Improcedibile
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 6351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6351 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06351/2025REG.PROV.COLL.
N. 05237/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5237 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Arcangelo D'Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda) n. 2765/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per la parte appellata l’Avvocato Andrea Orefice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NG, AN e IA -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Scalfati ha ingiunto la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso è stato rigettato dal T.a.r.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il solo -OMISSIS-, che con successiva memoria, depositata in data 29 maggio 2025, ha allegato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e di aver ottemperato all’ordinanza impugnata, come da perizia prodotta.
Il Comune già costituitosi ha, comunque, depositato memoria conclusiva ed insistito, in quella di replica, per la condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali, in virtù della soccombenza virtuale, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari – condanna a cui l’appellante si è opposto.
All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025, tenutasi da remoto, la causa è passata in decisione, previa opposizione dell’Avvocato Orefice alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello, alla quale ha opposto l’interesse del Comune alla decisione nel merito ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenziali all’ordinanza di demolizione impugnata
2. Tanto premesso, dalla dichiarazione dell’appellante, il quale ha anche iniziato spontaneamente ad ottemperare all’ordinanza impugnata (vedi perizia dell’11 ottobre 2024, da cui risulta che la relativa segnalazione certificata di inizio attività è stata presentata nel settembre 2024 e che i lavori per rendere gli immobili conformi ai titoli autorizzativi sono ancora in corso), si desume in modo inequivoco la sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione, che determina l’improcedibilità dell’appello. Difatti, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d’appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440). Nella medesima direzione milita la natura della giurisdizione amministrativa di giurisdizione di tipo soggettivo, salve le eccezioni previste dalla legge (in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4).
L’opposizione del Comune è infondata, in quanto il rigetto dell’appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, favorevole all’amministrazione, che infatti non ha proposto alcun appello incidentale, risponde ad un interesse di quest’ultima, riconducibile al consolidamento del proprio provvedimento demolitorio. Da ciò consegue che esso può fungere da presupposto per gli ulteriori provvedimenti conseguenziali - gli stessi che in tesi osterebbero alla pronuncia in rito conseguente alla dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse.
3. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per la ragione ora esposta.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, per cui anche sotto il profilo in esame vanno respinte le richieste dell’amministrazione. A questo riguardo deve tenersi conto che effettivamente la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le singole doglianze formulate e che, quindi, a prescindere dall’esito finale della controversia, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto essere integrata - ragione per cui non può neppure ritenersi temerario l’odierno appello, contrariamente a quanto prospettato dal Comune. Va inoltre considerato nella medesima direzione che quest’ultimo ha iniziato a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione impugnata e così ha fatto venire meno le ragioni della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO