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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 287/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv. Andrea Niero)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(avv. Alessia Bellato) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 10.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: come da nota dd. 2.10.2025 “accogliersi il ricorso”. pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 23.02.2013, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con decreto di omologazione n. cronol. 14268/2022 del 10.11.2022 (RG n. 6732/2022).
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri - nato a [...]
EU (Tunisia) il 25/11/1987, C.F. - e - C.F._1 Parte_2 nata a [...] in data [...], C.F.: - trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, parte I, n. 6, anno 2013, disponendo per le conseguenti annotazioni alle seguenti condizioni:
1) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2) L'abitazione famigliare sita in Via Basilicata n. 1, 30174 Chirignago (Ve), locata dalla sig.ra , viene affidata a quest'ultima, con tutti gli arredi e corredi, che vi Parte_2 continuerà ad abitare stabilmente ed unitamente al figlio Per_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio la Parte_2 Per_1 somma mensile di € 250,00. Tali somme saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat ed inoltre il sig. si obbliga a corrispondere il 50% delle spese Pt_1 straordinarie, così come elencate nel Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
4) In ordine al diritto di visita, Per_1
a. trascorrerà, alternativamente, un week end con il padre ed uno con la madre, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica sera, quando verrà riaccompagnato presso l'altro genitore;
b. il padre potrà inoltre vedere il figlio un pomeriggio alla settimana dalle ore 14 alle ore 20, previo accordo con la madre;
c. nel periodo non scolastico, trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, che dovranno essere concordati tra i coniugi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 d. le festività saranno trascorse da ad anni alterni con il padre e con la madre. Per_1
2. Il calendario di visita, attesa peraltro l'età di potrà essere variato previo accordo Per_1 tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni, scolastici e non, del figlio;
5) I ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso da Per_1 presso di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo del minore;
6) La sig.ra ed il sig. si impegnano a far sì che le loro Parte_2 Parte_1 frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo Per_1 alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione del figlio competono congiuntamente ed esclusivamente agli odierni ricorrenti;
7) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio od il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore in quello di entrambi;
8) Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi, ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di nulla aver a pretendere uno dall'altro al di fuori degli obblighi assunti con il presente accordo;
9) Le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 23.02.2013 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio alla parte I, n. 6, anno 2013 del Comune di Venezia (VE);
pagina 3 di 4 - ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4