profilandosi un conflitto di interessi in re ipsa tra i genitori ed il minore che comporta la necessità che quest'ultimo sia rappresentato da un soggetto diverso e nominato dal Giudice. In questi casi, il provvedimento di affidamento comporta una limitazione, anche provvisoria, della responsabilità genitoriale. Detto provvedimento costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. L'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale, poiché i genitori, soggetti normalmente deputati alla sua rappresentanza in giudizio, si trovano in una situazione di conflitto di interessi (Cass. n. 32290/2023).
10 1.2 – Ciò posto, anche prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni ed alla luce della giurisprudenza richiamata, anche nel caso di specie vi era la necessità di nomina del curatore speciale per il minore nel momento in cui è stato disposto l'affidamento ai Servizi Sociali. Tale mancanza di nomina, tuttavia, non comporta la nullità del procedimento con rinvio al Giudice di primo grado per violazione del contraddittorio ex art. 354 cpc, poiché tale rimessione non avrebbe più alcuna utilità per il minore, essendo cessata la situazione di conflitto che prima aveva giustificato l'adozione della misura di affievolimento della responsabilità genitoriale. La nomina del curatore speciale non è più attuale e non tutelerebbe il minore, in quanto i genitori, pur avendo ancora bisogno del sostegno e del monitoraggio dei Servizi
Sociali, sono ora in grado di esercitare in via condivisa la responsabilità genitoriale, per quanto si dirà in prosieguo.
2 – Il secondo motivo di impugnazione è fondato e va, pertanto, accolto. Per quanto appena accennato, la situazione del nucleo familiare è nettamente migliorata, come accertato nell'integrazione della CTU. Nella prima consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha comportato l'adozione della misura di affievolimento della responsabilità genitoriale, si è accertata una situazione avente molte criticità in entrambi i genitori, da un lato la madre che non permetteva l'instaurazione della relazione affettiva tra il figlio ed il padre, e dall'altro lato la mancanza di un rapporto affettivo sufficientemente strutturato e continuativo tra quest'ultimo e In Per_1
particolare, nella prima CTU si sono evidenziate in capo alla madre alcune preoccupanti criticità nel rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi del figlio e, in particolare, nel favorire la relazione con l'altro genitore (il c.d. criterio dell'accesso all'altro genitore), non avendo ella messo il padre nelle condizioni di instaurare un rapporto continuativo e significativo con il minore. Inoltre, veniva dato atto dell'oggettiva impossibilità di valutazione della coppia genitoriale in merito alle loro reciproche competenze nel momento in cui il minore è gestito separatamente, per un tempo significativo, da entrambi i genitori, a causa delle criticità riscontrate relativamente alla mancanza di collaborazione nella coppia. Per tali motivi, il CTU
11 aveva proposto l'affidamento ai Servizi Sociali, stante la situazione di conflitto in essere all'interno della coppia e l'inutilità di un semplice monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, in quanto rivelatosi fallimentare durante le operazioni peritali e potenzialmente comportante un pregiudizio per il minore.
2.1 – Ben diversa situazione è stata accertata nell'integrazione della prima CTU, valutazione che ha evidenziato un significativo miglioramento delle condizioni del nucleo familiare, sia per quanto attiene al rapporto tra i coniugi e sia nella relazione tra i genitori ed il minore. Nel dettaglio, è stato riscontrato che i genitori sono in grado di relazionarsi con il figlio in modo sufficientemente adeguato e di sapersi prendere cura di lui con sensibilità e costanza, garantendo così una presenza affidabile in relazione ai suoi bisogni/necessità primarie;
che la madre ha evidenziato buoni progressi rispetto alle criticità riscontrate nella precedente CTU e che non ha impedito al figlio di frequentare il padre, né ha messo in atto strategie atte a sfavorire la loro relazione;
che il minore ha sviluppato un rapporto affettivo, sufficientemente strutturato e continuativo con il padre che, a sua volta, è in grado di occuparsene in modo sufficientemente adeguato (pag. 50 CTU). Si è, inoltre, evidenziata una maggiore collaborazione tra i coniugi nella cura dei bisogni del minore, in quanto entrambi non hanno più adottato atteggiamenti svalutativi nei confronti dell'altro. E' emerso che le parti sono consapevoli del ruolo genitoriale di ognuno e della necessità di di avere entrambe le figure di riferimento per la propria completa Per_1
maturazione e crescita. Durante lo svolgimento della CTU integrativa i coniugi hanno dimostrato di avere sufficienti capacità genitoriali per gestire adeguatamente il proprio figlio. E' evidenziato che la madre “è un riferimento affettivo per il figlio, di cui ha una buona conoscenza e verso il quale ha saputo manifestare il dovuto interesse/empatia, anche se dovrebbe cercare di essere meno ansiosa e quindi meno in difficoltà, nel decidere se dare priorità alle richieste del padre o alle esigenze del figlio dal momento che quest'ultime devono essere inquadrate all'interno di un percorso evolutivo in cui prevalga l'idea che sia in grado di affrontare le difficoltà che incontrerà nella vita. Per quanto riguarda l'accesso del figlio al padre –
12 circostanza critica che ha comportato tra l'altro l'affidamento ai Servizi Sociali – non ha manifestato alcuna resistenza al fatto che possa frequentarlo e non ha manifestato, durante le operazioni peritali, intenzioni denigranti/svalutative nei suoi confronti, dando l'idea di essere in grado di tutelare la sua immagine” (pag. 48 CTU). Anche il padre risulta ora adeguato allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, in quanto
“le sue risorse personali sono sufficientemente adeguate sul piano della cura e dell'attenzione verso il figlio, di cui si occupa in modo sufficientemente idoneo al fine di garantirgli risposte stabili e regolari in merito ai propri bisogni. Per quanto riguarda l'accesso del figlio alla madre si è sempre mostrato disponibile nell'agevolare e mantenere un rapporto positivo fra di loro. Durante le operazioni peritali non ha manifestato, intenzioni denigranti/svalutative delle funzioni genitoriali della madre, dando così l'idea di essere in grado di tutelare la sua immagine.” (pag.
48 CTU).
2.2 – Ciò delineato, risulta essere non confacente all'interesse del minore l'affidamento ai Servizi Sociali con attribuzione del potere a quest'ultimo di adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore. Risulta, infatti, contraddittoria la sentenza impugnata che ha confermato la modalità di affidamento ai Servizi Sociali con potere decisorio in luogo ai genitori, pur a fronte di un mutamento della situazione di fatto consistente in un tangibile e significativo miglioramento delle condizioni del nucleo familiare così come accertato nella relazione integrativa della
CTU. Tale affidamento era giustificato dalla necessità di tutelare il prevalente interesse del minore in un momento di difficoltà e di conflitto in cui versava la coppia genitoriale. Avuto riguardo delle risultanze dell'integrazione della CTU, il conflitto genitoriale non è più esistente in misura tale da giustificare l'adozione di una misura di affievolimento della responsabilità genitoriale, posto che ora entrambi i genitori sono idonei a svolgere autonomamente il loro ruolo e sono adeguati a curare in modo efficace l'interesse del minore. Il nucleo familiare presenta ancora delle lievi difficoltà che non sono tali da giustificare l'adozione della misura dell'affidamento di ai Servizi Sociali con attribuzione a quest'ultimi del Per_1
13 potere di adottare le decisioni di maggiore rilevanza. Si deve dare atto di alcune criticità ancora sussistenti, seppur di lieve entità, che necessitano ancora di un monitoraggio da parte del Servizio Sociali, ivi compresa la continuazione del programma di sostegno alla genitorialità. Su tutte, si evidenzia l'atteggiamento di rifiuto e di improvviso distacco che adotta il minore nei confronti del padre nel momento in cui ha termine il periodo di collocamento di presso Per_1
quest'ultimo e l'atteggiamento dell'odierno appellato in relazione ai comportamenti della madre che, seppur velatamente, interpreta come finalizzati ad impedirgli di avere una relazione continuativa con il figlio. Tali indici, secondo il CTU, sono le conseguenze della situazione di forte conflittualità in presente in precedenza all'interno del nucleo familiare. Fermo restando il superamento del conflitto, la situazione in cui versa il nucleo familiare necessita ancora dell'attenzione dei Servizi
Sociali, ai quali però non devono essere attribuiti poteri decisori, ma esclusivamente attività di monitoraggio e di supporto ai coniugi che eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore in via condivisa. Per_1
2.3 – L'affido ai Servizi Sociali con attribuzione di poteri decisori deve essere adottato come extrema ratio, quanto tutte le altre misure appaiono inadeguate per la cura dell'interesse del minore, come ad esempio il mero monitoraggio o il programma di sostegno alla genitorialità. Per la legittimità di tale modalità di affidamento vi deve essere una motivazione precisa ed esauriente circa l'inopportunità di altre misure meno restrittive della responsabilità genitoriale per la tutela del preminente interesse del minore. Di ciò si era dato atto nella prima CTU, in quanto si è disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale “ritenendosi inutile l'ipotesi di affidare ai Servizi Sociali il semplice compito di monitorare la situazione tra i genitori per stimolare/aiutare la madre a concedere al padre un tempo adeguato e significativo da trascorrere con il proprio figlio, dal momento che tale intervento è stato già proposto durante le operazioni peritali e si è rivelato fallimentare e pertanto risulterebbe anche dannoso dal momento che ostacolerebbe, spostando in un futuro indefinito, il rapporto padre/figlio a causa del
14 bisogno/preoccupazione della madre, di mantenere con il minore un rapporto prevalente se non esclusivo” (pag. 78-79 prima CTU). Nella CTU integrativa, dopo aver accertato la cessazione del conflitto all'interno della coppia genitoriale, si dà atto delle lievi criticità ancora sussistenti, ma non si suggerisce l'affidamento ai
Servizi Sociali con attribuzione del potere di adottare le decisioni più importanti per
Dopo aver delineato le competenze genitoriali dei coniugi, il CTU si Per_1 limita ad evidenziare l'opportunità che i genitori continuino un percorso di sostegno alla loro genitorialità, in modo da poter risolvere i problemi ancora sussistenti ed in modo che siano aiutati da un ente esterno nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il consulente non conclude nel senso dell'affidamento al Servizio Sociale con attribuzione a quest'ultimo dei poteri decisori per le questioni di maggior importanza per il minore, ma prescrive “l'affidamento” (in senso atecnico) temporaneo ai Servizi Sociali, in modo da consolidare e completare un percorso psicologico in merito alle competenze genitoriali, la cui continuazione è ritenuta dallo stesso CTU come indispensabile per evitare di ricreare una serie di incomprensioni e criticità (pag. 50 integrazione CTU). L'affidamento proposto dal
CTU non è un affidamento che comporta un affievolimento della responsabilità genitoriale, come quello disposto nella fase istruttoria del giudizio di primo grado, ma una sorta di “mandato di vigilanza e supporto” che non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale. Provvedimenti di questo genere Sono definiti solo in senso atecnico come “affidamento ai Servizi Sociali”, in quanto sono distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale, cosicché appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse, potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto (Cass. n.
32290/2023). Questa tipologia di intervento dei Servizi Sociali, nel regime dell'affidamento condiviso, non comporta la necessità della nomina di un curatore
15 speciale, non essendo affievolito l'esercizio della responsabilità genitoriale, il quale è ripristinato nella sua pienezza.
2.4 – In conclusione, avuto riguardo, da un lato, al superamento della precedente situazione di conflitto e, dall'altro lato, alla sussistenza di lievi criticità derivanti dalla situazione pregressa, questa Corte ritiene più confacente all'interesse del minore disporre l'affido condiviso del minore stante anche l'accertata Per_1
idoneità dei due genitori, considerando inoltre non più opportuno per il minore l'affido con poteri decisori ai Servizi Sociali da disporsi solo come extrema ratio.
Appare comunque opportuno disporre la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, in funzione di vigilanza e supporto, con obbligo in capo all'ente di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare territorialmente competente e di disporre per i coniugi un percorso di sostegno alla genitorialità.
3 – Stante la revoca dell'affidamento al Servizio Sociale, sono assorbiti il terzo ed il quarto motivo di gravame, concernenti rispettivamente la mancata indicazione del termine finale dell'affido ai Servizi Sociali e l'errata valorizzazione in vista della misura limitativa ex art. 333 cc della mancata “collaborazione materiale” della madre.
4 – Il quinto motivo di impugnazione è fondato e va accolto. Coglie nel segno la censura di parte appellante nella parte in cui evidenzia una possibile disparità di trattamento tra i genitori se si dovesse prevedere solo a beneficio del padre, genitore non collocatario, la possibilità del recupero dei tempi di permanenza in caso di malattia del minore. Si condivide la decisione del Tribunale di evitare che il minore si sposti durante la malattia e che rimanga fino alla guarigione con il genitore presso il quale il quel momento è collocato. Tuttavia, come il padre ha il diritto di recuperare i propri turni di responsabilità genitoriale nel caso in cui non potesse attuare il suo diritto di visita a causa della malattia di che rimarrebbe fino Per_1 alla guarigione presso la madre, così anche quest'ultima deve avere specularmente il diritto di recuperare i propri tempi di permanenza con il figlio nel caso in cui
16 si ammali mentre è con il padre e rimanga presso quest'ultimo fino al Per_1
momento della completa guarigione.
5 – Il sesto motivo di gravame non è fondato e va respinto. La separazione va addebita all'odierna appellante, la quale è stata inadempiente all'obbligo di coabitazione. Parte appellante sostiene l'infondato assunto che la scelta di abbandonare la casa coniugale è stata una conseguenza di una decisione concordata e che la crisi coniugale si è generata in un momento successivo a causa del mancato sostegno morale da parte del marito. Nella messaggistica allegata (doc. 11 fascicolo di parte appellata) non risulta che la scelta di abbandonare la casa coniugale fosse concordata dai coniugi. Infatti, la permanenza della moglie presso sua madre doveva perdurare solo per pochi giorni, in quanto dalla stessa messaggistica allegata non si evince un accordo relativamente alla permanenza definitiva della moglie presso la casa dei suoi genitori, ma, al contrario, si parla genericamente di una visita che doveva durare pochi giorni, con anche delle riassicurazioni offerte proprio dall'appellante relativamente al suo ritorno immediato nella casa coniugale (tra gli altri, messaggio del 27 giugno 2019 con il quale l'appellante rivolgendosi al marito ha scritto “tranquillo, non sto mica 20 giorni”). L'accertata violazione di un obbligo specifico derivante dal matrimonio come l'obbligo di coabitazione comporta la dimostrazione secondo l'id quod prelumque accidit del nesso di causalità con l'inizio della crisi coniugale. L'appellante non ha provato, limitandosi ad asserzioni del tutto generiche, che l'abbandono della casa coniugale non è stato causa della crisi ma bensì un effetto della crisi coniugale già sussistente. Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 648/2020). Conseguentemente, va confermato l'addebito della separazione.
17 6 – Va, infine, disposta l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e di secondo grado. Sussiste una soccombenza reciproca tra le parti, dovendosi tenere conto dell'esito complessivo della lite. L'appellante ha ottenuto infatti l'accoglimento del quinto motivo di appello relativo al recupero dei turni di responsabilità genitoriale e del secondo motivo di impugnazione relativo al regime di affidamento ma, al contempo, risulta essere soccombente in relazione al quantum dell'assegno per il mantenimento del figlio e alla ripartizione delle spese straordinarie (capo della sentenza non oggetto di impugnazione) ed alla pronuncia di addebito della separazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 2742/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024 del Tribunale di Venezia, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore Per_1
[...]
2. dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ai fini di vigilanza ed al fine di fornire attività di supporto ai genitori;
3. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino l'andamento delle visite padre – figlio e che i coniugi perseguano percorso di sostegno alla genitorialità;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti relazionino ogni sei mesi al Giudice Tutelare sull'andamento delle visite padre – figlio e sulla complessiva situazione familiare, evidenziandone, se sussistenti, le criticità riscontrate;
5. attribuisce a la facoltà di recuperare i turni di responsabilità in caso di Parte_1
malattia del minore nel caso in cui dovesse protrarne la permanenza presso il padre oltre il calendario previsto;
18 6. compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
7. conferma per il resto la sentenza impugnata;
8. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1557/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Paola Dalla Valle, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Venezia -
Mestre, via Perugia n. 7, in forza di procura alle liti unita al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Luisa Gatto e Margherita Andreotti, con domicilio eletto in Oderzo (TV), piazza
1 Cav. Di Vittorio Veneto n. 1, in forza di procura alle liti unita al ricorso per separazione in primo grado;
APPELLATO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2742/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Preliminarmente, accertarsi e dichiararsi la nullità del procedimento di primo grado rg 10602/2019 e relativi sub procedimenti, della sentenza impugnata n. 2742/2024 e dei seguenti provvedimenti provvisori: l'ordinanza del G.I. in data 5-7.5.2021 di modifica dei provvedimenti presidenziali resa nel procedimento 10602/2019 sub 1; la successiva ordinanza del G.I. del 7.2.2022 di conferma in parte qua della stessa resa nel sub 10602/2019 sub 2; l'ulteriore ordinanza del G.I. dell'11.1.2023 contenente ulteriore conferma dell'affido al Servizio (10602/2019 sub 3). Per l'effetto, salvo che la Corte disponga l'immediata e definitiva revoca dell'affidamento al Servizio
Sociale del minore in accoglimento dei restanti motivi di appello, si Persona_1 chiede che vengano rimessi gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc. Nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza da confermarsi per il resto e in accoglimento delle conclusioni di primo grado della signora , Pt_1 respingersi la domanda di addebito del signor revocarsi l'affidamento al CP_1
Servizio Sociale del minore e disporne l'affido condiviso ai Persona_1
genitori; nominare se ritenuto opportuno e necessario un coordinatore genitoriale, professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, che aiuti i genitori nelle ipotesi di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli in merito ai bisogni dei loro figli;
conferire eventualmente incarico al Servizio Sociale competente esclusivamente di fornire
2 sostegno alla coppia genitoriale mediante adeguata calendarizzazione di incontri con i genitori in ordine al buon andamento dell'affidamento e alla gestione della genitorialità. In subordine, laddove il giudice ritenga di confermare l'affidamento al
Servizio Sociale, fissare un termine massimo di durata di tale misura non superiore a
3-6 mesi. Attribuire anche alla signora la facoltà di recuperare i turni di Pt_1
responsabilità in caso di malattia del bambino che dovesse protrarne la permanenza presso il padre oltre il calendario previsto. In ogni caso di conferma della sentenza di primo grado disporsi comunque la compensazione almeno parziale delle spese di lite.
Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove come capitolate nelle memorie depositate ai sensi dell'art.183 comma 6 n. 2) e 3) cpc dall'allora difensore della signora avvocato Pt_1
Mauro Papandrea come tutte riportate nel ricorso in appello e da aversi qui integralmente riportate”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare di rito, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità relativamente alle tre ordinanze emesse nei sub 1), 2) e 3) del procedimento
10602/2019 RG in punto di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti per i motivi dedotti in Memoria di costituzione 26.11.2024. Dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità del procedimento di primo grado per i motivi dedotti in memoria di costituzione;
in ogni caso rigettarsi la domanda per essere infondata in fatto e diritto per le ragioni svolte in memoria di costituzione. Nel merito, respingersi ogni domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa della memoria di costituzione e, per l'effetto, mandare esente da censure e confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2742/2024 pubblicata il 30.7.2024 nel procedimento nr. 10602/2019 RG. Respingersi perché inammissibile la domanda avversa di recupero dei turni di responsabilità materna se il figlio si ammala a casa nel padre e vi permane per un tempo protratto oltre il calendario previsto, per essere una nuova domanda e per essere altresì infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, spese di lite rifuse da
3 porsi a carico di parte ricorrente in appello, con rigetto della domanda avversa di compensazione almeno parziale delle spese di lite in caso di conferma della sentenza di primo grado, per essere infondata per le ragioni svolte in memoria di costituzione.
In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, secondo comma, n. 2) e n. 3), compresi i testi indicati, come richiamate e riprodotte anche in premesse della memoria di costituzione e si insiste per il rigetto di quelle avversarie per tutti i motivi di cui ai nostri scritti difensivi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2019, adiva il CP_1
Tribunale di Venezia chiedendo la pronuncia della separazione personale dalla moglie, , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
27 maggio 2017.
Il ricorrente deduceva che la moglie, pochi giorni dopo la nascita del figlio aveva lasciato la casa coniugale per andare ad abitare con la propria Per_1
madre al Lido di Venezia, non rientrando più a San Donà di Piave (VE), chiedendo, per tale motivo, l'addebito della separazione.
Si è costituita nel giudizio di primo grado , la quale aderiva alla Parte_1 domanda di separazione, chiedendo a propria volta l'addebito della separazione al marito per violazione dei propri doveri di assistenza morale e materiale.
Con i provvedimenti presidenziali, il Giudice di primo grado disponeva CTU al fine di determinare le modalità di visita tra padre e figlio meglio corrispondenti all'interesse psicofisico del minore ed al fine di individuare le modalità di affidamento più idonee, cosicché il CTU, con relazione depositata in data 21 dicembre 2020, suggeriva l'affido temporaneo per almeno un anno ai Servizi Sociali, considerate le criticità evidenziate in entrambi i genitori, seppur per ragioni differenti.
4 Preso atto della CTU, il Tribunale di Venezia affidava il figlio ai Servizi
Sociali di Venezia, con collocamento in via prevalente presso la madre, con incarico all'Ente affidatario di organizzare in spazio neutro o con educatore gli incontri tra il padre e invitando i genitori ad intraprendere un percorso di sostengo alla Per_1
genitorialità.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc e le relazioni dei
Servizi Sociali, su istanza del ricorrente ex art. 709 ter cpc, il Giudice di prime cure ammoniva , richiamandola al rispetto delle modalità di visita tra il Parte_1
minore ed il padre e condannandola al pagamento di euro 1.000,00.= a favore della con conferma dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali. Controparte_2
Con la medesima ordinanza il Tribunale poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie resistente la somma di euro 200,00.= mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre all'integrale corresponsione delle spese scolastiche. Successivamente veniva disposta l'integrazione della
CTU precedentemente espletata che accertava un miglioramento della complessiva situazione familiare.
Con la sentenza n. 2742/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024 ed oggetto di odierno gravame, il Tribunale di Venezia addebitava la separazione alla moglie resistente, respingendo contestualmente la domanda di addebito da quest'ultima formulata;
affidava ai Servizi Sociali di Venezia, con incarico di assumere Per_1
le decisioni di maggiore rilevanza per la salute, istruzione, educazione e residenza del minore;
disponeva il monitoraggio dell'andamento delle visite tra padre e figlio, con obbligo di relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare;
collocava il minore prevalentemente presso la madre, con diritto di visita del padre da esercitarsi con le modalità stabilite dal CTU, ovvero tre weekend consecutivi dalle 15,30 di venerdì alle 11,30 di domenica, dalle 15,30 alle 18,30 del venerdì immediatamente precedente e dalle 15,30 alle 18,30 del lunedì immediatamente successivo al fine settimana di spettanza materna.
5 Infine, il Tribunale poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno rivalutabile pari a euro 300,00.= mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché condannava alla totale rifusione delle spese di lite, ponendo a carico Parte_1
delle parti le spese di CTU per la frazione del 50 % ciascuna.
In relazione alla domanda di addebito della separazione, il Giudice di primo grado accertava che l'allontanamento della moglie dalla casa familiare subito dopo il parto era stata il fatto scatenante la crisi coniugale, mentre le giustificazioni addotte dalla moglie finalizzate ad escludere l'incidenza causale dell'abbandono rispetto alla crisi del matrimonio erano reputate generiche ed oggetto di mera allegazione. Quanto ai provvedimenti relativi al minore il Tribunale giustificava l'affidamento Per_1
ai Servizi Sociali aderendo alle conclusioni del CTU, il quale aveva definito i genitori “sufficientemente adeguati” in sé per sé, ma tuttavia ancora affetti da alcuni limiti. Ciò posto, riportando la CTU, nella sentenza definitiva veniva dato atto che il regime “istituzionalizzato” dell'affido ai Servizi Sociali aveva sì consentito una positiva evoluzione delle capacità genitoriali, ma la cui interruzione, viste le criticità ancora sussistenti, avrebbe comportato il sorgere di nuove incomprensioni e criticità nella coppia, tali da rendere vani i progressi sino a quel momento riscontrati.
Per quanto attiene al collocamento e all'esercizio del diritto di visita, il primo
Giudice aderiva ai suggerimenti del CTU, con la precisazione che in caso di malattia il minore avrebbe potuto rimanere col genitore presso il quale si era manifestata, con la possibilità per il padre di recuperare, entro 30 giorni successivi dalla guarigione, i tempi che non avrebbe trascorso con a causa della sua indisposizione. Per_1
Sul piano economico, il Tribunale accoglieva le richieste del marito, considerando il reddito dell'onerato, pari a circa euro 2.000,00.= al mese netti, lavorando controparte a tempo parziale e guadagnando circa euro 600,00.= al mese netti, non avendo la stessa giustificato la sua sopravenuta condizione di inoccupazione.
6 Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
preliminare, di dichiarare nullo il procedimento di primo grado per mancata nomina del curatore speciale e mancata integrazione del contraddittorio, con conseguente rinvio al primo giudice ex art. 354 cpc. Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di revocarsi l'affidamento ai Servizi Sociali, dovendosi statuire l'affidamento condiviso del minore con contestuale sostegno Per_1
genitoriale da parte dei Servizi stessi o con la nomina, se necessario, di un coordinatore genitoriale ex art. 68 cpc. L'appellante, inoltre, ha chiesto di attribuire anche a lei stessa la facoltà di recuperare i turni di permanenza del minore in caso di malattia del bambino, nel caso in cui egli dovesse protrarre la sua permanenza presso il padre oltre il calendario previsto.
In particolare, con il primo motivo di appello, ha chiesto di Parte_1
dichiararsi la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell'art. 336 comma 4 cc, posto che il Giudice di primo grado non avrebbe provveduto all'integrazione del contraddittorio, in quanto né prima e né dopo l'adozione dei vari provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale vi era stata la nomina del curatore speciale per con l'effetto che il minore era rimasto privo della Per_1
necessaria rappresentanza in giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, in assenza delle condizioni di inadeguatezza Per_1 genitoriale, giustificanti l'adozione di tale misura. A detta dell'impugnante, la gestione del minore da parte del Servizio Sociale, come tutte le misure totalmente o parzialmente ablative della responsabilità genitoriale, rappresenterebbe un'opzione del tutto residuale e marginale da adottare come extrema ratio in condizioni di grave rischio di pregiudizio per il minore, essendo nel caso di specie la misura particolarmente iniqua, tenuto conto che da un lato vi sarebbe stato un giudizio di adeguatezza genitoriale esplicito ed incondizionato e dall'altra parte sarebbe mancato totalmente anche qualunque indice di pregiudizio o rischio di pregiudizio nei
7 confronti del minore, anche in considerazione della valutazione operata dalla NPI.
Parte appellante ha affermato, altresì, che la presenza autoritaria del Servizio Sociale non risulterebbe essere più attuale, dato che le criticità riscontrate nella prima CTU risultavano essere superate da entrambi i genitori, essendo l'attuale situazione del nucleo familiare tale da poter giustificare al più la nomina di un coordinatore genitoriale ex art. 68 cpc, in modo da permettere l'offerta alla coppia di uno spazio di confronto in tutti i casi in cui di riscontro di una situazione di contrasto, fermo restando il libero esercizio della responsabilità genitoriale.
Con il terzo motivo di gravame, in via subordinata, la sentenza è stata censurata per non aver disposto un termine per l'affidamento ai Servizi Sociali, non essendo sufficiente la previsione dell'obbligo di relazionare periodicamente al
Giudice tutelare, in quanto tale misura sarebbe necessariamente temporanea, non potendo le parti essere costrette ad esperire una nuova procedura giurisdizionale per ottenere il pieno ripristino della loro responsabilità genitoriale.
Con il quarto motivo di impugnazione, in via subordinata, ha Parte_1 lamentato l'errata valorizzazione da parte del Giudice di prime cure, quale indice negativo a carico dell'appellante, una presunta mancata collaborazione materiale per non aver dimostrato sufficiente perseveranza nel procurarsi il reddito necessario. È stato evidenziato che parte appellante si sarebbe subito attivata dopo la cessazione del contratto a tempo parziale, proponendo dopo sei giorni la domanda di ammissione alla NASPI, per ottenere in primo luogo il sussidio di disoccupazione e per essere iscritta nelle liste di collocamento, non emergendo quindi alcuna sua inerzia, tale da poter desumere una scarsa collaborazione nella cura dei bisogni materiali della famiglia.
Con il quinto motivo di appello,l'impugnante ha censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto solo al padre la possibilità di recuperare le mancate visite in caso di malattia del figlio, senza attribuire analoga facoltà alla madre per il caso di sopravvenuta indisposizione del minore nel periodo di permanenza presso il padre, dovendo trattenersi. Per_1
8 Con il sesto motivo di gravame è stata contestata la pronuncia di addebito della separazione per violazione dell'obbligo di coabitazione. A detta di , Parte_1
l'allontanamento dalla casa familiare subito dopo il parto sarebbe avvenuta per una scelta concordata da entrambi i coniugi, come si evincerebbe dalla messaggistica depositata in atti. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che non era stato l'allontanamento dalla casa coniugale a generare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto il conflitto tra i coniugi era sorto per altri motivi, dettato anche dal mancato supporto affettivo del marito.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo relativo alle spese di lite, chiedendone la compensazione almeno parziale. Secondo
l'impugnante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dato peso alle domande che erano state rinunciate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Trasmessi gli atti alla Procura Generale presso l'intestata Corte, si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
*****
1 – Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Preliminarmente, giova ricostruire la disciplina applicabile al presente giudizio in quanto oggetto di discussione tra le parti. Posto che il procedimento è stato introdotto in primo grado nell'ottobre 2019 non trovano applicazione le recenti modifiche normative relative all'obbligo di nomina del curatore speciale per il minore previste a pena di nullità ed introdotte tra il 2021 ed il 2023. Infatti, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 473 bis 8 cc relativamente ai casi di nomina del curatore speciale, in quanto esso si applica ai procedimenti introdotti in primo grado a partire dal 28 febbraio
2023 ai sensi dell'art. 35 comma 1 decreto legislativo n. 149/2022. Non trova applicazione nemmeno il disposto dell'art. 78 cpc come modificato dall'art. 1 comma
30 legge n. 206/2021, abrogato dal decreto legislativo n. 149/2022, in quanto, ai
9 sensi dell'art. 1 comma 37 della suddetta legge, le disposizioni dal comma 27 al comma 36 dell'art. 1 L.n. 206/2021 si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dall'entrata in vigore della stessa.
1.1 – Ciò posto, deve darsi comunque atto dell'orientamento della Corte di
Cassazione vigente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, secondo cui
“nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 cc, va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 comma 2 cpc, determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 1471/2021). Anche in caso di procedimenti nei quali viene disposto l'affidamento ai Servizi Sociali, con attribuzione del potere di assumere, in luogo ai genitori, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, va nominato un curatore speciale al minore affinché sia rappresentato adeguatamente in giudizio. Si tratta di procedimenti che comportano un affievolimento della responsabilità genitoriale, rientrando in quelli nominati dall'art. 336 cc (vigente ratione temporis), profilandosi un conflitto di interessi in re ipsa tra i genitori ed il minore che comporta la necessità che quest'ultimo sia rappresentato da un soggetto diverso e nominato dal Giudice. In questi casi, il provvedimento di affidamento comporta una limitazione, anche provvisoria, della responsabilità genitoriale. Detto provvedimento costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. L'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale, poiché i genitori, soggetti normalmente deputati alla sua rappresentanza in giudizio, si trovano in una situazione di conflitto di interessi (Cass. n. 32290/2023).
10 1.2 – Ciò posto, anche prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni ed alla luce della giurisprudenza richiamata, anche nel caso di specie vi era la necessità di nomina del curatore speciale per il minore nel momento in cui è stato disposto l'affidamento ai Servizi Sociali. Tale mancanza di nomina, tuttavia, non comporta la nullità del procedimento con rinvio al Giudice di primo grado per violazione del contraddittorio ex art. 354 cpc, poiché tale rimessione non avrebbe più alcuna utilità per il minore, essendo cessata la situazione di conflitto che prima aveva giustificato l'adozione della misura di affievolimento della responsabilità genitoriale. La nomina del curatore speciale non è più attuale e non tutelerebbe il minore, in quanto i genitori, pur avendo ancora bisogno del sostegno e del monitoraggio dei Servizi
Sociali, sono ora in grado di esercitare in via condivisa la responsabilità genitoriale, per quanto si dirà in prosieguo.
2 – Il secondo motivo di impugnazione è fondato e va, pertanto, accolto. Per quanto appena accennato, la situazione del nucleo familiare è nettamente migliorata, come accertato nell'integrazione della CTU. Nella prima consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha comportato l'adozione della misura di affievolimento della responsabilità genitoriale, si è accertata una situazione avente molte criticità in entrambi i genitori, da un lato la madre che non permetteva l'instaurazione della relazione affettiva tra il figlio ed il padre, e dall'altro lato la mancanza di un rapporto affettivo sufficientemente strutturato e continuativo tra quest'ultimo e In Per_1
particolare, nella prima CTU si sono evidenziate in capo alla madre alcune preoccupanti criticità nel rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi del figlio e, in particolare, nel favorire la relazione con l'altro genitore (il c.d. criterio dell'accesso all'altro genitore), non avendo ella messo il padre nelle condizioni di instaurare un rapporto continuativo e significativo con il minore. Inoltre, veniva dato atto dell'oggettiva impossibilità di valutazione della coppia genitoriale in merito alle loro reciproche competenze nel momento in cui il minore è gestito separatamente, per un tempo significativo, da entrambi i genitori, a causa delle criticità riscontrate relativamente alla mancanza di collaborazione nella coppia. Per tali motivi, il CTU
11 aveva proposto l'affidamento ai Servizi Sociali, stante la situazione di conflitto in essere all'interno della coppia e l'inutilità di un semplice monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, in quanto rivelatosi fallimentare durante le operazioni peritali e potenzialmente comportante un pregiudizio per il minore.
2.1 – Ben diversa situazione è stata accertata nell'integrazione della prima CTU, valutazione che ha evidenziato un significativo miglioramento delle condizioni del nucleo familiare, sia per quanto attiene al rapporto tra i coniugi e sia nella relazione tra i genitori ed il minore. Nel dettaglio, è stato riscontrato che i genitori sono in grado di relazionarsi con il figlio in modo sufficientemente adeguato e di sapersi prendere cura di lui con sensibilità e costanza, garantendo così una presenza affidabile in relazione ai suoi bisogni/necessità primarie;
che la madre ha evidenziato buoni progressi rispetto alle criticità riscontrate nella precedente CTU e che non ha impedito al figlio di frequentare il padre, né ha messo in atto strategie atte a sfavorire la loro relazione;
che il minore ha sviluppato un rapporto affettivo, sufficientemente strutturato e continuativo con il padre che, a sua volta, è in grado di occuparsene in modo sufficientemente adeguato (pag. 50 CTU). Si è, inoltre, evidenziata una maggiore collaborazione tra i coniugi nella cura dei bisogni del minore, in quanto entrambi non hanno più adottato atteggiamenti svalutativi nei confronti dell'altro. E' emerso che le parti sono consapevoli del ruolo genitoriale di ognuno e della necessità di di avere entrambe le figure di riferimento per la propria completa Per_1
maturazione e crescita. Durante lo svolgimento della CTU integrativa i coniugi hanno dimostrato di avere sufficienti capacità genitoriali per gestire adeguatamente il proprio figlio. E' evidenziato che la madre “è un riferimento affettivo per il figlio, di cui ha una buona conoscenza e verso il quale ha saputo manifestare il dovuto interesse/empatia, anche se dovrebbe cercare di essere meno ansiosa e quindi meno in difficoltà, nel decidere se dare priorità alle richieste del padre o alle esigenze del figlio dal momento che quest'ultime devono essere inquadrate all'interno di un percorso evolutivo in cui prevalga l'idea che sia in grado di affrontare le difficoltà che incontrerà nella vita. Per quanto riguarda l'accesso del figlio al padre –
12 circostanza critica che ha comportato tra l'altro l'affidamento ai Servizi Sociali – non ha manifestato alcuna resistenza al fatto che possa frequentarlo e non ha manifestato, durante le operazioni peritali, intenzioni denigranti/svalutative nei suoi confronti, dando l'idea di essere in grado di tutelare la sua immagine” (pag. 48 CTU). Anche il padre risulta ora adeguato allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, in quanto
“le sue risorse personali sono sufficientemente adeguate sul piano della cura e dell'attenzione verso il figlio, di cui si occupa in modo sufficientemente idoneo al fine di garantirgli risposte stabili e regolari in merito ai propri bisogni. Per quanto riguarda l'accesso del figlio alla madre si è sempre mostrato disponibile nell'agevolare e mantenere un rapporto positivo fra di loro. Durante le operazioni peritali non ha manifestato, intenzioni denigranti/svalutative delle funzioni genitoriali della madre, dando così l'idea di essere in grado di tutelare la sua immagine.” (pag.
48 CTU).
2.2 – Ciò delineato, risulta essere non confacente all'interesse del minore l'affidamento ai Servizi Sociali con attribuzione del potere a quest'ultimo di adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore. Risulta, infatti, contraddittoria la sentenza impugnata che ha confermato la modalità di affidamento ai Servizi Sociali con potere decisorio in luogo ai genitori, pur a fronte di un mutamento della situazione di fatto consistente in un tangibile e significativo miglioramento delle condizioni del nucleo familiare così come accertato nella relazione integrativa della
CTU. Tale affidamento era giustificato dalla necessità di tutelare il prevalente interesse del minore in un momento di difficoltà e di conflitto in cui versava la coppia genitoriale. Avuto riguardo delle risultanze dell'integrazione della CTU, il conflitto genitoriale non è più esistente in misura tale da giustificare l'adozione di una misura di affievolimento della responsabilità genitoriale, posto che ora entrambi i genitori sono idonei a svolgere autonomamente il loro ruolo e sono adeguati a curare in modo efficace l'interesse del minore. Il nucleo familiare presenta ancora delle lievi difficoltà che non sono tali da giustificare l'adozione della misura dell'affidamento di ai Servizi Sociali con attribuzione a quest'ultimi del Per_1
13 potere di adottare le decisioni di maggiore rilevanza. Si deve dare atto di alcune criticità ancora sussistenti, seppur di lieve entità, che necessitano ancora di un monitoraggio da parte del Servizio Sociali, ivi compresa la continuazione del programma di sostegno alla genitorialità. Su tutte, si evidenzia l'atteggiamento di rifiuto e di improvviso distacco che adotta il minore nei confronti del padre nel momento in cui ha termine il periodo di collocamento di presso Per_1
quest'ultimo e l'atteggiamento dell'odierno appellato in relazione ai comportamenti della madre che, seppur velatamente, interpreta come finalizzati ad impedirgli di avere una relazione continuativa con il figlio. Tali indici, secondo il CTU, sono le conseguenze della situazione di forte conflittualità in presente in precedenza all'interno del nucleo familiare. Fermo restando il superamento del conflitto, la situazione in cui versa il nucleo familiare necessita ancora dell'attenzione dei Servizi
Sociali, ai quali però non devono essere attribuiti poteri decisori, ma esclusivamente attività di monitoraggio e di supporto ai coniugi che eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore in via condivisa. Per_1
2.3 – L'affido ai Servizi Sociali con attribuzione di poteri decisori deve essere adottato come extrema ratio, quanto tutte le altre misure appaiono inadeguate per la cura dell'interesse del minore, come ad esempio il mero monitoraggio o il programma di sostegno alla genitorialità. Per la legittimità di tale modalità di affidamento vi deve essere una motivazione precisa ed esauriente circa l'inopportunità di altre misure meno restrittive della responsabilità genitoriale per la tutela del preminente interesse del minore. Di ciò si era dato atto nella prima CTU, in quanto si è disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale “ritenendosi inutile l'ipotesi di affidare ai Servizi Sociali il semplice compito di monitorare la situazione tra i genitori per stimolare/aiutare la madre a concedere al padre un tempo adeguato e significativo da trascorrere con il proprio figlio, dal momento che tale intervento è stato già proposto durante le operazioni peritali e si è rivelato fallimentare e pertanto risulterebbe anche dannoso dal momento che ostacolerebbe, spostando in un futuro indefinito, il rapporto padre/figlio a causa del
14 bisogno/preoccupazione della madre, di mantenere con il minore un rapporto prevalente se non esclusivo” (pag. 78-79 prima CTU). Nella CTU integrativa, dopo aver accertato la cessazione del conflitto all'interno della coppia genitoriale, si dà atto delle lievi criticità ancora sussistenti, ma non si suggerisce l'affidamento ai
Servizi Sociali con attribuzione del potere di adottare le decisioni più importanti per
Dopo aver delineato le competenze genitoriali dei coniugi, il CTU si Per_1 limita ad evidenziare l'opportunità che i genitori continuino un percorso di sostegno alla loro genitorialità, in modo da poter risolvere i problemi ancora sussistenti ed in modo che siano aiutati da un ente esterno nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il consulente non conclude nel senso dell'affidamento al Servizio Sociale con attribuzione a quest'ultimo dei poteri decisori per le questioni di maggior importanza per il minore, ma prescrive “l'affidamento” (in senso atecnico) temporaneo ai Servizi Sociali, in modo da consolidare e completare un percorso psicologico in merito alle competenze genitoriali, la cui continuazione è ritenuta dallo stesso CTU come indispensabile per evitare di ricreare una serie di incomprensioni e criticità (pag. 50 integrazione CTU). L'affidamento proposto dal
CTU non è un affidamento che comporta un affievolimento della responsabilità genitoriale, come quello disposto nella fase istruttoria del giudizio di primo grado, ma una sorta di “mandato di vigilanza e supporto” che non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale. Provvedimenti di questo genere Sono definiti solo in senso atecnico come “affidamento ai Servizi Sociali”, in quanto sono distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale, cosicché appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse, potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto (Cass. n.
32290/2023). Questa tipologia di intervento dei Servizi Sociali, nel regime dell'affidamento condiviso, non comporta la necessità della nomina di un curatore
15 speciale, non essendo affievolito l'esercizio della responsabilità genitoriale, il quale è ripristinato nella sua pienezza.
2.4 – In conclusione, avuto riguardo, da un lato, al superamento della precedente situazione di conflitto e, dall'altro lato, alla sussistenza di lievi criticità derivanti dalla situazione pregressa, questa Corte ritiene più confacente all'interesse del minore disporre l'affido condiviso del minore stante anche l'accertata Per_1
idoneità dei due genitori, considerando inoltre non più opportuno per il minore l'affido con poteri decisori ai Servizi Sociali da disporsi solo come extrema ratio.
Appare comunque opportuno disporre la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, in funzione di vigilanza e supporto, con obbligo in capo all'ente di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare territorialmente competente e di disporre per i coniugi un percorso di sostegno alla genitorialità.
3 – Stante la revoca dell'affidamento al Servizio Sociale, sono assorbiti il terzo ed il quarto motivo di gravame, concernenti rispettivamente la mancata indicazione del termine finale dell'affido ai Servizi Sociali e l'errata valorizzazione in vista della misura limitativa ex art. 333 cc della mancata “collaborazione materiale” della madre.
4 – Il quinto motivo di impugnazione è fondato e va accolto. Coglie nel segno la censura di parte appellante nella parte in cui evidenzia una possibile disparità di trattamento tra i genitori se si dovesse prevedere solo a beneficio del padre, genitore non collocatario, la possibilità del recupero dei tempi di permanenza in caso di malattia del minore. Si condivide la decisione del Tribunale di evitare che il minore si sposti durante la malattia e che rimanga fino alla guarigione con il genitore presso il quale il quel momento è collocato. Tuttavia, come il padre ha il diritto di recuperare i propri turni di responsabilità genitoriale nel caso in cui non potesse attuare il suo diritto di visita a causa della malattia di che rimarrebbe fino Per_1 alla guarigione presso la madre, così anche quest'ultima deve avere specularmente il diritto di recuperare i propri tempi di permanenza con il figlio nel caso in cui
16 si ammali mentre è con il padre e rimanga presso quest'ultimo fino al Per_1
momento della completa guarigione.
5 – Il sesto motivo di gravame non è fondato e va respinto. La separazione va addebita all'odierna appellante, la quale è stata inadempiente all'obbligo di coabitazione. Parte appellante sostiene l'infondato assunto che la scelta di abbandonare la casa coniugale è stata una conseguenza di una decisione concordata e che la crisi coniugale si è generata in un momento successivo a causa del mancato sostegno morale da parte del marito. Nella messaggistica allegata (doc. 11 fascicolo di parte appellata) non risulta che la scelta di abbandonare la casa coniugale fosse concordata dai coniugi. Infatti, la permanenza della moglie presso sua madre doveva perdurare solo per pochi giorni, in quanto dalla stessa messaggistica allegata non si evince un accordo relativamente alla permanenza definitiva della moglie presso la casa dei suoi genitori, ma, al contrario, si parla genericamente di una visita che doveva durare pochi giorni, con anche delle riassicurazioni offerte proprio dall'appellante relativamente al suo ritorno immediato nella casa coniugale (tra gli altri, messaggio del 27 giugno 2019 con il quale l'appellante rivolgendosi al marito ha scritto “tranquillo, non sto mica 20 giorni”). L'accertata violazione di un obbligo specifico derivante dal matrimonio come l'obbligo di coabitazione comporta la dimostrazione secondo l'id quod prelumque accidit del nesso di causalità con l'inizio della crisi coniugale. L'appellante non ha provato, limitandosi ad asserzioni del tutto generiche, che l'abbandono della casa coniugale non è stato causa della crisi ma bensì un effetto della crisi coniugale già sussistente. Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 648/2020). Conseguentemente, va confermato l'addebito della separazione.
17 6 – Va, infine, disposta l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e di secondo grado. Sussiste una soccombenza reciproca tra le parti, dovendosi tenere conto dell'esito complessivo della lite. L'appellante ha ottenuto infatti l'accoglimento del quinto motivo di appello relativo al recupero dei turni di responsabilità genitoriale e del secondo motivo di impugnazione relativo al regime di affidamento ma, al contempo, risulta essere soccombente in relazione al quantum dell'assegno per il mantenimento del figlio e alla ripartizione delle spese straordinarie (capo della sentenza non oggetto di impugnazione) ed alla pronuncia di addebito della separazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 2742/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024 del Tribunale di Venezia, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore Per_1
[...]
2. dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ai fini di vigilanza ed al fine di fornire attività di supporto ai genitori;
3. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino l'andamento delle visite padre – figlio e che i coniugi perseguano percorso di sostegno alla genitorialità;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti relazionino ogni sei mesi al Giudice Tutelare sull'andamento delle visite padre – figlio e sulla complessiva situazione familiare, evidenziandone, se sussistenti, le criticità riscontrate;
5. attribuisce a la facoltà di recuperare i turni di responsabilità in caso di Parte_1
malattia del minore nel caso in cui dovesse protrarne la permanenza presso il padre oltre il calendario previsto;
18 6. compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
7. conferma per il resto la sentenza impugnata;
8. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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