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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EG RO IO NT Presidente
dott. EN LA Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7122/2020, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FR RU per delega in atti
Appellante
CONTRO
in persona del pro rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 CP_3
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma, sentenza n.
7655/2020 depositata il 26.5.2020 nel procedimento r.g. n. 21569/2017. CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI ROMA voglia in via principale, previo rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, sussistendo la piena ammissibilità dello stesso, riformare la sentenza impugnata nel modo che segue:
- Accertata e dichiarata la responsabilità civile dei Magistrati Dott. Giuseppina Loreto, Controparte_4 [...]
e per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati con dolo e/o colpa CP_5 Controparte_6
grave al sig. condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Parte_1
Ministri, al risarcimento dei danni nei confronti del sig. Parte_1
a)- in ordine ai danni patrimoniali patiti dal sig. per le motivazioni indicate in narrativa, Parte_1
nella misura non inferiore di € 6.315.294,00, salvo la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e da quantificarsi anche secondo giudizio equitativo.
b)- in ordine ai danni non patrimoniali patiti e patendi dal sig. per le motivazioni indicate Parte_1
in narrativa, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 CC e comunque nella misura non inferiore ad €
500.000,00, salvo diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
c)- Condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'Appellato “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso appello in quanto del tutto infondato, per l'effetto confermando la sentenza n. 7655/20 del Tribunale di Roma ex adverso impugnata, con ogni consequenziale statuizione favorevole anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“Con ricorso notificato in data 10.07.2017, ha promosso azione nei confronti della Parte_1
- ai sensi della Legge 117/1988 - al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Nell'atto introduttivo lamentava la complessiva gestione del procedimento penale n. di RGNR 5153/2013, incardinato presso il Tribunale di Napoli, ad opera dei magistrati della Procura – Dr.ssa Giuseppina Loreto, dr.ssa dr. – e del GIP, dr.ssa , formulando le Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
conclusioni in epigrafe.
In particolare, l'attore lamentava che i magistrati sopra individuati, ciascuno nelle proprie funzioni, avessero travisato gli atti di indagine ed erroneamente valutato i fatti e le prove;
che a causa di queste condotte era stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, giusta richiesta avanzata in data 13.12.2014, depositata l'ordinanza dal GIP in data 26.03.2015, eseguita in data 30.03.2015, e poi revocata dal Tribunale del Riesame con provvedimento del 29.05.2015.
L'indagine era partita dalla sottoposizione ad indagine della Cooperativa CPL Concordia di Ischia, ed aveva ritenuto individuare una complessa attività di riciclaggio […]. Si erano ipotizzati gli estremi di comportamenti inquadrabili nel più vasto fenomeno corruttivo di amministratori locali e pubblici funzionari con l'intervento ab externo della criminalità organizzata. La necessità di alimentare questo flusso aveva indotto ad operare la costituzione di veri e propri “fondi neri” da cui attingere per il pagamento delle tangenti. In questo quadro indiziario erano emerse relazioni tra l'attuale attore, titolare di un conto corrente in San Marino, e tale Persona_1
legato alla cooperativa da un contratto di consulenza e procacciamento d'affari. Posto che quest'ultimo aveva costituito in NI una società, v'era stata una canalizzazione di risorse finanziarie originate dal citato contratto di consulenza. Nella tesi accusatoria, la compartecipazione dell'attore a queste attività illecite si era concretizzata in un viaggio in NI avvenuto nel 2014, nel quale l'attore avrebbe operato per garantire il trasferimento di denaro dalla NI in Italia, per il tramite di un conto corrente nella sua disponibilità acceso presso un istituto di credito operante in San Marino.
L'attore era stato quindi indagato – in concorso ad altri soggetti - per il delitto di cui all'articolo 648 bis c.p. ed art. 4 L. 16.03.2006 n 146, perché […] il attraverso una operazione di bonifico estero Parte_1
su estero si faceva trasferire le somme di denaro di cui al capo d), dal c/c acceso da presso una banca Parte_2
Tunisina ad un c/c che lo stesso aveva acceso presso una banca di San Marino, provvedendo poi a Pt_1
consegnare il denaro in contante al;
il tutto essendo stato commesso il fatto con il contributo di un gruppo Pt_2
criminale organizzato, impiegato in attività criminali in più di uno Stato. Accertato in Napoli il Febbraio 2014
e commesso tra l'Italia, la NI in data anteriore e prossima al Febbraio 2014.
La difesa dell'attore evidenziava inoltre che l'iscrizione nel registro degli indagati avveniva – intempestivamente – in data 13.12.2014; l'interrogatorio di garanzia veniva effettuato in data 5.4.2015 e, contrariamente alla regola, era stato condotto dal PM e non dal GIP;
il forniva in quella sede ampie delucidazioni sulla sua Pt_1 posizione e su due documenti che, nell'atto di PG, erano stati sequestrati sul suo comodino. Era stato però il
Tribunale della Libertà ad annullare la misura cautelare per carenza di indizi;
in data 14.12.2015 il Pt_1
presentava memorie ex art 367 c.p.p. al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento penale, e la richiesta di archiviazione – senza che agli atti iniziali fossero seguiti atti di indagine – veniva formalizzata dalla Procura solo nel Novembre 2016; seguiva il provvedimento di archiviazione in data 6.11.2017.
Nell'atto introduttivo il ha lamentato quindi: Pt_1
1) che l'indagine condotta dalla Procura di Napoli era risultata, sin dall'inizio, affetta uno da una sviluppo inquisitorio con riferimento al modus procedendi degli inquirenti;
nessun riscontro alle tesi accusatorie era stato mai ricercato a tutela della posizione dell'indagato, in palese violazione dell'assetto costituzionale del nostro ordinamento, delle norme di cui agli artt. 326 e 358 c.p.p., oltreché dei principi di giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto ad un processo equo (art. 5 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). In particolare, la Procura non aveva operato accertamenti a favore dell'indagato neanche dopo l'emissione della misura;
era stata inerte a fronte del solco tracciato dal Tribunale della Libertà, e non aveva effettuato i riscontri agli addebiti elevati all'attore protraendone lo status di indagato.
2) Nella richiesta e nell'emissione della misura cautelare erano stati erroneamente individuati indizi di colpevolezza da inscrivere nell'alveo del travisamento del fatto/prova. La richiesta cautelare e l'ordinanza genetica erano state emesse, quantomeno, con colpa grave da parte dei magistrati, non essendo stato rinvenuto alcun atto che consentisse di riempire di contenuto la tesi accusatoria della partecipazione del all'illecito trasferimento e riciclaggio Pt_1
del denaro, come emerso dalle valutazioni rese nel provvedimento del Tribunale del Riesame.
3)Il GIP: a) non aveva svolto la propria funzione in maniera imparziale: la sua ordinanza aveva riproposto pedissequamente le argomentazioni dedotte nella richiesta cautelare, violando l'articolo 292 c.p.p. con difetto di motivazione del provvedimento cautelare e conseguente danno del denunciante;
b) aveva inoltre consentito la violazione dell'articolo 294 c.p.p. e 13 Cost, visto che le domande dell'interrogatorio di garanzia erano state svolte quasi integralmente dal PM.
4) Si era verificata, ad opera dei magistrati della Procura, la manifesta violazione di legge con riferimento agli artt.
335, 405, 407 c.p.p. per la tardiva iscrizione del D'RI nel registro degli indagati, posto che le intercettazioni
- da cui le tesi accusatorie traevano argomento - erano risalenti, visto che erano compendiate nella nota di PG dell'Ottobre del 2014, a fronte di un' iscrizione nel registro degli indagati pressoché contemporanea all'emissione della richiesta di misura cautelare. […]
Tutto ciò aveva cagionato una serie di danni patrimoniali - il era un imprenditore – e non patrimoniali, Pt_1
individuati nel danno sofferto per la privazione della libertà, nel danno subito alla propria reputazione, nel danno alla propria immagine originato in genere dall'incriminazione e dal fatto di esser stato accostato ad un gruppo criminale noto ed operativo nella zona di riferimento;
ed infine nel danno morale conseguitone che quantificava – anche equitativamente – nei termini di cui all'atto introduttivo e di cui chiedeva ristoro.
Disposta la notifica del ricorso e del decreto ai magistrati interessati dal presente procedimento ex art 6 Legge
117/1988, al fine di consentirne l'intervento volontario, la causa proseguiva senza richieste istruttorie ritenendosi di natura documentale.
In data 23.09.2014 si costituiva – tardivamente - l'Avvocatura generale dello Stato che chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepiva tuttavia - in via preliminare - la decadenza dei gruppi di domande articolate dall'attore ex art 4 co. II
L. 117/1988 ante - riforma. Evidenziava l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dei magistrati per carenza di presupposti, tenuto conto della c.d. clausola di salvaguardia e non potendo esser imputate ai magistrati le diverse forme di responsabilità introdotte con la Legge 27.02.2015 n. 18, stante la natura irretroattiva delle relative disposizioni.
In ogni caso non poteva dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme di diritto, né quella di valutazione del fatto o delle prove;
per il medesimo comma 3 dell'articolo 2, doveva costituire ipotesi di colpa grave solo la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
[…]
La causa, di carattere documentale, andava per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano come in epigrafe ed il Tribunale, tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e riserva di riferire al Collegio”.
Con sentenza n. 7655/2020, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dal , Pt_1
condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio, che ha liquidato in euro 61.085,00 omnia”.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il sig. affidandolo ai seguenti sei Pt_1
motivi: 1 “Cattivo governo del giudizio ex lege 117/88 siccome novellata, con riferimento all'art. 2 comma 3 in punto di colpa grave. Travisamento del fatto;
affermazione di un fatto inesistente”;
2 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 335-405-407 c.p.p. Diniego di giustizia”;
3 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 292 c.p.p., 13 Cost., art. 6 CEDU per emissione di provvedimento cautelare in assenza di motivazione”;
4 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 326 e 358 c.p.p.”;
5 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 294 c.p.p. e art. 13 Cost.”;
6 “Manifesta violazione di legge. Violazione del principio di proporzionalità ex. art. 2 D.M. 55/2014 e dell'art. 4 D.M. 55/2014”.
La costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto del Controparte_1
gravame perché ritenuto infondato.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
§2. Con il primo motivo di appello il sig. censura la sentenza impugnata per avere il Pt_1
Tribunale erroneamente ritenuto che il regime di valutazione degli indizi in ambito cautelare ex art. 273 c.p.p. divergesse da quello generale ex art. 192, co. 2, c.p.p. (il che era a suo avviso sostenuto da un orientamento nettamente minoritario della giurisprudenza di legittimità) e conseguentemente negato la colpa grave dei magistrati inquirenti e giudicanti per avere richiesto e disposto la sua custodia cautelare in carcere nonostante, “come poi inconfutabilmente chiarito dal
Tribunale delle Libertà, nessuna condotta delittuosa estrinsecatasi in un fatto concreto tale da configurare anche indiziariamente il reato di riciclaggio, era contestabile quantomeno al neppure a titolo di concorso morale”. Pt_1
Secondo il sig. , infatti, la carcerazione sarebbe stata richiesta dalla Procura e disposta dal Pt_1
GIP nella “consapevolezza … della assoluta inconsistenza indiziaria residuale” e sulla base di un “dato storicamente non vero e cioè, l'esistenza di un bonifico bancario di fatto mai esistito”, così concretizzando una delle ipotesi tipiche di responsabilità per colpa grave del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. 117/1988, per come modificato dalla legge 18 del 2015, e segnatamente “il travisamento del fatto o delle prove o l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente”.
Il motivo è ad avviso di questa Corte infondato.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare testualmente l'analitica motivazione resa dal
Tribunale al fine di respingere la censura (qui indirettamente riproposta mediante critica al ragionamento del giudice che la ha disattesa) originariamente formulata dal avverso la Pt_1
condotta dei magistrati inquirenti e giudicanti, insita appunto nell'avere asseritamente richiesto e concesso la misura cautelare personale in suo danno in assenza di gravi indizi di colpevolezza e mediante travisamento dei fatti e delle prove.
Il Tribunale si è così espresso: “Il fatto che il Tribunale della Libertà abbia annullato la misura in quanto non abbia riconosciuto sufficientemente dimostrata la partecipazione dell'attore alla condotta di riciclaggio (non risultando traccia del bonifico dal conto al conto al conto aperto all'estero al fine di dare CP_8 CP_9
attuazione al programma delittuoso) non significa che non avessero valenza indiziaria ipotetica i colloqui tra il ed il captati in ambientale presso gli uffici della CPL Concordia;
ed infatti, una lettura Pt_2 Pt_1
coordinata delle motivazioni dello stesso Tribunale del Riesame che ha annullato la misura per il difetto indiziario riscontrato, consente tuttavia di evidenziare che lo stesso Tribunale abbia dato per certo: a) il quadro generale e l'ambiente delinquenziale di riferimento (d'ora in poi in corsivo il provvedimento del TDL n.d.r.) “ …che si tratti di un sistema collaudato fatto proprio dai dirigenti della CPL concordia emerge dalle conversazioni intercettate nel corso delle quali si fa riferimento alle vicende in corso, a quelle passate e future, tutte improntate secondo un sistema ben sperimentato ad una logica illecita di scambio favori ed utilità con esponenti della PA) ; b) il sistema di soggetti che lavorava per la creazione di una provvista di fondi neri da mettere a disposizione degli esponenti della cooperativa e per il loro tramite dei funzionari pubblici infedeli (…”scenario allarmante in merito alla gestione dei rapporti con pubblici amministratori intrattenuti dai soggetti che ruotavano attorno alla CPL, gestione finalizzata, come detto, alla realizzazione di un sistema illegale di scambio di favori ed utilità con asservimento della funzione pubblica agli interessi della cooperativa….. il ricorso alla corruzione, elevato a sistema di gestione degli interessi della CPL Concordia, era reso possibile anche attraverso la realizzazione di un circuito finanziario in NI utilizzato dai responsabili della CPL Concordia, al fine di disporre di denaro contante in nero destinato alla realizzazione degli scopi illeciti della cooperativa, segnatamente al pagamento delle tangenti utilizzando danaro del quale non fosse tracciabile la provenienza”; c) la piena consapevolezza di questo tentativo da parte del coimputato (vedasi conversazione n. 9133 del 26.02.2014 in cui il si mostra perfettamente consapevole degli Pt_1
espedienti elaborati dai due interlocutori per trasferire illecitamente denaro, e suggerisce una modalità ad hoc che prevede il coinvolgimento di una sua società avente sede all'estero ed in cui il detta le proprie generalità Pt_2
all'odierno imputato e gli fornisce i dati della società Tunisina), resa evidente anche dalla preoccupazione dell'odierno imputato di quanto si andava progettando …. non parliamo, al telefono non parlare mai di queste cose, di queste cose capito? Io vengo e ci facciamo una passeggiata…. d) la – almeno apparente – cooperazione dell'odierno attore che, anche intercettato all'interno della cooperativa, suggeriva modi e strumenti per aggirare la tracciabilità del flusso di denaro ( v. sempre la conversazione cit. nella quale i due commentavano la circostanza che la NI fosse nella c.d. white list incontrollabile, e che quindi non avesse forme di controllo sulle operazioni con l'Italia); e) il viaggio in NI per la Pasqua del 2014 in compagnia di in cui il coimputato occultava, come da lui stesso Pt_1
ammesso, € 38.500 nelle tasche – (ovvero nel passeggino della figlia secondo la pubblica accusa) ; f) il passaggio delle conversazioni intercettate in cui in cui l'attore rassicurava il coimputato circa la buona riuscita dell'operazione, disposta estero su estero e quindi sottratta a controlli.
Quanto all'attività di riciclaggio, sostiene il TDL, seppur risulta (dalla lettura delle intercettazioni) “concordata, ideata, programmata, studiata”, tra e “tuttavia risulta arduo ritenere dimostrato, ovvero Pt_1 Pt_2
raggiunta la gravità indiziaria, che il abbia posto in essere la condotta o segmenti della condotta ……e Pt_1
non ritenere piuttosto ed in alternativa che i coindagati abbiano elaborato un progetto senz'altro delittuoso che tuttavia è rimasto in fase prodromica, incompiuto”.
Alcuna affermazione di un fatto che risulta – incontrastabilmente – (l'avverbio ha una sua valenza) esclusa dagli atti del procedimento è stata ritenuta dai giudici della cui condotta si tratta.
Ed infatti anche solo fermandosi acriticamente al passaggio motivazionale, depurato quindi delle premesse cui si è fatto cenno, appare in definitiva dimostrato che il TDL abbia – in espressione della sua funzione – posto paletti sul punto di quella che altrove è definita il “burden of evidence” ovvero l'asticella della capacità dimostrativa indiziaria che, impregiudicata la valutazione rimessa all'organismo giudiziario che è nato all'uopo, è certamente opinabile, nel senso più alto che all'aggettivo sia possibile attribuire.
Anche perché - il dato è noto – quando il legislatore dell'articolo 273 c.p.p. fa riferimento ai gravi indizi legittimanti l'applicazione di una misura cautelare, non si riferisce a quelli di cui all'articolo 192 comma 2 c.p.p. ovvero ai criteri di valutazione della prova logica o indiziaria necessaria e sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputato: la prima delle richiamate disposizioni non richiede infatti anche la univocità e la convergenza, quindi la pluralità dei dati indizianti, bensì soltanto la loro gravità (cfr. Cass. Civ. 22968/2017).
Ed inoltre perché - sia chiaro - la c.d. «clausola di salvaguardia», almeno formalmente permane, anche se la sua formulazione è stata modificata. Il nuovo art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988 recita: «Fatti salvi i commi
3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove». Senza dare contezza delle infinite discussioni circa i margini di resilienza della clausola alla luce della nuova disciplina, pare evidente che ritenerla sostanzialmente eliminata tout court, renderebbe l'art. 2, comma 2, privo di senso, perché si ricaverebbe per definizione che la norma statuisce il principio secondo il quale i magistrati rispondono per l'attività interpretativa e per la valutazione dei fatti e delle prove: l'esatto contrario di quanto è testualmente scritto nel testo dello stesso comma, il quale è formulato ponendo una regola generale (l'irresponsabilità per l'attività di interpretazione delle norme) e un'eccezione alla stessa (i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo).
Non si può infatti dimenticare come sia stata la stessa Corte Costituzionale a ricordare come debba “essere salvaguardata l'autonomia del giudice nell'interpretazione delle norme di diritto e nella valutazione dei fatti e delle prove”. E seguendo l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 18/2015, si dovrebbe allora ritenere che non possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, a meno che il giudice abbia agito con dolo o che abbia tenuto un comportamento gravemente colposo. Valutazioni ascrittive queste, entrambe da escludere con decisione nella fattispecie, anche al netto della patente di “scarsa moralità” attribuita all'imputato dallo stesso TDL che – se vera – certamente ha aiutato nella verificazione dell'equivoco.
Peraltro, come riconosciuto dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che nel parallelo procedimento disciplinare incardinato dal ha valutato gli addebiti elevati a tutti i magistrati dall'attore “…. Pt_1
analizzando le doglianze si evidenzia che i provvedimenti, sia pur suscettibili di interpretazione, che hanno determinato la restrizione della libertà dell'attore di 22 giorni alla base di un impianto probatorio riconosciuto insufficiente risultano invero sufficientemente argomentati, escludendosi a priori che vi sia stato quell'accanimento giudiziario che nel punto uno l'attore identifica nella mancata ricerca ed identificazione degli elementi a suo favore od - al contrario - nella intenzionale o perlomeno gravemente colposa individuazione degli elementi indiziari a suo sfavore;
ed inoltre precisa “non emergono errori aventi carattere macroscopico palese o evidente, per cui vengono a mancare anche in via del tutto ipotetica i requisiti della gravità ed inescusabilità di qualsiasi eventuale negligenza, trattandosi peraltro di questioni assai complesse e delicate ”. Le argomentazioni sopra richiamate, sono in concreto condivise anche dal presente Collegio. L'esame degli atti, il richiamo ai passaggi argomentativi del provvedimento, la traccia delle intercettazioni richiamate, impregiudicata la valutazione tecnica circa il livello di dimostrazione indiziaria fatto proprio dal Tribunale del Riesame, poteva – ponendosi nella mente dell'agente al momento della presunta commissione del fatto dannoso -- certamente portare a ritenere una compartecipazione perfezionata, e non solo ideata, dell'attore nei termini individuati dal capo di incolpazione. Tanto più che gli elementi della sua compartecipazione erano stati ricavati dai magistrati sulla base di intercettazioni non di colloqui tra terzi, ma anche dello stesso attore, secondo il noto brocardo: “ex ore tuo iudico”.
La tesi che quelle stesse dichiarazioni potessero portare ad una diversa soluzione, e se del caso per il tramite delle
“spiegazioni” date dal in sede di interrogatorio di garanzia, sconta il fatto che – al momento della Pt_1
emissione della misura – che sappiamo rientra nella astratta disponibilità dell'autorità giudiziaria, quelle stesse
“spiegazioni” non erano – per ovvie ragioni – disponibili.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (v. Cass Civ. SSUU 3.05.2019 n.
11747) in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, deve ritenersi sottratta a responsabilità civile tutta l'attività prettamente interpretativa di norme di diritto e valutativa dei fatti e delle prove svolta dal magistrato, nei limiti fisiologici e con esclusione dell'interpretazione distorta. Solo
l'attività che non possa essere considerata prodotto logico del percorso intellettivo di interpretazione (e di valutazione)
è assoggettabile a responsabilità. Quest'area di responsabilità può essere meglio individuata specificando che esiste un'attività giurisdizionale che si colloca a monte del vero e proprio processo interpretativo, attraverso una segmentazione del processo di analisi rispondente alla realtà, che scinde in diverse fasi la fattispecie e che porta alla interpretazione, e poi alla decisione. Esse rilevano come fonte di responsabilità civile solo quando il travisamento di cui siano espressione superi la soglia dell'opinabile rientrando nella sfera del “non spiegabile”.
Deve quindi ritenersi, in definitiva, che i fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti - sia pur suscettibili di interpretazione – e che hanno determinato la restrizione della libertà dell'attore per 22 giorni, non siano espressione di accanimento giudiziario, ovvero conseguenza di una “mancata ricerca e/o identificazione degli elementi a suo favore” ovvero espressione di una intenzionale o perlomeno gravemente colposa condotta di interpretazione degli elementi indiziari a suo sfavore. Dalla sua condotta specifica, dalle sue parole, dai suoi non opportuni consigli l'equivoco, se è equivoco, si è originato”. Il suddetto capo di pronuncia, come detto, è stato sotto un primo profilo impugnato dall'appellante, in punto di diritto, sul presupposto che la tesi sposata dal Tribunale, relativa al significato da attribuire alla previsione di cui all'art. 273 c.p.p., fosse stata espressa da una
“minoritaria e isolata” giurisprudenza di legittimità, essendo di contro prevalente l'opinione, ribadita dalla giurisprudenza successiva a quella richiamata dal Tribunale, che il concetto di gravi indizi di colpevolezza, ai fini della misura cautelare, fosse coincidente con quello di cui all'art. 192 c.p.p. (a tale fine il D'RI ha richiamato le seguenti pronunce della S.C.: Cass. pen., n. 55410/2018,
48805/2013, 40061/2012)
La conclusione non è recepibile.
La Corte di legittimità ha invero chiarito che “Sul piano della gravità indiziaria… in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3
e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza” (in questi termini, Cass. pen., Sez. 6, n.
26115/2020; in senso conforme, tra le altre, Cass. pen, Sez. 4, n. 6660/2017, Cass. pen., n.
53369/2016; Cass. pen. 22345/2014; Cass. pen., n. 7793/2013; Cass. pen., n. 36079/2012; Cass. pen., Sez. 4, n. 37878/2007).
In termini ancora più specifici la S.C. ha osservato che, “ai fini dell'applicazione o della conferma di una misura cautelare, è necessario ma anche sufficiente che i giudici delle fasi di merito cautelare non si sottraggano a una approfondita e scrupolosa disamina del compendio delle intercettazioni a loro disposizione, potendo desumere il giudizio di gravità indiziaria anche dalle sole conversazioni, tanto più allorché siano plurime, inequivoche e continuative nel tempo. È, infatti, sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma
1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato” (in questi termini, Cass. pen., sez. 4, n. 27015/2025).
I condivisibili principi sopra affermati, seppure effettivamente negati da alcune (queste sì, isolate) pronunce della stessa Suprema Corte, contrariamente a quanto addotto dal D'RI è assolutamente prevalente anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la eterogeneità tra il concetto di gravi indizi di colpevolezza, agli effetti dell'art. 273 c.p.p., rispetto a quello di cui all'art. 192 c.p.p., e rilevato che, ai fini dell'adozione della misura cautelare, “è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli” (in questo senso, tra le molte, si vedano: Cass. pen., sez. 5, 7092/2024; Cass pen., sez. 5, Cass. pen., sez. 2, n. 48276/2022; Cass. pen., sez. 2,
8948/2022; Cass. pen., sez. 4, 16158/2021; Cass. pen., sez. 4, n. 27498/2019; Cass. pen., sez. 4,
17247/2019; Cass. pen., sez. 1, 43258/2018).
Tanto premesso in diritto, a confutazione della prima argomentazione svolta dall'appellante con il primo motivo di gravame, si rileva come nel caso di specie la richiesta avanzata dalla Procura in data 13.12.2014 e l'ordinanza del GIP del 30.3.2015 risultano entrambe ancorate alle risultanze delle indagini sin lì svolte, come emerge dai lunghi passi delle intercettazioni ambientali trascritti e commentati in entrambi gli atti.
Si vedano a riprova le pagine 84-97 della richiesta di applicazione della misura cautelare e le pagine
96-111 dell'ordinanza del 26.3.2014 (doc. 2 e 3 di parte appellante), ove sono riportate e commentate:
- la conversazione intrattenuta tra il sig. e il sig. il 26.2.2014, nel corso Persona_1 Pt_1
della quale il secondo proponeva la stipula di un contratto di consulenza con la propria società al fine di agevolare il trasferimento di somme dal conto estero (intestato al CP_9 CP_8
a quello, sempre estero, acceso presso una banca di San Marino dallo stesso e Pt_2 Pt_1
presso cui quest'ultimo dichiarava di recarsi con cadenza settimanale, in modo da eludere i controlli dell'Autorità Italiana ed evitare le lungaggini e le complicazioni connesse ai viaggi in
NI (conversazione n. 9133 del 26.2.2014)1;
- la conversazione intercettata il 12.3.2014, nel corso della quale i due programmavano un viaggio insieme in NI, discutevano dell'intenzione di formalizzare i loro rapporti e disquisivano delle modalità di introduzione in Italia di denaro in maniera illecita (conversazione 9831 del
12.3.2014)2. 1 “D'RI: è sì, se mi dai i dati della società tunisina, secondo me, è meglio. Ti faccio un mandato per … di Consulenza commerciale con la , con la mia società estera, in modo che estero su estero non ce ne fotte un c… e siamo apposto, ovviamente, i clienti CP_10 italiani lavorano con la mia società italiana, quindi non c'è legame di questo rapporto, poi sono io che lego tra l'estero e l'italiano perché
… è meglio, poi scusa tu risparmi tutti i soldi.. io sono operativo”. … “i dati bancari … dammi… della banca. Al telefono non parlare mai con me di queste azioni fuori, di queste cose qua, capito? Tanto il mercoledì sto qua, per qualsiasi cosa. O qualche volta ti fai una passeggiata giù, ti vieni a visitare i miei stabilimenti”. 2 “ c'hai da farmi quelle due righe scritte. Pt_2
D'errico: eh! Te l'ho fatte già, te l'aggio mandate oggi.
Così vieni giù in NI e hai il tuo ufficio. Pt_2
L'ho fatte già queste qua eee… te ho fatte dalla società Oggi .. Pt_1 CP_9
Ma scusami un attimo. Se io devo fa (incomp) di San Marino. Pt_2
quello che c… volete. Quello che c… volete! Pt_1
Eh un c…, son tracciati! Pt_2
D' (incomp) Pt_1
(incomp) eh sì c'è sempre la Guardia di Finanza… Pt_2
Invece con … la mia società lì (incomp) io so blindato, io mica l'ho (incomp), mica (incomp) quei soldi lì. Pt_1
…
ogni quanto vai su? Pt_2
qui c'ho degli uffici. Pt_1
ogni quanto vai su? Pt_2
io personalmente sto (non si comprende se dice “un giorn” o “due giorn”) a settimana! Minimo un giorno a settimana. Pt_1
Mi dicono, che per quei bonifici in partenza da San Marino sono tracciati, Pt_2
Tutti i bonifici sono tracciati. Non esiste un bonifico non tracciato. Pt_1
E la finanza. Lì (incomp) Cioè (incomp) Pt_2 - l'intercettazione ambientale del 19.3.2014 dalla quale risulta che i due soggetti si erano poi incontrati e in quel contesto avevano discusso ancora delle modalità operative del progetto
(conversazione n. 10335)3
Allora Pt_1
Uno ti fa un bonifico Pt_2
eh! Pt_1
(incomp) Pt_2
Pa rico: Tipo, un bonifico per delle operazioni (incomp) internaziona, che io sono abilitato alle operazioni internazionali.
[…]
Simone: vabbè tu dici, 100, 150 (incomp)
D'RI: NO! Una cosa è una cosa spot 10.000 (incomp), 50.000 e una cosa è che ti devi fare (incomp).
Se è uno spot (incomp) no! Allora se è così allora facciamo che … Pt_2
perché io poi… Pt_1
10.000 (incomp) 10.000 (incomp) Pt_2
(incomp) Pt_1
Me li porto dalla NI. Pt_2
[…]
Simone: Vabbè, tu dalla NI con 10.000 euro (incomp), quando scendiamo giù, io (incomp) facciamo 25!
Ah! Vedi tu. Pt_1 - il colloquio avvenuto l'8.4.2014 tra e , nel corso del quale Persona_1 Parte_3
il primo raccontava al secondo di aver “chiesto una cortesia, dare un boni … di farmi un bonifico di 30.000 mila euro su San Marino e portarmeli cash…avevo già risolto…”
- gli esiti degli accertamenti esperiti presso l'aeroporto di Fiumicino da cui era emerso che effettivamente e , unitamente alle loro famiglie, si erano Persona_1 Persona_2
recati in NI come programmato ed erano rientrati in data 26.4.2014;
- l'ulteriore intercettazione ambientale da cui si evinceva che il sig. aveva introdotto Pt_2
illegalmente danaro in Italia occultandolo nel passeggino della figlia.
Queste sono le risultanze investigative esaminate dalla Procura e dal GIP, le uniche rilevanti ai fini della valutazione del fondamento dell'odierna azione (non potendo a tali effetti farsi riferimento alle dichiarazioni a posteriori rese dal in sede di interrogatorio di garanzia, con Pt_2
le quali lo stesso aveva riferito che “la sua idea non si era realizzata per la mancata disponibilità del definito una persona non degna di fiducia”). Pt_1
[…]
D'RI: e… me ne versa una e poi facciamo un'altra più avanti è meglio hai capito?.. tanto la non c'è…
siamo certi… sicuro? Pt_2
in mano a me (ride) … non ti preoccupare… Pt_1
ma dicono che li tracciano tutti flussi da San Marino… Pt_2
no! Pt_1
dall'Italia verso San Marino… Pt_2
Dall'Italia verso San Marino sì è ovvio come no … Pt_1
te lo faccio un'altra volta che c… Pt_2
anche se però attenzione questa era fino al 30 gennaio e … era fino al 30 gennaio 2014 … Pt_1
e adesso? Pt_2
D'RI: perché adesso no (White list […])
[…]
D'RI: no..no la vertenza a pagare riguarda solo se un italiano detiene dei … (incomp) … deve fare delle operazioni cioè e sono residenti questo è … e quindi loro devono cominciare..
…(incomp)… Pt_2
Vabbuò ma a me non ci sta nessun problema io ho società là.. tengo la società locale… non ci sta…” Pt_1 Ebbene, alla luce delle descritte emergenze non si ritiene configurabile l'addebito di travisamento del fatto mosso ai magistrati coinvolti, considerato che dalle indagini svolte era effettivamente affiorato il riferimento ad un “bonifico di 30.000,00 euro su San Marino”, indizio che la magistratura
- nell'esercizio delle funzioni che le sono proprie - ha dato ampiamente atto di aver esaminato e valutato, unitamente agli ulteriori elementi sottoposti al suo esame (la piena conoscenza del
D'RI del sistema criminale in cui operava il la richiesta dei dati necessari alla stipula Pt_2
dei contratti di consulenza e la realizzazione del viaggio in NI programmato nei mesi precedenti), ritenendoli sufficienti a fondare il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, nei termini enunciati dalle richiamate pronunce della Corte di legittimità.
Sebbene gli indizi valutati dal Gip non fossero stati poi ritenuti sufficienti, da parte del Tribunale del Riesame, a giustificare la misura cautelare disposta in danno dell'appellante, nondimeno, a fronte del descritto quadro indiziario e tenuto conto del concetto di “gravi indizi di colpevolezza” quale sopra tratteggiato, non è dato ravvisare l'ipotesi di travisamento, per dolo o colpa grave del magistrato, dei fatti o delle prove, né l'affermazione di un evento incontestabilmente escluso dagli atti del procedimento.
Non si rinviene in sostanza nell'operato del Gip e della Procura la negligenza inesplicabile/inescusabile (oggi, la colpa grave) che solo può essere fonte di responsabilità civile ai sensi della legge 117/1988, la quale, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione “esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile, anche se non giustificato, l'errore del giudice” (Cass. SS. UU. 11747/2019, Cass. n. 6791 del 2016, Cass. n. 7272 del 2008; Cass. n. 2107 del 2012) e che si colloca “nel terreno in cui l'attività svolta dal giudice, per la sua arbitrarietà e per il suo scollamento dalle categorie giuridiche, non può neppure più essere qualificata come frutto di interpretazione, come tale insindacabile, ma sconfina nell'invenzione, nell'abnormità, nel diritto libero (tra le altre, Cass. n. 6791 del
2016, Cass. n. 11593 del 2011, Cass. n. 7272 del 2008, Cass. n. 11859 del 2001)” (in questi termini,
Cass., SS. UU, 3 maggio 2019, n. 11747).
In dettaglio, avuto riguardo alla fattispecie di “travisamento dei fatti e delle prove” (di cui all'art. 2, comma 3, l. 117/88) cui l'appellante si riferisce con il motivo in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che la legge 117/88, “nel considerare il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, “attribuisce rilevanza, sempre che sia da ascrivere a negligenza inescusabile, all'errore di tipo «revocatorio», consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti.
Ne consegue che non è riconducibile alla fattispecie prevista da detta norma il caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti” (tali, in particolare, reputati nei gradi di giudizio successivi), “i quali, purtuttavia abbiano formato oggetto di esame e valutazione da parte sua” (così Cass. Sez. 1, sent. 6 novembre 1999, n. 12357, Rv. 530944-01; peraltro, sulla necessità che quello idoneo a configurare responsabilità del magistrato, ai sensi della norma suddetta, sia il solo errore “revocatorio”, si veda già Cass Sez. 1, sent. 26 luglio 1994, n. 6950, Rv. 487516-01; conforme pure
Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2001, n. 11880, Rv. 550808- 01).
Da rimarcare è, inoltre, che “la responsabilità prevista dalla legge n. 117 del 1998, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie”, risulta “incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell'art. 2 della citata legge, le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un
«quid pluris» rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come «non spiegabile» e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato”, sicché è alla stregua di tale criterio che “va ravvisato l'errore rilevante”; del resto, la “necessità che il suddetto errore revocatorio sia conseguenza di una negligenza inescusabile, cioè di un “quid pluris” rispetto alla colpa grave, che renda l'errore come "non spiegabile”, vale a dire privo di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, lo stesso
(aspetto, peraltro, comune a tutte le fattispecie di cui al testo originario della l. n. 117 del 1988; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2002, n. 16935, Rv. 558817-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2007, n. 15227, Rv. 598301-
01), comporta… che ad integrare la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 2 comma 3 occorre che il giudice abbia fondato la propria decisione solo su “fatti pacificamente insussistenti o avulsi dal contesto probatorio” (Cass. Sez.
6-3, ord. 26 febbraio 2015, n. 3916, Rv. 634335-01). Del resto, la clausola di salvaguardia prevista all'art. 2, comma 2, del testo di legge “esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova”, con previsione “che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2018, n. 1266, Rv. 647580-01), come pure precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 gennaio 1989, n. 18. Difatti, secondo la Corte delle leggi, la garanzia costituzionale dell'indipendenza, ex art. 104 Cost., è diretta “a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto”, sicché tale duplice attività “non può dar luogo a responsabilità del giudice”, avendo il legislatore delineato una sfera d'irresponsabilità “fino al punto in cui l'esercizio della giurisdizione, in difformità da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa” (così Corte cost., sent. n. 18 del 1989, cit., § 10. del “Considerato in diritto”) (in questi termini, da ultimo, Cass., ord., 17 luglio
2025, n. 19865).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, considerato il richiamato tenore delle intercettazioni, non è dato inferire che i magistrati siano incorsi in un “errore revocatorio” ovvero, per usare le espressioni utilizzate dalla S.C., in un errore che “si presenti come «non spiegabile”, “vale a dire privo di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, lo stesso”.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
§3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il primo Giudice ravvisato la grave negligenza della Procura della Repubblica nell'aver iscritto il nel registro degli indagati con notevole ritardo, in violazione degli articoli 335, 405 e 407 Pt_1
c.p.p.
Ribadito, anche agli odierni effetti, che “la grave violazione di legge, fonte di responsabilità (del magistrato) va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile”, restando per l'effetto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui al menzionato art. 2, comma 2, della l. 117/88 (così, da ultimo, Cass., ord., 15.11.2023, n. 31837), una simile conclusione non è predicabile con riguardo alla condotta censurata dall'appellante con il motivo in esame.
In proposito si osserva come costituisse principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, già nel vigore del previgente art. 335 c.p.p. (prima dell'introduzione del comma 1-bis, che tale conclusione normativamente prevede), quello secondo cui, “l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste… solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato” (in questi termini, con riguardo al novellato art. 335 c.p.p, Cass. pen., 11 luglio 2024, n. 36918; nello stesso senso, con riguardo alla previgente normativa, tra le molte, Cass. pen., 13.3.2025, n. 21866; Cass. pen., sez. 1, 22.5.2013, n. 34637; Cass., ss.uu., 24.9.2009, n. 40538).
L'apprezzamento del momento in cui procedere all'iscrizione, seppure sottratto a margini di discrezionalità (posto che il P.M. è tenuto ad adempiere a tale obbligo di iscrizione una volta che siano insorti i relativi presupposti), per sua stessa natura implica una valutazione del Pubblico
Ministero, posto che “la vaghezza… dei parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. Pen. è per certi aspetti ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l'iscrizione come un atto a struttura "complessa": nel senso che in esso simbioticamente convivono una componente "oggettiva", quale è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa ("di reato..."); nonché di una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato. Componente, quest'ultima, essenziale, perché è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere.
L'improprio richiamo ad un concetto di "discrezionalità", come si è accennato del tutto inaccettabile, ove non parametrato sulla falsariga di rigorosi presupposti, sindacabili e controllabili in sede giurisdizionale, coglie, però, un aspetto di indiscutibile risalto, quale è quello rappresentato dalla naturale "fluidità" che presenta lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare la insorgenza dell'obbligo di iscrizione. Il codice, infatti, non somministra una definizione normativa di ciò che è "notizia di reato": certamente, l'espressione evoca un quid minus di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l'imputazione; ma è anche un quid pluris rispetto ad una indefinita "ipotesi" di reato, che, come si è visto, la giurisprudenza di questa Corte individua nella figura del semplice sospetto. Tra questi due termini, in ipotesi estremi, regna, però, un'area, tutta da perscrutare sul piano contenutistico, giacché è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di "notizia di reato," di una complessa fattispecie associativa, evoca un "lavorio" definitorio che può comportare (ed è ciò che qui interessa) spazi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato. Ancor più il discorso vale per la individuazione della persona cui il reato deve essere attribuito;
al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto "dal momento in cui [esso] risulta": quando, cioè, la identificazione del soggetto e la attribuibilità a questi del reato, assume una certa pregnanza” (in questi termini, Cass., ss.uu.,
24.9.2009, n. 40538). L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione è dunque rimesso alla valutazione del P.M., nei termini sopra descritti, “fatta salva ovviamente la responsabilità disciplinare ed eventualmente penale del magistrato inquirente, ricorrendone i presupposti” (cfr. Cass., ss.uu., 30.6.2000, n. 16; Cass., 13.3.2025, n.
21866).
Una simile responsabilità è stata nella fattispecie esclusa in sede disciplinare (posto che il procedimento a carico dei magistrati coinvolti nella vicenda in oggetto è stato archiviato il
16.11.2017) e, per quanto di competenza di questa Corte, non sono ravvisabili violazioni suscettibili di essere sussunte in una delle ipotesi di cui alla legge 117/1988.
Sul punto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto, e la circostanza risulta pacifica inter partes, che l'iscrizione nel registro degli indagati è stata effettuata a distanza di due mesi dalla data del 15 ottobre 2014 in cui è intervenuto il deposito dell'informativa “conclusiva” (Nr. 71/-2-304-
2012) a cura del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, composta da 574 pagine e distinta in tre tomi ed undici capitoli, informativa nella quale erano stati riportati gli elementi emersi dall'attività investigativa svolta (consistita in operazioni di intercettazione telefoniche e ambientali, verbali di dichiarazioni, annotazioni di servizio, acquisizione di documentazione), senza che fosse stata in precedenza rubricata alcuna ipotesi di reato.
Si ritiene pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal D'RI, che l'eventuale inerzia colpevole dalla Procura vada valutata a partire dalla data di deposito dell'informativa suddetta, essendo in quel momento, e non in quello in cui sono state captate le prime intercettazioni allo stesso riferibili, che l'Ufficio del PM ha potuto avere contezza dei diversi elementi da cui desumere la sussistenza delle notizie di reato poi oggetto di iscrizione e, per quanto qui specificamente rilevante, la possibile attribuzione di alcune di esse alla persona dell'odierno appellante.
Nel caso di specie, pertanto, il tempo trascorso tra il deposito dell'informativa conclusiva e l'iscrizione nel registro degli indagati, pari a due mesi, lungi dal potersi qualificare come “abnorme”
o frutto di una “negligenza inescusabile”, si ritiene compatibile con la necessità di esaminare e valutare le risultanze refertate, all'esito della cui analisi sono emersi possibili profili di responsabilità penale del . Pt_1 Deve dunque escludersi la configurabilità della dedotta responsabilità del magistrato inquirente ai sensi della legge 117/1988, non potendo ritenersi integrata una “manifesta violazione di legge”, nel senso sopra indicato, con riguardo all'iscrizione dell'odierno appellante nel registro degli indagati.
§4. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato la responsabilità del GIP per aver emesso il provvedimento cautelare in assenza di motivazione, considerata la sovrapponibilità della motivazione del provvedimento alle
“argomentazioni dedotte dagli inquirenti nella domanda cautelare” e la conseguente abdicazione al ruolo di controllo competente al GIP.
L'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere, ad avviso del , era stata Pt_1
dunque emessa in violazione dell'art. 292 c.p.p., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, il che integrava l'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 117/88.
Il motivo è ad avviso di questa Corte infondato.
Si ritiene invero che alla luce dei principi sinora esposti in ordine al concetto di “violazione di legge”
e di “colpa grave” sanzionabili ai fini della responsabilità ex lege 117/88, per come interpretati dalla
Corte di legittimità, la fattispecie di “assenza di motivazione” debba essere restrittivamente intesa e riferita non già al caso di motivazione censurabile o insufficiente, bensì all'ipotesi estrema di sostanziale inesistenza della stessa, e segnatamente ai casi in cui non sia dato evincere il processo logico-giuridico sotteso alla decisione ovvero in cui il significato delle argomentazioni svolte dal giudice a fondamento della pronuncia sia totalmente oscuro e incomprensibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'ipotesi di difetto di motivazione censurabile agli effetti della responsabilità del magistrato è integrata dal caso in cui “essa, benché materialmente inserita nel testo ed articolata, si riveli meramente apparente e appaia frutto di una scelta solo apparentemente interpretativa, in realtà aberrante, in quanto va, senza alcuna razionale spiegazione che sottragga la decisione all'area della sindacabilità, oltre e contro il significante delle disposizioni richiamate (v. Cass. n. 6791 del 2016)” (così Cass., ss.uu., 11747/2019, in motivazione).
Simili conclusioni non appaiono predicabili con riguardo alla motivazione del provvedimento cautelare emesso in danno del D'RI, posto che non si ravvisa in esso un impianto motivazionale “aberrante”, tale da sottrarlo “all'area della sindacabilità” e come tale foriero di responsabilità per il magistrato.
Nell'ordinanza del Gip sono infatti puntualmente indicate le norme applicate e le ragioni delle esigenze di cautela in carcere (v. pagg. 111, 221 e 222), ricondotte al pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e alla pericolosità sociale degli indagati, così rendendo intellegibile il ragionamento logico seguito dal magistrato e possibile la sua censura da parte del destinatario del provvedimento ai sensi del codice di procedura penale (come poi in concreto avvenuto).
In ragione delle considerazioni svolte, anche sotto questo profilo il gravame non si palesa meritevole di accoglimento.
§.5 Con il quarto motivo di appello, il sig. lamenta la colpa grave dell' Pt_1 [...]
per non aver svolto indagini sui fatti e sulle circostanze a lui favorevoli, Controparte_11
in violazione del disposto degli artt. 326 e 358 c.p.p.
La censura è infondata.
Le disposizioni invocate dal D'RI ai fini della sussistenza della contestata violazione di legge,
“non prevedono specifici obblighi”, ma “individuano tempi e modalità di svolgimento delle indagini di competenza del pubblico ministero. Le indicazioni ivi contenute sono riconducibili ad uno spazio di apprezzamento del magistrato, sottratto alla valutazione del giudice disciplinare (e dunque, per quanto qui interessi, anche a quello investito dell'accertamento della responsabilità civile ex art. 117/1988). Ciò appare evidente dalla formulazione degli artt. 326 c.p.p. che si limita a fissare le finalità delle indagini preliminari, e 358 c.p.p. a norma del quale il pubblico ministero "compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (in questi termini, Cass. civ., SS. UU., sent. n. 12311/2015).
La stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in materia penale ha del resto costantemente riconosciuto che il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, e ciò appunto in ragione del fatto che “la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa” (così Cass. pen., sez. 3, 47013/2018; nello stesso senso, Cass. pen., n. 10061/2012; Cass. pen., sez. 3, n.
34615/2010).
In assenza, dunque, di specifici obblighi previsti dalla legge processuale, tali attività devono essere ricondotte ad un ambito di apprezzamento riservato all'organo inquirente, con esclusione di qualsivoglia possibilità di valutazione della condotta come connotata da quella colpa di particolare gravità, per entità e rilevanza, suscettibile di integrare una violazione di legge ai sensi della legge
117/1988.
§6. Con il quinto motivo di impugnazione viene contestata la violazione da parte del Tribunale degli artt. 294 c.p.p. e 13 Cost. per non aver ravvisato una “manifesta violazione di legge da parte degli
Uffici della Magistratura e conseguente danno patito dal sig. avendo i primi condotto un interrogatorio Pt_1
di garanzia palesemente lesivo della sua intrinseca funzione di garanzia”, per essere stato diretto quasi esclusivamente dalla Pubblica Accusa.
L'assunto non è condivisibile.
Ciò che emerge dalla piana lettura del verbale redatto con il mezzo della stenotipia è il pieno rispetto delle prescrizioni dell'art. 294 c.p.p. (compreso il suo sesto comma), essendo stato l'interrogatorio condotto dal GIP alla presenza del PM e del difensore dell'indagato (che nulla ha eccepito in quella sede in merito a pretesi vizi nel suo svolgimento) ed avendo questi ultimi entrambi posto domande al solo dopo che egli aveva provveduto a chiarire i fatti e le Pt_1
circostanze contestatigli dal GIP.
Non si ravvisa pertanto alcuna manifesta violazione di legge rilevante ai sensi della legge
117/1988, in tesi foriera di responsabilità a carico del magistrato.
Il rigetto dei primi cinque motivi di appello assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti in punto di risarcibilità dei danni lamentati dall'appellante, considerato che “il magistrato può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell'esercizio delle sue funzioni provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione è non soltanto errata ma si colloca al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma dall'ancoraggio ad un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili alla fattispecie in esame” (v. sempre SS.UU. 11747/2019) e, per quanto sinora esposto, non è questo il caso.
§7. Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si duole che la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sia avvenuta anche in relazione alla fase istruttoria e comunque per un importo esorbitante rispetto ai valori medi del tariffario fissati per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza o di complessità elevata, quale doveva ritenersi quella di specie, in violazione della regola dell'inviolabilità dei massimi tariffari.
La censura è solo parzialmente suscettibile di accoglimento.
Il motivo è infondato con riguardo all'individuazione del valore della controversia, correttamente indicato dal primo giudice in misura corrispondente alla somma oggetto della domanda attorea
(v. a p. 16 il riferimento al “quantum petitum”), stante il rigetto totale dell'azione (in questo senso, tra le molte, Cass., ord., n. 8449/2023).
I valori applicati sono poi quelli medi fissati per lo scaglione in oggetto, di modo che non è dato ravvisarne l'esorbitanza.
Si ritiene invece fondato il motivo di appello quanto alla non debenza degli importi liquidati in favore della per la fase istruttoria, perché non espletata. Controparte_1
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento del motivo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio poste in capo al sig. ed in favore Pt_1
della vengono liquidate nella misura prevista per lo scaglione Controparte_1
da € 4.000.001 a € 8.000.000, con esclusione della fase istruttoria, in complessivi euro 32.766,00, pari ai valori medi delle tariffe vigenti alla data della decisione.
A fronte del solo parziale accoglimento del gravame, in termini del tutto minoritari rispetto al complesso delle censure avanzate dal sig. (il quale ha reiterato la domanda di condanna Pt_1
al risarcimento dei danni indicati in circa sei milioni di euro e sul punto è rimasto soccombente, in esito al complessivo svolgimento del giudizio), si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado per quota di un quinto;
la residua quota delle spese dell'appello, liquidata come in dispositivo (con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), deve essere posta a carico del . Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 7122/2020
R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, liquida nella minor somma di euro 32.766,00, oltre spese generali ed accessori di legge, le spese del suddetto giudizio che l'attore è tenuto a rifondere in favore della Controparte_1
[...]
2. conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
3. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio per quota di 1/5 e condanna l'appellante alla rifusione della residua quota delle spese del grado, quota liquidata in euro
32.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
EN LA EG RO IO NT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “D'RI: “metti acconto su proforma in (incomprensibile)
acconto su proforma in … Pt_2
[…]
la prossima sei in grado poi? Pt_2
ti mando il messaggio dai non trovo la cartellina qua Pt_1
anche lo … (incomp) … mi devi dare! Pt_2
D'errico: e lo so tutti e due ti devo dare … ti mando il messaggio stasera dai o domani mattina al massimo però aspetta me lo devo segnare.
[…]
D'RI: però poi dopo mi devi dare il tempo che ci devo andare fisicamente là e ..
quanto: ogni quanto vai tu? Pt_2
io vado di solito ogni settimana.. Pt_1
la prossima tu ci vai giusto? … ci vogliono ¾ giorni perché arrivi… Pt_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EG RO IO NT Presidente
dott. EN LA Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7122/2020, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FR RU per delega in atti
Appellante
CONTRO
in persona del pro rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 CP_3
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma, sentenza n.
7655/2020 depositata il 26.5.2020 nel procedimento r.g. n. 21569/2017. CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI ROMA voglia in via principale, previo rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, sussistendo la piena ammissibilità dello stesso, riformare la sentenza impugnata nel modo che segue:
- Accertata e dichiarata la responsabilità civile dei Magistrati Dott. Giuseppina Loreto, Controparte_4 [...]
e per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati con dolo e/o colpa CP_5 Controparte_6
grave al sig. condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Parte_1
Ministri, al risarcimento dei danni nei confronti del sig. Parte_1
a)- in ordine ai danni patrimoniali patiti dal sig. per le motivazioni indicate in narrativa, Parte_1
nella misura non inferiore di € 6.315.294,00, salvo la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e da quantificarsi anche secondo giudizio equitativo.
b)- in ordine ai danni non patrimoniali patiti e patendi dal sig. per le motivazioni indicate Parte_1
in narrativa, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 CC e comunque nella misura non inferiore ad €
500.000,00, salvo diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
c)- Condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'Appellato “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso appello in quanto del tutto infondato, per l'effetto confermando la sentenza n. 7655/20 del Tribunale di Roma ex adverso impugnata, con ogni consequenziale statuizione favorevole anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“Con ricorso notificato in data 10.07.2017, ha promosso azione nei confronti della Parte_1
- ai sensi della Legge 117/1988 - al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Nell'atto introduttivo lamentava la complessiva gestione del procedimento penale n. di RGNR 5153/2013, incardinato presso il Tribunale di Napoli, ad opera dei magistrati della Procura – Dr.ssa Giuseppina Loreto, dr.ssa dr. – e del GIP, dr.ssa , formulando le Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
conclusioni in epigrafe.
In particolare, l'attore lamentava che i magistrati sopra individuati, ciascuno nelle proprie funzioni, avessero travisato gli atti di indagine ed erroneamente valutato i fatti e le prove;
che a causa di queste condotte era stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, giusta richiesta avanzata in data 13.12.2014, depositata l'ordinanza dal GIP in data 26.03.2015, eseguita in data 30.03.2015, e poi revocata dal Tribunale del Riesame con provvedimento del 29.05.2015.
L'indagine era partita dalla sottoposizione ad indagine della Cooperativa CPL Concordia di Ischia, ed aveva ritenuto individuare una complessa attività di riciclaggio […]. Si erano ipotizzati gli estremi di comportamenti inquadrabili nel più vasto fenomeno corruttivo di amministratori locali e pubblici funzionari con l'intervento ab externo della criminalità organizzata. La necessità di alimentare questo flusso aveva indotto ad operare la costituzione di veri e propri “fondi neri” da cui attingere per il pagamento delle tangenti. In questo quadro indiziario erano emerse relazioni tra l'attuale attore, titolare di un conto corrente in San Marino, e tale Persona_1
legato alla cooperativa da un contratto di consulenza e procacciamento d'affari. Posto che quest'ultimo aveva costituito in NI una società, v'era stata una canalizzazione di risorse finanziarie originate dal citato contratto di consulenza. Nella tesi accusatoria, la compartecipazione dell'attore a queste attività illecite si era concretizzata in un viaggio in NI avvenuto nel 2014, nel quale l'attore avrebbe operato per garantire il trasferimento di denaro dalla NI in Italia, per il tramite di un conto corrente nella sua disponibilità acceso presso un istituto di credito operante in San Marino.
L'attore era stato quindi indagato – in concorso ad altri soggetti - per il delitto di cui all'articolo 648 bis c.p. ed art. 4 L. 16.03.2006 n 146, perché […] il attraverso una operazione di bonifico estero Parte_1
su estero si faceva trasferire le somme di denaro di cui al capo d), dal c/c acceso da presso una banca Parte_2
Tunisina ad un c/c che lo stesso aveva acceso presso una banca di San Marino, provvedendo poi a Pt_1
consegnare il denaro in contante al;
il tutto essendo stato commesso il fatto con il contributo di un gruppo Pt_2
criminale organizzato, impiegato in attività criminali in più di uno Stato. Accertato in Napoli il Febbraio 2014
e commesso tra l'Italia, la NI in data anteriore e prossima al Febbraio 2014.
La difesa dell'attore evidenziava inoltre che l'iscrizione nel registro degli indagati avveniva – intempestivamente – in data 13.12.2014; l'interrogatorio di garanzia veniva effettuato in data 5.4.2015 e, contrariamente alla regola, era stato condotto dal PM e non dal GIP;
il forniva in quella sede ampie delucidazioni sulla sua Pt_1 posizione e su due documenti che, nell'atto di PG, erano stati sequestrati sul suo comodino. Era stato però il
Tribunale della Libertà ad annullare la misura cautelare per carenza di indizi;
in data 14.12.2015 il Pt_1
presentava memorie ex art 367 c.p.p. al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento penale, e la richiesta di archiviazione – senza che agli atti iniziali fossero seguiti atti di indagine – veniva formalizzata dalla Procura solo nel Novembre 2016; seguiva il provvedimento di archiviazione in data 6.11.2017.
Nell'atto introduttivo il ha lamentato quindi: Pt_1
1) che l'indagine condotta dalla Procura di Napoli era risultata, sin dall'inizio, affetta uno da una sviluppo inquisitorio con riferimento al modus procedendi degli inquirenti;
nessun riscontro alle tesi accusatorie era stato mai ricercato a tutela della posizione dell'indagato, in palese violazione dell'assetto costituzionale del nostro ordinamento, delle norme di cui agli artt. 326 e 358 c.p.p., oltreché dei principi di giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto ad un processo equo (art. 5 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). In particolare, la Procura non aveva operato accertamenti a favore dell'indagato neanche dopo l'emissione della misura;
era stata inerte a fronte del solco tracciato dal Tribunale della Libertà, e non aveva effettuato i riscontri agli addebiti elevati all'attore protraendone lo status di indagato.
2) Nella richiesta e nell'emissione della misura cautelare erano stati erroneamente individuati indizi di colpevolezza da inscrivere nell'alveo del travisamento del fatto/prova. La richiesta cautelare e l'ordinanza genetica erano state emesse, quantomeno, con colpa grave da parte dei magistrati, non essendo stato rinvenuto alcun atto che consentisse di riempire di contenuto la tesi accusatoria della partecipazione del all'illecito trasferimento e riciclaggio Pt_1
del denaro, come emerso dalle valutazioni rese nel provvedimento del Tribunale del Riesame.
3)Il GIP: a) non aveva svolto la propria funzione in maniera imparziale: la sua ordinanza aveva riproposto pedissequamente le argomentazioni dedotte nella richiesta cautelare, violando l'articolo 292 c.p.p. con difetto di motivazione del provvedimento cautelare e conseguente danno del denunciante;
b) aveva inoltre consentito la violazione dell'articolo 294 c.p.p. e 13 Cost, visto che le domande dell'interrogatorio di garanzia erano state svolte quasi integralmente dal PM.
4) Si era verificata, ad opera dei magistrati della Procura, la manifesta violazione di legge con riferimento agli artt.
335, 405, 407 c.p.p. per la tardiva iscrizione del D'RI nel registro degli indagati, posto che le intercettazioni
- da cui le tesi accusatorie traevano argomento - erano risalenti, visto che erano compendiate nella nota di PG dell'Ottobre del 2014, a fronte di un' iscrizione nel registro degli indagati pressoché contemporanea all'emissione della richiesta di misura cautelare. […]
Tutto ciò aveva cagionato una serie di danni patrimoniali - il era un imprenditore – e non patrimoniali, Pt_1
individuati nel danno sofferto per la privazione della libertà, nel danno subito alla propria reputazione, nel danno alla propria immagine originato in genere dall'incriminazione e dal fatto di esser stato accostato ad un gruppo criminale noto ed operativo nella zona di riferimento;
ed infine nel danno morale conseguitone che quantificava – anche equitativamente – nei termini di cui all'atto introduttivo e di cui chiedeva ristoro.
Disposta la notifica del ricorso e del decreto ai magistrati interessati dal presente procedimento ex art 6 Legge
117/1988, al fine di consentirne l'intervento volontario, la causa proseguiva senza richieste istruttorie ritenendosi di natura documentale.
In data 23.09.2014 si costituiva – tardivamente - l'Avvocatura generale dello Stato che chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepiva tuttavia - in via preliminare - la decadenza dei gruppi di domande articolate dall'attore ex art 4 co. II
L. 117/1988 ante - riforma. Evidenziava l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dei magistrati per carenza di presupposti, tenuto conto della c.d. clausola di salvaguardia e non potendo esser imputate ai magistrati le diverse forme di responsabilità introdotte con la Legge 27.02.2015 n. 18, stante la natura irretroattiva delle relative disposizioni.
In ogni caso non poteva dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme di diritto, né quella di valutazione del fatto o delle prove;
per il medesimo comma 3 dell'articolo 2, doveva costituire ipotesi di colpa grave solo la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
[…]
La causa, di carattere documentale, andava per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano come in epigrafe ed il Tribunale, tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e riserva di riferire al Collegio”.
Con sentenza n. 7655/2020, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dal , Pt_1
condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio, che ha liquidato in euro 61.085,00 omnia”.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il sig. affidandolo ai seguenti sei Pt_1
motivi: 1 “Cattivo governo del giudizio ex lege 117/88 siccome novellata, con riferimento all'art. 2 comma 3 in punto di colpa grave. Travisamento del fatto;
affermazione di un fatto inesistente”;
2 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 335-405-407 c.p.p. Diniego di giustizia”;
3 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 292 c.p.p., 13 Cost., art. 6 CEDU per emissione di provvedimento cautelare in assenza di motivazione”;
4 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 326 e 358 c.p.p.”;
5 “Manifesta violazione di legge. Violazione degli artt. 294 c.p.p. e art. 13 Cost.”;
6 “Manifesta violazione di legge. Violazione del principio di proporzionalità ex. art. 2 D.M. 55/2014 e dell'art. 4 D.M. 55/2014”.
La costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto del Controparte_1
gravame perché ritenuto infondato.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
§2. Con il primo motivo di appello il sig. censura la sentenza impugnata per avere il Pt_1
Tribunale erroneamente ritenuto che il regime di valutazione degli indizi in ambito cautelare ex art. 273 c.p.p. divergesse da quello generale ex art. 192, co. 2, c.p.p. (il che era a suo avviso sostenuto da un orientamento nettamente minoritario della giurisprudenza di legittimità) e conseguentemente negato la colpa grave dei magistrati inquirenti e giudicanti per avere richiesto e disposto la sua custodia cautelare in carcere nonostante, “come poi inconfutabilmente chiarito dal
Tribunale delle Libertà, nessuna condotta delittuosa estrinsecatasi in un fatto concreto tale da configurare anche indiziariamente il reato di riciclaggio, era contestabile quantomeno al neppure a titolo di concorso morale”. Pt_1
Secondo il sig. , infatti, la carcerazione sarebbe stata richiesta dalla Procura e disposta dal Pt_1
GIP nella “consapevolezza … della assoluta inconsistenza indiziaria residuale” e sulla base di un “dato storicamente non vero e cioè, l'esistenza di un bonifico bancario di fatto mai esistito”, così concretizzando una delle ipotesi tipiche di responsabilità per colpa grave del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. 117/1988, per come modificato dalla legge 18 del 2015, e segnatamente “il travisamento del fatto o delle prove o l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente”.
Il motivo è ad avviso di questa Corte infondato.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare testualmente l'analitica motivazione resa dal
Tribunale al fine di respingere la censura (qui indirettamente riproposta mediante critica al ragionamento del giudice che la ha disattesa) originariamente formulata dal avverso la Pt_1
condotta dei magistrati inquirenti e giudicanti, insita appunto nell'avere asseritamente richiesto e concesso la misura cautelare personale in suo danno in assenza di gravi indizi di colpevolezza e mediante travisamento dei fatti e delle prove.
Il Tribunale si è così espresso: “Il fatto che il Tribunale della Libertà abbia annullato la misura in quanto non abbia riconosciuto sufficientemente dimostrata la partecipazione dell'attore alla condotta di riciclaggio (non risultando traccia del bonifico dal conto al conto al conto aperto all'estero al fine di dare CP_8 CP_9
attuazione al programma delittuoso) non significa che non avessero valenza indiziaria ipotetica i colloqui tra il ed il captati in ambientale presso gli uffici della CPL Concordia;
ed infatti, una lettura Pt_2 Pt_1
coordinata delle motivazioni dello stesso Tribunale del Riesame che ha annullato la misura per il difetto indiziario riscontrato, consente tuttavia di evidenziare che lo stesso Tribunale abbia dato per certo: a) il quadro generale e l'ambiente delinquenziale di riferimento (d'ora in poi in corsivo il provvedimento del TDL n.d.r.) “ …che si tratti di un sistema collaudato fatto proprio dai dirigenti della CPL concordia emerge dalle conversazioni intercettate nel corso delle quali si fa riferimento alle vicende in corso, a quelle passate e future, tutte improntate secondo un sistema ben sperimentato ad una logica illecita di scambio favori ed utilità con esponenti della PA) ; b) il sistema di soggetti che lavorava per la creazione di una provvista di fondi neri da mettere a disposizione degli esponenti della cooperativa e per il loro tramite dei funzionari pubblici infedeli (…”scenario allarmante in merito alla gestione dei rapporti con pubblici amministratori intrattenuti dai soggetti che ruotavano attorno alla CPL, gestione finalizzata, come detto, alla realizzazione di un sistema illegale di scambio di favori ed utilità con asservimento della funzione pubblica agli interessi della cooperativa….. il ricorso alla corruzione, elevato a sistema di gestione degli interessi della CPL Concordia, era reso possibile anche attraverso la realizzazione di un circuito finanziario in NI utilizzato dai responsabili della CPL Concordia, al fine di disporre di denaro contante in nero destinato alla realizzazione degli scopi illeciti della cooperativa, segnatamente al pagamento delle tangenti utilizzando danaro del quale non fosse tracciabile la provenienza”; c) la piena consapevolezza di questo tentativo da parte del coimputato (vedasi conversazione n. 9133 del 26.02.2014 in cui il si mostra perfettamente consapevole degli Pt_1
espedienti elaborati dai due interlocutori per trasferire illecitamente denaro, e suggerisce una modalità ad hoc che prevede il coinvolgimento di una sua società avente sede all'estero ed in cui il detta le proprie generalità Pt_2
all'odierno imputato e gli fornisce i dati della società Tunisina), resa evidente anche dalla preoccupazione dell'odierno imputato di quanto si andava progettando …. non parliamo, al telefono non parlare mai di queste cose, di queste cose capito? Io vengo e ci facciamo una passeggiata…. d) la – almeno apparente – cooperazione dell'odierno attore che, anche intercettato all'interno della cooperativa, suggeriva modi e strumenti per aggirare la tracciabilità del flusso di denaro ( v. sempre la conversazione cit. nella quale i due commentavano la circostanza che la NI fosse nella c.d. white list incontrollabile, e che quindi non avesse forme di controllo sulle operazioni con l'Italia); e) il viaggio in NI per la Pasqua del 2014 in compagnia di in cui il coimputato occultava, come da lui stesso Pt_1
ammesso, € 38.500 nelle tasche – (ovvero nel passeggino della figlia secondo la pubblica accusa) ; f) il passaggio delle conversazioni intercettate in cui in cui l'attore rassicurava il coimputato circa la buona riuscita dell'operazione, disposta estero su estero e quindi sottratta a controlli.
Quanto all'attività di riciclaggio, sostiene il TDL, seppur risulta (dalla lettura delle intercettazioni) “concordata, ideata, programmata, studiata”, tra e “tuttavia risulta arduo ritenere dimostrato, ovvero Pt_1 Pt_2
raggiunta la gravità indiziaria, che il abbia posto in essere la condotta o segmenti della condotta ……e Pt_1
non ritenere piuttosto ed in alternativa che i coindagati abbiano elaborato un progetto senz'altro delittuoso che tuttavia è rimasto in fase prodromica, incompiuto”.
Alcuna affermazione di un fatto che risulta – incontrastabilmente – (l'avverbio ha una sua valenza) esclusa dagli atti del procedimento è stata ritenuta dai giudici della cui condotta si tratta.
Ed infatti anche solo fermandosi acriticamente al passaggio motivazionale, depurato quindi delle premesse cui si è fatto cenno, appare in definitiva dimostrato che il TDL abbia – in espressione della sua funzione – posto paletti sul punto di quella che altrove è definita il “burden of evidence” ovvero l'asticella della capacità dimostrativa indiziaria che, impregiudicata la valutazione rimessa all'organismo giudiziario che è nato all'uopo, è certamente opinabile, nel senso più alto che all'aggettivo sia possibile attribuire.
Anche perché - il dato è noto – quando il legislatore dell'articolo 273 c.p.p. fa riferimento ai gravi indizi legittimanti l'applicazione di una misura cautelare, non si riferisce a quelli di cui all'articolo 192 comma 2 c.p.p. ovvero ai criteri di valutazione della prova logica o indiziaria necessaria e sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputato: la prima delle richiamate disposizioni non richiede infatti anche la univocità e la convergenza, quindi la pluralità dei dati indizianti, bensì soltanto la loro gravità (cfr. Cass. Civ. 22968/2017).
Ed inoltre perché - sia chiaro - la c.d. «clausola di salvaguardia», almeno formalmente permane, anche se la sua formulazione è stata modificata. Il nuovo art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988 recita: «Fatti salvi i commi
3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove». Senza dare contezza delle infinite discussioni circa i margini di resilienza della clausola alla luce della nuova disciplina, pare evidente che ritenerla sostanzialmente eliminata tout court, renderebbe l'art. 2, comma 2, privo di senso, perché si ricaverebbe per definizione che la norma statuisce il principio secondo il quale i magistrati rispondono per l'attività interpretativa e per la valutazione dei fatti e delle prove: l'esatto contrario di quanto è testualmente scritto nel testo dello stesso comma, il quale è formulato ponendo una regola generale (l'irresponsabilità per l'attività di interpretazione delle norme) e un'eccezione alla stessa (i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo).
Non si può infatti dimenticare come sia stata la stessa Corte Costituzionale a ricordare come debba “essere salvaguardata l'autonomia del giudice nell'interpretazione delle norme di diritto e nella valutazione dei fatti e delle prove”. E seguendo l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 18/2015, si dovrebbe allora ritenere che non possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, a meno che il giudice abbia agito con dolo o che abbia tenuto un comportamento gravemente colposo. Valutazioni ascrittive queste, entrambe da escludere con decisione nella fattispecie, anche al netto della patente di “scarsa moralità” attribuita all'imputato dallo stesso TDL che – se vera – certamente ha aiutato nella verificazione dell'equivoco.
Peraltro, come riconosciuto dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che nel parallelo procedimento disciplinare incardinato dal ha valutato gli addebiti elevati a tutti i magistrati dall'attore “…. Pt_1
analizzando le doglianze si evidenzia che i provvedimenti, sia pur suscettibili di interpretazione, che hanno determinato la restrizione della libertà dell'attore di 22 giorni alla base di un impianto probatorio riconosciuto insufficiente risultano invero sufficientemente argomentati, escludendosi a priori che vi sia stato quell'accanimento giudiziario che nel punto uno l'attore identifica nella mancata ricerca ed identificazione degli elementi a suo favore od - al contrario - nella intenzionale o perlomeno gravemente colposa individuazione degli elementi indiziari a suo sfavore;
ed inoltre precisa “non emergono errori aventi carattere macroscopico palese o evidente, per cui vengono a mancare anche in via del tutto ipotetica i requisiti della gravità ed inescusabilità di qualsiasi eventuale negligenza, trattandosi peraltro di questioni assai complesse e delicate ”. Le argomentazioni sopra richiamate, sono in concreto condivise anche dal presente Collegio. L'esame degli atti, il richiamo ai passaggi argomentativi del provvedimento, la traccia delle intercettazioni richiamate, impregiudicata la valutazione tecnica circa il livello di dimostrazione indiziaria fatto proprio dal Tribunale del Riesame, poteva – ponendosi nella mente dell'agente al momento della presunta commissione del fatto dannoso -- certamente portare a ritenere una compartecipazione perfezionata, e non solo ideata, dell'attore nei termini individuati dal capo di incolpazione. Tanto più che gli elementi della sua compartecipazione erano stati ricavati dai magistrati sulla base di intercettazioni non di colloqui tra terzi, ma anche dello stesso attore, secondo il noto brocardo: “ex ore tuo iudico”.
La tesi che quelle stesse dichiarazioni potessero portare ad una diversa soluzione, e se del caso per il tramite delle
“spiegazioni” date dal in sede di interrogatorio di garanzia, sconta il fatto che – al momento della Pt_1
emissione della misura – che sappiamo rientra nella astratta disponibilità dell'autorità giudiziaria, quelle stesse
“spiegazioni” non erano – per ovvie ragioni – disponibili.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (v. Cass Civ. SSUU 3.05.2019 n.
11747) in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, deve ritenersi sottratta a responsabilità civile tutta l'attività prettamente interpretativa di norme di diritto e valutativa dei fatti e delle prove svolta dal magistrato, nei limiti fisiologici e con esclusione dell'interpretazione distorta. Solo
l'attività che non possa essere considerata prodotto logico del percorso intellettivo di interpretazione (e di valutazione)
è assoggettabile a responsabilità. Quest'area di responsabilità può essere meglio individuata specificando che esiste un'attività giurisdizionale che si colloca a monte del vero e proprio processo interpretativo, attraverso una segmentazione del processo di analisi rispondente alla realtà, che scinde in diverse fasi la fattispecie e che porta alla interpretazione, e poi alla decisione. Esse rilevano come fonte di responsabilità civile solo quando il travisamento di cui siano espressione superi la soglia dell'opinabile rientrando nella sfera del “non spiegabile”.
Deve quindi ritenersi, in definitiva, che i fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti - sia pur suscettibili di interpretazione – e che hanno determinato la restrizione della libertà dell'attore per 22 giorni, non siano espressione di accanimento giudiziario, ovvero conseguenza di una “mancata ricerca e/o identificazione degli elementi a suo favore” ovvero espressione di una intenzionale o perlomeno gravemente colposa condotta di interpretazione degli elementi indiziari a suo sfavore. Dalla sua condotta specifica, dalle sue parole, dai suoi non opportuni consigli l'equivoco, se è equivoco, si è originato”. Il suddetto capo di pronuncia, come detto, è stato sotto un primo profilo impugnato dall'appellante, in punto di diritto, sul presupposto che la tesi sposata dal Tribunale, relativa al significato da attribuire alla previsione di cui all'art. 273 c.p.p., fosse stata espressa da una
“minoritaria e isolata” giurisprudenza di legittimità, essendo di contro prevalente l'opinione, ribadita dalla giurisprudenza successiva a quella richiamata dal Tribunale, che il concetto di gravi indizi di colpevolezza, ai fini della misura cautelare, fosse coincidente con quello di cui all'art. 192 c.p.p. (a tale fine il D'RI ha richiamato le seguenti pronunce della S.C.: Cass. pen., n. 55410/2018,
48805/2013, 40061/2012)
La conclusione non è recepibile.
La Corte di legittimità ha invero chiarito che “Sul piano della gravità indiziaria… in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3
e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza” (in questi termini, Cass. pen., Sez. 6, n.
26115/2020; in senso conforme, tra le altre, Cass. pen, Sez. 4, n. 6660/2017, Cass. pen., n.
53369/2016; Cass. pen. 22345/2014; Cass. pen., n. 7793/2013; Cass. pen., n. 36079/2012; Cass. pen., Sez. 4, n. 37878/2007).
In termini ancora più specifici la S.C. ha osservato che, “ai fini dell'applicazione o della conferma di una misura cautelare, è necessario ma anche sufficiente che i giudici delle fasi di merito cautelare non si sottraggano a una approfondita e scrupolosa disamina del compendio delle intercettazioni a loro disposizione, potendo desumere il giudizio di gravità indiziaria anche dalle sole conversazioni, tanto più allorché siano plurime, inequivoche e continuative nel tempo. È, infatti, sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma
1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato” (in questi termini, Cass. pen., sez. 4, n. 27015/2025).
I condivisibili principi sopra affermati, seppure effettivamente negati da alcune (queste sì, isolate) pronunce della stessa Suprema Corte, contrariamente a quanto addotto dal D'RI è assolutamente prevalente anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la eterogeneità tra il concetto di gravi indizi di colpevolezza, agli effetti dell'art. 273 c.p.p., rispetto a quello di cui all'art. 192 c.p.p., e rilevato che, ai fini dell'adozione della misura cautelare, “è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli” (in questo senso, tra le molte, si vedano: Cass. pen., sez. 5, 7092/2024; Cass pen., sez. 5, Cass. pen., sez. 2, n. 48276/2022; Cass. pen., sez. 2,
8948/2022; Cass. pen., sez. 4, 16158/2021; Cass. pen., sez. 4, n. 27498/2019; Cass. pen., sez. 4,
17247/2019; Cass. pen., sez. 1, 43258/2018).
Tanto premesso in diritto, a confutazione della prima argomentazione svolta dall'appellante con il primo motivo di gravame, si rileva come nel caso di specie la richiesta avanzata dalla Procura in data 13.12.2014 e l'ordinanza del GIP del 30.3.2015 risultano entrambe ancorate alle risultanze delle indagini sin lì svolte, come emerge dai lunghi passi delle intercettazioni ambientali trascritti e commentati in entrambi gli atti.
Si vedano a riprova le pagine 84-97 della richiesta di applicazione della misura cautelare e le pagine
96-111 dell'ordinanza del 26.3.2014 (doc. 2 e 3 di parte appellante), ove sono riportate e commentate:
- la conversazione intrattenuta tra il sig. e il sig. il 26.2.2014, nel corso Persona_1 Pt_1
della quale il secondo proponeva la stipula di un contratto di consulenza con la propria società al fine di agevolare il trasferimento di somme dal conto estero (intestato al CP_9 CP_8
a quello, sempre estero, acceso presso una banca di San Marino dallo stesso e Pt_2 Pt_1
presso cui quest'ultimo dichiarava di recarsi con cadenza settimanale, in modo da eludere i controlli dell'Autorità Italiana ed evitare le lungaggini e le complicazioni connesse ai viaggi in
NI (conversazione n. 9133 del 26.2.2014)1;
- la conversazione intercettata il 12.3.2014, nel corso della quale i due programmavano un viaggio insieme in NI, discutevano dell'intenzione di formalizzare i loro rapporti e disquisivano delle modalità di introduzione in Italia di denaro in maniera illecita (conversazione 9831 del
12.3.2014)2. 1 “D'RI: è sì, se mi dai i dati della società tunisina, secondo me, è meglio. Ti faccio un mandato per … di Consulenza commerciale con la , con la mia società estera, in modo che estero su estero non ce ne fotte un c… e siamo apposto, ovviamente, i clienti CP_10 italiani lavorano con la mia società italiana, quindi non c'è legame di questo rapporto, poi sono io che lego tra l'estero e l'italiano perché
… è meglio, poi scusa tu risparmi tutti i soldi.. io sono operativo”. … “i dati bancari … dammi… della banca. Al telefono non parlare mai con me di queste azioni fuori, di queste cose qua, capito? Tanto il mercoledì sto qua, per qualsiasi cosa. O qualche volta ti fai una passeggiata giù, ti vieni a visitare i miei stabilimenti”. 2 “ c'hai da farmi quelle due righe scritte. Pt_2
D'errico: eh! Te l'ho fatte già, te l'aggio mandate oggi.
Così vieni giù in NI e hai il tuo ufficio. Pt_2
L'ho fatte già queste qua eee… te ho fatte dalla società Oggi .. Pt_1 CP_9
Ma scusami un attimo. Se io devo fa (incomp) di San Marino. Pt_2
quello che c… volete. Quello che c… volete! Pt_1
Eh un c…, son tracciati! Pt_2
D' (incomp) Pt_1
(incomp) eh sì c'è sempre la Guardia di Finanza… Pt_2
Invece con … la mia società lì (incomp) io so blindato, io mica l'ho (incomp), mica (incomp) quei soldi lì. Pt_1
…
ogni quanto vai su? Pt_2
qui c'ho degli uffici. Pt_1
ogni quanto vai su? Pt_2
io personalmente sto (non si comprende se dice “un giorn” o “due giorn”) a settimana! Minimo un giorno a settimana. Pt_1
Mi dicono, che per quei bonifici in partenza da San Marino sono tracciati, Pt_2
Tutti i bonifici sono tracciati. Non esiste un bonifico non tracciato. Pt_1
E la finanza. Lì (incomp) Cioè (incomp) Pt_2 - l'intercettazione ambientale del 19.3.2014 dalla quale risulta che i due soggetti si erano poi incontrati e in quel contesto avevano discusso ancora delle modalità operative del progetto
(conversazione n. 10335)3
Allora Pt_1
Uno ti fa un bonifico Pt_2
eh! Pt_1
(incomp) Pt_2
Pa rico: Tipo, un bonifico per delle operazioni (incomp) internaziona, che io sono abilitato alle operazioni internazionali.
[…]
Simone: vabbè tu dici, 100, 150 (incomp)
D'RI: NO! Una cosa è una cosa spot 10.000 (incomp), 50.000 e una cosa è che ti devi fare (incomp).
Se è uno spot (incomp) no! Allora se è così allora facciamo che … Pt_2
perché io poi… Pt_1
10.000 (incomp) 10.000 (incomp) Pt_2
(incomp) Pt_1
Me li porto dalla NI. Pt_2
[…]
Simone: Vabbè, tu dalla NI con 10.000 euro (incomp), quando scendiamo giù, io (incomp) facciamo 25!
Ah! Vedi tu. Pt_1 - il colloquio avvenuto l'8.4.2014 tra e , nel corso del quale Persona_1 Parte_3
il primo raccontava al secondo di aver “chiesto una cortesia, dare un boni … di farmi un bonifico di 30.000 mila euro su San Marino e portarmeli cash…avevo già risolto…”
- gli esiti degli accertamenti esperiti presso l'aeroporto di Fiumicino da cui era emerso che effettivamente e , unitamente alle loro famiglie, si erano Persona_1 Persona_2
recati in NI come programmato ed erano rientrati in data 26.4.2014;
- l'ulteriore intercettazione ambientale da cui si evinceva che il sig. aveva introdotto Pt_2
illegalmente danaro in Italia occultandolo nel passeggino della figlia.
Queste sono le risultanze investigative esaminate dalla Procura e dal GIP, le uniche rilevanti ai fini della valutazione del fondamento dell'odierna azione (non potendo a tali effetti farsi riferimento alle dichiarazioni a posteriori rese dal in sede di interrogatorio di garanzia, con Pt_2
le quali lo stesso aveva riferito che “la sua idea non si era realizzata per la mancata disponibilità del definito una persona non degna di fiducia”). Pt_1
[…]
D'RI: e… me ne versa una e poi facciamo un'altra più avanti è meglio hai capito?.. tanto la non c'è…
siamo certi… sicuro? Pt_2
in mano a me (ride) … non ti preoccupare… Pt_1
ma dicono che li tracciano tutti flussi da San Marino… Pt_2
no! Pt_1
dall'Italia verso San Marino… Pt_2
Dall'Italia verso San Marino sì è ovvio come no … Pt_1
te lo faccio un'altra volta che c… Pt_2
anche se però attenzione questa era fino al 30 gennaio e … era fino al 30 gennaio 2014 … Pt_1
e adesso? Pt_2
D'RI: perché adesso no (White list […])
[…]
D'RI: no..no la vertenza a pagare riguarda solo se un italiano detiene dei … (incomp) … deve fare delle operazioni cioè e sono residenti questo è … e quindi loro devono cominciare..
…(incomp)… Pt_2
Vabbuò ma a me non ci sta nessun problema io ho società là.. tengo la società locale… non ci sta…” Pt_1 Ebbene, alla luce delle descritte emergenze non si ritiene configurabile l'addebito di travisamento del fatto mosso ai magistrati coinvolti, considerato che dalle indagini svolte era effettivamente affiorato il riferimento ad un “bonifico di 30.000,00 euro su San Marino”, indizio che la magistratura
- nell'esercizio delle funzioni che le sono proprie - ha dato ampiamente atto di aver esaminato e valutato, unitamente agli ulteriori elementi sottoposti al suo esame (la piena conoscenza del
D'RI del sistema criminale in cui operava il la richiesta dei dati necessari alla stipula Pt_2
dei contratti di consulenza e la realizzazione del viaggio in NI programmato nei mesi precedenti), ritenendoli sufficienti a fondare il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, nei termini enunciati dalle richiamate pronunce della Corte di legittimità.
Sebbene gli indizi valutati dal Gip non fossero stati poi ritenuti sufficienti, da parte del Tribunale del Riesame, a giustificare la misura cautelare disposta in danno dell'appellante, nondimeno, a fronte del descritto quadro indiziario e tenuto conto del concetto di “gravi indizi di colpevolezza” quale sopra tratteggiato, non è dato ravvisare l'ipotesi di travisamento, per dolo o colpa grave del magistrato, dei fatti o delle prove, né l'affermazione di un evento incontestabilmente escluso dagli atti del procedimento.
Non si rinviene in sostanza nell'operato del Gip e della Procura la negligenza inesplicabile/inescusabile (oggi, la colpa grave) che solo può essere fonte di responsabilità civile ai sensi della legge 117/1988, la quale, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione “esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile, anche se non giustificato, l'errore del giudice” (Cass. SS. UU. 11747/2019, Cass. n. 6791 del 2016, Cass. n. 7272 del 2008; Cass. n. 2107 del 2012) e che si colloca “nel terreno in cui l'attività svolta dal giudice, per la sua arbitrarietà e per il suo scollamento dalle categorie giuridiche, non può neppure più essere qualificata come frutto di interpretazione, come tale insindacabile, ma sconfina nell'invenzione, nell'abnormità, nel diritto libero (tra le altre, Cass. n. 6791 del
2016, Cass. n. 11593 del 2011, Cass. n. 7272 del 2008, Cass. n. 11859 del 2001)” (in questi termini,
Cass., SS. UU, 3 maggio 2019, n. 11747).
In dettaglio, avuto riguardo alla fattispecie di “travisamento dei fatti e delle prove” (di cui all'art. 2, comma 3, l. 117/88) cui l'appellante si riferisce con il motivo in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che la legge 117/88, “nel considerare il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, “attribuisce rilevanza, sempre che sia da ascrivere a negligenza inescusabile, all'errore di tipo «revocatorio», consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti.
Ne consegue che non è riconducibile alla fattispecie prevista da detta norma il caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti” (tali, in particolare, reputati nei gradi di giudizio successivi), “i quali, purtuttavia abbiano formato oggetto di esame e valutazione da parte sua” (così Cass. Sez. 1, sent. 6 novembre 1999, n. 12357, Rv. 530944-01; peraltro, sulla necessità che quello idoneo a configurare responsabilità del magistrato, ai sensi della norma suddetta, sia il solo errore “revocatorio”, si veda già Cass Sez. 1, sent. 26 luglio 1994, n. 6950, Rv. 487516-01; conforme pure
Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2001, n. 11880, Rv. 550808- 01).
Da rimarcare è, inoltre, che “la responsabilità prevista dalla legge n. 117 del 1998, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie”, risulta “incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell'art. 2 della citata legge, le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un
«quid pluris» rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come «non spiegabile» e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato”, sicché è alla stregua di tale criterio che “va ravvisato l'errore rilevante”; del resto, la “necessità che il suddetto errore revocatorio sia conseguenza di una negligenza inescusabile, cioè di un “quid pluris” rispetto alla colpa grave, che renda l'errore come "non spiegabile”, vale a dire privo di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, lo stesso
(aspetto, peraltro, comune a tutte le fattispecie di cui al testo originario della l. n. 117 del 1988; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2002, n. 16935, Rv. 558817-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2007, n. 15227, Rv. 598301-
01), comporta… che ad integrare la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 2 comma 3 occorre che il giudice abbia fondato la propria decisione solo su “fatti pacificamente insussistenti o avulsi dal contesto probatorio” (Cass. Sez.
6-3, ord. 26 febbraio 2015, n. 3916, Rv. 634335-01). Del resto, la clausola di salvaguardia prevista all'art. 2, comma 2, del testo di legge “esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova”, con previsione “che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2018, n. 1266, Rv. 647580-01), come pure precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 gennaio 1989, n. 18. Difatti, secondo la Corte delle leggi, la garanzia costituzionale dell'indipendenza, ex art. 104 Cost., è diretta “a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto”, sicché tale duplice attività “non può dar luogo a responsabilità del giudice”, avendo il legislatore delineato una sfera d'irresponsabilità “fino al punto in cui l'esercizio della giurisdizione, in difformità da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa” (così Corte cost., sent. n. 18 del 1989, cit., § 10. del “Considerato in diritto”) (in questi termini, da ultimo, Cass., ord., 17 luglio
2025, n. 19865).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, considerato il richiamato tenore delle intercettazioni, non è dato inferire che i magistrati siano incorsi in un “errore revocatorio” ovvero, per usare le espressioni utilizzate dalla S.C., in un errore che “si presenti come «non spiegabile”, “vale a dire privo di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, lo stesso”.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
§3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il primo Giudice ravvisato la grave negligenza della Procura della Repubblica nell'aver iscritto il nel registro degli indagati con notevole ritardo, in violazione degli articoli 335, 405 e 407 Pt_1
c.p.p.
Ribadito, anche agli odierni effetti, che “la grave violazione di legge, fonte di responsabilità (del magistrato) va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile”, restando per l'effetto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui al menzionato art. 2, comma 2, della l. 117/88 (così, da ultimo, Cass., ord., 15.11.2023, n. 31837), una simile conclusione non è predicabile con riguardo alla condotta censurata dall'appellante con il motivo in esame.
In proposito si osserva come costituisse principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, già nel vigore del previgente art. 335 c.p.p. (prima dell'introduzione del comma 1-bis, che tale conclusione normativamente prevede), quello secondo cui, “l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste… solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato” (in questi termini, con riguardo al novellato art. 335 c.p.p, Cass. pen., 11 luglio 2024, n. 36918; nello stesso senso, con riguardo alla previgente normativa, tra le molte, Cass. pen., 13.3.2025, n. 21866; Cass. pen., sez. 1, 22.5.2013, n. 34637; Cass., ss.uu., 24.9.2009, n. 40538).
L'apprezzamento del momento in cui procedere all'iscrizione, seppure sottratto a margini di discrezionalità (posto che il P.M. è tenuto ad adempiere a tale obbligo di iscrizione una volta che siano insorti i relativi presupposti), per sua stessa natura implica una valutazione del Pubblico
Ministero, posto che “la vaghezza… dei parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. Pen. è per certi aspetti ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l'iscrizione come un atto a struttura "complessa": nel senso che in esso simbioticamente convivono una componente "oggettiva", quale è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa ("di reato..."); nonché di una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato. Componente, quest'ultima, essenziale, perché è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere.
L'improprio richiamo ad un concetto di "discrezionalità", come si è accennato del tutto inaccettabile, ove non parametrato sulla falsariga di rigorosi presupposti, sindacabili e controllabili in sede giurisdizionale, coglie, però, un aspetto di indiscutibile risalto, quale è quello rappresentato dalla naturale "fluidità" che presenta lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare la insorgenza dell'obbligo di iscrizione. Il codice, infatti, non somministra una definizione normativa di ciò che è "notizia di reato": certamente, l'espressione evoca un quid minus di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l'imputazione; ma è anche un quid pluris rispetto ad una indefinita "ipotesi" di reato, che, come si è visto, la giurisprudenza di questa Corte individua nella figura del semplice sospetto. Tra questi due termini, in ipotesi estremi, regna, però, un'area, tutta da perscrutare sul piano contenutistico, giacché è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di "notizia di reato," di una complessa fattispecie associativa, evoca un "lavorio" definitorio che può comportare (ed è ciò che qui interessa) spazi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato. Ancor più il discorso vale per la individuazione della persona cui il reato deve essere attribuito;
al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto "dal momento in cui [esso] risulta": quando, cioè, la identificazione del soggetto e la attribuibilità a questi del reato, assume una certa pregnanza” (in questi termini, Cass., ss.uu.,
24.9.2009, n. 40538). L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione è dunque rimesso alla valutazione del P.M., nei termini sopra descritti, “fatta salva ovviamente la responsabilità disciplinare ed eventualmente penale del magistrato inquirente, ricorrendone i presupposti” (cfr. Cass., ss.uu., 30.6.2000, n. 16; Cass., 13.3.2025, n.
21866).
Una simile responsabilità è stata nella fattispecie esclusa in sede disciplinare (posto che il procedimento a carico dei magistrati coinvolti nella vicenda in oggetto è stato archiviato il
16.11.2017) e, per quanto di competenza di questa Corte, non sono ravvisabili violazioni suscettibili di essere sussunte in una delle ipotesi di cui alla legge 117/1988.
Sul punto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto, e la circostanza risulta pacifica inter partes, che l'iscrizione nel registro degli indagati è stata effettuata a distanza di due mesi dalla data del 15 ottobre 2014 in cui è intervenuto il deposito dell'informativa “conclusiva” (Nr. 71/-2-304-
2012) a cura del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, composta da 574 pagine e distinta in tre tomi ed undici capitoli, informativa nella quale erano stati riportati gli elementi emersi dall'attività investigativa svolta (consistita in operazioni di intercettazione telefoniche e ambientali, verbali di dichiarazioni, annotazioni di servizio, acquisizione di documentazione), senza che fosse stata in precedenza rubricata alcuna ipotesi di reato.
Si ritiene pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal D'RI, che l'eventuale inerzia colpevole dalla Procura vada valutata a partire dalla data di deposito dell'informativa suddetta, essendo in quel momento, e non in quello in cui sono state captate le prime intercettazioni allo stesso riferibili, che l'Ufficio del PM ha potuto avere contezza dei diversi elementi da cui desumere la sussistenza delle notizie di reato poi oggetto di iscrizione e, per quanto qui specificamente rilevante, la possibile attribuzione di alcune di esse alla persona dell'odierno appellante.
Nel caso di specie, pertanto, il tempo trascorso tra il deposito dell'informativa conclusiva e l'iscrizione nel registro degli indagati, pari a due mesi, lungi dal potersi qualificare come “abnorme”
o frutto di una “negligenza inescusabile”, si ritiene compatibile con la necessità di esaminare e valutare le risultanze refertate, all'esito della cui analisi sono emersi possibili profili di responsabilità penale del . Pt_1 Deve dunque escludersi la configurabilità della dedotta responsabilità del magistrato inquirente ai sensi della legge 117/1988, non potendo ritenersi integrata una “manifesta violazione di legge”, nel senso sopra indicato, con riguardo all'iscrizione dell'odierno appellante nel registro degli indagati.
§4. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato la responsabilità del GIP per aver emesso il provvedimento cautelare in assenza di motivazione, considerata la sovrapponibilità della motivazione del provvedimento alle
“argomentazioni dedotte dagli inquirenti nella domanda cautelare” e la conseguente abdicazione al ruolo di controllo competente al GIP.
L'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere, ad avviso del , era stata Pt_1
dunque emessa in violazione dell'art. 292 c.p.p., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, il che integrava l'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 117/88.
Il motivo è ad avviso di questa Corte infondato.
Si ritiene invero che alla luce dei principi sinora esposti in ordine al concetto di “violazione di legge”
e di “colpa grave” sanzionabili ai fini della responsabilità ex lege 117/88, per come interpretati dalla
Corte di legittimità, la fattispecie di “assenza di motivazione” debba essere restrittivamente intesa e riferita non già al caso di motivazione censurabile o insufficiente, bensì all'ipotesi estrema di sostanziale inesistenza della stessa, e segnatamente ai casi in cui non sia dato evincere il processo logico-giuridico sotteso alla decisione ovvero in cui il significato delle argomentazioni svolte dal giudice a fondamento della pronuncia sia totalmente oscuro e incomprensibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'ipotesi di difetto di motivazione censurabile agli effetti della responsabilità del magistrato è integrata dal caso in cui “essa, benché materialmente inserita nel testo ed articolata, si riveli meramente apparente e appaia frutto di una scelta solo apparentemente interpretativa, in realtà aberrante, in quanto va, senza alcuna razionale spiegazione che sottragga la decisione all'area della sindacabilità, oltre e contro il significante delle disposizioni richiamate (v. Cass. n. 6791 del 2016)” (così Cass., ss.uu., 11747/2019, in motivazione).
Simili conclusioni non appaiono predicabili con riguardo alla motivazione del provvedimento cautelare emesso in danno del D'RI, posto che non si ravvisa in esso un impianto motivazionale “aberrante”, tale da sottrarlo “all'area della sindacabilità” e come tale foriero di responsabilità per il magistrato.
Nell'ordinanza del Gip sono infatti puntualmente indicate le norme applicate e le ragioni delle esigenze di cautela in carcere (v. pagg. 111, 221 e 222), ricondotte al pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e alla pericolosità sociale degli indagati, così rendendo intellegibile il ragionamento logico seguito dal magistrato e possibile la sua censura da parte del destinatario del provvedimento ai sensi del codice di procedura penale (come poi in concreto avvenuto).
In ragione delle considerazioni svolte, anche sotto questo profilo il gravame non si palesa meritevole di accoglimento.
§.5 Con il quarto motivo di appello, il sig. lamenta la colpa grave dell' Pt_1 [...]
per non aver svolto indagini sui fatti e sulle circostanze a lui favorevoli, Controparte_11
in violazione del disposto degli artt. 326 e 358 c.p.p.
La censura è infondata.
Le disposizioni invocate dal D'RI ai fini della sussistenza della contestata violazione di legge,
“non prevedono specifici obblighi”, ma “individuano tempi e modalità di svolgimento delle indagini di competenza del pubblico ministero. Le indicazioni ivi contenute sono riconducibili ad uno spazio di apprezzamento del magistrato, sottratto alla valutazione del giudice disciplinare (e dunque, per quanto qui interessi, anche a quello investito dell'accertamento della responsabilità civile ex art. 117/1988). Ciò appare evidente dalla formulazione degli artt. 326 c.p.p. che si limita a fissare le finalità delle indagini preliminari, e 358 c.p.p. a norma del quale il pubblico ministero "compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (in questi termini, Cass. civ., SS. UU., sent. n. 12311/2015).
La stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in materia penale ha del resto costantemente riconosciuto che il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, e ciò appunto in ragione del fatto che “la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa” (così Cass. pen., sez. 3, 47013/2018; nello stesso senso, Cass. pen., n. 10061/2012; Cass. pen., sez. 3, n.
34615/2010).
In assenza, dunque, di specifici obblighi previsti dalla legge processuale, tali attività devono essere ricondotte ad un ambito di apprezzamento riservato all'organo inquirente, con esclusione di qualsivoglia possibilità di valutazione della condotta come connotata da quella colpa di particolare gravità, per entità e rilevanza, suscettibile di integrare una violazione di legge ai sensi della legge
117/1988.
§6. Con il quinto motivo di impugnazione viene contestata la violazione da parte del Tribunale degli artt. 294 c.p.p. e 13 Cost. per non aver ravvisato una “manifesta violazione di legge da parte degli
Uffici della Magistratura e conseguente danno patito dal sig. avendo i primi condotto un interrogatorio Pt_1
di garanzia palesemente lesivo della sua intrinseca funzione di garanzia”, per essere stato diretto quasi esclusivamente dalla Pubblica Accusa.
L'assunto non è condivisibile.
Ciò che emerge dalla piana lettura del verbale redatto con il mezzo della stenotipia è il pieno rispetto delle prescrizioni dell'art. 294 c.p.p. (compreso il suo sesto comma), essendo stato l'interrogatorio condotto dal GIP alla presenza del PM e del difensore dell'indagato (che nulla ha eccepito in quella sede in merito a pretesi vizi nel suo svolgimento) ed avendo questi ultimi entrambi posto domande al solo dopo che egli aveva provveduto a chiarire i fatti e le Pt_1
circostanze contestatigli dal GIP.
Non si ravvisa pertanto alcuna manifesta violazione di legge rilevante ai sensi della legge
117/1988, in tesi foriera di responsabilità a carico del magistrato.
Il rigetto dei primi cinque motivi di appello assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti in punto di risarcibilità dei danni lamentati dall'appellante, considerato che “il magistrato può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell'esercizio delle sue funzioni provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione è non soltanto errata ma si colloca al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma dall'ancoraggio ad un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili alla fattispecie in esame” (v. sempre SS.UU. 11747/2019) e, per quanto sinora esposto, non è questo il caso.
§7. Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si duole che la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sia avvenuta anche in relazione alla fase istruttoria e comunque per un importo esorbitante rispetto ai valori medi del tariffario fissati per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza o di complessità elevata, quale doveva ritenersi quella di specie, in violazione della regola dell'inviolabilità dei massimi tariffari.
La censura è solo parzialmente suscettibile di accoglimento.
Il motivo è infondato con riguardo all'individuazione del valore della controversia, correttamente indicato dal primo giudice in misura corrispondente alla somma oggetto della domanda attorea
(v. a p. 16 il riferimento al “quantum petitum”), stante il rigetto totale dell'azione (in questo senso, tra le molte, Cass., ord., n. 8449/2023).
I valori applicati sono poi quelli medi fissati per lo scaglione in oggetto, di modo che non è dato ravvisarne l'esorbitanza.
Si ritiene invece fondato il motivo di appello quanto alla non debenza degli importi liquidati in favore della per la fase istruttoria, perché non espletata. Controparte_1
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento del motivo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio poste in capo al sig. ed in favore Pt_1
della vengono liquidate nella misura prevista per lo scaglione Controparte_1
da € 4.000.001 a € 8.000.000, con esclusione della fase istruttoria, in complessivi euro 32.766,00, pari ai valori medi delle tariffe vigenti alla data della decisione.
A fronte del solo parziale accoglimento del gravame, in termini del tutto minoritari rispetto al complesso delle censure avanzate dal sig. (il quale ha reiterato la domanda di condanna Pt_1
al risarcimento dei danni indicati in circa sei milioni di euro e sul punto è rimasto soccombente, in esito al complessivo svolgimento del giudizio), si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado per quota di un quinto;
la residua quota delle spese dell'appello, liquidata come in dispositivo (con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), deve essere posta a carico del . Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 7122/2020
R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, liquida nella minor somma di euro 32.766,00, oltre spese generali ed accessori di legge, le spese del suddetto giudizio che l'attore è tenuto a rifondere in favore della Controparte_1
[...]
2. conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
3. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio per quota di 1/5 e condanna l'appellante alla rifusione della residua quota delle spese del grado, quota liquidata in euro
32.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
EN LA EG RO IO NT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “D'RI: “metti acconto su proforma in (incomprensibile)
acconto su proforma in … Pt_2
[…]
la prossima sei in grado poi? Pt_2
ti mando il messaggio dai non trovo la cartellina qua Pt_1
anche lo … (incomp) … mi devi dare! Pt_2
D'errico: e lo so tutti e due ti devo dare … ti mando il messaggio stasera dai o domani mattina al massimo però aspetta me lo devo segnare.
[…]
D'RI: però poi dopo mi devi dare il tempo che ci devo andare fisicamente là e ..
quanto: ogni quanto vai tu? Pt_2
io vado di solito ogni settimana.. Pt_1
la prossima tu ci vai giusto? … ci vogliono ¾ giorni perché arrivi… Pt_2