Art. 1646. Cappellani 1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo. 2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione. 3. Il cappellano capo e' nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianita' di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente nazionale. 4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio e' dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza. 5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.
Articolo 1646 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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