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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 312/2024 R. G. promossa da
[...]
Parte_1
- Attori - rappresentati e difesi dall'Avv. V. Colomba CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dagli Avv. M. De Gasperis e S. M. De Marzio in punto a: Contratto d'opera, opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma. All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE:
- non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto non ricorrendone i presupposti, ed essendo l'opposizione quivi spiegata fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, avendo circostanziato e dimostrato le contestazioni relative all'imperizia, negligenza del contegno avversario, nonché il danno subito. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2607/2023 ivi opposto, posta l'inesistenza del credito portato dalle fatture attivate in monitorio, nonché posta la circostanza che le opere relative alle medesime fatture non sono state eseguite e/o non sono state eseguite a regola d'arte;
- accertato e dichiarato il pregiudizio – patrimoniale e non - subito dai sig.ri nonché Parte_1 accertato che detto pregiudizio è derivato unicamente dal contegno tenuto da SNO, revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto;
- accertata e dichiarata la negligenza ed imperizia e mala esecuzione delle opere commissionate da Con parte della società , revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata e dichiarata la sussistenza del pregiudizio economico patito dagli odierni opponenti, in virtù del contratto di leasing sub doc. 3 nonché del piano di ammortamento di cui al doc. 46, Con condannare al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli opponenti, quantificato in € 9.300,00; - accertata e dichiarata la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale subito dagli opponenti, in Con termini di mancato godimento dell'imbarcazione per la stagione estiva, condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito, determinato in complessivi € 3.500,00;
- per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale subito Con dagli opponenti, nell'importo sopra determinato, condannare al risarcimento dei danni tutti subiti, per complessivi € 12.800,00 e/o per la somma ritenuta equa e dovuta in sede di CTU;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenga fondata e dovuta la pretesa Con creditoria della società , ridurre ad equità l'importo ingiunto, tenendo conto del pregiudizio e dimostrato subito dagli odierni opponenti, nonché il nesso causale tra tale pregiudizio ed il contegno della convenuta opposta.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
1) IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: atteso che l'opposizione svolta non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta, oltre interessi legali dalle singole scadenze e spese della procedura così come liquidate.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'opposizione proposta dai GN e Pt_1 in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti diffusamente dedotti nel Parte_1 presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che la all'esito del sinistro occorso all'imbarcazione “Tina” nel mese di Controparte_1 agosto 2021, riceveva l'incarico di eseguire dalla , ed in particolare dal dipartimento CP_2
“After Sales & Services” alcuni interventi di riparazione? b) Vero che lo su incarico della Controparte_3 Controparte_4 successivamente al sinistro occorso nel mese di agosto 2021, effettuava una perizia sulla dedotta imbarcazione ed accertava gli interventi riparatori per il ripristino di tale imbarcazione?
c) Vero che gli interventi riparatori da eseguire sulla imbarcazione denominata “Tina” venivano indicati alla dallo Controparte_5 Controparte_3 d) Vero che nel corso dell'esecuzione degli interventi riparatori sulla imbarcazione denominata m/y “ Tina”, la nella persona del NO segnalava allo Controparte_1 Persona_1 [...] ed al NO referente del dipartimento “After Sales & Controparte_3 Testimone_1 Services” del Gruppo Ferretti che lo stati degli invertitori andava verificato? e) Vero che in data 10 giugno 2022 allorquando il NO perito dello Testimone_2 [...]
ha effettuato una verifica sull'imbarcazione denominata “Tina” i lavori Controparte_3 sulla carena erano in corso d'opera? f) Vero che, successivamente all'esecuzione dei lavori di cui ai capitoli b) e c) i GN e Pt_1 [...] incaricavano la di eseguire sull'imbarcazione denominata “Tina” Parte_1 Controparte_1 interventi descritti nelle fatture nn. 386 SS, 387 SS e 388 SS del 2023, che le vengono esibite in copia,
e di provvedere al rimessaggio di detta imbarcazione? g) Vero che alcun compenso è stato richiesto ai GN e dalla Pt_1 Parte_1 CP_1
per il tagliando della imbarcazione denominata “Tina”, eseguito dalla prima
[...] Controparte_1 di consegnare l'imbarcazione ai medesimi GN Parte_1 h) Vero che i GN e al termine della stagione estiva 2022, chiedevano Pt_1 Parte_1 l'allaggio e la sosta al coperto della imbarcazione denominata “Tina”? i) Vero che i GN e dopo aver chiesto al termine della stagione estiva 2022 Pt_1 Parte_1 l'allagggio e la sosta al coperto dell'imbarcazione denominata “Tina”, chiedevano alla medesima di rimettere in mare l'imbarcazione per il fine settimana decorrente dal 22 Controparte_1 settembre 2022? l) Vero che i GN e in data 22 settembre 2022 si allontanavano dal cantiere Pt_1 Parte_1 della a bordo dell'imbarcazione “Tina”, senza farvi più ritorno? Controparte_1 Si indicano a testi sulle suesposte circostanze:
2 - il NO residente in [...]; Persona_1
- il NO , residente in [...]; - Testimone_3
- il NO residente in [...]; Testimone_4
- Il NO residente in [...]. Testimone_2 Ci si oppone sin d'ora alla prova testimoniale eventualmente articolata da parte opponente nei successivi ed eventuali termini ex art. 171 ter c.p.c., atteso che tali prove non sono state articolate nell'atto di citazione, così come prescritto dall'art. 163, comma 3^, n. 5, c.p.c.. Ci si oppone altresì all'ammissione della CTU nei termini indicati dagli opponenti, in quanto assolutamente indeterminata, volte a provare circostanze prive di alcuna rilevanza tecnica” e da provarsi documentalmente. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvezze Illimitate”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, in rito, va rilevato che l'istruttoria orale richiesta - anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti è inammissibile, per le ragioni già esposte nell'ordinanza in data 12/11/2024, che aveva rigettato <nel merito le prove richieste da parte convenuta, già capitolate nella comparsa di risposta, posto che non sono ammissibili i capitoli di prova formulati in modo da contenere -anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale (specie se d'ordine giuridico, medico o psicologico), quelli vertenti su circostanze negative, quelli vertenti su circostanze apprese da una delle parti, quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. b,c,d,f,g,h), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio, non sono, inoltre, ammissibili i capitoli di prova non articolati in modo specifico su circostanze di fatto, nonché i capitoli (cap. l), e quelli irrilevanti per la decisione (cap. g,h,i,l) ovvero vertenti su circostanze non contestate (cap. a,e) e/o ricavabili da documenti non disconosciuti dalla controparte>>. Dal momento che nel corso dell'istruttoria non sono emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le riportate valutazioni, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria risulta immotivata e finalizzata
3 esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
3. Nel caso di specie l'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2607 del 23/11/2023 emesso dal Tribunale di OD, (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 22021,22, oltre interessi e spese), ritualmente notificato, con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC in data 15/1/2024.
Il convenuto opposto allega di essere creditore della somma ingiunta sulla base di tre fatture (doc. nn. 4, 7, 10 fasc. monitorio) emesse in relazione a prestazioni di manutenzione, alaggio e rimessaggio dell'imbarcazione di parte attrice, emesse dall'azienda convenuta e non pagate.
4. Il credito contestato è oggetto delle tre fatture azionate nel procedimento monitorio (nn. 386, 387, 388, doc. da n. 4 a 12).
Parte opponente eccepisce in primo luogo che le predette fatture sono state Cont inviate allo solo in data 4 settembre 2023 e solo a seguito della e-mail/pec di contestazione a firma Avv. Colomba del 2 agosto precedente, senza alcun preventivo avviso e/o trasmissione in copia conforme agli opponenti, contrariamente a quanto sempre avvenuto precedentemente sia per i preventivi, sia per le fatture a seguito dei bonifici effettuati, e che, quindi, non ha mai potuto prendere visione, né cognizione delle fatture emesse, se non all'esito della istanza di visibilità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, senza potersi nemmeno immaginare, sino a quel momento, l'entità e le fonti del preteso credito. Secondo parte opponente tale comportamento “la dice lunga sulla consapevolezza del cantiere circa la legittimità e soprattutto serietà delle proprie richieste”; tuttavia, va rilevato che ciò non giustifica l'opposizione, poiché in ogni caso, la mancata comunicazione preventiva di dette fatture non costituisce prova dell'inesistenza del credito. Il motivo è, quindi, infondato in diritto.
5. In secondo luogo l'opponente eccepisce che la fattura n. 386 riguarda interventi e riparazioni effettuate con estremo ritardo, ed a seguito della tardiva emersione delle vibrazioni sugli invertitori a causa della superficialità e mancanza di diligenza del cantiere nella omessa verifica delle condizioni di tutta la linea di trasmissione interessata dall'urto in precedenza verificatosi, che ha di per sè ulteriormente
4 procrastinato, rispetto ai primi ritardi di circa 40 giorni, la consegna dell'imbarcazione.
Tali assunti non sono stati dimostrati;
al riguardo parte convenuta ha eccepito che non era stata coinvolta alla fase di accertamento dei danni per il sinistro del 15/8/2021 né alla fase di determinazione degli interventi necessari, e che solo nel corso dei lavori è emersa l'opportunità di verificare lo stato degli invertitori;
allega che la verifica è stata suggerita alla proprietà e fatta propria da quest'ultima, che ne chiedeva la verifica alla compagnia assicuratrice. Risulta documentalmente che la fattura relativa a tali lavori aggiuntivi non è stata pagata, e che per l'importo corrispondente (€ 15.300,00) è stato, tuttavia, corrisposto il rimborso agli opponenti da parte della compagnia assicuratrice.
Quanto agli allegati ritardi nell'esecuzione dell'intervento, parte convenuta ha eccepito che la necessità di esecuzione di ulteriori lavori era emersa solo nel corso della prima fase dell'intervento di riparazione a seguito del sinistro, e che pertanto veniva conferito alla convenuta l'incarico di effettuare i lavori di cui alla fattura n.
386. Ha, quindi, contestato che la protrazione della durata dei lavori possa essere imputata alla stessa convenuta, dal momento che il danno subito agli invertitori non era stato ancora rilevato. Dopo di che, gli opponenti commissionavano gli ulteriori lavori, di cui alle successive fatture azionate.
L'allegato inadempimento da ritardo è rimasto, quindi, sfornito di prova. Nel complesso, il motivo è risultato infondato in fatto.
6. In terzo luogo l'opponente eccepisce che la fatt. n. 387 riguarda interventi e prestazioni eseguite sulla barca in acqua a Porto Rotondo, a pochissimi giorni dalla sua riconsegna, per lavori che avrebbero dovuto essere stati effettuati a regola d'arte nel corso delle operazioni di riparazione oggetto dell'originario preventivo:
l'imbarcazione, infatti, era stata consegnata agli opponenti in data 16 luglio 2022 e gli interventi fatturati risalgono alle date del 26 luglio, 13 e 24 agosto 2022 sull'impianto di aria condizionata e sull'impianto dell'acqua dolce, oggetto di plurime contestazioni
- unitamente al mancato allineamento delle pale dei timoni - da parte dell'opponente nel corso dei lavori. Parte_1
La fattura riguarda interventi ulteriori sull'imbarcazione, che l'assicurazione non ha coperto in quanto estranei al sinistro del 2021.
Al riguardo parte convenuta ha eccepito che gli opponenti hanno utilizzato regolarmente l'imbarcazione per tutto il periodo estivo, senza lamentare
5 inconvenienti o difetti, fino a che il 27 Agosto 2022 chiedevano alla convenuta opposta di provvedere all'alaggio dell'imbarcazione, per poi chiedere nuovamente di rimettere in mare la barca il successivo 22 Settembre 2022; infatti, per quest'ultimo periodo di un mese, viene appunto emessa la fatt. n. 388, per le prestazioni di alaggio e di rimessaggio, contestata da parte opponente allegando che tali prestazioni non sono state effettuate e comunque richieste.
Su questi aspetti va rilevato che parte convenuta ha eccepito che “gli opponenti non hanno mai contestato di aver chiesto nel mese di settembre 2022 alla di rimettere l'imbarcazione Tina in acqua “per passare un'ultima CP_1 giornata in mare” (salvo poi allontanarsi, senza far più ritorno al cantiere della
[...]
e senza provvedere al pagamento di quanto dovuto)”; in proposito la CP_1 riportata descrizione dei fatti non è contestata da parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 C.p.c., non avendo parte attrice contestato il descritto utilizzo della barca nell'occasione indicata, limitandosi però a esprimere dubbi: “si dubita fortemente siano state effettuate e che comunque non sono mai state commissionate Cont al cantiere ”; sul punto va, però, precisato, che la prova dell'effettuazione delle prestazioni la deve dare il creditore e, siccome parte attrice allega che nel periodo contestato -tra il 22 Agosto e il 22 Settembre- la barca è rimasta in acqua, a fronte dell'allegazione dell'inesistenza delle prestazioni fatturate da parte convenuta spettava, quindi, a quest'ultima la prova del proprio credito anche per dette prestazioni, e detta prova in realtà non è stata fornita.
7. In proposito va richiamata l'impostazione interpretativa seguita dalla giurisprudenza, anche di questo ufficio, relativa all'onere della prova dell'inadempimento nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo. La giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità conferma che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Secondo, infatti, un criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, il creditore che agisce per l'adempimento - come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
6 Parimenti, però, la sola emissione della fattura n. 388 non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del credito per le operazioni di alaggio, rimessaggio e varo a
Settembre 2022; per quanto in particolare riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dai criteri sopra ricordati risulta che: <Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento…>> (Trib. OD (Del Borrello),
23/8/17, n. 1432; Trib. OD (Pagliani), 1/7/23, n. 743; Trib. OD (Pagliani),
3/11/20, n. 1316; Trib. OD (Bagnolii), 12/10/22, n. 1196); <… gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte>> (Trib.
OD (Del Borrello), 4/9/17, n. 1490); Trib. OD (Del Borrello), 18/9/17, n.
1603; Trib. OD (Del Borrello), 16/2/18, n. 277; Trib. OD (Del Borrello),
16/2/18, n. 278; Trib. OD (Pagliani), 18/9/18, n. 1544; Trib. OD (Pagliani),
17/1/19, n. 89; Trib. OD (Pagliani), 22/1/19, n. 121; Trib. OD (Pagliani),
22/3/19, n. 412; Trib. OD (Pagliani), 2/7/20, n. 779; Trib. OD (Pagliani),
8/10/20, n. 1137; Trib. OD (Primiceri), 3/8/23, n.1308).
Per la parte relativa a tale fattura, quindi, il credito azionato non è provato.
8. A quanto precede consegue che l'opposizione è parzialmente fondata con riferimento all'entità del dovuto;
in base alle risultanze sopra esposte, pertanto,
l'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto,
l'opponente -non risultando nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento
7 dell'importo residuo del credito originario>> (Trib. OD (Salvatore) 21/9/2017,
n. 1639).
La somma dovuta ammonta all'importo delle fatture n. SS/ 386 (pari ad €
15.300,00) e n. SS/387 (pari ad €. 696,25), ovvero all'importo di cui al decreto ingiuntivo detratto quello della terza fattura, n. SS/388 (pari ad € 6.024,97); in totale
€ 15.996,25, oltre interessi come richiesti e concessi in sede di decreto ingiuntivo, ossia interessi di mora a far data dalla notifica del decreto -non avendo il creditore fornito prova della consegna della pec di diffida di cui al doc. n. 13 fasc. monitorio, fino al saldo effettivo- nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica.
L'assenza di prova dell'inadempimento, di cui al precedente par. 5, comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente.
9. Le spese del presente giudizio di opposizione vanno interamente compensate attesa la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di e Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2607 emess di 23/11/2023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuti e condanna e in solido a Parte_1 Parte_1 corrispondere a € teressi legali Controparte_1 su detta somma 23 fino a quella di saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione. Così deciso in OD, il giorno 2/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 312/2024 R. G. promossa da
[...]
Parte_1
- Attori - rappresentati e difesi dall'Avv. V. Colomba CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dagli Avv. M. De Gasperis e S. M. De Marzio in punto a: Contratto d'opera, opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma. All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE:
- non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto non ricorrendone i presupposti, ed essendo l'opposizione quivi spiegata fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, avendo circostanziato e dimostrato le contestazioni relative all'imperizia, negligenza del contegno avversario, nonché il danno subito. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2607/2023 ivi opposto, posta l'inesistenza del credito portato dalle fatture attivate in monitorio, nonché posta la circostanza che le opere relative alle medesime fatture non sono state eseguite e/o non sono state eseguite a regola d'arte;
- accertato e dichiarato il pregiudizio – patrimoniale e non - subito dai sig.ri nonché Parte_1 accertato che detto pregiudizio è derivato unicamente dal contegno tenuto da SNO, revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto;
- accertata e dichiarata la negligenza ed imperizia e mala esecuzione delle opere commissionate da Con parte della società , revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata e dichiarata la sussistenza del pregiudizio economico patito dagli odierni opponenti, in virtù del contratto di leasing sub doc. 3 nonché del piano di ammortamento di cui al doc. 46, Con condannare al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli opponenti, quantificato in € 9.300,00; - accertata e dichiarata la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale subito dagli opponenti, in Con termini di mancato godimento dell'imbarcazione per la stagione estiva, condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito, determinato in complessivi € 3.500,00;
- per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale subito Con dagli opponenti, nell'importo sopra determinato, condannare al risarcimento dei danni tutti subiti, per complessivi € 12.800,00 e/o per la somma ritenuta equa e dovuta in sede di CTU;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenga fondata e dovuta la pretesa Con creditoria della società , ridurre ad equità l'importo ingiunto, tenendo conto del pregiudizio e dimostrato subito dagli odierni opponenti, nonché il nesso causale tra tale pregiudizio ed il contegno della convenuta opposta.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
1) IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: atteso che l'opposizione svolta non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta, oltre interessi legali dalle singole scadenze e spese della procedura così come liquidate.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'opposizione proposta dai GN e Pt_1 in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti diffusamente dedotti nel Parte_1 presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che la all'esito del sinistro occorso all'imbarcazione “Tina” nel mese di Controparte_1 agosto 2021, riceveva l'incarico di eseguire dalla , ed in particolare dal dipartimento CP_2
“After Sales & Services” alcuni interventi di riparazione? b) Vero che lo su incarico della Controparte_3 Controparte_4 successivamente al sinistro occorso nel mese di agosto 2021, effettuava una perizia sulla dedotta imbarcazione ed accertava gli interventi riparatori per il ripristino di tale imbarcazione?
c) Vero che gli interventi riparatori da eseguire sulla imbarcazione denominata “Tina” venivano indicati alla dallo Controparte_5 Controparte_3 d) Vero che nel corso dell'esecuzione degli interventi riparatori sulla imbarcazione denominata m/y “ Tina”, la nella persona del NO segnalava allo Controparte_1 Persona_1 [...] ed al NO referente del dipartimento “After Sales & Controparte_3 Testimone_1 Services” del Gruppo Ferretti che lo stati degli invertitori andava verificato? e) Vero che in data 10 giugno 2022 allorquando il NO perito dello Testimone_2 [...]
ha effettuato una verifica sull'imbarcazione denominata “Tina” i lavori Controparte_3 sulla carena erano in corso d'opera? f) Vero che, successivamente all'esecuzione dei lavori di cui ai capitoli b) e c) i GN e Pt_1 [...] incaricavano la di eseguire sull'imbarcazione denominata “Tina” Parte_1 Controparte_1 interventi descritti nelle fatture nn. 386 SS, 387 SS e 388 SS del 2023, che le vengono esibite in copia,
e di provvedere al rimessaggio di detta imbarcazione? g) Vero che alcun compenso è stato richiesto ai GN e dalla Pt_1 Parte_1 CP_1
per il tagliando della imbarcazione denominata “Tina”, eseguito dalla prima
[...] Controparte_1 di consegnare l'imbarcazione ai medesimi GN Parte_1 h) Vero che i GN e al termine della stagione estiva 2022, chiedevano Pt_1 Parte_1 l'allaggio e la sosta al coperto della imbarcazione denominata “Tina”? i) Vero che i GN e dopo aver chiesto al termine della stagione estiva 2022 Pt_1 Parte_1 l'allagggio e la sosta al coperto dell'imbarcazione denominata “Tina”, chiedevano alla medesima di rimettere in mare l'imbarcazione per il fine settimana decorrente dal 22 Controparte_1 settembre 2022? l) Vero che i GN e in data 22 settembre 2022 si allontanavano dal cantiere Pt_1 Parte_1 della a bordo dell'imbarcazione “Tina”, senza farvi più ritorno? Controparte_1 Si indicano a testi sulle suesposte circostanze:
2 - il NO residente in [...]; Persona_1
- il NO , residente in [...]; - Testimone_3
- il NO residente in [...]; Testimone_4
- Il NO residente in [...]. Testimone_2 Ci si oppone sin d'ora alla prova testimoniale eventualmente articolata da parte opponente nei successivi ed eventuali termini ex art. 171 ter c.p.c., atteso che tali prove non sono state articolate nell'atto di citazione, così come prescritto dall'art. 163, comma 3^, n. 5, c.p.c.. Ci si oppone altresì all'ammissione della CTU nei termini indicati dagli opponenti, in quanto assolutamente indeterminata, volte a provare circostanze prive di alcuna rilevanza tecnica” e da provarsi documentalmente. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvezze Illimitate”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, in rito, va rilevato che l'istruttoria orale richiesta - anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti è inammissibile, per le ragioni già esposte nell'ordinanza in data 12/11/2024, che aveva rigettato <nel merito le prove richieste da parte convenuta, già capitolate nella comparsa di risposta, posto che non sono ammissibili i capitoli di prova formulati in modo da contenere -anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale (specie se d'ordine giuridico, medico o psicologico), quelli vertenti su circostanze negative, quelli vertenti su circostanze apprese da una delle parti, quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. b,c,d,f,g,h), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio, non sono, inoltre, ammissibili i capitoli di prova non articolati in modo specifico su circostanze di fatto, nonché i capitoli (cap. l), e quelli irrilevanti per la decisione (cap. g,h,i,l) ovvero vertenti su circostanze non contestate (cap. a,e) e/o ricavabili da documenti non disconosciuti dalla controparte>>. Dal momento che nel corso dell'istruttoria non sono emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le riportate valutazioni, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria risulta immotivata e finalizzata
3 esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
3. Nel caso di specie l'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2607 del 23/11/2023 emesso dal Tribunale di OD, (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 22021,22, oltre interessi e spese), ritualmente notificato, con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC in data 15/1/2024.
Il convenuto opposto allega di essere creditore della somma ingiunta sulla base di tre fatture (doc. nn. 4, 7, 10 fasc. monitorio) emesse in relazione a prestazioni di manutenzione, alaggio e rimessaggio dell'imbarcazione di parte attrice, emesse dall'azienda convenuta e non pagate.
4. Il credito contestato è oggetto delle tre fatture azionate nel procedimento monitorio (nn. 386, 387, 388, doc. da n. 4 a 12).
Parte opponente eccepisce in primo luogo che le predette fatture sono state Cont inviate allo solo in data 4 settembre 2023 e solo a seguito della e-mail/pec di contestazione a firma Avv. Colomba del 2 agosto precedente, senza alcun preventivo avviso e/o trasmissione in copia conforme agli opponenti, contrariamente a quanto sempre avvenuto precedentemente sia per i preventivi, sia per le fatture a seguito dei bonifici effettuati, e che, quindi, non ha mai potuto prendere visione, né cognizione delle fatture emesse, se non all'esito della istanza di visibilità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, senza potersi nemmeno immaginare, sino a quel momento, l'entità e le fonti del preteso credito. Secondo parte opponente tale comportamento “la dice lunga sulla consapevolezza del cantiere circa la legittimità e soprattutto serietà delle proprie richieste”; tuttavia, va rilevato che ciò non giustifica l'opposizione, poiché in ogni caso, la mancata comunicazione preventiva di dette fatture non costituisce prova dell'inesistenza del credito. Il motivo è, quindi, infondato in diritto.
5. In secondo luogo l'opponente eccepisce che la fattura n. 386 riguarda interventi e riparazioni effettuate con estremo ritardo, ed a seguito della tardiva emersione delle vibrazioni sugli invertitori a causa della superficialità e mancanza di diligenza del cantiere nella omessa verifica delle condizioni di tutta la linea di trasmissione interessata dall'urto in precedenza verificatosi, che ha di per sè ulteriormente
4 procrastinato, rispetto ai primi ritardi di circa 40 giorni, la consegna dell'imbarcazione.
Tali assunti non sono stati dimostrati;
al riguardo parte convenuta ha eccepito che non era stata coinvolta alla fase di accertamento dei danni per il sinistro del 15/8/2021 né alla fase di determinazione degli interventi necessari, e che solo nel corso dei lavori è emersa l'opportunità di verificare lo stato degli invertitori;
allega che la verifica è stata suggerita alla proprietà e fatta propria da quest'ultima, che ne chiedeva la verifica alla compagnia assicuratrice. Risulta documentalmente che la fattura relativa a tali lavori aggiuntivi non è stata pagata, e che per l'importo corrispondente (€ 15.300,00) è stato, tuttavia, corrisposto il rimborso agli opponenti da parte della compagnia assicuratrice.
Quanto agli allegati ritardi nell'esecuzione dell'intervento, parte convenuta ha eccepito che la necessità di esecuzione di ulteriori lavori era emersa solo nel corso della prima fase dell'intervento di riparazione a seguito del sinistro, e che pertanto veniva conferito alla convenuta l'incarico di effettuare i lavori di cui alla fattura n.
386. Ha, quindi, contestato che la protrazione della durata dei lavori possa essere imputata alla stessa convenuta, dal momento che il danno subito agli invertitori non era stato ancora rilevato. Dopo di che, gli opponenti commissionavano gli ulteriori lavori, di cui alle successive fatture azionate.
L'allegato inadempimento da ritardo è rimasto, quindi, sfornito di prova. Nel complesso, il motivo è risultato infondato in fatto.
6. In terzo luogo l'opponente eccepisce che la fatt. n. 387 riguarda interventi e prestazioni eseguite sulla barca in acqua a Porto Rotondo, a pochissimi giorni dalla sua riconsegna, per lavori che avrebbero dovuto essere stati effettuati a regola d'arte nel corso delle operazioni di riparazione oggetto dell'originario preventivo:
l'imbarcazione, infatti, era stata consegnata agli opponenti in data 16 luglio 2022 e gli interventi fatturati risalgono alle date del 26 luglio, 13 e 24 agosto 2022 sull'impianto di aria condizionata e sull'impianto dell'acqua dolce, oggetto di plurime contestazioni
- unitamente al mancato allineamento delle pale dei timoni - da parte dell'opponente nel corso dei lavori. Parte_1
La fattura riguarda interventi ulteriori sull'imbarcazione, che l'assicurazione non ha coperto in quanto estranei al sinistro del 2021.
Al riguardo parte convenuta ha eccepito che gli opponenti hanno utilizzato regolarmente l'imbarcazione per tutto il periodo estivo, senza lamentare
5 inconvenienti o difetti, fino a che il 27 Agosto 2022 chiedevano alla convenuta opposta di provvedere all'alaggio dell'imbarcazione, per poi chiedere nuovamente di rimettere in mare la barca il successivo 22 Settembre 2022; infatti, per quest'ultimo periodo di un mese, viene appunto emessa la fatt. n. 388, per le prestazioni di alaggio e di rimessaggio, contestata da parte opponente allegando che tali prestazioni non sono state effettuate e comunque richieste.
Su questi aspetti va rilevato che parte convenuta ha eccepito che “gli opponenti non hanno mai contestato di aver chiesto nel mese di settembre 2022 alla di rimettere l'imbarcazione Tina in acqua “per passare un'ultima CP_1 giornata in mare” (salvo poi allontanarsi, senza far più ritorno al cantiere della
[...]
e senza provvedere al pagamento di quanto dovuto)”; in proposito la CP_1 riportata descrizione dei fatti non è contestata da parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 C.p.c., non avendo parte attrice contestato il descritto utilizzo della barca nell'occasione indicata, limitandosi però a esprimere dubbi: “si dubita fortemente siano state effettuate e che comunque non sono mai state commissionate Cont al cantiere ”; sul punto va, però, precisato, che la prova dell'effettuazione delle prestazioni la deve dare il creditore e, siccome parte attrice allega che nel periodo contestato -tra il 22 Agosto e il 22 Settembre- la barca è rimasta in acqua, a fronte dell'allegazione dell'inesistenza delle prestazioni fatturate da parte convenuta spettava, quindi, a quest'ultima la prova del proprio credito anche per dette prestazioni, e detta prova in realtà non è stata fornita.
7. In proposito va richiamata l'impostazione interpretativa seguita dalla giurisprudenza, anche di questo ufficio, relativa all'onere della prova dell'inadempimento nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo. La giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità conferma che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Secondo, infatti, un criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, il creditore che agisce per l'adempimento - come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
6 Parimenti, però, la sola emissione della fattura n. 388 non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del credito per le operazioni di alaggio, rimessaggio e varo a
Settembre 2022; per quanto in particolare riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dai criteri sopra ricordati risulta che: <Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento…>> (Trib. OD (Del Borrello),
23/8/17, n. 1432; Trib. OD (Pagliani), 1/7/23, n. 743; Trib. OD (Pagliani),
3/11/20, n. 1316; Trib. OD (Bagnolii), 12/10/22, n. 1196); <… gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte>> (Trib.
OD (Del Borrello), 4/9/17, n. 1490); Trib. OD (Del Borrello), 18/9/17, n.
1603; Trib. OD (Del Borrello), 16/2/18, n. 277; Trib. OD (Del Borrello),
16/2/18, n. 278; Trib. OD (Pagliani), 18/9/18, n. 1544; Trib. OD (Pagliani),
17/1/19, n. 89; Trib. OD (Pagliani), 22/1/19, n. 121; Trib. OD (Pagliani),
22/3/19, n. 412; Trib. OD (Pagliani), 2/7/20, n. 779; Trib. OD (Pagliani),
8/10/20, n. 1137; Trib. OD (Primiceri), 3/8/23, n.1308).
Per la parte relativa a tale fattura, quindi, il credito azionato non è provato.
8. A quanto precede consegue che l'opposizione è parzialmente fondata con riferimento all'entità del dovuto;
in base alle risultanze sopra esposte, pertanto,
l'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto,
l'opponente -non risultando nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento
7 dell'importo residuo del credito originario>> (Trib. OD (Salvatore) 21/9/2017,
n. 1639).
La somma dovuta ammonta all'importo delle fatture n. SS/ 386 (pari ad €
15.300,00) e n. SS/387 (pari ad €. 696,25), ovvero all'importo di cui al decreto ingiuntivo detratto quello della terza fattura, n. SS/388 (pari ad € 6.024,97); in totale
€ 15.996,25, oltre interessi come richiesti e concessi in sede di decreto ingiuntivo, ossia interessi di mora a far data dalla notifica del decreto -non avendo il creditore fornito prova della consegna della pec di diffida di cui al doc. n. 13 fasc. monitorio, fino al saldo effettivo- nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica.
L'assenza di prova dell'inadempimento, di cui al precedente par. 5, comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente.
9. Le spese del presente giudizio di opposizione vanno interamente compensate attesa la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di e Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2607 emess di 23/11/2023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuti e condanna e in solido a Parte_1 Parte_1 corrispondere a € teressi legali Controparte_1 su detta somma 23 fino a quella di saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione. Così deciso in OD, il giorno 2/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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