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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 259/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 259/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 24 aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 259/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caulonia, Parte_1 C.F._1
Via Provinciale, n. 17/C, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Miriello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Pag. 1 a 13 (p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa, quale procuratore, (p.iva – c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele
Zurlo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via P. E. Taviani n.
170;
OPPOSTA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato in data 13.2.2023, Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 340/2022, emesso dal Tribunale di Locri in data 16.12.2022, nell'ambito del procedimento avente n. 1488/2022 R.G. e notificato in data 4.1.2023, con cui era stato ingiunto a suo carico il pagamento della somma pari ad € 8.102,49, oltre interessi legali maturati sulla sorte capitale dalla data della domanda fino al soddisfo e spese processuali, per il credito asseritamente maturato a causa dell'inadempimento del contratto di finanziamento per prestito personale finalizzato n. 22763052, stipulato, originariamente, in data 4.8.2020 (rectius, per come emergente in atti, 5.8.2020), con Compass Banca S.p.a., già Compass S.p.a.. In particolare, a fondamento dell'opposizione deduceva: 1) la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, atteso che non aveva mai stipulato il contratto di finanziamento oggetto del decreto monitorio opposto, all'uopo disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al relativo contratto;
2) la carenza di legittimazione attiva in capo a atteso che non era stata data prova Controparte_1 dell'inclusione del credito monitorio nell'operazione di cessione intercorsa tra Compass Banca
S.p.a. e parte opposta;
3) la nullità del decreto opposto per essere stato emesso in carenza dei presupposti richiesti ex art. 633 e ss. c.p.c.. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: A) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente, sig. nato a [...]
Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 13/9/1960, residente in [...], Vico I Faiella, 13, C.F.:
Pag. 2 a 13 , per non aver mai ricevuto il finanziamento per cui è causa e, soprattutto, C.F._1 mai sottoscritto il contratto in forza del quale è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo;
B)
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 58, d.lgs.
385/93 (c.d. T.U.B.), il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
[...
per l'assoluta genericità della prova documentale del presunto rapporto giuridico esistente tra
Compass Banca Spa e il sig. , odierno opponente;
C) Accertare e dichiarare la Parte_1 nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per essere stato emesso in violazione dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 633, 634 e segg. c.p.c.. Nel Merito: 1) Rigettare la domanda attrice perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
2) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.5.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa, quale procuratore, la chiedendo, in via preliminare, la concessione
[...] Controparte_2
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto e in diritto;
rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 340/2023, R.G. n. 1488/2023, del 16/12/2022 emesso dal Tribunale di Locri, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 340/2023,
R.G. n. 1488/2023, del 16/12/2022 emesso dal Tribunale di Locri. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. pagamento infavore della società Parte_2 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza del 1° giugno 2023, il giudice onorario, precedentemente titolare del fascicolo, assegnava all'opposta termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza, verificato l'esperimento del tentativo di mediazione con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Riassegnato, nelle more, il procedimento alla scrivente giudicante, la causa, di natura documentale, era da ultimo rinviata all'udienza del 24 aprile
2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la
Pag. 3 a 13 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di eventuali note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, si rileva che la condizione di procedibilità è stata correttamente soddisfatta (cfr. verbale di mediazione depositato in atti).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente, per tutte, Cass. civ. S.U., 13/01/2022, n. 927; conforme Cass. civ. S.U., 7/7/1993, n. 7448). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore con la sua originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta degli elementi probatori esibiti tanto nell'iniziale fase sommaria, quanto nella successiva fase di opposizione (cfr. ex multis, Cass. Civ., 12/03/2019, n.
7020).
Tale peculiare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha immediati riflessi in punto di ripartizione dell'onere probatorio: poiché, infatti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste sostanziale di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella sostanziale di convenuto al debitore (attore in opposizione), incombe sul primo l'onere di provare i fatti a sostegno della propria pretesa e all'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex multis, cfr. Cass., 24/03/2022, n.
9633). Più nello specifico, in tema di inadempimento delle obbligazioni da contratto, nei casi in cui la parte agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un.,
30/10/2001 n. 13533; Cass. Civ., 20/01/2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12/6/2018 n. 15328).
Pag. 4 a 13 Tale meccanismo di riparto dell'onus probandi deve, tuttavia, essere sempre coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che esime il soggetto che ne sarebbe gravato dall'onere di dimostrare i fatti, specificamente allegati, non puntualmente e tempestivamente contestati dalla controparte (sul punto, ex multis Cass. Civ., 27/08/2020, n. 178). Sul debitore grava, quindi, un onere di contestazione specifica, che gli impone di proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Trib. Roma, 02/08/2019, n.15979; Trib. Milano, 22/10/2018, n.10657).
Alla stregua di queste considerazioni, è evidente che la doglianza svolta dall'opponente con cui quest'ultimo lamenta l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 633 ss.
c.p.c. si appalesa del tutto irrilevante, oltre che generica e destituita di fondamento, posto che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente emesso sulla base del modulo contrattuale sottoscritto dal del successivo contratto di cessione del credito e dell'estratto conto relativo al credito Parte_1
azionato.
Tanto considerato, deve essere vagliato in via preliminare il motivo di opposizione che fa leva sulla carenza di legittimazione attiva (rectius, difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio) di in quanto questione potenzialmente assorbente ai fini della decisione in Controparte_1
esame.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo, in punto di diritto, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951).
In particolare, allorquando la parte agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'esistenza della cessione stessa e dell'inclusione del credito in essa, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sez. VI,
28/02/2020, n. 24798).
Sul punto, è stato chiarito che, in sede di accertamento circa la sussistenza della titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria, “va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito
Pag. 5 a 13 non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB”
(Cass. Civ., 22/06/2023, n.17944; conforme, Cass. Civ., 10/02/2023, n. 4277; Cass. Civ.
20/07/2023, n. 21821; Cass. Civ., 13/06/2019, n. 15884).
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di specifica prova;
diversamente, quando, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. Civ. 29/02/20 n. 5478).
La valutazione circa l'idoneità dell'avviso a consentire la riconduzione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione è, dunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è così recentemente espressa: “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (Cass. Civ., 28/02/2020, n. 5617, che, in motivazione, richiama la pronuncia di Cass., 13/06/2019, n. 15884).
Tale conclusione si reputa coerente con i caratteri propri dell'istituto di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993. Atteso che la norma consente la cessione di interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti
Pag. 6 a 13 giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, deve dirsi, infatti, insita nella stessa natura dell'operazione de qua la possibilità di individuare i crediti che ne formano oggetto non soltanto nominativamente
(elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche. Ciò, del resto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. Civ., 29/12/2017, n. 31188, in motivazione).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie ed alla luce della documentazione in atti, può dirsi raggiunta la prova della titolarità attiva del credito in capo alla parte opposta.
In particolare, il credito oggetto di ingiunzione trae asseritamente origine dal contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un trattore n. 22763052, stipulato tra e Compass Banca Parte_1
s.p.a., in data 5.8.2020, a cui è seguita la conclusione di un successivo contratto di cessione del credito maturato tra l'originaria parte creditrice, anche in nome e per conto di e Parte_3 [...]
Controparte_1
In particolare, l'opponente ha contestato non già specificamente l'effettiva conclusione in sé del contratto di cessione (circostanza che, pertanto, deve ritenersi pacifica, attesa anche la produzione in atti di tale contratto), bensì, in modo generico, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione.
In accordo agli insegnamenti giurisprudenziali sopra citati, tale doglianza non può essere condivisa.
Nel caso di specie, infatti, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 30 del 15.03.2022
(doc. 3 della fase monitoria), riferibile all'accordo quadro concluso tra Compass Banca s.p.a., anche in nome e per conto di e contiene l'indicazione di precisi Parte_3 Controparte_1
criteri che consentono di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto delle successive cessioni.
A fronte della produzione di tale avviso e delle deduzioni formulate sul punto dall'opposta, il debitore ceduto non ha contestato in modo specifico e pertinente che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, negando la riconducibilità dello stesso ad una delle categorie individuate in Gazzetta Ufficiale.
Pag. 7 a 13 Inoltre, deve essere valorizzata la produzione da parte dell'opposta già in sede di ricorso monitorio
(doc. 9), del documento sottoscritto da Compass Banca s.p.a. in cui quest'ultima dichiara che il credito maturato in relazione al contratto identificato al n. 22763052 – numero riportato nel modulo contrattuale prodotto - “è stato ceduto con effetto dal 12/07/2022 a Piazza Controparte_1 della Trivulziana, 4/A, 20126 – Milano (MI)”.
La dichiarazione della cedente riveste particolare efficacia probatoria, atteso che con l'anzidetta dichiarazione la originaria titolare del credito afferma un fatto potenzialmente a sé sfavorevole, sicché non avrebbe razionalità alcuna la condotta di un soggetto istituzionale, il quale dichiari di essersi spogliato di una situazione giuridica soggettiva attiva, ove tale circostanza non fosse rispondente al vero.
Tale elemento probatorio, unito all'avviso in Gazzetta Ufficiale, consente di ritenere provata la cessione del credito da Compass Banca s.p.a. a Controparte_1
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
L'opposta ha prodotto in atti, a supporto della pretesa creditoria introdotta in via monitoria, il modulo contrattuale n. 22763052, sottoscritto in ogni sua parte da , in data Parte_1
05.08.2020, avente ad oggetto la richiesta di prestito finalizzato per l'acquisto di un trattore, per un importo totale dovuto dal consumatore di € 10.872,88 (T.A.N. fisso 8,25 % - T.A.E.G. 11,89 %), da rimborsarsi in n. 84 rate mensili di € 126,16 (oltre le spese di incasso e di gestione pratica pari a €
3,00 mensili), l'estratto conto integrale e analitico al 12.07.2022 riportante le liste di movimenti contabili riferiti al contratto in esame, nonché la lettera di decadenza dal beneficio del termine e la comunicazione della cessionaria con cui era intimato al debitore l'adempimento.
Di contro, l'opponente si è limitato ad affermare di non aver “mai chiesto e, soprattutto, mai ottenuto il finanziamento, diretto e/o indiretto, da parte di Compass Banca Spa per cui è stata chiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento”, disconoscendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., la scrittura prodotta da controparte.
Il disconoscimento, così formulato, tuttavia, non assume rilievo nella fattispecie oggetto del presente giudizio per tutti i motivi di seguito esposti.
Il modulo contrattuale su cui si fonda la pretesa creditoria risulta sottoscritto da Parte_1
con firma elettronica “qualificata” in data 5.08.2020 (doc. 7 fascicolo monitorio di parte opposta).
La verifica della firma è stata, in particolare, effettuata con metodo OCSP il 05.08.2020 alle ore
13:39:04 UTC, attraverso l'utilizzo di un certificato, rilasciato da InfoCert Qualified Electronic
Pag. 8 a 13 Signature CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service Provider ai soli fini della sottoscrizione dei documenti in cui la firma risulta apposta;
quest'ultima risulta altresì conforme alle raccomandazioni previste dalla Determinazione AgiD n. 121/2009.
A venire in rilievo è, dunque, nella specie, l'art. 20 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 ai sensi del quale
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
1-ter.
L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.”
È evidente che la norma in questione disciplina la contestazione della firma digitale o elettronica qualificata in maniera del tutto differente rispetto al sistema delineato dagli artt. 214 e ss. c.p.c. in tema di disconoscimento della scrittura privata. Mentre, infatti, in ambito codicistico, a fronte del mero disconoscimento della scrittura da parte dell'autore apparente, è sul soggetto che intende avvalersi della scrittura che grava l'onere di dimostrarne la provenienza, mediante formulazione dell'istanza di verificazione, la presunzione di riconducibilità della firma digitale e della firma elettronica qualificata al titolare del dispositivo di firma impone al titolare che asserisce di non aver sottoscritto elettronicamente il documento di provare che il proprio dispositivo è stato utilizzato da qualcun altro o comunque che non è stato utilizzato dal titolare stesso. Ne consegue che, se già, in linea generale, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato” (Cass., 17/06/2021, n. 17313), a maggior ragione ciò deve valere con riferimento alla firma digitale o elettronica qualificata, essendo al riguardo necessario che la parte che intenda contestare la provenienza dalla stessa della scrittura, indichi specificamente
Pag. 9 a 13 le circostanze di fatto poste a fondamento di una siffatta contestazione, essendo insufficiente la mera negazione di aver sottoscritto il contratto (cfr., per analoghe considerazioni, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza, n. 652/2025; Tribunale Pavia, ordinanza del
10/02/2023)
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può dirsi che l'opponente abbia assolto all'onere di specifica contestazione sullo stesso gravante.
Il infatti, nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a negare di aver sottoscritto il Parte_1
contratto di finanziamento con Compass Banca s.p.a.; solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c. e, quindi, tardivamente, ha allegato, a suffragio del disconoscimento della firma apposta al contratto di prestito, la propria veste di bracciante agricolo, scarsamente scolarizzato.
Ed invero, il disconoscimento operato nell'atto introduttivo del giudizio appare evidentemente generico, se raffrontato con l'onere di specifica contestazione imposto dall'art. 20 del D.lgs 7 marzo
2005, n. 82 e, come tale, non validamente eseguito. Pur volendo ammettere che tale iniziale genericità possa essere colmata dalle tardive allegazioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., le circostanze rappresentate dall'opponente, non ulteriormente provate, si rivelano, in ogni caso, insufficienti ad inficiare la presunzione di riconducibilità della firma elettronica qualificata al titolare. La mera veste di bracciante agricolo non esclude, infatti, a monte, la disponibilità della firma qualificata in capo al il rilascio del certificato di firma, Parte_1 avvenuto, tra l'altro, ai soli fini della conclusione del contratto oggetto del presente giudizio, stipulato per ottenere un prestito finalizzato all'acquisto di un trattore, è, come noto, subordinato unicamente alla presentazione di apposita domanda, al momento della sottoscrizione del modulo contrattuale, secondo procedure agevolmente accessibili a chiunque, indipendentemente dal grado di scolarizzazione. Né, del resto, l'opponente ha allegato l'utilizzo, a valle, della firma contro la sua volontà o a sua insaputa. Oltretutto, appare irrilevante la circostanza allegata dall'opponente, e non ulteriormente provata, secondo cui egli avrebbe intrattenuto con Compass s.p.a. un ulteriore rapporto finanziario, già concluso da tempo: dall'esistenza di un precedente rapporto contrattuale tra le parti non è possibile, infatti, inferire automaticamente l'inesistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria che forma oggetto del presente giudizio.
Non da ultimo, inoltre, giova sottolineare che, dalla lettura delle liste dei movimenti contabili prodotte da parte opposta, ove è riportato il numero del contratto di prestito, emerge l'avvenuto pagamento di alcune rate del piano di ammortamento (fino a quella relativa al mese di giugno
2021), il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nel contratto. Secondo la
Pag. 10 a 13 prevalente giurisprudenza di merito, che si intende condividere, la restituzione parziale degli importi oggetto di finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, idonea ad essere interpretata quale tacito riconoscimento della scrittura
(cfr., ex multis, Tribunale Bari n.2691/2023). Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui (Cass. civ., 27/09/2017,
n.22460; Cass. civ., 17/09/2004, n. 18748 del;
Cass. civ., 28/06/2012, n. 10849).
Considerato che, quindi, per tutte le ragioni appena evidenziate, non può dubitarsi della riferibilità del modulo contrattuale al l'esistenza dell'accordo tra le parti può agevolmente ricavarsi Parte_1
dal documento prodotto nonché dalla lista dei movimenti contabili versata in atti, da cui si evincono le partite di dare/avere relative al rapporto n. 22763052 e il pagamento di alcune delle rate di finanziamento, le quali presuppongono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, l'avvenuta conclusione del contratto e l'avvenuto accredito delle somme al venditore, nel rispetto di quanto pattuito (cfr., in senso analogo, Tribunale Monza, n. 652/2025).
In particolare, proprio in merito alla prova della traditio del denaro, occorre rilevare che l'allegazione circa il mancato “ottenimento” del finanziamento, correlata dall'opponente unicamente all'asserita (e non provata) omessa richiesta del prestito, è oltremodo generica e appare altresì smentita dal fatto che il non ha preso alcuna posizione in ordine alla già Parte_1 evidenziata circostanza, dedotta dall'opposta e risultante dall'estratto conto prodotto, che il contratto ha avuto un principio di esecuzione. La restituzione parziale delle rate risultante dal predetto estratto conto è evidentemente incompatibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, con la mancata erogazione precedente del prestito stesso, atteso che non avrebbe alcun senso restituire a qualcuno degli importi di cui non si è mai acquisita anteriormente la disponibilità. Tale circostanza è stata recentemente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'avvenuta erogazione del finanziamento può ritenersi provata dall'effettivo rimborso di alcune rate del piano di ammortamento, trattandosi di un elemento indiziario idoneo a confermare la traditio (Cass., 09/05/2018, n. 11147; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palmi, n. 317/24;
Tribunale Napoli, n. 11017/24: “l'opposta ha offerto elementi dai quali desumere il pagamento parziale delle somme dovute da parte dei mutuatari (ciò che, evidentemente, presuppone l'avvenuta erogazione delle somme mutuate); elementi (…) in relazione ai quali gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica difesa (…). Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede,
è peraltro appena il caso di osservare come il motivo di opposizione qui in esame non possa essere
Pag. 11 a 13 accolto anche perché l'erogazione delle somme può – mediante presunzioni – ritenersi provata pure alla luce: a) del fatto che a fronte di un finanziamento per euro 50.000,00 richiesto nel 2007, il debito, al mese di aprile 2015, era pari ad euro 22.278,54 (circostanza ulteriore che conferma
l'avvenuta esecuzione di pagamento parziali e, pertanto, come detto, l'effettiva erogazione delle somme da parte del mutuante); b) del fatto che alcuna contestazione è stata dagli odierni opponenti sollevata a fronte della (…) ricezione della comunicazione mediante la quale (…) ha dichiarato di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine (…)”; Corte d'Appello Roma, n.
2207/23, per la quale “il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince del resto dal fatto che il debito residuo di cui è stato chiesto il pagamento (…) è inferiore rispetto all'importo del capitale mutuato (…), avendo la mutuataria già pagato alcune delle rate previste dal piano di finanziamento (ciò che ha fatto sull'evidente presupposto che il mutuo fosse stato effettivamente erogato). Il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince inoltre dal fatto che con lettera raccomandata del (…), la (…) ha informato l'odierno appellante della risoluzione del contratto di mutuo, intimandogli (…) il pagamento immediato del saldo del mutuo, senza che il (…) abbia reagito negando l'esistenza del debito”; Tribunale Firenze n. 2099/23: “Sulla mancata erogazione della somma finanziata. Parte opponente sostiene che manca la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento. Tuttavia, risulta dagli atti (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) che
l'opponente ha versato alcune rate del finanziamento, un comportamento che collide con
l'affermazione di non aver ricevuto alcun finanziamento”; Tribunale Catania, n. 5654/24, per la quale “dalla visione dell'estratto conto emerge, infatti, il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, stante l'importo minore rispetto a quello finanziato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica (v. Cass. n. 11147 del 9/05/2018) nel ritenere provata l'erogazione del finanziamento sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Palermo, n. 51998/24, per il quale “parte opposta, a fronte dell'asserita mancanza di erogazione della somma ingiunta, in favore dell'opponente, ha prodotto prova dell'erogazione e accettazione del finanziamento (cfr. doc. 4-5) ed inoltre ha rappresentato come dalla visione dell'estratto conto (cfr. doc. 06 fascicolo monitorio), emerga il versamento di alcune rate del piano di ammortamento. Sul punto, la Suprema Corte Cassazione con la sentenza n. 11147 del 9/05/2018, ha chiaramente ritenuto provata l'erogazione del finanziamento, sulla base della prova circa il pagamento e sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Marsala, n. 139/24; Tribunale Termini Imerese, n. 894/24: “Quanto alla prova della traditio del denaro, che, al di fuori dell'ambito dei mutui fondiari, non è soggetta al
Pag. 12 a 13 rispetto di vincoli formali, può parimenti farsi riferimento alla lista movimenti versata in atti in quanto l'annotazione relativa al pagamento di alcune rate consente di desumere, per presunzioni, che vi sia stata l'erogazione del finanziamento richiesto”). Oltretutto, deve essere valorizzato il fatto che il non ha mai contestato di aver acquistato il bene (un trattore) per il quale è Parte_1
stato richiesto il prestito né ha formulato alcuna contestazione allorquando ha ricevuto la comunicazione mediante la quale è stato intimato il pagamento del credito da parte della cessionaria
(cfr. doc. 9, allegato al ricorso monitorio).
Alla luce delle superiori argomentazioni, può dirsi, dunque, che, dagli atti, emerge la prova dell'esistenza del titolo negoziale e della consegna della somma. Il quantum del credito vantato dall'opposta deve, invece, ritenersi provato in applicazione del generale principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo l'opponente articolato sul punto specifiche censure.
In assenza di allegazione e prova di ulteriori fatti estintivi del credito, deve, in definitiva, sostenersi che la creditrice opposta abbia fornito piena prova della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 340/22, emesso dal Tribunale di Locri in data 16.12.2022, va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a € 26.000, attesa la semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 340/2022, emesso dal
Tribunale di Locri in data 16.12.2022, che dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 25 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 13 a 13
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 259/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 24 aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 259/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caulonia, Parte_1 C.F._1
Via Provinciale, n. 17/C, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Miriello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Pag. 1 a 13 (p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa, quale procuratore, (p.iva – c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele
Zurlo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via P. E. Taviani n.
170;
OPPOSTA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato in data 13.2.2023, Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 340/2022, emesso dal Tribunale di Locri in data 16.12.2022, nell'ambito del procedimento avente n. 1488/2022 R.G. e notificato in data 4.1.2023, con cui era stato ingiunto a suo carico il pagamento della somma pari ad € 8.102,49, oltre interessi legali maturati sulla sorte capitale dalla data della domanda fino al soddisfo e spese processuali, per il credito asseritamente maturato a causa dell'inadempimento del contratto di finanziamento per prestito personale finalizzato n. 22763052, stipulato, originariamente, in data 4.8.2020 (rectius, per come emergente in atti, 5.8.2020), con Compass Banca S.p.a., già Compass S.p.a.. In particolare, a fondamento dell'opposizione deduceva: 1) la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, atteso che non aveva mai stipulato il contratto di finanziamento oggetto del decreto monitorio opposto, all'uopo disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al relativo contratto;
2) la carenza di legittimazione attiva in capo a atteso che non era stata data prova Controparte_1 dell'inclusione del credito monitorio nell'operazione di cessione intercorsa tra Compass Banca
S.p.a. e parte opposta;
3) la nullità del decreto opposto per essere stato emesso in carenza dei presupposti richiesti ex art. 633 e ss. c.p.c.. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: A) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente, sig. nato a [...]
Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 13/9/1960, residente in [...], Vico I Faiella, 13, C.F.:
Pag. 2 a 13 , per non aver mai ricevuto il finanziamento per cui è causa e, soprattutto, C.F._1 mai sottoscritto il contratto in forza del quale è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo;
B)
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 58, d.lgs.
385/93 (c.d. T.U.B.), il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
[...
per l'assoluta genericità della prova documentale del presunto rapporto giuridico esistente tra
Compass Banca Spa e il sig. , odierno opponente;
C) Accertare e dichiarare la Parte_1 nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per essere stato emesso in violazione dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 633, 634 e segg. c.p.c.. Nel Merito: 1) Rigettare la domanda attrice perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
2) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.5.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa, quale procuratore, la chiedendo, in via preliminare, la concessione
[...] Controparte_2
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto e in diritto;
rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 340/2023, R.G. n. 1488/2023, del 16/12/2022 emesso dal Tribunale di Locri, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 340/2023,
R.G. n. 1488/2023, del 16/12/2022 emesso dal Tribunale di Locri. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. pagamento infavore della società Parte_2 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza del 1° giugno 2023, il giudice onorario, precedentemente titolare del fascicolo, assegnava all'opposta termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza, verificato l'esperimento del tentativo di mediazione con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Riassegnato, nelle more, il procedimento alla scrivente giudicante, la causa, di natura documentale, era da ultimo rinviata all'udienza del 24 aprile
2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la
Pag. 3 a 13 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di eventuali note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, si rileva che la condizione di procedibilità è stata correttamente soddisfatta (cfr. verbale di mediazione depositato in atti).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente, per tutte, Cass. civ. S.U., 13/01/2022, n. 927; conforme Cass. civ. S.U., 7/7/1993, n. 7448). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore con la sua originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta degli elementi probatori esibiti tanto nell'iniziale fase sommaria, quanto nella successiva fase di opposizione (cfr. ex multis, Cass. Civ., 12/03/2019, n.
7020).
Tale peculiare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha immediati riflessi in punto di ripartizione dell'onere probatorio: poiché, infatti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste sostanziale di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella sostanziale di convenuto al debitore (attore in opposizione), incombe sul primo l'onere di provare i fatti a sostegno della propria pretesa e all'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex multis, cfr. Cass., 24/03/2022, n.
9633). Più nello specifico, in tema di inadempimento delle obbligazioni da contratto, nei casi in cui la parte agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un.,
30/10/2001 n. 13533; Cass. Civ., 20/01/2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12/6/2018 n. 15328).
Pag. 4 a 13 Tale meccanismo di riparto dell'onus probandi deve, tuttavia, essere sempre coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che esime il soggetto che ne sarebbe gravato dall'onere di dimostrare i fatti, specificamente allegati, non puntualmente e tempestivamente contestati dalla controparte (sul punto, ex multis Cass. Civ., 27/08/2020, n. 178). Sul debitore grava, quindi, un onere di contestazione specifica, che gli impone di proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Trib. Roma, 02/08/2019, n.15979; Trib. Milano, 22/10/2018, n.10657).
Alla stregua di queste considerazioni, è evidente che la doglianza svolta dall'opponente con cui quest'ultimo lamenta l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 633 ss.
c.p.c. si appalesa del tutto irrilevante, oltre che generica e destituita di fondamento, posto che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente emesso sulla base del modulo contrattuale sottoscritto dal del successivo contratto di cessione del credito e dell'estratto conto relativo al credito Parte_1
azionato.
Tanto considerato, deve essere vagliato in via preliminare il motivo di opposizione che fa leva sulla carenza di legittimazione attiva (rectius, difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio) di in quanto questione potenzialmente assorbente ai fini della decisione in Controparte_1
esame.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo, in punto di diritto, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951).
In particolare, allorquando la parte agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'esistenza della cessione stessa e dell'inclusione del credito in essa, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sez. VI,
28/02/2020, n. 24798).
Sul punto, è stato chiarito che, in sede di accertamento circa la sussistenza della titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria, “va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito
Pag. 5 a 13 non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB”
(Cass. Civ., 22/06/2023, n.17944; conforme, Cass. Civ., 10/02/2023, n. 4277; Cass. Civ.
20/07/2023, n. 21821; Cass. Civ., 13/06/2019, n. 15884).
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di specifica prova;
diversamente, quando, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. Civ. 29/02/20 n. 5478).
La valutazione circa l'idoneità dell'avviso a consentire la riconduzione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione è, dunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è così recentemente espressa: “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (Cass. Civ., 28/02/2020, n. 5617, che, in motivazione, richiama la pronuncia di Cass., 13/06/2019, n. 15884).
Tale conclusione si reputa coerente con i caratteri propri dell'istituto di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993. Atteso che la norma consente la cessione di interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti
Pag. 6 a 13 giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, deve dirsi, infatti, insita nella stessa natura dell'operazione de qua la possibilità di individuare i crediti che ne formano oggetto non soltanto nominativamente
(elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche. Ciò, del resto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. Civ., 29/12/2017, n. 31188, in motivazione).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie ed alla luce della documentazione in atti, può dirsi raggiunta la prova della titolarità attiva del credito in capo alla parte opposta.
In particolare, il credito oggetto di ingiunzione trae asseritamente origine dal contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un trattore n. 22763052, stipulato tra e Compass Banca Parte_1
s.p.a., in data 5.8.2020, a cui è seguita la conclusione di un successivo contratto di cessione del credito maturato tra l'originaria parte creditrice, anche in nome e per conto di e Parte_3 [...]
Controparte_1
In particolare, l'opponente ha contestato non già specificamente l'effettiva conclusione in sé del contratto di cessione (circostanza che, pertanto, deve ritenersi pacifica, attesa anche la produzione in atti di tale contratto), bensì, in modo generico, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione.
In accordo agli insegnamenti giurisprudenziali sopra citati, tale doglianza non può essere condivisa.
Nel caso di specie, infatti, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 30 del 15.03.2022
(doc. 3 della fase monitoria), riferibile all'accordo quadro concluso tra Compass Banca s.p.a., anche in nome e per conto di e contiene l'indicazione di precisi Parte_3 Controparte_1
criteri che consentono di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto delle successive cessioni.
A fronte della produzione di tale avviso e delle deduzioni formulate sul punto dall'opposta, il debitore ceduto non ha contestato in modo specifico e pertinente che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, negando la riconducibilità dello stesso ad una delle categorie individuate in Gazzetta Ufficiale.
Pag. 7 a 13 Inoltre, deve essere valorizzata la produzione da parte dell'opposta già in sede di ricorso monitorio
(doc. 9), del documento sottoscritto da Compass Banca s.p.a. in cui quest'ultima dichiara che il credito maturato in relazione al contratto identificato al n. 22763052 – numero riportato nel modulo contrattuale prodotto - “è stato ceduto con effetto dal 12/07/2022 a Piazza Controparte_1 della Trivulziana, 4/A, 20126 – Milano (MI)”.
La dichiarazione della cedente riveste particolare efficacia probatoria, atteso che con l'anzidetta dichiarazione la originaria titolare del credito afferma un fatto potenzialmente a sé sfavorevole, sicché non avrebbe razionalità alcuna la condotta di un soggetto istituzionale, il quale dichiari di essersi spogliato di una situazione giuridica soggettiva attiva, ove tale circostanza non fosse rispondente al vero.
Tale elemento probatorio, unito all'avviso in Gazzetta Ufficiale, consente di ritenere provata la cessione del credito da Compass Banca s.p.a. a Controparte_1
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
L'opposta ha prodotto in atti, a supporto della pretesa creditoria introdotta in via monitoria, il modulo contrattuale n. 22763052, sottoscritto in ogni sua parte da , in data Parte_1
05.08.2020, avente ad oggetto la richiesta di prestito finalizzato per l'acquisto di un trattore, per un importo totale dovuto dal consumatore di € 10.872,88 (T.A.N. fisso 8,25 % - T.A.E.G. 11,89 %), da rimborsarsi in n. 84 rate mensili di € 126,16 (oltre le spese di incasso e di gestione pratica pari a €
3,00 mensili), l'estratto conto integrale e analitico al 12.07.2022 riportante le liste di movimenti contabili riferiti al contratto in esame, nonché la lettera di decadenza dal beneficio del termine e la comunicazione della cessionaria con cui era intimato al debitore l'adempimento.
Di contro, l'opponente si è limitato ad affermare di non aver “mai chiesto e, soprattutto, mai ottenuto il finanziamento, diretto e/o indiretto, da parte di Compass Banca Spa per cui è stata chiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento”, disconoscendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., la scrittura prodotta da controparte.
Il disconoscimento, così formulato, tuttavia, non assume rilievo nella fattispecie oggetto del presente giudizio per tutti i motivi di seguito esposti.
Il modulo contrattuale su cui si fonda la pretesa creditoria risulta sottoscritto da Parte_1
con firma elettronica “qualificata” in data 5.08.2020 (doc. 7 fascicolo monitorio di parte opposta).
La verifica della firma è stata, in particolare, effettuata con metodo OCSP il 05.08.2020 alle ore
13:39:04 UTC, attraverso l'utilizzo di un certificato, rilasciato da InfoCert Qualified Electronic
Pag. 8 a 13 Signature CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service Provider ai soli fini della sottoscrizione dei documenti in cui la firma risulta apposta;
quest'ultima risulta altresì conforme alle raccomandazioni previste dalla Determinazione AgiD n. 121/2009.
A venire in rilievo è, dunque, nella specie, l'art. 20 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 ai sensi del quale
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
1-ter.
L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.”
È evidente che la norma in questione disciplina la contestazione della firma digitale o elettronica qualificata in maniera del tutto differente rispetto al sistema delineato dagli artt. 214 e ss. c.p.c. in tema di disconoscimento della scrittura privata. Mentre, infatti, in ambito codicistico, a fronte del mero disconoscimento della scrittura da parte dell'autore apparente, è sul soggetto che intende avvalersi della scrittura che grava l'onere di dimostrarne la provenienza, mediante formulazione dell'istanza di verificazione, la presunzione di riconducibilità della firma digitale e della firma elettronica qualificata al titolare del dispositivo di firma impone al titolare che asserisce di non aver sottoscritto elettronicamente il documento di provare che il proprio dispositivo è stato utilizzato da qualcun altro o comunque che non è stato utilizzato dal titolare stesso. Ne consegue che, se già, in linea generale, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato” (Cass., 17/06/2021, n. 17313), a maggior ragione ciò deve valere con riferimento alla firma digitale o elettronica qualificata, essendo al riguardo necessario che la parte che intenda contestare la provenienza dalla stessa della scrittura, indichi specificamente
Pag. 9 a 13 le circostanze di fatto poste a fondamento di una siffatta contestazione, essendo insufficiente la mera negazione di aver sottoscritto il contratto (cfr., per analoghe considerazioni, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza, n. 652/2025; Tribunale Pavia, ordinanza del
10/02/2023)
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può dirsi che l'opponente abbia assolto all'onere di specifica contestazione sullo stesso gravante.
Il infatti, nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a negare di aver sottoscritto il Parte_1
contratto di finanziamento con Compass Banca s.p.a.; solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c. e, quindi, tardivamente, ha allegato, a suffragio del disconoscimento della firma apposta al contratto di prestito, la propria veste di bracciante agricolo, scarsamente scolarizzato.
Ed invero, il disconoscimento operato nell'atto introduttivo del giudizio appare evidentemente generico, se raffrontato con l'onere di specifica contestazione imposto dall'art. 20 del D.lgs 7 marzo
2005, n. 82 e, come tale, non validamente eseguito. Pur volendo ammettere che tale iniziale genericità possa essere colmata dalle tardive allegazioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., le circostanze rappresentate dall'opponente, non ulteriormente provate, si rivelano, in ogni caso, insufficienti ad inficiare la presunzione di riconducibilità della firma elettronica qualificata al titolare. La mera veste di bracciante agricolo non esclude, infatti, a monte, la disponibilità della firma qualificata in capo al il rilascio del certificato di firma, Parte_1 avvenuto, tra l'altro, ai soli fini della conclusione del contratto oggetto del presente giudizio, stipulato per ottenere un prestito finalizzato all'acquisto di un trattore, è, come noto, subordinato unicamente alla presentazione di apposita domanda, al momento della sottoscrizione del modulo contrattuale, secondo procedure agevolmente accessibili a chiunque, indipendentemente dal grado di scolarizzazione. Né, del resto, l'opponente ha allegato l'utilizzo, a valle, della firma contro la sua volontà o a sua insaputa. Oltretutto, appare irrilevante la circostanza allegata dall'opponente, e non ulteriormente provata, secondo cui egli avrebbe intrattenuto con Compass s.p.a. un ulteriore rapporto finanziario, già concluso da tempo: dall'esistenza di un precedente rapporto contrattuale tra le parti non è possibile, infatti, inferire automaticamente l'inesistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria che forma oggetto del presente giudizio.
Non da ultimo, inoltre, giova sottolineare che, dalla lettura delle liste dei movimenti contabili prodotte da parte opposta, ove è riportato il numero del contratto di prestito, emerge l'avvenuto pagamento di alcune rate del piano di ammortamento (fino a quella relativa al mese di giugno
2021), il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nel contratto. Secondo la
Pag. 10 a 13 prevalente giurisprudenza di merito, che si intende condividere, la restituzione parziale degli importi oggetto di finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, idonea ad essere interpretata quale tacito riconoscimento della scrittura
(cfr., ex multis, Tribunale Bari n.2691/2023). Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui (Cass. civ., 27/09/2017,
n.22460; Cass. civ., 17/09/2004, n. 18748 del;
Cass. civ., 28/06/2012, n. 10849).
Considerato che, quindi, per tutte le ragioni appena evidenziate, non può dubitarsi della riferibilità del modulo contrattuale al l'esistenza dell'accordo tra le parti può agevolmente ricavarsi Parte_1
dal documento prodotto nonché dalla lista dei movimenti contabili versata in atti, da cui si evincono le partite di dare/avere relative al rapporto n. 22763052 e il pagamento di alcune delle rate di finanziamento, le quali presuppongono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, l'avvenuta conclusione del contratto e l'avvenuto accredito delle somme al venditore, nel rispetto di quanto pattuito (cfr., in senso analogo, Tribunale Monza, n. 652/2025).
In particolare, proprio in merito alla prova della traditio del denaro, occorre rilevare che l'allegazione circa il mancato “ottenimento” del finanziamento, correlata dall'opponente unicamente all'asserita (e non provata) omessa richiesta del prestito, è oltremodo generica e appare altresì smentita dal fatto che il non ha preso alcuna posizione in ordine alla già Parte_1 evidenziata circostanza, dedotta dall'opposta e risultante dall'estratto conto prodotto, che il contratto ha avuto un principio di esecuzione. La restituzione parziale delle rate risultante dal predetto estratto conto è evidentemente incompatibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, con la mancata erogazione precedente del prestito stesso, atteso che non avrebbe alcun senso restituire a qualcuno degli importi di cui non si è mai acquisita anteriormente la disponibilità. Tale circostanza è stata recentemente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'avvenuta erogazione del finanziamento può ritenersi provata dall'effettivo rimborso di alcune rate del piano di ammortamento, trattandosi di un elemento indiziario idoneo a confermare la traditio (Cass., 09/05/2018, n. 11147; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palmi, n. 317/24;
Tribunale Napoli, n. 11017/24: “l'opposta ha offerto elementi dai quali desumere il pagamento parziale delle somme dovute da parte dei mutuatari (ciò che, evidentemente, presuppone l'avvenuta erogazione delle somme mutuate); elementi (…) in relazione ai quali gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica difesa (…). Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede,
è peraltro appena il caso di osservare come il motivo di opposizione qui in esame non possa essere
Pag. 11 a 13 accolto anche perché l'erogazione delle somme può – mediante presunzioni – ritenersi provata pure alla luce: a) del fatto che a fronte di un finanziamento per euro 50.000,00 richiesto nel 2007, il debito, al mese di aprile 2015, era pari ad euro 22.278,54 (circostanza ulteriore che conferma
l'avvenuta esecuzione di pagamento parziali e, pertanto, come detto, l'effettiva erogazione delle somme da parte del mutuante); b) del fatto che alcuna contestazione è stata dagli odierni opponenti sollevata a fronte della (…) ricezione della comunicazione mediante la quale (…) ha dichiarato di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine (…)”; Corte d'Appello Roma, n.
2207/23, per la quale “il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince del resto dal fatto che il debito residuo di cui è stato chiesto il pagamento (…) è inferiore rispetto all'importo del capitale mutuato (…), avendo la mutuataria già pagato alcune delle rate previste dal piano di finanziamento (ciò che ha fatto sull'evidente presupposto che il mutuo fosse stato effettivamente erogato). Il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince inoltre dal fatto che con lettera raccomandata del (…), la (…) ha informato l'odierno appellante della risoluzione del contratto di mutuo, intimandogli (…) il pagamento immediato del saldo del mutuo, senza che il (…) abbia reagito negando l'esistenza del debito”; Tribunale Firenze n. 2099/23: “Sulla mancata erogazione della somma finanziata. Parte opponente sostiene che manca la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento. Tuttavia, risulta dagli atti (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) che
l'opponente ha versato alcune rate del finanziamento, un comportamento che collide con
l'affermazione di non aver ricevuto alcun finanziamento”; Tribunale Catania, n. 5654/24, per la quale “dalla visione dell'estratto conto emerge, infatti, il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, stante l'importo minore rispetto a quello finanziato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica (v. Cass. n. 11147 del 9/05/2018) nel ritenere provata l'erogazione del finanziamento sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Palermo, n. 51998/24, per il quale “parte opposta, a fronte dell'asserita mancanza di erogazione della somma ingiunta, in favore dell'opponente, ha prodotto prova dell'erogazione e accettazione del finanziamento (cfr. doc. 4-5) ed inoltre ha rappresentato come dalla visione dell'estratto conto (cfr. doc. 06 fascicolo monitorio), emerga il versamento di alcune rate del piano di ammortamento. Sul punto, la Suprema Corte Cassazione con la sentenza n. 11147 del 9/05/2018, ha chiaramente ritenuto provata l'erogazione del finanziamento, sulla base della prova circa il pagamento e sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Marsala, n. 139/24; Tribunale Termini Imerese, n. 894/24: “Quanto alla prova della traditio del denaro, che, al di fuori dell'ambito dei mutui fondiari, non è soggetta al
Pag. 12 a 13 rispetto di vincoli formali, può parimenti farsi riferimento alla lista movimenti versata in atti in quanto l'annotazione relativa al pagamento di alcune rate consente di desumere, per presunzioni, che vi sia stata l'erogazione del finanziamento richiesto”). Oltretutto, deve essere valorizzato il fatto che il non ha mai contestato di aver acquistato il bene (un trattore) per il quale è Parte_1
stato richiesto il prestito né ha formulato alcuna contestazione allorquando ha ricevuto la comunicazione mediante la quale è stato intimato il pagamento del credito da parte della cessionaria
(cfr. doc. 9, allegato al ricorso monitorio).
Alla luce delle superiori argomentazioni, può dirsi, dunque, che, dagli atti, emerge la prova dell'esistenza del titolo negoziale e della consegna della somma. Il quantum del credito vantato dall'opposta deve, invece, ritenersi provato in applicazione del generale principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo l'opponente articolato sul punto specifiche censure.
In assenza di allegazione e prova di ulteriori fatti estintivi del credito, deve, in definitiva, sostenersi che la creditrice opposta abbia fornito piena prova della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 340/22, emesso dal Tribunale di Locri in data 16.12.2022, va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a € 26.000, attesa la semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 340/2022, emesso dal
Tribunale di Locri in data 16.12.2022, che dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 25 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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