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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 927/2025
N. 558/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di LECCO n. 215/2025, estensore giudice DOTT.SSA FEDERICA TROVO', discussa all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN OP , elettivamente domiciliato in C.F._2 via Serviliano Lattuada n.16,
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adìta, in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma parziale dell'appellata sentenza, così giudicare. In via preliminare, Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Primo Grado di giudizio innanzi il Tribunale di Lecco, causa R.G. n.498preliminare.inato con la sentenza N.215/2024 e pendente tra l'appellante e l' Nel merito in principalità CP_1
Ferma restando la dichiarazione di cessata materia del contendere disposta in primo grado, Condannare, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n.215/2024, con riguardo al capo inerente le spese di lite, l' in persona CP_1 del Direttore pro tempore, a rifondere le spese di lite d io di primo grado ai sensi di cui all'art. 91 c.p.c., che si quantificano sulla scorta del D.M. n.55/2014 in €.2.727,00, per compensi (già tenuto conto dell'importo di
1 €.1.000,00, liquidato dal giudice di prime cure) oltre spese generali e accessori di legge, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nel merito in subordine · Ferma restando la dichiarazione di cessata materia del contendere disposta in primo grado, Condannare, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n.215/2024, con riguardo al capo inerente le spese di lite, l' in persona del Direttore pro CP_1 tempore, qualora l'Ecc.ma Corte adìta rit rretta la riduzione del 50% del compenso da liquidare, a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado ai sensi di cui all'art. 91 c.p.c., che si quantificano sulla scorta del D.M. n.55/2014 in €.863,50, (già tenuto conto dell'importo di €.1.000,00, liquidato dal giudice di prime cure) oltre spese generali e accessori di legge, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso · Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse, oltre al 15% di spese generali, così come disposto dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore Antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.5.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di LECCO aveva dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione, dalla stessa presentata avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000679046, notificatale dall' il CP_1
1.7.2024 per il pagamento dell'importo di € 6.517,50 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle quote di contribuzione a carico della gestione lavoratori dipendenti relativamente all'anno 2016.
Secondo quanto esposto in sentenza, tale sanzione era stata irrogata a nella sua affermata qualità di legale rappresentante della società Parte_1
ARMONIA S.R.L., rivelatasi insussistente nel periodo di riferimento, con conseguente successivo annullamento dell'ordinanza, in via di autotutela.
In ragione della virtuale soccombenza, l' – ad avviso del TRIBUNALE CP_1 tenuto alla corretta individuazione dei ti di cariche sociali in fase di accertamento amministrativo – era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 per onorari, alla luce dell'attività difensiva attorea (di studio e di proposizione del ricorso) e del valore della causa, nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014.
L'appellante censurava la sentenza con riguardo alla liquidazione delle spese processuali, a suo avviso operata dal TRIBUNALE in importo inferiore ai minimi tariffari, senza adeguata spiegazione ed in violazione della disciplina dettata dal D.M. cit..
2 In primo luogo, sosteneva che il primo Giudice aveva errato nel Parte_1 limitare l'attività sta a base della censurata quantificazione, alle sole due fasi di studio e di introduzione della causa, senza riconoscere alcun compenso per la fase decisionale, benché la stessa fosse stata espletata nei termini previsti dall'art. 4 co. V lett. d D.M. cit., comprensivi della discussione orale, nonché dell'esame e della registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio.
Si evidenziava nell'atto di appello come, per tale attività difensiva, le vigenti tabelle, nello scaglione di riferimento riferito alla causa previdenziale, imputassero alla fase decisionale un compenso pari a € 2.021,00, non considerato dal Tribunale.
In secondo luogo, si denunciava la violazione degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – per difetto di motivazione in ordine all'esclusione del compenso della fase decisionale – nonché dell'art. 4, co. I, D.M. cit., per avere il TRIBUNALE ridotto l'importo liquidato in misura superiore a quella massima consentita con riferimento ai valori medi, pari al 50%.
Nell'ottica del gravame, la quantificazione corretta sarebbe ammontata a complessivi € 3.727,00, pari alla somma di € 929,00 per la fase di studio, di € 777,00 per la fase introduttiva e di € 2.021,00 per la fase decisionale, riducibile fino ad un minimo inderogabile di € 1.863,50.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Parte_2 gravata s dannasse l' alla rifusione delle spese del giudizio di CP_1 primo grado nella misura di ulteriori € 2.727,00, o in subordine di ulteriori € 863,50 (da aggiungersi all'importo di € 1.000,00 già liquidato dal TRIBUNALE), oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, con vittoria delle spese del procedimento di appello.
Con riguardo a tutte le somme sopra indicate, si invocavano l'aggiunta di oneri e accessori di legge e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, l'appellato non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
Va preliminarmente dato conto della contumacia dell' , il quale, pur avendo CP_1 ricevuto – il 29.5.2025 – rituale e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, tramite PEC, all'indirizzo indicato nella memoria difensiva di primo grado quale domicilio telematico, non ha provveduto alla propria costituzione in giudizio.
3 Giova al riguardo evidenziare come il Difensore di parte appellante, su invito della Corte, abbia depositato telematicamente la prova dell'avvenuta notificazione con le modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. 26 e 17 delle specifiche tecniche sull'utilizzo del PCT, del 2.8.2024.
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
Sotto un primo profilo, correttamente parte ricorrente ha invocato la liquidazione del compenso per la fase decisionale, non incluso dal TRIBUNALE nella quantificazione dell'importo oggetto di condanna.
Giova rammentare come l'art. 4 co. I DM 55/2014 preveda, alla lettera d), che detta fase del procedimento include “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”.
La medesima disposizione precisa, inoltre, che “il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)” (vale a dire quella “di studio e introduttiva del procedimento esecutivo”, che non viene in considerazione nel caso di specie).
Relativamente alla voce tariffaria in questione, il Supremo Collegio ha condivisibilmente chiarito che anche “qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio” (Cass. 20.2.2023, n. 5289).
In tale quadro normativo e giurisprudenziale, evidente appare il diritto dell'odierna appellante a vedersi riconoscere anche il compenso per la fase decisionale, nonostante il procedimento di primo grado si sia esaurito in un'unica udienza, celebrata il 27.11.24:
In tale sede, infatti, i procuratori hanno esposto e precisato le proprie domande conclusive – dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere – e hanno svolto le rispettive difese in punto spese.
Nello specifico, il verbale di detta udienza riportava quanto segue:
4 “entrambi i procuratori danno atto che è cessata la materia del contendere. L'Avv. OP insiste nella liquidazione delle spese. Il Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. OP richiama la giurisprudenza di legittimità per cui la condanna alle spese è dovuta quando il provvedimento emesso è manifestamente illegittimo. Insiste pertanto per la liquidazione delle spese di lite come da decreto ministeriale. L'Avv. PEREGO chiede la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, non essendovi stata richiesta prima del giudizio di una correzione dell'errore in via di autotutela”.
Non vi è dubbio, poi, sul fatto che la Difesa dell'odierna appellante abbia proceduto all'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, onde proporre l'odierna impugnazione.
Risultano, quindi, pienamente integrati gli estremi per la liquidazione del compenso oggetto di censura.
Parimenti fondate risultano le doglianze relative al mancato rispetto, da parte del TRIBUNALE, dei minimi tariffari, alla luce dell'insegnamento – cui questa Corte intende uniformarsi – secondo il quale “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass., 26/06/2024, n. 17613).
Sulla scorta dei principi così enunciati dal Supremo Collegio, già recepiti da questa stessa Corte con propria sentenza n. 123/2025 – condivisa dal Collegio e qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c. – appare corretto quantificare le spese di primo grado in complessivi € 1.863,50, pari ai valori medi previsti dal DM citato, ridotti del 50%.
Vanno, a tal fine, considerati il valore della causa, pari ad € € 6.517,50; il suo modesto grado di complessità, nonché l'esito del giudizio di primo grado, sfociato nella mera declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta da entrambe le parti.
Nello specifico, si liquidano gli importi di € 929,00 per la fase di studio della controversia;
di € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio e di € 2.021,00 per quella decisionale, e così in totale € 3.727,00, la cui quota del 50% ammonta – appunto – ad € 1.863,50, da maggiorarsi del rimborso forfetario e degli oneri di Legge.
Come richiesto dalla parte appellante, all'incremento così apportato andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
5 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai medesimi criteri – tenuto conto del valore della domanda accolta pari ad € 863,50 (= € 1.863,50 - € 1.000,00 oggetto della condanna pronunciata dal TRIBUNALE), seguono la soccombenza.
In particolare, si quantificano gli importi di € 145,00 per ciascuna delle prime due fasi (di studio e introduttiva) e di € 210,00 per quella decisionale.
Tutte le spese, come sopra quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 215/2025 del Tribunale di LECCO, ridetermina l'importo delle spese processuali, oggetto di condanna, nella maggiore somma di complessivi € 1.863,50, oltre rimborso forfetario, oneri di Legge ed interessi legali sul disposto incremento dal 27.11.24 al saldo, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
conferma nel resto;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del grado, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Milano, 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
6
N. 558/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di LECCO n. 215/2025, estensore giudice DOTT.SSA FEDERICA TROVO', discussa all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN OP , elettivamente domiciliato in C.F._2 via Serviliano Lattuada n.16,
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adìta, in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma parziale dell'appellata sentenza, così giudicare. In via preliminare, Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Primo Grado di giudizio innanzi il Tribunale di Lecco, causa R.G. n.498preliminare.inato con la sentenza N.215/2024 e pendente tra l'appellante e l' Nel merito in principalità CP_1
Ferma restando la dichiarazione di cessata materia del contendere disposta in primo grado, Condannare, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n.215/2024, con riguardo al capo inerente le spese di lite, l' in persona CP_1 del Direttore pro tempore, a rifondere le spese di lite d io di primo grado ai sensi di cui all'art. 91 c.p.c., che si quantificano sulla scorta del D.M. n.55/2014 in €.2.727,00, per compensi (già tenuto conto dell'importo di
1 €.1.000,00, liquidato dal giudice di prime cure) oltre spese generali e accessori di legge, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nel merito in subordine · Ferma restando la dichiarazione di cessata materia del contendere disposta in primo grado, Condannare, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n.215/2024, con riguardo al capo inerente le spese di lite, l' in persona del Direttore pro CP_1 tempore, qualora l'Ecc.ma Corte adìta rit rretta la riduzione del 50% del compenso da liquidare, a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado ai sensi di cui all'art. 91 c.p.c., che si quantificano sulla scorta del D.M. n.55/2014 in €.863,50, (già tenuto conto dell'importo di €.1.000,00, liquidato dal giudice di prime cure) oltre spese generali e accessori di legge, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso · Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse, oltre al 15% di spese generali, così come disposto dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore Antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.5.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di LECCO aveva dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione, dalla stessa presentata avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000679046, notificatale dall' il CP_1
1.7.2024 per il pagamento dell'importo di € 6.517,50 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle quote di contribuzione a carico della gestione lavoratori dipendenti relativamente all'anno 2016.
Secondo quanto esposto in sentenza, tale sanzione era stata irrogata a nella sua affermata qualità di legale rappresentante della società Parte_1
ARMONIA S.R.L., rivelatasi insussistente nel periodo di riferimento, con conseguente successivo annullamento dell'ordinanza, in via di autotutela.
In ragione della virtuale soccombenza, l' – ad avviso del TRIBUNALE CP_1 tenuto alla corretta individuazione dei ti di cariche sociali in fase di accertamento amministrativo – era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 per onorari, alla luce dell'attività difensiva attorea (di studio e di proposizione del ricorso) e del valore della causa, nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014.
L'appellante censurava la sentenza con riguardo alla liquidazione delle spese processuali, a suo avviso operata dal TRIBUNALE in importo inferiore ai minimi tariffari, senza adeguata spiegazione ed in violazione della disciplina dettata dal D.M. cit..
2 In primo luogo, sosteneva che il primo Giudice aveva errato nel Parte_1 limitare l'attività sta a base della censurata quantificazione, alle sole due fasi di studio e di introduzione della causa, senza riconoscere alcun compenso per la fase decisionale, benché la stessa fosse stata espletata nei termini previsti dall'art. 4 co. V lett. d D.M. cit., comprensivi della discussione orale, nonché dell'esame e della registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio.
Si evidenziava nell'atto di appello come, per tale attività difensiva, le vigenti tabelle, nello scaglione di riferimento riferito alla causa previdenziale, imputassero alla fase decisionale un compenso pari a € 2.021,00, non considerato dal Tribunale.
In secondo luogo, si denunciava la violazione degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – per difetto di motivazione in ordine all'esclusione del compenso della fase decisionale – nonché dell'art. 4, co. I, D.M. cit., per avere il TRIBUNALE ridotto l'importo liquidato in misura superiore a quella massima consentita con riferimento ai valori medi, pari al 50%.
Nell'ottica del gravame, la quantificazione corretta sarebbe ammontata a complessivi € 3.727,00, pari alla somma di € 929,00 per la fase di studio, di € 777,00 per la fase introduttiva e di € 2.021,00 per la fase decisionale, riducibile fino ad un minimo inderogabile di € 1.863,50.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Parte_2 gravata s dannasse l' alla rifusione delle spese del giudizio di CP_1 primo grado nella misura di ulteriori € 2.727,00, o in subordine di ulteriori € 863,50 (da aggiungersi all'importo di € 1.000,00 già liquidato dal TRIBUNALE), oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, con vittoria delle spese del procedimento di appello.
Con riguardo a tutte le somme sopra indicate, si invocavano l'aggiunta di oneri e accessori di legge e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, l'appellato non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
Va preliminarmente dato conto della contumacia dell' , il quale, pur avendo CP_1 ricevuto – il 29.5.2025 – rituale e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, tramite PEC, all'indirizzo indicato nella memoria difensiva di primo grado quale domicilio telematico, non ha provveduto alla propria costituzione in giudizio.
3 Giova al riguardo evidenziare come il Difensore di parte appellante, su invito della Corte, abbia depositato telematicamente la prova dell'avvenuta notificazione con le modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. 26 e 17 delle specifiche tecniche sull'utilizzo del PCT, del 2.8.2024.
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
Sotto un primo profilo, correttamente parte ricorrente ha invocato la liquidazione del compenso per la fase decisionale, non incluso dal TRIBUNALE nella quantificazione dell'importo oggetto di condanna.
Giova rammentare come l'art. 4 co. I DM 55/2014 preveda, alla lettera d), che detta fase del procedimento include “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”.
La medesima disposizione precisa, inoltre, che “il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)” (vale a dire quella “di studio e introduttiva del procedimento esecutivo”, che non viene in considerazione nel caso di specie).
Relativamente alla voce tariffaria in questione, il Supremo Collegio ha condivisibilmente chiarito che anche “qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio” (Cass. 20.2.2023, n. 5289).
In tale quadro normativo e giurisprudenziale, evidente appare il diritto dell'odierna appellante a vedersi riconoscere anche il compenso per la fase decisionale, nonostante il procedimento di primo grado si sia esaurito in un'unica udienza, celebrata il 27.11.24:
In tale sede, infatti, i procuratori hanno esposto e precisato le proprie domande conclusive – dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere – e hanno svolto le rispettive difese in punto spese.
Nello specifico, il verbale di detta udienza riportava quanto segue:
4 “entrambi i procuratori danno atto che è cessata la materia del contendere. L'Avv. OP insiste nella liquidazione delle spese. Il Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. OP richiama la giurisprudenza di legittimità per cui la condanna alle spese è dovuta quando il provvedimento emesso è manifestamente illegittimo. Insiste pertanto per la liquidazione delle spese di lite come da decreto ministeriale. L'Avv. PEREGO chiede la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, non essendovi stata richiesta prima del giudizio di una correzione dell'errore in via di autotutela”.
Non vi è dubbio, poi, sul fatto che la Difesa dell'odierna appellante abbia proceduto all'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, onde proporre l'odierna impugnazione.
Risultano, quindi, pienamente integrati gli estremi per la liquidazione del compenso oggetto di censura.
Parimenti fondate risultano le doglianze relative al mancato rispetto, da parte del TRIBUNALE, dei minimi tariffari, alla luce dell'insegnamento – cui questa Corte intende uniformarsi – secondo il quale “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass., 26/06/2024, n. 17613).
Sulla scorta dei principi così enunciati dal Supremo Collegio, già recepiti da questa stessa Corte con propria sentenza n. 123/2025 – condivisa dal Collegio e qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c. – appare corretto quantificare le spese di primo grado in complessivi € 1.863,50, pari ai valori medi previsti dal DM citato, ridotti del 50%.
Vanno, a tal fine, considerati il valore della causa, pari ad € € 6.517,50; il suo modesto grado di complessità, nonché l'esito del giudizio di primo grado, sfociato nella mera declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta da entrambe le parti.
Nello specifico, si liquidano gli importi di € 929,00 per la fase di studio della controversia;
di € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio e di € 2.021,00 per quella decisionale, e così in totale € 3.727,00, la cui quota del 50% ammonta – appunto – ad € 1.863,50, da maggiorarsi del rimborso forfetario e degli oneri di Legge.
Come richiesto dalla parte appellante, all'incremento così apportato andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
5 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai medesimi criteri – tenuto conto del valore della domanda accolta pari ad € 863,50 (= € 1.863,50 - € 1.000,00 oggetto della condanna pronunciata dal TRIBUNALE), seguono la soccombenza.
In particolare, si quantificano gli importi di € 145,00 per ciascuna delle prime due fasi (di studio e introduttiva) e di € 210,00 per quella decisionale.
Tutte le spese, come sopra quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 215/2025 del Tribunale di LECCO, ridetermina l'importo delle spese processuali, oggetto di condanna, nella maggiore somma di complessivi € 1.863,50, oltre rimborso forfetario, oneri di Legge ed interessi legali sul disposto incremento dal 27.11.24 al saldo, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
conferma nel resto;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del grado, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Milano, 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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