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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Tecce del foro di Avellino, Parte_1 elett.te domiciliato presso il suo studio in Avellino alla Via Tagliamento n.240, giusta procura alle liti,
APPELLANTE
CONTRO
( P.I VA ), in persona del Sindaco rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 P.IVA_1 di procura in atti,dall'avv. Giorgio Chirico, elettivamente domiciliati in Castel S an Giorgio alla Piazza Amabile n°
1, presso la Comunale CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale del 02.04.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1048/2019 Giudice di Pace di
Nocera Inferiore e depositata il 13.05.2019, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del verbale n. R51139 del 2.09.18 elevato in suo danno e con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 146, III comma CdS.
Instaurato il contraddittorio, si è regolarmente costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., dopo una serie di rinvii, la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 02.4.2019.
* Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dello stesso è agevole comprendere i motivi d'impugnazione ed i capi di sentenza impugnati.
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 1048/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, deducendo la omessa o errata valutazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di prime cure nonché la illogicità della motivazione adottata. A sostegno di tale assunto deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto dimostrata la violazione ascritta a proprio carico ed asseritamente relativa al transito con l'autovettura del tipo Mercedes, t.g FC450XL in SR266 INT Via Alfano direzione uscita CSG proseguendo la marcia, nonostante la segnaletica semaforica indicasse luce rossa nella sua direzione.
Ora, il Giudice di Prime cure ha innanzitutto ritenuto dimostrato l'addebito sulla base delle riproduzioni fotografiche prodotte ritualmente in giudizio dal e che ritraggono appunto Controparte_1
l'autovettura del proseguire la marcia nonostante il semaforo avesse luce rossa. Pt_1
Con riguardo a tale aspetto della decisione, bisogna innanzitutto dichiarare inammissibili i motivi d'appello relativi a contestazioni di siffatte riproduzioni fotografiche non specificamente formulati in primo grado. Leggendo infatti
Il verbale dell'udienza del 28.2.2019 emerge che l'odierno appellante ha effettuato contestazioni assai generiche rispetto alla attendibilità delle riproduzioni de quae, evidenziando soltanto che dai fotogrammi non si evince il momento in cui l'autovettura abbia oltrepassato la linea.
Di conseguenza, ogni contestazione concernente l'orario riportato dai fotogrammi è da considerarsi tradiva.
Ad ogni buon conto poi, in linea con quanto evidenziato dal GdP che ha fatto riferimento non solo alle foto ma anche al video contenuto in un DVD allegato dal è possibile ritenere dimostrato che l'auto di proprietà CP_1 del ha proseguito la sua marcia nonostante l'apparecchio semaforico segnasse luce rossa e tanto Pt_1 basta a ritenere provato l'addebito.
Quanto poi alla questione della durata della luce gialla, è il ricorrente che avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento era incominciato allorquando era segnalata la luce gialla e di nona ver potuto arrestare la marcia in condizioni di sicurezza, in quanto fatto contrario rispetto alla ricostruzione operata dagli Agenti accertatori;
il che non è stato.
Quanto poi ai motivi concernenti la taratura ed omologa dell'apparecchio, il GdP ha ritenuto, sulla base delle emergenze documentali, raggiunta la prova di entrambi tali elementi, mentre l'appellante si è limitato a riproporre, come del resto espressamente ammesso (cfr. pag. 5 del ricorso) i medesimi motivi di impugnazione in primo grado senza nulla argomentare circa la decisione del GdP che su tali motivi aveva espressamente motivato.
In tal senso dunque, in assenza di qualsivoglia articolazione critica di motivi d'impugnazione, l'appello va rigettato. Le spese di lite, ivi comprese quelle del primo grado di giudizio, seguono il principio generale della soccombenza e vanno poste a carico di , secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal così provvede : Parte_2
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna alla refusione, in favore del , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in 800,00 oltre Iva e Cpa oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, nella misura del
15%, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Tecce del foro di Avellino, Parte_1 elett.te domiciliato presso il suo studio in Avellino alla Via Tagliamento n.240, giusta procura alle liti,
APPELLANTE
CONTRO
( P.I VA ), in persona del Sindaco rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 P.IVA_1 di procura in atti,dall'avv. Giorgio Chirico, elettivamente domiciliati in Castel S an Giorgio alla Piazza Amabile n°
1, presso la Comunale CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale del 02.04.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1048/2019 Giudice di Pace di
Nocera Inferiore e depositata il 13.05.2019, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del verbale n. R51139 del 2.09.18 elevato in suo danno e con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 146, III comma CdS.
Instaurato il contraddittorio, si è regolarmente costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., dopo una serie di rinvii, la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 02.4.2019.
* Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dello stesso è agevole comprendere i motivi d'impugnazione ed i capi di sentenza impugnati.
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 1048/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, deducendo la omessa o errata valutazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di prime cure nonché la illogicità della motivazione adottata. A sostegno di tale assunto deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto dimostrata la violazione ascritta a proprio carico ed asseritamente relativa al transito con l'autovettura del tipo Mercedes, t.g FC450XL in SR266 INT Via Alfano direzione uscita CSG proseguendo la marcia, nonostante la segnaletica semaforica indicasse luce rossa nella sua direzione.
Ora, il Giudice di Prime cure ha innanzitutto ritenuto dimostrato l'addebito sulla base delle riproduzioni fotografiche prodotte ritualmente in giudizio dal e che ritraggono appunto Controparte_1
l'autovettura del proseguire la marcia nonostante il semaforo avesse luce rossa. Pt_1
Con riguardo a tale aspetto della decisione, bisogna innanzitutto dichiarare inammissibili i motivi d'appello relativi a contestazioni di siffatte riproduzioni fotografiche non specificamente formulati in primo grado. Leggendo infatti
Il verbale dell'udienza del 28.2.2019 emerge che l'odierno appellante ha effettuato contestazioni assai generiche rispetto alla attendibilità delle riproduzioni de quae, evidenziando soltanto che dai fotogrammi non si evince il momento in cui l'autovettura abbia oltrepassato la linea.
Di conseguenza, ogni contestazione concernente l'orario riportato dai fotogrammi è da considerarsi tradiva.
Ad ogni buon conto poi, in linea con quanto evidenziato dal GdP che ha fatto riferimento non solo alle foto ma anche al video contenuto in un DVD allegato dal è possibile ritenere dimostrato che l'auto di proprietà CP_1 del ha proseguito la sua marcia nonostante l'apparecchio semaforico segnasse luce rossa e tanto Pt_1 basta a ritenere provato l'addebito.
Quanto poi alla questione della durata della luce gialla, è il ricorrente che avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento era incominciato allorquando era segnalata la luce gialla e di nona ver potuto arrestare la marcia in condizioni di sicurezza, in quanto fatto contrario rispetto alla ricostruzione operata dagli Agenti accertatori;
il che non è stato.
Quanto poi ai motivi concernenti la taratura ed omologa dell'apparecchio, il GdP ha ritenuto, sulla base delle emergenze documentali, raggiunta la prova di entrambi tali elementi, mentre l'appellante si è limitato a riproporre, come del resto espressamente ammesso (cfr. pag. 5 del ricorso) i medesimi motivi di impugnazione in primo grado senza nulla argomentare circa la decisione del GdP che su tali motivi aveva espressamente motivato.
In tal senso dunque, in assenza di qualsivoglia articolazione critica di motivi d'impugnazione, l'appello va rigettato. Le spese di lite, ivi comprese quelle del primo grado di giudizio, seguono il principio generale della soccombenza e vanno poste a carico di , secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal così provvede : Parte_2
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna alla refusione, in favore del , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in 800,00 oltre Iva e Cpa oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, nella misura del
15%, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo