Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 924/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 16
aprile 2025
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Parte_1
Contessa, dall'Avv.to Giannina Baldussi e dall'Avv.to Alessandro
Mariani del Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in proprio e in qualità di titolare della ditta Controparte_1
Contro individuale rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommy
Bettanini del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
c o n t r o
e CP_3 [...]
ECESSARI contumaci CP_4
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1684/2020 pubblicata il 21 agosto 2020 e notificata il 7 ottobre 2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI
DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1684/2020 pubblicata il 21 agosto 2020 e notificata il 7 ottobre 2020 il Tribunale di Brescia così decideva:
- dichiara inefficace nei confronti della signora Controparte_1
ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di “compravendita con riserva del diritto di abitazione”, a rogito notaio dottor del Persona_1
20/6/2013, registrato a Salò il 21/6/2013 e trascritto in data 24/6/2013,
stipulato tra la signora venditrice, e i signori Parte_1
e , acquirenti, con il quale è stata ceduta la CP_3 CP_4
proprietà dei seguenti beni immobili con riserva del diritto di abitazione vitalizio a favore della venditrice: …;
- dispone l'annotazione della presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio;
- condanna i convenuti, in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in motivazione.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) difetto di motivazione della sentenza impugnata. Sul
requisito della scientia damni in capo alla sig.ra Pt_1 - 3 -
- 2) error in iudicando. Sul difetto dell'eventum damni;
- 3) vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sul difetto di prova della participatio fraudis in capo agli acquirenti dell'immobile;
- 4) sulla prova della conoscenza del lodo da parte dell'appellante; querela di falso incidentale. Vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata.
Resisteva . Controparte_1
Il contraddittorio veniva, quindi, integrato nei confronti di e , già parti del giudizio di primo grado, CP_3 CP_4
i quali, tuttavia, rimanevano contumaci anche in appello.
Nelle more del processo le parti raggiungevano un accordo transattivo, sottoscritto dalle parti medesime (ivi compresi i litisconsorti necessari contumaci) e dai rispettivi legali.
Indi, con un atto congiunto depositato per via telematica,
l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di appello nonché all'azione, mentre l'appellata dichiarava di accettare la rinuncia.
La Corte, preso atto della rinuncia e dell'accettazione e verificata la regolarità delle stesse, non può che dichiarare l'estinzione del processo.
A dir il vero le parti non hanno chiesto nulla riguardo alle spese,
ma si può implicitamente ritenere che abbiano inteso che le spese vengano compensate, poiché l'accordo transattivo prevedeva, appunto,
l'abbandono della lite a spese compensate. - 4 -
I litisconsorti necessari sono rimasti contumaci, ragione CP_3
per cui, ai fini dell'estinzione, non è necessaria la loro accettazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti