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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Rg 635-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott. IO LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa SA CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 635-2025 promosso con ricorso depositato il 06.09.2025
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Monica Parte_1
Gnesi, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in C.F._1
Monza, Via Caronni n. 8, come da procura allegata in atti . Ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera emessa in data 13.04.2025 ( 2025/2586) dal COA di Milano
APPELLANTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro-tempore rappresentato e difeso e domiciliato to ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano Via Freguglia 1
APPELLATO
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 Rg 635-2025
OGGETTO: appello avverso la sentenza7887-2024 pubblicata in data 6 settembre 2024 dal
Tribunale di Milano all'esito del giudizio rg 41671-2023 introdotto da Parte_1
avverso il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno n. Prot. 0308021, emesso dalla
Questura della Provincia di Milano in data 19.07.2023 e notificato in data 25.09.2023
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello adita, respinte e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e conclusione, in riforma della sentenza pronunciata in data 05.09.2024 dal Tribunale di Milano -
Sezione Immigrazione, mai notificata, NEL MERITO: annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi famigliari trasmessa con Kit postale 061452054177 notificato il 25.09.2023 dalla competente Questura con sospensione dell'esecutività del predetto provvedimento impugnato;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello avversario;
- in subordine: dichiarare l'appello avversario infondato per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo. - in ogni caso: con vittoria delle spese
e dei compensi di lite. In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE :
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento. In particolare, si condivide la valutazione in ordine al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari per mancanza dei presupposti di legge in considerazione dell'attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente puntualmente analizzata dal Giudice di primo grado che ha doverosamente ha preso in considerazione tutte le risultanze di procedimenti penali e l'intera personalità del ricorrente. Preso atto delle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato che si condividono integralmente. CHIEDE Che la Corte voglia dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione e in subordine rigettare il ricorso con conferma del provvedimento impugnato.
2 Rg 635-2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. , con ricorso depositato al Tribunale di Milano in data 21.11.2023 Parte_1
ha impugnato il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno n. Prot. 0308021, emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 19.07.2023 e notificato in data 25.09.2023 .
A sostegno del ricorso ha lamentato l'inattualità della sua pericolosità Parte_1
sociale ed il legame familiare in Italia con la moglie , cittadina italiana. Persona_1
Il si è costituito nel giudizio in data 10.05.2024 ed ha dedotto la correttezza dell'operato CP_1 della Questura e l'infondatezza del ricorso nel merito insistendo, quindi, per rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano, all'esito degli accertamenti eseguiti ha rigettato il ricorso rilevando che i delitti di cui si è reso responsabile il richiedente (in materia di stupefacenti) rientrano sia nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale intesa come motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20 D.Lgs n. 30 del 2007) che in quelle contenute nell'art. 5 comma 5 bis
T.U. D.Lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 c.p.p e che le sentenze riportate nel provvedimento di diniego, sono indice di una propensione a delinquere, che nel corso degli anni non è stata controbilanciata da un percorso rieducativo e di risocializzazione del soggetto nel luogo in cui risiede da anni, tanto più che il ricorrente non ha presentato elementi di segno opposto, tali da escludere la probabilità di recidiva.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con ricorso iscritto a ruolo in Parte_1 data 04.03.2025 e notificato in data 19.03.2025 al lamentando l'omessa valutazione, da CP_1
parte del Giudice di prime cure, del bilanciamento di vari interessi in gioco, non tenendo conto dell'attuale situazione personale e familiare dell'appellante. Deduce l'appellante che la pericolosità sociale contestata manca dei requisiti dell'attualità e concretezza essendo le condanne risalenti nel tempo e non più attuali;
inoltre evidenzia una grave omissione da parte del Tribunale circa la mancata valutazione del radicamento sul territorio dello Stato italiano da parte dell'appellante che in Italia ha solidi legami familiari e di amicizia, rimasto privo di legami col proprio Paese di origine.
3 Rg 635-2025
Il , nel costituirsi ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario CP_1
per tardività ed anche per manifesta infondatezza e mancata specificazione dei motivi di appello. ; nel merito dedotto l'infondatezza del gravame ed ha insistito per il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Milano ha fissato l'udienza al 20.05.2025 differita poi all'udienza del
01.07.2025 ove nessuno è comparso - in ottemperanza al decreto che ha disposto la trattazione cartolare della causa- e quindi verificate le note depositate dalle parti, preso atto del parere del
Procuratore Generale , ha trattenuto in decisione la causa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte ritiene che debba essere valutata la tempestività dell'atto di appello attesa anche l'eccezione dedotta dal . CP_1
Con ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla introduzione del giudizio di appello con ricorso anziché con citazione. In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte .
La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ove esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte entro il medesimo termine. Ciò in quanto, quando per l'impugnazione è prescritta la forma della citazione e si usa, invece, quella del ricorso, i contenuti dell'atto sono sostanzialmente identici – come dimostra l'art. 125 c.p.c. – salvo l'indicazione dell'udienza di comparizione, che nella citazione è fatta dalla parte
4 Rg 635-2025
e nel ricorso (fuori dei casi in cui se ne prevede la notifica prima del deposito e si affidi alla parte l'indicazione dell'udienza) è fatta dal giudice con un suo provvedimento. Sicché il raggiungimento dello scopo, là dove si usi la forma del ricorso, può avvenire solo quando e se la notificazione sia avvenuta nel termine previsto per l'impugnazione.
Detto orientamento, dopo essere stato fissato dalle Sezioni Unite n.n. 21675 del 2013 e 22848 del
2013, era stato ribadito da Cass., SS.UU., n. 2907/2014 e Cass. SS.UU. n. 28575/2018.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza 7887-2024 emessa dal Tribunale di Milano è stata pubblicata in data 6 settembre 2024 ed il ricorso in appello , sebbene sia stato depositato in data
06.03.2025 , risulta essere stato poi notificato al unitamente al decreto di fissazione di CP_1
udienza solo in data 19 marzo 2025 ne consegue , quindi la tardività del presente gravame .
Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal sig. per Parte_1
l'ovvia considerazione che, alla data della notifica del ricorso in appello avvenuta in data
19.03.2025, il termine lungo della impugnazione era già spirato poiché la sentenza 7887-2024 è stata pubblicata il 06.09.2024.
L'inammissibilità dell'appello non consente alla Corte di valutare le censure ulteriori formulate dall'appellante .
La Corte provvederà con separato decreto sulla istanza di liquidazione per l'ammissione al gratuito patrocinio .
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione dei compensi di lite nei confronti del che si liquidano nel dispositivo. CP_1
P Q M
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, nato in [...] il [...], ( ) avverso la sentenza Parte_1 C.F._1
n. 7887-2024 pubblicata in data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rg
41671-2023 in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello .
5 Rg 635-2025
- AN , nato in [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del , Controparte_1
che si liquidano in euro 800,00 oltre oneri di legge se dovuti
Così deciso nella camera di consiglio in Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
SA ON IO UR
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott. IO LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa SA CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 635-2025 promosso con ricorso depositato il 06.09.2025
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Monica Parte_1
Gnesi, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in C.F._1
Monza, Via Caronni n. 8, come da procura allegata in atti . Ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera emessa in data 13.04.2025 ( 2025/2586) dal COA di Milano
APPELLANTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro-tempore rappresentato e difeso e domiciliato to ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano Via Freguglia 1
APPELLATO
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 Rg 635-2025
OGGETTO: appello avverso la sentenza7887-2024 pubblicata in data 6 settembre 2024 dal
Tribunale di Milano all'esito del giudizio rg 41671-2023 introdotto da Parte_1
avverso il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno n. Prot. 0308021, emesso dalla
Questura della Provincia di Milano in data 19.07.2023 e notificato in data 25.09.2023
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello adita, respinte e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e conclusione, in riforma della sentenza pronunciata in data 05.09.2024 dal Tribunale di Milano -
Sezione Immigrazione, mai notificata, NEL MERITO: annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi famigliari trasmessa con Kit postale 061452054177 notificato il 25.09.2023 dalla competente Questura con sospensione dell'esecutività del predetto provvedimento impugnato;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello avversario;
- in subordine: dichiarare l'appello avversario infondato per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo. - in ogni caso: con vittoria delle spese
e dei compensi di lite. In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE :
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento. In particolare, si condivide la valutazione in ordine al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari per mancanza dei presupposti di legge in considerazione dell'attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente puntualmente analizzata dal Giudice di primo grado che ha doverosamente ha preso in considerazione tutte le risultanze di procedimenti penali e l'intera personalità del ricorrente. Preso atto delle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato che si condividono integralmente. CHIEDE Che la Corte voglia dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione e in subordine rigettare il ricorso con conferma del provvedimento impugnato.
2 Rg 635-2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. , con ricorso depositato al Tribunale di Milano in data 21.11.2023 Parte_1
ha impugnato il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno n. Prot. 0308021, emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 19.07.2023 e notificato in data 25.09.2023 .
A sostegno del ricorso ha lamentato l'inattualità della sua pericolosità Parte_1
sociale ed il legame familiare in Italia con la moglie , cittadina italiana. Persona_1
Il si è costituito nel giudizio in data 10.05.2024 ed ha dedotto la correttezza dell'operato CP_1 della Questura e l'infondatezza del ricorso nel merito insistendo, quindi, per rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano, all'esito degli accertamenti eseguiti ha rigettato il ricorso rilevando che i delitti di cui si è reso responsabile il richiedente (in materia di stupefacenti) rientrano sia nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale intesa come motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20 D.Lgs n. 30 del 2007) che in quelle contenute nell'art. 5 comma 5 bis
T.U. D.Lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 c.p.p e che le sentenze riportate nel provvedimento di diniego, sono indice di una propensione a delinquere, che nel corso degli anni non è stata controbilanciata da un percorso rieducativo e di risocializzazione del soggetto nel luogo in cui risiede da anni, tanto più che il ricorrente non ha presentato elementi di segno opposto, tali da escludere la probabilità di recidiva.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con ricorso iscritto a ruolo in Parte_1 data 04.03.2025 e notificato in data 19.03.2025 al lamentando l'omessa valutazione, da CP_1
parte del Giudice di prime cure, del bilanciamento di vari interessi in gioco, non tenendo conto dell'attuale situazione personale e familiare dell'appellante. Deduce l'appellante che la pericolosità sociale contestata manca dei requisiti dell'attualità e concretezza essendo le condanne risalenti nel tempo e non più attuali;
inoltre evidenzia una grave omissione da parte del Tribunale circa la mancata valutazione del radicamento sul territorio dello Stato italiano da parte dell'appellante che in Italia ha solidi legami familiari e di amicizia, rimasto privo di legami col proprio Paese di origine.
3 Rg 635-2025
Il , nel costituirsi ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario CP_1
per tardività ed anche per manifesta infondatezza e mancata specificazione dei motivi di appello. ; nel merito dedotto l'infondatezza del gravame ed ha insistito per il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Milano ha fissato l'udienza al 20.05.2025 differita poi all'udienza del
01.07.2025 ove nessuno è comparso - in ottemperanza al decreto che ha disposto la trattazione cartolare della causa- e quindi verificate le note depositate dalle parti, preso atto del parere del
Procuratore Generale , ha trattenuto in decisione la causa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte ritiene che debba essere valutata la tempestività dell'atto di appello attesa anche l'eccezione dedotta dal . CP_1
Con ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla introduzione del giudizio di appello con ricorso anziché con citazione. In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte .
La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ove esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte entro il medesimo termine. Ciò in quanto, quando per l'impugnazione è prescritta la forma della citazione e si usa, invece, quella del ricorso, i contenuti dell'atto sono sostanzialmente identici – come dimostra l'art. 125 c.p.c. – salvo l'indicazione dell'udienza di comparizione, che nella citazione è fatta dalla parte
4 Rg 635-2025
e nel ricorso (fuori dei casi in cui se ne prevede la notifica prima del deposito e si affidi alla parte l'indicazione dell'udienza) è fatta dal giudice con un suo provvedimento. Sicché il raggiungimento dello scopo, là dove si usi la forma del ricorso, può avvenire solo quando e se la notificazione sia avvenuta nel termine previsto per l'impugnazione.
Detto orientamento, dopo essere stato fissato dalle Sezioni Unite n.n. 21675 del 2013 e 22848 del
2013, era stato ribadito da Cass., SS.UU., n. 2907/2014 e Cass. SS.UU. n. 28575/2018.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza 7887-2024 emessa dal Tribunale di Milano è stata pubblicata in data 6 settembre 2024 ed il ricorso in appello , sebbene sia stato depositato in data
06.03.2025 , risulta essere stato poi notificato al unitamente al decreto di fissazione di CP_1
udienza solo in data 19 marzo 2025 ne consegue , quindi la tardività del presente gravame .
Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal sig. per Parte_1
l'ovvia considerazione che, alla data della notifica del ricorso in appello avvenuta in data
19.03.2025, il termine lungo della impugnazione era già spirato poiché la sentenza 7887-2024 è stata pubblicata il 06.09.2024.
L'inammissibilità dell'appello non consente alla Corte di valutare le censure ulteriori formulate dall'appellante .
La Corte provvederà con separato decreto sulla istanza di liquidazione per l'ammissione al gratuito patrocinio .
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione dei compensi di lite nei confronti del che si liquidano nel dispositivo. CP_1
P Q M
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, nato in [...] il [...], ( ) avverso la sentenza Parte_1 C.F._1
n. 7887-2024 pubblicata in data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rg
41671-2023 in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello .
5 Rg 635-2025
- AN , nato in [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del , Controparte_1
che si liquidano in euro 800,00 oltre oneri di legge se dovuti
Così deciso nella camera di consiglio in Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
SA ON IO UR
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