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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3486/2024 RG.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.12.2024 avverso la sentenza n. 10407/2024 del Tribunale di LA pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 3.12.2024,
da
Avv. LUCA BERTI (C.F. ), in proprio, con studio in Biassono (MB), via Porta C.F._1 Mugnaia n.52, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-appellante-
(già P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp Cristina Controparte_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LA, via Bigli, n. 2 C.F._2 zo pec: Email_2
-appellata-
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: L'appellante:
“Voglia codesta Corte d' Appello adita, in riforma totale della sentenza di primo grado n. 10407/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare: per i motivi esposti nei due gradi di giudizio, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'appellata e, per l'effetto, dichiarare improcedibile / nullo / annullare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese legali.
- in via principale:
1 in accoglimento dello spiegato gravame, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza 10407/2024, pronunciata dal Tribunale di LA, Dott. Francesco Ferrari, e pubblicata il 03.12.2024 nel procedimento civile n. 22540/2024 R.G. e, pertanto;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 7771/2024 del 03.06.2024, emesso e depositato dal Tribunale di LA nel procedimento civile n. 18826/2024 R.G. con le conseguenti statuizioni del caso. Spese del doppio grado di giudizio refuse.”
L'appellata:
“Contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10407/2024 del 03/12/2024 resa dal Tribunale di LA;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi professionali, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. TI CA ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 10407/2024, pubblicata il 3.12.2024, con la quale il Tribunale di LA ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti di quale mandataria di Controparte_1 CP_3
e ha condannato l'opponente all'integrale refusione delle spese di lite.
[...] Occorre premettere che il credito azionato in via monitoria dall'opposta, pari ad euro 50.000,00, trae origine dal contratto di concessione in apertura di credito n. 6944 sottoscritto in data 7/11/2017 tra CO PO di LA S.p.A. (oggi in forza di atto di fusione per incorporazione CP_3 tra AN PO di LA S.p.A. e e la società di cui Controparte_3 Controparte_4 l'opponente, insieme ad un'altra socia (che non è parte del presente procedimento), si è costituito fideiussore. Con i motivi di opposizione TI CA ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non aver provato l'inclusione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti in blocco dalla banca all'odierna appellata;
ha altresì eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto redatto su modulo conforme a quello predisposto dall'ABI e sanzionato dalla AN d'TA perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Infine, ha dedotto che l'opposta aveva già insinuato il proprio credito nella procedura concorsuale di liquidazione giudiziale interessante la debitrice principale ed ha conseguentemente eccepito la violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento alla pretesa monitoria oggetto di causa.
2. Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha rilevato innanzitutto “l'inconferenza del primo motivo di contestazione mosso dall'opponente, ossia il difetto di prova della legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco di crediti in suo favore”. Ciò in quanto già nel corso della fase monitoria l'opposta aveva precisato in modo inequivoco di agire non quale cessionaria di crediti, fra cui quello oggetto di causa, bensì quale mandataria della creditrice originaria, ovvero in cui si era fusa la AN Controparte_3 PO di LA. S.p.A. Quindi, secondo quanto argomentato dal giudice, “nessuna prova di una
2 cessione del credito deve essere fornita dall'opposta, in quanto il credito oggetto di causa è rimasto nella titolarità dell'originaria creditrice”. Il Tribunale ha poi disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione specifica prestata da CA TI e sollevata da quest'ultimo sul presupposto che la stessa contenesse clausole il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza: in particolare, l'opponente aveva invocato la nullità parziale della garanzia richiamando anche un precedente giurisprudenziale che aveva ammesso tale sanzione per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005. Sul punto il giudice di primo grado ha così motivato “sennonchè, pur consapevole di recente pronuncia della Cassazione in senso difforme (Cass. 27243/2024), deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della AN d'TA sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall' ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, Controparte_5 da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione. Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla AN d'TA), accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento. Avendo parte opponente pacificamente prestato una fideiussione specifica e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa”. Infine, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di ne bis in idem sollevata dall'opponente per il fatto che la creditrice si fosse già insinuata per l'intero credito nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico della società debitrice principale. Ha sul punto osservato il giudice che
“l'ammissione al passivo non preclude al creditore di agire nei confronti dei debitori solidali in bonis, riflettendosi l'eventuale risultato di tale azione sul credito residuo da soddisfare in sede concorsuale”.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello CA TI articolando tre motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sostenendo che la stessa non avrebbe prodotto né nel procedimento monitorio, né nel CP_1 procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, il contratto di cessione in blocco dei crediti in suo favore da parte di Secondo l'appellante la statuizione del Tribunale sarebbe errata Controparte_3 perché “il fatto che l'odierna appellata sia la mandataria del non libera la stessa Controparte_3 dal provare la sussistenza della titolarità del credito vantato in giudizio. Se, infatti, la mandante risulta carente di tale titolarità, altresì in capo alla mandataria viene meno il potere di agire per la soddisfazione di tale credito”.
3.2. Con il secondo motivo è riproposta l'eccezione di nullità della fideiussione prestata sull'assunto che la motivazione del Tribunale sarebbe “errata in punto di diritto”. L'appellante richiama la pronuncia di Cass., n. 27243 del 21.10.2024, “che statuisce espressamente che il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sentenza n.
3 41994 del 30.12.2021, relativa alla nullità di alcune clausole dei contratti di fideiussione, ai sensi del combinato disposto artt. 2, co. 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c.) non sia applicabile esclusivamente alle fideiussioni omnibus, bensì a tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali, dichiarate nulle, ivi incluse quelle specifiche, concesse cioè a garanzia di un determinato credito, connesso a un definito rapporto contrattuale” (p. 4 dell'atto di impugnazione). Lamenta l'appellante che il Tribunale, “pur dimostrandosi consapevole dell'esistenza del predetto orientamento della Giurisprudenza di legittimità”, ne abbia poi ignorato il principio di diritto “senza alcuna spiegazione o ragionamento” (p. 4 in calce).
3.3 Il terzo motivo è infine rubricato “sul ne bis in idem” ed è così formulato “si segnala, infine, a codesto Collegio che l'odierno appellante ha prodotto nel fascicolo di primo grado prova dell'inserimento del credito della mandante della ricorrente / convenuta opposta, per la sua interezza, nel progetto di stato passivo creditori relativamente alla posizione della debitrice, Controparte_4 Da ciò deriva che, da un lato, essa, ha inteso percepire la somma, quasi nella sua totalità
[...] ammessa in via privilegiata, mentre, dall'altro lato, procede, per lo stesso credito, ancorché in parte, nei confronti dell'odierno appellante, configurando in questo modo una manifesta violazione del principio del ne bis in idem”.
4. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza dei motivi d'appello e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 21.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., da ritenersi superata poiché implicitamente disattesa dall'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c.. Altresì va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello indica in modo sufficientemente chiaro i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che TI CA intende contestare, e l'appellato ha potuto conseguentemente esercitare il suo diritto di difesa.
6. Nel merito l'appello, sostanzialmente articolato sulla scorta delle stesse argomentazioni spese in primo grado, è infondato.
6.1. Quanto al primo motivo di critica, l'appellante sostiene, anche in questa fase, che il difetto di legittimazione sostanziale e ad causam di deriverebbe dalla mancanza di idonea prova CP_1 dell'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria. È tuttavia incontestato, oltre che documentalmente provato, che l'odierno appellante ha stipulato il contratto di fideiussione oggetto di causa con l'istituto di credito e che tale istituto è poi
CP_3 confluito, in seguito a fusione per incorporazione con AN PO di LA, in (atto
CP_3 iscritto nel Registro delle imprese il 16/10/2018, con efficacia a decorrere dal 26/11/2018). ha sempre agito quale mandataria e non cessionaria della creditrice , e in tale veste ha CP_1 CP_3 correttamente depositato nel giudizio monitorio idonea procura, provando così la propria legittimazione attiva;
ha in ogni caso ulteriormente provato il rapporto sottostante tra AN PO di LA S.p.A. e depositando la documentazione attestante l'avvenuta fusione per
CP_3 incorporazione tra i due istituti di credito ora confluiti in .
CP_3 Ne consegue che la titolarità del credito azionato in capo a non è mai mutata.
CP_3 Pertanto, in assenza di alcuna specifica contestazione sul punto, tra l'altro incompatibile con la difesa dell'appellante che non contesta la sussistenza del credito in sé, deve ritenersi pacificamente dimostrata innanzitutto la titolarità del credito in capo alla mandante e, per l'effetto, la qualità
CP_3 di mandataria della convenuta CP_1
6.2. E' parimenti infondato il secondo motivo di censura, con cui è riproposta la tesi della nullità della fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo azionato da per pretesa conformità allo schema CP_1
4 ABI. In particolare, l'appellante lamenta l'omessa applicazione da parte del Tribunale del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'TA alla fideiussione oggetto di causa, assume che tale contratto conterrebbe clausole contrarie al principio della libera concorrenza, imposto alle banche e alle società di finanziamento collegate dall'art. 2 della L. 287/1990, ed evidenzia di aver anche contestato la nullità della fideiussione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. sent. n. 27343/2024). Si tratta, ancora una volta, di doglianze infondate. Come noto, oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla AN d'TA in funzione di Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario prima del trasferimento delle relative competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione ANria TAna), rispetto al quale si è ritenuto che le clausole cd. di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), derogativa dell'art 1957 c.c. (art. 6) e di “sopravvivenza” (art. 8), in quanto applicate in modo uniforme dalla maggior parte delle banche associate all'ABI, producessero una standardizzazione in spregio dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust) e dovessero per tale motivo considerarsi nulle. La tesi dell'appellante non è condivisibile poiché non tiene conto del fatto che il provvedimento della AN d'TA fa esplicito ed univoco riferimento allo schema di fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ma non estende il giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità per violazione dell'art. 2, co. II, lettera a), della legge n. 287/90 anche alle fideiussioni ordinarie oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, mostrando dunque di privilegiare la necessità di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive, volte a garantire a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore, tali da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Considerato che
la fideiussione per cui è causa è specifica (e non omnibus), ne deriva come corollario l'inapplicabilità alla stessa del provvedimento della AN d'TA n. 55 del 2 maggio 2005 prodotto ed invocato dall'opponente. Le fideiussioni specifiche, lo si ribadisce, si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della AN d'TA e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n.55 del 2005, come si evince dalla individuazione dello schema contrattuale oggetto di istruttoria, riferito alle sole fideiussioni omnibus (par. 9 provvedimento) e dall'illustrazione delle sue clausole caratterizzanti (par. 13 provvedimento). In altri termini, la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla AN d'TA), accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, deve necessariamente essere circoscritta al perimetro delle fideiussioni omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'opponente non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento. Nel caso di specie non vi è dubbio che la garanzia personale rilasciata da TI CA sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante), essendo lo stesso costituito fideiussore della società esclusivamente a Controparte_4 garanzia del contratto di apertura del credito n.6944 del 2017 e non da un numero indeterminato di operazioni creditizie (v. doc.3 fascicolo monitorio . La fideiussione in esame, quindi, accede CP_1 a specifico negozio giuridico ed ha ad oggetto un credito esattamente individuato. Va altresì sottolineata l'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della AN opposta o di altro istituto di credito che - eventualmente attivata ex art.12 L. n.287/1990 - abbia accertato l'esistenza all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (2017) di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2 comma 2
5 lettera a) L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme di contratti di fideiussione specifica contenenti gli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI 2003. Per tali motivi il Tribunale ha correttamente escluso la nullità della garanzia di cui si tratta. A contrario¸ non è utilmente invocabile la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite. Come chiarito dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ. 2.8.2024, n. 21841; Cass. 15.7.2024 n. 19401), infatti, “[p]osto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla AN d'TA con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della AN d'TA n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”. Il solo precedente in senso difforme citato dall'appellante (Cass., 27243/2024) è rimasto isolato ed è stato superato dalla successiva ordinanza della Suprema Corte n. 26847/2024, che ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale – a cui questo Collegio aderisce in quanto conforme alla ratio del provvedimento sanzionatorio emesso nel 2005 dalla AN d'TA – secondo il quale tale provvedimento “concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Alla luce di ciò, nel caso di specie l'opponente era gravato dall'onere di provare il presupposto della dedotta nullità, ovvero che a monte era intervenuta un'intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la AN opposta, o che la lesione alla concorrenza era discesa da una direttiva proveniente da un'associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita alla nullità del contratto di fideiussione specifica rilasciata a
, che -secondo quanto allegato- costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, CP_3 non può che essere disattesa.
6.3. Anche il terzo e ultimo motivo di censura è infondato. L'appellante deduce che il credito oggetto di causa è già stato incluso nel progetto di stato passivo dei creditori relativamente alla posizione della debitrice principale a suo dire Controparte_4 starebbe pertanto procedendo per lo stesso credito nei confronti di entrambi con violazione CP_1 del principio del ne bis in idem processuale (v. pag. 5 atto di appello). Tale doglianza è infondata posto che l'insinuazione al passivo di e l'ammissione Controparte_4 del credito nel “progetto di stato passivo creditori” non sono immediatamente satisfattivi, in quanto l'estinzione del diritto di credito si verifica solo all'esito delle operazioni volte a soddisfare le ragioni creditorie, ovvero con l'effettivo integrale pagamento del dovuto da parte del debitore. Ciò giustifica la facoltà per il creditore di instaurare una pluralità di procedure esecutive “parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, come nel caso di specie, fino a che non ottenga l'integrale soddisfazione del proprio credito. A conferma di quanto esposto si richiamano anche i principi espressi dalla Suprema Corte che, in tema di esecuzione forzata, ha stabilito come “non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori
6 solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto – la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva – di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso” (v. Cass., sent. n. 8151/2020).
7. L'appello va in definitiva rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa (euro 50.000,00) e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria (v. Cass. n. 30219/23). Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
8. Il Collegio ritiene altresì di dover accogliere la richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.. Come ribadito dalla Suprema Corte, è configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di un'impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto (Cass. n. 23835/2025; Cass. n. 34429/2024). Nel caso di specie, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., per avere TI CA insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, già reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame sulla base di motivi di critica pretestuosi, ripetitivi delle argomentazioni già spese in primo grado e che, per gran parte, non si sono confrontati con le argomentazioni poste a base della sentenza e, per il resto, sono risultati palesemente infondati, all'esito di un giudizio che non poteva non essere prevedibile (Cass. n. 34693/2022). La liquidazione viene fatta nella misura indicata in dispositivo, parametrata a una somma corrispondente a quella liquidata per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TI CA avverso la sentenza n. 10407/2024 del Tribunale di LA pronunciata il 3.12.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NN TI CA alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in complessivi € 8.469,00 di cui € Controparte_1
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,000 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) NN TI CA a pagare, a favore di la Controparte_1 somma di € 8.000,00 liquidata alla data odierna in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.;
7 4) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater. Così deciso in LA, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Cons. estensore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
Il Presidente Dott.ssa Laura Sara Tragni
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.12.2024 avverso la sentenza n. 10407/2024 del Tribunale di LA pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 3.12.2024,
da
Avv. LUCA BERTI (C.F. ), in proprio, con studio in Biassono (MB), via Porta C.F._1 Mugnaia n.52, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-appellante-
(già P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp Cristina Controparte_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LA, via Bigli, n. 2 C.F._2 zo pec: Email_2
-appellata-
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: L'appellante:
“Voglia codesta Corte d' Appello adita, in riforma totale della sentenza di primo grado n. 10407/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare: per i motivi esposti nei due gradi di giudizio, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'appellata e, per l'effetto, dichiarare improcedibile / nullo / annullare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese legali.
- in via principale:
1 in accoglimento dello spiegato gravame, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza 10407/2024, pronunciata dal Tribunale di LA, Dott. Francesco Ferrari, e pubblicata il 03.12.2024 nel procedimento civile n. 22540/2024 R.G. e, pertanto;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 7771/2024 del 03.06.2024, emesso e depositato dal Tribunale di LA nel procedimento civile n. 18826/2024 R.G. con le conseguenti statuizioni del caso. Spese del doppio grado di giudizio refuse.”
L'appellata:
“Contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10407/2024 del 03/12/2024 resa dal Tribunale di LA;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi professionali, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. TI CA ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 10407/2024, pubblicata il 3.12.2024, con la quale il Tribunale di LA ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti di quale mandataria di Controparte_1 CP_3
e ha condannato l'opponente all'integrale refusione delle spese di lite.
[...] Occorre premettere che il credito azionato in via monitoria dall'opposta, pari ad euro 50.000,00, trae origine dal contratto di concessione in apertura di credito n. 6944 sottoscritto in data 7/11/2017 tra CO PO di LA S.p.A. (oggi in forza di atto di fusione per incorporazione CP_3 tra AN PO di LA S.p.A. e e la società di cui Controparte_3 Controparte_4 l'opponente, insieme ad un'altra socia (che non è parte del presente procedimento), si è costituito fideiussore. Con i motivi di opposizione TI CA ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non aver provato l'inclusione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti in blocco dalla banca all'odierna appellata;
ha altresì eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto redatto su modulo conforme a quello predisposto dall'ABI e sanzionato dalla AN d'TA perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Infine, ha dedotto che l'opposta aveva già insinuato il proprio credito nella procedura concorsuale di liquidazione giudiziale interessante la debitrice principale ed ha conseguentemente eccepito la violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento alla pretesa monitoria oggetto di causa.
2. Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha rilevato innanzitutto “l'inconferenza del primo motivo di contestazione mosso dall'opponente, ossia il difetto di prova della legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco di crediti in suo favore”. Ciò in quanto già nel corso della fase monitoria l'opposta aveva precisato in modo inequivoco di agire non quale cessionaria di crediti, fra cui quello oggetto di causa, bensì quale mandataria della creditrice originaria, ovvero in cui si era fusa la AN Controparte_3 PO di LA. S.p.A. Quindi, secondo quanto argomentato dal giudice, “nessuna prova di una
2 cessione del credito deve essere fornita dall'opposta, in quanto il credito oggetto di causa è rimasto nella titolarità dell'originaria creditrice”. Il Tribunale ha poi disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione specifica prestata da CA TI e sollevata da quest'ultimo sul presupposto che la stessa contenesse clausole il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza: in particolare, l'opponente aveva invocato la nullità parziale della garanzia richiamando anche un precedente giurisprudenziale che aveva ammesso tale sanzione per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005. Sul punto il giudice di primo grado ha così motivato “sennonchè, pur consapevole di recente pronuncia della Cassazione in senso difforme (Cass. 27243/2024), deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della AN d'TA sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall' ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, Controparte_5 da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione. Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla AN d'TA), accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento. Avendo parte opponente pacificamente prestato una fideiussione specifica e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa”. Infine, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di ne bis in idem sollevata dall'opponente per il fatto che la creditrice si fosse già insinuata per l'intero credito nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico della società debitrice principale. Ha sul punto osservato il giudice che
“l'ammissione al passivo non preclude al creditore di agire nei confronti dei debitori solidali in bonis, riflettendosi l'eventuale risultato di tale azione sul credito residuo da soddisfare in sede concorsuale”.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello CA TI articolando tre motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sostenendo che la stessa non avrebbe prodotto né nel procedimento monitorio, né nel CP_1 procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, il contratto di cessione in blocco dei crediti in suo favore da parte di Secondo l'appellante la statuizione del Tribunale sarebbe errata Controparte_3 perché “il fatto che l'odierna appellata sia la mandataria del non libera la stessa Controparte_3 dal provare la sussistenza della titolarità del credito vantato in giudizio. Se, infatti, la mandante risulta carente di tale titolarità, altresì in capo alla mandataria viene meno il potere di agire per la soddisfazione di tale credito”.
3.2. Con il secondo motivo è riproposta l'eccezione di nullità della fideiussione prestata sull'assunto che la motivazione del Tribunale sarebbe “errata in punto di diritto”. L'appellante richiama la pronuncia di Cass., n. 27243 del 21.10.2024, “che statuisce espressamente che il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sentenza n.
3 41994 del 30.12.2021, relativa alla nullità di alcune clausole dei contratti di fideiussione, ai sensi del combinato disposto artt. 2, co. 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c.) non sia applicabile esclusivamente alle fideiussioni omnibus, bensì a tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali, dichiarate nulle, ivi incluse quelle specifiche, concesse cioè a garanzia di un determinato credito, connesso a un definito rapporto contrattuale” (p. 4 dell'atto di impugnazione). Lamenta l'appellante che il Tribunale, “pur dimostrandosi consapevole dell'esistenza del predetto orientamento della Giurisprudenza di legittimità”, ne abbia poi ignorato il principio di diritto “senza alcuna spiegazione o ragionamento” (p. 4 in calce).
3.3 Il terzo motivo è infine rubricato “sul ne bis in idem” ed è così formulato “si segnala, infine, a codesto Collegio che l'odierno appellante ha prodotto nel fascicolo di primo grado prova dell'inserimento del credito della mandante della ricorrente / convenuta opposta, per la sua interezza, nel progetto di stato passivo creditori relativamente alla posizione della debitrice, Controparte_4 Da ciò deriva che, da un lato, essa, ha inteso percepire la somma, quasi nella sua totalità
[...] ammessa in via privilegiata, mentre, dall'altro lato, procede, per lo stesso credito, ancorché in parte, nei confronti dell'odierno appellante, configurando in questo modo una manifesta violazione del principio del ne bis in idem”.
4. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza dei motivi d'appello e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 21.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., da ritenersi superata poiché implicitamente disattesa dall'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c.. Altresì va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello indica in modo sufficientemente chiaro i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che TI CA intende contestare, e l'appellato ha potuto conseguentemente esercitare il suo diritto di difesa.
6. Nel merito l'appello, sostanzialmente articolato sulla scorta delle stesse argomentazioni spese in primo grado, è infondato.
6.1. Quanto al primo motivo di critica, l'appellante sostiene, anche in questa fase, che il difetto di legittimazione sostanziale e ad causam di deriverebbe dalla mancanza di idonea prova CP_1 dell'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria. È tuttavia incontestato, oltre che documentalmente provato, che l'odierno appellante ha stipulato il contratto di fideiussione oggetto di causa con l'istituto di credito e che tale istituto è poi
CP_3 confluito, in seguito a fusione per incorporazione con AN PO di LA, in (atto
CP_3 iscritto nel Registro delle imprese il 16/10/2018, con efficacia a decorrere dal 26/11/2018). ha sempre agito quale mandataria e non cessionaria della creditrice , e in tale veste ha CP_1 CP_3 correttamente depositato nel giudizio monitorio idonea procura, provando così la propria legittimazione attiva;
ha in ogni caso ulteriormente provato il rapporto sottostante tra AN PO di LA S.p.A. e depositando la documentazione attestante l'avvenuta fusione per
CP_3 incorporazione tra i due istituti di credito ora confluiti in .
CP_3 Ne consegue che la titolarità del credito azionato in capo a non è mai mutata.
CP_3 Pertanto, in assenza di alcuna specifica contestazione sul punto, tra l'altro incompatibile con la difesa dell'appellante che non contesta la sussistenza del credito in sé, deve ritenersi pacificamente dimostrata innanzitutto la titolarità del credito in capo alla mandante e, per l'effetto, la qualità
CP_3 di mandataria della convenuta CP_1
6.2. E' parimenti infondato il secondo motivo di censura, con cui è riproposta la tesi della nullità della fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo azionato da per pretesa conformità allo schema CP_1
4 ABI. In particolare, l'appellante lamenta l'omessa applicazione da parte del Tribunale del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'TA alla fideiussione oggetto di causa, assume che tale contratto conterrebbe clausole contrarie al principio della libera concorrenza, imposto alle banche e alle società di finanziamento collegate dall'art. 2 della L. 287/1990, ed evidenzia di aver anche contestato la nullità della fideiussione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. sent. n. 27343/2024). Si tratta, ancora una volta, di doglianze infondate. Come noto, oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla AN d'TA in funzione di Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario prima del trasferimento delle relative competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione ANria TAna), rispetto al quale si è ritenuto che le clausole cd. di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), derogativa dell'art 1957 c.c. (art. 6) e di “sopravvivenza” (art. 8), in quanto applicate in modo uniforme dalla maggior parte delle banche associate all'ABI, producessero una standardizzazione in spregio dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust) e dovessero per tale motivo considerarsi nulle. La tesi dell'appellante non è condivisibile poiché non tiene conto del fatto che il provvedimento della AN d'TA fa esplicito ed univoco riferimento allo schema di fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ma non estende il giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità per violazione dell'art. 2, co. II, lettera a), della legge n. 287/90 anche alle fideiussioni ordinarie oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, mostrando dunque di privilegiare la necessità di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive, volte a garantire a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore, tali da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Considerato che
la fideiussione per cui è causa è specifica (e non omnibus), ne deriva come corollario l'inapplicabilità alla stessa del provvedimento della AN d'TA n. 55 del 2 maggio 2005 prodotto ed invocato dall'opponente. Le fideiussioni specifiche, lo si ribadisce, si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della AN d'TA e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n.55 del 2005, come si evince dalla individuazione dello schema contrattuale oggetto di istruttoria, riferito alle sole fideiussioni omnibus (par. 9 provvedimento) e dall'illustrazione delle sue clausole caratterizzanti (par. 13 provvedimento). In altri termini, la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla AN d'TA), accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, deve necessariamente essere circoscritta al perimetro delle fideiussioni omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'opponente non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento. Nel caso di specie non vi è dubbio che la garanzia personale rilasciata da TI CA sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante), essendo lo stesso costituito fideiussore della società esclusivamente a Controparte_4 garanzia del contratto di apertura del credito n.6944 del 2017 e non da un numero indeterminato di operazioni creditizie (v. doc.3 fascicolo monitorio . La fideiussione in esame, quindi, accede CP_1 a specifico negozio giuridico ed ha ad oggetto un credito esattamente individuato. Va altresì sottolineata l'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della AN opposta o di altro istituto di credito che - eventualmente attivata ex art.12 L. n.287/1990 - abbia accertato l'esistenza all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (2017) di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2 comma 2
5 lettera a) L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme di contratti di fideiussione specifica contenenti gli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI 2003. Per tali motivi il Tribunale ha correttamente escluso la nullità della garanzia di cui si tratta. A contrario¸ non è utilmente invocabile la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite. Come chiarito dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ. 2.8.2024, n. 21841; Cass. 15.7.2024 n. 19401), infatti, “[p]osto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla AN d'TA con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della AN d'TA n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”. Il solo precedente in senso difforme citato dall'appellante (Cass., 27243/2024) è rimasto isolato ed è stato superato dalla successiva ordinanza della Suprema Corte n. 26847/2024, che ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale – a cui questo Collegio aderisce in quanto conforme alla ratio del provvedimento sanzionatorio emesso nel 2005 dalla AN d'TA – secondo il quale tale provvedimento “concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Alla luce di ciò, nel caso di specie l'opponente era gravato dall'onere di provare il presupposto della dedotta nullità, ovvero che a monte era intervenuta un'intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la AN opposta, o che la lesione alla concorrenza era discesa da una direttiva proveniente da un'associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita alla nullità del contratto di fideiussione specifica rilasciata a
, che -secondo quanto allegato- costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, CP_3 non può che essere disattesa.
6.3. Anche il terzo e ultimo motivo di censura è infondato. L'appellante deduce che il credito oggetto di causa è già stato incluso nel progetto di stato passivo dei creditori relativamente alla posizione della debitrice principale a suo dire Controparte_4 starebbe pertanto procedendo per lo stesso credito nei confronti di entrambi con violazione CP_1 del principio del ne bis in idem processuale (v. pag. 5 atto di appello). Tale doglianza è infondata posto che l'insinuazione al passivo di e l'ammissione Controparte_4 del credito nel “progetto di stato passivo creditori” non sono immediatamente satisfattivi, in quanto l'estinzione del diritto di credito si verifica solo all'esito delle operazioni volte a soddisfare le ragioni creditorie, ovvero con l'effettivo integrale pagamento del dovuto da parte del debitore. Ciò giustifica la facoltà per il creditore di instaurare una pluralità di procedure esecutive “parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, come nel caso di specie, fino a che non ottenga l'integrale soddisfazione del proprio credito. A conferma di quanto esposto si richiamano anche i principi espressi dalla Suprema Corte che, in tema di esecuzione forzata, ha stabilito come “non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori
6 solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto – la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva – di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso” (v. Cass., sent. n. 8151/2020).
7. L'appello va in definitiva rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa (euro 50.000,00) e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria (v. Cass. n. 30219/23). Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
8. Il Collegio ritiene altresì di dover accogliere la richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.. Come ribadito dalla Suprema Corte, è configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di un'impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto (Cass. n. 23835/2025; Cass. n. 34429/2024). Nel caso di specie, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., per avere TI CA insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, già reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame sulla base di motivi di critica pretestuosi, ripetitivi delle argomentazioni già spese in primo grado e che, per gran parte, non si sono confrontati con le argomentazioni poste a base della sentenza e, per il resto, sono risultati palesemente infondati, all'esito di un giudizio che non poteva non essere prevedibile (Cass. n. 34693/2022). La liquidazione viene fatta nella misura indicata in dispositivo, parametrata a una somma corrispondente a quella liquidata per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TI CA avverso la sentenza n. 10407/2024 del Tribunale di LA pronunciata il 3.12.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NN TI CA alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in complessivi € 8.469,00 di cui € Controparte_1
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,000 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) NN TI CA a pagare, a favore di la Controparte_1 somma di € 8.000,00 liquidata alla data odierna in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.;
7 4) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater. Così deciso in LA, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Cons. estensore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
Il Presidente Dott.ssa Laura Sara Tragni
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