Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1350/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1350/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BASTIANELLO GIORGIA, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. CESTARI GERMANA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 6 agosto
1988, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avellino, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale che qui vengono integralmente riportate:
4) i coniugi hanno definito nel sucitato procedimento, ogni loro pretesa e/o questione di natura patrimoniale, mediante l'avvenuto trasferimento della proprietà della casa coniugale sita in Padova,
ivi contenuti, di cui l'intestazione della nuda proprietà a favore della figlia e l'usufrutto CP_2
a vita a favore della IG.ra ; con la precisazione che, tale attribuzione patrimoniale, Parte_1 ebbe lo scopo di garantire il mantenimento della moglie quale coniuge economicamente più debole, nonché di contribuire maggiormente al pattuito importo per il mantenimento della figlia CP_
.
5) Del pari i ricorrenti concordano che, sebbene si tratti di acquisti e/o accantonamenti eseguiti dai coniugi in comunione dei beni, i valori mobiliari – con ciò intendendosi liquidità di qualsivoglia natura – esclusivamente intestati a ciascuno dei due coniugi, rimarranno di esclusiva proprietà dei relativi intestatari, null'altro avendo più a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
6) Il IG. continua ad impegnarsi inoltre, a versare a mezzo di bonifico bancario CP_1
CP_ l'importo di € 350,00, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia non ancora CP_ economicamente autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese. infatti, che continua a convivere con la mamma, si è laureata il 14 dicembre 2022 in “Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo” ed, a tutt'oggi, non ricopre alcun posto di lavoro, nonostante le incessanti ricerche e la partecipazione a concorsi pubblici, come noto anche al padre.
7) L'indicata somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il padre si obbliga inoltre ad accollarsi al 50% le spese straordinarie che matureranno in capo ad
CP_
– solo se regolarmente documentate - con ciò intendendosi le sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, le scolastiche, ricreative e sportive.
Spese compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] ad [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] ad [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 06/08/1988 in Avellino (AV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 208, Parte II, Serie A, anno 1988.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 16.05.1998 a Padova (PD). CP_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 24.11.2016 e la separazione è stata omologata il
14.12.2016.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 06/08/1988 in Avellino (AV) e trascritto
[...] CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 208, Parte II, Serie A,
anno 1988;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti