Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 11/08/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2024, proposto da
Stella del Sud Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante e Maria Caterina Inzillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Filogaso, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 348/2023 del Tribunale di Vibo Valentia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Vittorio Carchedi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 30 dicembre 2023, n. 348, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato il Comune di Filogaso al pagamento, in favore di Stella del Sud Coop. Sociale Onlus, della somma di euro 21.239,36 (oltre IVA come da domanda), oltre interessi come da domanda (al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento), nonché al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 737,10 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da documentazione prodotta in atti, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 5 marzo 2024;
- con ricorso notificato in data 10 luglio 2024, depositato nella Segreteria in data 19 luglio 2024, la cooperativa creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in questione;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr. da ultimo T.A.R. Catanzaro, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 4) la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2022;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Comune di Vibo Valentia, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Filogaso di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Comune di Vibo Valentia, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Filogaso al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.033,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO