Articolo 1 della Legge 20 aprile 1976, n. 218
Versione
29 maggio 1976
Art. 1. Articolo unico

L'efficacia delle disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 e nell'articolo 5, ultimo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370 , e' prorogata al 31 dicembre 1976 per la disponibilita' dei posti e al 30 giugno 1977 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alla tabella XIV di cui all' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Il termine fissato dall' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , modificato dall' articolo 11 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , per l'utilizzazione degli idonei dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella XXIII, di cui all' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' prorogato di tre anni nei confronti degli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA, bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/9118.
Per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali della tabella VII, nonche' delle tabelle X, XII e XIV, di cui, rispettivamente, agli articoli 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , possono essere assunti idonei nel limite dei posti che risultino disponibili nel triennio successivo alla data di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste ultime.
La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile ai concorsi banditi in data non anteriore al 1 dicembre 1974.

Entrata in vigore il 29 maggio 1976