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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25494 /2024 R.G. promossa da:
e genitori della minore Parte_1 CP_1 Per_1
[...] con il patrocinio dell'avv. MARINI PAOLO
RICORRENTE
contro
:
CP_2
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2024, i ricorrenti, premesso che con decreto di omologa del 10.1.2024 il Tribunale di Roma riconosceva in capo alla minore la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di frequenza di cui alla L. 289/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
precisato che in data 19.1.2024 i ricorrenti notificavano detto decreto all' ed in data 31.1.2024 inviavano all'Istituto la CP_2
documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione;
che ciò nonostante l' non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
hanno chiesto la CP_2 condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver disposto il pagamento con CP_2
provvedimento del 12.12.2024.
All'udienza odierna i ricorrenti hanno dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_2
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l' si è CP_2 imposto ai sensi dell'art. 20 DL 78/09 (come modificato in sede di conversione) e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido liquidate in CP_2
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 22.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25494 /2024 R.G. promossa da:
e genitori della minore Parte_1 CP_1 Per_1
[...] con il patrocinio dell'avv. MARINI PAOLO
RICORRENTE
contro
:
CP_2
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2024, i ricorrenti, premesso che con decreto di omologa del 10.1.2024 il Tribunale di Roma riconosceva in capo alla minore la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di frequenza di cui alla L. 289/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
precisato che in data 19.1.2024 i ricorrenti notificavano detto decreto all' ed in data 31.1.2024 inviavano all'Istituto la CP_2
documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione;
che ciò nonostante l' non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
hanno chiesto la CP_2 condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver disposto il pagamento con CP_2
provvedimento del 12.12.2024.
All'udienza odierna i ricorrenti hanno dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_2
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l' si è CP_2 imposto ai sensi dell'art. 20 DL 78/09 (come modificato in sede di conversione) e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido liquidate in CP_2
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 22.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2