Sentenza 19 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/05/2022, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00797/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EO HE, TE OR, AN IO, RO VA IS, RO NE, AR IO, MB Addolorata, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
GI Vito, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini e Giuseppe Durano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, n.15;
Comune di PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, via Rubichi, n. 27 presso Segreteria T.A.R. Lecce;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota dirigenziale prot. n. 1150 del 9 febbraio 2017 della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per il cui tramite la Regione Puglia determinava la proposta di “ provvedere alla correzione del mero errore materiale ai sensi del co. 3 dell’art. 108 delle NTA del PPTR relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR con riferimento alle pa.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg. 19 del Comune di PU ”;
- della nota dirigenziale prot. n. 2696 del 31 marzo 2017 della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per il cui tramite la Regione Puglia comunicava che “ alla luce delle considerazioni sopra riportate, considerato che il Ministero dei Beni Culturali non ha ad oggi comunicato motivi ostativi, si procederà alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell’art. 108 delle NTA del PPTR relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR con riferimento alle pa.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg. 19 del Comune di PU ”;
NONCHÉ OVE NECESSARIO, E PER QUANTO DI INTERESSE
- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 176 del 16.02.2015 di approvazione del P.P.T.R. nella parte in cui, all’art. 108, comma 3 delle NN.TT.AA. allegate al predetto P.P.T.R., prevede che “ gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR ”, ove interpretata nel senso di consentire la modifica normativa e sostanziale del vigente P.P.T.R. anche attraverso l’istituto della correzione del mero errore materiale e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1435 del 02.08.2013 di adozione del P.P.T.R. nella parte in cui, all’art. 108 delle NN.TT.AA. allegate al predetto P.P.T.R., prevede che “ gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR ”, ove interpretata nel senso di consentire la modifica normativa e sostanziale del vigente P.P.T.R. anche attraverso l’istituto della correzione del mero errore materiale e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 240 dell’08.03.2016, di aggiornamento e rettifica degli elaborati del P.P.T.R.;
- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1162 del 26.07.2016, di aggiornamento e rettifica degli elaborati del P.P.T.R.;
- della nota prot. n. 4172 del 15.02.2017 del Comune di PU;
- della nota prot. n. AOO_036/178/U/12.03.2015 della Regione Puglia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 4/4/2018,
per l'annullamento, tra gli altri:
- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2292 del 21.12.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 05.02.2018, nella parte in cui provvede alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell'art. 108 delle N.TA. del P.P.T.R., relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al P.P.T.R., con riferimento alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Foglio 19 del Comune di PU e, comunque, in ogni sua parte di interesse.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di PU e del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to G. Misserini, avv.to F. Settanni, in sostituzione dell'avv.to A. Bucci, e avv.to R. Santarcangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti - proprietari di lotti di terreno (distinti in catasto alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 e 195 del Foglio di mappa 19) in località “Bosco Caggioni” (del Comune di PU), per i quali hanno avanzato al Comune di PU una proposta di P.U.E. relativa al comparto Ct31 (per una superficie catastale complessiva di 38.464 mq.) adottato dal Comune di PU e sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 11 L.R. n. 44/2012, nel corso della quale veniva effettuato un sopralluogo della P.A. in esito al quale la Regione ravvisava la presenza di un Bosco (formazioni a IN d’AL con sottobosco e macchia mediterranea spontanea), con ricorso (analogo a quello n. 607/2017, respinto da questa Sezione con la sentenza n. 713 del 05/05/2022) notificato il 18/04/2017 e depositato in giudizio il 26/04/2017, impugnano la nota dirigenziale n. 1150 del 9 febbraio 2017, con cui la Regione Puglia determinava la proposta di “ provvedere alla correzione del mero errore materiale ai sensi del co. 3 dell’art. 108 delle NTA del PPTR relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR con riferimento alle pa.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg. 19 del Comune di PU ”, ritenendo che le suddette aree rientrano nella definizione normativa di Bosco del D. Lgs. 227/2001 come richiamata nell'art 142 lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e nelle NTA del P.P.T.R., e la successiva nota dirigenziale n. 2696 del 31 marzo 2017, con cui la Regione Puglia confermava la necessità di procedere “ alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell’art. 108 delle NTA del PPTR relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR con riferimento alle pa.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg. 19 del Comune di PU ”, nonché tutti gli altri atti regionali presupposti indicati in epigrafe, compreso l’art. 108 delle NN.TT.AA. allegate al predetto P.P.T.R., ove interpretato nel senso di consentire la modifica normativa e sostanziale del vigente PPTR anche attraverso l’istituto della correzione del mero errore materiale.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
1. (A.1.) SULLA NOTA PROT. N. A00145/09-2-17 N. 1150. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DIPOTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
1. (A.2.) SULLA NOTA PROT. N. A00145/09-2-17 N. 1150. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DIPOTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
1. (B.1) SULLA NOTA PROT. N. A00145/31/03/17 N. 2696. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.
Il 02/05/2017, si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 13/06/2017, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso, impugnandolo e contestandolo in toto e chiedendo l’integrale rigetto del gravame, stanti le sue improcedibilità, irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza.
Con motivi aggiunti notificati il 04/04/2018 e depositati in giudizio il 16/04/2018, i ricorrenti hanno impugnato l’atto finale del procedimento finalizzato alla correzione del mero errore materiale del P.P.T.R. relativamente alla zona del Comune di PU al cui interno insistono i lotti di proprietà dei ricorrenti - meramente consequenziale ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio - ossia la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2292 del 21.12.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 05.02.2018, nella parte in cui provvede “ alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell‟art. 108 delle NTA del PPTR, relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR, con riferimento alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg 19 del Comune di PU ” e, comunque, in ogni sua parte di interesse, insistendo, altresì, per l’annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e articolando anche una formale istanza istruttoria, chiedendo di disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., al fine di accertare che i lotti di proprietà dei ricorrenti non ricadono all’interno di area qualificabile come bosco.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure (oltre all’illegittimità derivata per i medesimi motivi già dedotti nel ricorso introduttivo):
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 131, 136 E 142 D. LGS. 42/2004 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.LGS. N. 227/2001 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA.
3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 38, COMMA 5, 96, COMMA 1 LETT. D) E 106, COMMA 6 DELLE NTA DEL PPTR - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ.
4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
6. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 142 D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE.
Il 26/04/2018, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva in vista dell’udienza cautelare, nella quale ha chiesto, previa reiezione dell’istanza cautelare, di respingere il ricorso ed i successivi motivi aggiunti.
Il 27/04/2018, si è costituito in giudizio il Comune di PU, quale Amministrazione cointeressata depositando una memoria di costituzione, nella quale ha chiesto di accogliere il ricorso spiegato da parte ricorrente e, conseguentemente, annullare la deliberazione G.R. n. 2292 del 21.12.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 05.02.2018.
Nella Camera di Consiglio del 02/05/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare dei ricorrenti, la difesa degli stessi ha chiesto l’abbinamento al merito e, quindi, la causa è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio.
L’08/02/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una istanza di verificazione o, comunque, di C.T.U. al fine di accertare che i lotti di loro proprietà non ricadono all’interno di area qualificabile come bosco.
Il 18/02/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui, preliminarmente alle difese di merito, ha ribadito l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, “ posto che il PUG non è vigente ed è ancora in fase di approvazione, e l’area boscata per cui è giudizio, allo stato, non è più oggetto di contestazione ed è stata recepita negli atti preparatori e propedeutici all’approvazione del PUG, sopravvenuti alla DGR n. 2292/2017, oggetto di gravame ”, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate e opponendosi all’avversa richiesta istruttoria, laddove finalizzata a sollecitare valutazioni di merito riservate alla P.A..
Il 18/02/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria ex art. 73 c.p.a. per replicare a tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, argomentato e concluso, siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, insistendo nell’ammissione di una verificazione ovvero di una C.T.U., come da istanza istruttoria dell’08.02.2022, e per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Il 25/02/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti.
Il 28/02/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica, con particolare riguardo alla eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata nella memoria finale della Regione, confermando il (persistente) interesse ad agire e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi e, dunque, per l’accoglimento del ricorso nonché del successivo atto per motivi aggiunti e per il consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nella pubblica udienza del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
0. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, (in disparte ogni questione circa l’eccepita improcedibilità dello stesso) è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto, come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 700 del 04/05/2022 con la quale è stato respinto l’analogo ricorso n. 607/2017.
1. Non sono fondati i motivi di gravame articolati nel ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con i quali i ricorrenti - sostanzialmente - censurano la decisione della Regione Puglia di procedere alla correzione dell’asserito errore materiale “ relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al P.P.T.R. con riferimento alle particelle nn. 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Foglio n. 19 del Comune di PU ”, poiché “ oltre che porsi in aperto contrasto con la littera legis della previsione regolamentare del PPTR, si fonda sulla errata sovrapposizione tra la nozione di “area boschiva” con quella di “pineta” ”.
A sostegno della loro tesi, i ricorrenti rilevano che: il comparto Ct31, oggetto del P.U.E. presentato, è inserito all’interno del tessuto edificato della fascia costiera del Comune di PU, in una zona pinetata (e non boschiva) tipizzata, secondo il vigente strumento urbanistico generale (al pari del previgente Piano di Fabbricazione), come area di completamento o di espansione; le previsioni cartografiche del vigente P.P.T.R. della Regione Puglia non individuano la zona oggetto del P.U.E. in discorso tra le zone boschive tutelate dal Piano Paesaggistico stesso; il contesto della zona interessata dal comparto citato è tutto urbanizzato, pacificamente rientrante nel concetto di area a territorio costruito.
Osserva, il Tribunale, in primo luogo, che quanto alla asserita vocazione edificatoria dell’area de qua , in forza della destinazione urbanistica di tipo “maglia Ct-31” impressa dal (l’allora) vigente P.U.G. il Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.) ha conferito al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, in quanto nucleo strutturale rigido cui obbediscono tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale (di settore e urbanistica), una vera e propria natura sovraordinata, dato che il comma 3 dell’art. 145, stabilisce che le previsioni dei Piani Paesaggistici « sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici ».
Ne consegue che il rapporto di gerarchia tra il Piano Paesaggistico e tutti gli altri piani territoriali urbanistici comporta la conformazione della successiva attività di pianificazione urbanistica del relativo territorio, come stabilito dal comma 4 dell’art. 144 del D. Lgs. n. 42/2004 citato (secondo cui « I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici »).
Inoltre, in relazione alla modifica in peius delle condizioni stabilite in un piano di lottizzazione (nella specie, peraltro, solo adottato), deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “ le convenzioni di lottizzazione, di cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, sono contratti di natura peculiare, che si inseriscono strettamente nell’ambito di un procedimento amministrativo concludentesi con l’approvazione del piano di lottizzazione e con l’emanazione delle relative licenze (o concessioni), e che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la podestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina dell’assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica ” (Corte di Cassazione. Sez. Un., 25 luglio 1980, n. 4833). Pertanto, è ammissibile il rifiuto della licenza o concessione edilizia da parte dell'autorità comunale, nonostante l'impegno assunto con detta convenzione, tanto nel caso in cui tale rifiuto derivi dall'esercizio del potere autoritativo di revoca dell'approvazione del piano, o di modifica dello strumento urbanistico primario, in relazione a nuove valutazioni od esigenze sopravvenute, quanto nel caso in cui derivi da scelte discrezionali in relazione ad interessi pubblici (di igiene, estetica, funzionalità etc.), non coinvolti dai patti della convenzione stessa e dai criteri edificatori con essi stabiliti (Cassazione civile sez. un.12 giugno 1982 n. 3541).
Nel caso di specie, la Regione Puglia, pur avendo preso atto della sussistenza del Comparto Ct31 ha rilevato che l’area in questione, anche se in epoca risalente era stata esclusa dalle limitazioni all’edificazione di cui all’art. 51 della L.R. n. 56/1980, in seguito alla legislazione sopravvenuta (i.e. D. Lgs.n.42/2004) non poteva più essere esclusa dalle componenti paesaggistiche, non ricadendo nelle ipotesi di deroga previste dall’art.142 comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 (cfr. nota regionale n. 2696 del 31.3.2017), avuto riguardo allo stato dei luoghi interessati da componenti boschive.
Del resto, osserva il Tribunale che il vincolo boschivo trova diretto fondamento nell'ordinamento positivo statale, che lo ha imposto ai beni con certe caratteristiche già a far data dal D.M. 21 settembre 1984, (ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497); il vincolo è stato poi confermato dall'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Pertanto, alla pianificazione paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza ( ex pluribus , Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
Sul punto, inoltre, non si ritiene superfluo richiamare l’orientamento della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la nozione di bosco o territorio boschivo ai fini paesaggistici deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un’accezione estensiva ed onnicomprensiva del concetto di bosco, per cui « deve qualificarsi come bosco, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea » ( ex pluribus , Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303; Sez. III, 29 luglio 2013, n. 32807; Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690; Sez. III, 16 novembre 2006, n. 1874; Sez. III, 20 giugno 2007, n. 24258; Sez. III, 20 luglio 2011, n. 28928). In tal senso è consolidata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, peraltro, con riferimento alla valutazione di legittimità del P.P.T.R. in ordine alla classificazione quale “bosco” di una determinata area ha ritenuto corretto «… il riconoscimento della presenza di superfici a bosco e macchia mediterranea, pacificamente assimilabili al vincolo boschivo » (T.A.R. Lecce, 26 ottobre 2018, n. 1577).
Ne consegue, l’irrilevanza delle previsioni (peraltro solo urbanistiche) dello strumento urbanistico generale del Comune di PU, dovendo essere rispettato il rapporto di gerarchia tra il Piano Paesaggistico e tutti gli altri piani territoriali-urbanistici e la attività di pianificazione urbanistica del relativo territorio.
Peraltro, come eccepito dalla difesa regionale, il P.U.G. del Comune di PU è ancora in fase di riapprovazione, essendo stato integralmente annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7913/2019, che ha accolto l’impugnazione proposta dalla stessa Regione Puglia.
Parimenti non meritano positivo riscontro le doglianze con le quali si contesta la correzione effettuata dalla Regione Puglia, stante la asserita inclusione di parte dei suoli de quibus nella perimetrazione dei “Territori costruiti” ex art. 1.03.5 del previgente PUTT/P.
A tal riguardo, si osserva che, a mente della norma transitoria di cui all’art. 106, commi 6 e 7, N.T.A. del P.P.T.R., è previsto che « 6. Fatta salva l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all’art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all’art. 79, co 1.3. 7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell’art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI ».
Essendo stato oramai approvato il P.P.T.R. (art. 97 delle N.T.A.), la norma transitoria ha cessato di avere efficacia, fermo restando che - in ogni caso - la deroga di cui all’art. 1.03.05 N.T.A. del PUTT/P, non avrebbe potuto avere alcun effetto sui beni paesaggistici, vincolati per legge (boschi o beni immobili di notevole interesse pubblico), quindi in forza di fonti sovraordinate al PUTT/P e al P.P.T.R., come conferma il tenore letterale dello stesso art. 106 delle N.T.A..
Inoltre, come correttamente e condivisibilmente eccepito dalla difesa regionale, non può trovare applicazione il comma 2, lettera b), dell’art.142 del D. Lgs. n. 42/2004, atteso che tale norma prescrive che “ La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: … b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ”.
In proposito, osserva il Tribunale che anche se l’area in contestazione alla data del 6/9/1985 risultava tipizzata come Zona territoriale omogenea “C3”, non risulta affatto dimostrato che la stessa fosse ricompresa in un piano pluriennale di attuazione e, comunque, indipendentemente da tale circostanza, le opere ivi previste non risultano integralmente realizzate.
Non coglie nel segno neppure l’assunto con il quale parte ricorrente contesta l’utilizzo da parte della Regione Puglia dell’istituto della correzione dell’errore materiale ex art.108 delle N.T.A. del P.P.T.R. (secondo il quale “ in caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografiche del PPTR sono prevalenti le prime…gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR ”), dato che tale norma consentirebbe la correzione solo per gli elaborati cartografici che risultino incoerenti con la parte normativa del P.P.T.R. e non si alteri la sostanza delle ricognizioni e previsioni dello stesso Piano Paesaggistico.
Ribadisce, in proposito, il Tribunale che alla Pianificazione Paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza ( ex pluribus , Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
Da tanto deriva che la mancata rilevazione dell’area boscata de qua nella cartografia originaria del P.P.T.R. non equivale a negare l’esistenza del bosco che è invece un dato di fatto facilmente evincibile ed emendabile in caso di errore, dato che trattasi di vincolo statale sovraordinato rispetto al piano regionale.
Inoltre, nel procedimento di correzione in oggetto risultano essere stati coinvolti il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di PU e i privati interessati, i quali hanno conosciuto l’avvio del procedimento ed i relativi atti, sin dalle fasi prodromiche, atteso che il procedimento ex art.108 è stato innestato nell’ambito del procedimento di rilascio del parere paesaggistico ex art. 96 P.P.T.R. sul P.U.E. del Comparto Ct31.
Quanto all’ulteriore assunto secondo il quale la Regione non avrebbe potuto in sede di V.A.S. procedere alla correzione dell’errore opposto, l’assunto è del tutto infondato atteso che la procedura di correzione di un piano territoriale, risponde al principio di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrazione e può avvenire in ragione di una qualsiasi causa.
In particolare, l’art 104 “Aggiornamento e revisione” delle N.T.A. del P.P.T.R. prevede che:
“ 1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR.
2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell’art. 2 co 8. della LR 20/2009 ”.
Ciò è in linea con il principio secondo cui alla pianificazione paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza ( ex pluribus, Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
Non sussiste neppure la dedotta contraddittorietà dei provvedimenti regionali impugnati con precedenti atti regionali, che avrebbero escluso l’applicabilità dell’art.51 (recante “ Limitazioni delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei piani territoriali ”) lett. I) della L.R. n. 56/1980 , non ravvisandosi l’esistenza del “bosco”, dato che tale disposizione transitoria consentiva, solo sino all’approvazione del piani territoriali, l’edificazione nelle radure boschive; peraltro, la stessa, dopo l’entrata in vigore del P.U.T.T./P- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con D.G.R. n.1748/2000, ha cessato di trovare applicazione.
Non sono fondati neppure i motivi di gravame con cui si lamenta il deficit motivazionale e istruttorio, in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione Regionale resistente.
Sotto il primo aspetto, osserva il Collegio che il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa, giacché rispecchia le scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734); in proposito l’Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte urbanistiche ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l'ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche; in ogni caso l’onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, essendo sufficiente che - dall'insieme degli atti e delle relazioni che costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico - emergano le ragioni sottese alle scelte pianificatorie compiute (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 57).
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, basti rilevare che la Regione Puglia ha effettuato una articolata istruttoria che, partendo da un sopralluogo che ha interessato tutte le aree oggetto di contenzioso, ossia da una ricognizione puntuale dei valori ambientali da tutelare, ha richiamato l’iter logico giuridico seguito, allo stato perfettamente ricostruibile ed esente dai vizi denunciati nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame tendenti a negare la sussistenza delle compagini boschive come indicate nei provvedimenti impugnati e tutelate ai sensi dell’art.142 del D. Lgs. n. 42/2004.
In particolare, quanto alla qualificazione dell’area come boschiva, contestata da parte ricorrente, rileva il Tribunale, che secondo preferibile orientamento giurisprudenziale, la natura "artificiale" del bosco non esclude a priori la speciale tutela accordata dal D. Lgs. n. 42 del 2004, con possibilità per l'Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco (T.A.R. Puglia - Bari, sez. III, n. 3.1.2019 n. 7, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2013 n. 1815; Id., sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5452).
Inoltre, l'art. 142 lett. g) comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici " i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ", non limita l'operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.
Ai sensi della norma da ultimo citata, infatti, " Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti ".
La Regione Puglia, dal canto suo, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale ora esaminata, definisce boschi, all’art. 58, punto 1, delle N.T.A. del P.P.T.R. quelli che “ consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ”.
Sotto questo profilo deve peraltro ricordarsi che deve qualificarsi come bosco ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea (cfr., ex multis , Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303), con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale circostanza che il singolo suolo possa essere "privo di significative emergenze geologiche e naturalistiche", posto che le valutazioni vanno riferite all'intera formazione boschiva, che nella specie è amplissima, senza possibilità di operare artificiosi frazionamenti, in ragione del diverso assetto proprietario o delle situazioni catastali.
In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, nella Relazione Tecnica del dott. Crisanti sono allegati eloquenti e significativi rilievi fotografici, dai quali emerge la sussistenza del bosco, del sottobosco e della macchia mediterranea, e a pag. 28 si conclude affermando che: " per migliorare la pineta è necessario procedere ad una misurata ed attenta selezione delle piante soprannumerarie: si libera in tal modo nuovo spazio a favore delle piante rimaste in piedi che gradualmente ricostituiranno la copertura continua con le loro chiome. Queste potranno implementare gli accrescimenti in volume, determinando un netto miglioramento del soprassuolo forestale, della qualità del paesaggio ed un arricchimento della flora spontanea. ”
Inoltre, come risulta nella determinazione dirigenziale regionale n.325/2013, “ il P.U.E. in oggetto, in ordine all'elaborato "Rapporto preliminare di verifica" (pag. 23) cosi descrive l'area di interesse: "[...] L'ambito di riferimento in cui il comparto si inserisce, risulta, quindi, posizionato alla periferia della Marina di PU, in una zona già in parte urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di superfici coltivate a ridosso della pineta denominata "Bosco Caggione" a sud est della sorgente 'Canedde'. Il valore paesaggistico-ambientale del contesto descritto e rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio delle pinete costiere ionico metapontine', ovvero dai sistemi danari, colonizzati dalla vegetazione arbustiva a macchia mediterranea e dalle naturali pinete di IN d’AL, talvolta attraversate da corsi d'acqua. Alle suddette compagini naturali si alterna una trama agricola a maglia colturale che, se prossima alle compagini pinetate, assume anche valore ecologico di transizione tra i due differenti sistemi ambientali. In particolare, la preserva di aree non interessate da processi di edificazione a ridosso delle pinete rappresentano, naturali varchi di connessione ecologica da salvaguardare e tutelare. Va sottolineato, quindi, come il programma edilizio in oggetto, interessi il versante orientale del "Bosco Caggioni", in gran parte caratterizzato da insediamenti residenziali con tipologie abitative mono-bifamiliari, e, pertanto, nell'ipotesi di interferenze, esse potrebbero incidere con runica area residuale a ridosso del suddetto bosco. ”
Inoltre, come risulta dal verbale di sopralluogo del 06/12/2016 esperito dalla Regione Puglia sulle aree oggetto di P.U.E. - Comparto Ct31 “ su tutte le aree investigate si è rilevata la presenza di formazioni di IN d’AL (Pinus halepensis) che ricoprono senza soluzione di continuità l’area del PUE e le particelle catastali n. 10 e n. 165. la formazione forestale è formata da alberi d’alto fusto con presenza sparsa nel sottobosco di essenze della macchia mediterranea nata spontaneamente che in alcuni casi superano i 2 metri di altezza; in prevalenza trattasi di TI ”.
Del resto, quanto alla stessa relazione tecnica depositata da parte ricorrente, ove si riconosce che “ il Comparto C31 è inserito all’interno del tessuto edificato della fascia costiera in una zona pinetata … Allo stato, è del tutto assente la fauna che rappresenta la parte integrante attiva dell’ecosistema di una zona boscata ”, deve rilevarsi che l’assenza di fauna non è un elemento che esclude la presenza del bosco, dovendo tale nozione, peraltro, essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio , a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.3.2007, n. 1174).
Se è vero, poi, che l'area in questione (che dai rilievi fotografici di parte appare come una folta ed alta pineta) è coperta prevalentemente dalle piante di pino d'AL, è altrettanto provata la presenza di ulteriori formazioni arboree (piante di Leccio specie climax, il TO OS, LL NT, LL, AC, OL selvatico, NG, ER, RN, EN, Rosetta basale di tarassaco, Passiflora), come risulta dall’allegato A della Relazione tecnica del dott. Crisanti.
Quanto al IN di AL, si è riconosciuto lo stesso come specie indigena presente comunque nel territorio della Puglia, nonché pianta a rapido accrescimento e "pioniera", cioè in grado di adattarsi anche a fattori ambientali estremi, sì da non potersi escludere la capacità di rinnovamento spontaneo e, quindi, il carattere permanente del bosco, ancorché di origine non spontanea (in senso conforme con riferimento alla presenza del IN di AL nel territorio salentino, cfr: T.A.R. Lecce sez. I, 04/05/2017, n.670).
Inoltre, sempre secondo principi giurisprudenziali consolidati, la formulazione letterale della definizione di cui all’art. 2, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n. 227, fa rientrare nella nozione di bosco (ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico) « sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva » (Cassazione penale, Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007).
Infine, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo cui le particelle interessate dal P.U.E. risulterebbero in parte urbanizzate e in parte non interessate da vegetazione boschiva e arbustiva, ma, per lo più, da piante di pino d’aleppo “in pessime condizioni”, non esclude la presenza dei vincoli boschivi citati, dovendosi avere riguardo all’intera zona omogenea di rilevanza paesaggistico-ambientale la cui tutela non è determinata dal suo grado di inquinamento o alterazione, dal momento che, se ciò fosse vero, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, con la conseguenza che l’esistenza del relativo vincolo serve piuttosto anche a prevenire l’aggravamento della situazione e a perseguirne il possibile recupero (cfr. Consiglio di Stato, 11/6/2012, n. 3401; 12/6/2009, n. 3770; 15/3/2013, n. 1323).
La censura con la quale parte ricorrente lamenta che la correzione disposta dall’Amministrazione Regionale ha interessato la particella n. 165, che non fa parte del Comparto Ct31, e non già le particelle nn. 137 e 195 invece incluse nel Comparto citato, da un lato si appalesa inammissibile per carenza di interesse e, dall’altro, evidenzia, al contrario, una puntuale ricognizione dei suoli e delle caratteristiche vincolistiche dei luoghi, risultando interessati solo quelli che, indipendentemente dalla loro sottoposizione al P.U.E., presentavano effettivamente le caratteristiche boschive.
Tale essendo il contenuto della disciplina applicabile alla fattispecie, non risultano, nel caso in esame, né errate né irragionevoli le determinazioni regionali adottate a seguito della ricognizione delle aree boscate in questione, tenuto conto delle specifiche censure e dell'impianto complessivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
2. Le considerazioni suindicate, consentono al Tribunale di respingere anche la domanda proposta da parte ricorrente in via subordinata quanto alla impugnativa del P.P.T.R e, in particolare, dell’art.108 comma 3 delle NN.TT.AA., risultando, in definitiva, l’aggiornamento del Piano Regionale coerente e doveroso alla luce della normativa statale esaminata e delle stato dei luoghi in concreto delle aree de quibus , in quanto - a ben vedere - trattavasi effettivamente di un mero errore materiale degli elaborati cartografici del P.P.T.R., sussistendo sulle particelle in questione un “Bosco” soggetto alle tutele prescritte dalla parte normativa del medesimo P.P.T.R..
3. In definitiva, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere integralmente respinto.
4. Sussistono i presupposti di legge (fra cui la particolare complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
VA Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO