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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2535/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIANA SIMONETTA MARIA Parte_1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ITALIA 7 MUGGIO' ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARAZZOLI ELIGIO, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio in CORSO ROMA 99 LODI resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti a
Monteparano (TA), in data 23 maggio 1998, (registrato e trascritto nello stesso comune al n. 4 -
Parte 2, Anno 1998);
B. Rigettare la domanda di erogazione di assegno divorzile per la Sig.ra Pt_2
C. Riconoscere alla Sig.ra la contribuzione al mantenimento del figlio , finchè lo Pt_2 Per_1 stesso non lascerà definitivamente l'abitazione della madre;
D. Il figlio , ormai maggiorenne e in procinto di avviarsi al lavoro, continuerà a vivere e a Per_2 mantenere la residenza presso l'abitazione del padre e ad essere sostenuto economicamente dallo stesso, con la formula del mantenimento diretto;
pagina 1 di 12 E. Imporre il pagamento delle spese straordinarie per il figlio in misura equitativa ad Per_2 entrambi i genitori, secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano;
F. Ambedue i figli potranno continuare ad utilizzare, per le proprie spese personali, la carta di credito – a loro intestata – con addebito diretto sul conto corrente del Sig. ; Pt_1
G. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le annotazioni ex art.69
d.p.r. 396/2000.
H. Con condanna della resistente alle spese del presente giudizio.
Conclusioni di parte resistente
“IN VIA PRELIMINARE: Ai fini di dar modo all'Ill.mo Tribunale adito di adeguatamente decidere sulla reale situazione economico – patrimoniale dei coniugi e alla SInora di poter pienamente esercitare il Pt_2 proprio diritto di difesa, si chiede che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 473bis.2 c.p.c., venga ordinato al SInor di integrare la documentazione depositata fornendo Parte_1 copia dei documenti mancanti così e come disposto dal terzo comma dell'articolo 473bis.12 c.p.c. e che la mancata produzione documentale venga valutata ai sensi dell'articolo 473bis.18
c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
La SInora dichiara di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del Pt_2 matrimonio contratto tra le parti a Monteparano (TA) in data 23.05.1998 chiedendo vengano statuite le seguenti condizioni:
A) Assegno divorzile mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della SInora ammontante ad Euro 400,00 da corrispondersi alla stessa ogni giorno 5 Parte_2 del mese.
B) Che il padre versi alla SInora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Pt_2 figlio l'importo mensile pari a Euro 200,00 entro il giorno 5 del mese, assegno Persona_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
C) conferma del punto 1) del Decreto 10.04.2024 reso da Tribunale di Lodi in via provvisoria ed urgente in tema di mantenimento del figlio . Persona_4
D) Che il padre versi con cadenza trimestrale alla SInora il 50% delle spese Pt_2 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nelle modalità indicate dal Persona_3
Protocollo della Corte di Appello di Milano”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 12
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di OR, formulata da nei Parte_1 confronti di e le connesse domande concernenti il mantenimento dei figli Parte_2 maggiorenni e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SI.ra Pt_2
In particolare, con ricorso ex art. 473-bis c.p.c. depositato in data 12.10.2023 ha Parte_1 domandato: la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Parte_2
23 maggio 1998; il mantenimento diretto da parte del padre del figlio maggiorenne , Per_2 convivente con lo stesso;
il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e convivente con la madre, della somma di euro 200,00 mensili, Per_1 autorizzando entrambi i figli a utilizzare per le proprie spese personali la carta di credito del padre;
che nulla venga riconosciuto alla SI.ra a titolo di assegno divorzile;
Pt_2
a fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- In data 23.5.1998, il ricorrente contraeva a Monteparano (TA) matrimonio concordatario con la Sig.ra e dall'unione tra i coniugi nascevano due figli: nato a Parte_2 Per_1
GR (TA) il 10/05/2001 e nato a [...] il [...]; Per_2
- Con decreto del 13.7.2022 il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione consensuale proposta dai coniugi alle seguenti condizioni: il padre avrebbe versato alla madre l'importo complessivo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, entrambi conviventi con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'importo di euro
100,00 mensili a favore della SI.ra quale sostegno per la gestione quotidiana dei Pt_2 figli, contributo giustificato dalla lontananza lavorativa del ricorrente, che non gli consentiva una sua presenza costante accanto ai ragazzi;
- il ricorrente, al tempo della separazione, era ancora impegnato in un progetto lavorativo all'estero, lavoro che si concludeva -dopo poco- con il suo conseguente rientro in Italia;
- lo spostamento lavorativo in Italia del Sig. , avvenuto subito dopo la separazione, Pt_1 ha immediatamente comportato un adeguamento dello stipendio;
- al rientro in Italia del Sig. , lo stesso si ritrovava ad affrontare - oltre alle solite Pt_1 spese ordinarie (€ 590 rata mensile di locazione, € 300 utenze, € 400 spesa alimentare per sé e per il figlio, € 150 benzina, € 250 mutuo) - altri esborsi ingenti, mantenimento figli e moglie compresi, non sostenuti da uno stipendio adeguato e, per sostenere i quali, il ricorrente era costretto anche a vendere la propria moto;
- dopo la separazione il figlio , ormai maggiorenne, ma ancora impegnato negli studi Per_2 scolastici, al ritorno del padre in Italia decideva di lasciare l'abitazione della madre per trasferirsi stabilmente presso di lui, ove tuttora continua a vivere;
- l'altro figlio di anni 22, è assunto a tempo indeterminato presso l'azienda Per_1 informatica MMBB S.r.l., sede di Cornegliano Laudense, con la qualifica di impiegato e con lo stipendio mensile di € 1.518,00;
pagina 3 di 12 - i ragazzi, inoltre, per le loro spese personali utilizzano una carta di credito, a loro intestata, ma che si appoggia direttamente sul conto corrente del Sig. ; Pt_1
- dal settembre del 2022 il Sig. , oltre ad aver provveduto interamente al Pt_1 mantenimento diretto di e a tutte le spese straordinarie ha continuato a versare alla Per_2 stessa il mantenimento per l'altro figlio Per_1
- La casa di San RG IC (TA) ove abitava la famiglia prima del loro definitivo trasferimento in Lombardia, di proprietà esclusiva del Sig. e già gravata da un Pt_1 mutuo ipotecario a lui intestato e assolto unicamente dallo stesso, è oggetto di contenzioso con il comune locale per presunte difformità derivanti da un'errata progettazione e, per tale motivo, oltre ad essere – al momento- inattuabile la sua vendita, così come invece era stato concordato in separazione, reca inoltre l'incognita della certa sanzione amministrativa che verrà sostenuta esclusivamente dal ricorrente;
- I Sigg.ri e sono proprietari anche di altro immobile, sempre sito a San Pt_1 Pt_2
RG IC (TA), sede di un Centro Benessere, di cui gli stessi sono anche soci (90% la Sig.ra e 10% il Sig. ): il ricorrente ha versato negli anni ingenti somme, a Pt_2 Pt_1 titolo di prestiti infruttiferi, per finanziare l'attività imprenditoriale della moglie, oltre ad averne sostenuto interamente il pagamento per le rate mensili di mutuo, esborsi di cui chiede il riconoscimento;
- il Sig. negli anni ha dovuto accettare trasferimenti lavorativi all'estero, solo per Pt_1 vedersi garantito uno stipendio adeguato per poter far fronte a tutte le ingenti spese familiari, aggravando la malattia di Crohn di cui lo stesso soffre fin dal 2012;
- il Sig. – non più di giovane età e, inoltre affetto da Morbo di Crohn - non può Pt_1 continuare tale stile di vita da trasfertista, perennemente in viaggio, ma vorrebbe vivere e lavorare definitivamente presso la propria sede di lavoro in Italia, accanto ai propri figli e alla famiglia di origine;
- il Sig. è disposto a contribuire al mantenimento del figlio nonostante Pt_1 Per_1
l'indipendenza reddituale del ragazzo, finchè lo stesso non lascerà definitivamente l'abitazione della madre, con il versamento alla Sig.ra della somma di € 200 Pt_2 mensili;
- Niente, invece, è dovuto alla Sig.ra – di professione insegnante, autosufficiente Pt_2 economicamente - in termini di assegno divorzile;
- a far tempo dalla separazione, i Sigg.ri e non hanno più convissuto ed Pt_1 Pt_2 hanno risieduto in dimore diverse senza, quindi, avere ricostituito alcuna forma di comunione né materiale né spirituale né di affectio coniugalis.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.12.2023 si è costituita Parte_2 aderendo alla domanda sullo status ma non alle altre domande;
in particolare la SI.ra ha Pt_2 domandato: il riconoscimento di un assegno divorzile di importo pari a euro 400,00 mensili e di un contributo per il mantenimento dei figli di importo pari a euro 200,00 per e a euro Per_1
400,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
pagina 4 di 12 A fondamento delle proprie domande e difese la resistente ha dedotto quanto segue:
- parte ricorrente ha omesso di depositare la documentazione di cui alla lettera f) dell'articolo 473bis.12 c.p.c.;
- La SInora dopo la laurea in scienze motorie lavorava presso un centro di Pt_2 riabilitazione motoria nel proprio paese d'origine;
- dopo aver contratto matrimonio con il SInor , sacrificava di fatto le proprie Pt_1 ambizioni personali e professionali per seguire il marito nei numerosi trasferimenti lavorativi;
- A subirne le conseguenze è stata anche l'attività imprenditoriale iniziata nel 2005 con la costituzione della società La Luna e il Sole S.r.l., un centro benessere ed estetico di cui la SInora possiede il 90% delle quote e il SInor il 10%; Pt_2 Pt_1
- La resistente nel 2014 si trasferiva in Lombardia e dal gennaio 2015 iniziava a lavorare come docente precaria di educazione fisica con incarichi di supplenza brevi e successivamente della durata di un anno;
- Dal 2021 la SInora lavora presso l'Istituto di Istruzione Superiore Raimondo Pt_2
Pandini di Sant'Angelo Lodigiano e percepisce uno stipendio annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) pari a Euro 23.671,40;
- la SInora oltre alle utenze e spese relative alla conduzione ordinaria della propria Pt_2 vita spende Euro 500,00 mensili di canone di locazione, oltre a 78,00 euro di spese condominiali, inoltre versa mensilmente l'importo di Euro 287,00 relativo al finanziamento di un'autovettura, necessaria per effettuare la propria attività lavorativa;
- il SInor a partire dall'11.11.2019 è dipendente di con la Parte_1 CP_1 quale ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria Quadro con una retribuzione mensile lorda pari a Euro 5.039,87;
- il figlio economicamente indipendente, continua a vivere con la madre Per_1 nell'abitazione sita a San Colombano al Lambro, Via Cittadini n. 9, mentre risiede Per_2 dal padre, sempre a San Colombano al Lambro, Via Azzi n. 21, a pochi isolati di distanza;
- il SInor effettua tuttora lunghe trasferte all'estero, precisamente ed attualmente in Pt_1
Thailandia: di conseguenza , che ha solo diciannove anni e che ha conseguito Per_2 nell'anno scolastico 2022/2023 la maturità di scuola superiore, nei mesi di assenza del genitore effettua i propri pasti con la madre e il fratello, nell'abitazione della madre;
inoltre, durante il periodo estivo il figlio è totalmente con la madre;
Per_2
- la carta di credito indicata dal ricorrente viene utilizzata esclusivamente da;
Per_2
- da aprile 2023, quindi ben due mesi prima rispetto a quando il SInor ha Persona_3 iniziato a percepire il primo stipendio, il ricorrente non versa più il contributo al mantenimento ordinario né l'assegno di mantenimento a favore della SI.ra Pt_2
- il ricorrente continua a prestare servizio in posizione di distacco in sedi estere;
- Analizzando la situazione patrimoniale della SInora e del SInor , è Pt_2 Pt_1 innegabile la disparità economica in essere tra le parti che giustifica la richiesta di assegno pagina 5 di 12 divorzile: mentre nel Modello 730/2023 dell'odierna resistente relativo ai Redditi 2022 sono stati dichiarati “Redditi di lavoro dipendente e assimilati” pari a Euro 26.412,00, nella Certificazione Unica del ricorrente relativa all'anno 2022 alla voce “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato” è riportata la cifra di
Euro 66.849,99, ossia quasi il triplo rispetto alla SInora Pt_2
- la SInora ha dovuto ridimensionare le proprie aspirazioni professionali per Pt_2 dedicarsi alla propria famiglia, permettendo quindi al marito di fare carriera e di ottenere un prestigioso incarico presso la CP_1
Con memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. ha contestato le difese esposte Parte_1 da parte resistente, precisando quanto segue:
- la SI.ra non ha rinunciato alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla Pt_2 famiglia: all'epoca del matrimonio la Sig.ra già laureata, lavorava saltuariamente Pt_2 in una palestra della zona occupazione poi lasciata perché ritenuta non conveniente;
successivamente al trasferimento in Lombardia e poi in Campania la resistente ha sempre trovato lavoro presso palestre;
dopo la nascita dei due figli la famiglia rientra in Puglia ove la resistente consegue il diploma di estetista e apre il centro estetico “La Luna e il
Sole” acquistando un immobile finanziato dal ricorrente, la cui attività cessava nel 2014 a causa della crisi economica generale e della poca clientela;
raggiunto poi il coniuge in
Lombardia la SI.ra otteneva subito l'insegnamento, se pur come precaria, con Pt_2 incarichi annuali;
nel 2021 il Sig. rifiuta un progetto lavorativo che lo avrebbe Pt_1 tenuto lontano da casa e sosteneva la SI.ra per supportarla nello studio;
Pt_2
- La Sig.ra non solo ha progredito nella propria carriera, ma ha raggiunto anche Pt_2 piena stabilità economica, riuscendo anche a conciliare il lavoro da insegnante con l'attività da estetista praticata a casa;
- In sede di separazione, il Sig. aveva stabilito che il ricavato totale della vendita a Pt_1 terzi dell'immobile sede del centro estetico “La Luna e il Sole” sarebbe stato di spettanza esclusiva della moglie, anche se le rate del mutuo dell'immobile erano state pagate interamente da un finanziamento aperto dallo stesso ricorrente e nonostante le ingenti somme da lui versate, a titolo di prestiti infruttiferi, per finanziare l'attività imprenditoriale della moglie;
- in questa sede, lo stesso Sig. rinnova l'offerta, eventualmente anche ai fini Pt_1 perequativi e compensativi, di concedere alla moglie l'intero futuro ricavato della vendita dell'immobile, sede del centro benessere;
- il ricorrente sostiene le seguenti spese, ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di ricorso: € 396 per un prestito personale del 2022, € 150 per il Persona_5 finanziamento aperto con la nel 2022 per l'acquisto della moto KTM 125 per il CP_2 figlio Per_1
- inizierà da Gennaio a lavorare presso la Bertani Trasporti SPA con uno stipendio Per_2 mensile di €800 e per i suoi spostamenti, utilizza la macchina del padre;
pagina 6 di 12 - Si richiede, invece, che la madre contribuisca alle eventuali spese straordinarie del figlio
, secondo le Linee Guida dalla Corte di Appello di Milano. Per_2
In occasione della prima udienza del 30.1.2024 le parti hanno confermato che vive presso Per_2 il padre e presso la madre;
il ricorrente ha dichiarato quanto segue: “lavoro presso Per_1
ma svolgo spesso trasferte all'estero, per esempio adesso lavoro in Thailandia dove sarà CP_1 fino a giugno, e torno in Italia saltuariamente, la prossima volta tornerà a Pasqua. Mio figlio
vive comunque presso la mia abitazione. lavora con un contratto a tempo Per_2 Per_2 determinato (con scadenza marzo 2024) e una retribuzione di circa 900 euro, ho visto ieri la busta paga. Dichiaro che la mia retribuzione non è mutata rispetto al momento della separazione. Confermo di sostenere un canone di locazione di euro 590,00 al mese e di pagare
250,00 per il mutuo della casa di mia proprietà situata a Taranto. Io fisso prendo 3.000 euro al mese, ma il conteggio delle trasferte si fa successivamente (a volte si arriva anche a 5.000). Ora però devo pagare 6.000 euro di tasse per la mia trasferta in Francia. I figli hanno due macchine intestate a me ed entrambi utilizzano la mia carta di credito per spese personali. è più Per_1 restio rispetto a ad utilizzarla ma a volte mi chiama e la utilizza anche lui” e che sta Per_2 versando le spese per la moto di la resistente ha dichiarato quanto segue “confermo che Per_1
è andato a vivere dal padre ma ha passato quest'estate a casa con me, da quest'estate il Per_2 SI. non ha versato il mantenimento;
è stato assunto con contratto ad aprile Pt_1 Per_1
2023; non utilizza la carta di credito del padre salvo rari casi in cui era lo stesso padre a Per_1 richiederlo;
i ragazzi hanno sempre fatto le vacanze con me;
da aprile 2023 nulla è stato versato da parte del SI. ; confermo di fare l'insegnante presso un istituto sportivo”; il Giudice ha Pt_1 esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha invitato parte ricorrente a documentare la retribuzione percepita da riservandosi all'esito di provvedere. Per_2
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice relatore con ordinanza del
30.4.2025 assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: mantenimento diretto di da parte del padre oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
contributo Per_2 paterno per il mantenimento di di importo pari a euro 200,00 mensili sino a quando il Per_1 ragazzo non avrà lasciato la casa materna definitivamente;
versamento da parte del SI. di Pt_1 un assegno di mantenimento in favore della SI.ra di importo pari a euro 100,00 mensili. Pt_2
In occasione della successiva udienza del 27.9.2024, fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., le parti hanno dato atto di aver depositato fogli di PC, comparse conclusionali e repliche. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stato pronunciato dal Tribunale di Lodi decreto di omologa della separazione consensuale in data
12.7.2022. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n.
pagina 7 di 12 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Domande concernenti il mantenimento dei figli maggiorenni
Il SI. chiede il mantenimento diretto del figlio maggiorenne , convivente con il Pt_1 Per_2 padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un contributo paterno di euro
200,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente con la madre, e Per_1 sino a quando lo stesso non avrà lasciato definitivamente l'abitazione della madre. Il ricorrente chiede inoltre che i figli possano continuare a usare, per le proprie spese personali, la carta di credito a loro intestata, con addebito diretto sul conto corrente del Sig. . Pt_1
La SI.ra chiede il mantenimento diretto da parte del padre del figlio maggiorenne , Pt_2 Per_2 convivente con il padre, oltre al 100% delle spese straordinarie e il versamento di un contributo paterno di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente Per_1 con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti assunti dal Giudice relatore in sede di ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, pertanto, il SI. provvederà al mantenimento diretto Pt_1 di nonché al pagamento integrale delle spese straordinarie relative al ragazzo nonché al Per_2 versamento, a titolo di contributo al mantenimento di e sino a quando lo stesso non avrà Per_1 lasciato l'abitazione materna, dell'importo di euro 200,00 mensili.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le sopravvenienze intervenute successivamente al decreto di omologa della separazione del 13.7.2022 (statuente un contributo paterno per il mantenimento dei figli, allora conviventi con la madre, pari a euro 500,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie).
In particolare, quanto al figlio maggiorenne : Per_2
- risulta trasferito presso l'abitazione paterna subito dopo la separazione (sin dal Per_2 settembre 2022) e a partire dal gennaio 2024 il ragazzo risulta assunto con contratto a tempo determinato e retribuzione pari a circa 900,00 euro al mese (cfr. dichiarazioni rese dal SI. all'udienza del 30.1.2024 e busta paga deposita in data 31.1.2024); Pt_1
- In sede di memoria di replica il ricorrente ha affermato genericamente che ha Per_2 ricominciato a studiare (circostanza non documentata), che il padre ne sostiene tutti i costi della sua formazione e che lo stesso sta tentando di far accedere a posizioni aperte Per_2 presso la società per cui lavora, così da prendere eventualmente il posto del genitore e il
Sig. rimanere stanziale definitivamente in Italia nella sede Milanese;
Pt_1
- Le parti non hanno documentato se il ragazzo abbia mantenuto il proprio contratto a tempo determinato;
pagina 8 di 12 - La madre ha dichiarato che , formalmente convivente con il padre, di fatto trascorre Per_2 molto tempo presso l'abitazione materna;
- Pertanto, deve ritenersi che sia dotato di capacità lavorativa anche se ancora non Per_2 autosufficiente dal punto di vista economico e tali circostanze giustificano che il padre
(come peraltro richiesto da entrambe le parti) si faccia carico del mantenimento diretto del ragazzo;
- Per quanto attiene alle spese straordinarie ritiene il Collegio che il padre dovrà farsi carico del pagamento integrale delle stesse stante la disparità reddituale esistente tra le parti, meglio precisata al paragrafo successivo.
Per quanto attiene, invece, al figlio maggiorenne Per_1
- convivente con la madre, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato del Per_1
2.5.2023 presso l'azienda informatica MMBB S.r.l. con la qualifica di impiegato e con lo stipendio mensile di € 1.518,00 (doc. 3 parte ricorrente), pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia raggiunto una piena autosufficienza economica;
- Il SI. si è dichiarato disponibile a versare l'importo euro 200,00 per il Pt_1 mantenimento del ragazzo finchè il ragazzo non lascerà definitivamente l'abitazione della madre;
- In sede di memoria di replica il resistente ha documentato che Per_1 contemporaneamente, si è iscritto all'università alla facoltà di ingegneria gestionale (1-2 parte ricorrente), tuttavia in ragione dell'autosufficienza economica del ragazzo
(circostanza non contestata dalla madre), nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese straordinarie.
Inoltre, come già valorizzato in sede di provvedimenti provvisori, il padre ha messo a disposizione di entrambi i ragazzi la propria carta di credito (doc. 11 parte ricorrente).
Permane, inoltre, come già al momento della separazione, un'importante sproporzione reddituale tra le stesse che giustifica le statuizioni economiche concernenti i figli maggiorenni nei termini sopra esposti:
- Il SI. lavora presso e, diversamente da quanto dedotto in sede di ricorso, Pt_1 CP_1 svolge ancora trasferte all'estero (come dichiarato in occasione dell'udienza del
30.1.2024) e la propria retribuzione non è mutata rispetto al momento della separazione, essendo pari a circa 4.000,00 netti al mese (cfr. dichiarazioni in udienza del 30.1.2024 e
CUD e 730 del 2021, 2022, 2023 e 2024, da cui emerge un reddito netto pari rispettivamente a euro 42.267,61, 45.577,54, 44.184,01 e 45.289,00);
- Le uniche spese sopravvenute di cui dà atto il ricorrente sono le rate dei finanziamenti, di cui euro 396 mensili per un prestito personale del 2022 ed euro 150 per il Persona_5 finanziamento aperto con la nel 2022 per l'acquisto della moto KTM 125 per il CP_2 figlio (doc. 8 e 10 parte ricorrente); Per_1
pagina 9 di 12 - La SI.ra lavora come insegnante con contratto a tempo indeterminato sin dal Pt_2
29.9.2021 (doc. 23 parte resistente) presso un istituto sportivo e percepisce ancora una retribuzione mensile pari circa euro 1.600/1.700,00 netti (cfr. dichiarazione dei redditi del
2022, 2023 e 2024 e buste paga del 2023);
- Entrambe le parti sono comproprietarie di immobili siti in San RG IC (TA), oggetto di precedenti pattuizioni in essere tra le parti (estranee al presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le connesse domande riguardanti il mantenimento dei figli e l'assegno divorzile in favore della SI.ra ; Pt_2
- Entrambe le parti sostengono spese locative di importo pari a euro 640,00 mensili (SI.
, doc. 6) ed euro 578,00 (SI. doc. 27-28); Pt_1 Pt_2
- Inoltre, la SI.ra sostiene le spese condominiali relative alla Società La Luna e il Pt_2
Sole S.r.l., un centro benessere ed estetico di cui la SInora possiede il 90% delle Pt_2 quote e il SInor il 10%, pari a circa euro 650,00 nell'anno 2024 (doc. depositato Pt_1 in sede di memoria di replica).
4. Domanda di assegno divorzile
La SI.ra ha domandato la corresponsione di un assegno divorzile di importo pari a euro Pt_2
400,00, di contro il ricorrente ha domandato il rigetto di tale domanda.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SI.ra A tal fine non rileva che in sede di provvedimenti Pt_2 provvisori il Giudice relatore abbia riconosciuto un assegno di mantenimento di importo pari a pagina 10 di 12 euro 100,00 in favore della SI.ra Infatti, secondo un condivisibile orientamento della Pt_2 giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio di OR, il Giudice che adotta i provvedimenti provvisori e urgenti “non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di OR (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di status e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio) ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che conSIlino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.
Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza a Sezioni
Unite n. 18287/2018 potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il OR, ma non prima” (Cfr. tra le altre Corte d'Appello L'Aquila, 4.10.2018; Tribunale di Vicenza, ord.
26.4.2021). Invero, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, dato che l'assegno di OR (traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti) ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di OR, salvo che, intervenuta sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio il giudice ritenga, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, dandone adeguata motivazione, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria siano emessi i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli del procedimento di separazione (Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17202).
In particolare, nel caso di specie, nonostante la sproporzione dei redditi sussistente tra le parti, non risulta che la SI.ra abbia sacrificato alle aspettative professionali in ragione del Pt_2 contributo fornito nella realizzazione della vita familiare:
- Come riconosciuto dalla stessa resistente, la SI.ra ha conseguito la laurea in Pt_2 scienze motorie anteriormente al matrimonio;
- La parte si limita ad allegare di aver sacrificato “di fatto le proprie ambizioni personali e professionali per seguire il marito nei numerosi trasferimenti lavorativi”, senza precisare a quali aspirazioni professionali la stessa avrebbe rinunciato;
- In particolare, la SI.ra ha sempre, anche saltuariamente, svolto attività lavorativa Pt_2 presso palestre (occupazione conforme al titolo di studio conseguito dalla resistente);
- dopo la nascita dei due figli la famiglia la resistente ha conseguito il diploma di estetista e ha aperto il centro estetico “La Luna e il Sole”, la cui attività cessava nel 2014;
- dopo il trasferimento in Lombardia nel 2014, già dal gennaio 2015 la resistente ha lavorato come docente di educazione fisica, sino a conseguire nel 2021 un contratto a tempo indeterminato presso un istituto sportivo e percepire una retribuzione mensile pari circa euro 1.600/1.700,00 netti (cfr. dichiarazione dei redditi del 2022, 2023 e 2024 e buste paga del 2023);
pagina 11 di 12 - pertanto, può ritenersi che la SI.ra abbia conseguito una stabilità lavorativa ed Pt_2 economica, conforme al titolo di studio conseguito, e che non sia stata provata alcuna rinuncia ad aspirazioni professionali per contribuire alle necessità della famiglia.
5. Spese di lite
In ragione della parziale reciproca soccombenza tra le parti (in particolare, rigetto della domanda del ricorrente esclusivamente con riguardo alle spese straordinarie del figlio e integrale Per_2 rigetto della domanda di assegno divorzile formulata da parte della resistente), le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere compensate per metà e poste a carico di parte resistente per la restante metà.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Monteparano (TA), in data 23 maggio 1998, Parte_1 Parte_2
(registrato e trascritto nello stesso comune al n.
4 - Parte 2, Anno 1998);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteparano (TA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone che il SI. provveda al mantenimento diretto del figlio e al Pt_1 Per_2 pagamento del 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) dispone che il SI. provveda al versamento in favore della SI.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile pari a Per_1 euro 200,00 entro il giorno 5 del mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando lo stesso non avrà lasciato definitivamente la casa abitata dalla madre;
5) rigetta la domanda formulata da di riconoscimento di un assegno divorzile Parte_2 in proprio favore;
6) condanna la resistente a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite – complessivamente liquidate in euro 4.000,00 - e pertanto euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Lodi, così deciso nella camera di conSIlio del 31 marzo 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2535/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIANA SIMONETTA MARIA Parte_1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ITALIA 7 MUGGIO' ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARAZZOLI ELIGIO, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio in CORSO ROMA 99 LODI resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti a
Monteparano (TA), in data 23 maggio 1998, (registrato e trascritto nello stesso comune al n. 4 -
Parte 2, Anno 1998);
B. Rigettare la domanda di erogazione di assegno divorzile per la Sig.ra Pt_2
C. Riconoscere alla Sig.ra la contribuzione al mantenimento del figlio , finchè lo Pt_2 Per_1 stesso non lascerà definitivamente l'abitazione della madre;
D. Il figlio , ormai maggiorenne e in procinto di avviarsi al lavoro, continuerà a vivere e a Per_2 mantenere la residenza presso l'abitazione del padre e ad essere sostenuto economicamente dallo stesso, con la formula del mantenimento diretto;
pagina 1 di 12 E. Imporre il pagamento delle spese straordinarie per il figlio in misura equitativa ad Per_2 entrambi i genitori, secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano;
F. Ambedue i figli potranno continuare ad utilizzare, per le proprie spese personali, la carta di credito – a loro intestata – con addebito diretto sul conto corrente del Sig. ; Pt_1
G. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le annotazioni ex art.69
d.p.r. 396/2000.
H. Con condanna della resistente alle spese del presente giudizio.
Conclusioni di parte resistente
“IN VIA PRELIMINARE: Ai fini di dar modo all'Ill.mo Tribunale adito di adeguatamente decidere sulla reale situazione economico – patrimoniale dei coniugi e alla SInora di poter pienamente esercitare il Pt_2 proprio diritto di difesa, si chiede che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 473bis.2 c.p.c., venga ordinato al SInor di integrare la documentazione depositata fornendo Parte_1 copia dei documenti mancanti così e come disposto dal terzo comma dell'articolo 473bis.12 c.p.c. e che la mancata produzione documentale venga valutata ai sensi dell'articolo 473bis.18
c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
La SInora dichiara di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del Pt_2 matrimonio contratto tra le parti a Monteparano (TA) in data 23.05.1998 chiedendo vengano statuite le seguenti condizioni:
A) Assegno divorzile mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della SInora ammontante ad Euro 400,00 da corrispondersi alla stessa ogni giorno 5 Parte_2 del mese.
B) Che il padre versi alla SInora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Pt_2 figlio l'importo mensile pari a Euro 200,00 entro il giorno 5 del mese, assegno Persona_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
C) conferma del punto 1) del Decreto 10.04.2024 reso da Tribunale di Lodi in via provvisoria ed urgente in tema di mantenimento del figlio . Persona_4
D) Che il padre versi con cadenza trimestrale alla SInora il 50% delle spese Pt_2 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nelle modalità indicate dal Persona_3
Protocollo della Corte di Appello di Milano”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 12
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di OR, formulata da nei Parte_1 confronti di e le connesse domande concernenti il mantenimento dei figli Parte_2 maggiorenni e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SI.ra Pt_2
In particolare, con ricorso ex art. 473-bis c.p.c. depositato in data 12.10.2023 ha Parte_1 domandato: la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Parte_2
23 maggio 1998; il mantenimento diretto da parte del padre del figlio maggiorenne , Per_2 convivente con lo stesso;
il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e convivente con la madre, della somma di euro 200,00 mensili, Per_1 autorizzando entrambi i figli a utilizzare per le proprie spese personali la carta di credito del padre;
che nulla venga riconosciuto alla SI.ra a titolo di assegno divorzile;
Pt_2
a fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- In data 23.5.1998, il ricorrente contraeva a Monteparano (TA) matrimonio concordatario con la Sig.ra e dall'unione tra i coniugi nascevano due figli: nato a Parte_2 Per_1
GR (TA) il 10/05/2001 e nato a [...] il [...]; Per_2
- Con decreto del 13.7.2022 il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione consensuale proposta dai coniugi alle seguenti condizioni: il padre avrebbe versato alla madre l'importo complessivo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, entrambi conviventi con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'importo di euro
100,00 mensili a favore della SI.ra quale sostegno per la gestione quotidiana dei Pt_2 figli, contributo giustificato dalla lontananza lavorativa del ricorrente, che non gli consentiva una sua presenza costante accanto ai ragazzi;
- il ricorrente, al tempo della separazione, era ancora impegnato in un progetto lavorativo all'estero, lavoro che si concludeva -dopo poco- con il suo conseguente rientro in Italia;
- lo spostamento lavorativo in Italia del Sig. , avvenuto subito dopo la separazione, Pt_1 ha immediatamente comportato un adeguamento dello stipendio;
- al rientro in Italia del Sig. , lo stesso si ritrovava ad affrontare - oltre alle solite Pt_1 spese ordinarie (€ 590 rata mensile di locazione, € 300 utenze, € 400 spesa alimentare per sé e per il figlio, € 150 benzina, € 250 mutuo) - altri esborsi ingenti, mantenimento figli e moglie compresi, non sostenuti da uno stipendio adeguato e, per sostenere i quali, il ricorrente era costretto anche a vendere la propria moto;
- dopo la separazione il figlio , ormai maggiorenne, ma ancora impegnato negli studi Per_2 scolastici, al ritorno del padre in Italia decideva di lasciare l'abitazione della madre per trasferirsi stabilmente presso di lui, ove tuttora continua a vivere;
- l'altro figlio di anni 22, è assunto a tempo indeterminato presso l'azienda Per_1 informatica MMBB S.r.l., sede di Cornegliano Laudense, con la qualifica di impiegato e con lo stipendio mensile di € 1.518,00;
pagina 3 di 12 - i ragazzi, inoltre, per le loro spese personali utilizzano una carta di credito, a loro intestata, ma che si appoggia direttamente sul conto corrente del Sig. ; Pt_1
- dal settembre del 2022 il Sig. , oltre ad aver provveduto interamente al Pt_1 mantenimento diretto di e a tutte le spese straordinarie ha continuato a versare alla Per_2 stessa il mantenimento per l'altro figlio Per_1
- La casa di San RG IC (TA) ove abitava la famiglia prima del loro definitivo trasferimento in Lombardia, di proprietà esclusiva del Sig. e già gravata da un Pt_1 mutuo ipotecario a lui intestato e assolto unicamente dallo stesso, è oggetto di contenzioso con il comune locale per presunte difformità derivanti da un'errata progettazione e, per tale motivo, oltre ad essere – al momento- inattuabile la sua vendita, così come invece era stato concordato in separazione, reca inoltre l'incognita della certa sanzione amministrativa che verrà sostenuta esclusivamente dal ricorrente;
- I Sigg.ri e sono proprietari anche di altro immobile, sempre sito a San Pt_1 Pt_2
RG IC (TA), sede di un Centro Benessere, di cui gli stessi sono anche soci (90% la Sig.ra e 10% il Sig. ): il ricorrente ha versato negli anni ingenti somme, a Pt_2 Pt_1 titolo di prestiti infruttiferi, per finanziare l'attività imprenditoriale della moglie, oltre ad averne sostenuto interamente il pagamento per le rate mensili di mutuo, esborsi di cui chiede il riconoscimento;
- il Sig. negli anni ha dovuto accettare trasferimenti lavorativi all'estero, solo per Pt_1 vedersi garantito uno stipendio adeguato per poter far fronte a tutte le ingenti spese familiari, aggravando la malattia di Crohn di cui lo stesso soffre fin dal 2012;
- il Sig. – non più di giovane età e, inoltre affetto da Morbo di Crohn - non può Pt_1 continuare tale stile di vita da trasfertista, perennemente in viaggio, ma vorrebbe vivere e lavorare definitivamente presso la propria sede di lavoro in Italia, accanto ai propri figli e alla famiglia di origine;
- il Sig. è disposto a contribuire al mantenimento del figlio nonostante Pt_1 Per_1
l'indipendenza reddituale del ragazzo, finchè lo stesso non lascerà definitivamente l'abitazione della madre, con il versamento alla Sig.ra della somma di € 200 Pt_2 mensili;
- Niente, invece, è dovuto alla Sig.ra – di professione insegnante, autosufficiente Pt_2 economicamente - in termini di assegno divorzile;
- a far tempo dalla separazione, i Sigg.ri e non hanno più convissuto ed Pt_1 Pt_2 hanno risieduto in dimore diverse senza, quindi, avere ricostituito alcuna forma di comunione né materiale né spirituale né di affectio coniugalis.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.12.2023 si è costituita Parte_2 aderendo alla domanda sullo status ma non alle altre domande;
in particolare la SI.ra ha Pt_2 domandato: il riconoscimento di un assegno divorzile di importo pari a euro 400,00 mensili e di un contributo per il mantenimento dei figli di importo pari a euro 200,00 per e a euro Per_1
400,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
pagina 4 di 12 A fondamento delle proprie domande e difese la resistente ha dedotto quanto segue:
- parte ricorrente ha omesso di depositare la documentazione di cui alla lettera f) dell'articolo 473bis.12 c.p.c.;
- La SInora dopo la laurea in scienze motorie lavorava presso un centro di Pt_2 riabilitazione motoria nel proprio paese d'origine;
- dopo aver contratto matrimonio con il SInor , sacrificava di fatto le proprie Pt_1 ambizioni personali e professionali per seguire il marito nei numerosi trasferimenti lavorativi;
- A subirne le conseguenze è stata anche l'attività imprenditoriale iniziata nel 2005 con la costituzione della società La Luna e il Sole S.r.l., un centro benessere ed estetico di cui la SInora possiede il 90% delle quote e il SInor il 10%; Pt_2 Pt_1
- La resistente nel 2014 si trasferiva in Lombardia e dal gennaio 2015 iniziava a lavorare come docente precaria di educazione fisica con incarichi di supplenza brevi e successivamente della durata di un anno;
- Dal 2021 la SInora lavora presso l'Istituto di Istruzione Superiore Raimondo Pt_2
Pandini di Sant'Angelo Lodigiano e percepisce uno stipendio annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) pari a Euro 23.671,40;
- la SInora oltre alle utenze e spese relative alla conduzione ordinaria della propria Pt_2 vita spende Euro 500,00 mensili di canone di locazione, oltre a 78,00 euro di spese condominiali, inoltre versa mensilmente l'importo di Euro 287,00 relativo al finanziamento di un'autovettura, necessaria per effettuare la propria attività lavorativa;
- il SInor a partire dall'11.11.2019 è dipendente di con la Parte_1 CP_1 quale ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria Quadro con una retribuzione mensile lorda pari a Euro 5.039,87;
- il figlio economicamente indipendente, continua a vivere con la madre Per_1 nell'abitazione sita a San Colombano al Lambro, Via Cittadini n. 9, mentre risiede Per_2 dal padre, sempre a San Colombano al Lambro, Via Azzi n. 21, a pochi isolati di distanza;
- il SInor effettua tuttora lunghe trasferte all'estero, precisamente ed attualmente in Pt_1
Thailandia: di conseguenza , che ha solo diciannove anni e che ha conseguito Per_2 nell'anno scolastico 2022/2023 la maturità di scuola superiore, nei mesi di assenza del genitore effettua i propri pasti con la madre e il fratello, nell'abitazione della madre;
inoltre, durante il periodo estivo il figlio è totalmente con la madre;
Per_2
- la carta di credito indicata dal ricorrente viene utilizzata esclusivamente da;
Per_2
- da aprile 2023, quindi ben due mesi prima rispetto a quando il SInor ha Persona_3 iniziato a percepire il primo stipendio, il ricorrente non versa più il contributo al mantenimento ordinario né l'assegno di mantenimento a favore della SI.ra Pt_2
- il ricorrente continua a prestare servizio in posizione di distacco in sedi estere;
- Analizzando la situazione patrimoniale della SInora e del SInor , è Pt_2 Pt_1 innegabile la disparità economica in essere tra le parti che giustifica la richiesta di assegno pagina 5 di 12 divorzile: mentre nel Modello 730/2023 dell'odierna resistente relativo ai Redditi 2022 sono stati dichiarati “Redditi di lavoro dipendente e assimilati” pari a Euro 26.412,00, nella Certificazione Unica del ricorrente relativa all'anno 2022 alla voce “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato” è riportata la cifra di
Euro 66.849,99, ossia quasi il triplo rispetto alla SInora Pt_2
- la SInora ha dovuto ridimensionare le proprie aspirazioni professionali per Pt_2 dedicarsi alla propria famiglia, permettendo quindi al marito di fare carriera e di ottenere un prestigioso incarico presso la CP_1
Con memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. ha contestato le difese esposte Parte_1 da parte resistente, precisando quanto segue:
- la SI.ra non ha rinunciato alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla Pt_2 famiglia: all'epoca del matrimonio la Sig.ra già laureata, lavorava saltuariamente Pt_2 in una palestra della zona occupazione poi lasciata perché ritenuta non conveniente;
successivamente al trasferimento in Lombardia e poi in Campania la resistente ha sempre trovato lavoro presso palestre;
dopo la nascita dei due figli la famiglia rientra in Puglia ove la resistente consegue il diploma di estetista e apre il centro estetico “La Luna e il
Sole” acquistando un immobile finanziato dal ricorrente, la cui attività cessava nel 2014 a causa della crisi economica generale e della poca clientela;
raggiunto poi il coniuge in
Lombardia la SI.ra otteneva subito l'insegnamento, se pur come precaria, con Pt_2 incarichi annuali;
nel 2021 il Sig. rifiuta un progetto lavorativo che lo avrebbe Pt_1 tenuto lontano da casa e sosteneva la SI.ra per supportarla nello studio;
Pt_2
- La Sig.ra non solo ha progredito nella propria carriera, ma ha raggiunto anche Pt_2 piena stabilità economica, riuscendo anche a conciliare il lavoro da insegnante con l'attività da estetista praticata a casa;
- In sede di separazione, il Sig. aveva stabilito che il ricavato totale della vendita a Pt_1 terzi dell'immobile sede del centro estetico “La Luna e il Sole” sarebbe stato di spettanza esclusiva della moglie, anche se le rate del mutuo dell'immobile erano state pagate interamente da un finanziamento aperto dallo stesso ricorrente e nonostante le ingenti somme da lui versate, a titolo di prestiti infruttiferi, per finanziare l'attività imprenditoriale della moglie;
- in questa sede, lo stesso Sig. rinnova l'offerta, eventualmente anche ai fini Pt_1 perequativi e compensativi, di concedere alla moglie l'intero futuro ricavato della vendita dell'immobile, sede del centro benessere;
- il ricorrente sostiene le seguenti spese, ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di ricorso: € 396 per un prestito personale del 2022, € 150 per il Persona_5 finanziamento aperto con la nel 2022 per l'acquisto della moto KTM 125 per il CP_2 figlio Per_1
- inizierà da Gennaio a lavorare presso la Bertani Trasporti SPA con uno stipendio Per_2 mensile di €800 e per i suoi spostamenti, utilizza la macchina del padre;
pagina 6 di 12 - Si richiede, invece, che la madre contribuisca alle eventuali spese straordinarie del figlio
, secondo le Linee Guida dalla Corte di Appello di Milano. Per_2
In occasione della prima udienza del 30.1.2024 le parti hanno confermato che vive presso Per_2 il padre e presso la madre;
il ricorrente ha dichiarato quanto segue: “lavoro presso Per_1
ma svolgo spesso trasferte all'estero, per esempio adesso lavoro in Thailandia dove sarà CP_1 fino a giugno, e torno in Italia saltuariamente, la prossima volta tornerà a Pasqua. Mio figlio
vive comunque presso la mia abitazione. lavora con un contratto a tempo Per_2 Per_2 determinato (con scadenza marzo 2024) e una retribuzione di circa 900 euro, ho visto ieri la busta paga. Dichiaro che la mia retribuzione non è mutata rispetto al momento della separazione. Confermo di sostenere un canone di locazione di euro 590,00 al mese e di pagare
250,00 per il mutuo della casa di mia proprietà situata a Taranto. Io fisso prendo 3.000 euro al mese, ma il conteggio delle trasferte si fa successivamente (a volte si arriva anche a 5.000). Ora però devo pagare 6.000 euro di tasse per la mia trasferta in Francia. I figli hanno due macchine intestate a me ed entrambi utilizzano la mia carta di credito per spese personali. è più Per_1 restio rispetto a ad utilizzarla ma a volte mi chiama e la utilizza anche lui” e che sta Per_2 versando le spese per la moto di la resistente ha dichiarato quanto segue “confermo che Per_1
è andato a vivere dal padre ma ha passato quest'estate a casa con me, da quest'estate il Per_2 SI. non ha versato il mantenimento;
è stato assunto con contratto ad aprile Pt_1 Per_1
2023; non utilizza la carta di credito del padre salvo rari casi in cui era lo stesso padre a Per_1 richiederlo;
i ragazzi hanno sempre fatto le vacanze con me;
da aprile 2023 nulla è stato versato da parte del SI. ; confermo di fare l'insegnante presso un istituto sportivo”; il Giudice ha Pt_1 esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha invitato parte ricorrente a documentare la retribuzione percepita da riservandosi all'esito di provvedere. Per_2
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice relatore con ordinanza del
30.4.2025 assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: mantenimento diretto di da parte del padre oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
contributo Per_2 paterno per il mantenimento di di importo pari a euro 200,00 mensili sino a quando il Per_1 ragazzo non avrà lasciato la casa materna definitivamente;
versamento da parte del SI. di Pt_1 un assegno di mantenimento in favore della SI.ra di importo pari a euro 100,00 mensili. Pt_2
In occasione della successiva udienza del 27.9.2024, fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., le parti hanno dato atto di aver depositato fogli di PC, comparse conclusionali e repliche. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stato pronunciato dal Tribunale di Lodi decreto di omologa della separazione consensuale in data
12.7.2022. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n.
pagina 7 di 12 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Domande concernenti il mantenimento dei figli maggiorenni
Il SI. chiede il mantenimento diretto del figlio maggiorenne , convivente con il Pt_1 Per_2 padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un contributo paterno di euro
200,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente con la madre, e Per_1 sino a quando lo stesso non avrà lasciato definitivamente l'abitazione della madre. Il ricorrente chiede inoltre che i figli possano continuare a usare, per le proprie spese personali, la carta di credito a loro intestata, con addebito diretto sul conto corrente del Sig. . Pt_1
La SI.ra chiede il mantenimento diretto da parte del padre del figlio maggiorenne , Pt_2 Per_2 convivente con il padre, oltre al 100% delle spese straordinarie e il versamento di un contributo paterno di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente Per_1 con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti assunti dal Giudice relatore in sede di ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, pertanto, il SI. provvederà al mantenimento diretto Pt_1 di nonché al pagamento integrale delle spese straordinarie relative al ragazzo nonché al Per_2 versamento, a titolo di contributo al mantenimento di e sino a quando lo stesso non avrà Per_1 lasciato l'abitazione materna, dell'importo di euro 200,00 mensili.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le sopravvenienze intervenute successivamente al decreto di omologa della separazione del 13.7.2022 (statuente un contributo paterno per il mantenimento dei figli, allora conviventi con la madre, pari a euro 500,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie).
In particolare, quanto al figlio maggiorenne : Per_2
- risulta trasferito presso l'abitazione paterna subito dopo la separazione (sin dal Per_2 settembre 2022) e a partire dal gennaio 2024 il ragazzo risulta assunto con contratto a tempo determinato e retribuzione pari a circa 900,00 euro al mese (cfr. dichiarazioni rese dal SI. all'udienza del 30.1.2024 e busta paga deposita in data 31.1.2024); Pt_1
- In sede di memoria di replica il ricorrente ha affermato genericamente che ha Per_2 ricominciato a studiare (circostanza non documentata), che il padre ne sostiene tutti i costi della sua formazione e che lo stesso sta tentando di far accedere a posizioni aperte Per_2 presso la società per cui lavora, così da prendere eventualmente il posto del genitore e il
Sig. rimanere stanziale definitivamente in Italia nella sede Milanese;
Pt_1
- Le parti non hanno documentato se il ragazzo abbia mantenuto il proprio contratto a tempo determinato;
pagina 8 di 12 - La madre ha dichiarato che , formalmente convivente con il padre, di fatto trascorre Per_2 molto tempo presso l'abitazione materna;
- Pertanto, deve ritenersi che sia dotato di capacità lavorativa anche se ancora non Per_2 autosufficiente dal punto di vista economico e tali circostanze giustificano che il padre
(come peraltro richiesto da entrambe le parti) si faccia carico del mantenimento diretto del ragazzo;
- Per quanto attiene alle spese straordinarie ritiene il Collegio che il padre dovrà farsi carico del pagamento integrale delle stesse stante la disparità reddituale esistente tra le parti, meglio precisata al paragrafo successivo.
Per quanto attiene, invece, al figlio maggiorenne Per_1
- convivente con la madre, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato del Per_1
2.5.2023 presso l'azienda informatica MMBB S.r.l. con la qualifica di impiegato e con lo stipendio mensile di € 1.518,00 (doc. 3 parte ricorrente), pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia raggiunto una piena autosufficienza economica;
- Il SI. si è dichiarato disponibile a versare l'importo euro 200,00 per il Pt_1 mantenimento del ragazzo finchè il ragazzo non lascerà definitivamente l'abitazione della madre;
- In sede di memoria di replica il resistente ha documentato che Per_1 contemporaneamente, si è iscritto all'università alla facoltà di ingegneria gestionale (1-2 parte ricorrente), tuttavia in ragione dell'autosufficienza economica del ragazzo
(circostanza non contestata dalla madre), nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese straordinarie.
Inoltre, come già valorizzato in sede di provvedimenti provvisori, il padre ha messo a disposizione di entrambi i ragazzi la propria carta di credito (doc. 11 parte ricorrente).
Permane, inoltre, come già al momento della separazione, un'importante sproporzione reddituale tra le stesse che giustifica le statuizioni economiche concernenti i figli maggiorenni nei termini sopra esposti:
- Il SI. lavora presso e, diversamente da quanto dedotto in sede di ricorso, Pt_1 CP_1 svolge ancora trasferte all'estero (come dichiarato in occasione dell'udienza del
30.1.2024) e la propria retribuzione non è mutata rispetto al momento della separazione, essendo pari a circa 4.000,00 netti al mese (cfr. dichiarazioni in udienza del 30.1.2024 e
CUD e 730 del 2021, 2022, 2023 e 2024, da cui emerge un reddito netto pari rispettivamente a euro 42.267,61, 45.577,54, 44.184,01 e 45.289,00);
- Le uniche spese sopravvenute di cui dà atto il ricorrente sono le rate dei finanziamenti, di cui euro 396 mensili per un prestito personale del 2022 ed euro 150 per il Persona_5 finanziamento aperto con la nel 2022 per l'acquisto della moto KTM 125 per il CP_2 figlio (doc. 8 e 10 parte ricorrente); Per_1
pagina 9 di 12 - La SI.ra lavora come insegnante con contratto a tempo indeterminato sin dal Pt_2
29.9.2021 (doc. 23 parte resistente) presso un istituto sportivo e percepisce ancora una retribuzione mensile pari circa euro 1.600/1.700,00 netti (cfr. dichiarazione dei redditi del
2022, 2023 e 2024 e buste paga del 2023);
- Entrambe le parti sono comproprietarie di immobili siti in San RG IC (TA), oggetto di precedenti pattuizioni in essere tra le parti (estranee al presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le connesse domande riguardanti il mantenimento dei figli e l'assegno divorzile in favore della SI.ra ; Pt_2
- Entrambe le parti sostengono spese locative di importo pari a euro 640,00 mensili (SI.
, doc. 6) ed euro 578,00 (SI. doc. 27-28); Pt_1 Pt_2
- Inoltre, la SI.ra sostiene le spese condominiali relative alla Società La Luna e il Pt_2
Sole S.r.l., un centro benessere ed estetico di cui la SInora possiede il 90% delle Pt_2 quote e il SInor il 10%, pari a circa euro 650,00 nell'anno 2024 (doc. depositato Pt_1 in sede di memoria di replica).
4. Domanda di assegno divorzile
La SI.ra ha domandato la corresponsione di un assegno divorzile di importo pari a euro Pt_2
400,00, di contro il ricorrente ha domandato il rigetto di tale domanda.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SI.ra A tal fine non rileva che in sede di provvedimenti Pt_2 provvisori il Giudice relatore abbia riconosciuto un assegno di mantenimento di importo pari a pagina 10 di 12 euro 100,00 in favore della SI.ra Infatti, secondo un condivisibile orientamento della Pt_2 giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio di OR, il Giudice che adotta i provvedimenti provvisori e urgenti “non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di OR (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di status e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio) ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che conSIlino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.
Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza a Sezioni
Unite n. 18287/2018 potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il OR, ma non prima” (Cfr. tra le altre Corte d'Appello L'Aquila, 4.10.2018; Tribunale di Vicenza, ord.
26.4.2021). Invero, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, dato che l'assegno di OR (traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti) ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di OR, salvo che, intervenuta sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio il giudice ritenga, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, dandone adeguata motivazione, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria siano emessi i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli del procedimento di separazione (Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17202).
In particolare, nel caso di specie, nonostante la sproporzione dei redditi sussistente tra le parti, non risulta che la SI.ra abbia sacrificato alle aspettative professionali in ragione del Pt_2 contributo fornito nella realizzazione della vita familiare:
- Come riconosciuto dalla stessa resistente, la SI.ra ha conseguito la laurea in Pt_2 scienze motorie anteriormente al matrimonio;
- La parte si limita ad allegare di aver sacrificato “di fatto le proprie ambizioni personali e professionali per seguire il marito nei numerosi trasferimenti lavorativi”, senza precisare a quali aspirazioni professionali la stessa avrebbe rinunciato;
- In particolare, la SI.ra ha sempre, anche saltuariamente, svolto attività lavorativa Pt_2 presso palestre (occupazione conforme al titolo di studio conseguito dalla resistente);
- dopo la nascita dei due figli la famiglia la resistente ha conseguito il diploma di estetista e ha aperto il centro estetico “La Luna e il Sole”, la cui attività cessava nel 2014;
- dopo il trasferimento in Lombardia nel 2014, già dal gennaio 2015 la resistente ha lavorato come docente di educazione fisica, sino a conseguire nel 2021 un contratto a tempo indeterminato presso un istituto sportivo e percepire una retribuzione mensile pari circa euro 1.600/1.700,00 netti (cfr. dichiarazione dei redditi del 2022, 2023 e 2024 e buste paga del 2023);
pagina 11 di 12 - pertanto, può ritenersi che la SI.ra abbia conseguito una stabilità lavorativa ed Pt_2 economica, conforme al titolo di studio conseguito, e che non sia stata provata alcuna rinuncia ad aspirazioni professionali per contribuire alle necessità della famiglia.
5. Spese di lite
In ragione della parziale reciproca soccombenza tra le parti (in particolare, rigetto della domanda del ricorrente esclusivamente con riguardo alle spese straordinarie del figlio e integrale Per_2 rigetto della domanda di assegno divorzile formulata da parte della resistente), le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere compensate per metà e poste a carico di parte resistente per la restante metà.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Monteparano (TA), in data 23 maggio 1998, Parte_1 Parte_2
(registrato e trascritto nello stesso comune al n.
4 - Parte 2, Anno 1998);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteparano (TA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone che il SI. provveda al mantenimento diretto del figlio e al Pt_1 Per_2 pagamento del 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) dispone che il SI. provveda al versamento in favore della SI.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile pari a Per_1 euro 200,00 entro il giorno 5 del mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando lo stesso non avrà lasciato definitivamente la casa abitata dalla madre;
5) rigetta la domanda formulata da di riconoscimento di un assegno divorzile Parte_2 in proprio favore;
6) condanna la resistente a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite – complessivamente liquidate in euro 4.000,00 - e pertanto euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Lodi, così deciso nella camera di conSIlio del 31 marzo 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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