Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
udienza in trattazione scritta del 10/06/2025 ha pronunciatoAlla la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2036/2024 R.G. promossa da: rappr. e dif. dagli avv. ti CORRADO DE CESARE e GIANLUCAParte_1 DE
CESARE;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta
valere), ha depositato in data 13.02.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il
ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto all'erogazione della pensione d'invalidità
civile e la condanna dell'ente convenuto al pagamento della prestazione. На resistito 1 CP_1 chiedendo il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata. La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte. la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva Premessa
che, а far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato dell CP_1
civile, sordomutismo, handicap e disabilità già dicivile, cecità
competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e deldivenuto operativo in forza n. 121 del 2007) nel merito, D.P.C.M. -
occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971,
prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, hapresente fase, con una valutazione nominato nella accertato -
condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata anamnesi sull'accurata delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni la sussistenza, in capo
-
alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data della revoca
amministrativa del 09.03.2023.
Il ricorso va, quindi, accolto.
- in linea con il recente pronunciamento della Sul punto va precisato che il giudizio ex art.Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento circa latecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine ricorrenza О meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa 'si accerti "1
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase '
quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento... La legge non descrive espressamente 1
lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A
questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica... ove l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè (essendo ormai intangibile l'accertamentolimitato sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari
prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”. presente giudizio può concludersi soltanto con una Conseguentemente, il sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre inammissibile la domanda che presupporrebbe il riscontro anche dei è
-
requisiti di condanna al pagamento della prestazione socio-economici -
assistenziale (nello stesso. senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13
maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di invalidità civile,
con decorrenza dalla data della revoca amministrativa del 09.03.2023.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio)
seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell CP_1. anche le spese di c.t.u. Restano definitivamente a carico dell CP_2
liquidate sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di invalidità civile a decorrere dal
09.03.2023;
-condanna 1 CP_1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP
ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
-pone definitivamente e per intero a carico dell CP_1 le spese di c.t.u.
liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli