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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 371 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata nella Piazza Repubblica n. 28, presso lo studio dell'avv. Silvia Moi, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante principale contro
(C.F. ), residente in [...]degli Ulivi, fraz. CP_1 C.F._2
Capoterra, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, al Viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Andrea Foddai, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato - appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale: “Voglia, in parziale riforma della sentenza
2080/2024, pubblicata in data 26/09/2024 dal Tribunale di Cagliari, resa tra l'odierna appellante ed il IG , accertata la fondatezza dei motivi d'appello di cui CP_1
alla superiore narrativa:
1 NEL MERITO:
• disporre per il mantenimento della IG.ra e delle figlie la somma di € 1.500,00 Pt_1
mensili da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese del primo e del secondo grado”.
Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
1.Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 2080/2024, pubbl. il 26/09/2024, proposto dalla;
Pt_1
2.In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'appello principale sia dichiarato ammissibile, in parziale riforma della sentenza suddetta, accogliersi la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarare la separazione con addebito alla che con Pt_1
il suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio ha determinato l'intollerabilità della convivenza e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3.Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2080/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi depositata il 26.09.2024 e notificatale il 02.10.2024, al fine di ottenere, in parziale riforma della decisione, il riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento in proprio favore, nonché l'aumento di quello stabilito in favore delle figlie e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti e con lei conviventi, fino alla misura complessiva di euro 1.500,00 mensili.
2. Si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e delle nuove produzioni effettuate, per l'inosservanza, rispettivamente, delle forme di cui all'art. 473 bis 30 c.p.c. e del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame e ha proposto appello incidentale tardivo con riferimento al capo della sentenza che aveva escluso l'addebito della separazione a carico del coniuge.
3. All'udienza del 18 aprile 2025 la causa è stata tenuta in decisione dal Collegio, previa concessione, da parte del Consigliere istruttore delegato per la trattazione del procedimento, di un termine per note conclusive, anche con riguardo alla questione della
2 inammissibilità dell'appello principale per intervenuta decadenza e dei relativi riflessi sull'appello incidentale.
4. L'appello principale è inammissibile.
Poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato in data
24.06.2021, anteriormente alla riforma “Cartabia”, deve osservarsi che, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 L. n. 74 del
1987, nel fare rinvio alla disposizione di cui al previgente art. 4 L. n. 898/1970 ("l'appello
è deciso in camera di consiglio"), postulava, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfezionava con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e
327 c.p.c.
La forma del ricorso è stata poi espressamente prevista, in relazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 473 bis 30 c.p.c..
In tale quadro di riferimento, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituiva e costituisce, dunque, un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l'appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso, pur non dando luogo alla nullità dell'impugnazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, può considerarsi tempestivo solo se il relativo atto risulti depositato nella cancelleria del giudice adito entro i termini perentori fissati dalla legge (in tal senso, Cass. n. 403/2019;
Cass. n. 21161/2011; Cass. n. 17645/2007; Cass. n. 13660/2004).
Non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, la diversa regola stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove, ai fini della decorrenza degli effetti processuali, la notificazione dell'atto di citazione viene equiparata al deposito del ricorso, dovendosi valutare con riferimento a tale momento il rispetto dei termini decadenziali, secondo le norme del rito prescelto e seguito prima del mutamento disposto dal giudice.
Come chiarito anche dalla Suprema Corte, la citata disposizione è, infatti, applicabile solo allorquando si tratti di una controversia soggetta alla normativa sulla semplificazione dei riti civili e sia promossa in forme diverse da quelle regolate dal medesimo decreto legislativo, poiché esclusivamente in siffatti casi l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione (cfr. Cass. n. 8045/2023, con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai compensi di un avvocato introdotto con
3 citazione, che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, avrebbe invece dovuto seguire il rito sommario di cognizione da introdursi con ricorso). Né, ancora, può operare nel caso concreto l'analoga disposizione inserita all'ultimo comma dell'art. 473bis c.p.c. dall'art. 3, comma 6, lett. a), n. 2) del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. correttivo ”), posto che CP_2
l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto ha chiarito, mantenendosi in linea con quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 149/2022 anche in relazione al Titolo IV bis del Libro secondo del codice di rito, che tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti – chiaramente, sin dal primo grado di giudizio – in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Pertanto, poiché l'impugnata sentenza è stata notificata il 2 ottobre 2024 e la citazione in appello è stata notificata il 31 ottobre 2024, ma depositata, ai fini dell'iscrizione a ruolo, in data 8 novembre 2024, l'appello deve considerarsi tardivamente proposto (i trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c. sarebbero infatti scaduti il 4 novembre 2024, essendo il 1° novembre giorno festivo e cadendo il 2 novembre nella giornata di sabato).
5. L'appello incidentale, da qualificarsi tardivo perché parimenti proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, segue le sorti dell'appello principale da cui dipende.
La ratio giustificatrice del sistema congegnato dal legislatore all'art. 334 c.p.c. al fine di incentivare l'accettazione della sentenza e, quindi, di favorirne il passaggio in giudicato, risiede, infatti, nell'eccezionalità dell'automatica rimessione in termini per l'impugnazione incidentale tardiva: se tale impugnazione è ammissibile anche dopo la scadenza del termine stabilito dagli artt. 325 e 327 c.p.c. o qualora la parte abbia prestato acquiescenza, lo è solo per l'avvenuta alterazione dell'assetto degli interessi determinatasi a seguito dall'appello principale proposto dalla controparte.
Ne consegue che nel momento in cui l'appello principale è dichiarato inammissibile e, quindi, viene meno l'interesse dell'appellante incidentale, generato unicamente dall'appello principale, l'appello incidentale tardivo non trova più tutela da parte dell'ordinamento e non è suscettibile di esame, così ripristinandosi l'equilibrio preesistente (la circostanza relativa alla natura del gravame ed al relativo interesse è stata, tra l'altro, esplicitata dallo stesso nelle proprie note conclusive CP_1
depositate il 07.04.2025).
In forza di tali considerazioni, l'inammissibilità dell'appello principale sopra dichiarata comporta inevitabilmente l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo ex art. 334, comma
4 2, c.c., da intendersi nel senso di una inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse
(la qualificazione in questi termini è ricavabile da Cass. S.U. n. 9741/2008).
6. Le ragioni della decisione e il fatto che non possa lamentare il mancato CP_1
esame della propria impugnazione, avendo proposto appello incidentale tardivo nei confronti delle statuizioni della sentenza di cui non aveva avuto inizialmente motivo di dolersi, pur rivestendo una posizione di soccombenza, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202 per dare atto dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione. Analoga pronuncia non può, invece, essere adottata con riguardo all'appellante incidentale, il cui gravame ha perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una misura “lato sensu” sanzionatoria conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ai sensi della disposizione richiamata (così, fra le tante, Cass. n. 1343/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2080/2024 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello incidentale tardivo proposto da;
CP_1
2) dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per l'obbligo di versamento, da parte della sola appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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