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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3053/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 23/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3053/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI COLLA ed elettivamente domiciliata Pt_1 presso lo studio dello stesso in VIA ARISTIDE FRANCAVILLA 10, GENZANO DI ROMA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PANICI PIER LUIGI ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GERMANICO, 172 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 6963/2022 pubblicata in data 09.09.2022 dal Tribunale di
Roma
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma, depositato in data 09.11.2021, la sig.ra ha chiesto: “
1. CP_1 accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e/o di una somministrazione irregolare- che tra sette noemi e elle sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 indeterminato (stante la mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo o comunque stante la nullità/inefficacia/illegittimità del recesso intimato dal formale datore di lavoro) sin dal 1° aprile
2017 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello d1 ccnl commercio anpit-cisal e per l'effetto:
2.accertare e dichiarare
l'obbligo e condannare la elle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente a partire dalla domanda - data di deposito del presente ricorso- le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto ccnl sulla base di € 1.363,51 mensili lordi (per tredici mensilità), oltre scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. con vittoria di onorari di lite, oltre iva e cap, oltre 15% per spese generali, come per legge”.
La signora assumeva infatti di aver svolto la propria prestazione lavorativa in favore della CP_1 società dal 01° aprile 2017 al 3 maggio 2021 senza soluzione di continuità, pur risultando Pt_1 formalmente alle dipendenze di diverse società, mere intermediarie .
La si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva, contestando quanto Pt_1 esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando l'esistenza di un contratto di rete Cont sottoscritto in data 31.03.2020 tra la la TRE srl, la e la Pt_1 Parte_2 [...]
e di contratti adi appalto con Servizi Integrati 2014 soc. coop, Elettra Group srl Controparte_3
, You AL srl, Ristò srl e Rappresentava che i signori e avevano CP_4 Pt_3 Pt_4 impartito direttive alla ricorrente in quanto dipendenti delle società appaltanti e non quali preposti di
Pt_1
Il Tribunale accoglieva il ricorso della Sette accertando che “tra la ricorrente e si è instaurato Pt_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time con inquadramento nella qualifica D1
CCNL Commercio Anpit -Cisal, dal 1 aprile 2017” ; per l'effetto ha condannato la società Pt_1 “al pagamento, in favore della ricorrente delle differenze retributive esistenti tra quanto dalla stessa percepito anno per anno e la retribuzione alla ricorrente spettante, retribuzione quest'ultima pari all'importo di euro 1.363,51 al lordo al mese per 13° mensilità lordi mensili, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso ( 8 novembre 2021 ) (…) e alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2500 oltre 15% per spese generali, versato, iva e cpa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società con un unico motivo di appello. Assumeva la società che la signora era stata distaccata dalla all'unità Todis di Tivoli, in virtù CP_1 CP_4 del contratto di rete sottoscritto tra le parti;
assumeva che tale contratto non avrebbe dovuto essere provato documentalmente perché non astretto dal vincolo formale e lamentava in ogni caso la mancata ammissione della prova testimoniale sul punto
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza .
Con nuova memoria del 22.9.25 si costituiva un diverso difensore per che eccepiva Pt_1 ulteriormente la nullità della sentenza che conteneva una condanna al pagamento dei contributi previdenziali in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS
All'udienza odierna l'appellato dichiarava di rinunciare alla domanda di condanna sui contributi comportando tale rinuncia la sopravvenuta estinzione del giudizio in relazione alla domanda originaria. La eccepita nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS in materia di pagamento dei contributi resta in effetti confinata al capo avente ad oggetto la condanna all'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Per il resto l'appello è infondato. Dall'estratto contributivo in atti emerge che la ricorrente , nel periodo per cui è causa , è stata formalmente dipendente delle società cooperativa Enterprise, della società Servizi Integrati 2014, della società Elettra Group, della società You AL , della società Ristò
e della società Deve preliminarmente rilevarsi ,per confutare la tesi difensiva della CP_4 società - invero formulata compiutamente per la prima volta solo in grado di appello e quindi inammissibile - che, per sua stessa ammissione , tutte le diverse società presso cui la ricorrente aveva prestato servizio, salvo l'ultima, non erano legate alla società da contratto di rete. La Pt_1 circostanza smentisce il fondamento dell'allegazione defensionale che riconduceva a detto contratto il preteso distacco della signora Ma non basta. La società , in sede di costituzione CP_1 Pt_1 nel giudizio di primo grado , non ha affatto argomentato che la ricorrente era stata distaccata , ma che
“in astratto “il contratto di rete avrebbe potuto prevedere “forme di distacco accompagnate da ipotesi di codatorialità, ovvero di messa in comune della prestazione lavorativa dei dipendenti”. La genericità
– e opinabilità - della affermazione non consente di attribuire alcun valore giuridico alle circostanze ivi riportate. L'appellante lamenta pure che non sia stato consentito di provare per testi il preteso distacco , senza rammentare tuttavia di non avere articolato alcuna prova sul punto .
L'appello è altresì inammissibile perché non prende posizione sul percorso motivazionale espresso in sentenza in cui si riconduce l'effetto dell'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo della signora in capo alla società alla mancata produzione , da parte della società, dei contratti CP_1 Pt_1 di appalto che avrebbero dovuto giustificare la presenza della nei locali della , così come CP_1 Pt_1 la mancata contestazione , da parte della della titolarità di beni e mezzi adoperati dalla Pt_1 CP_1 per lavorare e la mancata contestazione di specifiche allegazioni sugli eventi che dimostravano la sua responsabilità di cassa.
Come già ritenuto da questa Corte in analoghi precedenti giurisprudenziali (sentenza n. 711/22), la mancanza di allegazioni e di riscontri probatori in ordine all'esistenza di un contratto di appalto non consente di accertare che sia questo il titolo in base al quale la , formalmente dipendente da CP_1 soggetto diverso, ha reso la propria opera all'interno della e nell'interesse di quest'ultima. Pt_1
Titolo che è indispensabile per verificare la genuinità e liceità della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Si ricorda infatti che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 29889/2019) “La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori … Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.
Conseguentemente, secondo i principi già affermati dalla Corte di Cassazione nella summenzionata pronuncia “ La riscontrata assenza di accordi tra le società ricorrenti, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell' "imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”. “
L'appello deve essere dunque respinto e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza salvo la parziale compensazione per la sopravvenuta rinuncia alla domanda di pagamento dei contributi per la quale non era stato correttamente instaurato il contraddittorio con l'ente previdenziale.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara estinto per rinuncia il giudizio limitatamente alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali . Rigetta per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che previa una compensazione nella misura di un quarto si liquidano per il primo grado in complessivi euro 1875 e per il presente grado in complessivi euro 2700,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 23/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3053/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI COLLA ed elettivamente domiciliata Pt_1 presso lo studio dello stesso in VIA ARISTIDE FRANCAVILLA 10, GENZANO DI ROMA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PANICI PIER LUIGI ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GERMANICO, 172 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 6963/2022 pubblicata in data 09.09.2022 dal Tribunale di
Roma
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma, depositato in data 09.11.2021, la sig.ra ha chiesto: “
1. CP_1 accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e/o di una somministrazione irregolare- che tra sette noemi e elle sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 indeterminato (stante la mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo o comunque stante la nullità/inefficacia/illegittimità del recesso intimato dal formale datore di lavoro) sin dal 1° aprile
2017 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello d1 ccnl commercio anpit-cisal e per l'effetto:
2.accertare e dichiarare
l'obbligo e condannare la elle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente a partire dalla domanda - data di deposito del presente ricorso- le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto ccnl sulla base di € 1.363,51 mensili lordi (per tredici mensilità), oltre scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. con vittoria di onorari di lite, oltre iva e cap, oltre 15% per spese generali, come per legge”.
La signora assumeva infatti di aver svolto la propria prestazione lavorativa in favore della CP_1 società dal 01° aprile 2017 al 3 maggio 2021 senza soluzione di continuità, pur risultando Pt_1 formalmente alle dipendenze di diverse società, mere intermediarie .
La si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva, contestando quanto Pt_1 esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando l'esistenza di un contratto di rete Cont sottoscritto in data 31.03.2020 tra la la TRE srl, la e la Pt_1 Parte_2 [...]
e di contratti adi appalto con Servizi Integrati 2014 soc. coop, Elettra Group srl Controparte_3
, You AL srl, Ristò srl e Rappresentava che i signori e avevano CP_4 Pt_3 Pt_4 impartito direttive alla ricorrente in quanto dipendenti delle società appaltanti e non quali preposti di
Pt_1
Il Tribunale accoglieva il ricorso della Sette accertando che “tra la ricorrente e si è instaurato Pt_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time con inquadramento nella qualifica D1
CCNL Commercio Anpit -Cisal, dal 1 aprile 2017” ; per l'effetto ha condannato la società Pt_1 “al pagamento, in favore della ricorrente delle differenze retributive esistenti tra quanto dalla stessa percepito anno per anno e la retribuzione alla ricorrente spettante, retribuzione quest'ultima pari all'importo di euro 1.363,51 al lordo al mese per 13° mensilità lordi mensili, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso ( 8 novembre 2021 ) (…) e alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2500 oltre 15% per spese generali, versato, iva e cpa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società con un unico motivo di appello. Assumeva la società che la signora era stata distaccata dalla all'unità Todis di Tivoli, in virtù CP_1 CP_4 del contratto di rete sottoscritto tra le parti;
assumeva che tale contratto non avrebbe dovuto essere provato documentalmente perché non astretto dal vincolo formale e lamentava in ogni caso la mancata ammissione della prova testimoniale sul punto
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza .
Con nuova memoria del 22.9.25 si costituiva un diverso difensore per che eccepiva Pt_1 ulteriormente la nullità della sentenza che conteneva una condanna al pagamento dei contributi previdenziali in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS
All'udienza odierna l'appellato dichiarava di rinunciare alla domanda di condanna sui contributi comportando tale rinuncia la sopravvenuta estinzione del giudizio in relazione alla domanda originaria. La eccepita nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS in materia di pagamento dei contributi resta in effetti confinata al capo avente ad oggetto la condanna all'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Per il resto l'appello è infondato. Dall'estratto contributivo in atti emerge che la ricorrente , nel periodo per cui è causa , è stata formalmente dipendente delle società cooperativa Enterprise, della società Servizi Integrati 2014, della società Elettra Group, della società You AL , della società Ristò
e della società Deve preliminarmente rilevarsi ,per confutare la tesi difensiva della CP_4 società - invero formulata compiutamente per la prima volta solo in grado di appello e quindi inammissibile - che, per sua stessa ammissione , tutte le diverse società presso cui la ricorrente aveva prestato servizio, salvo l'ultima, non erano legate alla società da contratto di rete. La Pt_1 circostanza smentisce il fondamento dell'allegazione defensionale che riconduceva a detto contratto il preteso distacco della signora Ma non basta. La società , in sede di costituzione CP_1 Pt_1 nel giudizio di primo grado , non ha affatto argomentato che la ricorrente era stata distaccata , ma che
“in astratto “il contratto di rete avrebbe potuto prevedere “forme di distacco accompagnate da ipotesi di codatorialità, ovvero di messa in comune della prestazione lavorativa dei dipendenti”. La genericità
– e opinabilità - della affermazione non consente di attribuire alcun valore giuridico alle circostanze ivi riportate. L'appellante lamenta pure che non sia stato consentito di provare per testi il preteso distacco , senza rammentare tuttavia di non avere articolato alcuna prova sul punto .
L'appello è altresì inammissibile perché non prende posizione sul percorso motivazionale espresso in sentenza in cui si riconduce l'effetto dell'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo della signora in capo alla società alla mancata produzione , da parte della società, dei contratti CP_1 Pt_1 di appalto che avrebbero dovuto giustificare la presenza della nei locali della , così come CP_1 Pt_1 la mancata contestazione , da parte della della titolarità di beni e mezzi adoperati dalla Pt_1 CP_1 per lavorare e la mancata contestazione di specifiche allegazioni sugli eventi che dimostravano la sua responsabilità di cassa.
Come già ritenuto da questa Corte in analoghi precedenti giurisprudenziali (sentenza n. 711/22), la mancanza di allegazioni e di riscontri probatori in ordine all'esistenza di un contratto di appalto non consente di accertare che sia questo il titolo in base al quale la , formalmente dipendente da CP_1 soggetto diverso, ha reso la propria opera all'interno della e nell'interesse di quest'ultima. Pt_1
Titolo che è indispensabile per verificare la genuinità e liceità della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Si ricorda infatti che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 29889/2019) “La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori … Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.
Conseguentemente, secondo i principi già affermati dalla Corte di Cassazione nella summenzionata pronuncia “ La riscontrata assenza di accordi tra le società ricorrenti, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell' "imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”. “
L'appello deve essere dunque respinto e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza salvo la parziale compensazione per la sopravvenuta rinuncia alla domanda di pagamento dei contributi per la quale non era stato correttamente instaurato il contraddittorio con l'ente previdenziale.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara estinto per rinuncia il giudizio limitatamente alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali . Rigetta per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che previa una compensazione nella misura di un quarto si liquidano per il primo grado in complessivi euro 1875 e per il presente grado in complessivi euro 2700,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%.
La Presidente
Maria Antonia Garzia