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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 725/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ascrizzi
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario.
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza con scadenza 1/07/2025.
* * *
IN FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 2272/2019 e R.G.GIP.
n. 844/2020 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria DDA, su indicazione della
, ha conferito alla l'incarico di “scavo, Controparte_2 Parte_1 rimozione, trasporto e smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti” esistenti in un suolo adibito a discarica abusiva sito in Gioia Tauro alla contrada Porcaro.
L'incarico è stato preceduto dalla comunicazione di due preventivi redatti sulla base del prezziario regionale 2013, acquisiti dai Carabinieri di Gioia Tauro ed approvati dalla
Procura della Repubblica.
I lavori hanno avuto inizio in data 12/07/2016 e si sono conclusi in data 4/08/2016, sono stati eseguiti alla presenza della P.G. ed il libretto delle misure è stato sottoscritto dai Carabinieri di Gioia Tauro.
La ha depositato istanza di liquidazione del compenso esponendo un Parte_1 importo complessivo di € 206.930,85, oltre iva (comprensivo del noleggio dei macchinari, del costo degli operai, del costo del carburante, dell'attività di trasporto e smaltimento).
Con decreto del 16/05/2024 il GIP del Tribunale di Palmi ha liquidato il complessivo importo di € 15.717,10, oltre iva. Ha evidenziato che il preventivo accordo concluso con
1 la Procura della Repubblica non è vincolante nella liquidazione delle spese di giustizia soggette alla disciplina di cui al D.P.R. n. 115/2002, che non vi sono nella normativa tabelle di riferimento per le specifica attività in esame, che può essere riconosciuto il compenso a vacazioni (250 in relazione ai 19 giorni attraverso i quali si è sviluppato l'incarico) oltre al costo degli operai, non essendovi prova del costo di noleggio dei mezzi per il mancato pagamento del fornitore.
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art 281 decies c.p.c. la ha proposto opposizione avverso il decreto evidenziando di aver svolto Parte_1
l'incarico sulla base dei preventivi espressamente approvati dalla Procura della
Repubblica che sono stati, peraltro, rispettosi del prezziario regionale così come disposto dall'art. 70 TU spese di giustizia.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur nei limiti e per le specifiche ragioni di seguito esplicitati.
In diritto va premesso che nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 170 TU spese di giustizia avverso un decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, al giudice è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti (Cass. n. 1470 del 22/01/2018: “L'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice collegiale competente a decidere
l'opposizione, il quale è tenuto soltanto, per il principio ex art. 112 c.p.c., a non superare
l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice”).
In applicazione di tale principio è legittima in sede di opposizione l'attività del giudice di rimodulazione del decreto con applicazione di un criterio di liquidazione anche se diverso da quello originariamente indicato dalle parti.
In punto di fatto emerge dagli atti che l'attività per il cui svolgimento la Procura della
Repubblica di Reggio Calabria ha affidato l'incarico alla è consistita nello Parte_1 scavo, nella rimozione, nel trasporto e nello smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti rinvenuti nel corso delle indagini in un suolo adibito a discarica abusiva sito in
Gioia Tauro alla contrada Porcaro.
L'effettivo e rituale svolgimento dell'incarico non è oggetto di contestazione.
I tempi di realizzazione e le quantità di materiale di risulta e di rifiuti asportati dalla discarica abusiva e smaltiti ai sensi di legge sono comprovati attraverso il “libretto delle misure” sottoscritto dalla PG che ha vigilato sull'intera esecuzione dei lavori iniziati in data 12/07/2016 e completati in data 4/08/2016.
2 Il GIP del Tribunale di Palmi nel decreto opposto ha ritenuto che il compenso per l'ausiliario non potesse essere liquidato sulla base dell'accordo preventivo con la Procura della Repubblica.
In parte qua il decreto appare condivisibile atteso che è consolidato il principio per il quale le spese di giustizia non avendo natura privatistica o convenzionale devono essere determinate esclusivamente con l'applicazione dei criteri normativi previsti del D.P.R. n.
115/2002.
L'accordo preventivo concluso tra la società opponente e la Procura della Repubblica può avere efficacia, piuttosto, quale limite oltre in quale non può essere corrisposto il compenso in favore dell'ausiliario, cioè quale accettazione di quest'ultimo di un importo inferiore a quello eventualmente determinabile ai sensi di legge. E ciò per il principio in forza del quale il giudice non può liquidare all'ausiliario una somma superiore a quella richiesta.
Ciò posto, l'interesse ai fini del decidere si incentra sul criterio di liquidazione da utilizzare nella specie.
Il GIP ha ritenuto di liquidare il compenso a vacazioni (con aggiunta del costo degli operai) in applicazione del criterio generale applicabile ogni qualvolta non vi sia una specifica tabella di riferimento. Ed è pacifico che per lo scavo, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non vi è una tabella specifica nell'ambito della normativa sulle spese di giustizia.
La valutazione del GIP non può essere condivisa.
Quello delle vacazioni costituisce, invero, il criterio generale e residuale (al quale fare riferimento in assenza di specifiche tabelle) solo per le attività che l'ausiliario compie personalmente, cioè nell'adempimento di un incarico di tipo professionale e prevalentemente individuale.
Il criterio non è estensibile, invece, alle ipotesi profondamente diverse nelle quali è richiesta un'attività di ausilio di tipo straordinario che comporta un'organizzazione di mezzi particolare.
Proprio per disciplinare tale ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto all'art. 70
(“Spese straordinarie”) che “Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 17”.
E che nell'ambito di tali spese qualificate “straordinarie” rientrino anche quelle di movimento terra e smaltimento rifiuti che hanno caratterizzato il presente giudizio è circostanza che trova conforto proprio nel richiamo che l'art. 70 opera all'art. 61 ed all'art. 3 63 (per applicarne analogicamente il criterio di liquidazione) i quali, appunto, si riferiscono alle attività di demolizione di edifici abusivi e di riduzione in pristino.
Il decidente ritiene, dunque, che l'attività di ausiliario posta in essere dalla Pt_1 debba essere ricondotta, quanto alla liquidazione, alla disciplina di cui all'art. 70 TU
[...] spese di giustizia e, conseguentemente, il compenso riconosciuto in applicazione del c.d. prezziario regionale.
Si è detto che la quantità di lavoro effettuato dalla è esposta nel libretto Parte_1 delle misure vistato dalla P.G. che ha sovrainteso alle operazioni di scavo, rimozione, trasporto e smaltimenti del materiale di risulta e dei rifiuti nell'arco temporale dal
12/07/2016 al 4/08/2016 (all. 6 del fascicolo di parte opponente depositato in data
27/11/2024, pagine da 4 a 14).
Nei limiti di quanto effettivamente riportato nel citato libretto delle misure può essere determinato il compenso applicando il prezziario regionale o la minor misura indicata dall'impresa nei preventivi proposti alla Procura della Repubblica. Le eventuali ulteriori lavorazioni o le diverse misure esposte nei riepiloghi o nelle fatture non sono rilevanti ai fini del decidere in assenza, appunto di riscontro con quanto sottoscritto dalla PG.
Dal libretto delle misure emerge che le attività sono indiziate in data 12/07/2016 e si sono concluse in data 4/08/2016, che sono stati rimossi e trasportati 5.605 mc di materiale poi oggetto di smaltimento, che è stato impiegato un “miniescavatore da 50 Q con benna da 90 cm” per 281 ore, che è stato impiegato un “bobcat da 50 Q con benna da 200 cm” per 73 ore, che è stato impiegato “autocarro con gru” per 76 ore.
Nel libretto delle misure non è specificata la quantità di materiale smaltito in tonnellate, né tale dato si ricava dalle attestazioni della discarica non prodotte in atti.
Benchè la conversione tra metri cubi e tonnellate presupponga la conoscenza della densità del materiale, in assenza di elementi di dettaglio in questa sede verrà operata l'equivalenza (così riducendo a 5.605 la maggior misura di 7.288 esposta dall'opponente nel riepilogo pag. 3 doc. 6).
Nel preventivo in atti per l'attività di trasporto a discarica è stato indicato l'importo di € 16,96 oltre iva al mc mentre per lo smaltimento l'importo di € 7,00 oltre iva a tonnellata. Entrambi gli importi unitari sono inferiori a quelli indicati nel preziario regionale (rispettivamente di € 25,89 codice E.01.50.20a ed € 14,72 codice E.01.60.20d) sicchè possono essere utilizzati per la determinazione del compenso.
Sempre nel preventivo in atti quanto all'attività di scavo e rimozione con
“miniescavatore da 50 Q con benna da 90 cm” è stato indicato l'importo orario di € 52,71 oltre iva, con “bobcat da 50 Q con benna da 200 cm” l'importo orario di € 55,12 oltre iva e con “autocarro con gru” l'importo orario di € 65,75 oltre iva. Anche in questo caso gli importi unitari sono coerenti con quelli indicati nel preziario regionale (rispettivamente
4 codice 10.5.30a, codice 10.5.70c e codice 10.5.20a) sicchè possono essere utilizzati per la determinazione del compenso.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che i prezzi unitari per il nolo a caldo sono comprensivi di tutte le voci, ivi comprese il carburante e gli operai (prezziario regionale opere civili, sottoanalisi mezzi e attrezzature – all. 4), sicchè risulta infondata la richiesta dell'opponente di aggiungere gli esborsi per il gasolio e per la retribuzione e previdenza degli operai.
Ciò chiarito il compenso per l'attività di ausiliario oggetto di causa può essere così determinato:
- miniescavatore 281 ore x € 52,71 = € 14.811,51
- bobcat 73 ore x € 55,12 = € 4.023,76
- autocarro con gru 76 ore x € 65,75 = € 4.997,00
- trasporto 5.605 mc x 16,96 = € 95.060,80
- smaltimento 5.605 t x 7,00 = € 39.235,00.
Il compenso complessivamente riconoscibile, pertanto, è di € 158.128,07 oltre iva.
In tali limiti l'opposizione va accolta.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria, sulla base dello scaglione di valore della causa per come accertato, con parametri al minimo anche per bilanciare la differenza di importo tra il compenso richiesto e quello effettivamente liquidato).
P.Q.M.
visti l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data del 16/05/2024 nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 2272/2019 e R.G.GIP. n.
844/2020 liquida in favore della quale compenso, per l'attività di ausiliario meglio Parte_1 specificata in parte motiva, l'importo complessivo di € 158,128,07, oltre iva.
Condanna il alla refusione in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed in € 4.217,00 per compenso, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Così deciso in Palmi, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
5
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ascrizzi
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario.
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza con scadenza 1/07/2025.
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IN FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 2272/2019 e R.G.GIP.
n. 844/2020 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria DDA, su indicazione della
, ha conferito alla l'incarico di “scavo, Controparte_2 Parte_1 rimozione, trasporto e smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti” esistenti in un suolo adibito a discarica abusiva sito in Gioia Tauro alla contrada Porcaro.
L'incarico è stato preceduto dalla comunicazione di due preventivi redatti sulla base del prezziario regionale 2013, acquisiti dai Carabinieri di Gioia Tauro ed approvati dalla
Procura della Repubblica.
I lavori hanno avuto inizio in data 12/07/2016 e si sono conclusi in data 4/08/2016, sono stati eseguiti alla presenza della P.G. ed il libretto delle misure è stato sottoscritto dai Carabinieri di Gioia Tauro.
La ha depositato istanza di liquidazione del compenso esponendo un Parte_1 importo complessivo di € 206.930,85, oltre iva (comprensivo del noleggio dei macchinari, del costo degli operai, del costo del carburante, dell'attività di trasporto e smaltimento).
Con decreto del 16/05/2024 il GIP del Tribunale di Palmi ha liquidato il complessivo importo di € 15.717,10, oltre iva. Ha evidenziato che il preventivo accordo concluso con
1 la Procura della Repubblica non è vincolante nella liquidazione delle spese di giustizia soggette alla disciplina di cui al D.P.R. n. 115/2002, che non vi sono nella normativa tabelle di riferimento per le specifica attività in esame, che può essere riconosciuto il compenso a vacazioni (250 in relazione ai 19 giorni attraverso i quali si è sviluppato l'incarico) oltre al costo degli operai, non essendovi prova del costo di noleggio dei mezzi per il mancato pagamento del fornitore.
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art 281 decies c.p.c. la ha proposto opposizione avverso il decreto evidenziando di aver svolto Parte_1
l'incarico sulla base dei preventivi espressamente approvati dalla Procura della
Repubblica che sono stati, peraltro, rispettosi del prezziario regionale così come disposto dall'art. 70 TU spese di giustizia.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur nei limiti e per le specifiche ragioni di seguito esplicitati.
In diritto va premesso che nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 170 TU spese di giustizia avverso un decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, al giudice è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti (Cass. n. 1470 del 22/01/2018: “L'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice collegiale competente a decidere
l'opposizione, il quale è tenuto soltanto, per il principio ex art. 112 c.p.c., a non superare
l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice”).
In applicazione di tale principio è legittima in sede di opposizione l'attività del giudice di rimodulazione del decreto con applicazione di un criterio di liquidazione anche se diverso da quello originariamente indicato dalle parti.
In punto di fatto emerge dagli atti che l'attività per il cui svolgimento la Procura della
Repubblica di Reggio Calabria ha affidato l'incarico alla è consistita nello Parte_1 scavo, nella rimozione, nel trasporto e nello smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti rinvenuti nel corso delle indagini in un suolo adibito a discarica abusiva sito in
Gioia Tauro alla contrada Porcaro.
L'effettivo e rituale svolgimento dell'incarico non è oggetto di contestazione.
I tempi di realizzazione e le quantità di materiale di risulta e di rifiuti asportati dalla discarica abusiva e smaltiti ai sensi di legge sono comprovati attraverso il “libretto delle misure” sottoscritto dalla PG che ha vigilato sull'intera esecuzione dei lavori iniziati in data 12/07/2016 e completati in data 4/08/2016.
2 Il GIP del Tribunale di Palmi nel decreto opposto ha ritenuto che il compenso per l'ausiliario non potesse essere liquidato sulla base dell'accordo preventivo con la Procura della Repubblica.
In parte qua il decreto appare condivisibile atteso che è consolidato il principio per il quale le spese di giustizia non avendo natura privatistica o convenzionale devono essere determinate esclusivamente con l'applicazione dei criteri normativi previsti del D.P.R. n.
115/2002.
L'accordo preventivo concluso tra la società opponente e la Procura della Repubblica può avere efficacia, piuttosto, quale limite oltre in quale non può essere corrisposto il compenso in favore dell'ausiliario, cioè quale accettazione di quest'ultimo di un importo inferiore a quello eventualmente determinabile ai sensi di legge. E ciò per il principio in forza del quale il giudice non può liquidare all'ausiliario una somma superiore a quella richiesta.
Ciò posto, l'interesse ai fini del decidere si incentra sul criterio di liquidazione da utilizzare nella specie.
Il GIP ha ritenuto di liquidare il compenso a vacazioni (con aggiunta del costo degli operai) in applicazione del criterio generale applicabile ogni qualvolta non vi sia una specifica tabella di riferimento. Ed è pacifico che per lo scavo, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non vi è una tabella specifica nell'ambito della normativa sulle spese di giustizia.
La valutazione del GIP non può essere condivisa.
Quello delle vacazioni costituisce, invero, il criterio generale e residuale (al quale fare riferimento in assenza di specifiche tabelle) solo per le attività che l'ausiliario compie personalmente, cioè nell'adempimento di un incarico di tipo professionale e prevalentemente individuale.
Il criterio non è estensibile, invece, alle ipotesi profondamente diverse nelle quali è richiesta un'attività di ausilio di tipo straordinario che comporta un'organizzazione di mezzi particolare.
Proprio per disciplinare tale ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto all'art. 70
(“Spese straordinarie”) che “Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 17”.
E che nell'ambito di tali spese qualificate “straordinarie” rientrino anche quelle di movimento terra e smaltimento rifiuti che hanno caratterizzato il presente giudizio è circostanza che trova conforto proprio nel richiamo che l'art. 70 opera all'art. 61 ed all'art. 3 63 (per applicarne analogicamente il criterio di liquidazione) i quali, appunto, si riferiscono alle attività di demolizione di edifici abusivi e di riduzione in pristino.
Il decidente ritiene, dunque, che l'attività di ausiliario posta in essere dalla Pt_1 debba essere ricondotta, quanto alla liquidazione, alla disciplina di cui all'art. 70 TU
[...] spese di giustizia e, conseguentemente, il compenso riconosciuto in applicazione del c.d. prezziario regionale.
Si è detto che la quantità di lavoro effettuato dalla è esposta nel libretto Parte_1 delle misure vistato dalla P.G. che ha sovrainteso alle operazioni di scavo, rimozione, trasporto e smaltimenti del materiale di risulta e dei rifiuti nell'arco temporale dal
12/07/2016 al 4/08/2016 (all. 6 del fascicolo di parte opponente depositato in data
27/11/2024, pagine da 4 a 14).
Nei limiti di quanto effettivamente riportato nel citato libretto delle misure può essere determinato il compenso applicando il prezziario regionale o la minor misura indicata dall'impresa nei preventivi proposti alla Procura della Repubblica. Le eventuali ulteriori lavorazioni o le diverse misure esposte nei riepiloghi o nelle fatture non sono rilevanti ai fini del decidere in assenza, appunto di riscontro con quanto sottoscritto dalla PG.
Dal libretto delle misure emerge che le attività sono indiziate in data 12/07/2016 e si sono concluse in data 4/08/2016, che sono stati rimossi e trasportati 5.605 mc di materiale poi oggetto di smaltimento, che è stato impiegato un “miniescavatore da 50 Q con benna da 90 cm” per 281 ore, che è stato impiegato un “bobcat da 50 Q con benna da 200 cm” per 73 ore, che è stato impiegato “autocarro con gru” per 76 ore.
Nel libretto delle misure non è specificata la quantità di materiale smaltito in tonnellate, né tale dato si ricava dalle attestazioni della discarica non prodotte in atti.
Benchè la conversione tra metri cubi e tonnellate presupponga la conoscenza della densità del materiale, in assenza di elementi di dettaglio in questa sede verrà operata l'equivalenza (così riducendo a 5.605 la maggior misura di 7.288 esposta dall'opponente nel riepilogo pag. 3 doc. 6).
Nel preventivo in atti per l'attività di trasporto a discarica è stato indicato l'importo di € 16,96 oltre iva al mc mentre per lo smaltimento l'importo di € 7,00 oltre iva a tonnellata. Entrambi gli importi unitari sono inferiori a quelli indicati nel preziario regionale (rispettivamente di € 25,89 codice E.01.50.20a ed € 14,72 codice E.01.60.20d) sicchè possono essere utilizzati per la determinazione del compenso.
Sempre nel preventivo in atti quanto all'attività di scavo e rimozione con
“miniescavatore da 50 Q con benna da 90 cm” è stato indicato l'importo orario di € 52,71 oltre iva, con “bobcat da 50 Q con benna da 200 cm” l'importo orario di € 55,12 oltre iva e con “autocarro con gru” l'importo orario di € 65,75 oltre iva. Anche in questo caso gli importi unitari sono coerenti con quelli indicati nel preziario regionale (rispettivamente
4 codice 10.5.30a, codice 10.5.70c e codice 10.5.20a) sicchè possono essere utilizzati per la determinazione del compenso.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che i prezzi unitari per il nolo a caldo sono comprensivi di tutte le voci, ivi comprese il carburante e gli operai (prezziario regionale opere civili, sottoanalisi mezzi e attrezzature – all. 4), sicchè risulta infondata la richiesta dell'opponente di aggiungere gli esborsi per il gasolio e per la retribuzione e previdenza degli operai.
Ciò chiarito il compenso per l'attività di ausiliario oggetto di causa può essere così determinato:
- miniescavatore 281 ore x € 52,71 = € 14.811,51
- bobcat 73 ore x € 55,12 = € 4.023,76
- autocarro con gru 76 ore x € 65,75 = € 4.997,00
- trasporto 5.605 mc x 16,96 = € 95.060,80
- smaltimento 5.605 t x 7,00 = € 39.235,00.
Il compenso complessivamente riconoscibile, pertanto, è di € 158.128,07 oltre iva.
In tali limiti l'opposizione va accolta.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria, sulla base dello scaglione di valore della causa per come accertato, con parametri al minimo anche per bilanciare la differenza di importo tra il compenso richiesto e quello effettivamente liquidato).
P.Q.M.
visti l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data del 16/05/2024 nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 2272/2019 e R.G.GIP. n.
844/2020 liquida in favore della quale compenso, per l'attività di ausiliario meglio Parte_1 specificata in parte motiva, l'importo complessivo di € 158,128,07, oltre iva.
Condanna il alla refusione in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed in € 4.217,00 per compenso, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Così deciso in Palmi, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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