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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il RIunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 MILAN MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MILAN MARCO
ATTORE/I IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._3 DA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARTINELLI DA
CONVENUTO/I IN OPPOSIZIONE
______________
Causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito in ambito contrattuale (restituzione somme versate in relazione a preliminare di compravendita immobiliare) – azione introdotta con rito ordinario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
pagina 1 di 16 - Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate come in apposito atto in data 19 giugno 2025 (primo termine ex art. 189 CPC), richiamate all'udienza del 24 settembre
2025 e qui di seguito integralmente trascritte.
“… In via preliminare: a) dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto per difetto di una valida procura ad litem;
b) dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito;
Nel merito: c) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, errata la pretesa creditoria avanzata dalla signora CP_1 e conseguentemente annullare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia giuridica e per l'effetto revocare il
[...] decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024 (RG. 1943/2023) del RIunale di NO;
d) in ogni caso attesi i motivi dedotti in narrativa dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024 (RG. 1943/2023) del RIunale di NO poiché infondato in fatto e in diritto;
…”.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate come in apposito atto in data 24 giugno 2025 (primo termine ex art. 189 CPC), richiamate all'udienza del 24 settembre 2025 e qui di seguito integralmente trascritte:
“… nel merito:
- Ogni eccezione contraria respinta, anche avanzata in via riconvenzionale, accertarsi dovuta da parte della , ed in solido con Parte_2 lei, dai sig.ri e a favore della sig.ra Parte_1 Parte_3
la somma di € 14.460,79= e, per l'effetto, confermarsi Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di legge e spese. Sempre nel merito ma in via subordinata:
- Ogni eccezione contraria respinta, anche avanzata in via riconvenzionale, condannarsi in ogni caso, per quanto in atti, la , ed Parte_2 in solido con lei, i sig.ri e al Parte_1 Parte_3 pagamento a favore della sig.ra della somma di € Controparte_1 14.460,79= o della maggior/minor somma che risulti dovuta a favore dell'opposta oltre interessi di legge e spese. In ogni caso: Con condanna alla rifusione di anticipazioni e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.…”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con decreto ingiuntivo n. 55/2024 (R.G. 1943/2023) emesso in data 11.01.2024, il RIunale di
NO, su ricorso della signora (col patrocinio dell'avv. DA Controparte_1
MARTINELLI), ingiungeva alla (nonché ai suoi soci illimitatamente Parte_2 responsabili) il pagamento della somma di € 14.460,79, oltre agli interessi di legge nonché le spese legali liquidate in € 145,50 per spese ed € 567,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, assumendo diritto alla restituzione di somma versata per l'acquisto (mai perfezionatosi) di immobile.
pagina 2 di 16 Con atto di citazione datato 16 febbraio 2024, in opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra,
, unitamente ai soci illimitatamente responsabili Parte_2 Parte_1
e convenivano (con il patrocinio dell'avv. Marco MILAN) la predetta Parte_3 ingiungente per sentire accogliere le sopra riproposte conclusioni e, riassuntivamente, per far dichiarare il predetto decreto nullo e/o privo di efficacia giuridica
Con comparsa di costituzione e risposta datata 7 maggio 2024, si costituiva (sempre pel tramite dell'avv. MARTINELLI) la signora chiedendo il rigetto della ex adverso Controparte_1 proposta opposizione e, più in generale, il rigetto delle attoree domande
La causa veniva assegnata allo scrivente giudice e – dopo rinvio disposto dallo stesso e deposito di memorie ex articolo 171 ter c.p.c. – la prima udienza si celebrava effettivamente in data 23 ottobre
2024, ove gli stessi procuratori delle parti congiuntamente chiedevano di fissare udienza di rimessione in decisione.
Alla luce di ciò, il giudicante rinviava, proprio per rimessione in decisione, al 24 settembre
2025, concedendo i termini ex art. 189 cpc.
È da evidenziare che – tra il provvedimento di rinvio e la stessa udienza, più precisamente in data 30 luglio 2025, il signor decedeva;
in data 06 settembre 2025 veniva aperto il Parte_1 testamento pubblico del 20 luglio 2025, ove il de cuius aveva nominato la moglie Parte_3 sua erede universale e quest'ultima accettava l'eredità “puramente e semplicemente”; alla
[...] luce di ciò, la signora sia personalmente che quale legale rappresentante pro Parte_3 tempore della società , dichiarando interesse alla prosecuzione del Parte_2 presente giudizio (evitando effetti della sospensione), si costituiva spontaneamente con deposito in data
17 settembre 2025 di COMPARSA DI COSTITUZIONE VOLONTARIA EX ART. 110 e 299 CPC.
L'udienza del 24 settembre 2025 si svolgeva regolarmente, i procuratori delle parti ivi precisavano le conclusioni come da rispettivi atti depositati nel termine ad hoc previsto e lo scrivente tratteneva la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto l'aspetto strettamente “fattuale”, non appaiono controversi i rapporti contrattuali
(preliminare di compravendita immobiliare su immobili – in allora - ancora non costruiti), risalenti al
1987, tra la società oggi opponente e i sigg. (dante causa della sig.ra Persona_1 [...]
) / rapporti contrattuali che prevedevano, in estrema sintesi, due CP_1 Parte_4 ipotesi: la prima con acquisto ad un determinato prezzo da parte dei predetti sigg. Per_1
pagina 3 di 16 / soci della Persona_1 Parte_4 Parte_5 la seconda, con acquisto da parte della sola sig.ra Non è
[...] Pt_4 altresì controverso il versamento o meglio il riconoscimento di acconto da parte promissaria acquirente
(somma di cui l'odierna convenuta opposta chiedeva già in sede monitoria la “restituzione”), come non
è controverso che – a prescindere dalle reciprocamente sostenute inadempienze - l'acquisto non sia stato poi perfezionato. E certamente non sono controverse (né lo potrebbero essere) le vicende processuali, gli atti e le decisioni dei giudicanti dei diversi gradi ed in allora aditi (e ciò a prescindere dalle diverse interpretazioni delle decisioni stesse).
Con ogni probabilità, proprio per quanto appena sommariamente evidenziato, le stesse parti hanno incontrovertibilmente (vedasi verbale udienza 23 ottobre 2024) chiesto fissarsi udienza di rimessione in decisone, con ciò rinunciando a qualsivoglia istanza istruttoria (quand'anche da ritenersi svolta in atti introduttivi o in memorie ex art. 171 ter CPC).
In sostanza, la causa dovrà essere decisa sulla base di una realtà processuale acclarata dai riscontri documentali agli atti ed eventuali fatti “pacifici” o “non contestati”. Detta decisione, dovrà comunque partire dal vaglio delle eccezioni “preliminari” dell'opponente, il cui eventuale accoglimento porterebbe all'inutilità di valutazioni di merito (ossia sul diritto alla restituzione delle somme versate dai promissari acquirenti da parte dell'odierna convenuta in opposizione, sia partendo da un esame della legittimazione attiva della sig.ra , sia sotto il profilo dell'interpretazione Controparte_1 delle varie decisioni dei vari giudici che si sono occupati di contenziosi tra la Parte_2
e i promissari acquirenti, tra cui il dante causa della stessa sig.ra ).
[...] C.F._4
In primis, andrà vagliata la questione circa la validità della procura.
Già in atto introduttivo, parte opponente aveva sollevato l'eccezione circa l'insussistenza della procura conferita all'epoca del ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto.
Senza approfondire ulteriormente le considerazioni della stessa parte attrice sul punto
(mancanza di specificità della procura, che anzi - dal tenore testuale – parrebbe essere conferita per altro giudizio), la difesa di parte convenuta opposta – riconoscendone l'”erroneità” o comunque l'eccepita mancanza di specificità – procedeva, richiamando il disposto dell'art. 182 CPC, “al deposito di una nuova procura alle liti rilasciata a suo favore dalla sig.ra con la relativa specificità richiesta”, con effetto “sanante”. Parte_6
A fronte di ciò, la difesa dell'opponente osservava: “La nuova procura alle liti, però, non ha “sanato” la invalidità della procura allegata al ricorso per ingiunzione oggetto della presente
pagina 4 di 16 impugnazione. Con la conseguenza che è risultata provata la circostanza per cui il difensore della ricorrente, allorché depositò il ricorso per ingiunzione, non era munito di valida procura ad litem.”
Lo scrivente ritiene decisivo proprio il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa della sig.ra (Corte di Cassazione n. 20943 del 2014), a mente del quale: CP_1
“l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione in cui l'opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura, dovendo il Giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto”. In effetti, è pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l'opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (in tal senso, Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224). Ed allora, avendo l'opposta chiesto l'accertamento del proprio credito, lo scrivente, anche nel caso di ragionevole revoca / annullamento del decreto ingiuntivo opposto per erroneità della procura, sarebbe chiamato ugualmente ad accertare la fondatezza delle pretese creditorie della sig.ra . CP_1
_____________
Perciò si passi proprio ad esaminare detta fondatezza, innanzitutto, valutando la pretesa creditoria sotto il profilo della eccepita prescrizione. In argomento, la difesa di
, e , osserva Parte_2 Parte_1 Parte_3
– in sede di comparsa conclusionale e, quindi, all'esito del giudizio – testualmente quanto segue:
“… Controparte ha sostenuto che le proprie ragioni di credito siano sorte a seguito del deposito della sentenza n. 551/2021 del RIunale di NO perché quest'ultima autorità avrebbe sentenziato che
l'impresa …doveva giustamente restituire quanto ricevuto titolo di acconto. La lettura della Pt_2 parte motiva della sentenza ha smentito, però, il predetto “assioma” avversario. Il RIunale di NO, infatti, non ha “accertato” la sussistenza di un credito “certo, liquido ed esigibile” a favore della signora e non ha “condannato” la società ed i soci alla restituzione di una somma CP_1
pagina 5 di 16 quantificata nel suo importo. In realtà, nella sentenza di cui sopra, il RIunale di NO si è limitato
a sostenere che: “nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'articolo 1458 C.C., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. Tuttavia, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori. Non avendo e (e dunque Parte_4 Persona_1 CP_1
nella qualità di erede del de cuius) svolto domanda restitutoria per l'ipotesi di accoglimento
[...] della domanda attorea, non potrà essere disposta la restituzione delle somme già versate.” Quanto sopra sta a significare, quindi, che la sentenza ha efficacia retroattiva rispetto “al rapporto negoziale sorto con la sentenza sostitutiva ex art. 2932 cc del contratto definitivo di vendita non concluso” (ossia con la sentenza della Cassazione n. 17282/2011 del 17.05.2011/12.08.2011) e che, sempre retroattivamente, sono decorsi i rispettivi diritti restitutori. Per questa ragione anche la successiva affermazione della convenuta per cui: "è evidente, e lo ha espressamente chiarito anche il tribunale adito nel 2021, che… possa chiedere la restituzione di dette somme solo e soltanto da quando il
RIunale di NO, con detta sentenza del 2021, ha dichiarato la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza ex articolo 2932 codice civile. È da quel momento (il 3 agosto 2021 data di pubblicazione della sentenza), allorquando veniva meno l'obbligo a carico della società opponente di trasferire la proprietà del proprio immobile, che la signora poteva richiedere la restituzione delle somme versate" è CP_1 risultata errata ed infondata. Al momento dell'avvio della causa per l'annullamento della sentenza n.
566 del 3 agosto 2002 da parte della (correva l'anno 2014 - ndr) il diritto dei Parte_2 convenuti, di pretendere la restituzione degli acconti versati, era già prescritto. Ed è per questa ragione che gli avvocati dei signori e non hanno svolto alcuna domanda Parte_4 Persona_1 riconvenzionale restitutoria. É stata una scelta ponderata perché i colleghi sapevano che la “doppia soccombenza” dei loro assistiti avrebbe comportato maggiori spese legali a vantaggio della società attrice. La giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione degli ultimi venti anni (si legga
Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 24/02/2005) 13/04/2005, n. 7651 e Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/05/2011) 15/07/2011, n. 15669) stabilisce, infatti, che “… l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in
pagina 6 di 16 adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso. Ciò in ragione, essenzialmente, della natura che riveste la pronuncia di nullità del negozio, che, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale.” I presunti acconti sono stati versati dalla signora Pt_4
e dal nonché dalla loro società, tra il 1987 e il 1989 e, pertanto, nel
[...] Persona_1 momento in cui è stata introdotta la causa volta ad accertare il loro inadempimento contrattuale (anno
2014), il loro diritto di credito era già prescritto dal 2009. Con la conseguenza che al momento del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto (02.10.2023), il presunto credito vantato dalla signora nella sua qualità di erede del signor aveva Controparte_1 CP_2 maturato una ulteriore “anzianità di prescrizione” di quindici anni. In ogni caso, anche a voler ragionare utilizzando come “linea di partenza” la sentenza che è stata dichiarata nulla il credito era già prescritto nell'agosto del 2012 (dieci anni dalla pubblicazione della sentenza n. 566 del 3 agosto 2002).
Stesso discorso anche se si volesse utilizzare la pubblicazione della sentenza della Cassazione che ha confermato in via definitiva la predetta decisione (sentenza n. 17282/11 pubblicata il 12 agosto 2011).
A parere di questa difesa, pertanto, la nullità del decreto ingiuntivo qui opposto e la prescrizione delle presunte ragioni di credito vantate dalla signora non richiedono ulteriori commenti. Controparte_1
…”
Parte opposta ha replicato – sempre in sede di comparsa conclusionale - come segue:
“… a dire della società la sig.ra avrebbe dovuto azionare detto Parte_2 CP_1 credito nel termine ultimo di dieci anni a partire dalla sentenza del 16.08.2002 o, al più, dal
12.08.2011, data di pubblicazione della Sentenza della Cassazione. A riprova del proprio assunto parte opponente ricostruisce tutto l'iter processuale intercorso tra le parti arrivando anche ad esprimere valutazioni e riflessioni personali che nulla però possono rilevare nel caso in esame. Ora. È sufficiente leggere quanto legittimamente concluso dal RIunale di NO con la sentenza n. 551 del 2021 per concludere come l'eccezione di parte opponente sia totalmente infondata (vedasi doc. 3)
Con detta sentenza infatti il Giudice Adito, dopo aver rilevato che l'inadempimento imputato al sig.
(marito defunto della sig.ra odierna opposta non era di scarsa importanza e Persona_1 CP_1 quindi giustificava la declaratoria di risoluzione del rapporto sorto con la sentenza ex art. 2932 del
pagina 7 di 16 2002, ha altresì precisato che detta pronuncia costitutiva di risoluzione comportava l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta. In sintesi, il RIunale di
NO aveva sentenziato che era venuto meno l'obbligo di trasferire la proprietà dall'impresa
[...] ai sig.ri e dell'appartamento di cui in discussione e, per l'effetto, Parte_2 Persona_1 Pt_4
l' doveva giustamente restituire quanto ricevuto a titolo di acconto. Del resto, pare Controparte_3 finanche incomprensibile, come afferma controparte, che il sig. , ed ora la sig.ra Persona_1 CP_1 sua erede avente causa, avrebbe dovuto, o potuto, richiedere la restituzione delle somme versate in sede di preliminare di compravendita nel momento in cui il RIunale di NO prima, la Corte di Appello di Torino poi e la Cassazione da ultimo nel 2011, avevano concluso per l'applicazione a suo favore del trasferimento di proprietà dell'immobile ex art. 2932 c.c. Allorquando, per come statuito, il sig.
, rectius la sua erede, la sig.ra doveva versare il saldo del prezzo di acquisto lo Persona_1 CP_1 stesso, a dire di controparte, avrebbe dovuto e potuto chiedere la restituzione dell'acconto versato: a dir poco assurdo! È evidente, e lo ha espressamente chiarito anche il RIunato di NO nel 2021, che la sig.ra possa chiedere la restituzione di dette somme solo e soltanto da quando il RIunale di CP_1
NO, con detta sentenza del 2021, ha dichiarato la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza ex art. 2932 c.c. È da quel momento (il 03.08.2021 data di pubblicazione della sentenza), allorquando veniva meno l'obbligo a carico della società opponente di trasferire la proprietà del proprio immobile, che la sig.ra poteva richiedere la restituzione delle somme versate. Così, e lo ribadiamo, è CP_1 stato deciso e chiarito … È il RIunale di NO con la sentenza n. 551 del 03.08.2021 tanto che in ordine a tale questione, e quindi alla relativa eccezione ex adverso sollevata, è già sceso il giudicato a riprova della legittimità e tempestività della richiesta economica qui monitoriamente azionata dalla sig.ra …” Controparte_1
Queste, quindi, le posizioni delle parti sul punto (posizioni che lo scrivente ha ritenuto di riportare fedelmente ed integralmente). A questo punto – sempre seguendo la linea scelta dallo scrivente, che ritiene opportuno riproporre testualmente quanto in atti – appare opportuno partire dal dato testuale del dispositivo della sentenza 551 / 2021 RI. NO (dalla quale parte opposta sostiene debba decorrere la prescrizione):
pagina 8 di 16
Non si può tuttavia non tenere conto anche di quanto disposto nella sentenza del RIunale di NO
566 del 3 agosto 2002 che, come confermato in sentenza Corte di Cassazione n° 17282/2011:
“… respingeva le domande di risoluzione e risarcimento danni della società e e, Pt_2 Pt_2
ritenuta inadempiente la società e non i promittenti acquirenti, concedeva il sequestro giudiziario, trasferiva la
proprietà degli immobili alla parte non inadempiente, subordinatamente al versamento del residuo prezzo e
condannava la società e al risarcimento dei danni, oltre che alle spese processuali…”. Pt_2 Pt_2
pagina 9 di 16 Passando all'analisi dell'eccezione, proprio alla luce delle opposte posizioni e delle varie sentenze agli atti (di cui, relativamente alla più “datata” e relativamente alla più “recente”, è stato riportato il dispositivo), lo scrivente non può che partire da un principio desumibile dallo stesso dato normativo di cui all'art. 2935: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. (a conferma, ove necessario e tra il resto, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19355).
Ed allora, non avendo nessuna delle decisioni richiamate e versate in atti disposto espressamente in merito alla restituzione dell'acconto oggi preteso (in questo caso, sarebbe stato chiaro e indubbio il momento da cui far decorrere la prescrizione del diritto…), occorrerà un'attività interpretativa che necessariamente andrà oltre al dispositivo delle sentenze stesse.
Intanto, appare importante stabilire se la sentenza 551 / 2021 RIunale di NO ha valore
“dichiarativo” o “costitutivo”. È appena il caso di precisare che, se la stessa dovesse avere valore dichiarativo, il termine per l'esercizio del diritto alla restituzione sarebbe “decorso” da una risoluzione già avvenuta, mentre, nel caso di valore costitutivo, il decorso partirebbe solo dalla sentenza stessa.
Infatti, appare anche ragionevole premettere che il diritto alla restituzione potesse essere esercitato solo a risoluzione avvenuta.
Nel caso di specie, evidenziato che il Giudice che ha emesso la sopra richiamata sentenza ha espressamente ritenuto di effettuare una valutazione sulla gravità dell'inadempimento (e ciò a' sensi dell'art. 1455 CC), non si può che propendere per la natura “costitutiva” della decisione stessa (una sentenza dichiarativa, al contrario, non fa che prendere atto di una risoluzione già avvenuta, per es. con automatico effetto di una clausola risolutiva espressa e per impossibilità sopravvenuta). Peraltro, lo stesso Giudice ha affermato nella parte “motiva” quanto segue:
A leggere bene quanto appena riportato, appare chiaro come il decidente – correttamente o meno (ma in sentenza oramai passata in giudicato…) – abbia fatto intendere che l'unico motivo per cui non aveva disposto la restituzione delle somme versate stava solo nel fatto che i sigg. CP_4
(e sua avente causa, ovverosia l'odierna attrice) non avessero “svolto domanda Persona_1 restitutoria”.
pagina 10 di 16 Pertanto, pur apprezzando le difese svolte dall'opponente sul punto, lo scrivente giudice – anche per non andare in contrasto rispetto a sentenza già emessa e, come detto, di natura costitutiva – ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di
[...]
, e . Parte_2 Parte_1 Parte_3
___________________
Si passi ora ad esaminare la questione – sempre avente carattere preliminare rispetto al merito vero e proprio - della pretesa mancanza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra . CP_1
A dire di parte attrice,
“… La ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di 44 milioni (ma non dell'IVA) versati come acconto, in ipotesi, dai signori e attraverso la compensazione con opere Pt_4 Persona_1 idro-sanitarie effettuate nell'immobile della società da parte della loro ditta Parte_2
"Bazar dell'Idraulico SNC di TA IO e C.” (Dal 09.04.1996 divenuta “
[...]
”). L'unica ad essere legittimata alla Controparte_5 restituzione di tali somme è, pertanto, quest'ultima società. …”
In altre parole, sarebbe stata la società Controparte_5
unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione delle somme.
[...]
Tuttavia, simile tesi (per quanto – in astratto – degna di attenzione) non può essere accolta;
Gli accordi contrattuali (ossia il preliminare del 1987) superano le considerazioni dell'opponente:
pagina 11 di 16 pagina 12 di 16 L'unica interpretazione che si poteva e si può dare alla clausola sopra riportata vede la venditrice dell'immobile accordare ai sigg. e di mettere in Persona_1 Pt_4 compensazione parziale, rispetto al prezzo dell'immobile compravenduto, un credito della società di cui erano soci illimitatamente responsabili e vede gli acquirenti accettare la compensazione stessa.
Se fosse stata la ad agire per il pagamento delle opere Parte_5 eseguite, molto probabilmente, le odierne considerazioni di parte opponente avrebbero avuto una diversa “sorte”; tuttavia, è l'acquirente sig. (o, come si vedrà più avanti, sua avente Persona_1 causa) ad agire in base ad un contratto concluso dallo stesso (unitamente alla sig.ra ; Pt_4
CP_ contratto che già aveva previsto, non solo che le somme dovute alla Parte_5 fossero riconosciute direttamente agli acquirenti personalmente, ma anche una valutazione concordata del credito in euro 44.000.000= più IVA di Lire (… il che fa ritenere superate anche le considerazioni sulla necessità di agire giudizialmente per stabilire il valore delle opere svolte dalla stessa
[...]
). Controparte_7
In merito, poi alla mancanza di legittimazione in capo strettamente alla sig.ra
[...]
, è plausibile l'osservazione in merito a quanto già accertato dalla sentenza del CP_1
RIunale di NO 551 / 2021 (e passata in giudicato anche sul punto), che – al contrario - ha evidentemente accertato simile legittimazione, escludendola per i soli sigg. e CP_8 Parte_7
per effetto della loro rinuncia all'eredità del sig. . Pertanto,
[...] Persona_1 una “opposta” decisione in punto legittimazione sig.ra (oltre a non essere confortata CP_1 dagli atti e documenti di causa di causa e, quindi, infondata in merito) determinerebbe anche un evidente contrasto di giudicati.
Neppure condivisibile è l'affermazione, contenuta in conclusionale della difesa di parte attrice opponente, secondo la quale: “Non trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, controparte avrebbe dovuto formulare una diversa domanda di accertamento”
Lo si è già accennato prima: le parti del contratto (in allora concluso e sulla base del quale, sebbene risolto, oggi l'opposta agisce quale avente causa dell'acquirente) avevano quantificato il valore delle opere. Pertanto, a prescindere dal valore che si volesse dare a seguito di un'ipotetica causa di accertamento in tal senso, il credito è certo (in quanto concordato), liquido (perché espresso in denaro e non in quantitativo di opere o forniture …) e pure esigibile (stante risoluzione dichiarata con sentenza
551 / 2021.
Particolare attenzione meritano, infine, le considerazioni dell'opponente sull'IVA.
pagina 13 di 16 Innanzitutto, condivisibile pare quella in merito all'aliquota in vigore all'epoca della conclusione del contratto. Se è vero, come è vero, che le parti hanno deciso di considerare le opere effettuate dall'impresa degli acquirenti quale acconto, altrettanto evidente (in applicazione di un'interpretazione letterale del contratto, già ritenuta opportuna dallo scrivente nell'esaminare anche altri motivi di opposizione) che il valore delle predette opere / forniture è stato quantificato in euro
44.000.000= di Lire + IVA;
ma – ovviamente – l'IVA dell'epoca, con uno scostamento, seppur minimo, rispetto alla somma ingiunta: € 13.520,84= invece di € 14.460,79=.
Le ulteriori considerazioni dell'opponente sull'applicabilità in sé dell'IVA non sono invece condivise dallo scrivente, in quanto il contratto prevedeva – come detto e come ancor prima riportato testualmente – l'applicazione sulla somma da “scontare” dell'imposta sul valore aggiunto… d'altra parte, anche il prezzo dell'immobile oggetto del preliminare era fissato in Lire 110.000.000= + IVA (!).
Prezzo che, usando le parole del contratto, “verrà regolato” (tra venditore ed acquirenti e non
), oltre che con ulteriori versamenti, innanzitutto con compensazione di Controparte_7
Lire 44.000.000= più IVA (punto). Che poi dette imposte potessero o meno essere portate in
“detrazione” da un soggetto o da un altro, potendo in astratto e per assurdo, perfino rappresentare un vantaggio eventualmente anche per la , non è certo questione che Parte_2 riguarda lo scrivente.
_________________
Sulle spese legali
Il principio generale prevede che le spese di lite debbano essere accollate alla parte soccombente (ossia quella riconosciuta comunque “debitrice”) e che debbano essere liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
tuttavia, appare ragionevole svolgere alcune considerazioni: 1) il decreto ingiuntivo, di per sé e relativamente alla questione procura (sanata in questo giudizio dall'odierna convenuta in opposizione, dovrà – come in effetti lo scrivente disporrà nel seguente “dispositivo” – essere annullato / revocato;
2) la somma accertata quale credito dell'opposta è, seppur di poco, inferiore al petitum; 3) le questioni di diritto sopra esaminate rendono peculiare il presente contenzioso;
ciò premesso,
a) Data – appunto - la peculiarità della situazione e del contenzioso, nonché la complessità delle questioni di diritto;
b) considerate la qualità delle difese svolte da parte opponente;
c) considerato l'accoglimento parziale dei motivi di opposizione (ciò limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo e all'accertamento di credito leggermente inferiore in favore dell'opposta); pagina 14 di 16 ritiene ragionevole compensare in misura limitata al 30% le spese legali tra le stesse.
Ciò appare ragionevole e giuridicamente possibile, soprattutto se si tiene in debito conto quanto ha recentemente statuito in materia la Corte Costituzionale. Infatti, la Consulta, con sentenza n. 77 del
19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto
a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In altre parole, i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n.
162/2014) aveva di fatto ristretto.
Sotto il profilo della liquidazione in sé, in considerazione del valore della presente causa
(decisamente prossimo al valore medio dello scaglione tra i 5.200,00= euro e i 26.000,00=), della ordinaria complessità della controversia, di un'attività non particolarmente ponderosa (e che di fatto non ha visto svolgimento della fase “istruttoria”, dato che i procuratori delle parti chiedevano già in prima udienza di trattazione fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni / rimessione in decisione), la stessa verrà effettuata applicando i valori medi, ovverosia in € 3.397,00= (di cui €
919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), € 0,00= in punto esposti (all'iscrizione a Ruolo ha provveduto parte opponente), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed
IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il RIunale di NO, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- NEL MERITO, ANNULLA / REVOCA e comunque DICHIARA privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024 (RG. 1943/2023) del RIunale di NO;
ACCERTA – tuttavia - dovuta da parte della , in solido con i legali Parte_2 rappresentanti sig.ri e ed a favore della sig.ra Parte_1 Parte_3
, la somma di € 13.520,84=; per l'effetto ND la stessa Controparte_1
attrice in opposizione , in solido con i legali rappresentanti Parte_2
pagina 15 di 16 sig.ri e al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 Parte_3
della stessa somma di € 13.520,84=. Controparte_1
- ND parte attrice in opposizione alla refusione del 70% delle spese legali di questo giudizio in favore della convenuta opposta, liquidando le stesse complessivamente in €
3.397,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
- Compensa per il restante 30 % le stesse spese di giudizio.
NO 1° dicembre '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il RIunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 MILAN MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MILAN MARCO
ATTORE/I IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._3 DA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARTINELLI DA
CONVENUTO/I IN OPPOSIZIONE
______________
Causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito in ambito contrattuale (restituzione somme versate in relazione a preliminare di compravendita immobiliare) – azione introdotta con rito ordinario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
pagina 1 di 16 - Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate come in apposito atto in data 19 giugno 2025 (primo termine ex art. 189 CPC), richiamate all'udienza del 24 settembre
2025 e qui di seguito integralmente trascritte.
“… In via preliminare: a) dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto per difetto di una valida procura ad litem;
b) dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito;
Nel merito: c) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, errata la pretesa creditoria avanzata dalla signora CP_1 e conseguentemente annullare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia giuridica e per l'effetto revocare il
[...] decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024 (RG. 1943/2023) del RIunale di NO;
d) in ogni caso attesi i motivi dedotti in narrativa dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024 (RG. 1943/2023) del RIunale di NO poiché infondato in fatto e in diritto;
…”.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate come in apposito atto in data 24 giugno 2025 (primo termine ex art. 189 CPC), richiamate all'udienza del 24 settembre 2025 e qui di seguito integralmente trascritte:
“… nel merito:
- Ogni eccezione contraria respinta, anche avanzata in via riconvenzionale, accertarsi dovuta da parte della , ed in solido con Parte_2 lei, dai sig.ri e a favore della sig.ra Parte_1 Parte_3
la somma di € 14.460,79= e, per l'effetto, confermarsi Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di legge e spese. Sempre nel merito ma in via subordinata:
- Ogni eccezione contraria respinta, anche avanzata in via riconvenzionale, condannarsi in ogni caso, per quanto in atti, la , ed Parte_2 in solido con lei, i sig.ri e al Parte_1 Parte_3 pagamento a favore della sig.ra della somma di € Controparte_1 14.460,79= o della maggior/minor somma che risulti dovuta a favore dell'opposta oltre interessi di legge e spese. In ogni caso: Con condanna alla rifusione di anticipazioni e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.…”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con decreto ingiuntivo n. 55/2024 (R.G. 1943/2023) emesso in data 11.01.2024, il RIunale di
NO, su ricorso della signora (col patrocinio dell'avv. DA Controparte_1
MARTINELLI), ingiungeva alla (nonché ai suoi soci illimitatamente Parte_2 responsabili) il pagamento della somma di € 14.460,79, oltre agli interessi di legge nonché le spese legali liquidate in € 145,50 per spese ed € 567,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, assumendo diritto alla restituzione di somma versata per l'acquisto (mai perfezionatosi) di immobile.
pagina 2 di 16 Con atto di citazione datato 16 febbraio 2024, in opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra,
, unitamente ai soci illimitatamente responsabili Parte_2 Parte_1
e convenivano (con il patrocinio dell'avv. Marco MILAN) la predetta Parte_3 ingiungente per sentire accogliere le sopra riproposte conclusioni e, riassuntivamente, per far dichiarare il predetto decreto nullo e/o privo di efficacia giuridica
Con comparsa di costituzione e risposta datata 7 maggio 2024, si costituiva (sempre pel tramite dell'avv. MARTINELLI) la signora chiedendo il rigetto della ex adverso Controparte_1 proposta opposizione e, più in generale, il rigetto delle attoree domande
La causa veniva assegnata allo scrivente giudice e – dopo rinvio disposto dallo stesso e deposito di memorie ex articolo 171 ter c.p.c. – la prima udienza si celebrava effettivamente in data 23 ottobre
2024, ove gli stessi procuratori delle parti congiuntamente chiedevano di fissare udienza di rimessione in decisione.
Alla luce di ciò, il giudicante rinviava, proprio per rimessione in decisione, al 24 settembre
2025, concedendo i termini ex art. 189 cpc.
È da evidenziare che – tra il provvedimento di rinvio e la stessa udienza, più precisamente in data 30 luglio 2025, il signor decedeva;
in data 06 settembre 2025 veniva aperto il Parte_1 testamento pubblico del 20 luglio 2025, ove il de cuius aveva nominato la moglie Parte_3 sua erede universale e quest'ultima accettava l'eredità “puramente e semplicemente”; alla
[...] luce di ciò, la signora sia personalmente che quale legale rappresentante pro Parte_3 tempore della società , dichiarando interesse alla prosecuzione del Parte_2 presente giudizio (evitando effetti della sospensione), si costituiva spontaneamente con deposito in data
17 settembre 2025 di COMPARSA DI COSTITUZIONE VOLONTARIA EX ART. 110 e 299 CPC.
L'udienza del 24 settembre 2025 si svolgeva regolarmente, i procuratori delle parti ivi precisavano le conclusioni come da rispettivi atti depositati nel termine ad hoc previsto e lo scrivente tratteneva la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto l'aspetto strettamente “fattuale”, non appaiono controversi i rapporti contrattuali
(preliminare di compravendita immobiliare su immobili – in allora - ancora non costruiti), risalenti al
1987, tra la società oggi opponente e i sigg. (dante causa della sig.ra Persona_1 [...]
) / rapporti contrattuali che prevedevano, in estrema sintesi, due CP_1 Parte_4 ipotesi: la prima con acquisto ad un determinato prezzo da parte dei predetti sigg. Per_1
pagina 3 di 16 / soci della Persona_1 Parte_4 Parte_5 la seconda, con acquisto da parte della sola sig.ra Non è
[...] Pt_4 altresì controverso il versamento o meglio il riconoscimento di acconto da parte promissaria acquirente
(somma di cui l'odierna convenuta opposta chiedeva già in sede monitoria la “restituzione”), come non
è controverso che – a prescindere dalle reciprocamente sostenute inadempienze - l'acquisto non sia stato poi perfezionato. E certamente non sono controverse (né lo potrebbero essere) le vicende processuali, gli atti e le decisioni dei giudicanti dei diversi gradi ed in allora aditi (e ciò a prescindere dalle diverse interpretazioni delle decisioni stesse).
Con ogni probabilità, proprio per quanto appena sommariamente evidenziato, le stesse parti hanno incontrovertibilmente (vedasi verbale udienza 23 ottobre 2024) chiesto fissarsi udienza di rimessione in decisone, con ciò rinunciando a qualsivoglia istanza istruttoria (quand'anche da ritenersi svolta in atti introduttivi o in memorie ex art. 171 ter CPC).
In sostanza, la causa dovrà essere decisa sulla base di una realtà processuale acclarata dai riscontri documentali agli atti ed eventuali fatti “pacifici” o “non contestati”. Detta decisione, dovrà comunque partire dal vaglio delle eccezioni “preliminari” dell'opponente, il cui eventuale accoglimento porterebbe all'inutilità di valutazioni di merito (ossia sul diritto alla restituzione delle somme versate dai promissari acquirenti da parte dell'odierna convenuta in opposizione, sia partendo da un esame della legittimazione attiva della sig.ra , sia sotto il profilo dell'interpretazione Controparte_1 delle varie decisioni dei vari giudici che si sono occupati di contenziosi tra la Parte_2
e i promissari acquirenti, tra cui il dante causa della stessa sig.ra ).
[...] C.F._4
In primis, andrà vagliata la questione circa la validità della procura.
Già in atto introduttivo, parte opponente aveva sollevato l'eccezione circa l'insussistenza della procura conferita all'epoca del ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto.
Senza approfondire ulteriormente le considerazioni della stessa parte attrice sul punto
(mancanza di specificità della procura, che anzi - dal tenore testuale – parrebbe essere conferita per altro giudizio), la difesa di parte convenuta opposta – riconoscendone l'”erroneità” o comunque l'eccepita mancanza di specificità – procedeva, richiamando il disposto dell'art. 182 CPC, “al deposito di una nuova procura alle liti rilasciata a suo favore dalla sig.ra con la relativa specificità richiesta”, con effetto “sanante”. Parte_6
A fronte di ciò, la difesa dell'opponente osservava: “La nuova procura alle liti, però, non ha “sanato” la invalidità della procura allegata al ricorso per ingiunzione oggetto della presente
pagina 4 di 16 impugnazione. Con la conseguenza che è risultata provata la circostanza per cui il difensore della ricorrente, allorché depositò il ricorso per ingiunzione, non era munito di valida procura ad litem.”
Lo scrivente ritiene decisivo proprio il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa della sig.ra (Corte di Cassazione n. 20943 del 2014), a mente del quale: CP_1
“l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione in cui l'opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura, dovendo il Giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto”. In effetti, è pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l'opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (in tal senso, Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224). Ed allora, avendo l'opposta chiesto l'accertamento del proprio credito, lo scrivente, anche nel caso di ragionevole revoca / annullamento del decreto ingiuntivo opposto per erroneità della procura, sarebbe chiamato ugualmente ad accertare la fondatezza delle pretese creditorie della sig.ra . CP_1
_____________
Perciò si passi proprio ad esaminare detta fondatezza, innanzitutto, valutando la pretesa creditoria sotto il profilo della eccepita prescrizione. In argomento, la difesa di
, e , osserva Parte_2 Parte_1 Parte_3
– in sede di comparsa conclusionale e, quindi, all'esito del giudizio – testualmente quanto segue:
“… Controparte ha sostenuto che le proprie ragioni di credito siano sorte a seguito del deposito della sentenza n. 551/2021 del RIunale di NO perché quest'ultima autorità avrebbe sentenziato che
l'impresa …doveva giustamente restituire quanto ricevuto titolo di acconto. La lettura della Pt_2 parte motiva della sentenza ha smentito, però, il predetto “assioma” avversario. Il RIunale di NO, infatti, non ha “accertato” la sussistenza di un credito “certo, liquido ed esigibile” a favore della signora e non ha “condannato” la società ed i soci alla restituzione di una somma CP_1
pagina 5 di 16 quantificata nel suo importo. In realtà, nella sentenza di cui sopra, il RIunale di NO si è limitato
a sostenere che: “nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'articolo 1458 C.C., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. Tuttavia, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori. Non avendo e (e dunque Parte_4 Persona_1 CP_1
nella qualità di erede del de cuius) svolto domanda restitutoria per l'ipotesi di accoglimento
[...] della domanda attorea, non potrà essere disposta la restituzione delle somme già versate.” Quanto sopra sta a significare, quindi, che la sentenza ha efficacia retroattiva rispetto “al rapporto negoziale sorto con la sentenza sostitutiva ex art. 2932 cc del contratto definitivo di vendita non concluso” (ossia con la sentenza della Cassazione n. 17282/2011 del 17.05.2011/12.08.2011) e che, sempre retroattivamente, sono decorsi i rispettivi diritti restitutori. Per questa ragione anche la successiva affermazione della convenuta per cui: "è evidente, e lo ha espressamente chiarito anche il tribunale adito nel 2021, che… possa chiedere la restituzione di dette somme solo e soltanto da quando il
RIunale di NO, con detta sentenza del 2021, ha dichiarato la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza ex articolo 2932 codice civile. È da quel momento (il 3 agosto 2021 data di pubblicazione della sentenza), allorquando veniva meno l'obbligo a carico della società opponente di trasferire la proprietà del proprio immobile, che la signora poteva richiedere la restituzione delle somme versate" è CP_1 risultata errata ed infondata. Al momento dell'avvio della causa per l'annullamento della sentenza n.
566 del 3 agosto 2002 da parte della (correva l'anno 2014 - ndr) il diritto dei Parte_2 convenuti, di pretendere la restituzione degli acconti versati, era già prescritto. Ed è per questa ragione che gli avvocati dei signori e non hanno svolto alcuna domanda Parte_4 Persona_1 riconvenzionale restitutoria. É stata una scelta ponderata perché i colleghi sapevano che la “doppia soccombenza” dei loro assistiti avrebbe comportato maggiori spese legali a vantaggio della società attrice. La giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione degli ultimi venti anni (si legga
Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 24/02/2005) 13/04/2005, n. 7651 e Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/05/2011) 15/07/2011, n. 15669) stabilisce, infatti, che “… l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in
pagina 6 di 16 adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso. Ciò in ragione, essenzialmente, della natura che riveste la pronuncia di nullità del negozio, che, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale.” I presunti acconti sono stati versati dalla signora Pt_4
e dal nonché dalla loro società, tra il 1987 e il 1989 e, pertanto, nel
[...] Persona_1 momento in cui è stata introdotta la causa volta ad accertare il loro inadempimento contrattuale (anno
2014), il loro diritto di credito era già prescritto dal 2009. Con la conseguenza che al momento del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto (02.10.2023), il presunto credito vantato dalla signora nella sua qualità di erede del signor aveva Controparte_1 CP_2 maturato una ulteriore “anzianità di prescrizione” di quindici anni. In ogni caso, anche a voler ragionare utilizzando come “linea di partenza” la sentenza che è stata dichiarata nulla il credito era già prescritto nell'agosto del 2012 (dieci anni dalla pubblicazione della sentenza n. 566 del 3 agosto 2002).
Stesso discorso anche se si volesse utilizzare la pubblicazione della sentenza della Cassazione che ha confermato in via definitiva la predetta decisione (sentenza n. 17282/11 pubblicata il 12 agosto 2011).
A parere di questa difesa, pertanto, la nullità del decreto ingiuntivo qui opposto e la prescrizione delle presunte ragioni di credito vantate dalla signora non richiedono ulteriori commenti. Controparte_1
…”
Parte opposta ha replicato – sempre in sede di comparsa conclusionale - come segue:
“… a dire della società la sig.ra avrebbe dovuto azionare detto Parte_2 CP_1 credito nel termine ultimo di dieci anni a partire dalla sentenza del 16.08.2002 o, al più, dal
12.08.2011, data di pubblicazione della Sentenza della Cassazione. A riprova del proprio assunto parte opponente ricostruisce tutto l'iter processuale intercorso tra le parti arrivando anche ad esprimere valutazioni e riflessioni personali che nulla però possono rilevare nel caso in esame. Ora. È sufficiente leggere quanto legittimamente concluso dal RIunale di NO con la sentenza n. 551 del 2021 per concludere come l'eccezione di parte opponente sia totalmente infondata (vedasi doc. 3)
Con detta sentenza infatti il Giudice Adito, dopo aver rilevato che l'inadempimento imputato al sig.
(marito defunto della sig.ra odierna opposta non era di scarsa importanza e Persona_1 CP_1 quindi giustificava la declaratoria di risoluzione del rapporto sorto con la sentenza ex art. 2932 del
pagina 7 di 16 2002, ha altresì precisato che detta pronuncia costitutiva di risoluzione comportava l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta. In sintesi, il RIunale di
NO aveva sentenziato che era venuto meno l'obbligo di trasferire la proprietà dall'impresa
[...] ai sig.ri e dell'appartamento di cui in discussione e, per l'effetto, Parte_2 Persona_1 Pt_4
l' doveva giustamente restituire quanto ricevuto a titolo di acconto. Del resto, pare Controparte_3 finanche incomprensibile, come afferma controparte, che il sig. , ed ora la sig.ra Persona_1 CP_1 sua erede avente causa, avrebbe dovuto, o potuto, richiedere la restituzione delle somme versate in sede di preliminare di compravendita nel momento in cui il RIunale di NO prima, la Corte di Appello di Torino poi e la Cassazione da ultimo nel 2011, avevano concluso per l'applicazione a suo favore del trasferimento di proprietà dell'immobile ex art. 2932 c.c. Allorquando, per come statuito, il sig.
, rectius la sua erede, la sig.ra doveva versare il saldo del prezzo di acquisto lo Persona_1 CP_1 stesso, a dire di controparte, avrebbe dovuto e potuto chiedere la restituzione dell'acconto versato: a dir poco assurdo! È evidente, e lo ha espressamente chiarito anche il RIunato di NO nel 2021, che la sig.ra possa chiedere la restituzione di dette somme solo e soltanto da quando il RIunale di CP_1
NO, con detta sentenza del 2021, ha dichiarato la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza ex art. 2932 c.c. È da quel momento (il 03.08.2021 data di pubblicazione della sentenza), allorquando veniva meno l'obbligo a carico della società opponente di trasferire la proprietà del proprio immobile, che la sig.ra poteva richiedere la restituzione delle somme versate. Così, e lo ribadiamo, è CP_1 stato deciso e chiarito … È il RIunale di NO con la sentenza n. 551 del 03.08.2021 tanto che in ordine a tale questione, e quindi alla relativa eccezione ex adverso sollevata, è già sceso il giudicato a riprova della legittimità e tempestività della richiesta economica qui monitoriamente azionata dalla sig.ra …” Controparte_1
Queste, quindi, le posizioni delle parti sul punto (posizioni che lo scrivente ha ritenuto di riportare fedelmente ed integralmente). A questo punto – sempre seguendo la linea scelta dallo scrivente, che ritiene opportuno riproporre testualmente quanto in atti – appare opportuno partire dal dato testuale del dispositivo della sentenza 551 / 2021 RI. NO (dalla quale parte opposta sostiene debba decorrere la prescrizione):
pagina 8 di 16
Non si può tuttavia non tenere conto anche di quanto disposto nella sentenza del RIunale di NO
566 del 3 agosto 2002 che, come confermato in sentenza Corte di Cassazione n° 17282/2011:
“… respingeva le domande di risoluzione e risarcimento danni della società e e, Pt_2 Pt_2
ritenuta inadempiente la società e non i promittenti acquirenti, concedeva il sequestro giudiziario, trasferiva la
proprietà degli immobili alla parte non inadempiente, subordinatamente al versamento del residuo prezzo e
condannava la società e al risarcimento dei danni, oltre che alle spese processuali…”. Pt_2 Pt_2
pagina 9 di 16 Passando all'analisi dell'eccezione, proprio alla luce delle opposte posizioni e delle varie sentenze agli atti (di cui, relativamente alla più “datata” e relativamente alla più “recente”, è stato riportato il dispositivo), lo scrivente non può che partire da un principio desumibile dallo stesso dato normativo di cui all'art. 2935: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. (a conferma, ove necessario e tra il resto, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19355).
Ed allora, non avendo nessuna delle decisioni richiamate e versate in atti disposto espressamente in merito alla restituzione dell'acconto oggi preteso (in questo caso, sarebbe stato chiaro e indubbio il momento da cui far decorrere la prescrizione del diritto…), occorrerà un'attività interpretativa che necessariamente andrà oltre al dispositivo delle sentenze stesse.
Intanto, appare importante stabilire se la sentenza 551 / 2021 RIunale di NO ha valore
“dichiarativo” o “costitutivo”. È appena il caso di precisare che, se la stessa dovesse avere valore dichiarativo, il termine per l'esercizio del diritto alla restituzione sarebbe “decorso” da una risoluzione già avvenuta, mentre, nel caso di valore costitutivo, il decorso partirebbe solo dalla sentenza stessa.
Infatti, appare anche ragionevole premettere che il diritto alla restituzione potesse essere esercitato solo a risoluzione avvenuta.
Nel caso di specie, evidenziato che il Giudice che ha emesso la sopra richiamata sentenza ha espressamente ritenuto di effettuare una valutazione sulla gravità dell'inadempimento (e ciò a' sensi dell'art. 1455 CC), non si può che propendere per la natura “costitutiva” della decisione stessa (una sentenza dichiarativa, al contrario, non fa che prendere atto di una risoluzione già avvenuta, per es. con automatico effetto di una clausola risolutiva espressa e per impossibilità sopravvenuta). Peraltro, lo stesso Giudice ha affermato nella parte “motiva” quanto segue:
A leggere bene quanto appena riportato, appare chiaro come il decidente – correttamente o meno (ma in sentenza oramai passata in giudicato…) – abbia fatto intendere che l'unico motivo per cui non aveva disposto la restituzione delle somme versate stava solo nel fatto che i sigg. CP_4
(e sua avente causa, ovverosia l'odierna attrice) non avessero “svolto domanda Persona_1 restitutoria”.
pagina 10 di 16 Pertanto, pur apprezzando le difese svolte dall'opponente sul punto, lo scrivente giudice – anche per non andare in contrasto rispetto a sentenza già emessa e, come detto, di natura costitutiva – ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di
[...]
, e . Parte_2 Parte_1 Parte_3
___________________
Si passi ora ad esaminare la questione – sempre avente carattere preliminare rispetto al merito vero e proprio - della pretesa mancanza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra . CP_1
A dire di parte attrice,
“… La ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di 44 milioni (ma non dell'IVA) versati come acconto, in ipotesi, dai signori e attraverso la compensazione con opere Pt_4 Persona_1 idro-sanitarie effettuate nell'immobile della società da parte della loro ditta Parte_2
"Bazar dell'Idraulico SNC di TA IO e C.” (Dal 09.04.1996 divenuta “
[...]
”). L'unica ad essere legittimata alla Controparte_5 restituzione di tali somme è, pertanto, quest'ultima società. …”
In altre parole, sarebbe stata la società Controparte_5
unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione delle somme.
[...]
Tuttavia, simile tesi (per quanto – in astratto – degna di attenzione) non può essere accolta;
Gli accordi contrattuali (ossia il preliminare del 1987) superano le considerazioni dell'opponente:
pagina 11 di 16 pagina 12 di 16 L'unica interpretazione che si poteva e si può dare alla clausola sopra riportata vede la venditrice dell'immobile accordare ai sigg. e di mettere in Persona_1 Pt_4 compensazione parziale, rispetto al prezzo dell'immobile compravenduto, un credito della società di cui erano soci illimitatamente responsabili e vede gli acquirenti accettare la compensazione stessa.
Se fosse stata la ad agire per il pagamento delle opere Parte_5 eseguite, molto probabilmente, le odierne considerazioni di parte opponente avrebbero avuto una diversa “sorte”; tuttavia, è l'acquirente sig. (o, come si vedrà più avanti, sua avente Persona_1 causa) ad agire in base ad un contratto concluso dallo stesso (unitamente alla sig.ra ; Pt_4
CP_ contratto che già aveva previsto, non solo che le somme dovute alla Parte_5 fossero riconosciute direttamente agli acquirenti personalmente, ma anche una valutazione concordata del credito in euro 44.000.000= più IVA di Lire (… il che fa ritenere superate anche le considerazioni sulla necessità di agire giudizialmente per stabilire il valore delle opere svolte dalla stessa
[...]
). Controparte_7
In merito, poi alla mancanza di legittimazione in capo strettamente alla sig.ra
[...]
, è plausibile l'osservazione in merito a quanto già accertato dalla sentenza del CP_1
RIunale di NO 551 / 2021 (e passata in giudicato anche sul punto), che – al contrario - ha evidentemente accertato simile legittimazione, escludendola per i soli sigg. e CP_8 Parte_7
per effetto della loro rinuncia all'eredità del sig. . Pertanto,
[...] Persona_1 una “opposta” decisione in punto legittimazione sig.ra (oltre a non essere confortata CP_1 dagli atti e documenti di causa di causa e, quindi, infondata in merito) determinerebbe anche un evidente contrasto di giudicati.
Neppure condivisibile è l'affermazione, contenuta in conclusionale della difesa di parte attrice opponente, secondo la quale: “Non trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, controparte avrebbe dovuto formulare una diversa domanda di accertamento”
Lo si è già accennato prima: le parti del contratto (in allora concluso e sulla base del quale, sebbene risolto, oggi l'opposta agisce quale avente causa dell'acquirente) avevano quantificato il valore delle opere. Pertanto, a prescindere dal valore che si volesse dare a seguito di un'ipotetica causa di accertamento in tal senso, il credito è certo (in quanto concordato), liquido (perché espresso in denaro e non in quantitativo di opere o forniture …) e pure esigibile (stante risoluzione dichiarata con sentenza
551 / 2021.
Particolare attenzione meritano, infine, le considerazioni dell'opponente sull'IVA.
pagina 13 di 16 Innanzitutto, condivisibile pare quella in merito all'aliquota in vigore all'epoca della conclusione del contratto. Se è vero, come è vero, che le parti hanno deciso di considerare le opere effettuate dall'impresa degli acquirenti quale acconto, altrettanto evidente (in applicazione di un'interpretazione letterale del contratto, già ritenuta opportuna dallo scrivente nell'esaminare anche altri motivi di opposizione) che il valore delle predette opere / forniture è stato quantificato in euro
44.000.000= di Lire + IVA;
ma – ovviamente – l'IVA dell'epoca, con uno scostamento, seppur minimo, rispetto alla somma ingiunta: € 13.520,84= invece di € 14.460,79=.
Le ulteriori considerazioni dell'opponente sull'applicabilità in sé dell'IVA non sono invece condivise dallo scrivente, in quanto il contratto prevedeva – come detto e come ancor prima riportato testualmente – l'applicazione sulla somma da “scontare” dell'imposta sul valore aggiunto… d'altra parte, anche il prezzo dell'immobile oggetto del preliminare era fissato in Lire 110.000.000= + IVA (!).
Prezzo che, usando le parole del contratto, “verrà regolato” (tra venditore ed acquirenti e non
), oltre che con ulteriori versamenti, innanzitutto con compensazione di Controparte_7
Lire 44.000.000= più IVA (punto). Che poi dette imposte potessero o meno essere portate in
“detrazione” da un soggetto o da un altro, potendo in astratto e per assurdo, perfino rappresentare un vantaggio eventualmente anche per la , non è certo questione che Parte_2 riguarda lo scrivente.
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Sulle spese legali
Il principio generale prevede che le spese di lite debbano essere accollate alla parte soccombente (ossia quella riconosciuta comunque “debitrice”) e che debbano essere liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
tuttavia, appare ragionevole svolgere alcune considerazioni: 1) il decreto ingiuntivo, di per sé e relativamente alla questione procura (sanata in questo giudizio dall'odierna convenuta in opposizione, dovrà – come in effetti lo scrivente disporrà nel seguente “dispositivo” – essere annullato / revocato;
2) la somma accertata quale credito dell'opposta è, seppur di poco, inferiore al petitum; 3) le questioni di diritto sopra esaminate rendono peculiare il presente contenzioso;
ciò premesso,
a) Data – appunto - la peculiarità della situazione e del contenzioso, nonché la complessità delle questioni di diritto;
b) considerate la qualità delle difese svolte da parte opponente;
c) considerato l'accoglimento parziale dei motivi di opposizione (ciò limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo e all'accertamento di credito leggermente inferiore in favore dell'opposta); pagina 14 di 16 ritiene ragionevole compensare in misura limitata al 30% le spese legali tra le stesse.
Ciò appare ragionevole e giuridicamente possibile, soprattutto se si tiene in debito conto quanto ha recentemente statuito in materia la Corte Costituzionale. Infatti, la Consulta, con sentenza n. 77 del
19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto
a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In altre parole, i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n.
162/2014) aveva di fatto ristretto.
Sotto il profilo della liquidazione in sé, in considerazione del valore della presente causa
(decisamente prossimo al valore medio dello scaglione tra i 5.200,00= euro e i 26.000,00=), della ordinaria complessità della controversia, di un'attività non particolarmente ponderosa (e che di fatto non ha visto svolgimento della fase “istruttoria”, dato che i procuratori delle parti chiedevano già in prima udienza di trattazione fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni / rimessione in decisione), la stessa verrà effettuata applicando i valori medi, ovverosia in € 3.397,00= (di cui €
919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), € 0,00= in punto esposti (all'iscrizione a Ruolo ha provveduto parte opponente), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed
IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il RIunale di NO, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- NEL MERITO, ANNULLA / REVOCA e comunque DICHIARA privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024 (RG. 1943/2023) del RIunale di NO;
ACCERTA – tuttavia - dovuta da parte della , in solido con i legali Parte_2 rappresentanti sig.ri e ed a favore della sig.ra Parte_1 Parte_3
, la somma di € 13.520,84=; per l'effetto ND la stessa Controparte_1
attrice in opposizione , in solido con i legali rappresentanti Parte_2
pagina 15 di 16 sig.ri e al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 Parte_3
della stessa somma di € 13.520,84=. Controparte_1
- ND parte attrice in opposizione alla refusione del 70% delle spese legali di questo giudizio in favore della convenuta opposta, liquidando le stesse complessivamente in €
3.397,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
- Compensa per il restante 30 % le stesse spese di giudizio.
NO 1° dicembre '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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