Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1518/2022 promossa da:
(CF ) in proprio e nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della già impresa individuale Ditta SA Parte_2
( partita iva ) con il patrocinio degli Avv.ti Giampaolo
[...] P.IVA_1
Morini (CF ) e Flaviano Dal lago (CF C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE contro
(Partita IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 nella qualità di società incorporante per fusione
[...]
con il Controparte_2 patrocinio degli Avv.ti Paolo Rosini (C.F. e Alessandro C.F._4
Fantini (C.F. C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 582/2022 RG n. 1385/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 27/6/2022.
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Siena n. 582/2022 pubbl. il 27/06/2022
RG n. 1385/2020 Repert. n. 964/2022 del 04/07/2022 notificata via pec il
05.07.2022, ex artt. artt. 132 c. 2 n. 4) e 161 co. 1 c.p.c., con vittoria di spese di lite di entrambi i giudizi”.
Per la parte appellata:
“in via pregiudiziale: accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione avanzata per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per l'effetto rigettare l'appello proposto;
in tesi: rigettare l'appello avversario in quanto infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 582/2022 pubblicata dal Tribunale di Siena il 27.06.2022 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contraddistinto da R.G. n.
1385/2020. In ipotesi: condannare comunque la SI.ra Parte_1
C.F. a pagare in favore di
[...] C.F._1 [...] codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Controparte_1 delle Imprese di Arezzo – , Gruppo IVA MPS - Partita IVA CP_1 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le P.IVA_2 causali di cui al decreto ingiuntivo, anche a titolo di equo compenso e/o di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 49.574,05, oltre ulteriori interessi di mora sul capitale (€ 33.348,28) al tasso contrattuale pari alla media del mese solare precedente del tasso Euribor 3 mesi maggiorata di sei punti percentuali, e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ex art.
5.11 delle condizioni generali, dal 09.01.2020 sino al giorno dell'effettivo saldo, ovvero al diverso importo che sarà accertato ovvero ritenuto di giustizia dall'Ecc.ma
Corte di Appello, ovvero secondo equità. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 582/2022 pubblicata il 27/6/2022 il Tribunale di Siena ha così deciso:”- Rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto in motivazione e per l'effetto conferma integralmente il D.I.
50/2020 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo, e conseguentemente condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle somme tutte ivi ingiunte;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi 5.534,00 per onorari ex D.M. 37/14, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
- Visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.”
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda avanzata da , Parte_1 con la quale conveniva in giudizio al fine di Controparte_3 sentire dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 50/2020 del
23.01.2020 emesso dal Tribunale di Siena;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra accertato che il contratto di Parte_1 leasing non si esprime su come il tasso di interesse tasso leasing si relaziona con il capitale, ovvero non chiarisce il regime finanziario in cui opera l'ammortamento, dichiararsi nullo il contratto per il combinato disposto degli artt. 1346, 1418 co. 2, c.c. 117 TUB;
accertata l'applicazione di interessi composti in violazione del combinato disposto dell'art. 120 TUB, art. 6 delibera
Cicr 9.02.2000, art. 1339, 820, 821 c.c., dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing accertando dovuto il solo interesse legale in regime semplice.
Si costituiva in contestando le avverse Controparte_3 domande;
In via preliminare e in via pregiudiziale chiedeva dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 5 del Dlvo n.
28/2010 e Legge n. 98/13, confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo n.
50/2020 , nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 50/2020; in ipotesi respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e condannare la SI.ra a pagare a favore di la Parte_1 Controparte_3 somma di € 49.574,05, oltre ulteriori interessi di mora sul capitale (€
33.348,28) al tasso contrattuale e nei limiti di cui alla L. 108/96, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, anche a titolo di equo compenso e/o di risarcimento del danno, ovvero secondo equità.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, rigettata la richiesta di CTU, è stata decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello Contr (di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_3 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di appello:
NULLITÀ della sentenza per il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4) e 161 co. 1 c.p.c.
L'appellante sostiene che tutta la sentenza si pronuncia su due eccezioni mai sollevate e non risponde, invece, alle eccezioni effettivamente sollevate, con la conseguenza che la sentenza dunque deve ritenersi NULLA per violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4) e mancanza di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
deduce inoltre che parte opponente non ha contestato la mancata o non corrispondente indicazione dell'ISC/TAEG o tasso di attualizzazione, né l'usurarietà dei tassi applicati considerando la sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di declaratoria di nullità della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nella Controparte_1 qualità di società incorporante per fusione
[...]
nel costituirsi in Controparte_2 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Contr Le eccezioni preliminari ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. sollevate da sono infondate.
L'appello è sviluppato in modo che la difesa appellata può agevolmente cogliere il senso e la portata della critica ed esercitare conseguentemente il diritto di difesa;
inoltre la causa è oramai nella fase decisoria.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame nel merito, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di appello non può essere accolta.
Nell'atto di citazione in opposizione parte appellante ha chiesto:
“- accertato che il contratto di leasing non si esprime su come il tasso di interesse tasso leasing si relazione(a) con il capitale, ovvero non chiarisce il regime finanziario in cui opera l'ammortamento il contratto deve dichiararsi nullo per il combinato disposto degli artt. 1346, 1418 co. 2, c.c. 117 TUB.
- Accertata l'applicazione di interessi composti in violazione del combinato disposto dell'art. 120 TUB, art. 6 delibera Cicr 9.02.2000, art. 1339, 820, 821
c.c., dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing accertando dovuto il solo interesse legale in regime semplice”.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che:
“Dall'esame dei documenti offerti in produzione risulta, in vero, che nel regolamento negoziale sono stati indicati puntualmente (o comunque sono stati esplicitati adeguatamente i criteri per determinare) i tassi e le condizioni economiche, la cui indicazione ad opera della concedente integra per l'appunto il contenuto tipico obbligatorio previsto dall'ordinamento ai fini della trasparenza. Il regolamento negoziale per ciascuno degli gli accordi, che sono oggetto di causa, risulta intellegibile e determinato o determinabile nei suoi elementi essenziali ed accessori, essendo stati specificati i seguenti elementi: tasso leasing, corrispettivo globale della locazione finanziaria, prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, spese varie, interessi di mora, tasso di attualizzazione. Essendo tali dati chiaramente indicati nei contratti, l'utilizzatore è stato dunque posto nella condizione di conoscere sin dal principio l'impatto economico dei medesimi sulle proprie finanze. [….]
Ulteriore profilo di opposizione sembrerebbe essere l'allegazione, peraltro infondata, secondo cui la conformazione del piano di ammortamento alla francese avrebbe determinato l'indeterminatezza del contratto nonché
l'applicazione di interessi anatocistici indebiti. Il piano di ammortamento a rate costanti, infatti, non comporta indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, [….] Inoltre, nel caso di specie, il piano di ammortamento non viola gli artt. 1346, 1418, 1419 e/o 1284 c.c., non risultando affetto da indeterminatezza o incertezza, essendo riportate le condizioni economiche del rapporto.”
Il Tribunale ha chiaramente indicato che i documenti in atti contengono tutte le informazioni necessarie per integrare il requisito della determinatezza o determinabilità (tasso leasing, corrispettivo globale della locazione finanziaria, prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, spese varie, interessi di mora, tasso di attualizzazione).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824
e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014)” ed ha escluso che la mancata indicazione comporti indeterminatezza “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. […..]
l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”.
(Cass. S.U. n. 15130/2024).
Tali principi, emanati in tema di mutuo a tasso fisso, sono validi anche in relazione ai contratti di leasing (Cass. n.33438/2023).
La domanda dell'opponente di declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza è stata pertanto correttamente ritenuta dal Tribunale non fondata in quanto risultano specificati il tasso leasing, il corrispettivo totale della locazione finanziaria, il prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, le spese e gli interessi di mora, il tasso di attualizzazione.
Come da pronuncia della Suprema Corte richiamata, non è necessaria l'esplicitazione del regime di ammortamento sebbene parte appellata chiede la nullità parziale del contratto di leasing per asserita capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo rappresentando un ammortamento alla francese.
La domanda è infondata essendosi parte opponente limitata a formulare affermazioni estremamente generiche e del tutto prive di supporto probatorio;
sul punto, inoltre, la Suprema Corte a SS.UU. (sentenza 29 maggio 2024 n.
15130) ha definitivamente posto fine ai contrasti giurisprudenziali statuendo il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Quanto alla lamentata mancata indicazione dell , deve osservarsi Pt_3 come l'appellante non è soggetto consumatore (donde l'inapplicabilità dell'art. 125-bis, comma 7, D.Lgs. 385/1993, introdotto dal D.Lgs 141/2010) e non ha comunque dedotto né fornito prova che da detta mancata indicazione le sia derivato un danno (ad es. per non aver potuto addivenire a soluzioni negoziali maggiormente favorevoli).
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Contr giudizio complessivo che vede vittoriosa le spese del presente grado devono essere poste a carico di nella misura liquidata in Parte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia
(scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, con applicazione dei corrispondenti parametri ai valori medi, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 già impresa individuale Ditta SA.SI di
contro
Parte_1 [...]
Controparte_2
poi incorporata per fusione in
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 582/2022 emessa dal Tribunale di Siena e
[...] pubblicata il 27.6.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna in proprio e quale titolare della impresa Parte_1 individuale Ditta SA.SI di alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese del grado, che liquida in Controparte_2
Euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed
IVA come per legge;
- Dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di un importo ulteriore di contributo unificato pari alla quota di iscrizione a ruolo della presente causa.
Firenze, camera di consiglio del 10.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.