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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/08/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12326/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'avv. Mauro Tagliabue, domicilio eletto in Milano, via Lamarmora n,
44,
ricorrente contro
Controparte_1
[...]
resistente contumace contro
CP_2
con gli avv.ti Gianluca Spolverato, RA Marchesan ed Elisa
Pavanello, domicilio eletto in Padova, via Rismondo n. 2/E,
resistente contro
Controparte_3
con l'avv. Nicola Palombi, domicilio eletto in Roma, via Topino n. 13, resistente
OGGETTO: pagamento somma
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
Controparte_4 CP_2 Controparte_3
affinchè venissero accolte le seguenti domande: “a) accertare e dichiarare la
sussistenza tra il ricorrente e Controparte_5
di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o,
[...]
in subordine, di un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 sempre di
natura subordinata ed a tempo pieno
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti
livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni: in via principale, nel 4°
livello S, in subordine, nel 4° livello J nel periodo di iniziale assegnazione al livello
5
c) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: - una
retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno;
- un rateo
pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità ivi compresa l'inclusione degli scatti;
- l'indennità di festività
secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
- l'integrazione all'indennità di
Contr malattia ex art. 63 CCNL;
- l' - l'incidenza delle somme continuativamente
corrisposte al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo
di 13ma, 14ma e ferie - gli aumenti periodici di anzianità in misura piena il TFR
in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme
continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
d) condannare la datrice di lavoro
[...]
in solido con i Controparte_7
committenti condebitori solidali ed CP_2 Controparte_8
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, a pagare al ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di
cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e
quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di € 6.210,00,
ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle
prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti
solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale
CTU contabile;
e) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 7 D. Lgs. 66/2003 nella parte in cui
prevede che debbano essere rispettate quantomeno undici ore di riposo ogni
ventiquattro ore di lavoro e per l'effetto condannare la datrice di lavoro
Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
ricorrente l'importo di € 3.240,00 ovvero il diverso importo che verrà ritenuto
equo e di giustizia.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché
interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed
interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal
deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensive di IVA, CPA e spese
generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Contr Si è costituita ritualmente eccependo la decadenza di controparte dall'azione ex art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003.
Ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande avversarie;
ha formulato istanza di chiamata di terzo nei confronti “delle ATI costituite da
quale mandataria, prima con la e CP_2 Controparte_1 [...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...] soc. coop. e poi con la in forza della loro
[...] CP_1 Controparte_1
responsabilità solidale delle imprese costituenti l'ATI” (rif. pag. 15 memoria).
Si è costituita ritualmente contestando integralmente le CP_2
domande avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituta e ne è CP_10
stata dichiarata la contumacia.
Fallita la conciliazione, prima dell'espletamento di prove orali, nei confronti di veniva dichiarata aperta la liquidazione CP_10
giudiziale con sentenza del Tribunale di Milano del 23 maggio 2024,
prodotta in giudizio.
La causa veniva quindi interrotta ma poi ritualmente riassunta.
All'esito di prove orali, si procedeva a discussione.
In quella sede, la difesa attorea dava atto dell'improcedibilità della domanda avanzata sub e) nei confronti della sola in CP_10
ragione della procedura in corso.
Dichiarava inoltre, all'esito delle prove orali, di rinunciare alla domanda di inquadramento nel livello superiore, nulla opponendo le controparti.
Confermava, infine, che il ricorrente aveva percepito da l'importo CP_2
di euro 437,63 a titolo di acconto sul TFR.
Detraendo dalla somma oggetto di domanda il valore della pretesa rinunciata in punto di inquadramento e il suddetto acconto, il valore della richiesta attorea veniva quindi ridimensionato in complessivi euro
4.547,00 (rif. verbale di udienza del 4 giugno 2025).
Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato che da anni affida in CP_3
appalto le attività relative alla movimentazione delle merci e della logistica, presso i magazzini di AR e RE LA a
[...]
[...] CP_11
[...]
[...]
[...] la quale li ha gestiti mediante una ATI costituita con
[...] CP_12
o con varie cooperative allo stesso consorziate.
[...]
Il ricorrente ha lavorato – per un ampio periodo non oggetto di causa –
presso il sito di AR, alle dipendenze delle Cooperative Wilde,
Royale, Log, Team, Siviglia, Elpe Global, succedutesi nel tempo quali appaltatrici.
Contr Con riferimento al magazzino di RE LA, ha affidato la movimentazione delle merci, per anni, sempre a la quale, in CP_2
forza di ATI con si è impegnata in tale attività. Controparte_7
In particolare, il ricorrente è stato assunto da con decorrenza CP_10
dal 23 luglio 2020, CCNL Logistica, inquadramento nel 5° livello, 39 ore di lavoro settimanali.
Il ricorrente afferma di avere sempre svolte le medesime mansioni, prima a AR e poi a RE (smistamento merce, con utilizzo di data logger, spunta delle bolle, preparazione di pacchi a bancali, il tutto con utilizzo di carrello elevatore, muletto e paperino), tant'è che nel cambio appalto gli è stata mantenuta l'anzianità sin lì maturata.
L'orario di lavoro era dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16
alle 20 e dalle 5.30 alle 09:30.
Il rapporto tra le parti è cessato il 30 aprile 2022.
Il ricorrente lamenta di essere stato retribuito per un numero di ore mensili inferiore a quello contrattualizzato, pur avendo egli sempre lavorato per non meno di 8 ore al giorno, con ogni conseguente ricaduta sui vari istituti retributivi indiretti (13ma, 14ma, ferie, festività, ex festività).
5 Contesta anche il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riposo,
il trattamento ricevuto in caso di malattia, il mancato pagamento dell'EDR
e delle somme a titolo di una tantum.
Così delineata la fattispecie, devono essere dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti di posta in Controparte_1
liquidazione giudiziale con provvedimento del 23 maggio 2024 del
Tribunale di Milano.
Ai sensi dell'art. 32 del Codice della Crisi “Il tribunale che ha aperto le
procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, qualunque ne sia il valore”.
Consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “in caso di
sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del
lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e
domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da
domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata
la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in
luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola della temporanea
improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase
amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi
della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento
attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale
fallimentare (così Cassazione 25 febbraio 2009 n. 4547 che poi richiama
Cassazione SS.UU. 10.1.2006 n. 141; Cassazione n. 18088 del 27.08.2007 e
Cassazione n. 3129 del 03.03.2003).
Alla luce di tale orientamento, non si possono considerare le domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento di spettanze retributive e le
6 domande di accertamento alle stesse sottese, essendo competente a decidere il Tribunale Fallimentare, come peraltro anche riconosciuto dalla difesa attorea in sede di discussione (rif. verbale di udienza).
ha poi eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente CP_2
dall'azione, in quanto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, l'invocata la garanzia solidale deve essere azionata entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Contr La società evidenzia che il primo contratto di appalto tra e l'ATI
costituita da - quale mandataria - e e - CP_2 CP_10 CP_9
quali mandanti - è cessato il 30 settembre 2020.
Contr Prima di tale data, il 21 settembre 2020, ha sottoscritto un contratto di appalto con l'ATI costituita da , mandataria, e CP_2 CP_10
quale mandante, decorrente dal 1° ottobre 2020 e con scadenza prorogata al 30 aprile 2022.
A fronte di ciò, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato telematicamente il 19 dicembre 2023, oltre la scadenza biennale.
L'eccezione è tuttavia infondata.
In punto di differenza di soggetti coinvolti, è appena il caso di osservare
Contr che risultano convenute nel presente giudizio e CP_10
che erano parti in entrambe le ATI.
Inoltre, i contratti di appalto di cui ai docc. 2, 3 e 4 prodotti da CP_2
Contr risultano sottoscritti solo dalla medesima e da . Anche per tale CP_2
motivo, l'estensione del contraddittorio nei confronti di non è CP_9
stata ritenuta necessaria, stante peraltro l'assenza di domande nei confronti di detta ultima società.
Quanto al termine di decadenza biennale, la Corte di Cassazione Civile,
Sez. Lav., con sentenza del 10/03/2022, n.7815, ha chiarito che “In tema di
7 appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con
il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29,
comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per
far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti
retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti,
decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei
singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed
appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal
lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella
di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto
termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente
percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva
dell'appalto al quale egli era addetto”.
Dunque, a fronte di appalto cessato il 30 aprile 2022, il deposito del ricorso il 19 dicembre 2023 risulta tempestivo.
Venendo al merito, rinunciata la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in punto di orario di lavoro, si afferma in ricorso che il sig. ha sempre osservato il seguente orario minimo: Pt_1
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16 alle e dalle 5.30 alle 9.30.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione dalla difesa delle società, tale prospettazione ha trovato sostanziale conferma in causa,
avendo i testi riferito sull'orario in senso uniforme, con variazioni minime,
di mezz'ora circa ed avendo tutti conosciuto il ricorrente quale collega di lavoro, descrivendone le mansioni in modo dettagliato (rif. testi
, . Tes_1 Tes_2 Tes_3
8 Può quindi ritenersi provato che il ricorrente lavorasse nell'orario e nei giorni indicati in causa, con conseguente diritto alle differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario relative al suddetto orario.
Il ricorrente ha inoltre diritto al corretto calcolo degli istituti indiretti
(13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL, festività ed ex festività) basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferitore rispetto a quello previsto dal CCNL e rapportato alle ore di lavoro effettivo, quali risultanti dalle buste paga.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilità di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, gli artt. 18 e 19 del CCNL che disciplinano appunto la 13ma e la
14ma mensilità, commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate.
Va parimenti accolta la domanda avente ad oggetto il diritto del ricorrente all'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno continuativamente reso sul calcolo dell'indennità di ferie.
Nulla spetta, invece, a titolo di incidenza su tredicesima e quattordicesima mensilità.
Infatti, pur nella consapevolezza dell'esistenza di interpretazioni difformi,
si reputa di aderire alla tesi secondo cui gli artt. 18 e 19 del CCNL
applicato, ai fini del calcolo di 13ma e 14ma mensilità, stabiliscono che la mensilità aggiuntiva è determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e
73 del CCNL medesimo tra le quali non rientra il compenso per lavoro straordinario.
Il ricorrente ha invece diritto al riconoscimento dei corretti scatti di anzianità, all'elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) previsto dall'art. 52 del CCNL, al pieno trattamento di malattia ex artt. 63 Parte
9 Generale e 26, 54 e 62 Sezione Cooperazione posto che vi ha CP_10
provveduto solo parzialmente;
al giusto calcolo del TFR, compresa l'incidenza sullo stesso delle somme corrisposte a titolo di indennità
mensa ex art. 61 CCNL.
Il ricorrente chiede poi la condanna in via solidale di e CP_2 [...]
Controparte_3
Si rammenta che l'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 276/03, prevede la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti”.
La norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
quale committente, è quindi solidalmente Controparte_3
responsabile in relazione agli importi dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui la ricorrente ha lavorato nell'appalto.
ha eccepito di non poter essere chiamata a Controparte_3
rispondere solidamente di emolumenti relativi al periodo dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020, per due ordini di ragioni:
Contr 1) il contratto di appalto è stato sottoscritto tra e
[...]
quale mandataria dell'ATI costituita con la CP_2 [...]
e quali mandanti Controparte_1 Controparte_13
(dunque, soggetto diverso rispetto a quello che ha sottoscritto i successivi contratti) ed è cessato al 30.09.2020.
2) Il successivo contratto di appalto è stato sottoscritto, invece, tra
Contr
e quale mandataria dell'ATI costituita con la CP_2
10 Sarebbe quindi evidente che i Controparte_4
soggetti firmatari dei contratti di appalto sono differenti.
Nel primo caso, l'appaltatore è l'ATI costituita tra CP_2
(mandataria) e e r.l. Controparte_1 Controparte_13
(mandanti); nel secondo caso, invece, l'appaltatore è l'ATI costituita tra mandataria) e la (mandante). CP_2 Controparte_1
Pertanto, alla luce della decadenza biennale prevista ai sensi dell'art. 29 D.
Lgs 276/03, il ricorrente avrebbe dovuto azionare il credito asseritamente vantato nei confronti della propria datrice di lavoro per il periodo dal
1.7.2020 al 30.9.2020 entro e non oltre il 30.9.2022, tenuto conto della cessazione del contratto al 30.9.2020 (doc. 6 ric.).
In punto di decadenza, valgono peraltro le medesime considerazioni in precedenza esposte, con conseguente infondatezza della doglianza.
Si rammenta che non è contestata in causa la continuativa adibizione del ricorrente alle lavorazioni oggetto dell'appalto.
e affermano altresì che la loro Controparte_3 CP_2
responsabilità solidale non può comprendere somme aventi natura risarcitoria e non retributiva, quali gli emolumenti per l'illegittima riduzione di orario, l'indennità per malattia e infortunio, l'indennità
sostitutiva delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti.
Peraltro, nel presente giudizio è stato accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle ore effettivamente lavorate e non il diritto del ricorrente al risarcimento per ore non lavorate.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1757/2016 ha affermato:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria
che retributiva, sicche' mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto
11 prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivate dalla
perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il
termine ordinatorio decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo
dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma
non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul
trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o
dell'assoggettamento a contribuzione.”.
Analoghe considerazioni si rinvengono nella pronuncia n. 3021/2020.
Ed ancora, con sentenza n. 26169/2020, la predetta Corte ha affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie “essendo in rapporto di corrispettività con le
prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere
dedicato al riposo, ha carattere retributivo…”.
La sentenza n. 7976/2020 ha infine ritenuto: “… dal mancato godimento delle
ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione
di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del
lavoratore al pagamento dell'indennità sostituiva, che ha natura retributiva, in
quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del
valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Con specifico riferimento poi ad aspetti organizzativi e gestionali delle imprese appaltatrice, la Cassazione nell'ordinanza n. 2169/22 ha sancito:
“In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi
dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un
esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del
committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a
rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la
dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni
vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto …”.
12 Le convenute sono quindi solidalmente responsabili in relazione agli importi dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui la ricorrente ha lavorato nell'appalto.
Contr
ha chiesto di essere manlevata dalle ATI costituite da , quale CP_2
mandataria, con e – prima – e con la sola CP_10 CP_9
poi, ai sensi dell'art. 8 del contratto sottoscritto tra le società. CP_10
Peraltro, come già argomentato, non possono trovare accoglimento le domande di manleva e di regresso formulate nei confronti di
[...]
stante l'improcedibilità della pretesa. Controparte_1
La causa prosegue, come da separata ordinanza, per il deposito di nuovo conteggi da parte della difesa attorea.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti di
[...]
; Controparte_1
2) accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto il seguente orario di lavoro: da lunedì pomeriggio a sabato mattina, dalle 16 alle 20 e dalle 5.30 alle 9.30,
dal 23 luglio 2020 al 30 aprile 2022;
3) accerta il diritto del ricorrente
- a una retribuzione mensile pari alla retribuzione per il tempo pieno,
- agli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 del CCNL,
- a un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, scatti di anzianità
compresi;
- all'indennità di festività ex art. 60 del CCNL;
- al trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 63 del CCNL;
13 Contr
- all'
- agli aumenti periodici di anzianità in misura piena;
- al TFR in misura piena, comprensiva di quanto corrisposto in via continuativa a tiolo di indennità mensa;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) accerta la responsabilità solidale di e CP_2 Controparte_3
in ordine a quanto deciso ai punti 2) e 3) che precedono;
[...]
6) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
7) spese al definitivo;
8) fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
RA ON
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12326/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'avv. Mauro Tagliabue, domicilio eletto in Milano, via Lamarmora n,
44,
ricorrente contro
Controparte_1
[...]
resistente contumace contro
CP_2
con gli avv.ti Gianluca Spolverato, RA Marchesan ed Elisa
Pavanello, domicilio eletto in Padova, via Rismondo n. 2/E,
resistente contro
Controparte_3
con l'avv. Nicola Palombi, domicilio eletto in Roma, via Topino n. 13, resistente
OGGETTO: pagamento somma
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
Controparte_4 CP_2 Controparte_3
affinchè venissero accolte le seguenti domande: “a) accertare e dichiarare la
sussistenza tra il ricorrente e Controparte_5
di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o,
[...]
in subordine, di un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 sempre di
natura subordinata ed a tempo pieno
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti
livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni: in via principale, nel 4°
livello S, in subordine, nel 4° livello J nel periodo di iniziale assegnazione al livello
5
c) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: - una
retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno;
- un rateo
pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità ivi compresa l'inclusione degli scatti;
- l'indennità di festività
secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
- l'integrazione all'indennità di
Contr malattia ex art. 63 CCNL;
- l' - l'incidenza delle somme continuativamente
corrisposte al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo
di 13ma, 14ma e ferie - gli aumenti periodici di anzianità in misura piena il TFR
in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme
continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
d) condannare la datrice di lavoro
[...]
in solido con i Controparte_7
committenti condebitori solidali ed CP_2 Controparte_8
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, a pagare al ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di
cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e
quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di € 6.210,00,
ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle
prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti
solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale
CTU contabile;
e) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 7 D. Lgs. 66/2003 nella parte in cui
prevede che debbano essere rispettate quantomeno undici ore di riposo ogni
ventiquattro ore di lavoro e per l'effetto condannare la datrice di lavoro
Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
ricorrente l'importo di € 3.240,00 ovvero il diverso importo che verrà ritenuto
equo e di giustizia.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché
interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed
interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal
deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensive di IVA, CPA e spese
generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Contr Si è costituita ritualmente eccependo la decadenza di controparte dall'azione ex art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003.
Ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande avversarie;
ha formulato istanza di chiamata di terzo nei confronti “delle ATI costituite da
quale mandataria, prima con la e CP_2 Controparte_1 [...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...] soc. coop. e poi con la in forza della loro
[...] CP_1 Controparte_1
responsabilità solidale delle imprese costituenti l'ATI” (rif. pag. 15 memoria).
Si è costituita ritualmente contestando integralmente le CP_2
domande avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituta e ne è CP_10
stata dichiarata la contumacia.
Fallita la conciliazione, prima dell'espletamento di prove orali, nei confronti di veniva dichiarata aperta la liquidazione CP_10
giudiziale con sentenza del Tribunale di Milano del 23 maggio 2024,
prodotta in giudizio.
La causa veniva quindi interrotta ma poi ritualmente riassunta.
All'esito di prove orali, si procedeva a discussione.
In quella sede, la difesa attorea dava atto dell'improcedibilità della domanda avanzata sub e) nei confronti della sola in CP_10
ragione della procedura in corso.
Dichiarava inoltre, all'esito delle prove orali, di rinunciare alla domanda di inquadramento nel livello superiore, nulla opponendo le controparti.
Confermava, infine, che il ricorrente aveva percepito da l'importo CP_2
di euro 437,63 a titolo di acconto sul TFR.
Detraendo dalla somma oggetto di domanda il valore della pretesa rinunciata in punto di inquadramento e il suddetto acconto, il valore della richiesta attorea veniva quindi ridimensionato in complessivi euro
4.547,00 (rif. verbale di udienza del 4 giugno 2025).
Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato che da anni affida in CP_3
appalto le attività relative alla movimentazione delle merci e della logistica, presso i magazzini di AR e RE LA a
[...]
[...] CP_11
[...]
[...]
[...] la quale li ha gestiti mediante una ATI costituita con
[...] CP_12
o con varie cooperative allo stesso consorziate.
[...]
Il ricorrente ha lavorato – per un ampio periodo non oggetto di causa –
presso il sito di AR, alle dipendenze delle Cooperative Wilde,
Royale, Log, Team, Siviglia, Elpe Global, succedutesi nel tempo quali appaltatrici.
Contr Con riferimento al magazzino di RE LA, ha affidato la movimentazione delle merci, per anni, sempre a la quale, in CP_2
forza di ATI con si è impegnata in tale attività. Controparte_7
In particolare, il ricorrente è stato assunto da con decorrenza CP_10
dal 23 luglio 2020, CCNL Logistica, inquadramento nel 5° livello, 39 ore di lavoro settimanali.
Il ricorrente afferma di avere sempre svolte le medesime mansioni, prima a AR e poi a RE (smistamento merce, con utilizzo di data logger, spunta delle bolle, preparazione di pacchi a bancali, il tutto con utilizzo di carrello elevatore, muletto e paperino), tant'è che nel cambio appalto gli è stata mantenuta l'anzianità sin lì maturata.
L'orario di lavoro era dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16
alle 20 e dalle 5.30 alle 09:30.
Il rapporto tra le parti è cessato il 30 aprile 2022.
Il ricorrente lamenta di essere stato retribuito per un numero di ore mensili inferiore a quello contrattualizzato, pur avendo egli sempre lavorato per non meno di 8 ore al giorno, con ogni conseguente ricaduta sui vari istituti retributivi indiretti (13ma, 14ma, ferie, festività, ex festività).
5 Contesta anche il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riposo,
il trattamento ricevuto in caso di malattia, il mancato pagamento dell'EDR
e delle somme a titolo di una tantum.
Così delineata la fattispecie, devono essere dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti di posta in Controparte_1
liquidazione giudiziale con provvedimento del 23 maggio 2024 del
Tribunale di Milano.
Ai sensi dell'art. 32 del Codice della Crisi “Il tribunale che ha aperto le
procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, qualunque ne sia il valore”.
Consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “in caso di
sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del
lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e
domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da
domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata
la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in
luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola della temporanea
improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase
amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi
della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento
attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale
fallimentare (così Cassazione 25 febbraio 2009 n. 4547 che poi richiama
Cassazione SS.UU. 10.1.2006 n. 141; Cassazione n. 18088 del 27.08.2007 e
Cassazione n. 3129 del 03.03.2003).
Alla luce di tale orientamento, non si possono considerare le domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento di spettanze retributive e le
6 domande di accertamento alle stesse sottese, essendo competente a decidere il Tribunale Fallimentare, come peraltro anche riconosciuto dalla difesa attorea in sede di discussione (rif. verbale di udienza).
ha poi eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente CP_2
dall'azione, in quanto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, l'invocata la garanzia solidale deve essere azionata entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Contr La società evidenzia che il primo contratto di appalto tra e l'ATI
costituita da - quale mandataria - e e - CP_2 CP_10 CP_9
quali mandanti - è cessato il 30 settembre 2020.
Contr Prima di tale data, il 21 settembre 2020, ha sottoscritto un contratto di appalto con l'ATI costituita da , mandataria, e CP_2 CP_10
quale mandante, decorrente dal 1° ottobre 2020 e con scadenza prorogata al 30 aprile 2022.
A fronte di ciò, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato telematicamente il 19 dicembre 2023, oltre la scadenza biennale.
L'eccezione è tuttavia infondata.
In punto di differenza di soggetti coinvolti, è appena il caso di osservare
Contr che risultano convenute nel presente giudizio e CP_10
che erano parti in entrambe le ATI.
Inoltre, i contratti di appalto di cui ai docc. 2, 3 e 4 prodotti da CP_2
Contr risultano sottoscritti solo dalla medesima e da . Anche per tale CP_2
motivo, l'estensione del contraddittorio nei confronti di non è CP_9
stata ritenuta necessaria, stante peraltro l'assenza di domande nei confronti di detta ultima società.
Quanto al termine di decadenza biennale, la Corte di Cassazione Civile,
Sez. Lav., con sentenza del 10/03/2022, n.7815, ha chiarito che “In tema di
7 appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con
il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29,
comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per
far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti
retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti,
decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei
singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed
appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal
lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella
di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto
termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente
percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva
dell'appalto al quale egli era addetto”.
Dunque, a fronte di appalto cessato il 30 aprile 2022, il deposito del ricorso il 19 dicembre 2023 risulta tempestivo.
Venendo al merito, rinunciata la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in punto di orario di lavoro, si afferma in ricorso che il sig. ha sempre osservato il seguente orario minimo: Pt_1
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16 alle e dalle 5.30 alle 9.30.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione dalla difesa delle società, tale prospettazione ha trovato sostanziale conferma in causa,
avendo i testi riferito sull'orario in senso uniforme, con variazioni minime,
di mezz'ora circa ed avendo tutti conosciuto il ricorrente quale collega di lavoro, descrivendone le mansioni in modo dettagliato (rif. testi
, . Tes_1 Tes_2 Tes_3
8 Può quindi ritenersi provato che il ricorrente lavorasse nell'orario e nei giorni indicati in causa, con conseguente diritto alle differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario relative al suddetto orario.
Il ricorrente ha inoltre diritto al corretto calcolo degli istituti indiretti
(13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL, festività ed ex festività) basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferitore rispetto a quello previsto dal CCNL e rapportato alle ore di lavoro effettivo, quali risultanti dalle buste paga.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilità di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, gli artt. 18 e 19 del CCNL che disciplinano appunto la 13ma e la
14ma mensilità, commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate.
Va parimenti accolta la domanda avente ad oggetto il diritto del ricorrente all'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno continuativamente reso sul calcolo dell'indennità di ferie.
Nulla spetta, invece, a titolo di incidenza su tredicesima e quattordicesima mensilità.
Infatti, pur nella consapevolezza dell'esistenza di interpretazioni difformi,
si reputa di aderire alla tesi secondo cui gli artt. 18 e 19 del CCNL
applicato, ai fini del calcolo di 13ma e 14ma mensilità, stabiliscono che la mensilità aggiuntiva è determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e
73 del CCNL medesimo tra le quali non rientra il compenso per lavoro straordinario.
Il ricorrente ha invece diritto al riconoscimento dei corretti scatti di anzianità, all'elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) previsto dall'art. 52 del CCNL, al pieno trattamento di malattia ex artt. 63 Parte
9 Generale e 26, 54 e 62 Sezione Cooperazione posto che vi ha CP_10
provveduto solo parzialmente;
al giusto calcolo del TFR, compresa l'incidenza sullo stesso delle somme corrisposte a titolo di indennità
mensa ex art. 61 CCNL.
Il ricorrente chiede poi la condanna in via solidale di e CP_2 [...]
Controparte_3
Si rammenta che l'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 276/03, prevede la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti”.
La norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
quale committente, è quindi solidalmente Controparte_3
responsabile in relazione agli importi dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui la ricorrente ha lavorato nell'appalto.
ha eccepito di non poter essere chiamata a Controparte_3
rispondere solidamente di emolumenti relativi al periodo dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020, per due ordini di ragioni:
Contr 1) il contratto di appalto è stato sottoscritto tra e
[...]
quale mandataria dell'ATI costituita con la CP_2 [...]
e quali mandanti Controparte_1 Controparte_13
(dunque, soggetto diverso rispetto a quello che ha sottoscritto i successivi contratti) ed è cessato al 30.09.2020.
2) Il successivo contratto di appalto è stato sottoscritto, invece, tra
Contr
e quale mandataria dell'ATI costituita con la CP_2
10 Sarebbe quindi evidente che i Controparte_4
soggetti firmatari dei contratti di appalto sono differenti.
Nel primo caso, l'appaltatore è l'ATI costituita tra CP_2
(mandataria) e e r.l. Controparte_1 Controparte_13
(mandanti); nel secondo caso, invece, l'appaltatore è l'ATI costituita tra mandataria) e la (mandante). CP_2 Controparte_1
Pertanto, alla luce della decadenza biennale prevista ai sensi dell'art. 29 D.
Lgs 276/03, il ricorrente avrebbe dovuto azionare il credito asseritamente vantato nei confronti della propria datrice di lavoro per il periodo dal
1.7.2020 al 30.9.2020 entro e non oltre il 30.9.2022, tenuto conto della cessazione del contratto al 30.9.2020 (doc. 6 ric.).
In punto di decadenza, valgono peraltro le medesime considerazioni in precedenza esposte, con conseguente infondatezza della doglianza.
Si rammenta che non è contestata in causa la continuativa adibizione del ricorrente alle lavorazioni oggetto dell'appalto.
e affermano altresì che la loro Controparte_3 CP_2
responsabilità solidale non può comprendere somme aventi natura risarcitoria e non retributiva, quali gli emolumenti per l'illegittima riduzione di orario, l'indennità per malattia e infortunio, l'indennità
sostitutiva delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti.
Peraltro, nel presente giudizio è stato accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle ore effettivamente lavorate e non il diritto del ricorrente al risarcimento per ore non lavorate.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1757/2016 ha affermato:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria
che retributiva, sicche' mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto
11 prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivate dalla
perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il
termine ordinatorio decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo
dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma
non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul
trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o
dell'assoggettamento a contribuzione.”.
Analoghe considerazioni si rinvengono nella pronuncia n. 3021/2020.
Ed ancora, con sentenza n. 26169/2020, la predetta Corte ha affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie “essendo in rapporto di corrispettività con le
prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere
dedicato al riposo, ha carattere retributivo…”.
La sentenza n. 7976/2020 ha infine ritenuto: “… dal mancato godimento delle
ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione
di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del
lavoratore al pagamento dell'indennità sostituiva, che ha natura retributiva, in
quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del
valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Con specifico riferimento poi ad aspetti organizzativi e gestionali delle imprese appaltatrice, la Cassazione nell'ordinanza n. 2169/22 ha sancito:
“In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi
dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un
esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del
committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a
rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la
dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni
vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto …”.
12 Le convenute sono quindi solidalmente responsabili in relazione agli importi dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui la ricorrente ha lavorato nell'appalto.
Contr
ha chiesto di essere manlevata dalle ATI costituite da , quale CP_2
mandataria, con e – prima – e con la sola CP_10 CP_9
poi, ai sensi dell'art. 8 del contratto sottoscritto tra le società. CP_10
Peraltro, come già argomentato, non possono trovare accoglimento le domande di manleva e di regresso formulate nei confronti di
[...]
stante l'improcedibilità della pretesa. Controparte_1
La causa prosegue, come da separata ordinanza, per il deposito di nuovo conteggi da parte della difesa attorea.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti di
[...]
; Controparte_1
2) accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto il seguente orario di lavoro: da lunedì pomeriggio a sabato mattina, dalle 16 alle 20 e dalle 5.30 alle 9.30,
dal 23 luglio 2020 al 30 aprile 2022;
3) accerta il diritto del ricorrente
- a una retribuzione mensile pari alla retribuzione per il tempo pieno,
- agli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 del CCNL,
- a un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, scatti di anzianità
compresi;
- all'indennità di festività ex art. 60 del CCNL;
- al trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 63 del CCNL;
13 Contr
- all'
- agli aumenti periodici di anzianità in misura piena;
- al TFR in misura piena, comprensiva di quanto corrisposto in via continuativa a tiolo di indennità mensa;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) accerta la responsabilità solidale di e CP_2 Controparte_3
in ordine a quanto deciso ai punti 2) e 3) che precedono;
[...]
6) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
7) spese al definitivo;
8) fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
RA ON
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