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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Sergio Rossetti
nel procedimento
R.G. N. 1227/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente a oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(cod. fisc. ); Parte_1 C.F._1
visto il ricorso in data 04.10.2024, con il quale ha chiesto che venga Parte_1 omologato il piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi dell'art. 67, co. 1, CCII;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi degli artt. 68, co. 1, 27, co. 2 e 3, CCI in un
Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 65 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) con decreto in data 13.11.2024, il giudice ha ritenuto ammissibili il piano e la proposta ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII;
D) il decreto di cui sopra è stato pubblicato sul sito web del Tribunale e l'OCC ne ha dato comunicazione a tutti i creditori in data 21.11.2024 e, quindi, entro 30 giorni dall'emissione del decreto ai sensi dell'art. 70, co. 2, CCII;
E) nei venti giorni successivi alla comunicazione nessun creditore ha proposto osservazioni ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII;
F) con relazione ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII in data 20.12.2024, l'OCC ha riferito delle attività svolte successivamente al decreto di ammissione della procedura e circa l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
ha altresì riferito che il debito nei confronti di è stato estinto e che ciò determinerà, senza alcun CP_1 pregiudizio per gli altri creditori rimasti nel piano, l'estinzione i debiti in 4 anni e 8 mesi anziché in 5 anni, mediante il versamento di 56 rate mensili da euro 300,00 ciascuna (per un totale di euro 16.500,00) ed un'ultima rata di euro 288,00; ritiene il giudice che sussistano i presupposti di cui all'art. 70, co. 7, CCII in quanto il piano risulta ammissibile giuridicamente e fattibile per le ragioni già espresse nel decreto di apertura che devono intendersi qui integralmente richiamate;
PQM
visti gli artt. 2 e 70, co. 7, CCII;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore con Parte_1 residenza in VIA CARLO MARTINELLI N.37, CINISELLO BALSAMO (MI);
DISPONE
che l'OCC, dott. , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le Controparte_2 eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice, se necessario;
che alle vendite e alle cessioni, ove previste, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati;
che ogni sei mesi, l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
che terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;
DICHIARA
chiusa la procedura.
Così deciso in Milano il 13.01.2025.
Il giudice Dott. Sergio Rossetti