Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00873/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2017, proposto da
Comune di Monteroni, Comune di Zollino, Comune di Carpignano Salentino, Comune di Patù, Comune di Uggiano La Chiesa, Comune di Martano, Comune di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
nei confronti
Comune di Lecce, non costituito in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
per l'annullamento
del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)” nonché della relazione allo stesso allegata e con il medesimo decreto approvata contenente la nuova tariffa di conferimento per il predetto periodo e il calcolo delle somme a conguaglio dovute da ciascun comune della Provincia di Lecce ed ove occorra del Decreto n.14 del 14.2.2017 adottato dal Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia nella parte in cui sospende il precedente Decreto e non annulla l'atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. e di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
All’ udienza del 19 maggio 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Comuni in epigrafe hanno proposto il presente giudizio al fine di conseguire l'annullamento
del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia, avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)”.
A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto la violazione dell’art. 1418 c.c, nonché l’infondatezza, nel merito, della pretesa azionata dall’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, l’Amministrazione resistente e le controinteressate hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti, come da nota a firma del loro procuratore depositata in data 15.3.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO