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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1562/2024 e 1627/2024 (riunita)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al r.g. nn. 1526/2024 e 1627/2024, promosse con atti di citazione notificati in data 24.5.2024 e 22.5.2024 e poste in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 14.5.2025
TRA
(C.F. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della e Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Giacomo Leonardo Purrazzo e Roberto Lanfranco ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenefratelli, n. 15, appellante (nella causa sub R.G. n. 1562/2024) e
appellato e appellante incidentale (nella causa sub R.G. n. 1627/2024)
pagina 1 di 20 E
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2
della Parte_2
(C.F. e P.IVA ), e (C.F. ),
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
in proprio e quale socio della ATS DE, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Pace, ed elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo pec del loro procuratore alle liti: Email_1
appellati (nella causa sub R.G. n. 1562/2024) e
appellanti (nella causa sub R.G. n. 1627/2024)
E
(già (C.F. e P.IVA Controparte_3 Controparte_4
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Ferroni P.IVA_2
e Stefania Gaiba, ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo pec del suo procuratore alle liti: Email_2
Appellata
(in entrambe le cause)
oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) In accoglimento dell'atto di citazione in appello e in riforma della sentenza impugnata, annullare
e/o riformare, con ogni utile statuizione di legge, la sentenza n. 4400/2024 del Tribunale Ordinario di
Milano - sesta sezione civile -Giudice Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 22/04/2024, resa nell'ambito del giudizio RG n. 1601/2021 (cui è stato riunito il giudizio RG n. 1651/2021) - Repert. n.
3438/2024 del 22/04/2024, notificata in data 26.04.2024, per i motivi di cui sopra;
pagina 2 di 20 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per i motivi attinenti
l'errata decisione assunta dal Giudice monocratico anziché da quello collegiale, per i motivi di cui sopra;
3) Per l'effetto e in ogni caso, stante anche l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione
a decreto ingiuntivo spiegata (con relativo vizio di omissione di pronuncia sulle censure sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) disporre l'accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di prime cure di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di chiamata in garanzia e chiamata del terzo, cui integralmente si rimanda e di cui alla comparsa conclusionale e, pertanto:
3a) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'On.le Tribunale di Milano
a decidere della procedura monitoria intrapresa da , odierna Controparte_4
convenuta opposta - in quanto competente per territorio il Tribunale di Enna o il Tribunale di Termini
Imerese - e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inammissibile e/o inefficace, o con qualsiasi altra statuizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 16805/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data
06.10.2020 - Giudice Dott. C. A. TRANQUILLO, depositato il 28.10.2020 e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 13.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 31939/2020
R.G, per i motivi di cui sopra;
3b) annullare, revocare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile,
o comunque privare di efficacia con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo opposto n.
16805/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 06.10.2020 - Giudice Dott. C. A. TRANQUILLO, depositato il 28.10.2020 e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 13.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 31939/2020 R.G, per i motivi di cui sopra;
3c) ritenere e dichiarare che , in proprio e/o n.q., nulla deve a nessun titolo Parte_1
alla opposta (C.F. e P.I. , Controparte_5 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra;
3d) ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullamento, con ogni utile statuizione, dell'allegato co-dichiarazione di fideiussione del 28.01.2016 (o di data successiva: vedi marca da bollo 28.01.2016 e comunque doc. 1 bis di controparte), per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che , in proprio e/o n.q., nulla deve a nessun titolo alla Parte_1
opposta (C.F. e P.I. , in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra;
3e) nella denegata ed eventuale ipotesi in cui , in proprio e/o n.q., dovesse Parte_1
risultare obbligato a corrispondere, in tutto o in parte o in quella misura ritenuta di giustizia, somme di denaro alla opposta (C.F. e P.I. Controparte_5
pagina 3 di 20 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ritenere e dichiarare che P.IVA_2 [...]
, in proprio e/o n.q., ha diritto a ottenere da parte di (cod. fisc. Parte_1 Parte_2
), in solido con i sigg.ri (cod. fisc. ) e C.F._2 CP_6 C.F._4
(cod. fisc. ), ciascuno secondo le rispettive competenze – in Controparte_7 C.F._5 via di regresso ex artt. 1946 e 1954 c.c. e/o ex artt. 1298 e 1299 c.c. o secondo quell'altra azione diversamente qualificata ma avente in sostanza finalità di ripartire e/o recuperare proporzionalmente
e/o nella misura di legge, le somme eventualmente dovute, anche come soggetti comunque tenuti a manlevarlo – per le causali e motivazioni di cui sopra, la corresponsione di tutte le somme, a qualsiasi titolo (anche spese legali sostenute) che lo stesso dovesse eventualmente essere tenuto e condannato a corrispondere alla opposta (C.F. e P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra, oltre P.IVA_2
interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al soddisfo, nonché le spese legali dallo stesso sostenute per predisporre la propria difesa in giudizio;
3f) Conseguentemente, condannare (cod. fisc. ), per le causali Parte_2 C.F._2
e motivazioni di cui sopra, a corrispondere a , in proprio e n.q., tutte le somme Parte_1
a qualsiasi titolo (anche spese legali sostenute) che lo stesso dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere alla opposta (C.F. e P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra, oltre P.IVA_2
interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al soddisfo, nonché le spese legali dallo stesso sostenute per predisporre la propria difesa in giudizio;
3g) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, e in Parte_2 Controparte_2
proprio e quale socio della ATS DE
“Voglia la Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 CP_2
, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
[...]
In via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c..
Nel merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 16805/2020, emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 31939/2020 dal Tribunale Ordinario di Milano.
pagina 4 di 20 In ogni caso dire e dichiarare che nulla devono gli appellanti, per qualsiasi titolo o ragione, all
[...]
, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio.
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4400/2024 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Milano con riferimento ai punti 3 e) e 3 f) dell'atto di citazione, con condanna del predetto alle spese e compensi anche del presente grado del giudizio.”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- in via pregiudiziale di merito: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- In via principale: respingere le impugnative degli appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali
15%, iva e cpa.”
FATTO E PROCESSO
otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. Controparte_5
16805/2020 con cui veniva ingiunto a Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte_2 Parte_2
(di seguito ), in solido fra loro, il pagamento in favore
[...] Parte_3
dell'ingiungente della somma di € 429.832,85, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Ciò in forza di atti di coobbligazione relativi a polizza fideiussoria per cauzione costituita dalla ricorrente nell'interesse di A.T.S. CP_5
DE (Associazione Temporanea di Scopo) in favore di E_
, polizza escussa il 15.6.2020 a seguito di inadempimento di
[...]
A.T.S. DE.1
CP_ 1 In particolare, mediante il rilascio della polizza fideiussoria per cauzione n. 805723, si era costituita fideiussore, nell'interesse della contraente A.T.S. DE (costituita da , e Parte_2 Controparte_2 dal e in favore di , a garanzia Controparte_9 E_ dell'anticipazione per l'investimento relativo alla misura 2.1.6 prevista dal Regolamento CE n. 1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007-2013, entro il limite della somma garantita di € 429.832,85 (doc. 1 CP_ fasc. I grado - .
Tutte le obbligazioni di cui alla predetta polizza erano state assunte, in solido con la contraente, mediante la sottoscrizione di apposito atto di coobbligazione, da e , nonché da Parte_2 Controparte_2 CP_6 CP_
e dalla (doc. 1 bis fasc. I grado - .
[...] Controparte_7 Parte_3 pagina 5 di 20 Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione dapprima CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della , e
[...] Parte_3 [...]
in proprio e quale socio dell'A.T.S. DE (giudizio iscritto sub R.G. n. CP_2
1601/2021), chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso l'atto di revoca del contributo pubblico. Nel merito, gli appellanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo l'inefficacia della polizza fideiussoria, in quanto sottoscritta da asseritamente priva del potere di rappresentanza Controparte_1
dell'A.T.S. DE al momento della stipula;
di conseguenza, ritenevano invalida anche la dichiarazione di coobbligazione sottoscritta dalla medesima e da CP_1
CP_2
Si costituiva producendo documentazione attestante la legittimazione di CP_5
a rappresentare la e, per essa, l'A.T.S. Controparte_1 Parte_3
DE, al momento della sottoscrizione della fideiussione.
Risultando pendente anche un'altra opposizione, proposta separatamente da
[...]
, in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della medesima Parte_1
(giudizio iscritto sub R.G. n. 1651/2021), con ordinanza 5 luglio 2022 Parte_3
le due cause venivano riunite.
Nel corso del giudizio, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo insussistente una pregiudizialità necessaria, e accordava la provvisoria esecuzione del decreto.
Con sentenza n. 4400/2024, il Tribunale di Milano:
e risultavano essere soci e legali rappresentanti, con firma disgiunta, Parte_2 Pt_1 Parte_1 CP_ della (doc. 2 fasc. I grado - . Parte_3 Successivamente, con D.D.S. n. 1163 del 22 maggio 2018, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana aveva revocato il contributo di € 781.514,29 precedentemente concesso alla A.T.S. DE. A seguito dell'inadempimento della contraente, destinataria di informazione interdittiva antimafia, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura aveva richiesto la restituzione della somma di € 742.438,57, informando CP_10 CP_ contestualmente In data 15 giugno 2020, aveva avviato l'escussione della polizza fideiussoria per l'importo di € CP_8 CP_ 429.832,85 ed in adempimento degli obblighi assunti con la polizza e stante il persistente inadempimento della contraente, aveva corrisposto ad l'intero importo garantito in data 28 agosto 2020. CP_8 pagina 6 di 20 - dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da nella Parte_1
qualità di socio e legale rappresentante, con poteri disgiunti, della Parte_3
, avverso il decreto ingiuntivo n. 16805/2020 (giudizio iscritto sub R.G. n.
[...]
1651/2021);
- rigettava l'opposizione proposta da , in proprio (giudizio Parte_1
iscritto sub R.G. n. 1651/2021), nonché da in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della , e da in proprio e Parte_3 Controparte_2
quale socio dell'ATS DE (giudizio iscritto sub R.G. n. 1601/2021), avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
- visto l'art. 653 c.p.c., dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
16805/2020 del 28 ottobre 2020;
- quanto alle spese processuali, condannava in proprio e quale Controparte_1
legale rappresentante della , e in solido, da Parte_3 Controparte_2
un lato, nonché , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della medesima , dall'altro, al pagamento, in favore della Parte_3
convenuta opposta, della somma di € 5.882,00 per ciascuna parte (in relazione alle fasi di studio e introduzione delle cause non ancora riunite) e tutti i predetti attori opponenti, in solido, al pagamento di complessivi € 11.370,00 per compensi (in relazione alle fasi di trattazione e decisione delle cause riunite), oltre rimborso spese forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condannava infine al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
del 50% (percentuale ritenuta congrua in relazione alla sua soccombenza per la
[...]
domanda di manleva svolta dal verso la delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1
liquidate 'in € 8.626,00 per compensi, oltre rimborso spese' del 15%, c.p.a. e i.v.a.
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2024, in proprio e quale Controparte_1
legale rappresentante della , e in proprio e Parte_3 Controparte_2
quale socio della A.T.S. DE, hanno interposto appello avverso tale sentenza,
pagina 7 di 20 chiedendone la riforma parziale. L'appello, iscritto sub R.G. n. 1627/2024, è stato affidato ai seguenti sei motivi, così rubricati:
1. La sospensione del giudizio di primo grado ex art. 295 c.p.c.;
2. I poteri di sottoscrizione della polizza fideiussoria del 18.11.2015;
3. Le conseguenze della fideiussione sottoscritta da quale persona Parte_2
fisica e non in rappresentanza dell'ATS DE;
4. La dedotta e comprovata condizione che l'atto a garanzia sottoscritto e indicato nella produzione di come Doc.1 bis e portante la sigla in calce CP_11
Mod.ELB721 Ed.12\11 non fu sottoscritto congiuntamente al contratto principale;
5. Estinzione dell'obbligazione di , della Parte_2 Parte_2
e di alla data del 26.03.2018;
[...] Controparte_2
6. La questione della doppia opposizione proposta dalla società
[...]
. Parte_2
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2024 anche , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della , ha proposto appello, Parte_3
dando avvio al procedimento iscritto sub R.G. n. 1562/2024, nel quale l'appellante ha articolato tre motivi di gravame, così rubricati:
1. Nullità e/o annullabilità della sentenza ai sensi dell'art. 161 cpc poiché emessa dal Giudice Monocratico anziché dal Giudice Collegiale. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis, 50 ter e 50 quater cpc;
2. Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per mancata valutazione dei fatti di causa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost., avendo impedito a n.q., con la pronuncia di inammissibilità Parte_1
dell'opposizione, di far valere le proprie ragioni argomentate nell'opposizione a
d.i. Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza, per errata valutazione della sussistenza di poteri disgiunti nell'amministrazione della società, con facoltà e dovere per di opporre il decreto ingiuntivo e per errata Parte_1
pagina 8 di 20 valutazione del contenuto della scrittura privata del 26.11.2014, rispetto alla quale vi era la necessità di di proporre opposizione anche per la Parte_1
chiamata in causa della sig.ra . Violazione e/o falsa applicazione Parte_2
dell'art. 183 cpc, per non essere stata mai la questione della doppia opposizione
a decreto ingiuntivo, poi sanzionata d'ufficio con l'inammissibilità, sottoposta dal
Giudice al contraddittorio processuale con ; Parte_1
3. Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per errata valutazione dei fatti, dei documenti di causa e della natura del bando pubblico misura 216 PSR
Sicilia 2007/2013, la cui partecipazione ha proprio azionato il procedimento di rilascio della certificazione antimafia da cui poi è scaturita l'interdittiva a carico della società . Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per Parte_3
errata interpretazione del contenuto della scrittura privata del 26.11.2014.
Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione dei contratti e delle scritture private, così come previsti dagli artt. 1362 e segg c.c.
In entrambi i procedimenti si è costituita (già Controparte_3 [...]
, concludendo, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità Controparte_4
e l'infondatezza dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.; nel merito, insistendo per il rigetto integrale dei due appelli e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.2.2025 il procedimento sub R.G. n. 1627/2024 è stato riunito ex art. 335 c.p.c. a quello pendente sub R.G. n. 1562/2024; nella medesima udienza le cause riunite sono state rinviate per la discussione dinnanzi al collegio ex art 350-bis c.p.c. all'udienza del 14.5.2025 (con termini per il deposito delle note conclusive fino al 6.5.2025).
Fruiti i termini e all'esito della discussione svolta dalle parti all'udienza indicata, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., tenendo in pari data la relativa camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
pagina 9 di 20 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 cpc nella Controparte_3
formulazione dell'appello principale e di quello incidentale riunito.
L'art. 342 c.p.c., infatti, impone a parte appellante di indicare, in modo chiaro e puntuale, l'oggetto del gravame, circoscrivendo il giudizio di impugnazione con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, affiancando cioè alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (sul punto, cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, n. 27199/2017); in tal modo, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata.
Nel caso in esame, i gravami proposti – pur non potendo trascurarsi di osservare che talune questioni vengono sollevate in maniera abbastanza confusa – individuano in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia il modo in cui gli appellanti ritengono che queste debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione.
Va altresì osservato che, sebbene ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il giudizio iscritto al R.G.
n. 1562/2024, promosso da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della , sia stato individuato quale procedimento Parte_3
principale, al quale è stato riunito quello successivamente iscritto al R.G. n. 1627/2024, proposto da (secondo il criterio cronologico dell'iscrizione a ruolo), risulta Parte_2
tuttavia che l'atto d'appello notificato per primo è stato quello di in Parte_2
data 22 maggio 2024 (con iscrizione a ruolo in data 30 maggio 2024), mentre Parte_1
ha notificato il proprio atto il 24 maggio 2024, provvedendo in pari data anche
[...]
alla relativa iscrizione a ruolo. pagina 10 di 20 Per tale ragione, l'appello proposto da , in qualità di Parte_1
rappresentante legale della , deve dichiararsi inammissibile, Parte_3
atteso che, in tema di impugnazioni, è principio consolidato che la parte sostanziale non può proporre più di una impugnazione avverso la medesima decisione, se non nel caso in cui la prima sia dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., SS.UU., n. 9688/2013;
Cass. civ., ord. n. 25437/2020).
Invero, il fatto che i due soci della società dispongano di poteri disgiunti di rappresentanza certamente legittima ciascuno di essi ad agire validamente in nome e per conto della società sul piano sostanziale. E tuttavia, ciò non implica, sul piano processuale, che l'ente possa proporre più volte impugnazione avverso il medesimo provvedimento: una volta che uno dei rappresentanti ha validamente esercitato il potere di impugnare, quest'ultimo si è consumato e l'iniziativa si intende riferita alla società, quale unico soggetto giuridico agente.
Ne segue che la seconda impugnazione, proposta da , nella veste di legale Parte_1
rappresentante della società semplice agricola , pur formalmente distinta dalla Parte_3
prima, è irrilevante ai fini processuali, poiché duplicativa e inammissibile, risolvendosi in una seconda manifestazione della volontà impugnatoria dello stesso soggetto giuridico.
Ciò posto, appare opportuno procedere, dapprima, all'esame dell'appello proposto da e (sub R.G. n. 1627/2024) e, successivamente, di quello Controparte_1 Controparte_2
avanzato da in proprio (sub R.G. n. 1562/2024). Parte_1
I motivi di appello proposti da e Controparte_1 Controparte_2
Procedendo con l'analisi nel merito, la Corte ritiene che i sei motivi di appello prospettati da in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, e da in proprio e quale socio della ATS DE, Parte_3 Controparte_2
siano infondati e non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 11 di 20 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., riproposta con memoria del 24 novembre 2022.
Essi rilevano come tale istanza fosse fondata sulla pendenza, dinanzi al Tribunale di
Palermo, di due procedimenti civili ordinari (R.G. nn. 8922/2022 e 9612/2021), aventi a oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento pubblico adottato dall'Assessorato regionale. Tali giudizi, secondo gli appellanti, rivestono natura pregiudiziale rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto fondata sulla auspicata revoca, con le relative conseguenze in ordine all'escussione della fideiussione.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Va anzitutto premesso che, in primo grado, gli appellanti hanno chiesto la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, avente a oggetto l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo pubblico. Il Giudice, all'udienza di prima comparizione, ha rigettato l'istanza, facendo applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la pendenza di un ricorso straordinario non integra gli estremi della pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 c.p.c.
Successivamente, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli appellanti hanno dichiarato di aver instaurato due ulteriori giudizi civili ordinari dinanzi al Tribunale di
Palermo, aventi a oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento di revoca.
Ciò nondimeno, il motivo non può trovare accoglimento, poiché nel caso di specie non ricorrono i presupposti della pregiudizialità necessaria.
I procedimenti indicati dagli appellanti e il presente giudizio hanno oggetti distinti e autonomi: i primi mirano a far dichiarare l'illegittimità della revoca del finanziamento pubblico, mentre il presente procedimento ha ad oggetto l'azione di rivalsa proposta da nei confronti dei soggetti garantiti e coobbligati in solido, a seguito Controparte_5
pagina 12 di 20 dell'avvenuto pagamento della somma richiesta da in forza di polizza CP_8
fideiussoria a prima richiesta e senza eccezioni.
L'azione promossa dalla compagnia assicuratrice è dunque un'azione autonoma di rivalsa, fondata sul pagamento effettuato e sull'obbligo solidale dei soggetti garantiti. In tale contesto, l'eventuale accoglimento dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di
Palermo non appare idoneo a incidere direttamente sulla fondatezza della pretesa azionata in via di rivalsa, che trova titolo nella prestazione già eseguita da nei CP_5
confronti del beneficiario della garanzia.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano l'affermazione del Tribunale secondo cui la sig.ra era legittimata a sottoscrivere la polizza fideiussoria in nome e per CP_1
conto della . Parte_3
Rilevano, al contrario, che il documento in questione, sottoscritto in data 18 novembre
2015, reca esclusivamente la firma della sig.ra quale persona fisica, senza CP_1
alcuna indicazione della qualità rappresentativa, né accanto alla sottoscrizione, né altrove nell'atto; evidenziano, inoltre, che alla data della sottoscrizione la legale rappresentanza dell'ATS era formalmente attribuita alla società , Parte_3
e non più alla sig.ra in proprio. Da ciò fanno discendere la carenza di potere CP_1
rappresentativo e, conseguentemente, l'inefficacia della fideiussione, che sarebbe stata sottoscritta da soggetto privo della legittimazione a vincolare tanto la società, quanto l'ATS.
Tale doglianza è destituita di fondamento.
Come accertato dal Tribunale e confermato dagli atti di causa, la sig.ra Controparte_1
era a pieno titolo legale rappresentante dell'ATS DE, dapprima in proprio, e successivamente quale legale rappresentante della Parte_2
CP_ (cfr. visura di cui al doc. 2 fascicolo primo grado di , subentrata nella compagine dell'ATS.
In particolare, dall'atto notarile del 26 novembre 2014 (prodotto dagli stessi appellanti in primo grado sub doc. 4) emerge che la sig.ra era stata originariamente nominata CP_1
pagina 13 di 20 soggetto capofila con poteri di rappresentanza dell'ATS costituita con Controparte_2
e il e che successivamente era stata sostituita, in tale veste, Controparte_9
dalla società , composta dalla stessa e da Parte_3 CP_1 Parte_1
entrambi soci e legali rappresentanti.
[...]
Ne segue che al momento della sottoscrizione della polizza Controparte_1
fideiussoria, agiva formalmente e sostanzialmente quale legale rappresentante della
, e, in tale qualità, era pienamente legittimata a vincolare l'ATS Parte_3
DE, nonché a sottoscrivere l'atto di coobbligazione.
Tale qualità rappresentativa risulta non soltanto dalla documentazione societaria e dall'atto costitutivo dell'ATS, ma anche da una pluralità di comportamenti concludenti che confermano l'esercizio effettivo dei poteri: così in occasione della sottoscrizione della polizza fideiussoria, il pagamento del premio iniziale di € 9.000,00 risulta effettuato dalla sig.ra personalmente;
non diversamente, in sede di proroga della CP_1
scadenza della garanzia, sottoscritta in data 3 novembre 2016, la ha effettuato il CP_1
CP_ pagamento del premio integrativo pari a € 2.250,00 (cfr. doc. 1, fasc. I grado - . Tali condotte confermano la piena consapevolezza e assunzione degli obblighi in nome e per conto della società e, per essa, dell'ATS DE, rafforzando Parte_3
la validità e l'efficacia degli atti sottoscritti.
La legittimazione della sig.ra risulta altresì espressamente riconosciuta dalla CP_1
medesima anche in altre sedi, come dimostra il ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, da lei proposto “in nome proprio e nell'interesse della società semplice
, quale socio mandatario con Parte_2
poteri di rappresentanza della stessa società semplice, nonché, sempre nella suddetta qualità, nell'interesse dell'ATS DE” (cfr. doc. 3, fasc. I grado, . CP_1
Alla luce di tali elementi, non sussiste alcuna carenza di potere rappresentativo, né può ritenersi che la polizza sia stata sottoscritta in difetto di legittimazione. L'eccezione sollevata dagli appellanti risulta dunque infondata.
pagina 14 di 20 Per le ragioni che precedono, devono ritenersi assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto, tutti riconducibili – sia pure sotto profili distinti – alla contestazione della validità originaria della fideiussione, fondata sulla presunta carenza di poteri rappresentativi in capo alla sig.ra CP_1
Invero, accertata la piena validità e opponibilità della garanzia fideiussoria e dell'atto di coobbligazione, risultano prive di rilevanza le ulteriori censure relative, da un lato, all'inefficacia della fideiussione e delle dichiarazioni di coobbligazione per difetto di rappresentanza e mancata ratifica (terzo motivo), dall'altro, alla supposta invalidità della garanzia per disallineamento temporale rispetto al contratto principale (quarto motivo), nonché alla proroga dell'efficacia della garanzia (quinto motivo), che risulta regolarmente formalizzata da soggetto pienamente legittimato, in conformità a quanto previsto dal contratto originario.
Anche il sesto motivo d'appello, con cui gli appellanti censurano la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta da nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della , deve ritenersi assorbito per effetto di Parte_3
quanto già esposto nel paragrafo “Questioni preliminari” della presente sentenza, ove si
è accertata l'inammissibilità dell'impugnazione del per difetto di Parte_1
autonomia rispetto a quella tempestivamente proposta da nella Parte_2
medesima qualità.
I motivi di appello proposti da Parte_1
L'atto di appello proposto da si fonda su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da giudice monocratico in presenza di una domanda di nullità della fideiussione fondata sulla violazione della normativa antitrust.
pagina 15 di 20 Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento per il fatto che non si tratta di azione proposta in via principale, ma di mera eccezione e dunque la competenza non è necessariamente riservata al Collegio.
Il secondo motivo – sintetizzabile nella censura della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso – deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile, per le ragioni già esposte al paragrafo “Questioni preliminari” della presente sentenza. La censura, infatti, attiene esclusivamente all'attività compiuta da in qualità di rappresentante legale della e Parte_1 Parte_2
non riguarda la sua posizione personale 2.
Resta pertanto da esaminare il terzo motivo di appello, con cui , Parte_1
in proprio, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza dell'accordo di manleva sottoscritto in data 26 novembre 2014 tra lui e Controparte_1
Secondo l'appellante, il Tribunale ha erroneamente interpretato tale scrittura, attribuendole un significato restrittivo e ignorando sia il chiaro tenore letterale del testo, sia la reale volontà delle parti.
In particolare, egli sostiene che l'accordo dimostra in modo inequivoco l'intento delle parti di esonerare da ogni responsabilità – presente e futura – Parte_1
connessa alla partecipazione al bando pubblico “Misura 216 PSR Sicilia 2007/2013”, voluta e gestita esclusivamente dalla socia A sostegno di ciò, l'appellante CP_1
richiama non soltanto il contenuto dell'atto, ma anche il contesto fattuale che ha portato alla sua sottoscrizione, ritenendo altresì erronea la motivazione con cui il Tribunale ha affermato che l'interdittiva antimafia e la conseguente revoca del finanziamento sarebbero dipesi da un “evento riferibile alla società” e non alla partecipazione al bando.
Secondo l'appellante, il nesso causale tra l'iniziativa individuale della socia e gli effetti pregiudizievoli subiti dalla società risulta evidente, sicché deve riconoscersi in capo alla l'obbligo di manlevarlo integralmente da ogni somma eventualmente dovuta a CP_1
Controparte_3
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
La scrittura privata sottoscritta in data 26 novembre 2014 da e Parte_1
(doc. 4 del fascicolo di I grado), entrambi titolari di poteri di rappresentanza Controparte_1
disgiunta della e responsabili illimitatamente in pari misura, è Parte_3
volta a regolare i rapporti tra i due soci in relazione alla partecipazione della società, su iniziativa esclusiva della sig.ra al bando pubblico “Misura 216 PSR Sicilia CP_1
2007/2013”.
Dall'art. 1 dell'accordo emerge che la partecipazione all'ATS da parte del socio Pt_1
aveva natura esclusivamente formale, finalizzata unicamente a non ostacolare la
[...]
volontà della socia.
L'art. 2 della scrittura conferma tale impostazione, prevedendo l'esonero e la manleva del medesimo da ogni responsabilità nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi, con riferimento ai lavori e alle attività funzionali alla realizzazione del progetto.
È tuttavia l'art. 3 a rivestire rilievo decisivo ai fini del presente giudizio, in quanto amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'obbligo di manleva, disponendo quanto segue: “Qualsiasi spesa, onere e carico di qualsivoglia natura nascente dalla partecipazione formale del sig. saranno a carico esclusivo Parte_1
della sig.ra che pagherà direttamente tutte le spese, manlevando e Parte_2
garantendo il sig. da ogni responsabilità, e che in ogni caso, Parte_1
qualora il sig. venisse chiamato a coprire direttamente delle Parte_1
spese, le stesse saranno rifuse e pagate dalla sig.ra .” Parte_2
La clausola, formulata in termini ampi e privi di limitazioni, attribuisce in via esclusiva alla sig.ra l'onere di sostenere qualunque conseguenza economica derivante CP_1
dalla partecipazione – sia pure solo formale – del socio all'ATS. La Parte_1
previsione contrattuale ha portata generale e non si limita alle sole attività materiali pagina 17 di 20 connesse alla realizzazione del progetto, ma si estende a qualunque effetto giuridico o patrimoniale derivante, anche indirettamente, da tale partecipazione.
Rientrano, pertanto, nell'ambito dell'obbligo di manleva tutte le conseguenze derivanti dalla partecipazione al bando, ivi comprese la revoca del finanziamento pubblico per l'emissione dell'interdittiva antimafia e l'escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti.
Deve dunque riconoscersi in capo alla sig.ra l'obbligo di manlevare Controparte_1
integralmente il sig. da ogni somma eventualmente dovuta a Parte_1
Controparte_3
In ogni caso, la clausola di esonero e di manleva rileva esclusivamente nei rapporti interni tra i soci e non è in alcun modo opponibile alla compagnia assicurativa
[...]
. CP_3
Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenendo conto dei singoli rapporti processuali e della presenza di una pluralità di parti.
e risultano soccombenti nei Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
confronti di cui sono quindi tenuti in solido a rifondere le Controparte_3
ulteriori spese del grado. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso, nonché dei criteri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidare, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001 - € 520.000), in €
14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
7.298,00 per la fase decisionale), aumentati del 60% (= € 8.543,40) per la pluralità delle parti appellanti e quindi in complessivi € 22.782,40, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 18 di 20 Quanto all'appello proposto da , in proprio, che risulta vittorioso Parte_1
nei confronti della signora il medesimo ha diritto, per entrambi i gradi del CP_1
giudizio, alla refusione delle spese relative alla difesa svolta in relazione a tale rapporto processuale. Tali spese pare congruo determinare nella metà di quelle riconoscibili in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001 - € 520.000), dunque, per tale quota, in € 11.228,50 per il primo grado (€ 1.772 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per fase istruttoria e € 3.082,00 per la fase decisionale) e in € 7.119,50 per il grado di appello (€ 2.194,50 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva ed €
3.649,00 per la fase decisionale), e così complessivamente in € 18.348,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della Parte_2
, e in proprio e quale socio della A.T.S.
[...] Controparte_2
DE, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4400/2024, e dichiara inammissibile l'appello proposto da quale legale Parte_1
rappresentante della Parte_2
, avverso la stessa sentenza;
[...]
2. condanna in solido gli appellanti indicati al precedente capo 1. a rifondere all'appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in Controparte_3
complessivi € 22.782,40, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a. come per legge;
3. accoglie parzialmente l'appello proposto da in proprio e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il medesimo ha pagina 19 di 20 diritto ad essere manlevato da in relazione alle somme che egli Controparte_1
fosse costretto a versare a in esecuzione della presente Controparte_3
sentenza;
4. condanna a rifondere a le spese di entrambi Controparte_1 Parte_1
i gradi del giudizio, limitatamente al loro rapporto processuale, spese che, per tale quota, liquida in complessivi € 18.348,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
5. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti e dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_2
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come chiarito in sede preliminare, l'appello proposto nella qualità di legale rappresentante della Parte_3
è inammissibile, poiché successivo a quello validamente proposto dalla co-rappresentante
[...] CP_1
e, quindi, non può essere esaminato nei profili riferibili alla società, già parte del giudizio mediante altra
[...] impugnazione. pagina 16 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al r.g. nn. 1526/2024 e 1627/2024, promosse con atti di citazione notificati in data 24.5.2024 e 22.5.2024 e poste in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 14.5.2025
TRA
(C.F. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della e Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Giacomo Leonardo Purrazzo e Roberto Lanfranco ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenefratelli, n. 15, appellante (nella causa sub R.G. n. 1562/2024) e
appellato e appellante incidentale (nella causa sub R.G. n. 1627/2024)
pagina 1 di 20 E
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2
della Parte_2
(C.F. e P.IVA ), e (C.F. ),
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
in proprio e quale socio della ATS DE, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Pace, ed elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo pec del loro procuratore alle liti: Email_1
appellati (nella causa sub R.G. n. 1562/2024) e
appellanti (nella causa sub R.G. n. 1627/2024)
E
(già (C.F. e P.IVA Controparte_3 Controparte_4
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Ferroni P.IVA_2
e Stefania Gaiba, ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo pec del suo procuratore alle liti: Email_2
Appellata
(in entrambe le cause)
oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) In accoglimento dell'atto di citazione in appello e in riforma della sentenza impugnata, annullare
e/o riformare, con ogni utile statuizione di legge, la sentenza n. 4400/2024 del Tribunale Ordinario di
Milano - sesta sezione civile -Giudice Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 22/04/2024, resa nell'ambito del giudizio RG n. 1601/2021 (cui è stato riunito il giudizio RG n. 1651/2021) - Repert. n.
3438/2024 del 22/04/2024, notificata in data 26.04.2024, per i motivi di cui sopra;
pagina 2 di 20 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per i motivi attinenti
l'errata decisione assunta dal Giudice monocratico anziché da quello collegiale, per i motivi di cui sopra;
3) Per l'effetto e in ogni caso, stante anche l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione
a decreto ingiuntivo spiegata (con relativo vizio di omissione di pronuncia sulle censure sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) disporre l'accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di prime cure di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di chiamata in garanzia e chiamata del terzo, cui integralmente si rimanda e di cui alla comparsa conclusionale e, pertanto:
3a) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'On.le Tribunale di Milano
a decidere della procedura monitoria intrapresa da , odierna Controparte_4
convenuta opposta - in quanto competente per territorio il Tribunale di Enna o il Tribunale di Termini
Imerese - e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inammissibile e/o inefficace, o con qualsiasi altra statuizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 16805/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data
06.10.2020 - Giudice Dott. C. A. TRANQUILLO, depositato il 28.10.2020 e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 13.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 31939/2020
R.G, per i motivi di cui sopra;
3b) annullare, revocare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile,
o comunque privare di efficacia con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo opposto n.
16805/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 06.10.2020 - Giudice Dott. C. A. TRANQUILLO, depositato il 28.10.2020 e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 13.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 31939/2020 R.G, per i motivi di cui sopra;
3c) ritenere e dichiarare che , in proprio e/o n.q., nulla deve a nessun titolo Parte_1
alla opposta (C.F. e P.I. , Controparte_5 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra;
3d) ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullamento, con ogni utile statuizione, dell'allegato co-dichiarazione di fideiussione del 28.01.2016 (o di data successiva: vedi marca da bollo 28.01.2016 e comunque doc. 1 bis di controparte), per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che , in proprio e/o n.q., nulla deve a nessun titolo alla Parte_1
opposta (C.F. e P.I. , in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra;
3e) nella denegata ed eventuale ipotesi in cui , in proprio e/o n.q., dovesse Parte_1
risultare obbligato a corrispondere, in tutto o in parte o in quella misura ritenuta di giustizia, somme di denaro alla opposta (C.F. e P.I. Controparte_5
pagina 3 di 20 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ritenere e dichiarare che P.IVA_2 [...]
, in proprio e/o n.q., ha diritto a ottenere da parte di (cod. fisc. Parte_1 Parte_2
), in solido con i sigg.ri (cod. fisc. ) e C.F._2 CP_6 C.F._4
(cod. fisc. ), ciascuno secondo le rispettive competenze – in Controparte_7 C.F._5 via di regresso ex artt. 1946 e 1954 c.c. e/o ex artt. 1298 e 1299 c.c. o secondo quell'altra azione diversamente qualificata ma avente in sostanza finalità di ripartire e/o recuperare proporzionalmente
e/o nella misura di legge, le somme eventualmente dovute, anche come soggetti comunque tenuti a manlevarlo – per le causali e motivazioni di cui sopra, la corresponsione di tutte le somme, a qualsiasi titolo (anche spese legali sostenute) che lo stesso dovesse eventualmente essere tenuto e condannato a corrispondere alla opposta (C.F. e P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra, oltre P.IVA_2
interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al soddisfo, nonché le spese legali dallo stesso sostenute per predisporre la propria difesa in giudizio;
3f) Conseguentemente, condannare (cod. fisc. ), per le causali Parte_2 C.F._2
e motivazioni di cui sopra, a corrispondere a , in proprio e n.q., tutte le somme Parte_1
a qualsiasi titolo (anche spese legali sostenute) che lo stesso dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere alla opposta (C.F. e P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra, oltre P.IVA_2
interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al soddisfo, nonché le spese legali dallo stesso sostenute per predisporre la propria difesa in giudizio;
3g) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, e in Parte_2 Controparte_2
proprio e quale socio della ATS DE
“Voglia la Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 CP_2
, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
[...]
In via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c..
Nel merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 16805/2020, emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 31939/2020 dal Tribunale Ordinario di Milano.
pagina 4 di 20 In ogni caso dire e dichiarare che nulla devono gli appellanti, per qualsiasi titolo o ragione, all
[...]
, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio.
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4400/2024 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Milano con riferimento ai punti 3 e) e 3 f) dell'atto di citazione, con condanna del predetto alle spese e compensi anche del presente grado del giudizio.”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- in via pregiudiziale di merito: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- In via principale: respingere le impugnative degli appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali
15%, iva e cpa.”
FATTO E PROCESSO
otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. Controparte_5
16805/2020 con cui veniva ingiunto a Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte_2 Parte_2
(di seguito ), in solido fra loro, il pagamento in favore
[...] Parte_3
dell'ingiungente della somma di € 429.832,85, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Ciò in forza di atti di coobbligazione relativi a polizza fideiussoria per cauzione costituita dalla ricorrente nell'interesse di A.T.S. CP_5
DE (Associazione Temporanea di Scopo) in favore di E_
, polizza escussa il 15.6.2020 a seguito di inadempimento di
[...]
A.T.S. DE.1
CP_ 1 In particolare, mediante il rilascio della polizza fideiussoria per cauzione n. 805723, si era costituita fideiussore, nell'interesse della contraente A.T.S. DE (costituita da , e Parte_2 Controparte_2 dal e in favore di , a garanzia Controparte_9 E_ dell'anticipazione per l'investimento relativo alla misura 2.1.6 prevista dal Regolamento CE n. 1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007-2013, entro il limite della somma garantita di € 429.832,85 (doc. 1 CP_ fasc. I grado - .
Tutte le obbligazioni di cui alla predetta polizza erano state assunte, in solido con la contraente, mediante la sottoscrizione di apposito atto di coobbligazione, da e , nonché da Parte_2 Controparte_2 CP_6 CP_
e dalla (doc. 1 bis fasc. I grado - .
[...] Controparte_7 Parte_3 pagina 5 di 20 Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione dapprima CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della , e
[...] Parte_3 [...]
in proprio e quale socio dell'A.T.S. DE (giudizio iscritto sub R.G. n. CP_2
1601/2021), chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso l'atto di revoca del contributo pubblico. Nel merito, gli appellanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo l'inefficacia della polizza fideiussoria, in quanto sottoscritta da asseritamente priva del potere di rappresentanza Controparte_1
dell'A.T.S. DE al momento della stipula;
di conseguenza, ritenevano invalida anche la dichiarazione di coobbligazione sottoscritta dalla medesima e da CP_1
CP_2
Si costituiva producendo documentazione attestante la legittimazione di CP_5
a rappresentare la e, per essa, l'A.T.S. Controparte_1 Parte_3
DE, al momento della sottoscrizione della fideiussione.
Risultando pendente anche un'altra opposizione, proposta separatamente da
[...]
, in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della medesima Parte_1
(giudizio iscritto sub R.G. n. 1651/2021), con ordinanza 5 luglio 2022 Parte_3
le due cause venivano riunite.
Nel corso del giudizio, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo insussistente una pregiudizialità necessaria, e accordava la provvisoria esecuzione del decreto.
Con sentenza n. 4400/2024, il Tribunale di Milano:
e risultavano essere soci e legali rappresentanti, con firma disgiunta, Parte_2 Pt_1 Parte_1 CP_ della (doc. 2 fasc. I grado - . Parte_3 Successivamente, con D.D.S. n. 1163 del 22 maggio 2018, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana aveva revocato il contributo di € 781.514,29 precedentemente concesso alla A.T.S. DE. A seguito dell'inadempimento della contraente, destinataria di informazione interdittiva antimafia, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura aveva richiesto la restituzione della somma di € 742.438,57, informando CP_10 CP_ contestualmente In data 15 giugno 2020, aveva avviato l'escussione della polizza fideiussoria per l'importo di € CP_8 CP_ 429.832,85 ed in adempimento degli obblighi assunti con la polizza e stante il persistente inadempimento della contraente, aveva corrisposto ad l'intero importo garantito in data 28 agosto 2020. CP_8 pagina 6 di 20 - dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da nella Parte_1
qualità di socio e legale rappresentante, con poteri disgiunti, della Parte_3
, avverso il decreto ingiuntivo n. 16805/2020 (giudizio iscritto sub R.G. n.
[...]
1651/2021);
- rigettava l'opposizione proposta da , in proprio (giudizio Parte_1
iscritto sub R.G. n. 1651/2021), nonché da in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della , e da in proprio e Parte_3 Controparte_2
quale socio dell'ATS DE (giudizio iscritto sub R.G. n. 1601/2021), avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
- visto l'art. 653 c.p.c., dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
16805/2020 del 28 ottobre 2020;
- quanto alle spese processuali, condannava in proprio e quale Controparte_1
legale rappresentante della , e in solido, da Parte_3 Controparte_2
un lato, nonché , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della medesima , dall'altro, al pagamento, in favore della Parte_3
convenuta opposta, della somma di € 5.882,00 per ciascuna parte (in relazione alle fasi di studio e introduzione delle cause non ancora riunite) e tutti i predetti attori opponenti, in solido, al pagamento di complessivi € 11.370,00 per compensi (in relazione alle fasi di trattazione e decisione delle cause riunite), oltre rimborso spese forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condannava infine al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
del 50% (percentuale ritenuta congrua in relazione alla sua soccombenza per la
[...]
domanda di manleva svolta dal verso la delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1
liquidate 'in € 8.626,00 per compensi, oltre rimborso spese' del 15%, c.p.a. e i.v.a.
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2024, in proprio e quale Controparte_1
legale rappresentante della , e in proprio e Parte_3 Controparte_2
quale socio della A.T.S. DE, hanno interposto appello avverso tale sentenza,
pagina 7 di 20 chiedendone la riforma parziale. L'appello, iscritto sub R.G. n. 1627/2024, è stato affidato ai seguenti sei motivi, così rubricati:
1. La sospensione del giudizio di primo grado ex art. 295 c.p.c.;
2. I poteri di sottoscrizione della polizza fideiussoria del 18.11.2015;
3. Le conseguenze della fideiussione sottoscritta da quale persona Parte_2
fisica e non in rappresentanza dell'ATS DE;
4. La dedotta e comprovata condizione che l'atto a garanzia sottoscritto e indicato nella produzione di come Doc.1 bis e portante la sigla in calce CP_11
Mod.ELB721 Ed.12\11 non fu sottoscritto congiuntamente al contratto principale;
5. Estinzione dell'obbligazione di , della Parte_2 Parte_2
e di alla data del 26.03.2018;
[...] Controparte_2
6. La questione della doppia opposizione proposta dalla società
[...]
. Parte_2
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2024 anche , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della , ha proposto appello, Parte_3
dando avvio al procedimento iscritto sub R.G. n. 1562/2024, nel quale l'appellante ha articolato tre motivi di gravame, così rubricati:
1. Nullità e/o annullabilità della sentenza ai sensi dell'art. 161 cpc poiché emessa dal Giudice Monocratico anziché dal Giudice Collegiale. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis, 50 ter e 50 quater cpc;
2. Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per mancata valutazione dei fatti di causa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost., avendo impedito a n.q., con la pronuncia di inammissibilità Parte_1
dell'opposizione, di far valere le proprie ragioni argomentate nell'opposizione a
d.i. Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza, per errata valutazione della sussistenza di poteri disgiunti nell'amministrazione della società, con facoltà e dovere per di opporre il decreto ingiuntivo e per errata Parte_1
pagina 8 di 20 valutazione del contenuto della scrittura privata del 26.11.2014, rispetto alla quale vi era la necessità di di proporre opposizione anche per la Parte_1
chiamata in causa della sig.ra . Violazione e/o falsa applicazione Parte_2
dell'art. 183 cpc, per non essere stata mai la questione della doppia opposizione
a decreto ingiuntivo, poi sanzionata d'ufficio con l'inammissibilità, sottoposta dal
Giudice al contraddittorio processuale con ; Parte_1
3. Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per errata valutazione dei fatti, dei documenti di causa e della natura del bando pubblico misura 216 PSR
Sicilia 2007/2013, la cui partecipazione ha proprio azionato il procedimento di rilascio della certificazione antimafia da cui poi è scaturita l'interdittiva a carico della società . Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per Parte_3
errata interpretazione del contenuto della scrittura privata del 26.11.2014.
Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione dei contratti e delle scritture private, così come previsti dagli artt. 1362 e segg c.c.
In entrambi i procedimenti si è costituita (già Controparte_3 [...]
, concludendo, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità Controparte_4
e l'infondatezza dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.; nel merito, insistendo per il rigetto integrale dei due appelli e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.2.2025 il procedimento sub R.G. n. 1627/2024 è stato riunito ex art. 335 c.p.c. a quello pendente sub R.G. n. 1562/2024; nella medesima udienza le cause riunite sono state rinviate per la discussione dinnanzi al collegio ex art 350-bis c.p.c. all'udienza del 14.5.2025 (con termini per il deposito delle note conclusive fino al 6.5.2025).
Fruiti i termini e all'esito della discussione svolta dalle parti all'udienza indicata, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., tenendo in pari data la relativa camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
pagina 9 di 20 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 cpc nella Controparte_3
formulazione dell'appello principale e di quello incidentale riunito.
L'art. 342 c.p.c., infatti, impone a parte appellante di indicare, in modo chiaro e puntuale, l'oggetto del gravame, circoscrivendo il giudizio di impugnazione con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, affiancando cioè alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (sul punto, cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, n. 27199/2017); in tal modo, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata.
Nel caso in esame, i gravami proposti – pur non potendo trascurarsi di osservare che talune questioni vengono sollevate in maniera abbastanza confusa – individuano in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia il modo in cui gli appellanti ritengono che queste debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione.
Va altresì osservato che, sebbene ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il giudizio iscritto al R.G.
n. 1562/2024, promosso da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della , sia stato individuato quale procedimento Parte_3
principale, al quale è stato riunito quello successivamente iscritto al R.G. n. 1627/2024, proposto da (secondo il criterio cronologico dell'iscrizione a ruolo), risulta Parte_2
tuttavia che l'atto d'appello notificato per primo è stato quello di in Parte_2
data 22 maggio 2024 (con iscrizione a ruolo in data 30 maggio 2024), mentre Parte_1
ha notificato il proprio atto il 24 maggio 2024, provvedendo in pari data anche
[...]
alla relativa iscrizione a ruolo. pagina 10 di 20 Per tale ragione, l'appello proposto da , in qualità di Parte_1
rappresentante legale della , deve dichiararsi inammissibile, Parte_3
atteso che, in tema di impugnazioni, è principio consolidato che la parte sostanziale non può proporre più di una impugnazione avverso la medesima decisione, se non nel caso in cui la prima sia dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., SS.UU., n. 9688/2013;
Cass. civ., ord. n. 25437/2020).
Invero, il fatto che i due soci della società dispongano di poteri disgiunti di rappresentanza certamente legittima ciascuno di essi ad agire validamente in nome e per conto della società sul piano sostanziale. E tuttavia, ciò non implica, sul piano processuale, che l'ente possa proporre più volte impugnazione avverso il medesimo provvedimento: una volta che uno dei rappresentanti ha validamente esercitato il potere di impugnare, quest'ultimo si è consumato e l'iniziativa si intende riferita alla società, quale unico soggetto giuridico agente.
Ne segue che la seconda impugnazione, proposta da , nella veste di legale Parte_1
rappresentante della società semplice agricola , pur formalmente distinta dalla Parte_3
prima, è irrilevante ai fini processuali, poiché duplicativa e inammissibile, risolvendosi in una seconda manifestazione della volontà impugnatoria dello stesso soggetto giuridico.
Ciò posto, appare opportuno procedere, dapprima, all'esame dell'appello proposto da e (sub R.G. n. 1627/2024) e, successivamente, di quello Controparte_1 Controparte_2
avanzato da in proprio (sub R.G. n. 1562/2024). Parte_1
I motivi di appello proposti da e Controparte_1 Controparte_2
Procedendo con l'analisi nel merito, la Corte ritiene che i sei motivi di appello prospettati da in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, e da in proprio e quale socio della ATS DE, Parte_3 Controparte_2
siano infondati e non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 11 di 20 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., riproposta con memoria del 24 novembre 2022.
Essi rilevano come tale istanza fosse fondata sulla pendenza, dinanzi al Tribunale di
Palermo, di due procedimenti civili ordinari (R.G. nn. 8922/2022 e 9612/2021), aventi a oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento pubblico adottato dall'Assessorato regionale. Tali giudizi, secondo gli appellanti, rivestono natura pregiudiziale rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto fondata sulla auspicata revoca, con le relative conseguenze in ordine all'escussione della fideiussione.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Va anzitutto premesso che, in primo grado, gli appellanti hanno chiesto la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, avente a oggetto l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo pubblico. Il Giudice, all'udienza di prima comparizione, ha rigettato l'istanza, facendo applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la pendenza di un ricorso straordinario non integra gli estremi della pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 c.p.c.
Successivamente, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli appellanti hanno dichiarato di aver instaurato due ulteriori giudizi civili ordinari dinanzi al Tribunale di
Palermo, aventi a oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento di revoca.
Ciò nondimeno, il motivo non può trovare accoglimento, poiché nel caso di specie non ricorrono i presupposti della pregiudizialità necessaria.
I procedimenti indicati dagli appellanti e il presente giudizio hanno oggetti distinti e autonomi: i primi mirano a far dichiarare l'illegittimità della revoca del finanziamento pubblico, mentre il presente procedimento ha ad oggetto l'azione di rivalsa proposta da nei confronti dei soggetti garantiti e coobbligati in solido, a seguito Controparte_5
pagina 12 di 20 dell'avvenuto pagamento della somma richiesta da in forza di polizza CP_8
fideiussoria a prima richiesta e senza eccezioni.
L'azione promossa dalla compagnia assicuratrice è dunque un'azione autonoma di rivalsa, fondata sul pagamento effettuato e sull'obbligo solidale dei soggetti garantiti. In tale contesto, l'eventuale accoglimento dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di
Palermo non appare idoneo a incidere direttamente sulla fondatezza della pretesa azionata in via di rivalsa, che trova titolo nella prestazione già eseguita da nei CP_5
confronti del beneficiario della garanzia.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano l'affermazione del Tribunale secondo cui la sig.ra era legittimata a sottoscrivere la polizza fideiussoria in nome e per CP_1
conto della . Parte_3
Rilevano, al contrario, che il documento in questione, sottoscritto in data 18 novembre
2015, reca esclusivamente la firma della sig.ra quale persona fisica, senza CP_1
alcuna indicazione della qualità rappresentativa, né accanto alla sottoscrizione, né altrove nell'atto; evidenziano, inoltre, che alla data della sottoscrizione la legale rappresentanza dell'ATS era formalmente attribuita alla società , Parte_3
e non più alla sig.ra in proprio. Da ciò fanno discendere la carenza di potere CP_1
rappresentativo e, conseguentemente, l'inefficacia della fideiussione, che sarebbe stata sottoscritta da soggetto privo della legittimazione a vincolare tanto la società, quanto l'ATS.
Tale doglianza è destituita di fondamento.
Come accertato dal Tribunale e confermato dagli atti di causa, la sig.ra Controparte_1
era a pieno titolo legale rappresentante dell'ATS DE, dapprima in proprio, e successivamente quale legale rappresentante della Parte_2
CP_ (cfr. visura di cui al doc. 2 fascicolo primo grado di , subentrata nella compagine dell'ATS.
In particolare, dall'atto notarile del 26 novembre 2014 (prodotto dagli stessi appellanti in primo grado sub doc. 4) emerge che la sig.ra era stata originariamente nominata CP_1
pagina 13 di 20 soggetto capofila con poteri di rappresentanza dell'ATS costituita con Controparte_2
e il e che successivamente era stata sostituita, in tale veste, Controparte_9
dalla società , composta dalla stessa e da Parte_3 CP_1 Parte_1
entrambi soci e legali rappresentanti.
[...]
Ne segue che al momento della sottoscrizione della polizza Controparte_1
fideiussoria, agiva formalmente e sostanzialmente quale legale rappresentante della
, e, in tale qualità, era pienamente legittimata a vincolare l'ATS Parte_3
DE, nonché a sottoscrivere l'atto di coobbligazione.
Tale qualità rappresentativa risulta non soltanto dalla documentazione societaria e dall'atto costitutivo dell'ATS, ma anche da una pluralità di comportamenti concludenti che confermano l'esercizio effettivo dei poteri: così in occasione della sottoscrizione della polizza fideiussoria, il pagamento del premio iniziale di € 9.000,00 risulta effettuato dalla sig.ra personalmente;
non diversamente, in sede di proroga della CP_1
scadenza della garanzia, sottoscritta in data 3 novembre 2016, la ha effettuato il CP_1
CP_ pagamento del premio integrativo pari a € 2.250,00 (cfr. doc. 1, fasc. I grado - . Tali condotte confermano la piena consapevolezza e assunzione degli obblighi in nome e per conto della società e, per essa, dell'ATS DE, rafforzando Parte_3
la validità e l'efficacia degli atti sottoscritti.
La legittimazione della sig.ra risulta altresì espressamente riconosciuta dalla CP_1
medesima anche in altre sedi, come dimostra il ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, da lei proposto “in nome proprio e nell'interesse della società semplice
, quale socio mandatario con Parte_2
poteri di rappresentanza della stessa società semplice, nonché, sempre nella suddetta qualità, nell'interesse dell'ATS DE” (cfr. doc. 3, fasc. I grado, . CP_1
Alla luce di tali elementi, non sussiste alcuna carenza di potere rappresentativo, né può ritenersi che la polizza sia stata sottoscritta in difetto di legittimazione. L'eccezione sollevata dagli appellanti risulta dunque infondata.
pagina 14 di 20 Per le ragioni che precedono, devono ritenersi assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto, tutti riconducibili – sia pure sotto profili distinti – alla contestazione della validità originaria della fideiussione, fondata sulla presunta carenza di poteri rappresentativi in capo alla sig.ra CP_1
Invero, accertata la piena validità e opponibilità della garanzia fideiussoria e dell'atto di coobbligazione, risultano prive di rilevanza le ulteriori censure relative, da un lato, all'inefficacia della fideiussione e delle dichiarazioni di coobbligazione per difetto di rappresentanza e mancata ratifica (terzo motivo), dall'altro, alla supposta invalidità della garanzia per disallineamento temporale rispetto al contratto principale (quarto motivo), nonché alla proroga dell'efficacia della garanzia (quinto motivo), che risulta regolarmente formalizzata da soggetto pienamente legittimato, in conformità a quanto previsto dal contratto originario.
Anche il sesto motivo d'appello, con cui gli appellanti censurano la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta da nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della , deve ritenersi assorbito per effetto di Parte_3
quanto già esposto nel paragrafo “Questioni preliminari” della presente sentenza, ove si
è accertata l'inammissibilità dell'impugnazione del per difetto di Parte_1
autonomia rispetto a quella tempestivamente proposta da nella Parte_2
medesima qualità.
I motivi di appello proposti da Parte_1
L'atto di appello proposto da si fonda su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da giudice monocratico in presenza di una domanda di nullità della fideiussione fondata sulla violazione della normativa antitrust.
pagina 15 di 20 Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento per il fatto che non si tratta di azione proposta in via principale, ma di mera eccezione e dunque la competenza non è necessariamente riservata al Collegio.
Il secondo motivo – sintetizzabile nella censura della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso – deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile, per le ragioni già esposte al paragrafo “Questioni preliminari” della presente sentenza. La censura, infatti, attiene esclusivamente all'attività compiuta da in qualità di rappresentante legale della e Parte_1 Parte_2
non riguarda la sua posizione personale 2.
Resta pertanto da esaminare il terzo motivo di appello, con cui , Parte_1
in proprio, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza dell'accordo di manleva sottoscritto in data 26 novembre 2014 tra lui e Controparte_1
Secondo l'appellante, il Tribunale ha erroneamente interpretato tale scrittura, attribuendole un significato restrittivo e ignorando sia il chiaro tenore letterale del testo, sia la reale volontà delle parti.
In particolare, egli sostiene che l'accordo dimostra in modo inequivoco l'intento delle parti di esonerare da ogni responsabilità – presente e futura – Parte_1
connessa alla partecipazione al bando pubblico “Misura 216 PSR Sicilia 2007/2013”, voluta e gestita esclusivamente dalla socia A sostegno di ciò, l'appellante CP_1
richiama non soltanto il contenuto dell'atto, ma anche il contesto fattuale che ha portato alla sua sottoscrizione, ritenendo altresì erronea la motivazione con cui il Tribunale ha affermato che l'interdittiva antimafia e la conseguente revoca del finanziamento sarebbero dipesi da un “evento riferibile alla società” e non alla partecipazione al bando.
Secondo l'appellante, il nesso causale tra l'iniziativa individuale della socia e gli effetti pregiudizievoli subiti dalla società risulta evidente, sicché deve riconoscersi in capo alla l'obbligo di manlevarlo integralmente da ogni somma eventualmente dovuta a CP_1
Controparte_3
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
La scrittura privata sottoscritta in data 26 novembre 2014 da e Parte_1
(doc. 4 del fascicolo di I grado), entrambi titolari di poteri di rappresentanza Controparte_1
disgiunta della e responsabili illimitatamente in pari misura, è Parte_3
volta a regolare i rapporti tra i due soci in relazione alla partecipazione della società, su iniziativa esclusiva della sig.ra al bando pubblico “Misura 216 PSR Sicilia CP_1
2007/2013”.
Dall'art. 1 dell'accordo emerge che la partecipazione all'ATS da parte del socio Pt_1
aveva natura esclusivamente formale, finalizzata unicamente a non ostacolare la
[...]
volontà della socia.
L'art. 2 della scrittura conferma tale impostazione, prevedendo l'esonero e la manleva del medesimo da ogni responsabilità nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi, con riferimento ai lavori e alle attività funzionali alla realizzazione del progetto.
È tuttavia l'art. 3 a rivestire rilievo decisivo ai fini del presente giudizio, in quanto amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'obbligo di manleva, disponendo quanto segue: “Qualsiasi spesa, onere e carico di qualsivoglia natura nascente dalla partecipazione formale del sig. saranno a carico esclusivo Parte_1
della sig.ra che pagherà direttamente tutte le spese, manlevando e Parte_2
garantendo il sig. da ogni responsabilità, e che in ogni caso, Parte_1
qualora il sig. venisse chiamato a coprire direttamente delle Parte_1
spese, le stesse saranno rifuse e pagate dalla sig.ra .” Parte_2
La clausola, formulata in termini ampi e privi di limitazioni, attribuisce in via esclusiva alla sig.ra l'onere di sostenere qualunque conseguenza economica derivante CP_1
dalla partecipazione – sia pure solo formale – del socio all'ATS. La Parte_1
previsione contrattuale ha portata generale e non si limita alle sole attività materiali pagina 17 di 20 connesse alla realizzazione del progetto, ma si estende a qualunque effetto giuridico o patrimoniale derivante, anche indirettamente, da tale partecipazione.
Rientrano, pertanto, nell'ambito dell'obbligo di manleva tutte le conseguenze derivanti dalla partecipazione al bando, ivi comprese la revoca del finanziamento pubblico per l'emissione dell'interdittiva antimafia e l'escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti.
Deve dunque riconoscersi in capo alla sig.ra l'obbligo di manlevare Controparte_1
integralmente il sig. da ogni somma eventualmente dovuta a Parte_1
Controparte_3
In ogni caso, la clausola di esonero e di manleva rileva esclusivamente nei rapporti interni tra i soci e non è in alcun modo opponibile alla compagnia assicurativa
[...]
. CP_3
Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenendo conto dei singoli rapporti processuali e della presenza di una pluralità di parti.
e risultano soccombenti nei Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
confronti di cui sono quindi tenuti in solido a rifondere le Controparte_3
ulteriori spese del grado. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso, nonché dei criteri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidare, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001 - € 520.000), in €
14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
7.298,00 per la fase decisionale), aumentati del 60% (= € 8.543,40) per la pluralità delle parti appellanti e quindi in complessivi € 22.782,40, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 18 di 20 Quanto all'appello proposto da , in proprio, che risulta vittorioso Parte_1
nei confronti della signora il medesimo ha diritto, per entrambi i gradi del CP_1
giudizio, alla refusione delle spese relative alla difesa svolta in relazione a tale rapporto processuale. Tali spese pare congruo determinare nella metà di quelle riconoscibili in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001 - € 520.000), dunque, per tale quota, in € 11.228,50 per il primo grado (€ 1.772 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per fase istruttoria e € 3.082,00 per la fase decisionale) e in € 7.119,50 per il grado di appello (€ 2.194,50 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva ed €
3.649,00 per la fase decisionale), e così complessivamente in € 18.348,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della Parte_2
, e in proprio e quale socio della A.T.S.
[...] Controparte_2
DE, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4400/2024, e dichiara inammissibile l'appello proposto da quale legale Parte_1
rappresentante della Parte_2
, avverso la stessa sentenza;
[...]
2. condanna in solido gli appellanti indicati al precedente capo 1. a rifondere all'appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in Controparte_3
complessivi € 22.782,40, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a. come per legge;
3. accoglie parzialmente l'appello proposto da in proprio e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il medesimo ha pagina 19 di 20 diritto ad essere manlevato da in relazione alle somme che egli Controparte_1
fosse costretto a versare a in esecuzione della presente Controparte_3
sentenza;
4. condanna a rifondere a le spese di entrambi Controparte_1 Parte_1
i gradi del giudizio, limitatamente al loro rapporto processuale, spese che, per tale quota, liquida in complessivi € 18.348,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
5. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti e dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_2
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come chiarito in sede preliminare, l'appello proposto nella qualità di legale rappresentante della Parte_3
è inammissibile, poiché successivo a quello validamente proposto dalla co-rappresentante
[...] CP_1
e, quindi, non può essere esaminato nei profili riferibili alla società, già parte del giudizio mediante altra
[...] impugnazione. pagina 16 di 20