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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6188/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO LI
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6188/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giuseppe SACCONE,
ATTORE
contro nella qualità di impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. ), con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Antonino PETRONACI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 15.09.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio nella qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal F.G.V.S., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data 26.09.2012.
La difesa di parte attrice esponeva che:
- in data 26.09.2012, alle ore 00,30 circa, alla guida del Parte_1
ciclomotore Aprilia SR 50 con telaio n. 08224240, percorreva in Adrano la via
Cappuccini, strada a doppio senso di marcia, in direzione di marcia verso Piazza
Sant'Agostino;
- poco prima di giungere all'intersezione a T con la via IV Novembre, posta alla sua sinistra, il ciclomotore condotto dallo veniva sorpassato sul lato sinistro da Pt_1
un'autovettura il cui conducente, in tale frangente, nell'accostare il ciclomotore nella fase di sorpasso, non manteneva corretta distanza laterale dal ciclomotore costringendo il conducente del mezzo a due ruote, per evitare di essere travolto, di sterzare verso la sua destra;
- nell'effettuare la manovra, lo andava ad urtate contro una autovettura in Pt_1
sosta sul lato destro della carreggiata, una Fiat Panda targata CG 281 TP;
- il conducente del veicolo non si fermava, proseguiva la sua marca e rimaneva non identificato;
- lo riportava lesioni personali e veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1
di Biancavilla e, visitato dai sanitari di turno, gli veniva diagnosticata ”Frattura femore dx” e veniva conseguentemente, ricoverato presso il Reparto di Ortopedia dello stesso Ospedale da cui veniva dimesso il successivo 01.10.2012 con diagnosi di
“Frattura femore dx e frattura rotula dx”;
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- oltre alle cure immediatamente successive, lo si ricoverava una seconda Pt_1
volta, in data 12.03.2014, presso lo stesso Ospedale per essere sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico.
Tutto ciò premesso, la difesa di parte attrice rappresentava che, sulla base di valutazioni di proprio C.T.P., lo aveva riportato una invalidità permanente del 22% e complessivi Pt_1
105 giorni di inabilità temporanea.
Pertanto, sostenuta la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, parte attrice concludeva chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni.
§§§§§
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda risarcitoria chiedendone il rigetto.
La difesa della convenuta chiedeva accertarsi, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria, la nullità della domanda per incertezza del quantum, la carenza di legittimazione passiva della Compagnia e, nel merito, l'assenza di nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati, con conseguente integrale rigetto delle domande attoree;
in subordine, chiedeva riconoscersi un concorso di colpa dell'attore.
§§§§§
In corso di causa la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e, con ordinanza depositata in data 06.02.2019, veniva ammessa la richiesta di prova testi.
All'udienza del 19.10.2019 si procedeva alla escussione del teste non Testimone_1
essendo intervenuto il secondo teste, veniva disposto rinvio per la prosecuzione della attività istruttoria.
All'udienza del 03.05.2021 (prima utile dopo i rinvii dipendenti dalla emergenza Covid-19), la difesa di parte attrice rappresentava di non avere proceduto ad intimazione nei confronti del pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
teste ancora da sentire, aggiungendo di rinunciare alla escussione insistendo nella richiesta di
C.T.U..
La difesa di non accettava la rinuncia e chiedeva che si Controparte_1
procedesse comunque alla escussione del teste.
A quel punto, la difesa di parte attrice sosteneva, con riferimento al teste in questione, che non trattavasi di 'rinuncia' ma doveva solo prendersi atto della intervenuta decadenza per omessa intimazione.
Con successiva ordinanza depositata in data 21.02.2022, ai sensi dell'art.245 comma 2 c.p.c. veniva disposto procedersi alla escussione del teste ancora da sentire;
la attività istruttoria si svolgeva, quindi, in data 20.06.2022.
Acquisite note autorizzate della difesa di parte attrice, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 15.09.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta.
Quanto alla prescrizione, al più risalente orientamento richiama da parte convenuta, secondo cui, in mancanza di querela, sarebbe comunque applicabile il termine di prescrizione breve di cui all'ìart.2947 comma 2 c.c. ('in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima':
Cass. civ., sez. unite, 10 aprile 2002 n.5121), ha fatto seguito altra interpretazione della
Suprema Corte, affermata fino ad epoca recente, secondo cui, anche in mancanza di querela, troverebbe applicazione il più ampio termine previsto per la fattispecie di reato qualora sia pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
operato, incidenter tantum, accertamento in ordine alla sussistenza di condotta penalmente rilevante (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2024 n.32021: 'qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi').
Pertanto, prima di procedere alla analisi dell'ulteriore tematica relativa alla sussistenza di idonei ed efficaci atti interruttivi della prescrizione, deve procedersi alla ricostruzione del fatto onde verificare se sussistano gli estremi di condotte penalmente rilevanti.
§§§§§
Oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento del danno in relazione a sinistro che parte attrice assume essere stato cagionato per colpa esclusiva del conducente di veicolo rimasto non identificato.
L'art. 283 d.lgs. 209 del 2005 dispone che
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce CP_2
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui (tra gli altri)
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato
[…]”.
Tale previsione ha natura solidaristica ed assolve la funzione di assicurare un giusto risarcimento al soggetto danneggiato da un sinistro nel caso in cui, non essendo individuato il veicolo responsabile, non possa operare la assicurazione RC auto obbligatoria.
pagina 5 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Pertanto, la norma subordina il risarcimento dei danni alla prova, il cui onere è posto a carico del danneggiato, che il veicolo responsabile non era stato identificato ovvero non era identificabile con la dovuta diligenza.
Inoltre, ed in via preliminare, secondo interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità
l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2016
n.5892).
Nel caso specifico parte attrice ha affidato la prova circa la storicità del sinistro nei termini allegati alla escussione di due testimoni, uno zio dello ed uno dei due Carabinieri Pt_1
intervenuti sui luoghi, nonché – anche se solo parzialmente – a quanto emerso nell'immediatezza così come risulta dal rapporto di intervento dei Carabinieri.
Preliminare 'passaggio' per la verifica in ordine alla attendibilità del teste è costituito, specificamente con riguardo al teste (zio dello , dalla Testimone_1 Pt_1
valutazione in ordine alla sua presenza sui luoghi e, quindi, alla sua 'emersione' quale persona in grado di potere riferire e concretamente quale persona indicata dalla difesa fra le persone da escutere.
pagina 6 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
LI , sentito all'udienza del 09.10.2019, ha riferito che il giorno Tes_1 dell'incidente si trovava insieme allo 'ognuno a bordo del proprio ciclomotore, lui Pt_1
avanti ed io dietro, perché stavamo tornando a casa'.
Indi, il teste ha descritto il sinistro ed ha riferito del sorpasso ad opera di un autoveicolo specificando che 'prima sono stato sorpassato io e poi il ragazzo, che veniva stretto verso destra' ed ha ulteriormente confermato che lo era stato costretto a sterzare verso Pt_1
destra, finendo per urtare una autovettura Fiat Panda in sosta lungo la strada.
Dopo avere riferito altri particolari (veicolo investitore che si allontanava senza fermarsi;
conseguenze patite dallo , il teste ha riferito che lo aveva dolore alla Pt_1 Pt_1
gamba e non la poteva muovere ed era 'graffiato'; egli ha quindi riferito che 'sono poi sopraggiunte altre persone, di cui alcuni conoscenti, per cui mi sono recato presso i familiari del ragazzo e nel mentre è giunta l'ambulanza che l'ha portato in ospedale a Biancavilla'.
La presenza sui luoghi del teste non risulta oggettivamente riscontrabile né può Tes_1
considerarsi possibile secondo l'id quod plerumque accidit posto che lo stesso teste ha collocato la sua presenza sui luoghi quale conseguenza di un fatto accidentale, vale a dire il transito su quella strada per tornare a casa dopo una serata fuori (in concreto, non risulta una presenza sui luoghi per ragioni oggettive e strutturali stabili – abitare o lavorare in quel sito, ubicazione di una casa o altro luogo frequentato con stabilità).
Anche la stessa 'occasione' è stata offerta in termini generici ed in alcun modo riscontrabili
('…stavamo tornando a casa').
Per chiarezza, la circostanza viene evidenziata non già per affermare che la presenza sui luoghi può essere valutata positivamente solo in presenza, necessariamente, di collegamenti 'stabili' fra teste e 'teatro' del sinistro, ma per evidenziare che la attendibilità del teste, quanto alla sua pagina 7 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
presenza sui luoghi, non può essere riscontrata né sulla base di elementi e circostanze specifiche né sulla base di considerazioni generiche.
Anche la presenza dell' quale testimone in grado di potere riferire presente Tes_1
molteplici profili di criticità e, quindi, di sospetto.
In tutta la prima fase della vicenda la presenza non solo dell'LI in particolare ma di un qualunque soggetto in grado di potere riferire non è stata mai evidenziata.
Così, dalla relazione di intervento dei Carabinieri risultano i seguenti elementi rilevanti:
1) i Militari avevano ricevuto richiesta di intervento alle ore 1,15 del 26.09.2012; sono giunti sui luoghi 15 minuti dopo;
2) sui luoghi, l'appuntato 'prestava i primi soccorsi all'infortunato'; Parte_2
3) sempre l'appuntato riceveva informazioni secondo cui 'i veicoli Parte_2
coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati';
4) infine, l'appuntato dava atto che 'fra gli astanti non venivano Parte_2
reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto'.
Dalla relazione risultano elementi specificamente rilevanti con riguardo alla ricezione di dichiarazioni rese dallo ll'appuntato . Pt_1 Parte_2
In concreto, risultano individuabili due 'momenti':
1) informalmente, subito dopo l'intervento sui luoghi;
ciò può desumersi agevolmente sia, implicitamente, dalla attestazione secondo cui 'fra gli astanti non venivano
[. reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto', sia
, nella parte in cui l'appuntato, procedendo alla ricostruzione della Parte_3 dinamica, dà atto di avere operato le valutazioni ('…si presume') 'in base alle dichiarazioni rese dall'infortunato e dagli accertamenti effettuati…';
pagina 8 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
2) formalmente, quasi due mesi dopo (in data 18.11.2012 ore 18,00) allorquando lo si era recato presso il Comando Stazione Carabinieri di Adrano ed aveva Pt_1
reso spontanee dichiarazioni sull'accaduto.
Dal complesso dei superiori elementi, che costituiscono attestazioni operate dai Carabinieri nella relazione di intervento, atto pubblico dotato in parte qua di pubblica fede, non risulta in alcun modo che vi fosse alcuna persona che, presente ai fatti, fosse in grado di potere riferire circostanze utili.
Ed invero, anzitutto l'appuntato ha dato atto di essere stato colui che Parte_2
'prestava i primi soccorsi all'infortunato'; indi, posto che l'appuntato aveva avuto modo di acquisire informazioni dallo stesso non aveva ricevuto alcuna indicazione circa la Pt_1 presenza né dello zio di quest'ultimo, né in generale di alcuna altra Testimone_1
persona come presente ai fatti.
Ancora, della presenza dello zio di quest'ultimo, (né di alcuna altra Testimone_1
persona) non vi è alcuna traccia nelle dichiarazioni rese formalmente dallo il Pt_1
successivo 18.12.2012 (mancata indicazione coerente con le dichiarazioni rese informalmente nell'immediatezza).
La difesa di parte attrice ha sostenuto che la presenza di una 'fonte' e, in particolare, dell' poteva desumersi dalla relazione di intervento dei Carabinieri e dalle Tes_1
dichiarazioni rese dall'appuntato all'udienza del 20.06.2022. Parte_2
In particolare, la difesa ha sostenuto (cfr. comparsa conclusionale, pagg.13-14 e 16), sulla base di quanto riferito in sede di esame testimoniale secondo cui 'qualcuno nell'immediatezza dei fatti gli ha dichiarato che un'autovettura aveva costretto il ciclomotore a “stringere” sulla destra così da entrare in collisione con il mezzo in sosta', che pagina 9 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) è evidente che egli si riferisce ad una notizia appresa nella fase di rilevamento del sinistro tanto da essere riportata nella relazione
2) non vi è dubbio che quel “qualcuno” non poteva essere l'attore che rese la dichiarazione solo in data 18.11.2012, come risulta evidente nel rapporto prodotto agli atti di causa.
Le considerazioni operate dalla difesa di parte attrice non appaiono condivisibili.
Anzitutto giova riportare la dichiarazione del teste appuntato enlla sua Parte_2
integralità:
ricordo che qualcuno mi disse, ma non so chi, che il ciclomotore era stato 'stretto' sulla destra da altra autovettura;
non ricordo in quale momento dell'intervento ho appreso tale ricostruzione né da chi ho appreso ciò, ma anche di ciò vi sarà riferimento nella relazione di servizio a mia firma o in qualche verbale di sommarie informazioni. Con ciò voglio dire che qualunque dichiarazione da me assunta è stata certamente riversata in un formale atto scritto.
Indi, pur essendo corretto quanto dedotto dalla difesa al superiore punto sub 1), viceversa non può dirsi lo stesso per quanto al superiore punto sub 2).
Sul punto è sufficiente richiamare quanto già esposto in ordine a ciò che risulta dalla relazione di intervento e, specificamente, ai due distinti momenti in cui l'appuntato ha Parte_2
ricevuto informazioni dallo SCAFIDI, una prima volta nell'immediatezza (ed anche sulla base di tali informazioni aveva operato la prima ricostruzione dinamica), ed una seconda volta in data 18.11.2012.
A ciò deve aggiungersi che, avuto riguardo al fatto che poteva profilarsi responsabilità penale per i reato di lesioni colpose, l'appuntato dei Carabinieri avrebbe avuto specifico dovere di dare atto delle dichiarazioni eventualmente rese da un possibile testimone così come, a monte, la stessa presenza ed esistenza di un testimone.
pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Viceversa, nella relazione di intervento non vi è alcuna traccia di un possibile testimone e, significativamente, non vi è traccia della presenza sui luoghi dell' nemmeno nelle Tes_1
dichiarazioni, informali e poi formali, dello Pt_1
Sotto tale ultimo profilo, la mancanza di indicazioni in merito deve ritenersi univocamente decisiva, in negativo, in ordine alla 'presenza' dell' quale teste, risultando del tutto Tes_1
ingiustificato e privo di alcun senso che un fatto così rilevante, che avrebbe potuto consentire agli inquirenti di acquisire informazioni da persona che, per lo stretto grado di parentela, non avrebbe avuto remore a riferire quanto a sua conoscenza, ove corrispondente al vero, fosse stato taciuto per ben due volte.
A tutto quanto sopra, vanno ulteriormente evidenziati altri profili di inverosimiglianza che incidono sulla attendibilità del teste: egli ha riferito che, dopo il fatto, il proprio TE era rimasto ferito anche in maniera seria, tanto che aveva dolore alla gamba e non la poteva muovere;
tuttavia, egli ha pure riferito che erano intervenuti dei 'conoscenti' e che, in ragione di ciò, aveva deciso di allontanarsi dai luoghi per recarsi 'presso i familiari del ragazzo'.
Ebbene, a parte il fatto che, ancora una volta, le indicazioni offerte sono generiche con riguardo alle persone che sarebbero intervenute (genericamente indicate come 'conoscenti' e, quindi, in alcun modo identificabili con conseguente impossibilità di riscontrare anche tale circostanza), deve comunque evidenziarsi come, all'arrivo dei Carabinieri, non risultava che qualcono avesse già soccorso lo ('il referente prestava i primi soccorsi all'infortunato'); inoltre, Pt_1
risulta privo di giustificazione il fatto che lo zio del ferito decideva di allontanarsi dai luoghi lasciando il parente con 'conoscenti' e ciò per svolgere una attività che, molto più agevolmente, oltre che molto più produttivamente per lo stesso ferito, poteva essere compiuta effettuando una telefonata.
pagina 11 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In conclusione, quindi, dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite agli atti acquisita deve evidenziarsi la assoluta inverosimiglianza della presenza dei luoghi, quale teste, dello zio dello . Pt_1 Testimone_1
Pertanto, deve affermarsi, sulla base della analisi dei superiori elementi, che la 'emersione' di quale teste risulti particolarmente sospetta, con diretta ed irreversibile Testimone_1
riverbero negativo sulla attendibilità dello stesso, già meritevole di particolari attenzioni in dipendenza del rapporto di parentela, rimanendo del tutto irrilevante anche la generica affermazione secondo cui i rapporti fra i due si sarebbero incrinati (peraltro, ancora una volta, offerta in termini generici ed in alcun modo riscontrabili).
§§§§§
Per la ricostruzione della dinamica, in conclusione, le dichiarazioni di Testimone_1
non sono utilizzabili in quanto inattendibili.
La relazione di intervento dei Carabinieri non offre elementi utili per operare una ricostruzione della dinamica.
Come chiaramente risulta dall'atto pubblico in esame, i Carabinieri hanno operato le loro valutazioni sulla base 'delle dichiarazioni rese dall'infortunato e degli accertamenti effettuati'.
Si è già detto che le dichiarazioni utilizzate sono quelle dello stesso SCAFIDI e, quindi, non sono utilizzabili in quanto provenienti dalla parte.
Gli accertamenti effettuati sui luoghi sono consistiti nei rilievi fotoplanimetrici trasfusi nella relazione e nella allegata planimetria. Dagli accertamenti eseguiti non sono emerse tracce utili per riscontrare le dichiarazioni dello circa la presenza e, quindi, l'incidenza di un Pt_1
eventuale veicolo che, in fase di sorpasso, aveva determinato la perdita di controllo del motociclo.
§§§§§
pagina 12 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Pertanto, in conclusione, non può ritenersi provata la storicità del sinistro e, segnatamente, il coinvolgimento di altro veicolo né, tanto meno, la responsabilità del suo conducente.
La mancata prova sulla storicità del sinistro incide anche sull'accertamento, incidenter tantum, di fattispecie penalmente rilevanti con la conseguenza che il termine di prescrizione è biennale e lo stesso è integralmente decorso (i primi, possibili atti interruttivi sono comunque successivi al biennio).
La domanda risarcitoria non può, pertanto, trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Cvile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6188/2018 R.G.,
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
he liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre Controparte_1
IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Caiolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO LI
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6188/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giuseppe SACCONE,
ATTORE
contro nella qualità di impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. ), con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Antonino PETRONACI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 15.09.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio nella qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal F.G.V.S., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data 26.09.2012.
La difesa di parte attrice esponeva che:
- in data 26.09.2012, alle ore 00,30 circa, alla guida del Parte_1
ciclomotore Aprilia SR 50 con telaio n. 08224240, percorreva in Adrano la via
Cappuccini, strada a doppio senso di marcia, in direzione di marcia verso Piazza
Sant'Agostino;
- poco prima di giungere all'intersezione a T con la via IV Novembre, posta alla sua sinistra, il ciclomotore condotto dallo veniva sorpassato sul lato sinistro da Pt_1
un'autovettura il cui conducente, in tale frangente, nell'accostare il ciclomotore nella fase di sorpasso, non manteneva corretta distanza laterale dal ciclomotore costringendo il conducente del mezzo a due ruote, per evitare di essere travolto, di sterzare verso la sua destra;
- nell'effettuare la manovra, lo andava ad urtate contro una autovettura in Pt_1
sosta sul lato destro della carreggiata, una Fiat Panda targata CG 281 TP;
- il conducente del veicolo non si fermava, proseguiva la sua marca e rimaneva non identificato;
- lo riportava lesioni personali e veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1
di Biancavilla e, visitato dai sanitari di turno, gli veniva diagnosticata ”Frattura femore dx” e veniva conseguentemente, ricoverato presso il Reparto di Ortopedia dello stesso Ospedale da cui veniva dimesso il successivo 01.10.2012 con diagnosi di
“Frattura femore dx e frattura rotula dx”;
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- oltre alle cure immediatamente successive, lo si ricoverava una seconda Pt_1
volta, in data 12.03.2014, presso lo stesso Ospedale per essere sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico.
Tutto ciò premesso, la difesa di parte attrice rappresentava che, sulla base di valutazioni di proprio C.T.P., lo aveva riportato una invalidità permanente del 22% e complessivi Pt_1
105 giorni di inabilità temporanea.
Pertanto, sostenuta la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, parte attrice concludeva chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni.
§§§§§
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda risarcitoria chiedendone il rigetto.
La difesa della convenuta chiedeva accertarsi, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria, la nullità della domanda per incertezza del quantum, la carenza di legittimazione passiva della Compagnia e, nel merito, l'assenza di nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati, con conseguente integrale rigetto delle domande attoree;
in subordine, chiedeva riconoscersi un concorso di colpa dell'attore.
§§§§§
In corso di causa la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e, con ordinanza depositata in data 06.02.2019, veniva ammessa la richiesta di prova testi.
All'udienza del 19.10.2019 si procedeva alla escussione del teste non Testimone_1
essendo intervenuto il secondo teste, veniva disposto rinvio per la prosecuzione della attività istruttoria.
All'udienza del 03.05.2021 (prima utile dopo i rinvii dipendenti dalla emergenza Covid-19), la difesa di parte attrice rappresentava di non avere proceduto ad intimazione nei confronti del pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
teste ancora da sentire, aggiungendo di rinunciare alla escussione insistendo nella richiesta di
C.T.U..
La difesa di non accettava la rinuncia e chiedeva che si Controparte_1
procedesse comunque alla escussione del teste.
A quel punto, la difesa di parte attrice sosteneva, con riferimento al teste in questione, che non trattavasi di 'rinuncia' ma doveva solo prendersi atto della intervenuta decadenza per omessa intimazione.
Con successiva ordinanza depositata in data 21.02.2022, ai sensi dell'art.245 comma 2 c.p.c. veniva disposto procedersi alla escussione del teste ancora da sentire;
la attività istruttoria si svolgeva, quindi, in data 20.06.2022.
Acquisite note autorizzate della difesa di parte attrice, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 15.09.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta.
Quanto alla prescrizione, al più risalente orientamento richiama da parte convenuta, secondo cui, in mancanza di querela, sarebbe comunque applicabile il termine di prescrizione breve di cui all'ìart.2947 comma 2 c.c. ('in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima':
Cass. civ., sez. unite, 10 aprile 2002 n.5121), ha fatto seguito altra interpretazione della
Suprema Corte, affermata fino ad epoca recente, secondo cui, anche in mancanza di querela, troverebbe applicazione il più ampio termine previsto per la fattispecie di reato qualora sia pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
operato, incidenter tantum, accertamento in ordine alla sussistenza di condotta penalmente rilevante (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2024 n.32021: 'qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi').
Pertanto, prima di procedere alla analisi dell'ulteriore tematica relativa alla sussistenza di idonei ed efficaci atti interruttivi della prescrizione, deve procedersi alla ricostruzione del fatto onde verificare se sussistano gli estremi di condotte penalmente rilevanti.
§§§§§
Oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento del danno in relazione a sinistro che parte attrice assume essere stato cagionato per colpa esclusiva del conducente di veicolo rimasto non identificato.
L'art. 283 d.lgs. 209 del 2005 dispone che
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce CP_2
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui (tra gli altri)
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato
[…]”.
Tale previsione ha natura solidaristica ed assolve la funzione di assicurare un giusto risarcimento al soggetto danneggiato da un sinistro nel caso in cui, non essendo individuato il veicolo responsabile, non possa operare la assicurazione RC auto obbligatoria.
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Pertanto, la norma subordina il risarcimento dei danni alla prova, il cui onere è posto a carico del danneggiato, che il veicolo responsabile non era stato identificato ovvero non era identificabile con la dovuta diligenza.
Inoltre, ed in via preliminare, secondo interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità
l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2016
n.5892).
Nel caso specifico parte attrice ha affidato la prova circa la storicità del sinistro nei termini allegati alla escussione di due testimoni, uno zio dello ed uno dei due Carabinieri Pt_1
intervenuti sui luoghi, nonché – anche se solo parzialmente – a quanto emerso nell'immediatezza così come risulta dal rapporto di intervento dei Carabinieri.
Preliminare 'passaggio' per la verifica in ordine alla attendibilità del teste è costituito, specificamente con riguardo al teste (zio dello , dalla Testimone_1 Pt_1
valutazione in ordine alla sua presenza sui luoghi e, quindi, alla sua 'emersione' quale persona in grado di potere riferire e concretamente quale persona indicata dalla difesa fra le persone da escutere.
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LI , sentito all'udienza del 09.10.2019, ha riferito che il giorno Tes_1 dell'incidente si trovava insieme allo 'ognuno a bordo del proprio ciclomotore, lui Pt_1
avanti ed io dietro, perché stavamo tornando a casa'.
Indi, il teste ha descritto il sinistro ed ha riferito del sorpasso ad opera di un autoveicolo specificando che 'prima sono stato sorpassato io e poi il ragazzo, che veniva stretto verso destra' ed ha ulteriormente confermato che lo era stato costretto a sterzare verso Pt_1
destra, finendo per urtare una autovettura Fiat Panda in sosta lungo la strada.
Dopo avere riferito altri particolari (veicolo investitore che si allontanava senza fermarsi;
conseguenze patite dallo , il teste ha riferito che lo aveva dolore alla Pt_1 Pt_1
gamba e non la poteva muovere ed era 'graffiato'; egli ha quindi riferito che 'sono poi sopraggiunte altre persone, di cui alcuni conoscenti, per cui mi sono recato presso i familiari del ragazzo e nel mentre è giunta l'ambulanza che l'ha portato in ospedale a Biancavilla'.
La presenza sui luoghi del teste non risulta oggettivamente riscontrabile né può Tes_1
considerarsi possibile secondo l'id quod plerumque accidit posto che lo stesso teste ha collocato la sua presenza sui luoghi quale conseguenza di un fatto accidentale, vale a dire il transito su quella strada per tornare a casa dopo una serata fuori (in concreto, non risulta una presenza sui luoghi per ragioni oggettive e strutturali stabili – abitare o lavorare in quel sito, ubicazione di una casa o altro luogo frequentato con stabilità).
Anche la stessa 'occasione' è stata offerta in termini generici ed in alcun modo riscontrabili
('…stavamo tornando a casa').
Per chiarezza, la circostanza viene evidenziata non già per affermare che la presenza sui luoghi può essere valutata positivamente solo in presenza, necessariamente, di collegamenti 'stabili' fra teste e 'teatro' del sinistro, ma per evidenziare che la attendibilità del teste, quanto alla sua pagina 7 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
presenza sui luoghi, non può essere riscontrata né sulla base di elementi e circostanze specifiche né sulla base di considerazioni generiche.
Anche la presenza dell' quale testimone in grado di potere riferire presente Tes_1
molteplici profili di criticità e, quindi, di sospetto.
In tutta la prima fase della vicenda la presenza non solo dell'LI in particolare ma di un qualunque soggetto in grado di potere riferire non è stata mai evidenziata.
Così, dalla relazione di intervento dei Carabinieri risultano i seguenti elementi rilevanti:
1) i Militari avevano ricevuto richiesta di intervento alle ore 1,15 del 26.09.2012; sono giunti sui luoghi 15 minuti dopo;
2) sui luoghi, l'appuntato 'prestava i primi soccorsi all'infortunato'; Parte_2
3) sempre l'appuntato riceveva informazioni secondo cui 'i veicoli Parte_2
coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati';
4) infine, l'appuntato dava atto che 'fra gli astanti non venivano Parte_2
reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto'.
Dalla relazione risultano elementi specificamente rilevanti con riguardo alla ricezione di dichiarazioni rese dallo ll'appuntato . Pt_1 Parte_2
In concreto, risultano individuabili due 'momenti':
1) informalmente, subito dopo l'intervento sui luoghi;
ciò può desumersi agevolmente sia, implicitamente, dalla attestazione secondo cui 'fra gli astanti non venivano
[. reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto', sia
, nella parte in cui l'appuntato, procedendo alla ricostruzione della Parte_3 dinamica, dà atto di avere operato le valutazioni ('…si presume') 'in base alle dichiarazioni rese dall'infortunato e dagli accertamenti effettuati…';
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2) formalmente, quasi due mesi dopo (in data 18.11.2012 ore 18,00) allorquando lo si era recato presso il Comando Stazione Carabinieri di Adrano ed aveva Pt_1
reso spontanee dichiarazioni sull'accaduto.
Dal complesso dei superiori elementi, che costituiscono attestazioni operate dai Carabinieri nella relazione di intervento, atto pubblico dotato in parte qua di pubblica fede, non risulta in alcun modo che vi fosse alcuna persona che, presente ai fatti, fosse in grado di potere riferire circostanze utili.
Ed invero, anzitutto l'appuntato ha dato atto di essere stato colui che Parte_2
'prestava i primi soccorsi all'infortunato'; indi, posto che l'appuntato aveva avuto modo di acquisire informazioni dallo stesso non aveva ricevuto alcuna indicazione circa la Pt_1 presenza né dello zio di quest'ultimo, né in generale di alcuna altra Testimone_1
persona come presente ai fatti.
Ancora, della presenza dello zio di quest'ultimo, (né di alcuna altra Testimone_1
persona) non vi è alcuna traccia nelle dichiarazioni rese formalmente dallo il Pt_1
successivo 18.12.2012 (mancata indicazione coerente con le dichiarazioni rese informalmente nell'immediatezza).
La difesa di parte attrice ha sostenuto che la presenza di una 'fonte' e, in particolare, dell' poteva desumersi dalla relazione di intervento dei Carabinieri e dalle Tes_1
dichiarazioni rese dall'appuntato all'udienza del 20.06.2022. Parte_2
In particolare, la difesa ha sostenuto (cfr. comparsa conclusionale, pagg.13-14 e 16), sulla base di quanto riferito in sede di esame testimoniale secondo cui 'qualcuno nell'immediatezza dei fatti gli ha dichiarato che un'autovettura aveva costretto il ciclomotore a “stringere” sulla destra così da entrare in collisione con il mezzo in sosta', che pagina 9 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) è evidente che egli si riferisce ad una notizia appresa nella fase di rilevamento del sinistro tanto da essere riportata nella relazione
2) non vi è dubbio che quel “qualcuno” non poteva essere l'attore che rese la dichiarazione solo in data 18.11.2012, come risulta evidente nel rapporto prodotto agli atti di causa.
Le considerazioni operate dalla difesa di parte attrice non appaiono condivisibili.
Anzitutto giova riportare la dichiarazione del teste appuntato enlla sua Parte_2
integralità:
ricordo che qualcuno mi disse, ma non so chi, che il ciclomotore era stato 'stretto' sulla destra da altra autovettura;
non ricordo in quale momento dell'intervento ho appreso tale ricostruzione né da chi ho appreso ciò, ma anche di ciò vi sarà riferimento nella relazione di servizio a mia firma o in qualche verbale di sommarie informazioni. Con ciò voglio dire che qualunque dichiarazione da me assunta è stata certamente riversata in un formale atto scritto.
Indi, pur essendo corretto quanto dedotto dalla difesa al superiore punto sub 1), viceversa non può dirsi lo stesso per quanto al superiore punto sub 2).
Sul punto è sufficiente richiamare quanto già esposto in ordine a ciò che risulta dalla relazione di intervento e, specificamente, ai due distinti momenti in cui l'appuntato ha Parte_2
ricevuto informazioni dallo SCAFIDI, una prima volta nell'immediatezza (ed anche sulla base di tali informazioni aveva operato la prima ricostruzione dinamica), ed una seconda volta in data 18.11.2012.
A ciò deve aggiungersi che, avuto riguardo al fatto che poteva profilarsi responsabilità penale per i reato di lesioni colpose, l'appuntato dei Carabinieri avrebbe avuto specifico dovere di dare atto delle dichiarazioni eventualmente rese da un possibile testimone così come, a monte, la stessa presenza ed esistenza di un testimone.
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Viceversa, nella relazione di intervento non vi è alcuna traccia di un possibile testimone e, significativamente, non vi è traccia della presenza sui luoghi dell' nemmeno nelle Tes_1
dichiarazioni, informali e poi formali, dello Pt_1
Sotto tale ultimo profilo, la mancanza di indicazioni in merito deve ritenersi univocamente decisiva, in negativo, in ordine alla 'presenza' dell' quale teste, risultando del tutto Tes_1
ingiustificato e privo di alcun senso che un fatto così rilevante, che avrebbe potuto consentire agli inquirenti di acquisire informazioni da persona che, per lo stretto grado di parentela, non avrebbe avuto remore a riferire quanto a sua conoscenza, ove corrispondente al vero, fosse stato taciuto per ben due volte.
A tutto quanto sopra, vanno ulteriormente evidenziati altri profili di inverosimiglianza che incidono sulla attendibilità del teste: egli ha riferito che, dopo il fatto, il proprio TE era rimasto ferito anche in maniera seria, tanto che aveva dolore alla gamba e non la poteva muovere;
tuttavia, egli ha pure riferito che erano intervenuti dei 'conoscenti' e che, in ragione di ciò, aveva deciso di allontanarsi dai luoghi per recarsi 'presso i familiari del ragazzo'.
Ebbene, a parte il fatto che, ancora una volta, le indicazioni offerte sono generiche con riguardo alle persone che sarebbero intervenute (genericamente indicate come 'conoscenti' e, quindi, in alcun modo identificabili con conseguente impossibilità di riscontrare anche tale circostanza), deve comunque evidenziarsi come, all'arrivo dei Carabinieri, non risultava che qualcono avesse già soccorso lo ('il referente prestava i primi soccorsi all'infortunato'); inoltre, Pt_1
risulta privo di giustificazione il fatto che lo zio del ferito decideva di allontanarsi dai luoghi lasciando il parente con 'conoscenti' e ciò per svolgere una attività che, molto più agevolmente, oltre che molto più produttivamente per lo stesso ferito, poteva essere compiuta effettuando una telefonata.
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In conclusione, quindi, dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite agli atti acquisita deve evidenziarsi la assoluta inverosimiglianza della presenza dei luoghi, quale teste, dello zio dello . Pt_1 Testimone_1
Pertanto, deve affermarsi, sulla base della analisi dei superiori elementi, che la 'emersione' di quale teste risulti particolarmente sospetta, con diretta ed irreversibile Testimone_1
riverbero negativo sulla attendibilità dello stesso, già meritevole di particolari attenzioni in dipendenza del rapporto di parentela, rimanendo del tutto irrilevante anche la generica affermazione secondo cui i rapporti fra i due si sarebbero incrinati (peraltro, ancora una volta, offerta in termini generici ed in alcun modo riscontrabili).
§§§§§
Per la ricostruzione della dinamica, in conclusione, le dichiarazioni di Testimone_1
non sono utilizzabili in quanto inattendibili.
La relazione di intervento dei Carabinieri non offre elementi utili per operare una ricostruzione della dinamica.
Come chiaramente risulta dall'atto pubblico in esame, i Carabinieri hanno operato le loro valutazioni sulla base 'delle dichiarazioni rese dall'infortunato e degli accertamenti effettuati'.
Si è già detto che le dichiarazioni utilizzate sono quelle dello stesso SCAFIDI e, quindi, non sono utilizzabili in quanto provenienti dalla parte.
Gli accertamenti effettuati sui luoghi sono consistiti nei rilievi fotoplanimetrici trasfusi nella relazione e nella allegata planimetria. Dagli accertamenti eseguiti non sono emerse tracce utili per riscontrare le dichiarazioni dello circa la presenza e, quindi, l'incidenza di un Pt_1
eventuale veicolo che, in fase di sorpasso, aveva determinato la perdita di controllo del motociclo.
§§§§§
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Pertanto, in conclusione, non può ritenersi provata la storicità del sinistro e, segnatamente, il coinvolgimento di altro veicolo né, tanto meno, la responsabilità del suo conducente.
La mancata prova sulla storicità del sinistro incide anche sull'accertamento, incidenter tantum, di fattispecie penalmente rilevanti con la conseguenza che il termine di prescrizione è biennale e lo stesso è integralmente decorso (i primi, possibili atti interruttivi sono comunque successivi al biennio).
La domanda risarcitoria non può, pertanto, trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Cvile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6188/2018 R.G.,
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
he liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre Controparte_1
IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Caiolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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