Articolo 6 della Legge 3 maggio 1985, n. 204
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 giugno 1985
Art. 6.
Qualora l'attivita' di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle societa' stesse.
Le societa' sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
Entrata in vigore il 6 giugno 1985
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