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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6880/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FERONE C.F._1
NICOLINA;
RICORRENTE
E
, nato il 27/03/1969 in ROCCARAINOLA (NA) (C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.03.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 04.11.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio il 05.06.1997, dal CP_1 quale erano nati i figli (27.07.1999) e (15.06.2006). Chiedeva l'accoglimento Per_1 Per_2 della domanda di addebito della separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori.
2. Pur ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il resistente non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.
3. Sentita la parte, disposta l'audizione del figlio , all'epoca minore d'età, il Giudice Per_2 delegato dal Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Ammesse le istanze istruttorie, all'udienza del 17.03.2025 parte ricorrente rinunciava alla prova testimoniale ammessa e, pertanto, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza previa concessione del termine di 30 giorni ex art. 190 co II c.p.c., su richiesta di parte ricorrente, per il deposito della sola comparsa conclusionale, attesa la mancata costituzione del CP_1
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
5. Va evidenziato che, come specificato nella comparsa conclusionale depositata, la ricorrente ha espressamente rinunciato sia alla richiesta di addebito sia alle statuizioni accessorie, compresa la domanda al mantenimento del figlio maggiorenne, rappresentando, infatti, che, nelle more del
2 presente giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne e ha iniziato a lavorare e nulla è Per_2 dovuto per il suo mantenimento.
Ne consegue che, quindi, il thema decidendum del presente giudizio concerne la sola domanda di stato.
6. A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
7. Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e della pronuncia di solo stato, stante l'intervenuta rinuncia alle statuizioni accessorie da parte della ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 05.06.1997 in AN di Cardinale (AV), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AN del Cardinale (atto n. 7, parte
II, serie A – Comune di AN del Cardinale);
c) compensa le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AN del Cardinale (AV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6880/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FERONE C.F._1
NICOLINA;
RICORRENTE
E
, nato il 27/03/1969 in ROCCARAINOLA (NA) (C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.03.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 04.11.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio il 05.06.1997, dal CP_1 quale erano nati i figli (27.07.1999) e (15.06.2006). Chiedeva l'accoglimento Per_1 Per_2 della domanda di addebito della separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori.
2. Pur ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il resistente non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.
3. Sentita la parte, disposta l'audizione del figlio , all'epoca minore d'età, il Giudice Per_2 delegato dal Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Ammesse le istanze istruttorie, all'udienza del 17.03.2025 parte ricorrente rinunciava alla prova testimoniale ammessa e, pertanto, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza previa concessione del termine di 30 giorni ex art. 190 co II c.p.c., su richiesta di parte ricorrente, per il deposito della sola comparsa conclusionale, attesa la mancata costituzione del CP_1
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
5. Va evidenziato che, come specificato nella comparsa conclusionale depositata, la ricorrente ha espressamente rinunciato sia alla richiesta di addebito sia alle statuizioni accessorie, compresa la domanda al mantenimento del figlio maggiorenne, rappresentando, infatti, che, nelle more del
2 presente giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne e ha iniziato a lavorare e nulla è Per_2 dovuto per il suo mantenimento.
Ne consegue che, quindi, il thema decidendum del presente giudizio concerne la sola domanda di stato.
6. A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
7. Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e della pronuncia di solo stato, stante l'intervenuta rinuncia alle statuizioni accessorie da parte della ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 05.06.1997 in AN di Cardinale (AV), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AN del Cardinale (atto n. 7, parte
II, serie A – Comune di AN del Cardinale);
c) compensa le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AN del Cardinale (AV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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