Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 648/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Monasterace, via Ficarelle, nello studio dell'avvANANIA ANNA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
Controparte_1 Controparte_2
,(c.f ) elettivamente domiciliata in Bianco, via C.Colombo, 203,
[...] P.IVA_1 nello studio dell'avv.STRANGIO SEBASTIANO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1359/2017, pubblicata il 20.12.2027 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava davanti al Giudice di Pace di per ottenere il Parte_1 CP_3 risarcimento del danno conseguente all'installazione abusiva di una linea elettrica sui muri perimetrali del fabbricato di sua proprietà , sito in piazza Placanica di Monasterace. La società convenuta si costituiva eccependo la nullità della citazione perché effettuata nei confronti di società non esistente per effetto del D.Lgs79/1999; l'incompetenza per materia appartenendosi la stesa al Tribunale di Locri;
la prescrizione quinquennale del diritto a richiedere il risarcimento;
l'infondatezza della domanda e, in riconvenzionale ,
impugnava la decisione davanti al Tribunale di Locri, sezione Controparte_1 distaccata di Siderno, chiedendo declaratoria d'incompetenza per materia del G.d.P. di Stilo o, comunque, in ragione della pregiudizialità della domanda riconvenzionale . CP_ Il Tribunale, con sentenza n.646/2007, dichiarava l'incompetenza del G.d.P.di ai sensi degli artt.34 e 36 c.p.c. e assegnava il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice competente.
riassumeva il giudizio insistendo nella domanda originaria di Parte_1 risarcimento del danno .
eccepiva la tardività della riassunzione e la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore mancando la prova della proprietà dell'immobile; la riduzione del risarcimento nei limiti della prescrizione quinquennale del relativo diritto;
in riconvenzionale, l'acquisto della servitù per usucapione. Escussi i testi indicati dalle parti, espletata CTU, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1359/2017 con cui il Tribunale di Locri, rigettava le rispettive domande delle parti e compensava le spese del giudizio.
, con atto di citazione notificata ritualmente a mezzo PEC impugna la Parte_1 decisione e rileva che :
1)la sentenza è errata e contraddittoria laddove afferma che l'istruttoria espletata non consente di riconoscere il ristoro patrimoniale per difetto di prova in ordine al concreto pregiudizio derivante dall'installazione della linea elettrica sul suo fabbricato . Invero, il giudicante, verificato l'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenuta , giustamente nominava il CTU per l'accertamento del pregiudizio CP_1 salvo poi all'esito dell'istruttoria non tenere in considerazione le conclusioni del tecnico rigettando la domanda perché non provata. Se così stanno le cose la richiesta di CTU avrebbe dovuto essere considerata meramente esplorativa e, quindi, rigettata, ma l'ammissione della consulenza e poi il rigetto della domanda per mancanza di prova determina la contraddittorietà motivazionale della decisione;
2) nel rigettare la domanda il giudicante evidenzia che in relazione ai fatti di causa si registra un risalente contrasto giurisprudenziale sull'accertamento e la stima del danno da occupazione sine titulo di un immobile . Dopo l'esame dei citati contrasti, sostanzialmente aderisce all'orientamento che non prevede la configurabilità del danno in re ipsa nei giudizi di responsabilità aquiliana , ma nascenti da azioni di risarcimento danni completamente diverse da quelle di cui si discorre. Invero l'indirizzo maggioritario ( come Cass n.ri 16670/16 e 9137/13 ) prevede proprio la configurabilità del danno in re ipsa nel caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui , anche se il danno è marginale e limitato a parti dell'immobile , perché determina comunque l'impossibilità di conseguire l'utilità anche potenziale ricavabile dal bene;
3) nel caso in cui la Corte non dovesse propendere per la non configurabilità in re ipsa del danno da occupazione sine titulo , preme sottolineare che dagli elementi e dalle circostanze emerse in primo grado, l'attore ha assolto il proprio onere probatorio . Su tale punto la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che in caso di occupazione senza titolo , l'esistenza di un danno in re ipsa fondato sul presupposto della normale utilità conseguibile nell'esercizio della facoltà di godimento del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di presunzione iuris tantum, che non può operare dove risulti positivamente accertato che il dominus si sia disinteressato dell'immobile e abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione . Nel caso di specie l' non ha provato il disinteresse del proprietario e, al contrario , CP_1
l'attore ha dimostrato la bontà della pretesa risarcitoria in quanto il CTU ha accertato che: nell'immobile in questione risiede;
i cavi elettrici sono ancorati Parte_1 sull'immobile abusivamente data la mancanza di richiesta di autorizzazione e di risposta da parte dell'interessato ; che sulle pareti dell'edificio i vari ganci e staffe hanno costituito per tutti questi anni un depauperamento reale poiché facilitano l'infiltrazione d'acqua e provocano umidità, vincolando ogni lavoro di abbellimento o di rifinitura e, soprattutto, rendendo impossibile la manutenzione del fabbricato. Erra, quindi, il giudicante laddove afferma che è onere dell'attore dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria , compreso il concreto danno lamentato e il nesso causale tra condotta ed evento dannoso;
4) la sentenza è errata e contraddittoria in ordine alle presunzioni semplici, ex art.2727 c.c. , richiamate dal giudicante in quanto sono fatti noti, anzi accertati, che l'immobile è abitato dall'appellante, che i cavi sono deturpanti, impediscono la manutenzione ordinaria e provocano infiltrazioni ed umidità. Inoltre la SU Corte ritiene che provata l'occupazione abusiva, il danno può trarsi da presunzioni semplici, come sono le circostanze citate, e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto del bene durante il periodo d'occupazione;
5) il giudicante afferma che l'attore fruisce direttamente dell'elettricità condotta dai cavi apposti sul fabbricato traendone un diretto beneficio, ma erra quando afferma che da ciò consegue che il collocamento della line elettrica non ha determinato alcun sacrificio economico apprezzabile. La motivazione non tiene conto che i cavi sono ancorati sull'intera facciata del fabbricato al fine di trasportare l'elettricità a terzi. In questo caso il proprietario ha diritto ad un'indennità a titolo di risarcimento del danno che in questo caso non è stata mai versata . Ancora, omette di considerare quanto disposto dal d.lgs,n.259/2003 che è intervenuto riordinando ed aggiornando quanto previsto dal R.D. n.1775 del 1933, con la conseguenza che il comportamento di CP_1 costituisce occupazione usurpativa , priva ab inizio di titolo e tanto rende la domanda risarcitoria meritevole d'accoglimento ;
6) la sentenza ha rigettato la domanda risarcitoria pertanto, in questa sede per quanto attiene alla quantificazione del danno si reitera quanto previsto dalla normativa vigente , nonché quanto accertato dal CTU. La legge prevede espressamente la corresponsione al proprietario di un'indennità nel caso in cui venga imposta la servitù di elettrodotto. L'art.16 della legge regionale n. 17 /2000 richiama ai fini della determinazione dell'indennizzo i criteri fisati nell'art.123 del T.U.n.1775/1933. Non serve un grosso sforzo ermeneutico per capire che se il proprietario ha diritto ad un indennizzo a maggior ragione gli compete un risarcimento del danno in caso d'illecito permanente quando la servitù non sia stata legittimamente installata. La quantificazione e liquidazione del danno può essere fatta dal giudice anche sulla base di presunzioni semplici , con riferimento ad c.d. danno figurativo, quale il valore locativo, il deprezzamento commerciale, la perdita di godimento o la limitazione del godimento del bene da valutare anche in termini di comodità e amenità, elementi pregiudizievoli suscettibili di valutazione economica. In conclusione, la richiesta di danno in euro 1000,00 può essere accolta e concessa visto che come risarcimento ha valore simbolico e di protesta perché di fatto il valore sarebbe certamente superiore. Conclude chiedendo di condannare , a titolo di occupazione Controparte_1 sine titulo, al pagamento della somma di euro 1.000,00 , o in quella maggiore o minore, accertata giudizialmente o già accertata dal CTU;
la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
, già nella comparsa di costituzione e risposta CP_2 Controparte_1 eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. in quanto l'istruttoria espletata non consente di ritenere sussistente il danno lamentato per difetto di prova in ordine al concreto pregiudizio che assume di avere subito per effetto dell'installazione della linea elettrica. L'esistenza dell'impianto è conclamata dalla CTU che accerta che la linea fornisce elettricità all'immobile dell'attore che ha prestato il consenso all'installazione di cui era comproprietario. Secondo l'art.1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione nulla è dovuto per il passaggio di fili o cavi sull'immobile che restano di proprietà del' e CP_1 potranno essere utilizzati anche per terzi. Qualora la linea venisse ritenuta abusiva la fattispecie va inquadrata nell'art.2043 c.c. ed ai fini dell'accertamento e risarcibilità del danno da occupazione senza titolo la SU Corte ha mutato più volte indirizzo. Secondo l'ultimo orientamento, ribadito con l'ordinanza n.25898 /2016, affinchè venga accordata tutela risarcitoria non è sufficiente provare la lesione di una situazione giuridica soggettiva dovendo l'attore assolvere il più gravoso onere di allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compreso il concreto danno e il nesso di causalità . In buona sostanza non può essere riconosciuto alcuno spazio alla figura del danno in re ipsa perché così si finirebbe per snaturate la natura risarcitoria della condotta illecita in favore di una finalità punitiva estranea all'attuale assetto ordinamentale. Tuttavia, secondo il ragionamento della SU Corte , l'inconcepibilità del danno in re ipsa non toglie che la sussistenza del pregiudizio, sostanziandosi nella temporanea perdita del godimento del bene abusivamente occupato, possa essere dimostrato con ogni mezzo , incluse le presunzioni semplici di cui all'art.2727 c.c. Nel caso di specie , anche a ritenere abusiva l'installazione, l'attore non ha subito alcun danno dalla stessa ma ne ha tratto un godimento perché lui stesso è servito da quella linea elettrica di guisa che è da escludersi che l'installazione abbia prodotto un sacrificio economicamente apprezzabile in capo ad . Parte_1
Nel merito, l'appello è infondato con riferimento alle risultanze istruttorie posto che è indubbia la circostanza che la linea elettrica è stata realizzata sul muro perimetrale dell'immobile per fornire energia al medesimo appellante. Pt_1
Conclude chiedendo di dichiarare, in via preliminare, inammissibile l'appello ; di rigettarlo nel merito perché infondato;
nel caso l'appello risultare meritevole di accoglimento, di limitare il quantum nel valore dell'originaria domanda per come CP_ proposta dinanzi il Giudice di Pace di . Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo, fissata con decreto la trattazione dell'udienza del 6.11.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c, con ordinanza del 3.12.2023, la causa veniva posta in decisione con i termini alle parti ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va accolto nei limiti e nei termini di seguito precisati.
L'esistenza della linea elettrica in questione, nonché l'occupazione sine titulo dell'altrui proprietà conseguente all'assenza di autorizzazione amministrativa o del consenso del proprietario, sono circostanze ammesse dalla società convenuta sin dalla prima difesa ed, inoltre , accertate dal CTU, geometra . Persona_1
In particolare il CTU rileva che all'altezza del solaio del piano terra del fabbricato sito in Monasterace, via G. Leopardi ( al tempo della proposizione della Parte_1 domanda di risarcimento ne era comproprietario con la moglie e, successivamente al decesso di questa, con i tre figli ), sono presenti due linee elettriche per la conduzione di energia a media tensione , ancorate con ganci e staffe, che corrono su due intere pareti del fabbricato e servono una abitazioni ed utenze di terzi e, altra, l'abitazione per poi prolungarsi oltre. Pt_1
Mancando come detto l'autorizzazione di legge, o il consenso del proprietario, l'installazione dei cavi sul fabbricato costituisce illecito permanente da parte dell'Ente costruttore ( o gestore ) e il proprietario ha diritto sia alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che al risarcimento del danno . Quando il proprietario rinunci, anche implicitamente, al ripristino dello stato dei luoghi, proponendo, come nella fattispecie, domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno comprendente la perdita , parziale o totale , del bene, nonchè la diminuzione dei diritti dominicali di godimento conseguente alla condotta illecita tenuta dalla P.A. purchè dia prova dell'esistenza di tale danno che secondo la giurisprudenza oramai costante del giudice di legittimità non è in re ipsa ma va dimostrato. Nel caso in esame l'esistenza del danno all'immobile è accertato dal CTU in termini di limitazione del diritto dominicale di godimento derivante dall'impossibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria delle parti di intonaco delle pareti occupate dai cavi e dalle staffe che li sorreggono con creazione di conseguente umidità e, nel tempo, d'infiltrazioni, nonché in termini di perdita di valore risultando oggettivamente più appetibile un immobile libero da pesi e non deturpato dalla presenza disordinata di più cavi. Il CTU quantifica il danno in euro 2.000,00. Gli accertamenti e la metodologia seguita dal tecnico per addivenire a tale conclusione è convincente e va condivisa. Pertanto , la domanda di risarcimento del danno proposta da va accolta Parte_1 nel limite dei 1.000,00 euro richiesti , con l'aggiunta degli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo.
Per quanto attiene il regolamento delle spese , queste seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio e si liquidano, in favore del procuratore antistatario di
, secondo le previsioni del D.M. n.147/22 in relazione al valore del Parte_1 decisum, come segue: per il primo grado in complessivi euro 662,00, di cui euro 131,00 per fase di studio, euro 131,00 per fase introduttiva, euro 200,00 per fase di trattazione ed euro 200,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ed esborsi per contributo unificato, marca iscrizione a ruolo , notifica atto introduttivo;
per questo grado in complessivi euro 673,00, di cui euro 142,00 per fase di studio, euro 142,00 per fase introduttiva, euro 179,00 per fase di trattazione ed euro 210,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ed esborsi per contributo unificato, marca iscrizione a ruolo e notifica atto d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato ritualmente a mezzo PEC nei confronti di
[...]
GI , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
ora ,in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ame ento del danno in favore di
[...]
di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Pt_1
2) condanna ora in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario di che liquida , per il primo grado, Parte_1 in complessivi euro 662,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ed esborsi per contributo unificato, marca iscrizione a ruolo , spese di notifica atto introduttivo e, per questo grado, in complessivi euro 673,00, oltre imborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ed esborsi per contributo unificato, marca iscrizione a ruolo e notifica atto d'appello. Reggio Calabria, 26/05/2025
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)