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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Fililppo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1073 dell'anno 2022
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa dall'avv. Marino Julo Cosentino, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in , via Q. Sella, 76, presso il suo studio, nonché presso il suo Pt_1 indirizzo telematico : Email_1
APPELLANTE
E
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Stefano Blandini, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 107, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza del 27 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Collegio, la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la (di seguito proponeva opposizione al Parte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2121/2016, con il quale il Tribunale di Foggia le aveva ingiunto di pagare in favore di (di seguito ) l'importo di €. 65.018,39 oltre interessi e spese Controparte_2 CP_1 accessorie, a titolo di mancato pagamento di rate di finanziamenti “con cessione del quinto dello stipendio”, concesso a 21 ex dipendenti della società GESIP - nel frattempo fallita - e successivamente assunti dalla sulla scorta di un accordo collettivo di trasferimento di ramo d'azienda, e concludeva, chiedendo, Pt_1 previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
A sostegno dell'opposizione, nel merito, assumeva che l'accordo collettivo di trasferimento di ramo d'azienda, ex art. 47 comma 4 bis e 5 della legge 428/90, aveva espressamente derogato alle disposizioni ex art. 2112 c.c., precisando che “i debiti delle società cedenti sorti o riferibili al periodo antecedente la cessione, ivi compresi i debiti verso il personale, compreso il TFR e le passività maturate e riferibili alla passata gestione” restavano di ”esclusiva pertinenza delle società cedenti, senza che l'acquirente possa vantare alcun diritto o incorrere in alcuna responsabilità”; di modo che, trattandosi, nel caso di specie, di crediti maturati nel 2011, in 7 mensilità nelle quali la GESIP, pur avendo trattenuto gli importi ai lavoratori dipendenti, non aveva corrisposto le rate di finanziamento dovute, sussisteva il difetto di legittimazione passiva della che non aveva assunto alcun obbligo nei confronti delle finanziarie e non era Pt_1 succeduta nel debito dell'originario datore di lavoro, in base alle previsioni dell'accordo collettivo stipulato.
Ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, l'opponente evidenziava che la aveva richiesto CP_1
l'intero credito (anche dei ratei non ancora scaduti) insinuandosi nella procedura fallimentare GESIP;
il che confermava che l'effetto novativo determinato dall'accordo ex art. 47 comma 4 e 5 l. 428/90 aveva comportato l'estinzione del precedente rapporto contrattuale e la non opponibilità dei relativi oneri, in assenza di espressa richiesta di costituzione ex novo di rapporti di cessione del quinto.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, precisando che i contratti di finanziamento avevano previsto espressamente, in ipotesi di cessione del rapporto di lavoro e di assunzione presso un nuovo datore di lavoro, il mantenimento della medesima trattenuta, previa notifica del contratto, e di aver chiesto a solo la trattenuta del quinto dello Pt_1 stipendio dei lavoratori a saldo delle rate maturate dopo la notifica del contratto di finanziamento, fermo restando che, poiché il proprio diritto si estendeva fino al saldo dell'originario debito, anche i ratei scaduti prima della notifica erano dovuti, procedendosi alla ripresa del medesimo rapporto, fin dal momento della sospensione dei pagamenti.
2 Nel corso del giudizio, in attesa della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la avviava la procedura di espropriazione presso terzi, sulla base del decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo, ed otteneva dal Tribunale di Palermo l'assegnazione della di €. 70.839,15.
Accolta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da e revocato il decreto ingiuntivo, la Pt_1 promuoveva il regolamento di competenza dinanzi alla Suprema Corte, che veniva risolto nel senso CP_1 dell'affermazione della competenza del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale la causa veniva riassunta e, previa formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (non accolta, in quanto la non CP_1 poteva più disporre del credito azionato, avendolo ceduto a terzi), veniva decisa con la sentenza n.
1113/2022, resa in data 21 aprile 2022 all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale il Tribunale di
Foggia accoglieva la domanda di (a suo tempo introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo) e, CP_1 per l'effetto, condannava la al pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 65.018,39, Pt_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di giudizio, quantificate in €. 12.087,00, oltre esborsi per €. 406,500, accessori di legge, con riferimento al giudizio di merito, ed in €. 3.645,00, oltre accessori di legge, con riferimento al regolamento di competenza.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che la materia oggetto della controversia, riguardando i finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote dello stipendio, fosse regolata dal dpr n. 180/1950 – che, per effetto dell'art. 1, comma 137 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) a far data dal 1° gennaio
2005 aveva visto espressamente estesa la sua efficacia anche ai dipendenti di soggetti privati, con particolare riferimento proprio alle le disposizioni relative alla cessione del quinto dello stipendio - e dagli artt. 1260 e ss.
c.c.
Pertanto, il Tribunale, una volta rilevato che, nel caso di specie, la aveva provveduto a rinotificare i CP_1 contratti di finanziamento (stipulati con i dipendenti e recanti la cessione del quinti) direttamente alla Pt_1 doveva considerarsi fondata ed accoglibile la domanda relativa alla trattenuta del quinto dello stipendio da parte del nuovo datore di lavoro e al successivo versamento di dette somme al creditore mutuante, giacchè doveva considerarsi indifferente, per la debitore ceduto, il pagamento del quinto dello stipendio al Pt_1 lavoratore, ovvero alla società finanziaria, “rilevando il solo consenso espresso dal lavoratore all'atto della stipula del contratto di cessione del credito con la finanziaria opposta (mai ritualmente risolto)”; e spettando
“al solo lavoratore ogni eventuale opposizione in ordine all'eventuale duplicazione del credito (rispetto a quello già riscosso dal precedente datore di lavoro o acquisibile nella procedura fallimentare in corso) ed alla concreta quantificazione del debito, essendo invece tenuta la ceduta, per espressa volontà dei lavoratori, ad accreditare il quinto dello stipendio dei lavoratori direttamente a (rectius Apulia) dalla data della Pt_1 notifica della cessione”
3 Avverso la decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte la chiedendo, per i motivi di Pt_1 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, di condannare la alla restituzione delle CP_1 somme assegnate dal Tribunale di Foggia in esecuzione della sentenza impugnata maggiorate degli interessi come per legge fino all'effettivo pagamento;
in subordine, revocare o annullare la sentenza impugnata, per le causali in narrativa, nella parte in cui prevede il pagamento delle rate di finanziamento di n. 2 contratti con delegazione di pagamento;
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui prevede nei piani di ammortamento dei singoli contratti il pagamento degli importi scaduti fino alla data di assunzione dei lavoratori alla Re.Se.T e conseguentemente limitare e ridurre l'importo delle rate dovute dai lavoratori, stante che le retribuzioni non corrispondono ai criteri di cui al DPR
180/1950. Conseguentemente condannare la alla restituzione delle somme risultanti dalla CP_1 differenza degli importi così determinati e le maggiori somme assegnate in sentenza;
in ulteriore subordine, dire e dichiarare che la pretesa creditoria è stata soddisfatta nelle more del giudizio nei confronti dei lavoratori per i quali sono intervenute transazioni e limitare la domanda alle posizioni dei lavoratori effettivamente in servizio presso la Pt_1
Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato l'avverso atto di gravame, chiedendone CP_1 la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto, nel merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 27 giugno 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta da in ordine CP_1 all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, basti osservare che l'atto di appello formulato da ndividua in modo sufficientemente Pt_1 chiaro i punti censurati della sentenza di primo grado, nonché le norme di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto errata applicazione, oltre alle ragioni del dissenso relativo alle argomentazioni e alla soluzione proposta, risultando così pienamente rispettoso della finalità perseguita dalla norma invocata, dal momento che questa Corte ha potuto comprendere agevolmente le doglianze dell'appellante.
Passando al merito del gravame, con unico, articolato motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento dell'avversa domanda e del rigetto delle proprie eccezioni, per avere il giudice di primo grado ritenuto necessario e sufficiente, nel caso de quo, notificare al nuovo datore di lavoro il contratto di finanziamento contenente la cessione del quinto dello stipendio per considerare tenuto il nuovo datore di lavoro ceduto ad operare la trattenuta sulla retribuzione e a riversare gli importi alla
4 cessionaria non solo con riferimento ai ratei successivi alla notifica della cessione, bensì CP_1 anche con riguardo alle trattenute operate dall'originario datore di lavoro ceduto (IP) e non riversate alla CP_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, l'accordo collettivo di lavoro, sottoscritto con le rappresentanze sindacali, conteneva una legittima deroga all'art. 2112 cod. civ., di modo che rappresentava una cesura rispetto ai vecchi rapporti di lavoro.
In questa ottica, dunque, i nuovi contratti di lavoro con la – che prevedevano nuove mansioni, Pt_1 una diversa organizzazione e una diversa retribuzione – dovevano considerarsi del tutto svincolati dal precedente rapporto con IP e, quindi, non potevano rientrare nell'ipotesi del trasferimento del contratto ai sensi della normativa richiamata dal primo giudice (dpr 180/1950), sicché non sarebbe stato sufficiente per la la semplice notifica del contratto di finanziamento per porre a carico CP_1 della l'obbligo di operare le trattenute maturate dopo tale notificazione e, a maggior ragione, Pt_1 per quelle già maturate a carico di IP e dalla stessa non adempiute.
L'appello sul punto è fondato e va accolto.
Infatti, sin dall'atto di citazione in opposizione in primo grado la aveva ricostruito la vicenda Pt_1 nei seguenti termini : “La venne costituita quale società consortile dal Parte_1 CP_3
nel dicembre 2014 per lo svolgimento di vari servizi (allegato1). Il personale attualmente
[...] in forza alla Re. se. T è transitato, dal Gennaio 2015, sulla scorta di un accordo collettivo di trasferimento di ramo d'azienda tra la IP Palermo s.p.a., IP servizi s.p.a, in liquidazione, Parte e le S in rappresentanza dei lavoratori. (allegato 2 ). Tale accordo è Parte_1 stato stipulato dopo l'attivazione da parte delle due società cedenti delle procedure di licenziamento collettivo ex art 4 e 24 della L.223/91 di tutto il personale occupato all'epoca presso le stesse, in conseguenza dell'acclarato stato di insolvenza (accertato dal Tribunale di Palermo e rilevato dal
Ministero dell'economia) e della cessazione del contratto di servizio e delle relative proroghe per assenza di risorse del al 31/8/2012 nonché dello spirare del termine per l'uso Controparte_3 degli ammortizzatori sociali in deroga previsto alla data del 31/12/2014”.
Ancora, sempre nell'atto di citazione, si precisa che “In particolare, quanto a IP Spa, in data
25/05/2010 venne deliberato dal consiglio di amministrazione lo scioglimento anticipato della società e il conseguente avvio della liquidazione volontaria della stessa data la riduzione al di sotto del minino legale del capitale sociale. La società cessava quindi ogni attività il 30/6/2012 con lo spirare del contratto di servizio con il . Entrambe le società ponevano a partire Controparte_3 dal 1/9/2012 il personale in cassa integrazione in deroga con sospensione a zero ore fino al dicembre
2014 e avviavano le procedure per il licenziamento collettivo del personale ex art 4 e 24 della
5 L.223/91 alla data del 17/10/2014. Al contempo, le due società IP presentavano al Tribunale di
Palermo Istanza di fallimento in proprio a cui il Ministero dello Sviluppo economico formulava parere favorevole in data 3/1/2013 in considerazione dello stato di insolvenza "non essendo ( IP) in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'assenza di liquidità ". Istituitasi la Re.Se.T, per volontà del , questa assumeva gli impegni di cui al verbale Controparte_3
d'intesa del 29/12/2014, (allegato 3 )in previsione della futura definizione e stipula del contratto di servizio con il a far data dal Gennaio 2015, manifestando la propria Controparte_3 disponibilità all'acquisizione dei rami d'azienda delle due società in liquidazione (successivamente dichiarate fallite) nei termini meglio precisati nei citati documenti e veniva attivata la procedura di cui all'art. 47 L. 428/1990. In particolare si precisava (art 2 e 5 atto di cessione allegato 4 ) che i debiti delle società cedenti sorti o riferibili al periodo antecedente la cessione, ivi compresi i debiti verso il personale, compreso il TFR e le passività maturate e riferibili alla passata gestione restavano
" di esclusiva pertinenza delle società cedenti senza che l'acquirente possa vantare alcun diritto o incorrere in alcuna responsabilità", oltre alla espressa previsione della sottoscrizione da parte dei lavoratori di un accordo di rinuncia allegato al medesimo atto ( art 2.) In sede di accordo, si precisavano i termini e le condizioni del progressivo assorbimento della forza-lavoro, con l'espressa previsione, ai sensi dell'art 47 comma 4 bis e 5 della L.428/90,”che l'accordo collettivo operi in deroga alle previsioni di cui all'art 2112 c.c. anche al fine di consentire il recupero anche parziale dell'occupazione” In breve, veniva previsto un diverso assetto organizzativo, nuovi inquadramenti contrattuali, l'utilizzo a tempo parziale e una diversa articolazione oraria dei lavoratori e delle loro mansioni con conseguente decurtazione della retribuzione, la decorrenza dell'anzianità di servizio a far data dal trasferimento alla nuova società e, soprattutto, la sottoscrizione di un atto di rinunzia ad agire nei confronti della cessionaria, quale responsabile in solido, per eventuali richieste avanzate alla cedente per diritti di qualunque natura connessi con l'intercorso rapporto di lavoro con le cedenti quali differenze retributive, TFR maturato, ferie non godute, risarcimento danni etc. ( art 5 citato accordo). In conseguenza di tale accordo collettivo, con le procedure di cui agli artt. 410° e
411 c. p. c venivano sottoscritti dai lavoratori gli accordi individuali di conciliazione in sede sindacale, depositati in Tribunale, con contestuale stipula da parte della Re.Se.T dei nuovi contratti
a tempo indeterminato con i lavoratori. In detti processi verbali di conciliazione si riportavano i contenuti previsti dal citato accordo collettivo con le descritte previsioni derogative alla disciplina dell'art 2112 c.c. ivi compreso il TFR maturato con le cedenti nonché la clausola liberatoria a favore della Re.Se.T come sopra riportata. (punti 1-2-3-4-5-6-). (allegato 5)”.
6 Tutte le circostanze in fatto riportate dall'opponente sin dal primo grado – e ribadite in appello, costituendo l'ossatura dell'unico sostanziale motivo di appello – oltre che essere riscontrate dai documenti prodotti, non sono mai state oggetto di contestazione da parte dell'opposta, né in primo grado e neppure nella presente sede di appello, tenuto conto che ancora nella costituzione in giudizio dinanzi alla Corte, la non contesta affatto la ricostruzione degli eventi, sostenendo CP_1 semplicemente – dopo essersi ampiamente soffermata su una eccezione di inammissibilità dell'appello, già rigettata – che i nuovi contratti di lavoro, pur non essendo una mera prosecuzione dei rapporti esistenti tra i dipendenti e la IP, non hanno alcun rilievo rispetto alla cessione del quinto dello stipendio a suo tempo disposta dal dipendente finanziato a favore della finanziaria trasferendosi l'obbligo ad operare la trattenuta in capo al nuovo datore di lavoro, CP_1 indipendentemente dalla novità del rapporto1.
Ciò posto, deve osservarsi che la ricostruzione operata dall'appellante e non contestata dall'appellata, consente di affermare che per i dipendenti ex IP interessati dai finanziamenti con cessione del quinto di cui si discute, le assunzioni operate da in esecuzione di un accordo collettivo, Pt_1 pacificamente e legittimamente derogatorio rispetto alle garanzie poste dalla legge in favore del lavoratore (tre le altre l'art. 2112 cod. civ.) hanno rappresentato una cesura netta rispetto al precedente rapporto.
In particolare, la diversità delle mansioni, dell'inquadramento, dell'organizzazione aziendale e della retribuzione, oltre che la espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità di per obbligazioni Pt_1 assunte da IP, inducono a ritenere che sia stato instaurato un rapporto di lavoro del tutto nuovo a distanza di anni dalla cessazione di quello con IP.
7 Condividendo, dunque, quanto espresso da altri giudici in vicende del tutto sovrapponibili, nelle quali la diversità (anche del Tribunale adito) attiene soltanto alla finanziaria interessata, nel caso presente vi è stata una vera e propria cessazione del rapporto con IP, con la conseguenza che non opera l'art. 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento (secondo cui “In caso di mutamento del debitore ceduto, il cedente, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza fin d'ora la cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro/ente pensionistico, affinché questo operi sullo stipendio/salario/pensione od assegno che gli corrisponderà, fino all'estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto della cessione”), bensì l'art. 10 che riguarda l'ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro2.
Né, peraltro, il primo giudice ha espressamente spiegato per quale ragione la prospettazione della opponente non sia meritevole di accoglimento, limitandosi a sostenere l'interpretazione offerta Pt_1 dalla creditrice opposta.
D'altro canto, il fatto che sia stata ammessa al fallimento IP per il credito complessivo CP_1 corrispondente alle somme residue dei finanziamenti in favore dei dipendenti conforta la conclusione che instaurando nuovi rapporti di lavoro con i dipendenti ex IP non abbia assunto alcuna Pt_1 obbligazione derivante dai finanziamenti con cessione del quinto ottenuti dai dipendenti medesimi.
L'accoglimento dell'appello sotto tale profilo comporta l'assorbimento degli ulteriori profili subordinati di gravame.
L'effetto espansivo dell'art. 336 c.p.c. comporta l'accoglimento della domanda articolata con l'atto di appello di restituzione delle somme corrisposte – nelle forme dell'assegnazione da parte del giudice dell'espropriazione presso terzi – in esecuzione della pronuncia riformata3.
Sebbene l'assegnazione delle somme sia avvenuta sulla scorta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e revocato dopo l'assegnazione4, e non della sentenza di primo grado oggi riformata, la condanna può essere ugualmente pronunciata in quanto il pagamento (rectius assegnazione) risulta, in ogni caso, priva di giustificazione;
sicché si impone l'effetto ripristinatorio previsto dal citato art. 336 c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla riforma della sentenza impugnata, esse seguono la soccombenza e, poste a carico di appellata, CP_1 vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1113/2022, resa in data 21 aprile 2022 all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c, dal
Tribunale di Foggia,
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda di pagamento proposta da;
Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di delle somma alla stessa Controparte_1 Pt_1 assegnate nella procedura espropriativa presso terzi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna, altresì, alla refusione delle spese sostenute dall'appellante in Controparte_1
nel doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, Parte_1 per il primo grado, in € 14.103,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, per il regolamento di competenza, in € 3.082,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, e, quanto al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così decisa il 12 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB NE IL LA
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Assume, in particolare, che “l'accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali è del tutto irrilevante nei CP_1 confronti di , semplicemente perché quest'ultima non rivendica crediti vantati nei confronti delle IP, ensì crediti CP_1 vantati nei confronti dei lavoratori/cedenti.Il richiamo all'art. 5 dell'accordo, difatti, attiene alle possibili richieste dei dipendenti, anche ex art. 2112 c.c. Nel caso di specie, invece, ha chiesto alla il pagamento del quinto CP_1 Pt_1 spettante ai lavoratori dopo l'assunzione da parte di quest'ultima: credito che trae origine dai contratti di finanziamento
[…] La clausola contenuta nei contratti (dal seguente tenore: “in caso di mutamento del debitore ceduto, il Cedente, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza sin d'ora la cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinchè questo operi sullo stipendio/salario, fino alla estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto della cessione”) trova origine nella disciplina dettata dall'art. 59 del DPR 895 del 1950 […] Il Legislatore con la citata disposizione ha, in buona sostanza, disciplinato il caso in cui il cedente passi alle dipendenze di altro datore di lavoro, sancendo in capo a quest'ultimo l'obbligo di proseguire nelle trattenute del quinto dello stipendio del lavoratore per riversarlo alla finanziaria sino all'estinzione integrale del finanziamento […] tale disciplina non si applica solo nel caso di passaggio diretto del lavoratore in capo a nuova Amministrazione, ma anche in caso di dimissioni e nuova assunzione. In altri termini, dato che solitamente un lavoratore non passa direttamente alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, ma la nuova assunzione può avvenire anche dopo del tempo, l'amministrazione del primo datore di lavoro, che abbia avuto conoscenza della nuova assunzione del lavoratore, deve inoltrare al nuovo datore di lavoro lo stato dei pagamenti, al fine di consentire la “ripresa” del piano di ammortamento. 2 V. sentenza n. 1495/2018 pubbl. il 26 marzo 2018 tra e . Pt_1 CP_4 3 V. Cass. Civ., sez. I, 29 ottobre 2020, n.23972; 4 la revoca veniva disposta in relazione alla declaratoria di incompetenza per territorio, superata dal Regolamento di
Competenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Fililppo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1073 dell'anno 2022
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa dall'avv. Marino Julo Cosentino, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in , via Q. Sella, 76, presso il suo studio, nonché presso il suo Pt_1 indirizzo telematico : Email_1
APPELLANTE
E
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Stefano Blandini, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 107, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
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APPELLATA
All'udienza del 27 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Collegio, la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la (di seguito proponeva opposizione al Parte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2121/2016, con il quale il Tribunale di Foggia le aveva ingiunto di pagare in favore di (di seguito ) l'importo di €. 65.018,39 oltre interessi e spese Controparte_2 CP_1 accessorie, a titolo di mancato pagamento di rate di finanziamenti “con cessione del quinto dello stipendio”, concesso a 21 ex dipendenti della società GESIP - nel frattempo fallita - e successivamente assunti dalla sulla scorta di un accordo collettivo di trasferimento di ramo d'azienda, e concludeva, chiedendo, Pt_1 previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
A sostegno dell'opposizione, nel merito, assumeva che l'accordo collettivo di trasferimento di ramo d'azienda, ex art. 47 comma 4 bis e 5 della legge 428/90, aveva espressamente derogato alle disposizioni ex art. 2112 c.c., precisando che “i debiti delle società cedenti sorti o riferibili al periodo antecedente la cessione, ivi compresi i debiti verso il personale, compreso il TFR e le passività maturate e riferibili alla passata gestione” restavano di ”esclusiva pertinenza delle società cedenti, senza che l'acquirente possa vantare alcun diritto o incorrere in alcuna responsabilità”; di modo che, trattandosi, nel caso di specie, di crediti maturati nel 2011, in 7 mensilità nelle quali la GESIP, pur avendo trattenuto gli importi ai lavoratori dipendenti, non aveva corrisposto le rate di finanziamento dovute, sussisteva il difetto di legittimazione passiva della che non aveva assunto alcun obbligo nei confronti delle finanziarie e non era Pt_1 succeduta nel debito dell'originario datore di lavoro, in base alle previsioni dell'accordo collettivo stipulato.
Ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, l'opponente evidenziava che la aveva richiesto CP_1
l'intero credito (anche dei ratei non ancora scaduti) insinuandosi nella procedura fallimentare GESIP;
il che confermava che l'effetto novativo determinato dall'accordo ex art. 47 comma 4 e 5 l. 428/90 aveva comportato l'estinzione del precedente rapporto contrattuale e la non opponibilità dei relativi oneri, in assenza di espressa richiesta di costituzione ex novo di rapporti di cessione del quinto.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, precisando che i contratti di finanziamento avevano previsto espressamente, in ipotesi di cessione del rapporto di lavoro e di assunzione presso un nuovo datore di lavoro, il mantenimento della medesima trattenuta, previa notifica del contratto, e di aver chiesto a solo la trattenuta del quinto dello Pt_1 stipendio dei lavoratori a saldo delle rate maturate dopo la notifica del contratto di finanziamento, fermo restando che, poiché il proprio diritto si estendeva fino al saldo dell'originario debito, anche i ratei scaduti prima della notifica erano dovuti, procedendosi alla ripresa del medesimo rapporto, fin dal momento della sospensione dei pagamenti.
2 Nel corso del giudizio, in attesa della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la avviava la procedura di espropriazione presso terzi, sulla base del decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo, ed otteneva dal Tribunale di Palermo l'assegnazione della di €. 70.839,15.
Accolta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da e revocato il decreto ingiuntivo, la Pt_1 promuoveva il regolamento di competenza dinanzi alla Suprema Corte, che veniva risolto nel senso CP_1 dell'affermazione della competenza del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale la causa veniva riassunta e, previa formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (non accolta, in quanto la non CP_1 poteva più disporre del credito azionato, avendolo ceduto a terzi), veniva decisa con la sentenza n.
1113/2022, resa in data 21 aprile 2022 all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale il Tribunale di
Foggia accoglieva la domanda di (a suo tempo introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo) e, CP_1 per l'effetto, condannava la al pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 65.018,39, Pt_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di giudizio, quantificate in €. 12.087,00, oltre esborsi per €. 406,500, accessori di legge, con riferimento al giudizio di merito, ed in €. 3.645,00, oltre accessori di legge, con riferimento al regolamento di competenza.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che la materia oggetto della controversia, riguardando i finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote dello stipendio, fosse regolata dal dpr n. 180/1950 – che, per effetto dell'art. 1, comma 137 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) a far data dal 1° gennaio
2005 aveva visto espressamente estesa la sua efficacia anche ai dipendenti di soggetti privati, con particolare riferimento proprio alle le disposizioni relative alla cessione del quinto dello stipendio - e dagli artt. 1260 e ss.
c.c.
Pertanto, il Tribunale, una volta rilevato che, nel caso di specie, la aveva provveduto a rinotificare i CP_1 contratti di finanziamento (stipulati con i dipendenti e recanti la cessione del quinti) direttamente alla Pt_1 doveva considerarsi fondata ed accoglibile la domanda relativa alla trattenuta del quinto dello stipendio da parte del nuovo datore di lavoro e al successivo versamento di dette somme al creditore mutuante, giacchè doveva considerarsi indifferente, per la debitore ceduto, il pagamento del quinto dello stipendio al Pt_1 lavoratore, ovvero alla società finanziaria, “rilevando il solo consenso espresso dal lavoratore all'atto della stipula del contratto di cessione del credito con la finanziaria opposta (mai ritualmente risolto)”; e spettando
“al solo lavoratore ogni eventuale opposizione in ordine all'eventuale duplicazione del credito (rispetto a quello già riscosso dal precedente datore di lavoro o acquisibile nella procedura fallimentare in corso) ed alla concreta quantificazione del debito, essendo invece tenuta la ceduta, per espressa volontà dei lavoratori, ad accreditare il quinto dello stipendio dei lavoratori direttamente a (rectius Apulia) dalla data della Pt_1 notifica della cessione”
3 Avverso la decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte la chiedendo, per i motivi di Pt_1 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, di condannare la alla restituzione delle CP_1 somme assegnate dal Tribunale di Foggia in esecuzione della sentenza impugnata maggiorate degli interessi come per legge fino all'effettivo pagamento;
in subordine, revocare o annullare la sentenza impugnata, per le causali in narrativa, nella parte in cui prevede il pagamento delle rate di finanziamento di n. 2 contratti con delegazione di pagamento;
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui prevede nei piani di ammortamento dei singoli contratti il pagamento degli importi scaduti fino alla data di assunzione dei lavoratori alla Re.Se.T e conseguentemente limitare e ridurre l'importo delle rate dovute dai lavoratori, stante che le retribuzioni non corrispondono ai criteri di cui al DPR
180/1950. Conseguentemente condannare la alla restituzione delle somme risultanti dalla CP_1 differenza degli importi così determinati e le maggiori somme assegnate in sentenza;
in ulteriore subordine, dire e dichiarare che la pretesa creditoria è stata soddisfatta nelle more del giudizio nei confronti dei lavoratori per i quali sono intervenute transazioni e limitare la domanda alle posizioni dei lavoratori effettivamente in servizio presso la Pt_1
Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato l'avverso atto di gravame, chiedendone CP_1 la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto, nel merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 27 giugno 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta da in ordine CP_1 all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, basti osservare che l'atto di appello formulato da ndividua in modo sufficientemente Pt_1 chiaro i punti censurati della sentenza di primo grado, nonché le norme di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto errata applicazione, oltre alle ragioni del dissenso relativo alle argomentazioni e alla soluzione proposta, risultando così pienamente rispettoso della finalità perseguita dalla norma invocata, dal momento che questa Corte ha potuto comprendere agevolmente le doglianze dell'appellante.
Passando al merito del gravame, con unico, articolato motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento dell'avversa domanda e del rigetto delle proprie eccezioni, per avere il giudice di primo grado ritenuto necessario e sufficiente, nel caso de quo, notificare al nuovo datore di lavoro il contratto di finanziamento contenente la cessione del quinto dello stipendio per considerare tenuto il nuovo datore di lavoro ceduto ad operare la trattenuta sulla retribuzione e a riversare gli importi alla
4 cessionaria non solo con riferimento ai ratei successivi alla notifica della cessione, bensì CP_1 anche con riguardo alle trattenute operate dall'originario datore di lavoro ceduto (IP) e non riversate alla CP_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, l'accordo collettivo di lavoro, sottoscritto con le rappresentanze sindacali, conteneva una legittima deroga all'art. 2112 cod. civ., di modo che rappresentava una cesura rispetto ai vecchi rapporti di lavoro.
In questa ottica, dunque, i nuovi contratti di lavoro con la – che prevedevano nuove mansioni, Pt_1 una diversa organizzazione e una diversa retribuzione – dovevano considerarsi del tutto svincolati dal precedente rapporto con IP e, quindi, non potevano rientrare nell'ipotesi del trasferimento del contratto ai sensi della normativa richiamata dal primo giudice (dpr 180/1950), sicché non sarebbe stato sufficiente per la la semplice notifica del contratto di finanziamento per porre a carico CP_1 della l'obbligo di operare le trattenute maturate dopo tale notificazione e, a maggior ragione, Pt_1 per quelle già maturate a carico di IP e dalla stessa non adempiute.
L'appello sul punto è fondato e va accolto.
Infatti, sin dall'atto di citazione in opposizione in primo grado la aveva ricostruito la vicenda Pt_1 nei seguenti termini : “La venne costituita quale società consortile dal Parte_1 CP_3
nel dicembre 2014 per lo svolgimento di vari servizi (allegato1). Il personale attualmente
[...] in forza alla Re. se. T è transitato, dal Gennaio 2015, sulla scorta di un accordo collettivo di trasferimento di ramo d'azienda tra la IP Palermo s.p.a., IP servizi s.p.a, in liquidazione, Parte e le S in rappresentanza dei lavoratori. (allegato 2 ). Tale accordo è Parte_1 stato stipulato dopo l'attivazione da parte delle due società cedenti delle procedure di licenziamento collettivo ex art 4 e 24 della L.223/91 di tutto il personale occupato all'epoca presso le stesse, in conseguenza dell'acclarato stato di insolvenza (accertato dal Tribunale di Palermo e rilevato dal
Ministero dell'economia) e della cessazione del contratto di servizio e delle relative proroghe per assenza di risorse del al 31/8/2012 nonché dello spirare del termine per l'uso Controparte_3 degli ammortizzatori sociali in deroga previsto alla data del 31/12/2014”.
Ancora, sempre nell'atto di citazione, si precisa che “In particolare, quanto a IP Spa, in data
25/05/2010 venne deliberato dal consiglio di amministrazione lo scioglimento anticipato della società e il conseguente avvio della liquidazione volontaria della stessa data la riduzione al di sotto del minino legale del capitale sociale. La società cessava quindi ogni attività il 30/6/2012 con lo spirare del contratto di servizio con il . Entrambe le società ponevano a partire Controparte_3 dal 1/9/2012 il personale in cassa integrazione in deroga con sospensione a zero ore fino al dicembre
2014 e avviavano le procedure per il licenziamento collettivo del personale ex art 4 e 24 della
5 L.223/91 alla data del 17/10/2014. Al contempo, le due società IP presentavano al Tribunale di
Palermo Istanza di fallimento in proprio a cui il Ministero dello Sviluppo economico formulava parere favorevole in data 3/1/2013 in considerazione dello stato di insolvenza "non essendo ( IP) in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'assenza di liquidità ". Istituitasi la Re.Se.T, per volontà del , questa assumeva gli impegni di cui al verbale Controparte_3
d'intesa del 29/12/2014, (allegato 3 )in previsione della futura definizione e stipula del contratto di servizio con il a far data dal Gennaio 2015, manifestando la propria Controparte_3 disponibilità all'acquisizione dei rami d'azienda delle due società in liquidazione (successivamente dichiarate fallite) nei termini meglio precisati nei citati documenti e veniva attivata la procedura di cui all'art. 47 L. 428/1990. In particolare si precisava (art 2 e 5 atto di cessione allegato 4 ) che i debiti delle società cedenti sorti o riferibili al periodo antecedente la cessione, ivi compresi i debiti verso il personale, compreso il TFR e le passività maturate e riferibili alla passata gestione restavano
" di esclusiva pertinenza delle società cedenti senza che l'acquirente possa vantare alcun diritto o incorrere in alcuna responsabilità", oltre alla espressa previsione della sottoscrizione da parte dei lavoratori di un accordo di rinuncia allegato al medesimo atto ( art 2.) In sede di accordo, si precisavano i termini e le condizioni del progressivo assorbimento della forza-lavoro, con l'espressa previsione, ai sensi dell'art 47 comma 4 bis e 5 della L.428/90,”che l'accordo collettivo operi in deroga alle previsioni di cui all'art 2112 c.c. anche al fine di consentire il recupero anche parziale dell'occupazione” In breve, veniva previsto un diverso assetto organizzativo, nuovi inquadramenti contrattuali, l'utilizzo a tempo parziale e una diversa articolazione oraria dei lavoratori e delle loro mansioni con conseguente decurtazione della retribuzione, la decorrenza dell'anzianità di servizio a far data dal trasferimento alla nuova società e, soprattutto, la sottoscrizione di un atto di rinunzia ad agire nei confronti della cessionaria, quale responsabile in solido, per eventuali richieste avanzate alla cedente per diritti di qualunque natura connessi con l'intercorso rapporto di lavoro con le cedenti quali differenze retributive, TFR maturato, ferie non godute, risarcimento danni etc. ( art 5 citato accordo). In conseguenza di tale accordo collettivo, con le procedure di cui agli artt. 410° e
411 c. p. c venivano sottoscritti dai lavoratori gli accordi individuali di conciliazione in sede sindacale, depositati in Tribunale, con contestuale stipula da parte della Re.Se.T dei nuovi contratti
a tempo indeterminato con i lavoratori. In detti processi verbali di conciliazione si riportavano i contenuti previsti dal citato accordo collettivo con le descritte previsioni derogative alla disciplina dell'art 2112 c.c. ivi compreso il TFR maturato con le cedenti nonché la clausola liberatoria a favore della Re.Se.T come sopra riportata. (punti 1-2-3-4-5-6-). (allegato 5)”.
6 Tutte le circostanze in fatto riportate dall'opponente sin dal primo grado – e ribadite in appello, costituendo l'ossatura dell'unico sostanziale motivo di appello – oltre che essere riscontrate dai documenti prodotti, non sono mai state oggetto di contestazione da parte dell'opposta, né in primo grado e neppure nella presente sede di appello, tenuto conto che ancora nella costituzione in giudizio dinanzi alla Corte, la non contesta affatto la ricostruzione degli eventi, sostenendo CP_1 semplicemente – dopo essersi ampiamente soffermata su una eccezione di inammissibilità dell'appello, già rigettata – che i nuovi contratti di lavoro, pur non essendo una mera prosecuzione dei rapporti esistenti tra i dipendenti e la IP, non hanno alcun rilievo rispetto alla cessione del quinto dello stipendio a suo tempo disposta dal dipendente finanziato a favore della finanziaria trasferendosi l'obbligo ad operare la trattenuta in capo al nuovo datore di lavoro, CP_1 indipendentemente dalla novità del rapporto1.
Ciò posto, deve osservarsi che la ricostruzione operata dall'appellante e non contestata dall'appellata, consente di affermare che per i dipendenti ex IP interessati dai finanziamenti con cessione del quinto di cui si discute, le assunzioni operate da in esecuzione di un accordo collettivo, Pt_1 pacificamente e legittimamente derogatorio rispetto alle garanzie poste dalla legge in favore del lavoratore (tre le altre l'art. 2112 cod. civ.) hanno rappresentato una cesura netta rispetto al precedente rapporto.
In particolare, la diversità delle mansioni, dell'inquadramento, dell'organizzazione aziendale e della retribuzione, oltre che la espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità di per obbligazioni Pt_1 assunte da IP, inducono a ritenere che sia stato instaurato un rapporto di lavoro del tutto nuovo a distanza di anni dalla cessazione di quello con IP.
7 Condividendo, dunque, quanto espresso da altri giudici in vicende del tutto sovrapponibili, nelle quali la diversità (anche del Tribunale adito) attiene soltanto alla finanziaria interessata, nel caso presente vi è stata una vera e propria cessazione del rapporto con IP, con la conseguenza che non opera l'art. 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento (secondo cui “In caso di mutamento del debitore ceduto, il cedente, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza fin d'ora la cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro/ente pensionistico, affinché questo operi sullo stipendio/salario/pensione od assegno che gli corrisponderà, fino all'estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto della cessione”), bensì l'art. 10 che riguarda l'ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro2.
Né, peraltro, il primo giudice ha espressamente spiegato per quale ragione la prospettazione della opponente non sia meritevole di accoglimento, limitandosi a sostenere l'interpretazione offerta Pt_1 dalla creditrice opposta.
D'altro canto, il fatto che sia stata ammessa al fallimento IP per il credito complessivo CP_1 corrispondente alle somme residue dei finanziamenti in favore dei dipendenti conforta la conclusione che instaurando nuovi rapporti di lavoro con i dipendenti ex IP non abbia assunto alcuna Pt_1 obbligazione derivante dai finanziamenti con cessione del quinto ottenuti dai dipendenti medesimi.
L'accoglimento dell'appello sotto tale profilo comporta l'assorbimento degli ulteriori profili subordinati di gravame.
L'effetto espansivo dell'art. 336 c.p.c. comporta l'accoglimento della domanda articolata con l'atto di appello di restituzione delle somme corrisposte – nelle forme dell'assegnazione da parte del giudice dell'espropriazione presso terzi – in esecuzione della pronuncia riformata3.
Sebbene l'assegnazione delle somme sia avvenuta sulla scorta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e revocato dopo l'assegnazione4, e non della sentenza di primo grado oggi riformata, la condanna può essere ugualmente pronunciata in quanto il pagamento (rectius assegnazione) risulta, in ogni caso, priva di giustificazione;
sicché si impone l'effetto ripristinatorio previsto dal citato art. 336 c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla riforma della sentenza impugnata, esse seguono la soccombenza e, poste a carico di appellata, CP_1 vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1113/2022, resa in data 21 aprile 2022 all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c, dal
Tribunale di Foggia,
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda di pagamento proposta da;
Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di delle somma alla stessa Controparte_1 Pt_1 assegnate nella procedura espropriativa presso terzi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna, altresì, alla refusione delle spese sostenute dall'appellante in Controparte_1
nel doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, Parte_1 per il primo grado, in € 14.103,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, per il regolamento di competenza, in € 3.082,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, e, quanto al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così decisa il 12 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB NE IL LA
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Assume, in particolare, che “l'accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali è del tutto irrilevante nei CP_1 confronti di , semplicemente perché quest'ultima non rivendica crediti vantati nei confronti delle IP, ensì crediti CP_1 vantati nei confronti dei lavoratori/cedenti.Il richiamo all'art. 5 dell'accordo, difatti, attiene alle possibili richieste dei dipendenti, anche ex art. 2112 c.c. Nel caso di specie, invece, ha chiesto alla il pagamento del quinto CP_1 Pt_1 spettante ai lavoratori dopo l'assunzione da parte di quest'ultima: credito che trae origine dai contratti di finanziamento
[…] La clausola contenuta nei contratti (dal seguente tenore: “in caso di mutamento del debitore ceduto, il Cedente, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza sin d'ora la cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinchè questo operi sullo stipendio/salario, fino alla estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto della cessione”) trova origine nella disciplina dettata dall'art. 59 del DPR 895 del 1950 […] Il Legislatore con la citata disposizione ha, in buona sostanza, disciplinato il caso in cui il cedente passi alle dipendenze di altro datore di lavoro, sancendo in capo a quest'ultimo l'obbligo di proseguire nelle trattenute del quinto dello stipendio del lavoratore per riversarlo alla finanziaria sino all'estinzione integrale del finanziamento […] tale disciplina non si applica solo nel caso di passaggio diretto del lavoratore in capo a nuova Amministrazione, ma anche in caso di dimissioni e nuova assunzione. In altri termini, dato che solitamente un lavoratore non passa direttamente alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, ma la nuova assunzione può avvenire anche dopo del tempo, l'amministrazione del primo datore di lavoro, che abbia avuto conoscenza della nuova assunzione del lavoratore, deve inoltrare al nuovo datore di lavoro lo stato dei pagamenti, al fine di consentire la “ripresa” del piano di ammortamento. 2 V. sentenza n. 1495/2018 pubbl. il 26 marzo 2018 tra e . Pt_1 CP_4 3 V. Cass. Civ., sez. I, 29 ottobre 2020, n.23972; 4 la revoca veniva disposta in relazione alla declaratoria di incompetenza per territorio, superata dal Regolamento di
Competenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. 8