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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1079/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 30.5.2023, vertente
TRA
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Artusi Sarcerdoti e Carlo Mongiat, con domicilio eletto presso i difensori, in Padova, via C. Rezzonico n. 6, appellanti/attori opponenti in primo grado
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese CP_1 di al n. , stesso numero di c.f., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IC NT, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona, Piazza Simoni n.
1, appellata/convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2084/2022 del Tribunale di
Padova, pubblicata il 30.11.2022, non notificata, emessa a definizione del procedimento n. 3609/2020 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2020, emesso dallo stesso Tribunale di Padova per la somma di € 688.521,08 a carico della
1 debitrice principale ( in seguito fallita) e per la somma di € 400.000 a Parte_4 carico dei fideiussori (sig.ri , e ); Parte_1 Parte_2 Parte_3 causa rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2025 – svolta avanti al c.i. con modalità di trattazione cartolare – in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ + 2]: Parte_1
“Contrariis reiectis, voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito, riformare la sentenza n.
2084 del 30.11.2022 del Tribunale di Padova per i motivi di appello tutti sopra esposti e per l'effetto: - accertare e dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile e/o per dolo della e in ogni caso accertare Controparte_1
e dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1 Parte_2 [...]
a garanzia delle obbligazioni di 24-7 s.r.l.; - accertare e dichiarare la nullità totale Parte_3 delle fideiussioni prestate dai signori e a garanzia Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle obbligazioni di s.r.l. ovvero, in via subordinata, la nullità parziale delle predette Pt_4 fideiussioni, per violazione della Legge antitrust n. 287/1990; - in ogni caso accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della Controparte_1 dall'azione nei confronti dei signori e;
- in ogni caso Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della
[...] nei confronti, singolarmente, del sig. del sig. e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 del sig. per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, nonché delle Parte_3 regole di trasparenza e informazione;
- conseguentemente accertare e dichiarare il danno rispettivamente e singolarmente cagionato, al sig. al sig. e al sig. Parte_1 Parte_2
da e, per l'effetto, condannare la Parte_3 CP_1 Controparte_1 CP_1 al pagamento, a ciascuno degli stessi, della somma prudenzialmente quantificata in € CP_1
194.194,66, pari all'importo già chiesto da ovvero della somma Controparte_2 che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con compensazione dei reciproci crediti;
- e per l'effetto di quanto precede rigettare le domande di pagamento di Controparte_1 contro i fideiussori signori e e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare che dagli stessi non è dovuto alcun importo;
in ogni caso: - spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di causa, del primo e del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A.
e C.P. di legge interamente rifuse. In via istruttoria: - si chiede di ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.: 1)
“Vero che Lei ha scritto la comunicazione email con data 31 marzo 2015 che Le si mostra, dal suo indirizzo all'indirizzo del Sig. allora legale Email_1 Parte_2 rappresentate di “enzo@rossocompany.it”, e per conoscenza all'indirizzo del Sig. Parte_4
(si mostri al testimone il doc. 68 del fascicolo degli Testimone_1 Email_2 opponenti)?”; 2) “Vero che Lei ha scritto la comunicazione email con data 27 luglio 2015 che
Le si mostra, dal suo indirizzo all'indirizzo del Sig. , allora Email_1 Parte_2 legale rappresentate di (si mostri al testimone il doc. 69 Parte_4 Email_3
2 del fascicolo degli opponenti)?”; 3) “Vero che Lei ha scritto la comunicazione email con data
21 ottobre 2015 che Le si mostra, dal suo indirizzo all'indirizzo del Email_1
Sig. , allora legale rappresentate di (si mostri Parte_2 Parte_4 Email_3 al testimone il doc. 70 del fascicolo degli opponenti)?”. Si indica quale testimone il Sig. Tes_2
c/o Banca MPS S.p.a.; - ove occorra, ordinare all'elenco degli associati all'ABI (doc.
[...]
23), ovvero a un novero di istituti bancari più limitato e ritenuto idoneo dalla Corte Ecc.ma, di esibire ex art. 210 c.p.c. i moduli standard di fideiussione omnibus utilizzati da detti istituti di credito nel periodo delle fideiussioni per cui è causa (ottobre 2015)”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“Contrariis reiectis, in via preliminare: rigettarsi l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per le ragioni sopra esposte. In via principale, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, e comunque infondato, l'appello avversario e, per l'effetto, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, nei termini rappresentati in atti, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G.,
n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova nei confronti di e dei signori Parte_4 Pt_1
e e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi
[...] Parte_2 Parte_3
e per gli effetti degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, delle garanzie rilasciate, signori
, c.f. , nato a [...] il [...], e residente ad Arzergrande Parte_2 C.F._2
(Pd) in Via Rovere 16, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(Pd) ed ivi residente in [...], , c.f. nato Parte_3 C.F._3
a Padova il 15.11.1982 ed ivi residente in [...], a pagare a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Controparte_1 CP_1 piazza Salimbeni, 3, c.f. , la somma di euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c P.IVA_1
18038/71, per le ragioni tutte esposte in atti, oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidate, e successive occorrende. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in sede di costituzione in giudizio e si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate in I grado”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 16.12.2019, Controparte_1 chiese al Tribunale di Padova l'emissione di ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo di € 1.314.406,91 nei confronti della società e (nei limiti Parte_4 dell'importo garantito di 400.000 € ciascuno) dei suoi garanti, sig.ri , Parte_1
e (oltre che di due altri soggetti – tali sig.ri e Parte_2 Parte_3 CP_3
– non parti del presente giudizio), esponendo a tal fine: CP_4
3 i) che in data 24.3.2015 aveva aperto a favore della 24/7 (c.f. e p.i. CP_5 Pt_4
), con sede in Piove di Sacco (Pd), Via Carrarese 9, il contratto di conto P.IVA_2 corrente n. 18038/71 (doc. 3 del fasc. mon.);
ii) che successivamente, con contratto di finanziamento in data 30.10.2015, aveva erogato a 24/7 il finanziamento C.D.P. n. 7417190941 di originari € Pt_4
1.000.000,00 da destinare a “investimenti da realizzare”, rientrante nell'ambito della
Convenzione conclusa tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti in data 5.8.2014 (c.d.
“Piattaforma Imprese”), alla quale Banca M.P.S. S.p.a. aveva aderito in data
30.10.2014 (doc. 4 f.m.);
iii) che, sempre in data 31.10.2015, aveva erogato a 24/7 l'ulteriore Pt_4 finanziamento CDP n. 7417192712 di originari € 200.000,00 (da destinare a
“incremento del capitale circolante”), anche esso rientrante nell'ambito della predetta
“Piattaforma Imprese” (doc. 5 f.m.); iv) che il credito della Banca nei confronti di 24/7 S.r.l. risultava assistito dalle seguenti garanzie: garanzia omnibus per € 300.00,00, in seguito elevata a €
400.000,00 (doc. 6/a – b f.m.) rilasciata dal sig. ; garanzia omnibus per Parte_2
€ 300.00,00, in seguito elevata a € 400.000,00 (doc. 7/a – b f.m.) rilasciata dal sig.
garanzia omnibus per € 300.00,00, in seguito elevata a € 400.000,00 Parte_1
(doc. 8/a – b f.m.) rilasciata dal sig. ; garanzia omnibus per € Parte_3
300.00,00 (doc. 9/a) rilasciata dal sig. il quale, tuttavia, con Parte_5 atto in data 29.12.2017, aveva dichiarato di recedere dalla garanzia (doc. 9/b), di talché la richiesta monitoria nei suoi confronti veniva chiesta con esclusivo riferimento ai crediti derivanti dai finanziamenti C.D.P.; garanzia omnibus per € 400.000,00 (doc.
10/a-b f.m.) rilasciata dal sig. CP_6
v) che la società 24/7 si era resa inadempiente agli obblighi generati dai Pt_4 predetti contratti, sicché la comunicava alla stessa, e ai garanti, la revoca/il CP_1 recesso da tutti i rapporti e intimava il pagamento del dovuto (docc. 11, 12, 13, 14,
15 e 16 del fasc. mon.); vi) che l'intimazione di pagamento non aveva sortito riscontro positivo, sicché il credito della banca risultava all'attualità (e cioè al momento del deposito del ricorso monitorio) pari a € 1.314.406,19, di cui € 693.312,78 in relazione alla rata insoluta al 30.6.2019 e capitale residuo del finanziamento n. 74179094; € 81.094,13 in relazione alla rata insoluta al 30.6.2019 e capitale residuo del finanziamento n.
741719271; € 540.000 in relazione al saldo negativo del c/c n. 18038/71, con la precisazione che detta ultima voce di credito risultava dalla limitazione del credito
4 rispetto al reale saldo negativo del c/c di € 597.537,24, senza rinuncia, tuttavia, al maggior credito;
vii) che gli importi indicati erano esattamente ricavabili, sia dagli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di c/c (doc. 17 f.m.), sia dagli estratti certificati ai sensi dell'art. 50 TUB dal dott. , Titolare Area Territoriale Nord Est Persona_1 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in data 20.9.2019 (docc. 18, 18bis e 18ter).
2. Nell'ambito dell'interlocuzione preliminare sviluppatasi nell'ambito del procedimento monitorio il Tribunale chiese alla banca ricorrente una serie di integrazioni. Nello specifico: A) con provvedimento del 7.1.2020 vennero chiesti chiarimenti sugli interessi (anatocistici post 1.1.2014 e usurari) e sul luogo di residenza degli altri due fideiussori ( e al fine della determinazione della CP_3 CP_4 competenza, richiesta alla quale la Banca rispose con nota in data 31.1.2020, con cui dichiarò altresì di rinunciare agli interessi contabilizzati nel c.c. n. 18038/71, limitando la richiesta di ingiunzione, quanto all'esposizione del conto corrente, al minore importo di € 540.000,00; B) con provvedimento del 10.2.2020 venne invece chiesto alla banca di produrre la documentazione ex art. 50 T.U.B. e di chiarire le voci “rimborso finanziamenti”, annotate in addebito nel conto corrente, che avevano determinato l'esposizione debitoria oggetto della domanda monitoria, richiesta a cui la Banca rispose con la nota del 27.2.2020, con la quale precisò (tra l'altro) che:
“Nell'estratto del c/c n. 18038/71, è talora riportata la dicitura “rimborso finanziamenti”. Per comprendere il significato di tale espressione, va detto che la aveva acceso a nome della CP_1 società vari contratti di credito. In questa sede vengono in rilievo, in particolare, i Pt_4 contratti di credito in data 2.10.2018 (doc. 32) e in data 16.1.2019 (doc. 33), da cui scaturivano, rispettivamente, i seguenti rapporti anticipi: a) il rapporto anticipi n.
105524618,64 (doc. 34), sul quale venivano concesse le seguenti anticipazioni: a.i) anticipazione n. 1 per Euro 64.849,24 in data 31.10.2018 (doc. 35); a.ii) anticipazione n. 2 per Euro 45.573,45 in data 21.12.2018 (doc. 36); a.iii) anticipazione n. 3 per Euro 89.500,00 in data 21.12.2018 (doc. 37). b) il rapporto anticipi n. 107355119.78 (doc. 38), sul quale veniva concessa l'anticipazione n. 1 per euro 361.700,00 in data 25.1.2019 (doc. 39). Ebbene, al momento della concessione delle singole anticipazioni, i relativi importi venivano accreditati sul c/c n. 18038/71. Ciò si ricava leggendo l'estratto conto corrente n. 18038/71 (doc. 17), in corrispondenza delle diverse date sopra indicate. Questa operazione di accredito, eseguita sul c/c ed indicata dalla nella colonna “entrate” come “erogazione finanziamento”, CP_1 generava, contemporaneamente, una posta negativa sul conto anticipi, di corrispondente valore. Per quanto qui interessa, va detto che le fatture alla base delle predette anticipazioni non venivano onorate dal terzo debitore né, comunque, il relativo importo veniva saldato dal cliente, di talché il relativo valore veniva imputato sul c/c n. 18038/71, indicando, sotto la
5 colonna “uscite”, una corrispondente posta negativa, identificabile con l'espressione, utilizzata dall'istituto di credito: “rimborso finanziamenti”. In ragione di quanto sopra, siffatta locuzione deve essere interpretata nel senso che le somme addebitate in c/c sono state utilizzate per colmare il saldo negativo dei rapporti anticipi, a copertura dell'importo anticipato dalla CP_1
a fronte della presentazione delle fatture. In questo senso, quindi, il saldo di conto corrente non contiene una duplicazione di importi: le somme di cui si sta discutendo, infatti, sono state anticipate dalla alla cliente, ma mai pagate né dai terzi debitori né dalla cliente stessa. CP_1
Per tale ragione è stata generata sul c/c la corrispondente posta negativa. Per dare concreto riscontro alla ricostruzione appena fornita, basti ragionare sugli anticipi citati poco sopra.
L'importo di euro 64.849,24 per l'anticipazione n. 1 (a.i) risulta erogato in data 31.10.2018 e successivamente addebitato in data 7.6.2019 (doc. 17). L'importo di euro 45.573,45 per l'anticipazione n. 2 (a.ii) risulta erogato in data 21.12.2018 e addebitato in data 6.8.2019 (doc.
17). L'importo di euro 89.500,00 per l'anticipazione n. 3 (a.iii) risulta erogato in data
21.12.2018 e addebitato in data 6.8.2019 (doc. 17). L'importo di euro 361.700,00
l'anticipazione n. 1 (b.) risulta erogato in data 25.1.2019 e addebitato in data 6.8.2019 (doc.
17)”, dando altresì atto dell'esecuzione nelle more di pagamenti parziali del debito da parte del , a fronte della quale dichiarò di ridurre la pretesa Controparte_2 creditoria con riguardo alla posizione di al minor importo di € 688.521,08, Parte_4 ferma la richiesta di ingiunzione di pagamento già formulata nei confronti dei garanti
(“3. Intervenuto pagamento di parte del credito per il quale si è chiesta l'ingiunzione. Nelle premesse, si è dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di Controparte_2 di parte del credito. Si chiede, pertanto, al Giudice di tenere conto di tale evento, che andrà necessariamente ad incidere sull'emissione del d.i.. In particolar modo, tenuto conto del fatto che, successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione, Controparte_1
- la quale aveva inizialmente richiesto l'emissione del provvedimento monitorio per
[...]
l'importo di Euro 1.314.406,91 - ha percepito la somma complessiva di Euro 625.885,83 - di cui Euro 560.343,75 a copertura del credito derivante dal finanziamento CDP n. 741719094 in data 30.1.2015 ed Euro 65.542,08 a copertura del credito derivante dal finanziamento CDP n.
741719271 in data 31.10.2015 – la domanda monitoria deve considerarsi ora ridotta, con riguardo alla posizione di al minor importo di Euro 688.521,08, ferma la richiesta Parte_4 di ingiunzione di pagamento già formulata nei confronti dei garanti, nei limiti del minor importo garantito e salvi i diritti spettanti a in merito al recupero, nei Controparte_2 confronti dei debitori, delle somme versate alla Banca. Più precisamente, il credito della Banca deve essere rideterminato e, quindi, ingiunto in euro 688.521,10, di cui euro 132.969,03 in relazione al finanziamento n. 74179094; euro 15.552,05 in relazione al finanziamento n.
741719271; euro 540.000 in relazione al c/c n. 18038/71 (con la precisazione che quest'ultima voce è qui limitata rispetto al maggior saldo negativo del c/c, pari a euro 597.537,24)”).
3. Ottenuti i chiarimenti richiesti, il Tribunale di Padova emise il decreto ingiuntivo n. 667/2020, del 12.3.2020, per l'importo di complessivi € 688.521,08 nei confronti
6 della debitrice principale, e per quello di € 400.000 (pari al limite della Parte_4 somma garantita) nei confronti di ciascuno dei fideiussori richiesti, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio.
4. Con atto di citazione notificato il 19.6.2020, e i garanti, sig.ri Parte_4 Pt_1
e , opposero l'ingiunzione contestando la pretesa di M.P.S. sulla base Pt_2 Parte_3 di sette motivi di opposizione, nello specifico attinenti ai seguenti profili: i) quanto al primo motivo: difetto di titolarità attiva in capo alla banca del credito derivante dai finanziamenti “Cassa Depositi e Prestiti”; ii) quanto al secondo motivo: difetto di certezza e liquidità del credito ingiunto;
iii) quanto al terzo motivo: inesistenza di un credito restitutorio relativo ai finanziamenti “Cassa Depositi e Prestiti”; iv) quanto al quarto motivo: insussistenza dell'integrale pretesa relativa al conto corrente, in quanto gravato dall'applicazione di condizioni economiche illegittime;
v) quanto al quinto motivo: invalidità e inefficacia delle fideiussioni bancarie per violazione del divieto posto dal D.M. 23.9.2005 e dal D.M. 26.4.2013 di “sovra-garantire” con garanzie diverse da quelle del i mutui “Cassa Depositi Controparte_7
e Prestiti”, nonché violazione dei canoni di correttezza e buona fede e delle regole di trasparenza e informazione e inadempimento di Banca MPS S.p.a.; vi) quanto al sesto motivo: nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990; vii) quanto al settimo motivo: decadenza della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non aver proposto e coltivato le proprie istanze giudiziali contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c.
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 667/2020 del 12.3.2020 opposto nei confronti di s.r.l., e rigettare l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria Pt_4 esecutività del decreto medesimo contro i fideiussori opponenti sig.ri Parte_1 Parte_2
e , per tutti i motivi suesposti;
nel merito: - accogliere l'opposizione al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 667/2020 del 12.3.2020, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo, rigettando le domande di pagamento della Controparte_1 contro e dichiarando non dovuto l'importo alla stessa ingiunto;
- accertare e
[...] Parte_4 dichiarare la nullità e/o pronunciale l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile e/o per dolo della e in ogni caso accertare e dichiarare Controparte_1
l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a garanzia dell'esposizione della per violazione del D.M. 23.9.2005 e del D.M. Parte_4
26.4.2013; - accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...] nei confronti dei signori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, nonché delle regole di Parte_3
7 trasparenza e informazione, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta;
- accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni prestate dai signori e a garanzia dell'esposizione della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] per violazione della Legge antitrust n. 287/1990; - accertare e dichiarare la decadenza Pt_4 ex art. 1957 c.c. della dall'azione nei confronti dei Controparte_1 signori e in relazione alle fideiussioni prestate a Parte_1 Parte_2 Parte_3 garanzia dell'esposizione della - per l'effetto di quanto precede e per ogni altro Parte_4 motivo esposto nel presente atto, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2020 del 12.3.2020 e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo, rigettando le domande di pagamento di contro i fideiussori signori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e dichiarando dagli stessi non dovuto l'intero importo ingiunto per i motivi Parte_3 tutti suesposti;
in ogni caso: spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di causa, oltre i.v.a. e c.p. di legge interamente rifuse”.
5. Si costituì Banca M.P.S. contestando le ragioni dell'opposizione e tuttavia riducendo, per evitare ogni contestazione relativa al c/c, l'ammontare della relativa pretesa (inteso quella riferita al rapporto di c/c) a € 525.160,66 (“II.d. Conto corrente.
Correttezza del quantum. Prima di procedere all'analisi dettagliata delle doglianze avversarie, si impone, doverosamente, una premessa. Come più volte ribadito, in sede monitoria la CP_1 ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione al c/c n. 18038/71 per il valore di euro 540.000,00, precisando che tale voce è stata limitata rispetto al saldo negativo del c/c, pari – alla data di redazione del certificato ex art. 50 tub (20.9.2020) – a euro 597.537,24.
Tale importo era comprensivo anche delle somme addebitate a titolo di interessi per euro
52.448,00 (di cui euro 7.454,56 maturati in relazione al c/c n 18038/71 ed euro 44.993,44 confluiti sul medesimo c/c in relazione ai rapporti anticipi su esso appoggiati) (doc. 27 monitorio). Sottraendo tale somma al saldo negativo di c/c, si giungeva ad un importo netto di euro 545.089,24. Valutate, tuttavia, le effettive possibilità di recupero, anche in considerazione dei costi necessari per la concreta soddisfazione delle proprie ragioni, la CP_1 limitava ulteriormente la pretesa creditoria, chiedendo l'emissione del provvedimento monitorio per il minor importo di euro 540.000,00. Già solo per tale ragione, il comportamento della Banca si sottrae ad ogni possibile censura. Tuttavia, ferma tale premessa e certa del proprio buon operato, a fronte dell'opposizione avversaria, parte opposta, per mero spirito tuzioristico, si è spinta ad eseguire un'ulteriore valutazione. Dopo aver rinunciato all'addebito degli interessi sul c/c e dopo aver riconosciuto, di fatto, alla società correntista la gratuità delle anticipazioni, attraverso la decurtazione delle relative poste, la ha verificato quale fosse CP_1 la scopertura in linea capitale, eliminando tutti gli addebiti registrati a titolo di interessi, spese e commissioni e tenendo conto pure dell'importo di euro 8.486,46 accreditato il 23.10.2019, successivamente alla redazione dell'estratto ex art. 50 tub. All'esito di tale ricalcolo, operato previa rigenerazione dell'estratto di c.c. (doc. 8) la parte qui difesa è giunta a evidenziare, comunque, a tutto voler concedere, un ingente saldo debitore di c/c, a carico di pari Pt_4
8 ad euro 525.160,66. Di tale importo si terrà conto in sede di formulazione delle conclusioni, laddove verrà richiesto il pagamento dell'importo finale di Euro 673.681,74 (di cui Euro
132.969,03 per il credito derivante dal finanziamento n. 74179094; Euro 15.552,05 per il credito derivante dal finanziamento n. 741719271; Euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c
18038/71)”), concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Contrariis reiectis, in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge, concedersi la provvisoria esecutorietà del d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G., n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova, nei confronti dei signori e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 per le ragioni tutte esposte in atti, quanto meno in relazione all'importo di Euro 673.681,74.
In via principale, contrariis rejectis, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, nei termini rappresentati in atti, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019
R.G., n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova nei confronti di e dei signori Pt_4 Pt_1
e e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi
[...] Parte_2 Parte_3
e per gli effetti degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, delle garanzie rilasciate, Pt_4 cf e p. iva , con sede in 35028 Piove di Sacco (Pd), Via Carrarese 9, in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, e i signori , cf , nato Parte_2 C.F._2
a Padova il 23.6.1973, e residente a[...], cf Parte_1
, nato a [...] il [...] (Pd) ed ivi residente in [...]
n. 39/b, , cf nato a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3 residente in [...], a pagare a , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in , piazza Salimbeni, 3, c.f. CP_1
, la somma di Euro 673.681,74 (di cui Euro 132.969,03 per il credito derivante P.IVA_1 dal finanziamento n. 74179094; Euro 15.552,05 per il credito derivante dal finanziamento n.
741719271; Euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c 18038/71), per le ragioni tutte esposte in atti, oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidate, e successive occorrende. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre accessori di legge”).
6. A seguito del fallimento della dichiarato dal Tribunale di Padova con Parte_4 sentenza n. 153 del 3/14.12.2020, il processo venne riassunto dai fideiussori Pt_1
e con ricorso in data 3.3.2021, insistendo nelle difese e nelle Pt_2 Parte_3 domande svolte prima dell'interruzione. In sede di riassunzione, si costituì nuovamente la banca ribadendo le conclusioni già precedentemente assunte. Non si costituì, invece, il 24/7 Controparte_8 Pt_4
7. Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
depositate le memorie integrative ed istruttorie, la causa, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria,
è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, ritenuta l'opposizione fondata con esclusivo riferimento al difetto (all'attualità, e cioè al
9 momento della decisione) di titolarità attiva in capo a M.P.S. S.p.a. del credito derivante dai due contratti di mutuo, n. 741719094 e n. 741719271, stipulati in data
30.10.2015, e per contro infondata nel resto, in quanto “l'ammontare del saldo negativo per € 540.000,00 del conto corrente n. 18038/71, ossia dell'ulteriore rapporto azionato in via monitoria, supera, di per sé solo, l'ammontare dell'importo garantito con le fideiussioni omnibus stipulate dagli opponenti per euro 400.000,00 in favore della società Parte_6 dichiarata fallita nel corso del giudizio”, sicché “Pur revocato il decreto ingiuntivo, vi è dunque condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca della somma di euro 400.000,00 oltre interessi, già indicata nel provvedimento monitorio”, ha così deciso: “1. Accoglie
l'opposizione nei limiti di cui in motivazione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 667/2020. 3.
Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] della somma di euro 400.000,00, oltre interessi al tasso di Controparte_1 legge dalla data del 22/7/2019 fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della domanda al saldo.
4. Condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento in favore della delle spese di Parte_3 Controparte_1 lite del processo di opposizione che si liquidano in euro 19.300,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa. 5.
Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] delle spese di lite della fase monitoria che si liquidano in euro Controparte_1
7.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 870,00 per spese specifiche;
infine, IVA e Cassa”.
8. I garanti, originari opponenti, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno appellato la sentenza con (esclusivo) riguardo alla parte relativa alla ritenuta validità ed efficacia delle fideiussioni dagli stessi rilasciate, chiedendo, previa inibitoria, e in riforma della sentenza impugnata, il rigetto integrale della domanda di credito della banca, nonché la condanna della stessa in relazione ai danni dai medesimi sofferti (in tesi per effetto della moltiplicazione dei titoli esecutivi accumulatisi a loro carico con riguardo alla medesima vicenda per cui è causa), concludendo nei termini trascritti in epigrafe, nello specifico deducendo, a fondamento dell'impugnazione:
i) con il primo motivo, la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per erronea ricostruzione del fatto e mancata e/o erronea valutazione delle prove in relazione alle obbligazioni garantite;
ii) con il secondo motivo, la violazione degli artt. 116, co. 1, e 117, co. 6, T.U.B.
e violazione del D.M. 26.4.2013, nonché degli artt. 1325 e 1418 c.c.;
iii) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 e 1439
c.c.;
10 iv) con il quarto motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1175,
1176, 1337 e 1375 c.c.;
v) con il quinto motivo, la violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, dell'art. 1957
c.c. e degli artt. 1363, 1419, 2697, 2964 e 2966 c.c.; vi) con il sesto motivo, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1284, co. 4, c.c.
9. M.P.S. si è costituita nel secondo grado prendendo posizione sui motivi dell'impugnazione, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
10. Respinta l'istanza cautelare;
fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione riportata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
11. Va preliminarmente evidenziato che il giudice di primo grado ha articolato la decisione in tre parti, analizzando:
a) nella prima, il tema della titolarità del credito derivante dai mutui stipulati in data 30.10.2015, escludendo che la stessa spettasse alla ricorrente Controparte_1
, essendo stati detti crediti ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti già in
[...] data 30.10.2015, donde la loro estraneità alla pretesa creditoria azionata da M.P.S. in via monitoria [cfr. sentenza, pag. 9 – 11: “Con un primo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono il difetto di titolarità attiva, in capo a , dei Controparte_1 crediti derivanti dai saldi residui dei contratti di mutuo stipulati tra la banca e la in Parte_4 data 30/10/2015. Il motivo è fondato. In particolare, gli elementi di prova addotti dagli opponenti a sostegno della contestazione depongono nel senso dell'avvenuta cessione dei crediti sopra individuati in favore della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., anche a fronte dell'assenza di una seria e circostanziata replica da parte dell'opposta. Nello specifico, con atto introduttivo, gli opponenti hanno prodotto due distinte lettere di accettazione della cessione del credito avvenuta in favore della Cassa Depositi e Prestiti in data 30/10/2015 (docc. 5 e 6), ossia nella medesima data di conclusione dei contratti di mutuo, con esplicita allegazione che le lettere sono state redatte su modulo proveniente dalla banca e, Controparte_1 in particolare, sul modulo n. 23085MID – Ver. del 5/5/2015. Sul punto, deve essere innanzitutto considerato che la convenuta opposta ha omesso di prendere specificamente posizione sulla questione, limitandosi a manifestare una riserva di miglior contestazione che, tuttavia, non è mai stata sciolta. La circostanza della redazione delle lettere di accettazione su
11 modulo MPS è, dunque, da darsi per non contestata (art. 115 c.p.c.) ed è di rilevante importanza, poiché indica, quantomeno, una condivisione del contenuto delle medesime lettere, se non addirittura una compartecipazione nella loro redazione. Tale circostanza trova poi conferma nell'analisi diretta del documento, che appare redatto su un modulo prestampato, che riporta in calce la dizione “Mod. 23085MID – Ver. del 5/5/2015”; il che chiarisce la circostanza della sussistenza di un contenuto standardizzato del documento, riportante l'accettazione, ad opera del debitore ceduto, della cessione di crediti, nel quadro di operazioni realizzate dalla banca su larga scala. A tali considerazioni, va aggiunto che, nella parte in alto dei documenti in questione, è riportato il timbro della “Banca Monte dei Paschi di Siena Centro
PMI Rovigo”, che ulteriormente costituisce elemento univoco nel chiarire l'approvazione, se non la compartecipazione, dell'opposta nella redazione del contenuto del documento, di conseguenza nella condivisione delle circostanze ivi riportate. Poiché dunque in entrambe le lettere, la debitrice ceduta ha dato atto dell'esistenza di una cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di mutuo da essa stipulati, avvenuta tra la , Controparte_1 quale cedente, in favore della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., quale cessionaria, la circostanza dell'avvenuta cessione di tali crediti deve darsi per pacifica, nel senso che la stessa odierna opposta ha manifestato la propria condivisione circa l'esattezza delle affermazioni riportate dalla debitrice ceduta, apponendo il proprio timbro sulle lettere di accettazione delle cessioni di credito. Un ulteriore elemento che depone nel senso dell'avvenuta cessione del credito è costituito dalle risultanze dello stato passivo fallimentare della così come Parte_4 documentate dagli opponenti con seconda memoria istruttoria. In particolare, dalla lettura dei documenti 87 e 88 degli opponenti emerge che la ha fatto istanza di Controparte_1 insinuazione al passivo della in proprio, con riguardo al solo conto corrente n. Parte_4
18038/71, mentre ha proposto la medesima istanza, in nome e per conto della Cassa Depositi
e Prestiti s.p.a., con riguardo al saldo residuo dei due contratti di mutuo del 30/10/2015.
Peraltro, l'attività di tutela del credito, in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., risulta corrispondente a quella indicata nella lettera di accettazione della cessione dei crediti redatta su modulo MPS, ove è riportato che “il cessionario ha conferito al cedente mandato con rappresentanza, affinché in nome e per conto del cessionario […] svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti” (docc. 5 e 6 opponente), come effettivamente realizzato con l'istanza di insinuazione al passivo della Pt_4 per quanto riguarda i contratti di mutuo del 30/10/2015. Anche tale documentazione è
[...] rimasta priva di contestazione da parte dell'opposta, la quale ha omesso di prendere posizione sul punto. Alla luce di ciò, sussistono plurimi e circostanziati elementi di prova che depongono nel senso dell'avvenuta cessione dei crediti derivanti dai mutui stipulati in data 30/10/2015 tra
MPS e la 24-7 s.r.l., costituiti da: i) le lettere di accettazione della cessione redatte su modulo
MPS e riportanti il timbro della banca;
ii) le istanze di insinuazione al passivo, di cui l'una svolta da MPS in proprio con esclusivo riguardo al saldo del conto corrente e l'altra svolta, invece, in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti, quanto ai residui saldi dei contratti di mutuo in questione;
iii) l'assenza di una specifica contestazione da parte della convenuta circa le
12 produzioni documentali degli opponenti. In definitiva, vi è prova dell'avvenuta cessione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo, n. 741719094 e n. 741719271, stipulati in data
30/10/2015, in favore della Cassa Depositi e Prestiti, peraltro unico soggetto cui tali crediti potevano essere ceduti (vedi art. 6 dei contratti di finanziamento). L'opposta non è dunque titolare attiva di tali crediti e non può, di conseguenza, chiederne il saldo residuo agli odierni opponenti;
il che assorbe ogni ulteriore e subordinata questione relativa all'ammontare del debito”].
Tale capo della sentenza non è stato impugnato dalla ed è quindi passato in CP_1 giudicato.
Risulta, per l'effetto, inconferente ai fini di cui si tratta l'affermazione che si legge nell'incipit della comparsa conclusionale di M.P.S., secondo cui: “la Banca ritiene doveroso segnalare che, nelle more del giudizio, il credito originato dai due finanziamenti CDP
n. 741719094 (sub doc. 3) e n. 741719271 (sempre sub doc. 3) è stato oggetto di ri-acquisto in forza di convenzione intercorsa tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e la Banca stessa, come risulta dall'accordo qui depositato unitamente all'estratto dell'elenco dei crediti riacquistati e oggi facenti capo alla Banca, incluso quello azionato nei confronti di e dei suoi Parte_4 garanti, tra cui i signori e (doc. 10). Un tanto si evidenzia, a ulteriore Pt_1 Pt_2 Parte_3 conferma dell'infondatezza dell'altrui appello”;
b) nella seconda, le contestazioni relative al rapporto di conto corrente, rilevando come queste risultino in parte inconferenti, avendo la banca rinunciato ad ogni pretesa a titolo di interessi, e in parte infondate per genericità della relativa contestazione [cfr. sentenza, pag. 12 – 14: “Quanto al rapporto di conto corrente n.
18038/71, aperto con contratto del 24/3/2015 regolarmente sottoscritto, non sussiste contestazione relativa all'attuale titolarità del credito in capo a MPS. Tuttavia, gli opponenti hanno contestato l'applicazione di condizioni economiche illegittime, quali: i) anatocismo;
ii) interessi usurari;
iii) spese non pattuite, corrispettivi per accordato e C.I.V. illegittime. Si tratta di contestazioni infondate. Dato atto che l'opposta ha depositato in sede di comparsa di costituzione e risposta la serie integrale degli estratti conto del rapporto, si evidenzia in primo luogo la genericità di ogni contestazione relativa al conto corrente, poiché gli opponenti, per ciascuna delle tipologie di illegittimità lamentate, non hanno indicato né l'ammontare dei pretesi indebiti, né il periodo di sviluppo del rapporto in cui essi si sarebbero verificati, né la loro incidenza sul rapporto contrattuale, nel quadro di una doglianza proposta sotto il solo profilo delle affermate violazioni di legge, senza riferimenti specifici al caso concreto. Tale elemento di genericità è confermato dall'assenza di una perizia di parte che dettagli gli indebiti lamentati, sopperendo in tal modo alle carenze di allegazione degli atti difensivi. Sul punto, si evidenzia che, per opinione comune della giurisprudenza, in materie specialistiche quali il diritto bancario, la produzione di una perizia di parte si rivela necessaria per l'esame tecnico della domanda, ai fini, in particolare, di specificazione delle allegazioni, affinché queste, cioè,
13 non siano limitate alla mera asserzione dell'esistenza di poste illegittime da verificare poi con consulenza tecnica d'ufficio a natura esplorativa, dunque inammissibile, ma siano estese ad una verifica, quantomeno di parte, ma pur sempre tecnica, dell'incidenza degli indebiti lamentati sullo sviluppo del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, la genericità delle allegazioni si somma all'assenza di una perizia di parte che dettagli l'ammontare degli indebiti lamentati, nel quadro di contestazione che, per tali motivi, non ha trovato verifica in sede di istruttoria. Vi è poi un ulteriore elemento da tenere in considerazione, dirimente. Già in sede monitoria, la banca opposta ha dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa per interessi derivante dal rapporto di conto corrente n. 18038/71, depositando a tal fine anche un conteggio che esplicita la misura di tutti gli interessi applicati al rapporto e dunque rinunciati, per euro
52.448,00 (doc. 27 monitorio). Tale conteggio è rimasto privo di specifica replica o contestazione da parte degli opponenti, i quali non hanno affermato, ad esempio, che il conteggio è da ritenersi errato o che, invero, il saldo azionato dalla banca presenta al suo interno poste per interessi;
al contrario, gli opponenti hanno semplicemente preso atto dell'affermazione della banca, già in sede di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pag.
14). Ne deriva che, a fronte della completa espunzione di ogni posta per interessi e della relativa rinuncia da parte della banca in sede monitoria, ogni contestazione in punto ad interessi anatocistici ed usurari è infondata, poiché è oggetto della domanda il solo saldo negativo del conto corrente derivante da operazioni eseguite dalla correntista, privo dell'applicazione di interessi. Infine, risulta infondata anche ogni contestazione in punto a pagamenti non contabilizzati, spese non pattuite, corrispettivi su accordati e C.I.V. illegittime, poiché, richiamando quanto sopra esposto, generica e priva di un'indicazione chiara e specifica dell'ammontare dei lamentati indebiti e dell'incidenza sul rapporto azionato in via monitoria.
Da ultimo, si evidenzia che l'assenza di tali indicazioni e la genericità della allegazioni risultano particolarmente rilevanti nel caso in esame, poiché, a fronte dell'ampia divergenza tra il saldo residuo del conto corrente azionato in via monitoria (euro 540.000,00) e l'ammontare delle garanzie rilasciate dagli opponenti (euro 400.000,00), gli opponenti avrebbero dovuto ulteriormente specificare se l'ammontare dei pretesi indebiti per voci diverse dagli interessi avrebbe comportato o meno una riduzione del saldo negativo di oltre 140.000,00 euro, al di sotto della somma garantita. In definitiva, ogni doglianza relativa al saldo del conto corrente
è infondata”].
Anche tale statuizione non risulta gravata ed è pertanto passata in giudicato;
c) nella terza, le contestazioni relative alla validità ed efficacia delle fideiussioni
(omnibus) di riferimento, sottoscritte nell'ottobre del 2015, e quelle relative alla validità ed efficacia dell'intimazione/richiesta stragiudiziale di pagamento ex art. 1957 c.c., negata sotto più profili dai garanti opponenti ed invece sostenuta dalla banca ricorrente [cfr. sentenza, pag. 14 – 23: “Gli opponenti contestano poi la validità delle garanzie da essi rilasciate. Sotto un primo profilo, gli opponenti lamentano la nullità/annullabilità/inefficacia delle fideiussioni omnibus da essi rilasciate in data 19/10/2015
14 per contrarietà alla disciplina posta dal D.M. del 23/9/2005 che, nella parte II dell'allegato approvato, al punto 4.4., così recita: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. In particolare, secondo gli opponenti, le fideiussioni omnibus da essi sottoscritte in data 19/10/2015 sarebbero state rilasciate “in un contesto particolare, nello stesso mese e per lo stesso importo complessivo dei finanziamenti nello stesso mese e per lo stesso importo complessivo dei finanziamenti […], e che ad ottobre 2015 non aveva debiti, anzi: il saldo del c.c. n. Parte_4
1803871 al 1.10.2015 era attivo per ben € 317.811,71” (pag. 3, prima memoria istruttoria); da ciò deriverebbe l'invalidità delle fideiussioni omnibus, poiché rilasciate a garanzia degli obblighi restitutori derivanti dai contratti di mutuo del 30/10/2015, in contrasto con norma affermata come imperativa, ossia il D.M. 23/9/2005, e, in ogni caso, nulle per non meritevolezza o illeceità della causa, poiché poste in essere in violazione del divieto di “sovra- garantire” mutui, già oggetto di garanzia pubblica per mezzo del Controparte_7
In tale contesto, secondo gli opponenti, la nullità delle garanzie per contrarietà alla disciplina del D.M. 23/9/2005 travolgerebbe l'intero contenuto delle fideiussioni omnibus, per tali ragioni invalide anche con riferimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dal conto corrente con annesse anticipazioni azionato in via monitoria. La contestazione è infondata. Sul punto, si osserva innanzitutto che le fideiussioni omnibus sono state rilasciate in data 19/10/2015, quando cioè tra la società garantita e l'opposta era in corso di esecuzione un Parte_4 rapporto di conto corrente, aperto in data 24/3/2015, con annessi rapporti di anticipazioni di fatture: la fideiussione poteva dunque dirsi riferita, già al momento della sua origine e prima della sottoscrizione dei finanziamenti, avvenuta in data 30/10/2015, ad un rapporto bancario complesso e potenzialmente generatore di passività, così come in effetti poi verificatosi con un ingente passivo di euro 540.000,00 al momento della sua chiusura, azionato in via monitoria.
Già tale solo profilo evidenzia l'infondatezza della contestazione degli opponenti, nella misura in cui essi pretendono che le fideiussioni omnibus stipulate in data 19/10/2015, di cui affermano la nullità per divieto di sovra-garantire contratti di finanziamento stipulati in epoca successiva, siano nulle o comunque invalide/inefficaci anche con riferimento a rapporti contrattuali già esistenti al momento della loro conclusione, come il conto corrente n. n.
18038/71. In particolare, la contestazione è infondata, poiché postula che l'esecuzione di un rapporto negoziale – ossia la fideiussione, che si sarebbe estesa illegittimamente ai rapporti di Part finanziamento – possa riflettersi sulla validità del titolo. In altre parole, l'affermazione per cui una fideiussione omnibus – validamente sottoscritta, dotata di tutti i suoi elementi essenziali, compreso l'ammontare massimo della garanzia in ossequio all'art. 1938 c.c., rilasciata nella vigenza di un rapporto contrattuale bancario generatore di possibili esposizioni negative per il soggetto garantito, poi realizzatesi – “diventi” invalida o nulla perché essa, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, si estende a rapporti che non potrebbero
15 essere garantiti se non dal si manifesta infondata, poiché postula Controparte_7 che l'esecuzione concreta del rapporto contrattuale si riverberi sulla validità del contratto che, invece, è da valutare con riferimento al solo momento originario del titolo. Non può dunque parlarsi di alcuna invalidità o nullità originaria delle fideiussioni del 19/10/2015, in quanto tali garanzie omnibus sono state validamente sottoscritte, presentano un oggetto determinato ed individuano l'ammontare massimo dell'importo garantito (euro 400.000,00). Sono poi infondate anche le contestazioni in punto ad annullabilità per dolo o errore essenziale. Sul punto, è sufficiente evidenziare l'inattendibilità della ricostruzione degli opponenti, in punto a
“costrizione”, artifizi e raggiri od omessa informazione da parte della banca nei confronti dei garanti circa l'affermato divieto di acquisire garanzie per le operazioni di finanziamento Cassa
Depositi e Prestiti, diverse da quella pubblica del . Da un lato, infatti, Controparte_7 tale ricostruzione non è attendibile, poiché realizzata prendendo a riferimento un solo momento di sviluppo dei rapporti contrattuali ed escludendo dall'analisi gli ulteriori rapporti garantiti, quali il conto corrente: sotto tale profilo, la contestazione ha omesso di confrontarsi con la natura delle garanzie rilasciate, ossia di fideiussioni omnibus, estese ad un numero potenzialmente illimitato di rapporti garantiti. Difatti, l'affermato obiettivo di “sovra-garantire”
i finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti ben avrebbe potuto essere raggiunto semplicemente con una fideiussione specifica, quando invece nel caso in esame le garanzie prestate in epoca precedente a tali finanziamenti, proprio per la loro natura di garanzia omnibus, si estendevano, già al momento del loro sorgere, a tutte le operazioni contrattuali concluse dal debitore principale, sia prima che dopo il rilascio della fideiussione, compreso pertanto anche il conto corrente. Dunque, l'avvenuto rilascio di una garanzia omnibus, nella vigenza ed esecuzione di un rapporto bancario di conto corrente caratterizzato dalla possibilità di saldi passivi, esclude in radice l'attendibilità della ricostruzione degli opponenti, in punto a “costrizione” o raggiro od omessa informazione da parte della banca nei confronti dei garanti: la garanzia è stata infatti rilasciata validamente quando ben poteva dirsi utile, nel quadro cioè dell'esecuzione di un contratto bancario da parte del debitore principale, esattamente come avviene, per fatto notorio, in ampia parte dei rapporti bancari di conto corrente ed apertura di credito. Dall'altro lato, ogni contestazione in punto ad annullabilità dei contratti è sprovvista di prova, atteso che i documenti da 68 a 70 degli opponenti, ossia le mail provenienti da un dipendente MPS che attesterebbero gli artifici/raggiri o l'omissione di informazioni essenziali da parte della banca, riportano un contenuto generico, cui è estraneo qualsivoglia elemento di raggiro o costrizione, in quanto circoscritto, in sostanza, alla sola informazione circa le condizioni dei finanziamenti.
Va poi evidenziato che, messi da parte i capitoli di prova testimoniale finalizzati a provare che tali mail dal contenuto generico sono in effetti state redatte da un dipendente MPS, gli opponenti non hanno capitolato istanze di prova a supporto della contestazione in punto ad annullabilità dei contratti, il che ulteriormente depone nel senso dell'infondatezza della contestazione. Vi sono, poi, due ulteriori considerazioni che evidenziano l'infondatezza di ogni contestazione degli opponenti in punto a nullità/annullabilità/inefficacia delle fideiussioni omnibus, per affermato divieto di sovra-garantire i finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti
16 s.p.a. In primo luogo, deve essere evidenziato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da “serve ad evitare CP_9 di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del
Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chirografario PMI" del n. 3, del 27.2.2019” (Tribunale di Controparte_7
Perugia 1337/2021). Lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale di Perugia 1337/2021; negli stessi termini, anche Corte d'Appello di
Trento 285/2021). Nel caso di specie, la garanzia è stata prestata dagli opponenti soci della non già dall'impresa finanziata;
il che evidenzia l'infondatezza del richiamo alla Parte_4 disciplina di cui al D.M. 23/9/2005. Va infine evidenziato un ultimo profilo di infondatezza. La disciplina di cui al D.M. 23/9/2005, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità delle garanzie, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, poste da fonte primaria. Da ciò deriva l'infondatezza di ogni richiamo degli opponenti alla affermata analogia con l'art. 38 T.u.b., nella misura in cui, quantomeno, la questione di nullità dei mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità (ora, superata da Cass. S.U. 33719/2022) trovava la propria origine in una norma primaria e non in un decreto ministeriale. Di converso, il D.M.
23/9/2005 costituisce una norma secondaria che, “in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito ed il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa.
In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo
(laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica” (Tribunale di Monza 1598/2021; vedi anche
Corte d'Appello di Milano 3083/2022). In definitiva, ogni contestazione in punto a nullità delle
17 fideiussioni omnibus per affermata contrarietà alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 è infondata”].
Quest'ultima è l'unica parte della sentenza in relazione alla quale gli opponenti/appellanti hanno sollevato censure e sulla quale bisogna, quindi, soffermarsi, tenendo peraltro presente il quadro d'assieme, per cui i contratti di mutuo, e i relativi rapporti, non rilevano (più) ai fini di cui è causa, così come parimenti non rilevano le questioni inizialmente sollevate in relazione alla illegittimità del computo relativo al conto corrente. Con l'ulteriore considerazione che l'imputazione della fideiussione a separata garanzia di una pluralità di rapporti (di finanziamento e di conto corrente) è una questione che non risulta essere mai stata dedotta in causa, né (chiaramente) lo può essere ora sulla base di allegazioni e documentazione introdotte dalla difesa degli appellanti solo nel corso del presente giudizio di secondo grado.
12. Ciò posto, venendo ai singoli motivi di impugnazione, il primo motivo – rubricato: “violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per erronea ricostruzione del fatto e mancata e/o erronea valutazione delle prove in relazione alle obbligazioni garantite” – censura la sentenza in quanto conterrebbe due errori (in tesi evidenti) nella ricostruzione della vicenda presupposta e nella valutazione delle prove acquisite. Nello specifico: a) il primo errore consisterebbe nel fatto che, secondo il giudice, le fideiussioni di cui è causa vennero rilasciate quando tra la società garantita
( e la banca opposta era in corso di esecuzione un rapporto di conto Parte_4 corrente, aperto in data 24.3.2015, sul quale erano “appoggiati” annessi rapporti di anticipo fatture, mentre in realtà, al momento del rilascio delle fideiussioni
(nell'ottobre 2015), la correntista 24/7 non intratteneva con la nessun Pt_4 CP_1 rapporto di anticipazione di fatture (che venne costituito solo negli anni successivi per esigenze di liquidità originariamente non previste), risultando, anzi, in quel momento il conto corrente attivo per oltre € 300.000,00 (cfr. doc. 17 del fasc. monitorio); b) il secondo errore consisterebbe invece nel fatto che, per il giudice, le fideiussioni di cui è causa sarebbero state scientemente rilasciate dai garanti come
“omnibus”, con l'originaria intenzione di andare così a coprire (anche) ogni futura esposizione del conto corrente e ogni futuro rapporto anticipi, mentre in realtà la
Banca chiese espressamente ai soci il rilascio delle fideiussioni de quibus all'esclusivo fine di “coprire” gli accennati finanziamenti “CDP”, che vennero effettivamente erogati pochi giorni dopo la sottoscrizione delle fideiussioni e per il medesimo importo nominale complessivo.
18 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
Con riguardo al primo profilo in contestazione (sub a), si osserva come la doglianza sia all'evidenza inconducente ai fini di cui si tratta (e questo a prescindere dalla fondatezza del rilievo), nessuna conseguenza potendo, all'evidenza, derivarne sulla tenuta della decisione impugnata, peraltro neppure puntualmente dedotta ed illustrata.
In ogni caso, come è stato correttamente rilevato dal giudice, che sul punto non è stato specificamente contestato dagli appellanti, l'avvenuto rilascio di una garanzia omnibus nella vigenza ed esecuzione di un rapporto bancario di conto corrente intestato a un'impresa, connotato quindi ex se dalla possibilità di saldi passivi (e nella prospettiva della banca è la possibilità ciò che conta), esclude in radice l'attendibilità della tesi per cui vi sarebbe stata una “costrizione”, o un raggiro, ovvero comunque un'omessa informazione da parte della banca nei confronti dei garanti. In realtà (e sul punto non sussistono evidenze contrarie), la garanzia venne rilasciata validamente quando ben poteva dirsi utile, e cioè nel quadro dell'esecuzione di un contratto bancario di conto corrente, esattamente come avviene, per fatto notorio, in ampia parte dei rapporti bancari di conto corrente e apertura di credito, irrilevante essendo la situazione economico-finanziaria (in ipotesi florida) del garantito in atto al momento della stipulazione della fideiussione, rilevando semmai, trattandosi di una garanzia che si proietta nel futuro, l'operatività del beneficiario e la conseguente possibile utilità della garanzia a favore dell'istituto di credito, potenziale creditore in relazione ai possibili emergenti saldi passivi.
Con riguardo, invece, al secondo profilo (sub b), l'allegazione secondo cui si sarebbe trattato di fideiussioni specifiche, e non già di fideiussioni omnibus, risulta, in primo luogo inammissibile, da un lato in quanto il relativo tema di indagine non è mai stato specificamente dedotto, e quindi affrontato, in primo grado, e dall'altro in quanto non prende in specifica considerazione, e non contesta nel dettaglio, l'argomentazione sviluppata al riguardo dal giudice, secondo cui la garanzia era stata rilasciata validamente quando ben poteva dirsi utile, nel quadro cioè dell'esecuzione di un contratto bancario da parte del debitore principale, e ogni contestazione in punto di annullabilità dei contratti risulta sprovvista di prova.
Per quanto concerne, poi, il merito della vicenda, e dunque, in primo luogo, le ipotizzate intenzioni dei garanti, il motivo è all'evidenza infondato.
La documentazione in atti ha, invero, un contenuto incontestabile, e certifica che tutte le garanzie sono state rilasciate “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
19 Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero in seguito consentite” (cfr. docc. 4/a-b, 5/a-b e 6/a-b). Ciò significa che l'impegno di pagamento nei confronti della banca è stato assunto dai garanti in relazione a tutte le obbligazioni maturate e maturande da e non già con limitato riferimento Parte_4 ai soli contratti di finanziamento.
In altri termini, il tenore delle garanzie prestate (uguali e coeve per tutti i garanti) rende evidente come la volontà degli opponenti, attuali appellanti, sia stata proprio quella di rilasciare in favore della banca (che le ha accettate) delle garanzie “omnibus”
(relative, quindi, a qualsiasi rapporto bancario, in essere o futuro, intrattenuto, o che sarebbe stato intrattenuto, dalla società garantita, di cui tutti erano soci), e non già delle garanzie specifiche, limitate a singoli (stipulandi) contratti di finanziamento (cfr. doc. 6a. – 8b del fasc. mon.: “Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del 24-
7 S.R.L. Via Grecia, 25 PADOVA (PD) e dei suoi successori o aventi causa fino P.IVA_2 alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Banca a ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod.civ. La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni: 1) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. 2) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca, ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. 3) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. 4) Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla solo quando la lettera giunga ai suoi uffici. Il CP_1 fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la
Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato. Per
20 quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso dei fideiussori si rende operante solo quando la abbia potuto recedere a sua volta dai detti CP_1 rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.
5) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.
Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta da parte del fidejussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. 6) I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato. 7) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla gli interessi CP_1 moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Il fideiussore riconosce alla il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del CP_1 debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti. 8) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate non valide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. 9) Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore. 10) Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta. 11) La fideiussione CP_1 ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito in qualunque modo le garanzie risultino prestate e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche, per novazione, per remissione o transazione da parte della Banca. 12) La fideiussione s'intende accettata ai sensi dell'art. 1333 cod. civ. se al fideiussore non sarà pervenuto, entro 10 giorni dalla data della presente, rifiuto dalla Banca che dovrà essere espresso per iscritto, e quindi non accertabile con altro mezzo di prova. 13) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla Banca ai fideiussori con pieno effetto all'indirizzo da loro indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto. 14) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore. 15) Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente
21 fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione del suoi bilanci”).
Quanto al dedotto profilo decettivo, nessun valido elemento di prova di segno contrario appare sinceramente ricavabile dalla richiamata corrispondenza via e-mail
(v. atto d'appello, pag. 11), giacché le garanzie, sottoscritte successivamente, superano qualsivoglia precedente intenzione o intesa, se mai effettivamente esistita nei termini rappresentati dagli opponenti. E ciò è tanto più valido se si considera che, anche prendendo a riferimento la documentazione citata dagli appellanti, le condizioni ivi descritte non risultavano comunque soddisfatte, se non tardivamente, sicché il rilascio di garanzie omnibus ben si giustificava alla luce delle nuove, sopravvenute, condizioni.
Parimenti ininfluente è pure la dedotta inesistenza di aperture di credito sul rapporto di conto corrente al momento della sottoscrizione delle garanzie: le garanzie omnibus valgono, infatti, a coprire qualsiasi debito originato da operazioni, anche future, sicché tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini della classificazione delle concesse garanzie. Del resto, anche un conto non affidato può generare un saldo negativo, comunque assistito da garanzie.
In definitiva, le circostanze indicate dagli appellanti come rilevanti al fine del decidere, in quanto (in tesi) fondanti le eccezioni di nullità e annullabilità delle garanzie disattese in primo grado – e cioè, che: i) le fideiussioni dei soci “24-7” e Pt_1 Pt_2
vennero rilasciate in assenza di qualsivoglia esposizione della garantita Parte_3 nei confronti della Banca;
ii) l'unica esposizione che le fideiussioni avrebbero dovuto garantire, secondo quanto comunicato dalla risultavano essere i finanziamenti CP_1
“CDP”; iii) le fideiussioni che MPS aveva deliberato di sottoporre alla firma dei soci della erano fideiussioni specifiche – risultano: la prima inconferente, la Parte_4 seconda e la terza del tutto indimostrate.
13. Il secondo motivo – rubricato: “violazione degli artt. 116, co. 1, e 117, co. 6,
T.U.B. e violazione del D.M. 26.4.2013, nonché degli artt. 1325 e 1418 c.c.” – denuncia l'omesso rilievo della nullità delle fideiussioni eccepita dagli opponenti in relazione alla violazione delle disposizioni sulla trasparenza di cui agli artt. agli artt.
115 ss. T.U.B., nonché in relazione alla violazione del D.M. 26.4.2013 e degli artt.
1325 e 1418 c.c.. In particolare: a) sotto il primo profilo, il giudice avrebbe omesso di rilevare il contrasto tra le modalità con cui M.P.S. pubblicizzò le fideiussioni e gli obblighi sulla medesima gravanti in ragione delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria (art. 115 ss. T.U.B.). Siccome le fideiussioni vennero pubblicizzate come condizioni economiche delle operazioni di finanziamento C.D.P., e soprattutto come
22 garanzie specifiche, ma vennero poi sottoposte alla firma nella deteriore versione omnibus, sarebbero nulle per violazione degli obblighi ex art. 116, co. 1, T.U.B. (per cui “Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti”) ed ex art. 117, co. 6, T.U.B. (per cui “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”). Laddove, poi, la nullità possa intendersi riferita alla sola clausola omnibus, le conseguenze non muterebbero, in quanto le fideiussioni risulterebbero specifiche e riferite ai soli finanziamenti C.D.P., di cui M.P.S. non è titolare, cosicché la condanna a carico dei garanti andrebbe comunque riformata;
b) sotto il secondo profilo, invece, il giudice avrebbe omesso di considerare la qualità di start-up innovativa di 24/7 e la disciplina dettata in Pt_4 proposito dal D.M. 26.4.2013, sicché le considerazioni svolte in sentenza (pagg. 18-
19) con riguardo al diverso D.M. 23.9.200 risulterebbero scarsamente aderenti alla fattispecie concreta. Il giudice non avrebbe debitamente considerato che il riferito
D.M. ha introdotto un divieto totale di sovra-garantire, e nei fatti di raddoppiare la garanzia del Fondo, senza compiere distinzioni, né per soggetto (impresa finanziata e/o terzi soggetti) né per oggetto. Se si considera che la funzione economico-sociale delle fideiussioni è quella di consentire l'accesso al credito e che per ragioni di politica economica e di pubblico interesse all'operatore bancario che decide di sovvenzionare Cont una start-up innovativa è vietato sovra-garantirsi con garanzie diverse da (pur se in forza di un semplice decreto interministeriale), si deve concludere che la funzione economico-sociale della garanzia indebitamente acquisita dall'operatore bancario va valutata negativamente ab origine. Per tali ragioni, le fideiussioni che gli odierni appellanti hanno rilasciato ad ottobre 2015 erano ab origine prive della funzione economica loro propria e, come tali, devono ritenersi nulle per difetto di causa concreta ex artt. 1325 e 1418 c.c.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
In relazione al primo profilo (sub a), il ragionamento seguito dalla banca è nel senso che la prestazione delle fideiussioni bancarie rilasciate nell'ottobre 2015 per complessivi € 1.200.000 (€ 400.000 x 3) sarebbe stata rappresentata ai soci di
[...] quale requisito indispensabile per l'ottenimento dei finanziamenti dello stesso Pt_4 importo nominale (ossia 1.000.000 € + 200.000 €, come risulta dai doc.ti 4 e 5 del fascicolo monitorio), in difetto dei quali non avrebbero avuto ragion d'essere.
23 Sennonché, tale impostazione, come è stato correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non trova alcun riscontro in atti, né gli opponenti hanno al riguardo articolato alcun efficace mezzo di prova orale, circoscritto alla conferma da parte di tale (funzionario di M.P.S. che avrebbe seguito la vicenda de qua) Testimone_2 della redazione da parte sua delle e-mail prodotte dagli opponenti sub doc. 68, 69,
70, finalità peraltro inconferente, non essendo in contestazione la provenienza delle mail quanto piuttosto la portata e il significato di quanto nelle stesse riportato.
Peraltro, se anche la banca avesse chiesto, nel luglio del 2015, ai soci di Parte_4 di prestare le riferite garanzie in vista e in funzione della concessione alla società dei finanziamenti C.D.P. poi concessi il 30 ottobre di quello stesso anno (2015), ciò non toglie che le fideiussioni di cui qui si tratta, poste a fondamento della pretesa monitoria esercitata nei confronti dei soci garanti, hanno chiaramente assunto la sostanza di fideiussioni omnibus, evidentemente accettate come tali da costoro, e non specifiche, a nulla rilevando al riguardo eventuali, pregressi, diversi accordi (poi evidentemente superati), e non essendovi alcuna chiara evidenza che costoro siano stati raggirati. In disparte il rilievo che non risulta alcuna chiara allegazione di chi avrebbe posto in essere questa condotta ingannatoria e in qual modo questa si sarebbe configurata.
In ogni caso, il richiamo agli artt. 116 e 117 del T.U.B. non è pertinente, risultando chiaramente dai contratti di finanziamento e dagli atti di concessione della garanzia tutti gli elementi normativamente previsti, mentre non rileva, in relazione al rispetto di tali disposizioni normative, la lamentata discrasia tra quanto sarebbe stato prospettato ai soci e quanto gli stessi avrebbero garantito (si badi, con atti unilaterali solo successivamente accettati dalla banca).
In relazione al secondo profilo (sub b), va in primo luogo sottolineato come il preteso divieto di sovra-garanzia possa al più riguardare i finanziamenti assistiti da CP_9 ma non anche il credito derivante dal rapporto di c/c n. 18038/71, dal momento che il relativo credito non è coperto da garanzia del Fondo pubblico.
Ciò posto, la questione nuovamente dedotta in questa sede dagli appellanti non è pertinente, atteso che la sentenza ha posto in relazione la garanzia fideiussoria con il solo credito rinveniente dal conto corrente, e non già con quello rinveniente dai contratti di finanziamento (peraltro ritenuti dal primo giudice non più di pertinenza di
M.P.S.), relativamente ai quali soli potrebbe svilupparsi una critica come quella in esame.
In ogni caso, il D.M. 26.4.2013 – che in tesi sarebbe stato immotivatamente disatteso dal giudice, per non aver ritenuto nulle le garanzie ricevute dalla banca in eccedenza
24 rispetto a quella già prestata dal Fondo (inteso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni) – non può essere interpretato nel senso sostenuto dagli appellanti.
Come risulta evidente già dall'art. 2 (che disciplina l'ambito e le finalità di applicazione del provvedimento), il decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma
6, del decreto legge n. 179/2012, si limita a stabilire criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up e di incubatori Parte_8 certificati, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo, ma non prevede (né espressamente, né implicitamente) alcuna sanzione incidente sulla validità del finanziamento per il caso in cui, oltre a quella del Fondo, l'istituto finanziatore abbia acquisito (dall'ente garantito) altra garanzia, né, comunque, consente di ritenere la seconda garanzia nulla per difetto di causa concreta, che rimane invece inalterata, tanto più considerato che la garanzia diretta del Fondo, come la
contro
-garanzia dallo stesso ugualmente prestabile, non coprono mai integralmente il finanziamento, che non può oltretutto in ogni caso eccedere l'importo di 2,5 milioni di €. In realtà, l'art. 3 del citato decreto ministeriale, non prevede affatto che la seconda garanzia debba ritenersi nulla per il solo fatto che sia stata riconosciuta la garanzia, o la
contro
-garanzia, del fondo, bensì solo (al secondo comma) che “Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5”. La conseguenza della presenza di una seconda garanzia, quindi, sarà, alternativamente, la richiesta all'impresa finanziata di un supplemento di dati contabili, ovvero il venire meno (per decadenza) della garanzia, o della
contro
- garanzia, prestata dal Fondo, ma non certamente la nullità della garanzia ulteriormente prestata.
Va poi ulteriormente considerato che le disposizioni dei decreti ministeriali invocate dagli appellanti a sostegno della tesi della nullità della garanzia fideiussoria di cui si tratta – D.M. 23.9.2005, art. 4.4. [“4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al
25 punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”] e
D.M. 26.4.2013, art. 3.1.2 [“1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.
2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5”]) – non escludono tout court il rilascio di garanzie, ma esclusivamente di garanzie reali, assicurative o bancarie, diverse, quindi, dalle garanzie personali oggetto del presente giudizio.
Tale obiezione è stata sollevata dalla difesa della banca già in primo grado ed è stata puntualmente accolta dal giudice, che sul punto ha statuito “che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da CP_9
“serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chirografario PMI" del , del 27.2.2019” Controparte_10
(Tribunale di Perugia 1337/2021). Lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale di Perugia 1337/2021; negli stessi termini, anche Corte d'Appello di Trento 285/2021)”.
Si tratta di un'affermazione, che a parte la sua correttezza, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione e risulta pertanto irrevocabile.
Ugualmente irrevocabili – e quindi non più contestabili – risultano le ulteriori statuizioni fatte dal giudice riguardo: a) al riferimento soggettivo di provenienza delle garanzie menzionate nei predetti decreti ministeriali (si tratterebbe in realtà delle garanzie rilasciate dallo stesso beneficiario del finanziamento, e non già da terzi, come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte dai soci: cfr. sentenza, pag. 18: “Nel caso di specie, la garanzia è stata prestata dagli opponenti soci della non già dall'impresa finanziata;
il che evidenzia l'infondatezza del richiamo alla Parte_4 disciplina di cui al D.M. 23/9/2005”) e, b) alla natura subordinata di tali fonti normative
(cfr. sentenza, pag. 18: “Va infine evidenziato un ultimo profilo di infondatezza. La disciplina
26 di cui al D.M. 23/9/2005, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità delle garanzie, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa
è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, poste da fonte primaria”).
In definitiva:
i) M.P.S. era pienamente legittimata a chiedere e ad ottenere le garanzie rilasciate dai signori e , in quanto non classificabili, né come garanzie Pt_1 Pt_2 Parte_3 reali (ipoteca, pegno o ipoteca), né come garanzie assicurative (vale a dire garanzie personali rilasciate da una compagnia di assicurazione), né ancora come garanzie bancarie (vale a dire garanzie personali concesse da una banca a persone fisiche o giuridiche, per garantire il pagamento di una certa somma da parte del debitore);
ii) in ogni caso, le fideiussioni di riferimento – il cui rilascio è avvenuto il 6 e il 19 ottobre 2015, e quindi in epoca anteriore al rilascio dei finanziamenti di riferimento, concessi il 30 ottobre 2015 – non possono ritenersi nulle, sia perché la normativa invocata dagli opponenti non pone uno specifico divieto di rilascio di garanzie reali, assicurative o bancarie quale condizione di validità delle garanzie prestate in relazione a un finanziamento che goda, o possa godere, di una garanzia di fonte pubblicistica, sia perché non ha alcun fondamento la tesi per cui una fideiussione omnibus validamente sottoscritta, dotata di tutti i suoi elementi essenziali, compreso l'ammontare massimo della garanzia in ossequio all'art. 1938 c.c., rilasciata nella vigenza di un rapporto contrattuale bancario generatore di possibili esposizioni negative per il soggetto garantito, poi realizzatesi, diventerebbe ex post invalida laddove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale venga ad estendersi a rapporti che non potrebbero essere garantiti se non dal Controparte_7 considerato che l'esecuzione concreta del rapporto contrattuale non può riverberarsi sulla validità del contratto, che va invece valutata con esclusivo riferimento al momento del suo originario rilascio. Come è stato sottolineato dal primo giudice, non può dunque parlarsi di invalidità originaria delle fideiussioni del 6/19.10.2015, in quanto tali garanzie omnibus sono state validamente sottoscritte, presentano un oggetto determinato ed individuano l'ammontare massimo dell'importo garantito
(euro 400.000,00).
14. Il terzo motivo – rubricato: “violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 e
1439 c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto annullabili per vizio del consenso (ed in particolare per dolo e/o errore essenziale) le fideiussioni rilasciate dagli opponenti pur a fronte dell'emergenza in tal senso di circostanze pacifiche e documentali, e segnatamente (doc. 68-69 di parte opponente): a) dell'omessa informazione e/o pubblicità sulla non necessità, se non sul divieto
27 assoluto, di sovra-garantire e raddoppiare la garanzia del Fondo/MCC per ottenere i finanziamenti C.D.P.; b) dell'ingannevole informazione e/o pubblicità, viceversa, sulla necessità di sovra-garantire e raddoppiare la garanzia del Fondo/M.C.C. per ottenere i finanziamenti C.D.P., con fideiussioni poi effettivamente sottoscritte nello stesso mese e per lo stesso importo complessivo dei finanziamenti C.D.P. di € 1.200.000;
c) dell'ingannevole pubblicità sulla natura specifica delle fideiussioni dei soci di
[...]
particolarmente riferite ai finanziamenti ma poi però sottoposte alla Pt_4 Pt_7 firma dei soci-garanti su moduli bancari contenenti la deteriore clausola omnibus pur in assenza di diversa informativa e/o pubblicità da parte della Banca. Sulla base di tali circostanze avrebbe dovuto ritenersi raggiunta la prova dei raggiri posti in essere dalla banca, e quindi disposto l'annullamento delle fideiussioni ex art. 1439 c.c., e/o comunque per errore essenziale (siccome inerente alla natura e all'oggetto della fideiussione, deliberata e pubblicizzata espressamente come specifica e specificamente riferita ai finanziamenti C.D.P., ed invece poi sottoposta alla firma su moduli bancari con clausola omnibus in assenza di diversa informativa e/o pubblicità della Banca) e riconoscibile (siccome cagionato dalla stessa Banca, e pertanto sicuramente riconoscibile dalla stessa, anche in ragione degli speciali requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza di cui all'art. 26
T.U.B.).
Il motivo riprende sotto altro profilo le stesse deduzioni svolte con i primi due e va ugualmente respinto e confermata la statuizione impugnata.
Come già detto, nessun divieto di sovra-garanzia era previsto dalla normativa di riferimento, e comunque tale preteso divieto non può trovare applicazione alla fattispecie in esame per le ragioni già esposte nel precedente motivo, alla cui trattazione si rinvia.
Difetta in ogni caso la compiuta allegazione, e quindi la dimostrazione, del fatto che
M.P.S. abbia rappresentato falsamente ai soci della la necessità legale di Parte_4 prestare delle garanzie più estese di quelle inizialmente rappresentate loro per poter accedere ai finanziamenti garantiti dal e che proprio per tale ragione questi CP_9 si siano inconsapevolmente determinati a sottoscrivere gli atti di garanzia fideiussoria
“omnibus” di cui si tratta, e quindi in termini estesi a operazioni bancarie di qualsiasi natura, sia presenti, che future, già consentite o che fossero state successivamente consentite alla banca, e non già in misura limitata a quella singola operazione, con la conseguenza che essendo stata ceduta la relativa posizione, la garanzia ne seguirebbe la sorte e non potrebbe essere legittimamente azionata dalla banca in questa sede.
28 Gli unici elementi acquisiti in causa non sono infatti a tal fine sufficienti, apparendo all'evidenza irragionevole pretendere di trarre dal contenuto delle mail prodotte sub doc. 68 – 70 dagli opponenti, soci della cliente la prova del fatto che la Parte_4 banca li avrebbe “ingannati”, inducendoli ad impegnarsi come garanti della società in relazione ai predetti finanziamenti erogati a quest'ultima e ad effettuare altresì versamenti in conto capitale a sostegno del suo patrimonio.
In realtà, l'unico dato certo è che gli opponenti, prima ancora di stipulare i contratti di finanziamento il cui saldo passivo è stato azionato in via monitoria unitamente al saldo passivo del c/c n. 18038/71, avevano sottoscritto separati atti di fideiussione omnibus per un importo inizialmente determinato in € 300.000 e successivamente elevato a € 400.000, e che tale garanzia è stata ritenuta dal primo giudice efficacemente azionabile (siccome capiente rispetto al debito garantito) con riferimento al solo rapporto di conto corrente, donde l'irrilevanza di ogni altra, diversa, questione attinente ai contratti di finanziamento 74719094 e 741719271.
15. Il quarto motivo – rubricato: “violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt.
1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.” – denuncia l'omessa decisione sulla domanda di risarcimento del danno proposta in relazione alla violazione da parte di M.P.S. della disciplina di settore (in particolare il D.M. 26.4.2013), oltre che delle regole di correttezza, buona fede, trasparenza, pubblicità e informazione (di cui al codice civile e al T.U.B.), integrante, sotto altro profilo, un grave illecito della CP_1 precontrattuale e/o contrattuale, che ha cagionato a ciascun appellante un grave pregiudizio economico.
Il motivo è infondato, fondandosi sul presupposto dell'accoglimento delle doglianze svolte nei precedenti motivi, che per quanto detto non possono essere accolte.
E' appena il caso di aggiungere che la garanzia fideiussoria oggetto di causa è stata ritenuta rilevante dal Tribunale con esclusivo riguardo al saldo negativo del conto corrente, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che esista un ruolo esecutivo emesso dalla portato in Controparte_11 CP_1 esecuzione dall per l'importo di € 194.194,66 per ciascuno degli opponenti, odierni appellanti, oltre ai successivi diritti, oneri ed interessi (si tratta dei ruoli sub docc. 71 e 94-97, emessi a seguito dell'escussione del Fondo come risulta dai docc.
66-67, con le sopravvenute relative cartelle, depositate sub docc. 110- 111, del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti), riferendosi detto ruolo al “recupero del contributo concesso”, e quindi a un credito indubbiamente diverso da quello che
è stato ritenuto coperto dalle fideiussioni azionate in questa sede.
29 Se poi, M.P.S. dovesse pretendere di imputare il credito riconosciutogli dalla sentenza a copertura di un debito diverso da quello corrispondente al saldo del c/c n. 18038/71, si tratterà di una questione che sorgerà a causa e in dipendenza di tale diversa imputazione e sarà per l'effetto risolta dal giudice dell'esecuzione.
16. Il quinto motivo – rubricato: “violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, dell'art. 1957
c.c. e degli artt. 1363, 1419, 2697, 2964 e 2966 c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza (peraltro assunta senza fare alcuna menzione della pronuncia delle S.U. della S.C. n. 41994/2021) nella parte in cui, non solo ha escluso la nullità complessiva delle fideiussioni di riferimento – da ritenersi invece sussistente proprio sulla base di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con l'indicato pronunciamento delle Sezioni
Unite, atteso che, per quanto detto, i soci non avrebbero mai concesso le garanzie di cui si tratta se fossero stati messi nella condizione di apprezzare compiutamente la
“non necessarietà” della loro prestazione per ottenere l'erogazione del finanziamento a favore della – ma ha ritenuto che la deroga convenzionale dell'art. 1957 Parte_4
c.c. non fosse in ogni caso rilevante in causa, in quanto, anche a poter ammettere la nullità parziale delle garanzie, con limitato riferimento alle clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8, nondimeno non vi sarebbe comunque decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., trattandosi in ogni caso di una garanzia a prima richiesta scritta e bastando, quindi, per il rispetto del termine di legge, una semplice intimazione scritta,
e non già necessariamente l'esperimento di un'azione giudiziale. Tale valutazione non sarebbe corretta, concentrandosi esclusivamente sulla clausola n. 7 delle fideiussioni.
L'interpretazione sistematica, ex art. 1363 c.c., delle clausole del testo della
“fideiussione modello ABI”, considerando Cass. SS.UU. n. 41994/2021 (anziché prescindendone), fa invero senz'altro propendere per l'applicazione dell'art. 1957 c.c. secondo la sua tradizionale esegesi, con la necessità di un'istanza di tipo giudiziale, proposta dal creditore contro il debitore principale tempestivamente, ossia entro il semestre successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, e successivamente diligentemente coltivata per impedire la decadenza posta dalla legge a salvaguardia delle azioni del garante contro il debitore principale, piuttosto che secondo la tesi criticata del Tribunale, che ritiene sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale al
(solo) garante. In altri termini non sarebbe pensabile che la deroga all'art. 1957 c.c., appena “uscita dalla porta” per la declaratoria di nullità della clausola 6, possa
“rientrare dalla finestra” per un'interpretazione della clausola 7 senza che questa clausola nemmeno menzioni la norma che avrebbe inteso derogare. Quindi, per le medesime ragioni di coerenza, se la clausola 7 della fideiussione conforme al modello
ABI 2003 fosse interpretata come deroga all'art. 1957 c.c., essa dovrebbe essere
30 ritenuta nulla per le stesse, identiche, ragioni per le quali è stata ritenuta nulla la precedente clausola 6, essendo entrambe oggetto del medesimo cartello anticoncorrenziale. Da ultimo, la sentenza sarebbe comunque errata avendo preso a riferimento una data, non solo errata (l'11.12.2019 anziché il 16.12.2019), ma neppure pertinente, in quanto, considerati i finanziamenti per anticipo su crediti a tempo determinato che M.P.S. aveva azionato, risultava ormai decorso oltre un semestre dalla scadenza di pagamento dell'anticipo scadente il 30.4.2019 (di euro
64.849,24), dell'anticipo scadente il 31.5.2019 (di euro 45.573,45) e dell'anticipo scadente il 10.6.2019 (di euro 361.700,00).
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza con riguardo a tutte le questioni dedotte, e va quindi respinto.
Va in primo luogo sottolineato che le fideiussioni di riferimento sono state azionate dalla banca con riferimento al saldo debitore del conto corrente 18038/71 e dei rapporti di finanziamento 741719271 e 74719094.
In relazione a tali ultimi due non vi è più discussione in causa per le ragioni esposte in sentenza nel primo paragrafo della motivazione (sopra riportato sub II, 11, lettera a).
Con riguardo al conto corrente – e cioè all'unico rapporto rilevante per quanto qui ancora interessa – va precisato che la relativa chiusura è avvenuta il 28.8.2019, come evidenziato nelle lettere raccomandate inviate dalla banca il 26.9.2019 alla società correntista, debitrice principale, e ai suoi soci fideiussori (cfr. doc. 11 – 14 del fasc. monitorio: “In relazione alla Sua fideiussione prestata a favore della Controparte_1
per garantire i crediti da questi vantati verso la ditta 24 7 SRL, Le
[...] comunichiamo che in data 26/09/19 abbiamo indirizzato alla stessa la seguente lettera raccomandata con avviso di ricevimento. SIENA, 26/09/19. Facciamo riferimento alla lettera del 19/08/19 con cui abbiamo comunicato la revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque il recesso dai rapporti con Voi intrattenuti dalla Banca stessa, con il conseguente immediato trasferimento a "sofferenza" della posizione. Posto quanto sopra, e richiamato il contenuto della predetta lettera ribadiamo che la valendosi delle facoltà attribuite dalle CP_1 norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, è receduta, con effetto immediato, dall'apertura di credito che a suo tempo era stata concessa, utilizzata e regolata nel conto corrente n. 18038 acceso presso la Filiale di ROVIGO della Controparte_1
. In conseguenza di tale recesso la ha altresì
[...] Controparte_1 provveduto in data 28/08/19 alla immediata chiusura, e senza che si producesse novazione, del c/c medesimo. Vi comunichiamo che il predetto conto corrente n. 18038 alla suddetta data del 28/08/19 presenta il saldo debitore complessivo di euro 597.237,24 (saldo comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto).
31 Sussiste il finanziamento n. 741719094 acceso presso la Filiale di ROVIGO in data 30/10/15 per originari euro 1.000.000,00 con residuo debito complessivo di euro 693.312,78 alla data di chiusura del 28/08/19 di cui euro 635.121,65 in capitale a scadere, euro 58.191,13 per rate insolute, oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo. Essendo divenuti insolventi, Vi dichiariamo decaduti dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C e Vi richiediamo pertanto il pagamento del suddetto capitale a scadere. Sussiste il finanziamento n. 741719271 acceso presso la Filiale di ROVIGO in data
30/10/15 per originari euro 200.000,00 con residuo debito complessivo di euro 81.094,13 alla data di chiusura del 28/08/19 di cui euro 60.000,00 in capitale a scadere, euro 21.094,13 per rate insolute, oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo. Essendo divenuti insolventi, Vi dichiariamo decaduti dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C e Vi richiediamo pertanto il pagamento del suddetto capitale a scadere. Tutto ciò premesso richiediamo l'immediato pagamento dell'importo complessivo di euro 1.371.644,15 oltre accessori e interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 C.C. nelle misure sopraindicate e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura. Vi informiamo infine che nei Vs. riguardi abbiamo in corso altri crediti determinati dal rilascio di fideiussione per Vs. conto e a favore di TMB SPA per l'importo di euro 50.000,00 del quale ci riserviamo di richiederVi il pagamento al momento della eventuale escussione. Vi informiamo infine che nei Vs. riguardi abbiamo in corso altri crediti determinati dal rilascio di fideiussione per Vs. conto e a favore di per l'importo di euro 13.000,00 del Controparte_13 quale ci riserviamo di richiederVi il pagamento al momento della eventuale escussione. Vi chiediamo altresì la immediata restituzione del libretto degli assegni”).
Così stando le cose, appare evidente come il termine semestrale di cui all'art. 1957, co. 1, c.c. risulti rispettato, sia considerando come atto rilevante al fine di impedire il prodursi della decadenza la stessa lettera raccomandata di intimazione al pagamento (trattandosi, appunto, di una fideiussione a prima richiesta), sia il ricorso monitorio, che essendo stato depositato l'11.12.2019 (ma nessuna differenza sussisterebbe comunque prendendo in considerazione la diversa data del 16 dicembre, come sostenuto dagli appellanti), integra certamente un tempestivo atto di esercizio dell'azione giudiziale entro il semestre dall'estinzione del conto corrente e, conseguentemente, dalla maturazione del credito della banca al pagamento del saldo debitore: il semestre rilevante sarebbe infatti scaduto, al più presto il
28.2.2020. Peraltro, la soluzione non muta neanche considerando come data rilevante il 22.7.2017 (data di ricevimento della pec con la quale M.P.S. aveva comunicato a la revoca degli affidamenti): anche in questo caso Parte_4 risulterebbe rispettato il termine semestrale, e ciò sia tenendo conto della prima
32 intimazione, che la data di deposito del ricorso monitorio, atteso che il semestre sarebbe in tal caso scaduto il 22.1.2020.
Per mera completezza di disamina va comunque esclusa la fondatezza delle deduzioni svolte dagli appellanti in punto di tempestività dell'iniziativa recuperatoria assunta dalla nei loro confronti. CP_1
In disparte il rilievo che l'intero impianto motivazionale degli opponenti si basa sulla nullità della clausola sub 6 delle fideiussioni di riferimento (e su quella derivata di cui al successivo art. 7) motivata sul presupposto che questa troverebbe piena corrispondenza con quella analoga contenuta nel modello ABI 2003 ritenuta nulla nel
2005 da IT (con il noto provvedimento n. 55/2005, agli atti sub doc. 25 del fasc. di primo grado di parte opponente) per contrasto con la disciplina Antistrust di cui al D.L.vo n. 286/1990, senza tuttavia, né allegare, né provare, che nell'ottobre del 2015 (e cioè oltre dieci anni dopo l'avvenuto suo accertamento da parte dell'Autorità antitrust) tale illecita intesa tra banche (inteso quell'intesa anticoncorrenziale, non essendone stata dedotta l'esistenza di un'altra, diversa e ulteriore) sarebbe stata ancora esistente e operativa (non bastando certamente a tal fine la produzione di alcuni moduli di fideiussione predisposti da altre banche), va invero tenuto conto del contenuto della clausola n. 7 dell'atto di fideiussione (uguale per tutte), secondo cui “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla gli interessi moratori nella stessa misura e CP_1 alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Come ritenuto dal primo giudice, la corretta interpretazione di tale clausola è nel senso che, per ritenersi rispettato il termine di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., basta l'inoltro al debitore principale di un'intimazione stragiudiziale ad effettuare il pagamento, intimazione che nella specie è stata ritualmente inoltrata (ed è quindi pervenuta) alla società debitrice principale (ma in realtà anche ai garanti, debitori in solido) entro il termine di sei mesi dalla chiusura del conto corrente 18038/71, il cui saldo negativo – come già detto – costituisce l'unico oggetto della pretesa creditoria della banca, nessun rilievo potendo attribuirsi alla scadenza dei rapporti di anticipo fatture confluiti sul conto, non avendo questi una propria autonomia e non costituendo in ogni caso, singolarmente considerati, l'oggetto della domanda, inizialmente formulata in via monitoria, e poi accolta con la sentenza qui impugnata in misura invariata nei confronti dei garanti.
33 In questi termini è d'altra parte l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, secondo cui in presenza di una clausola “a prima richiesta”,
l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque, non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più
a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3, sentenza n. 22346 del 26.9.2017; Cass Sez. 3, ordinanza n. 660/2025: “5.
Con il terzo motivo, denunciando la ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. alla luce degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, i ricorrenti prospettano che la sentenza sarebbe ulteriormente viziata per il fatto cha i giudici d'appello, in presenza di contratto di garanzia con clausola omnibus, hanno ritenuto sufficiente ad evitare l'estinzione ex art. 1957 cod. civ. della garanzia l'inoltro di una lettera stragiudiziale di comunicazione di revoca dei fidi alla società debitrice, con contestuale messa in mora per il pagamento, piuttosto che l'avvio dell'azione giudiziaria, benché le ‹‹istanze contro il debitore›› cui fa menzione l'art. 1957 cod. civ. siano esclusivamente le iniziative giudiziarie del creditore contro il debitore.
Soggiungono che la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. costituisce una specificazione dell'obbligo di buona fede e correttezza previsto dall'art. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dell'art. 2 Cost. La censura è infondata, in quanto la sentenza qui impugnata non si è discostata dall'orientamento già risalente al precedente di questa Corte n. 13078 del 2008 e ribadito da
Cass. n. 22346/17, secondo cui ‹‹in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, allo stesso tempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma››”; Cass Sez. 3, ordinanza n. 5179/2025).
17. Il sesto motivo, infine – rubricato: “violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1284, 4° co., c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato i fideiussori a pagare “gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo”, mentre la aveva chiesto la condanna delle controparti al CP_1 pagamento degli “interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo”. La statuizione sarebbe distonica rispetto al contenuto della domanda (con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.), oltre che in contrasto con l'incipit dell'art. 34 1284, co. 4, c.c., secondo cui gli interessi sono dovuti nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali soltanto “se le parti non ne hanno determinato la misura”.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
M.P.S., nelle conclusioni di primo grado ha chiesto: “(omissis) In via principale, contrariis reiectis, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, nei termini rappresentati in atti, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G., n.
1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi e per gli effetti degli Parte_3 artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, delle garanzie rilasciate, i signori , cf Parte_2
, nato a [...] il [...], e residente a[...]
Rovere 16, cf , nato a [...] il [...] (Pd) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , cf nato a [...]_3 C.F._3 il 15.11.1982 ed ivi residente in [...], a pagare a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , piazza
[...] CP_1
Salimbeni, 3, c.f. , la somma di Euro 673.681,74 (di cui Euro 132.969,03 per il P.IVA_1 credito derivante dal finanziamento n. 74179094; Euro 15.552,05 per il credito derivante dal finanziamento n. 741719271; Euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c 18038/71), ciascuno nei limiti delle garanzie prestate, per le ragioni tutte esposte in atti, oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidati, e successivi occorrendi. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre accessori di legge”.
Il giudice ha in proposito statuito: in motivazione: “Vi è dunque condanna degli opponenti fideiussori al pagamento in via solidale nei confronti della banca della somma di euro
400.000,00, oltre interessi al tasso di legge dalla data di revoca dei rapporti fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo”, e in dispositivo: “3. Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della della somma di euro 400.000,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso di legge dalla data del 22/7/2019 fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo”.
Così stando le cose, la statuizione impugnata – che, va sottolineato, è solo la seconda delle due attinenti al governo degli interessi, non essendo stata impugnata la prima, per cui la somma oggetto di condanna, pari a € 400.000, va aumentata degli
“interessi al tasso di legge dalla data del 22.7.2019 fino alla domanda” – non può essere riformata, e questo per più ragioni.
35 Va in primo luogo rilevato che se è vero che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, tuttavia nella specie, il tasso contrattuale – che in tesi di parte appellante andrebbe applicato in luogo di quello legale di mora, così avendo formulato le conclusioni la difesa della banca – non
è individuabile in termini di adeguata certezza, né gli appellanti ne hanno indicato esattamente la misura e specificato la ragione per cui andrebbe adottato un determinato tasso piuttosto che un altro. Il riferimento, nelle conclusioni di parte opposta, al “tasso contrattuale” è invero del tutto indeterminato, potendo riferirsi alternativamente:
- al tasso previsto nei contratti di finanziamento (ma anche in questo caso il tasso non sarebbe univocamente determinato, potendo essere quello di preammortamento, quello ordinario di ammortamento, ovvero ancora quello di mora);
- al tasso previsto nel contratto di conto corrente (che a pag. 11/37 prevede a propria volta tre diversi tassi passivi a seconda della misura dello sconfinamento in assenza di fido, nel qual caso nella fattispecie dovrebbe applicarsi il tasso del
23,941% con capitalizzazione trimestrale);
- al tasso previsto nel contratto di apertura di credito menzionato nella lettera del 26.9.2019, peraltro ignoto, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
Trattandosi di un riferimento chiaramente indeterminato, il rinvio non potrà aversi che al tasso legale di mora, come se l'indicazione convenzionale non vi fosse (appunto in quanto nulla per assoluta indeterminatezza).
Con l'ulteriore considerazione che gli appellanti non hanno, a ben vedere, alcun concreto interesse a sostenere la doglianza in esame, atteso che il più verosimile tasso contrattuale applicabile deve ritenersi quello previsto nel contratto di apertura di c/c per l'extra fido oltre 5.000 €, la cui misura percentuale (del 23,941% + capitalizzazione) è tuttavia ampiamente superiore a quella del tasso legale di mora
(dell'8% alla data di riferimento dell'1.7.2019) che andrebbe applicato secondo la statuizione impugnata, donde la (chiara) carenza di interesse degli appellanti a farla valere in riforma della statuizione che prevede dalla data della domanda l'applicazione del tasso legale di mora.
18. In definitiva, l'appello va integralmente respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
III
36 Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico degli appellanti ( , e ) e a favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 della appellata ( con riferimento al D.M. n. Controparte_1
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime due fasi (di studio e di introduzione)
e quello minimo per le seconde due (trattazione e decisoria), non avendo le parti sviluppato concetti ulteriori rispetto a quanto già dedotto negli scritti introduttivi, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000).
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1079/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 2084/2022 del Tribunale di Padova;
b) condanna in solido gli appellanti ( , e ) Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare all'appellata ( le spese di Controparte_1 lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 13.530, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1079/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 30.5.2023, vertente
TRA
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Artusi Sarcerdoti e Carlo Mongiat, con domicilio eletto presso i difensori, in Padova, via C. Rezzonico n. 6, appellanti/attori opponenti in primo grado
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese CP_1 di al n. , stesso numero di c.f., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IC NT, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona, Piazza Simoni n.
1, appellata/convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2084/2022 del Tribunale di
Padova, pubblicata il 30.11.2022, non notificata, emessa a definizione del procedimento n. 3609/2020 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2020, emesso dallo stesso Tribunale di Padova per la somma di € 688.521,08 a carico della
1 debitrice principale ( in seguito fallita) e per la somma di € 400.000 a Parte_4 carico dei fideiussori (sig.ri , e ); Parte_1 Parte_2 Parte_3 causa rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2025 – svolta avanti al c.i. con modalità di trattazione cartolare – in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ + 2]: Parte_1
“Contrariis reiectis, voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito, riformare la sentenza n.
2084 del 30.11.2022 del Tribunale di Padova per i motivi di appello tutti sopra esposti e per l'effetto: - accertare e dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile e/o per dolo della e in ogni caso accertare Controparte_1
e dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1 Parte_2 [...]
a garanzia delle obbligazioni di 24-7 s.r.l.; - accertare e dichiarare la nullità totale Parte_3 delle fideiussioni prestate dai signori e a garanzia Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle obbligazioni di s.r.l. ovvero, in via subordinata, la nullità parziale delle predette Pt_4 fideiussioni, per violazione della Legge antitrust n. 287/1990; - in ogni caso accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della Controparte_1 dall'azione nei confronti dei signori e;
- in ogni caso Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della
[...] nei confronti, singolarmente, del sig. del sig. e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 del sig. per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, nonché delle Parte_3 regole di trasparenza e informazione;
- conseguentemente accertare e dichiarare il danno rispettivamente e singolarmente cagionato, al sig. al sig. e al sig. Parte_1 Parte_2
da e, per l'effetto, condannare la Parte_3 CP_1 Controparte_1 CP_1 al pagamento, a ciascuno degli stessi, della somma prudenzialmente quantificata in € CP_1
194.194,66, pari all'importo già chiesto da ovvero della somma Controparte_2 che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con compensazione dei reciproci crediti;
- e per l'effetto di quanto precede rigettare le domande di pagamento di Controparte_1 contro i fideiussori signori e e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare che dagli stessi non è dovuto alcun importo;
in ogni caso: - spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di causa, del primo e del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A.
e C.P. di legge interamente rifuse. In via istruttoria: - si chiede di ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.: 1)
“Vero che Lei ha scritto la comunicazione email con data 31 marzo 2015 che Le si mostra, dal suo indirizzo all'indirizzo del Sig. allora legale Email_1 Parte_2 rappresentate di “enzo@rossocompany.it”, e per conoscenza all'indirizzo del Sig. Parte_4
(si mostri al testimone il doc. 68 del fascicolo degli Testimone_1 Email_2 opponenti)?”; 2) “Vero che Lei ha scritto la comunicazione email con data 27 luglio 2015 che
Le si mostra, dal suo indirizzo all'indirizzo del Sig. , allora Email_1 Parte_2 legale rappresentate di (si mostri al testimone il doc. 69 Parte_4 Email_3
2 del fascicolo degli opponenti)?”; 3) “Vero che Lei ha scritto la comunicazione email con data
21 ottobre 2015 che Le si mostra, dal suo indirizzo all'indirizzo del Email_1
Sig. , allora legale rappresentate di (si mostri Parte_2 Parte_4 Email_3 al testimone il doc. 70 del fascicolo degli opponenti)?”. Si indica quale testimone il Sig. Tes_2
c/o Banca MPS S.p.a.; - ove occorra, ordinare all'elenco degli associati all'ABI (doc.
[...]
23), ovvero a un novero di istituti bancari più limitato e ritenuto idoneo dalla Corte Ecc.ma, di esibire ex art. 210 c.p.c. i moduli standard di fideiussione omnibus utilizzati da detti istituti di credito nel periodo delle fideiussioni per cui è causa (ottobre 2015)”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“Contrariis reiectis, in via preliminare: rigettarsi l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per le ragioni sopra esposte. In via principale, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, e comunque infondato, l'appello avversario e, per l'effetto, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, nei termini rappresentati in atti, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G.,
n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova nei confronti di e dei signori Parte_4 Pt_1
e e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi
[...] Parte_2 Parte_3
e per gli effetti degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, delle garanzie rilasciate, signori
, c.f. , nato a [...] il [...], e residente ad Arzergrande Parte_2 C.F._2
(Pd) in Via Rovere 16, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(Pd) ed ivi residente in [...], , c.f. nato Parte_3 C.F._3
a Padova il 15.11.1982 ed ivi residente in [...], a pagare a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Controparte_1 CP_1 piazza Salimbeni, 3, c.f. , la somma di euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c P.IVA_1
18038/71, per le ragioni tutte esposte in atti, oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidate, e successive occorrende. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in sede di costituzione in giudizio e si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate in I grado”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 16.12.2019, Controparte_1 chiese al Tribunale di Padova l'emissione di ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo di € 1.314.406,91 nei confronti della società e (nei limiti Parte_4 dell'importo garantito di 400.000 € ciascuno) dei suoi garanti, sig.ri , Parte_1
e (oltre che di due altri soggetti – tali sig.ri e Parte_2 Parte_3 CP_3
– non parti del presente giudizio), esponendo a tal fine: CP_4
3 i) che in data 24.3.2015 aveva aperto a favore della 24/7 (c.f. e p.i. CP_5 Pt_4
), con sede in Piove di Sacco (Pd), Via Carrarese 9, il contratto di conto P.IVA_2 corrente n. 18038/71 (doc. 3 del fasc. mon.);
ii) che successivamente, con contratto di finanziamento in data 30.10.2015, aveva erogato a 24/7 il finanziamento C.D.P. n. 7417190941 di originari € Pt_4
1.000.000,00 da destinare a “investimenti da realizzare”, rientrante nell'ambito della
Convenzione conclusa tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti in data 5.8.2014 (c.d.
“Piattaforma Imprese”), alla quale Banca M.P.S. S.p.a. aveva aderito in data
30.10.2014 (doc. 4 f.m.);
iii) che, sempre in data 31.10.2015, aveva erogato a 24/7 l'ulteriore Pt_4 finanziamento CDP n. 7417192712 di originari € 200.000,00 (da destinare a
“incremento del capitale circolante”), anche esso rientrante nell'ambito della predetta
“Piattaforma Imprese” (doc. 5 f.m.); iv) che il credito della Banca nei confronti di 24/7 S.r.l. risultava assistito dalle seguenti garanzie: garanzia omnibus per € 300.00,00, in seguito elevata a €
400.000,00 (doc. 6/a – b f.m.) rilasciata dal sig. ; garanzia omnibus per Parte_2
€ 300.00,00, in seguito elevata a € 400.000,00 (doc. 7/a – b f.m.) rilasciata dal sig.
garanzia omnibus per € 300.00,00, in seguito elevata a € 400.000,00 Parte_1
(doc. 8/a – b f.m.) rilasciata dal sig. ; garanzia omnibus per € Parte_3
300.00,00 (doc. 9/a) rilasciata dal sig. il quale, tuttavia, con Parte_5 atto in data 29.12.2017, aveva dichiarato di recedere dalla garanzia (doc. 9/b), di talché la richiesta monitoria nei suoi confronti veniva chiesta con esclusivo riferimento ai crediti derivanti dai finanziamenti C.D.P.; garanzia omnibus per € 400.000,00 (doc.
10/a-b f.m.) rilasciata dal sig. CP_6
v) che la società 24/7 si era resa inadempiente agli obblighi generati dai Pt_4 predetti contratti, sicché la comunicava alla stessa, e ai garanti, la revoca/il CP_1 recesso da tutti i rapporti e intimava il pagamento del dovuto (docc. 11, 12, 13, 14,
15 e 16 del fasc. mon.); vi) che l'intimazione di pagamento non aveva sortito riscontro positivo, sicché il credito della banca risultava all'attualità (e cioè al momento del deposito del ricorso monitorio) pari a € 1.314.406,19, di cui € 693.312,78 in relazione alla rata insoluta al 30.6.2019 e capitale residuo del finanziamento n. 74179094; € 81.094,13 in relazione alla rata insoluta al 30.6.2019 e capitale residuo del finanziamento n.
741719271; € 540.000 in relazione al saldo negativo del c/c n. 18038/71, con la precisazione che detta ultima voce di credito risultava dalla limitazione del credito
4 rispetto al reale saldo negativo del c/c di € 597.537,24, senza rinuncia, tuttavia, al maggior credito;
vii) che gli importi indicati erano esattamente ricavabili, sia dagli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di c/c (doc. 17 f.m.), sia dagli estratti certificati ai sensi dell'art. 50 TUB dal dott. , Titolare Area Territoriale Nord Est Persona_1 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in data 20.9.2019 (docc. 18, 18bis e 18ter).
2. Nell'ambito dell'interlocuzione preliminare sviluppatasi nell'ambito del procedimento monitorio il Tribunale chiese alla banca ricorrente una serie di integrazioni. Nello specifico: A) con provvedimento del 7.1.2020 vennero chiesti chiarimenti sugli interessi (anatocistici post 1.1.2014 e usurari) e sul luogo di residenza degli altri due fideiussori ( e al fine della determinazione della CP_3 CP_4 competenza, richiesta alla quale la Banca rispose con nota in data 31.1.2020, con cui dichiarò altresì di rinunciare agli interessi contabilizzati nel c.c. n. 18038/71, limitando la richiesta di ingiunzione, quanto all'esposizione del conto corrente, al minore importo di € 540.000,00; B) con provvedimento del 10.2.2020 venne invece chiesto alla banca di produrre la documentazione ex art. 50 T.U.B. e di chiarire le voci “rimborso finanziamenti”, annotate in addebito nel conto corrente, che avevano determinato l'esposizione debitoria oggetto della domanda monitoria, richiesta a cui la Banca rispose con la nota del 27.2.2020, con la quale precisò (tra l'altro) che:
“Nell'estratto del c/c n. 18038/71, è talora riportata la dicitura “rimborso finanziamenti”. Per comprendere il significato di tale espressione, va detto che la aveva acceso a nome della CP_1 società vari contratti di credito. In questa sede vengono in rilievo, in particolare, i Pt_4 contratti di credito in data 2.10.2018 (doc. 32) e in data 16.1.2019 (doc. 33), da cui scaturivano, rispettivamente, i seguenti rapporti anticipi: a) il rapporto anticipi n.
105524618,64 (doc. 34), sul quale venivano concesse le seguenti anticipazioni: a.i) anticipazione n. 1 per Euro 64.849,24 in data 31.10.2018 (doc. 35); a.ii) anticipazione n. 2 per Euro 45.573,45 in data 21.12.2018 (doc. 36); a.iii) anticipazione n. 3 per Euro 89.500,00 in data 21.12.2018 (doc. 37). b) il rapporto anticipi n. 107355119.78 (doc. 38), sul quale veniva concessa l'anticipazione n. 1 per euro 361.700,00 in data 25.1.2019 (doc. 39). Ebbene, al momento della concessione delle singole anticipazioni, i relativi importi venivano accreditati sul c/c n. 18038/71. Ciò si ricava leggendo l'estratto conto corrente n. 18038/71 (doc. 17), in corrispondenza delle diverse date sopra indicate. Questa operazione di accredito, eseguita sul c/c ed indicata dalla nella colonna “entrate” come “erogazione finanziamento”, CP_1 generava, contemporaneamente, una posta negativa sul conto anticipi, di corrispondente valore. Per quanto qui interessa, va detto che le fatture alla base delle predette anticipazioni non venivano onorate dal terzo debitore né, comunque, il relativo importo veniva saldato dal cliente, di talché il relativo valore veniva imputato sul c/c n. 18038/71, indicando, sotto la
5 colonna “uscite”, una corrispondente posta negativa, identificabile con l'espressione, utilizzata dall'istituto di credito: “rimborso finanziamenti”. In ragione di quanto sopra, siffatta locuzione deve essere interpretata nel senso che le somme addebitate in c/c sono state utilizzate per colmare il saldo negativo dei rapporti anticipi, a copertura dell'importo anticipato dalla CP_1
a fronte della presentazione delle fatture. In questo senso, quindi, il saldo di conto corrente non contiene una duplicazione di importi: le somme di cui si sta discutendo, infatti, sono state anticipate dalla alla cliente, ma mai pagate né dai terzi debitori né dalla cliente stessa. CP_1
Per tale ragione è stata generata sul c/c la corrispondente posta negativa. Per dare concreto riscontro alla ricostruzione appena fornita, basti ragionare sugli anticipi citati poco sopra.
L'importo di euro 64.849,24 per l'anticipazione n. 1 (a.i) risulta erogato in data 31.10.2018 e successivamente addebitato in data 7.6.2019 (doc. 17). L'importo di euro 45.573,45 per l'anticipazione n. 2 (a.ii) risulta erogato in data 21.12.2018 e addebitato in data 6.8.2019 (doc.
17). L'importo di euro 89.500,00 per l'anticipazione n. 3 (a.iii) risulta erogato in data
21.12.2018 e addebitato in data 6.8.2019 (doc. 17). L'importo di euro 361.700,00
l'anticipazione n. 1 (b.) risulta erogato in data 25.1.2019 e addebitato in data 6.8.2019 (doc.
17)”, dando altresì atto dell'esecuzione nelle more di pagamenti parziali del debito da parte del , a fronte della quale dichiarò di ridurre la pretesa Controparte_2 creditoria con riguardo alla posizione di al minor importo di € 688.521,08, Parte_4 ferma la richiesta di ingiunzione di pagamento già formulata nei confronti dei garanti
(“3. Intervenuto pagamento di parte del credito per il quale si è chiesta l'ingiunzione. Nelle premesse, si è dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di Controparte_2 di parte del credito. Si chiede, pertanto, al Giudice di tenere conto di tale evento, che andrà necessariamente ad incidere sull'emissione del d.i.. In particolar modo, tenuto conto del fatto che, successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione, Controparte_1
- la quale aveva inizialmente richiesto l'emissione del provvedimento monitorio per
[...]
l'importo di Euro 1.314.406,91 - ha percepito la somma complessiva di Euro 625.885,83 - di cui Euro 560.343,75 a copertura del credito derivante dal finanziamento CDP n. 741719094 in data 30.1.2015 ed Euro 65.542,08 a copertura del credito derivante dal finanziamento CDP n.
741719271 in data 31.10.2015 – la domanda monitoria deve considerarsi ora ridotta, con riguardo alla posizione di al minor importo di Euro 688.521,08, ferma la richiesta Parte_4 di ingiunzione di pagamento già formulata nei confronti dei garanti, nei limiti del minor importo garantito e salvi i diritti spettanti a in merito al recupero, nei Controparte_2 confronti dei debitori, delle somme versate alla Banca. Più precisamente, il credito della Banca deve essere rideterminato e, quindi, ingiunto in euro 688.521,10, di cui euro 132.969,03 in relazione al finanziamento n. 74179094; euro 15.552,05 in relazione al finanziamento n.
741719271; euro 540.000 in relazione al c/c n. 18038/71 (con la precisazione che quest'ultima voce è qui limitata rispetto al maggior saldo negativo del c/c, pari a euro 597.537,24)”).
3. Ottenuti i chiarimenti richiesti, il Tribunale di Padova emise il decreto ingiuntivo n. 667/2020, del 12.3.2020, per l'importo di complessivi € 688.521,08 nei confronti
6 della debitrice principale, e per quello di € 400.000 (pari al limite della Parte_4 somma garantita) nei confronti di ciascuno dei fideiussori richiesti, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio.
4. Con atto di citazione notificato il 19.6.2020, e i garanti, sig.ri Parte_4 Pt_1
e , opposero l'ingiunzione contestando la pretesa di M.P.S. sulla base Pt_2 Parte_3 di sette motivi di opposizione, nello specifico attinenti ai seguenti profili: i) quanto al primo motivo: difetto di titolarità attiva in capo alla banca del credito derivante dai finanziamenti “Cassa Depositi e Prestiti”; ii) quanto al secondo motivo: difetto di certezza e liquidità del credito ingiunto;
iii) quanto al terzo motivo: inesistenza di un credito restitutorio relativo ai finanziamenti “Cassa Depositi e Prestiti”; iv) quanto al quarto motivo: insussistenza dell'integrale pretesa relativa al conto corrente, in quanto gravato dall'applicazione di condizioni economiche illegittime;
v) quanto al quinto motivo: invalidità e inefficacia delle fideiussioni bancarie per violazione del divieto posto dal D.M. 23.9.2005 e dal D.M. 26.4.2013 di “sovra-garantire” con garanzie diverse da quelle del i mutui “Cassa Depositi Controparte_7
e Prestiti”, nonché violazione dei canoni di correttezza e buona fede e delle regole di trasparenza e informazione e inadempimento di Banca MPS S.p.a.; vi) quanto al sesto motivo: nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990; vii) quanto al settimo motivo: decadenza della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non aver proposto e coltivato le proprie istanze giudiziali contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c.
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 667/2020 del 12.3.2020 opposto nei confronti di s.r.l., e rigettare l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria Pt_4 esecutività del decreto medesimo contro i fideiussori opponenti sig.ri Parte_1 Parte_2
e , per tutti i motivi suesposti;
nel merito: - accogliere l'opposizione al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 667/2020 del 12.3.2020, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo, rigettando le domande di pagamento della Controparte_1 contro e dichiarando non dovuto l'importo alla stessa ingiunto;
- accertare e
[...] Parte_4 dichiarare la nullità e/o pronunciale l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile e/o per dolo della e in ogni caso accertare e dichiarare Controparte_1
l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a garanzia dell'esposizione della per violazione del D.M. 23.9.2005 e del D.M. Parte_4
26.4.2013; - accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...] nei confronti dei signori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, nonché delle regole di Parte_3
7 trasparenza e informazione, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta;
- accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni prestate dai signori e a garanzia dell'esposizione della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] per violazione della Legge antitrust n. 287/1990; - accertare e dichiarare la decadenza Pt_4 ex art. 1957 c.c. della dall'azione nei confronti dei Controparte_1 signori e in relazione alle fideiussioni prestate a Parte_1 Parte_2 Parte_3 garanzia dell'esposizione della - per l'effetto di quanto precede e per ogni altro Parte_4 motivo esposto nel presente atto, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2020 del 12.3.2020 e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo, rigettando le domande di pagamento di contro i fideiussori signori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e dichiarando dagli stessi non dovuto l'intero importo ingiunto per i motivi Parte_3 tutti suesposti;
in ogni caso: spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di causa, oltre i.v.a. e c.p. di legge interamente rifuse”.
5. Si costituì Banca M.P.S. contestando le ragioni dell'opposizione e tuttavia riducendo, per evitare ogni contestazione relativa al c/c, l'ammontare della relativa pretesa (inteso quella riferita al rapporto di c/c) a € 525.160,66 (“II.d. Conto corrente.
Correttezza del quantum. Prima di procedere all'analisi dettagliata delle doglianze avversarie, si impone, doverosamente, una premessa. Come più volte ribadito, in sede monitoria la CP_1 ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione al c/c n. 18038/71 per il valore di euro 540.000,00, precisando che tale voce è stata limitata rispetto al saldo negativo del c/c, pari – alla data di redazione del certificato ex art. 50 tub (20.9.2020) – a euro 597.537,24.
Tale importo era comprensivo anche delle somme addebitate a titolo di interessi per euro
52.448,00 (di cui euro 7.454,56 maturati in relazione al c/c n 18038/71 ed euro 44.993,44 confluiti sul medesimo c/c in relazione ai rapporti anticipi su esso appoggiati) (doc. 27 monitorio). Sottraendo tale somma al saldo negativo di c/c, si giungeva ad un importo netto di euro 545.089,24. Valutate, tuttavia, le effettive possibilità di recupero, anche in considerazione dei costi necessari per la concreta soddisfazione delle proprie ragioni, la CP_1 limitava ulteriormente la pretesa creditoria, chiedendo l'emissione del provvedimento monitorio per il minor importo di euro 540.000,00. Già solo per tale ragione, il comportamento della Banca si sottrae ad ogni possibile censura. Tuttavia, ferma tale premessa e certa del proprio buon operato, a fronte dell'opposizione avversaria, parte opposta, per mero spirito tuzioristico, si è spinta ad eseguire un'ulteriore valutazione. Dopo aver rinunciato all'addebito degli interessi sul c/c e dopo aver riconosciuto, di fatto, alla società correntista la gratuità delle anticipazioni, attraverso la decurtazione delle relative poste, la ha verificato quale fosse CP_1 la scopertura in linea capitale, eliminando tutti gli addebiti registrati a titolo di interessi, spese e commissioni e tenendo conto pure dell'importo di euro 8.486,46 accreditato il 23.10.2019, successivamente alla redazione dell'estratto ex art. 50 tub. All'esito di tale ricalcolo, operato previa rigenerazione dell'estratto di c.c. (doc. 8) la parte qui difesa è giunta a evidenziare, comunque, a tutto voler concedere, un ingente saldo debitore di c/c, a carico di pari Pt_4
8 ad euro 525.160,66. Di tale importo si terrà conto in sede di formulazione delle conclusioni, laddove verrà richiesto il pagamento dell'importo finale di Euro 673.681,74 (di cui Euro
132.969,03 per il credito derivante dal finanziamento n. 74179094; Euro 15.552,05 per il credito derivante dal finanziamento n. 741719271; Euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c
18038/71)”), concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Contrariis reiectis, in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge, concedersi la provvisoria esecutorietà del d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G., n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova, nei confronti dei signori e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 per le ragioni tutte esposte in atti, quanto meno in relazione all'importo di Euro 673.681,74.
In via principale, contrariis rejectis, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, nei termini rappresentati in atti, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019
R.G., n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova nei confronti di e dei signori Pt_4 Pt_1
e e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi
[...] Parte_2 Parte_3
e per gli effetti degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, delle garanzie rilasciate, Pt_4 cf e p. iva , con sede in 35028 Piove di Sacco (Pd), Via Carrarese 9, in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, e i signori , cf , nato Parte_2 C.F._2
a Padova il 23.6.1973, e residente a[...], cf Parte_1
, nato a [...] il [...] (Pd) ed ivi residente in [...]
n. 39/b, , cf nato a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3 residente in [...], a pagare a , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in , piazza Salimbeni, 3, c.f. CP_1
, la somma di Euro 673.681,74 (di cui Euro 132.969,03 per il credito derivante P.IVA_1 dal finanziamento n. 74179094; Euro 15.552,05 per il credito derivante dal finanziamento n.
741719271; Euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c 18038/71), per le ragioni tutte esposte in atti, oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidate, e successive occorrende. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre accessori di legge”).
6. A seguito del fallimento della dichiarato dal Tribunale di Padova con Parte_4 sentenza n. 153 del 3/14.12.2020, il processo venne riassunto dai fideiussori Pt_1
e con ricorso in data 3.3.2021, insistendo nelle difese e nelle Pt_2 Parte_3 domande svolte prima dell'interruzione. In sede di riassunzione, si costituì nuovamente la banca ribadendo le conclusioni già precedentemente assunte. Non si costituì, invece, il 24/7 Controparte_8 Pt_4
7. Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
depositate le memorie integrative ed istruttorie, la causa, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria,
è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, ritenuta l'opposizione fondata con esclusivo riferimento al difetto (all'attualità, e cioè al
9 momento della decisione) di titolarità attiva in capo a M.P.S. S.p.a. del credito derivante dai due contratti di mutuo, n. 741719094 e n. 741719271, stipulati in data
30.10.2015, e per contro infondata nel resto, in quanto “l'ammontare del saldo negativo per € 540.000,00 del conto corrente n. 18038/71, ossia dell'ulteriore rapporto azionato in via monitoria, supera, di per sé solo, l'ammontare dell'importo garantito con le fideiussioni omnibus stipulate dagli opponenti per euro 400.000,00 in favore della società Parte_6 dichiarata fallita nel corso del giudizio”, sicché “Pur revocato il decreto ingiuntivo, vi è dunque condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca della somma di euro 400.000,00 oltre interessi, già indicata nel provvedimento monitorio”, ha così deciso: “1. Accoglie
l'opposizione nei limiti di cui in motivazione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 667/2020. 3.
Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] della somma di euro 400.000,00, oltre interessi al tasso di Controparte_1 legge dalla data del 22/7/2019 fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della domanda al saldo.
4. Condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento in favore della delle spese di Parte_3 Controparte_1 lite del processo di opposizione che si liquidano in euro 19.300,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa. 5.
Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] delle spese di lite della fase monitoria che si liquidano in euro Controparte_1
7.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 870,00 per spese specifiche;
infine, IVA e Cassa”.
8. I garanti, originari opponenti, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno appellato la sentenza con (esclusivo) riguardo alla parte relativa alla ritenuta validità ed efficacia delle fideiussioni dagli stessi rilasciate, chiedendo, previa inibitoria, e in riforma della sentenza impugnata, il rigetto integrale della domanda di credito della banca, nonché la condanna della stessa in relazione ai danni dai medesimi sofferti (in tesi per effetto della moltiplicazione dei titoli esecutivi accumulatisi a loro carico con riguardo alla medesima vicenda per cui è causa), concludendo nei termini trascritti in epigrafe, nello specifico deducendo, a fondamento dell'impugnazione:
i) con il primo motivo, la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per erronea ricostruzione del fatto e mancata e/o erronea valutazione delle prove in relazione alle obbligazioni garantite;
ii) con il secondo motivo, la violazione degli artt. 116, co. 1, e 117, co. 6, T.U.B.
e violazione del D.M. 26.4.2013, nonché degli artt. 1325 e 1418 c.c.;
iii) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 e 1439
c.c.;
10 iv) con il quarto motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1175,
1176, 1337 e 1375 c.c.;
v) con il quinto motivo, la violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, dell'art. 1957
c.c. e degli artt. 1363, 1419, 2697, 2964 e 2966 c.c.; vi) con il sesto motivo, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1284, co. 4, c.c.
9. M.P.S. si è costituita nel secondo grado prendendo posizione sui motivi dell'impugnazione, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
10. Respinta l'istanza cautelare;
fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione riportata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
11. Va preliminarmente evidenziato che il giudice di primo grado ha articolato la decisione in tre parti, analizzando:
a) nella prima, il tema della titolarità del credito derivante dai mutui stipulati in data 30.10.2015, escludendo che la stessa spettasse alla ricorrente Controparte_1
, essendo stati detti crediti ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti già in
[...] data 30.10.2015, donde la loro estraneità alla pretesa creditoria azionata da M.P.S. in via monitoria [cfr. sentenza, pag. 9 – 11: “Con un primo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono il difetto di titolarità attiva, in capo a , dei Controparte_1 crediti derivanti dai saldi residui dei contratti di mutuo stipulati tra la banca e la in Parte_4 data 30/10/2015. Il motivo è fondato. In particolare, gli elementi di prova addotti dagli opponenti a sostegno della contestazione depongono nel senso dell'avvenuta cessione dei crediti sopra individuati in favore della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., anche a fronte dell'assenza di una seria e circostanziata replica da parte dell'opposta. Nello specifico, con atto introduttivo, gli opponenti hanno prodotto due distinte lettere di accettazione della cessione del credito avvenuta in favore della Cassa Depositi e Prestiti in data 30/10/2015 (docc. 5 e 6), ossia nella medesima data di conclusione dei contratti di mutuo, con esplicita allegazione che le lettere sono state redatte su modulo proveniente dalla banca e, Controparte_1 in particolare, sul modulo n. 23085MID – Ver. del 5/5/2015. Sul punto, deve essere innanzitutto considerato che la convenuta opposta ha omesso di prendere specificamente posizione sulla questione, limitandosi a manifestare una riserva di miglior contestazione che, tuttavia, non è mai stata sciolta. La circostanza della redazione delle lettere di accettazione su
11 modulo MPS è, dunque, da darsi per non contestata (art. 115 c.p.c.) ed è di rilevante importanza, poiché indica, quantomeno, una condivisione del contenuto delle medesime lettere, se non addirittura una compartecipazione nella loro redazione. Tale circostanza trova poi conferma nell'analisi diretta del documento, che appare redatto su un modulo prestampato, che riporta in calce la dizione “Mod. 23085MID – Ver. del 5/5/2015”; il che chiarisce la circostanza della sussistenza di un contenuto standardizzato del documento, riportante l'accettazione, ad opera del debitore ceduto, della cessione di crediti, nel quadro di operazioni realizzate dalla banca su larga scala. A tali considerazioni, va aggiunto che, nella parte in alto dei documenti in questione, è riportato il timbro della “Banca Monte dei Paschi di Siena Centro
PMI Rovigo”, che ulteriormente costituisce elemento univoco nel chiarire l'approvazione, se non la compartecipazione, dell'opposta nella redazione del contenuto del documento, di conseguenza nella condivisione delle circostanze ivi riportate. Poiché dunque in entrambe le lettere, la debitrice ceduta ha dato atto dell'esistenza di una cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di mutuo da essa stipulati, avvenuta tra la , Controparte_1 quale cedente, in favore della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., quale cessionaria, la circostanza dell'avvenuta cessione di tali crediti deve darsi per pacifica, nel senso che la stessa odierna opposta ha manifestato la propria condivisione circa l'esattezza delle affermazioni riportate dalla debitrice ceduta, apponendo il proprio timbro sulle lettere di accettazione delle cessioni di credito. Un ulteriore elemento che depone nel senso dell'avvenuta cessione del credito è costituito dalle risultanze dello stato passivo fallimentare della così come Parte_4 documentate dagli opponenti con seconda memoria istruttoria. In particolare, dalla lettura dei documenti 87 e 88 degli opponenti emerge che la ha fatto istanza di Controparte_1 insinuazione al passivo della in proprio, con riguardo al solo conto corrente n. Parte_4
18038/71, mentre ha proposto la medesima istanza, in nome e per conto della Cassa Depositi
e Prestiti s.p.a., con riguardo al saldo residuo dei due contratti di mutuo del 30/10/2015.
Peraltro, l'attività di tutela del credito, in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., risulta corrispondente a quella indicata nella lettera di accettazione della cessione dei crediti redatta su modulo MPS, ove è riportato che “il cessionario ha conferito al cedente mandato con rappresentanza, affinché in nome e per conto del cessionario […] svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti” (docc. 5 e 6 opponente), come effettivamente realizzato con l'istanza di insinuazione al passivo della Pt_4 per quanto riguarda i contratti di mutuo del 30/10/2015. Anche tale documentazione è
[...] rimasta priva di contestazione da parte dell'opposta, la quale ha omesso di prendere posizione sul punto. Alla luce di ciò, sussistono plurimi e circostanziati elementi di prova che depongono nel senso dell'avvenuta cessione dei crediti derivanti dai mutui stipulati in data 30/10/2015 tra
MPS e la 24-7 s.r.l., costituiti da: i) le lettere di accettazione della cessione redatte su modulo
MPS e riportanti il timbro della banca;
ii) le istanze di insinuazione al passivo, di cui l'una svolta da MPS in proprio con esclusivo riguardo al saldo del conto corrente e l'altra svolta, invece, in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti, quanto ai residui saldi dei contratti di mutuo in questione;
iii) l'assenza di una specifica contestazione da parte della convenuta circa le
12 produzioni documentali degli opponenti. In definitiva, vi è prova dell'avvenuta cessione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo, n. 741719094 e n. 741719271, stipulati in data
30/10/2015, in favore della Cassa Depositi e Prestiti, peraltro unico soggetto cui tali crediti potevano essere ceduti (vedi art. 6 dei contratti di finanziamento). L'opposta non è dunque titolare attiva di tali crediti e non può, di conseguenza, chiederne il saldo residuo agli odierni opponenti;
il che assorbe ogni ulteriore e subordinata questione relativa all'ammontare del debito”].
Tale capo della sentenza non è stato impugnato dalla ed è quindi passato in CP_1 giudicato.
Risulta, per l'effetto, inconferente ai fini di cui si tratta l'affermazione che si legge nell'incipit della comparsa conclusionale di M.P.S., secondo cui: “la Banca ritiene doveroso segnalare che, nelle more del giudizio, il credito originato dai due finanziamenti CDP
n. 741719094 (sub doc. 3) e n. 741719271 (sempre sub doc. 3) è stato oggetto di ri-acquisto in forza di convenzione intercorsa tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e la Banca stessa, come risulta dall'accordo qui depositato unitamente all'estratto dell'elenco dei crediti riacquistati e oggi facenti capo alla Banca, incluso quello azionato nei confronti di e dei suoi Parte_4 garanti, tra cui i signori e (doc. 10). Un tanto si evidenzia, a ulteriore Pt_1 Pt_2 Parte_3 conferma dell'infondatezza dell'altrui appello”;
b) nella seconda, le contestazioni relative al rapporto di conto corrente, rilevando come queste risultino in parte inconferenti, avendo la banca rinunciato ad ogni pretesa a titolo di interessi, e in parte infondate per genericità della relativa contestazione [cfr. sentenza, pag. 12 – 14: “Quanto al rapporto di conto corrente n.
18038/71, aperto con contratto del 24/3/2015 regolarmente sottoscritto, non sussiste contestazione relativa all'attuale titolarità del credito in capo a MPS. Tuttavia, gli opponenti hanno contestato l'applicazione di condizioni economiche illegittime, quali: i) anatocismo;
ii) interessi usurari;
iii) spese non pattuite, corrispettivi per accordato e C.I.V. illegittime. Si tratta di contestazioni infondate. Dato atto che l'opposta ha depositato in sede di comparsa di costituzione e risposta la serie integrale degli estratti conto del rapporto, si evidenzia in primo luogo la genericità di ogni contestazione relativa al conto corrente, poiché gli opponenti, per ciascuna delle tipologie di illegittimità lamentate, non hanno indicato né l'ammontare dei pretesi indebiti, né il periodo di sviluppo del rapporto in cui essi si sarebbero verificati, né la loro incidenza sul rapporto contrattuale, nel quadro di una doglianza proposta sotto il solo profilo delle affermate violazioni di legge, senza riferimenti specifici al caso concreto. Tale elemento di genericità è confermato dall'assenza di una perizia di parte che dettagli gli indebiti lamentati, sopperendo in tal modo alle carenze di allegazione degli atti difensivi. Sul punto, si evidenzia che, per opinione comune della giurisprudenza, in materie specialistiche quali il diritto bancario, la produzione di una perizia di parte si rivela necessaria per l'esame tecnico della domanda, ai fini, in particolare, di specificazione delle allegazioni, affinché queste, cioè,
13 non siano limitate alla mera asserzione dell'esistenza di poste illegittime da verificare poi con consulenza tecnica d'ufficio a natura esplorativa, dunque inammissibile, ma siano estese ad una verifica, quantomeno di parte, ma pur sempre tecnica, dell'incidenza degli indebiti lamentati sullo sviluppo del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, la genericità delle allegazioni si somma all'assenza di una perizia di parte che dettagli l'ammontare degli indebiti lamentati, nel quadro di contestazione che, per tali motivi, non ha trovato verifica in sede di istruttoria. Vi è poi un ulteriore elemento da tenere in considerazione, dirimente. Già in sede monitoria, la banca opposta ha dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa per interessi derivante dal rapporto di conto corrente n. 18038/71, depositando a tal fine anche un conteggio che esplicita la misura di tutti gli interessi applicati al rapporto e dunque rinunciati, per euro
52.448,00 (doc. 27 monitorio). Tale conteggio è rimasto privo di specifica replica o contestazione da parte degli opponenti, i quali non hanno affermato, ad esempio, che il conteggio è da ritenersi errato o che, invero, il saldo azionato dalla banca presenta al suo interno poste per interessi;
al contrario, gli opponenti hanno semplicemente preso atto dell'affermazione della banca, già in sede di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pag.
14). Ne deriva che, a fronte della completa espunzione di ogni posta per interessi e della relativa rinuncia da parte della banca in sede monitoria, ogni contestazione in punto ad interessi anatocistici ed usurari è infondata, poiché è oggetto della domanda il solo saldo negativo del conto corrente derivante da operazioni eseguite dalla correntista, privo dell'applicazione di interessi. Infine, risulta infondata anche ogni contestazione in punto a pagamenti non contabilizzati, spese non pattuite, corrispettivi su accordati e C.I.V. illegittime, poiché, richiamando quanto sopra esposto, generica e priva di un'indicazione chiara e specifica dell'ammontare dei lamentati indebiti e dell'incidenza sul rapporto azionato in via monitoria.
Da ultimo, si evidenzia che l'assenza di tali indicazioni e la genericità della allegazioni risultano particolarmente rilevanti nel caso in esame, poiché, a fronte dell'ampia divergenza tra il saldo residuo del conto corrente azionato in via monitoria (euro 540.000,00) e l'ammontare delle garanzie rilasciate dagli opponenti (euro 400.000,00), gli opponenti avrebbero dovuto ulteriormente specificare se l'ammontare dei pretesi indebiti per voci diverse dagli interessi avrebbe comportato o meno una riduzione del saldo negativo di oltre 140.000,00 euro, al di sotto della somma garantita. In definitiva, ogni doglianza relativa al saldo del conto corrente
è infondata”].
Anche tale statuizione non risulta gravata ed è pertanto passata in giudicato;
c) nella terza, le contestazioni relative alla validità ed efficacia delle fideiussioni
(omnibus) di riferimento, sottoscritte nell'ottobre del 2015, e quelle relative alla validità ed efficacia dell'intimazione/richiesta stragiudiziale di pagamento ex art. 1957 c.c., negata sotto più profili dai garanti opponenti ed invece sostenuta dalla banca ricorrente [cfr. sentenza, pag. 14 – 23: “Gli opponenti contestano poi la validità delle garanzie da essi rilasciate. Sotto un primo profilo, gli opponenti lamentano la nullità/annullabilità/inefficacia delle fideiussioni omnibus da essi rilasciate in data 19/10/2015
14 per contrarietà alla disciplina posta dal D.M. del 23/9/2005 che, nella parte II dell'allegato approvato, al punto 4.4., così recita: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. In particolare, secondo gli opponenti, le fideiussioni omnibus da essi sottoscritte in data 19/10/2015 sarebbero state rilasciate “in un contesto particolare, nello stesso mese e per lo stesso importo complessivo dei finanziamenti nello stesso mese e per lo stesso importo complessivo dei finanziamenti […], e che ad ottobre 2015 non aveva debiti, anzi: il saldo del c.c. n. Parte_4
1803871 al 1.10.2015 era attivo per ben € 317.811,71” (pag. 3, prima memoria istruttoria); da ciò deriverebbe l'invalidità delle fideiussioni omnibus, poiché rilasciate a garanzia degli obblighi restitutori derivanti dai contratti di mutuo del 30/10/2015, in contrasto con norma affermata come imperativa, ossia il D.M. 23/9/2005, e, in ogni caso, nulle per non meritevolezza o illeceità della causa, poiché poste in essere in violazione del divieto di “sovra- garantire” mutui, già oggetto di garanzia pubblica per mezzo del Controparte_7
In tale contesto, secondo gli opponenti, la nullità delle garanzie per contrarietà alla disciplina del D.M. 23/9/2005 travolgerebbe l'intero contenuto delle fideiussioni omnibus, per tali ragioni invalide anche con riferimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dal conto corrente con annesse anticipazioni azionato in via monitoria. La contestazione è infondata. Sul punto, si osserva innanzitutto che le fideiussioni omnibus sono state rilasciate in data 19/10/2015, quando cioè tra la società garantita e l'opposta era in corso di esecuzione un Parte_4 rapporto di conto corrente, aperto in data 24/3/2015, con annessi rapporti di anticipazioni di fatture: la fideiussione poteva dunque dirsi riferita, già al momento della sua origine e prima della sottoscrizione dei finanziamenti, avvenuta in data 30/10/2015, ad un rapporto bancario complesso e potenzialmente generatore di passività, così come in effetti poi verificatosi con un ingente passivo di euro 540.000,00 al momento della sua chiusura, azionato in via monitoria.
Già tale solo profilo evidenzia l'infondatezza della contestazione degli opponenti, nella misura in cui essi pretendono che le fideiussioni omnibus stipulate in data 19/10/2015, di cui affermano la nullità per divieto di sovra-garantire contratti di finanziamento stipulati in epoca successiva, siano nulle o comunque invalide/inefficaci anche con riferimento a rapporti contrattuali già esistenti al momento della loro conclusione, come il conto corrente n. n.
18038/71. In particolare, la contestazione è infondata, poiché postula che l'esecuzione di un rapporto negoziale – ossia la fideiussione, che si sarebbe estesa illegittimamente ai rapporti di Part finanziamento – possa riflettersi sulla validità del titolo. In altre parole, l'affermazione per cui una fideiussione omnibus – validamente sottoscritta, dotata di tutti i suoi elementi essenziali, compreso l'ammontare massimo della garanzia in ossequio all'art. 1938 c.c., rilasciata nella vigenza di un rapporto contrattuale bancario generatore di possibili esposizioni negative per il soggetto garantito, poi realizzatesi – “diventi” invalida o nulla perché essa, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, si estende a rapporti che non potrebbero
15 essere garantiti se non dal si manifesta infondata, poiché postula Controparte_7 che l'esecuzione concreta del rapporto contrattuale si riverberi sulla validità del contratto che, invece, è da valutare con riferimento al solo momento originario del titolo. Non può dunque parlarsi di alcuna invalidità o nullità originaria delle fideiussioni del 19/10/2015, in quanto tali garanzie omnibus sono state validamente sottoscritte, presentano un oggetto determinato ed individuano l'ammontare massimo dell'importo garantito (euro 400.000,00). Sono poi infondate anche le contestazioni in punto ad annullabilità per dolo o errore essenziale. Sul punto, è sufficiente evidenziare l'inattendibilità della ricostruzione degli opponenti, in punto a
“costrizione”, artifizi e raggiri od omessa informazione da parte della banca nei confronti dei garanti circa l'affermato divieto di acquisire garanzie per le operazioni di finanziamento Cassa
Depositi e Prestiti, diverse da quella pubblica del . Da un lato, infatti, Controparte_7 tale ricostruzione non è attendibile, poiché realizzata prendendo a riferimento un solo momento di sviluppo dei rapporti contrattuali ed escludendo dall'analisi gli ulteriori rapporti garantiti, quali il conto corrente: sotto tale profilo, la contestazione ha omesso di confrontarsi con la natura delle garanzie rilasciate, ossia di fideiussioni omnibus, estese ad un numero potenzialmente illimitato di rapporti garantiti. Difatti, l'affermato obiettivo di “sovra-garantire”
i finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti ben avrebbe potuto essere raggiunto semplicemente con una fideiussione specifica, quando invece nel caso in esame le garanzie prestate in epoca precedente a tali finanziamenti, proprio per la loro natura di garanzia omnibus, si estendevano, già al momento del loro sorgere, a tutte le operazioni contrattuali concluse dal debitore principale, sia prima che dopo il rilascio della fideiussione, compreso pertanto anche il conto corrente. Dunque, l'avvenuto rilascio di una garanzia omnibus, nella vigenza ed esecuzione di un rapporto bancario di conto corrente caratterizzato dalla possibilità di saldi passivi, esclude in radice l'attendibilità della ricostruzione degli opponenti, in punto a “costrizione” o raggiro od omessa informazione da parte della banca nei confronti dei garanti: la garanzia è stata infatti rilasciata validamente quando ben poteva dirsi utile, nel quadro cioè dell'esecuzione di un contratto bancario da parte del debitore principale, esattamente come avviene, per fatto notorio, in ampia parte dei rapporti bancari di conto corrente ed apertura di credito. Dall'altro lato, ogni contestazione in punto ad annullabilità dei contratti è sprovvista di prova, atteso che i documenti da 68 a 70 degli opponenti, ossia le mail provenienti da un dipendente MPS che attesterebbero gli artifici/raggiri o l'omissione di informazioni essenziali da parte della banca, riportano un contenuto generico, cui è estraneo qualsivoglia elemento di raggiro o costrizione, in quanto circoscritto, in sostanza, alla sola informazione circa le condizioni dei finanziamenti.
Va poi evidenziato che, messi da parte i capitoli di prova testimoniale finalizzati a provare che tali mail dal contenuto generico sono in effetti state redatte da un dipendente MPS, gli opponenti non hanno capitolato istanze di prova a supporto della contestazione in punto ad annullabilità dei contratti, il che ulteriormente depone nel senso dell'infondatezza della contestazione. Vi sono, poi, due ulteriori considerazioni che evidenziano l'infondatezza di ogni contestazione degli opponenti in punto a nullità/annullabilità/inefficacia delle fideiussioni omnibus, per affermato divieto di sovra-garantire i finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti
16 s.p.a. In primo luogo, deve essere evidenziato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da “serve ad evitare CP_9 di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del
Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chirografario PMI" del n. 3, del 27.2.2019” (Tribunale di Controparte_7
Perugia 1337/2021). Lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale di Perugia 1337/2021; negli stessi termini, anche Corte d'Appello di
Trento 285/2021). Nel caso di specie, la garanzia è stata prestata dagli opponenti soci della non già dall'impresa finanziata;
il che evidenzia l'infondatezza del richiamo alla Parte_4 disciplina di cui al D.M. 23/9/2005. Va infine evidenziato un ultimo profilo di infondatezza. La disciplina di cui al D.M. 23/9/2005, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità delle garanzie, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, poste da fonte primaria. Da ciò deriva l'infondatezza di ogni richiamo degli opponenti alla affermata analogia con l'art. 38 T.u.b., nella misura in cui, quantomeno, la questione di nullità dei mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità (ora, superata da Cass. S.U. 33719/2022) trovava la propria origine in una norma primaria e non in un decreto ministeriale. Di converso, il D.M.
23/9/2005 costituisce una norma secondaria che, “in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito ed il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa.
In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo
(laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica” (Tribunale di Monza 1598/2021; vedi anche
Corte d'Appello di Milano 3083/2022). In definitiva, ogni contestazione in punto a nullità delle
17 fideiussioni omnibus per affermata contrarietà alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 è infondata”].
Quest'ultima è l'unica parte della sentenza in relazione alla quale gli opponenti/appellanti hanno sollevato censure e sulla quale bisogna, quindi, soffermarsi, tenendo peraltro presente il quadro d'assieme, per cui i contratti di mutuo, e i relativi rapporti, non rilevano (più) ai fini di cui è causa, così come parimenti non rilevano le questioni inizialmente sollevate in relazione alla illegittimità del computo relativo al conto corrente. Con l'ulteriore considerazione che l'imputazione della fideiussione a separata garanzia di una pluralità di rapporti (di finanziamento e di conto corrente) è una questione che non risulta essere mai stata dedotta in causa, né (chiaramente) lo può essere ora sulla base di allegazioni e documentazione introdotte dalla difesa degli appellanti solo nel corso del presente giudizio di secondo grado.
12. Ciò posto, venendo ai singoli motivi di impugnazione, il primo motivo – rubricato: “violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per erronea ricostruzione del fatto e mancata e/o erronea valutazione delle prove in relazione alle obbligazioni garantite” – censura la sentenza in quanto conterrebbe due errori (in tesi evidenti) nella ricostruzione della vicenda presupposta e nella valutazione delle prove acquisite. Nello specifico: a) il primo errore consisterebbe nel fatto che, secondo il giudice, le fideiussioni di cui è causa vennero rilasciate quando tra la società garantita
( e la banca opposta era in corso di esecuzione un rapporto di conto Parte_4 corrente, aperto in data 24.3.2015, sul quale erano “appoggiati” annessi rapporti di anticipo fatture, mentre in realtà, al momento del rilascio delle fideiussioni
(nell'ottobre 2015), la correntista 24/7 non intratteneva con la nessun Pt_4 CP_1 rapporto di anticipazione di fatture (che venne costituito solo negli anni successivi per esigenze di liquidità originariamente non previste), risultando, anzi, in quel momento il conto corrente attivo per oltre € 300.000,00 (cfr. doc. 17 del fasc. monitorio); b) il secondo errore consisterebbe invece nel fatto che, per il giudice, le fideiussioni di cui è causa sarebbero state scientemente rilasciate dai garanti come
“omnibus”, con l'originaria intenzione di andare così a coprire (anche) ogni futura esposizione del conto corrente e ogni futuro rapporto anticipi, mentre in realtà la
Banca chiese espressamente ai soci il rilascio delle fideiussioni de quibus all'esclusivo fine di “coprire” gli accennati finanziamenti “CDP”, che vennero effettivamente erogati pochi giorni dopo la sottoscrizione delle fideiussioni e per il medesimo importo nominale complessivo.
18 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
Con riguardo al primo profilo in contestazione (sub a), si osserva come la doglianza sia all'evidenza inconducente ai fini di cui si tratta (e questo a prescindere dalla fondatezza del rilievo), nessuna conseguenza potendo, all'evidenza, derivarne sulla tenuta della decisione impugnata, peraltro neppure puntualmente dedotta ed illustrata.
In ogni caso, come è stato correttamente rilevato dal giudice, che sul punto non è stato specificamente contestato dagli appellanti, l'avvenuto rilascio di una garanzia omnibus nella vigenza ed esecuzione di un rapporto bancario di conto corrente intestato a un'impresa, connotato quindi ex se dalla possibilità di saldi passivi (e nella prospettiva della banca è la possibilità ciò che conta), esclude in radice l'attendibilità della tesi per cui vi sarebbe stata una “costrizione”, o un raggiro, ovvero comunque un'omessa informazione da parte della banca nei confronti dei garanti. In realtà (e sul punto non sussistono evidenze contrarie), la garanzia venne rilasciata validamente quando ben poteva dirsi utile, e cioè nel quadro dell'esecuzione di un contratto bancario di conto corrente, esattamente come avviene, per fatto notorio, in ampia parte dei rapporti bancari di conto corrente e apertura di credito, irrilevante essendo la situazione economico-finanziaria (in ipotesi florida) del garantito in atto al momento della stipulazione della fideiussione, rilevando semmai, trattandosi di una garanzia che si proietta nel futuro, l'operatività del beneficiario e la conseguente possibile utilità della garanzia a favore dell'istituto di credito, potenziale creditore in relazione ai possibili emergenti saldi passivi.
Con riguardo, invece, al secondo profilo (sub b), l'allegazione secondo cui si sarebbe trattato di fideiussioni specifiche, e non già di fideiussioni omnibus, risulta, in primo luogo inammissibile, da un lato in quanto il relativo tema di indagine non è mai stato specificamente dedotto, e quindi affrontato, in primo grado, e dall'altro in quanto non prende in specifica considerazione, e non contesta nel dettaglio, l'argomentazione sviluppata al riguardo dal giudice, secondo cui la garanzia era stata rilasciata validamente quando ben poteva dirsi utile, nel quadro cioè dell'esecuzione di un contratto bancario da parte del debitore principale, e ogni contestazione in punto di annullabilità dei contratti risulta sprovvista di prova.
Per quanto concerne, poi, il merito della vicenda, e dunque, in primo luogo, le ipotizzate intenzioni dei garanti, il motivo è all'evidenza infondato.
La documentazione in atti ha, invero, un contenuto incontestabile, e certifica che tutte le garanzie sono state rilasciate “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
19 Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero in seguito consentite” (cfr. docc. 4/a-b, 5/a-b e 6/a-b). Ciò significa che l'impegno di pagamento nei confronti della banca è stato assunto dai garanti in relazione a tutte le obbligazioni maturate e maturande da e non già con limitato riferimento Parte_4 ai soli contratti di finanziamento.
In altri termini, il tenore delle garanzie prestate (uguali e coeve per tutti i garanti) rende evidente come la volontà degli opponenti, attuali appellanti, sia stata proprio quella di rilasciare in favore della banca (che le ha accettate) delle garanzie “omnibus”
(relative, quindi, a qualsiasi rapporto bancario, in essere o futuro, intrattenuto, o che sarebbe stato intrattenuto, dalla società garantita, di cui tutti erano soci), e non già delle garanzie specifiche, limitate a singoli (stipulandi) contratti di finanziamento (cfr. doc. 6a. – 8b del fasc. mon.: “Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del 24-
7 S.R.L. Via Grecia, 25 PADOVA (PD) e dei suoi successori o aventi causa fino P.IVA_2 alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Banca a ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod.civ. La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni: 1) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. 2) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca, ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. 3) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. 4) Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla solo quando la lettera giunga ai suoi uffici. Il CP_1 fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la
Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato. Per
20 quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso dei fideiussori si rende operante solo quando la abbia potuto recedere a sua volta dai detti CP_1 rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.
5) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.
Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta da parte del fidejussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. 6) I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato. 7) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla gli interessi CP_1 moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Il fideiussore riconosce alla il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del CP_1 debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti. 8) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate non valide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. 9) Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore. 10) Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta. 11) La fideiussione CP_1 ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito in qualunque modo le garanzie risultino prestate e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche, per novazione, per remissione o transazione da parte della Banca. 12) La fideiussione s'intende accettata ai sensi dell'art. 1333 cod. civ. se al fideiussore non sarà pervenuto, entro 10 giorni dalla data della presente, rifiuto dalla Banca che dovrà essere espresso per iscritto, e quindi non accertabile con altro mezzo di prova. 13) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla Banca ai fideiussori con pieno effetto all'indirizzo da loro indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto. 14) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore. 15) Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente
21 fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione del suoi bilanci”).
Quanto al dedotto profilo decettivo, nessun valido elemento di prova di segno contrario appare sinceramente ricavabile dalla richiamata corrispondenza via e-mail
(v. atto d'appello, pag. 11), giacché le garanzie, sottoscritte successivamente, superano qualsivoglia precedente intenzione o intesa, se mai effettivamente esistita nei termini rappresentati dagli opponenti. E ciò è tanto più valido se si considera che, anche prendendo a riferimento la documentazione citata dagli appellanti, le condizioni ivi descritte non risultavano comunque soddisfatte, se non tardivamente, sicché il rilascio di garanzie omnibus ben si giustificava alla luce delle nuove, sopravvenute, condizioni.
Parimenti ininfluente è pure la dedotta inesistenza di aperture di credito sul rapporto di conto corrente al momento della sottoscrizione delle garanzie: le garanzie omnibus valgono, infatti, a coprire qualsiasi debito originato da operazioni, anche future, sicché tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini della classificazione delle concesse garanzie. Del resto, anche un conto non affidato può generare un saldo negativo, comunque assistito da garanzie.
In definitiva, le circostanze indicate dagli appellanti come rilevanti al fine del decidere, in quanto (in tesi) fondanti le eccezioni di nullità e annullabilità delle garanzie disattese in primo grado – e cioè, che: i) le fideiussioni dei soci “24-7” e Pt_1 Pt_2
vennero rilasciate in assenza di qualsivoglia esposizione della garantita Parte_3 nei confronti della Banca;
ii) l'unica esposizione che le fideiussioni avrebbero dovuto garantire, secondo quanto comunicato dalla risultavano essere i finanziamenti CP_1
“CDP”; iii) le fideiussioni che MPS aveva deliberato di sottoporre alla firma dei soci della erano fideiussioni specifiche – risultano: la prima inconferente, la Parte_4 seconda e la terza del tutto indimostrate.
13. Il secondo motivo – rubricato: “violazione degli artt. 116, co. 1, e 117, co. 6,
T.U.B. e violazione del D.M. 26.4.2013, nonché degli artt. 1325 e 1418 c.c.” – denuncia l'omesso rilievo della nullità delle fideiussioni eccepita dagli opponenti in relazione alla violazione delle disposizioni sulla trasparenza di cui agli artt. agli artt.
115 ss. T.U.B., nonché in relazione alla violazione del D.M. 26.4.2013 e degli artt.
1325 e 1418 c.c.. In particolare: a) sotto il primo profilo, il giudice avrebbe omesso di rilevare il contrasto tra le modalità con cui M.P.S. pubblicizzò le fideiussioni e gli obblighi sulla medesima gravanti in ragione delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria (art. 115 ss. T.U.B.). Siccome le fideiussioni vennero pubblicizzate come condizioni economiche delle operazioni di finanziamento C.D.P., e soprattutto come
22 garanzie specifiche, ma vennero poi sottoposte alla firma nella deteriore versione omnibus, sarebbero nulle per violazione degli obblighi ex art. 116, co. 1, T.U.B. (per cui “Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti”) ed ex art. 117, co. 6, T.U.B. (per cui “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”). Laddove, poi, la nullità possa intendersi riferita alla sola clausola omnibus, le conseguenze non muterebbero, in quanto le fideiussioni risulterebbero specifiche e riferite ai soli finanziamenti C.D.P., di cui M.P.S. non è titolare, cosicché la condanna a carico dei garanti andrebbe comunque riformata;
b) sotto il secondo profilo, invece, il giudice avrebbe omesso di considerare la qualità di start-up innovativa di 24/7 e la disciplina dettata in Pt_4 proposito dal D.M. 26.4.2013, sicché le considerazioni svolte in sentenza (pagg. 18-
19) con riguardo al diverso D.M. 23.9.200 risulterebbero scarsamente aderenti alla fattispecie concreta. Il giudice non avrebbe debitamente considerato che il riferito
D.M. ha introdotto un divieto totale di sovra-garantire, e nei fatti di raddoppiare la garanzia del Fondo, senza compiere distinzioni, né per soggetto (impresa finanziata e/o terzi soggetti) né per oggetto. Se si considera che la funzione economico-sociale delle fideiussioni è quella di consentire l'accesso al credito e che per ragioni di politica economica e di pubblico interesse all'operatore bancario che decide di sovvenzionare Cont una start-up innovativa è vietato sovra-garantirsi con garanzie diverse da (pur se in forza di un semplice decreto interministeriale), si deve concludere che la funzione economico-sociale della garanzia indebitamente acquisita dall'operatore bancario va valutata negativamente ab origine. Per tali ragioni, le fideiussioni che gli odierni appellanti hanno rilasciato ad ottobre 2015 erano ab origine prive della funzione economica loro propria e, come tali, devono ritenersi nulle per difetto di causa concreta ex artt. 1325 e 1418 c.c.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
In relazione al primo profilo (sub a), il ragionamento seguito dalla banca è nel senso che la prestazione delle fideiussioni bancarie rilasciate nell'ottobre 2015 per complessivi € 1.200.000 (€ 400.000 x 3) sarebbe stata rappresentata ai soci di
[...] quale requisito indispensabile per l'ottenimento dei finanziamenti dello stesso Pt_4 importo nominale (ossia 1.000.000 € + 200.000 €, come risulta dai doc.ti 4 e 5 del fascicolo monitorio), in difetto dei quali non avrebbero avuto ragion d'essere.
23 Sennonché, tale impostazione, come è stato correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non trova alcun riscontro in atti, né gli opponenti hanno al riguardo articolato alcun efficace mezzo di prova orale, circoscritto alla conferma da parte di tale (funzionario di M.P.S. che avrebbe seguito la vicenda de qua) Testimone_2 della redazione da parte sua delle e-mail prodotte dagli opponenti sub doc. 68, 69,
70, finalità peraltro inconferente, non essendo in contestazione la provenienza delle mail quanto piuttosto la portata e il significato di quanto nelle stesse riportato.
Peraltro, se anche la banca avesse chiesto, nel luglio del 2015, ai soci di Parte_4 di prestare le riferite garanzie in vista e in funzione della concessione alla società dei finanziamenti C.D.P. poi concessi il 30 ottobre di quello stesso anno (2015), ciò non toglie che le fideiussioni di cui qui si tratta, poste a fondamento della pretesa monitoria esercitata nei confronti dei soci garanti, hanno chiaramente assunto la sostanza di fideiussioni omnibus, evidentemente accettate come tali da costoro, e non specifiche, a nulla rilevando al riguardo eventuali, pregressi, diversi accordi (poi evidentemente superati), e non essendovi alcuna chiara evidenza che costoro siano stati raggirati. In disparte il rilievo che non risulta alcuna chiara allegazione di chi avrebbe posto in essere questa condotta ingannatoria e in qual modo questa si sarebbe configurata.
In ogni caso, il richiamo agli artt. 116 e 117 del T.U.B. non è pertinente, risultando chiaramente dai contratti di finanziamento e dagli atti di concessione della garanzia tutti gli elementi normativamente previsti, mentre non rileva, in relazione al rispetto di tali disposizioni normative, la lamentata discrasia tra quanto sarebbe stato prospettato ai soci e quanto gli stessi avrebbero garantito (si badi, con atti unilaterali solo successivamente accettati dalla banca).
In relazione al secondo profilo (sub b), va in primo luogo sottolineato come il preteso divieto di sovra-garanzia possa al più riguardare i finanziamenti assistiti da CP_9 ma non anche il credito derivante dal rapporto di c/c n. 18038/71, dal momento che il relativo credito non è coperto da garanzia del Fondo pubblico.
Ciò posto, la questione nuovamente dedotta in questa sede dagli appellanti non è pertinente, atteso che la sentenza ha posto in relazione la garanzia fideiussoria con il solo credito rinveniente dal conto corrente, e non già con quello rinveniente dai contratti di finanziamento (peraltro ritenuti dal primo giudice non più di pertinenza di
M.P.S.), relativamente ai quali soli potrebbe svilupparsi una critica come quella in esame.
In ogni caso, il D.M. 26.4.2013 – che in tesi sarebbe stato immotivatamente disatteso dal giudice, per non aver ritenuto nulle le garanzie ricevute dalla banca in eccedenza
24 rispetto a quella già prestata dal Fondo (inteso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni) – non può essere interpretato nel senso sostenuto dagli appellanti.
Come risulta evidente già dall'art. 2 (che disciplina l'ambito e le finalità di applicazione del provvedimento), il decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma
6, del decreto legge n. 179/2012, si limita a stabilire criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up e di incubatori Parte_8 certificati, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo, ma non prevede (né espressamente, né implicitamente) alcuna sanzione incidente sulla validità del finanziamento per il caso in cui, oltre a quella del Fondo, l'istituto finanziatore abbia acquisito (dall'ente garantito) altra garanzia, né, comunque, consente di ritenere la seconda garanzia nulla per difetto di causa concreta, che rimane invece inalterata, tanto più considerato che la garanzia diretta del Fondo, come la
contro
-garanzia dallo stesso ugualmente prestabile, non coprono mai integralmente il finanziamento, che non può oltretutto in ogni caso eccedere l'importo di 2,5 milioni di €. In realtà, l'art. 3 del citato decreto ministeriale, non prevede affatto che la seconda garanzia debba ritenersi nulla per il solo fatto che sia stata riconosciuta la garanzia, o la
contro
-garanzia, del fondo, bensì solo (al secondo comma) che “Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5”. La conseguenza della presenza di una seconda garanzia, quindi, sarà, alternativamente, la richiesta all'impresa finanziata di un supplemento di dati contabili, ovvero il venire meno (per decadenza) della garanzia, o della
contro
- garanzia, prestata dal Fondo, ma non certamente la nullità della garanzia ulteriormente prestata.
Va poi ulteriormente considerato che le disposizioni dei decreti ministeriali invocate dagli appellanti a sostegno della tesi della nullità della garanzia fideiussoria di cui si tratta – D.M. 23.9.2005, art. 4.4. [“4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al
25 punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”] e
D.M. 26.4.2013, art. 3.1.2 [“1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.
2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5”]) – non escludono tout court il rilascio di garanzie, ma esclusivamente di garanzie reali, assicurative o bancarie, diverse, quindi, dalle garanzie personali oggetto del presente giudizio.
Tale obiezione è stata sollevata dalla difesa della banca già in primo grado ed è stata puntualmente accolta dal giudice, che sul punto ha statuito “che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da CP_9
“serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chirografario PMI" del , del 27.2.2019” Controparte_10
(Tribunale di Perugia 1337/2021). Lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale di Perugia 1337/2021; negli stessi termini, anche Corte d'Appello di Trento 285/2021)”.
Si tratta di un'affermazione, che a parte la sua correttezza, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione e risulta pertanto irrevocabile.
Ugualmente irrevocabili – e quindi non più contestabili – risultano le ulteriori statuizioni fatte dal giudice riguardo: a) al riferimento soggettivo di provenienza delle garanzie menzionate nei predetti decreti ministeriali (si tratterebbe in realtà delle garanzie rilasciate dallo stesso beneficiario del finanziamento, e non già da terzi, come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte dai soci: cfr. sentenza, pag. 18: “Nel caso di specie, la garanzia è stata prestata dagli opponenti soci della non già dall'impresa finanziata;
il che evidenzia l'infondatezza del richiamo alla Parte_4 disciplina di cui al D.M. 23/9/2005”) e, b) alla natura subordinata di tali fonti normative
(cfr. sentenza, pag. 18: “Va infine evidenziato un ultimo profilo di infondatezza. La disciplina
26 di cui al D.M. 23/9/2005, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità delle garanzie, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa
è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, poste da fonte primaria”).
In definitiva:
i) M.P.S. era pienamente legittimata a chiedere e ad ottenere le garanzie rilasciate dai signori e , in quanto non classificabili, né come garanzie Pt_1 Pt_2 Parte_3 reali (ipoteca, pegno o ipoteca), né come garanzie assicurative (vale a dire garanzie personali rilasciate da una compagnia di assicurazione), né ancora come garanzie bancarie (vale a dire garanzie personali concesse da una banca a persone fisiche o giuridiche, per garantire il pagamento di una certa somma da parte del debitore);
ii) in ogni caso, le fideiussioni di riferimento – il cui rilascio è avvenuto il 6 e il 19 ottobre 2015, e quindi in epoca anteriore al rilascio dei finanziamenti di riferimento, concessi il 30 ottobre 2015 – non possono ritenersi nulle, sia perché la normativa invocata dagli opponenti non pone uno specifico divieto di rilascio di garanzie reali, assicurative o bancarie quale condizione di validità delle garanzie prestate in relazione a un finanziamento che goda, o possa godere, di una garanzia di fonte pubblicistica, sia perché non ha alcun fondamento la tesi per cui una fideiussione omnibus validamente sottoscritta, dotata di tutti i suoi elementi essenziali, compreso l'ammontare massimo della garanzia in ossequio all'art. 1938 c.c., rilasciata nella vigenza di un rapporto contrattuale bancario generatore di possibili esposizioni negative per il soggetto garantito, poi realizzatesi, diventerebbe ex post invalida laddove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale venga ad estendersi a rapporti che non potrebbero essere garantiti se non dal Controparte_7 considerato che l'esecuzione concreta del rapporto contrattuale non può riverberarsi sulla validità del contratto, che va invece valutata con esclusivo riferimento al momento del suo originario rilascio. Come è stato sottolineato dal primo giudice, non può dunque parlarsi di invalidità originaria delle fideiussioni del 6/19.10.2015, in quanto tali garanzie omnibus sono state validamente sottoscritte, presentano un oggetto determinato ed individuano l'ammontare massimo dell'importo garantito
(euro 400.000,00).
14. Il terzo motivo – rubricato: “violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 e
1439 c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto annullabili per vizio del consenso (ed in particolare per dolo e/o errore essenziale) le fideiussioni rilasciate dagli opponenti pur a fronte dell'emergenza in tal senso di circostanze pacifiche e documentali, e segnatamente (doc. 68-69 di parte opponente): a) dell'omessa informazione e/o pubblicità sulla non necessità, se non sul divieto
27 assoluto, di sovra-garantire e raddoppiare la garanzia del Fondo/MCC per ottenere i finanziamenti C.D.P.; b) dell'ingannevole informazione e/o pubblicità, viceversa, sulla necessità di sovra-garantire e raddoppiare la garanzia del Fondo/M.C.C. per ottenere i finanziamenti C.D.P., con fideiussioni poi effettivamente sottoscritte nello stesso mese e per lo stesso importo complessivo dei finanziamenti C.D.P. di € 1.200.000;
c) dell'ingannevole pubblicità sulla natura specifica delle fideiussioni dei soci di
[...]
particolarmente riferite ai finanziamenti ma poi però sottoposte alla Pt_4 Pt_7 firma dei soci-garanti su moduli bancari contenenti la deteriore clausola omnibus pur in assenza di diversa informativa e/o pubblicità da parte della Banca. Sulla base di tali circostanze avrebbe dovuto ritenersi raggiunta la prova dei raggiri posti in essere dalla banca, e quindi disposto l'annullamento delle fideiussioni ex art. 1439 c.c., e/o comunque per errore essenziale (siccome inerente alla natura e all'oggetto della fideiussione, deliberata e pubblicizzata espressamente come specifica e specificamente riferita ai finanziamenti C.D.P., ed invece poi sottoposta alla firma su moduli bancari con clausola omnibus in assenza di diversa informativa e/o pubblicità della Banca) e riconoscibile (siccome cagionato dalla stessa Banca, e pertanto sicuramente riconoscibile dalla stessa, anche in ragione degli speciali requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza di cui all'art. 26
T.U.B.).
Il motivo riprende sotto altro profilo le stesse deduzioni svolte con i primi due e va ugualmente respinto e confermata la statuizione impugnata.
Come già detto, nessun divieto di sovra-garanzia era previsto dalla normativa di riferimento, e comunque tale preteso divieto non può trovare applicazione alla fattispecie in esame per le ragioni già esposte nel precedente motivo, alla cui trattazione si rinvia.
Difetta in ogni caso la compiuta allegazione, e quindi la dimostrazione, del fatto che
M.P.S. abbia rappresentato falsamente ai soci della la necessità legale di Parte_4 prestare delle garanzie più estese di quelle inizialmente rappresentate loro per poter accedere ai finanziamenti garantiti dal e che proprio per tale ragione questi CP_9 si siano inconsapevolmente determinati a sottoscrivere gli atti di garanzia fideiussoria
“omnibus” di cui si tratta, e quindi in termini estesi a operazioni bancarie di qualsiasi natura, sia presenti, che future, già consentite o che fossero state successivamente consentite alla banca, e non già in misura limitata a quella singola operazione, con la conseguenza che essendo stata ceduta la relativa posizione, la garanzia ne seguirebbe la sorte e non potrebbe essere legittimamente azionata dalla banca in questa sede.
28 Gli unici elementi acquisiti in causa non sono infatti a tal fine sufficienti, apparendo all'evidenza irragionevole pretendere di trarre dal contenuto delle mail prodotte sub doc. 68 – 70 dagli opponenti, soci della cliente la prova del fatto che la Parte_4 banca li avrebbe “ingannati”, inducendoli ad impegnarsi come garanti della società in relazione ai predetti finanziamenti erogati a quest'ultima e ad effettuare altresì versamenti in conto capitale a sostegno del suo patrimonio.
In realtà, l'unico dato certo è che gli opponenti, prima ancora di stipulare i contratti di finanziamento il cui saldo passivo è stato azionato in via monitoria unitamente al saldo passivo del c/c n. 18038/71, avevano sottoscritto separati atti di fideiussione omnibus per un importo inizialmente determinato in € 300.000 e successivamente elevato a € 400.000, e che tale garanzia è stata ritenuta dal primo giudice efficacemente azionabile (siccome capiente rispetto al debito garantito) con riferimento al solo rapporto di conto corrente, donde l'irrilevanza di ogni altra, diversa, questione attinente ai contratti di finanziamento 74719094 e 741719271.
15. Il quarto motivo – rubricato: “violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt.
1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.” – denuncia l'omessa decisione sulla domanda di risarcimento del danno proposta in relazione alla violazione da parte di M.P.S. della disciplina di settore (in particolare il D.M. 26.4.2013), oltre che delle regole di correttezza, buona fede, trasparenza, pubblicità e informazione (di cui al codice civile e al T.U.B.), integrante, sotto altro profilo, un grave illecito della CP_1 precontrattuale e/o contrattuale, che ha cagionato a ciascun appellante un grave pregiudizio economico.
Il motivo è infondato, fondandosi sul presupposto dell'accoglimento delle doglianze svolte nei precedenti motivi, che per quanto detto non possono essere accolte.
E' appena il caso di aggiungere che la garanzia fideiussoria oggetto di causa è stata ritenuta rilevante dal Tribunale con esclusivo riguardo al saldo negativo del conto corrente, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che esista un ruolo esecutivo emesso dalla portato in Controparte_11 CP_1 esecuzione dall per l'importo di € 194.194,66 per ciascuno degli opponenti, odierni appellanti, oltre ai successivi diritti, oneri ed interessi (si tratta dei ruoli sub docc. 71 e 94-97, emessi a seguito dell'escussione del Fondo come risulta dai docc.
66-67, con le sopravvenute relative cartelle, depositate sub docc. 110- 111, del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti), riferendosi detto ruolo al “recupero del contributo concesso”, e quindi a un credito indubbiamente diverso da quello che
è stato ritenuto coperto dalle fideiussioni azionate in questa sede.
29 Se poi, M.P.S. dovesse pretendere di imputare il credito riconosciutogli dalla sentenza a copertura di un debito diverso da quello corrispondente al saldo del c/c n. 18038/71, si tratterà di una questione che sorgerà a causa e in dipendenza di tale diversa imputazione e sarà per l'effetto risolta dal giudice dell'esecuzione.
16. Il quinto motivo – rubricato: “violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, dell'art. 1957
c.c. e degli artt. 1363, 1419, 2697, 2964 e 2966 c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza (peraltro assunta senza fare alcuna menzione della pronuncia delle S.U. della S.C. n. 41994/2021) nella parte in cui, non solo ha escluso la nullità complessiva delle fideiussioni di riferimento – da ritenersi invece sussistente proprio sulla base di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con l'indicato pronunciamento delle Sezioni
Unite, atteso che, per quanto detto, i soci non avrebbero mai concesso le garanzie di cui si tratta se fossero stati messi nella condizione di apprezzare compiutamente la
“non necessarietà” della loro prestazione per ottenere l'erogazione del finanziamento a favore della – ma ha ritenuto che la deroga convenzionale dell'art. 1957 Parte_4
c.c. non fosse in ogni caso rilevante in causa, in quanto, anche a poter ammettere la nullità parziale delle garanzie, con limitato riferimento alle clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8, nondimeno non vi sarebbe comunque decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., trattandosi in ogni caso di una garanzia a prima richiesta scritta e bastando, quindi, per il rispetto del termine di legge, una semplice intimazione scritta,
e non già necessariamente l'esperimento di un'azione giudiziale. Tale valutazione non sarebbe corretta, concentrandosi esclusivamente sulla clausola n. 7 delle fideiussioni.
L'interpretazione sistematica, ex art. 1363 c.c., delle clausole del testo della
“fideiussione modello ABI”, considerando Cass. SS.UU. n. 41994/2021 (anziché prescindendone), fa invero senz'altro propendere per l'applicazione dell'art. 1957 c.c. secondo la sua tradizionale esegesi, con la necessità di un'istanza di tipo giudiziale, proposta dal creditore contro il debitore principale tempestivamente, ossia entro il semestre successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, e successivamente diligentemente coltivata per impedire la decadenza posta dalla legge a salvaguardia delle azioni del garante contro il debitore principale, piuttosto che secondo la tesi criticata del Tribunale, che ritiene sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale al
(solo) garante. In altri termini non sarebbe pensabile che la deroga all'art. 1957 c.c., appena “uscita dalla porta” per la declaratoria di nullità della clausola 6, possa
“rientrare dalla finestra” per un'interpretazione della clausola 7 senza che questa clausola nemmeno menzioni la norma che avrebbe inteso derogare. Quindi, per le medesime ragioni di coerenza, se la clausola 7 della fideiussione conforme al modello
ABI 2003 fosse interpretata come deroga all'art. 1957 c.c., essa dovrebbe essere
30 ritenuta nulla per le stesse, identiche, ragioni per le quali è stata ritenuta nulla la precedente clausola 6, essendo entrambe oggetto del medesimo cartello anticoncorrenziale. Da ultimo, la sentenza sarebbe comunque errata avendo preso a riferimento una data, non solo errata (l'11.12.2019 anziché il 16.12.2019), ma neppure pertinente, in quanto, considerati i finanziamenti per anticipo su crediti a tempo determinato che M.P.S. aveva azionato, risultava ormai decorso oltre un semestre dalla scadenza di pagamento dell'anticipo scadente il 30.4.2019 (di euro
64.849,24), dell'anticipo scadente il 31.5.2019 (di euro 45.573,45) e dell'anticipo scadente il 10.6.2019 (di euro 361.700,00).
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza con riguardo a tutte le questioni dedotte, e va quindi respinto.
Va in primo luogo sottolineato che le fideiussioni di riferimento sono state azionate dalla banca con riferimento al saldo debitore del conto corrente 18038/71 e dei rapporti di finanziamento 741719271 e 74719094.
In relazione a tali ultimi due non vi è più discussione in causa per le ragioni esposte in sentenza nel primo paragrafo della motivazione (sopra riportato sub II, 11, lettera a).
Con riguardo al conto corrente – e cioè all'unico rapporto rilevante per quanto qui ancora interessa – va precisato che la relativa chiusura è avvenuta il 28.8.2019, come evidenziato nelle lettere raccomandate inviate dalla banca il 26.9.2019 alla società correntista, debitrice principale, e ai suoi soci fideiussori (cfr. doc. 11 – 14 del fasc. monitorio: “In relazione alla Sua fideiussione prestata a favore della Controparte_1
per garantire i crediti da questi vantati verso la ditta 24 7 SRL, Le
[...] comunichiamo che in data 26/09/19 abbiamo indirizzato alla stessa la seguente lettera raccomandata con avviso di ricevimento. SIENA, 26/09/19. Facciamo riferimento alla lettera del 19/08/19 con cui abbiamo comunicato la revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque il recesso dai rapporti con Voi intrattenuti dalla Banca stessa, con il conseguente immediato trasferimento a "sofferenza" della posizione. Posto quanto sopra, e richiamato il contenuto della predetta lettera ribadiamo che la valendosi delle facoltà attribuite dalle CP_1 norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, è receduta, con effetto immediato, dall'apertura di credito che a suo tempo era stata concessa, utilizzata e regolata nel conto corrente n. 18038 acceso presso la Filiale di ROVIGO della Controparte_1
. In conseguenza di tale recesso la ha altresì
[...] Controparte_1 provveduto in data 28/08/19 alla immediata chiusura, e senza che si producesse novazione, del c/c medesimo. Vi comunichiamo che il predetto conto corrente n. 18038 alla suddetta data del 28/08/19 presenta il saldo debitore complessivo di euro 597.237,24 (saldo comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto).
31 Sussiste il finanziamento n. 741719094 acceso presso la Filiale di ROVIGO in data 30/10/15 per originari euro 1.000.000,00 con residuo debito complessivo di euro 693.312,78 alla data di chiusura del 28/08/19 di cui euro 635.121,65 in capitale a scadere, euro 58.191,13 per rate insolute, oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo. Essendo divenuti insolventi, Vi dichiariamo decaduti dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C e Vi richiediamo pertanto il pagamento del suddetto capitale a scadere. Sussiste il finanziamento n. 741719271 acceso presso la Filiale di ROVIGO in data
30/10/15 per originari euro 200.000,00 con residuo debito complessivo di euro 81.094,13 alla data di chiusura del 28/08/19 di cui euro 60.000,00 in capitale a scadere, euro 21.094,13 per rate insolute, oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo. Essendo divenuti insolventi, Vi dichiariamo decaduti dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C e Vi richiediamo pertanto il pagamento del suddetto capitale a scadere. Tutto ciò premesso richiediamo l'immediato pagamento dell'importo complessivo di euro 1.371.644,15 oltre accessori e interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 C.C. nelle misure sopraindicate e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura. Vi informiamo infine che nei Vs. riguardi abbiamo in corso altri crediti determinati dal rilascio di fideiussione per Vs. conto e a favore di TMB SPA per l'importo di euro 50.000,00 del quale ci riserviamo di richiederVi il pagamento al momento della eventuale escussione. Vi informiamo infine che nei Vs. riguardi abbiamo in corso altri crediti determinati dal rilascio di fideiussione per Vs. conto e a favore di per l'importo di euro 13.000,00 del Controparte_13 quale ci riserviamo di richiederVi il pagamento al momento della eventuale escussione. Vi chiediamo altresì la immediata restituzione del libretto degli assegni”).
Così stando le cose, appare evidente come il termine semestrale di cui all'art. 1957, co. 1, c.c. risulti rispettato, sia considerando come atto rilevante al fine di impedire il prodursi della decadenza la stessa lettera raccomandata di intimazione al pagamento (trattandosi, appunto, di una fideiussione a prima richiesta), sia il ricorso monitorio, che essendo stato depositato l'11.12.2019 (ma nessuna differenza sussisterebbe comunque prendendo in considerazione la diversa data del 16 dicembre, come sostenuto dagli appellanti), integra certamente un tempestivo atto di esercizio dell'azione giudiziale entro il semestre dall'estinzione del conto corrente e, conseguentemente, dalla maturazione del credito della banca al pagamento del saldo debitore: il semestre rilevante sarebbe infatti scaduto, al più presto il
28.2.2020. Peraltro, la soluzione non muta neanche considerando come data rilevante il 22.7.2017 (data di ricevimento della pec con la quale M.P.S. aveva comunicato a la revoca degli affidamenti): anche in questo caso Parte_4 risulterebbe rispettato il termine semestrale, e ciò sia tenendo conto della prima
32 intimazione, che la data di deposito del ricorso monitorio, atteso che il semestre sarebbe in tal caso scaduto il 22.1.2020.
Per mera completezza di disamina va comunque esclusa la fondatezza delle deduzioni svolte dagli appellanti in punto di tempestività dell'iniziativa recuperatoria assunta dalla nei loro confronti. CP_1
In disparte il rilievo che l'intero impianto motivazionale degli opponenti si basa sulla nullità della clausola sub 6 delle fideiussioni di riferimento (e su quella derivata di cui al successivo art. 7) motivata sul presupposto che questa troverebbe piena corrispondenza con quella analoga contenuta nel modello ABI 2003 ritenuta nulla nel
2005 da IT (con il noto provvedimento n. 55/2005, agli atti sub doc. 25 del fasc. di primo grado di parte opponente) per contrasto con la disciplina Antistrust di cui al D.L.vo n. 286/1990, senza tuttavia, né allegare, né provare, che nell'ottobre del 2015 (e cioè oltre dieci anni dopo l'avvenuto suo accertamento da parte dell'Autorità antitrust) tale illecita intesa tra banche (inteso quell'intesa anticoncorrenziale, non essendone stata dedotta l'esistenza di un'altra, diversa e ulteriore) sarebbe stata ancora esistente e operativa (non bastando certamente a tal fine la produzione di alcuni moduli di fideiussione predisposti da altre banche), va invero tenuto conto del contenuto della clausola n. 7 dell'atto di fideiussione (uguale per tutte), secondo cui “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla gli interessi moratori nella stessa misura e CP_1 alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Come ritenuto dal primo giudice, la corretta interpretazione di tale clausola è nel senso che, per ritenersi rispettato il termine di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., basta l'inoltro al debitore principale di un'intimazione stragiudiziale ad effettuare il pagamento, intimazione che nella specie è stata ritualmente inoltrata (ed è quindi pervenuta) alla società debitrice principale (ma in realtà anche ai garanti, debitori in solido) entro il termine di sei mesi dalla chiusura del conto corrente 18038/71, il cui saldo negativo – come già detto – costituisce l'unico oggetto della pretesa creditoria della banca, nessun rilievo potendo attribuirsi alla scadenza dei rapporti di anticipo fatture confluiti sul conto, non avendo questi una propria autonomia e non costituendo in ogni caso, singolarmente considerati, l'oggetto della domanda, inizialmente formulata in via monitoria, e poi accolta con la sentenza qui impugnata in misura invariata nei confronti dei garanti.
33 In questi termini è d'altra parte l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, secondo cui in presenza di una clausola “a prima richiesta”,
l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque, non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più
a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3, sentenza n. 22346 del 26.9.2017; Cass Sez. 3, ordinanza n. 660/2025: “5.
Con il terzo motivo, denunciando la ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. alla luce degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, i ricorrenti prospettano che la sentenza sarebbe ulteriormente viziata per il fatto cha i giudici d'appello, in presenza di contratto di garanzia con clausola omnibus, hanno ritenuto sufficiente ad evitare l'estinzione ex art. 1957 cod. civ. della garanzia l'inoltro di una lettera stragiudiziale di comunicazione di revoca dei fidi alla società debitrice, con contestuale messa in mora per il pagamento, piuttosto che l'avvio dell'azione giudiziaria, benché le ‹‹istanze contro il debitore›› cui fa menzione l'art. 1957 cod. civ. siano esclusivamente le iniziative giudiziarie del creditore contro il debitore.
Soggiungono che la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. costituisce una specificazione dell'obbligo di buona fede e correttezza previsto dall'art. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dell'art. 2 Cost. La censura è infondata, in quanto la sentenza qui impugnata non si è discostata dall'orientamento già risalente al precedente di questa Corte n. 13078 del 2008 e ribadito da
Cass. n. 22346/17, secondo cui ‹‹in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, allo stesso tempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma››”; Cass Sez. 3, ordinanza n. 5179/2025).
17. Il sesto motivo, infine – rubricato: “violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1284, 4° co., c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato i fideiussori a pagare “gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo”, mentre la aveva chiesto la condanna delle controparti al CP_1 pagamento degli “interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo”. La statuizione sarebbe distonica rispetto al contenuto della domanda (con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.), oltre che in contrasto con l'incipit dell'art. 34 1284, co. 4, c.c., secondo cui gli interessi sono dovuti nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali soltanto “se le parti non ne hanno determinato la misura”.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
M.P.S., nelle conclusioni di primo grado ha chiesto: “(omissis) In via principale, contrariis reiectis, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, nei termini rappresentati in atti, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G., n.
1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi e per gli effetti degli Parte_3 artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, delle garanzie rilasciate, i signori , cf Parte_2
, nato a [...] il [...], e residente a[...]
Rovere 16, cf , nato a [...] il [...] (Pd) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , cf nato a [...]_3 C.F._3 il 15.11.1982 ed ivi residente in [...], a pagare a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , piazza
[...] CP_1
Salimbeni, 3, c.f. , la somma di Euro 673.681,74 (di cui Euro 132.969,03 per il P.IVA_1 credito derivante dal finanziamento n. 74179094; Euro 15.552,05 per il credito derivante dal finanziamento n. 741719271; Euro 525.160,66 per sorte capitale di c/c 18038/71), ciascuno nei limiti delle garanzie prestate, per le ragioni tutte esposte in atti, oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidati, e successivi occorrendi. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre accessori di legge”.
Il giudice ha in proposito statuito: in motivazione: “Vi è dunque condanna degli opponenti fideiussori al pagamento in via solidale nei confronti della banca della somma di euro
400.000,00, oltre interessi al tasso di legge dalla data di revoca dei rapporti fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo”, e in dispositivo: “3. Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della della somma di euro 400.000,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso di legge dalla data del 22/7/2019 fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo”.
Così stando le cose, la statuizione impugnata – che, va sottolineato, è solo la seconda delle due attinenti al governo degli interessi, non essendo stata impugnata la prima, per cui la somma oggetto di condanna, pari a € 400.000, va aumentata degli
“interessi al tasso di legge dalla data del 22.7.2019 fino alla domanda” – non può essere riformata, e questo per più ragioni.
35 Va in primo luogo rilevato che se è vero che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, tuttavia nella specie, il tasso contrattuale – che in tesi di parte appellante andrebbe applicato in luogo di quello legale di mora, così avendo formulato le conclusioni la difesa della banca – non
è individuabile in termini di adeguata certezza, né gli appellanti ne hanno indicato esattamente la misura e specificato la ragione per cui andrebbe adottato un determinato tasso piuttosto che un altro. Il riferimento, nelle conclusioni di parte opposta, al “tasso contrattuale” è invero del tutto indeterminato, potendo riferirsi alternativamente:
- al tasso previsto nei contratti di finanziamento (ma anche in questo caso il tasso non sarebbe univocamente determinato, potendo essere quello di preammortamento, quello ordinario di ammortamento, ovvero ancora quello di mora);
- al tasso previsto nel contratto di conto corrente (che a pag. 11/37 prevede a propria volta tre diversi tassi passivi a seconda della misura dello sconfinamento in assenza di fido, nel qual caso nella fattispecie dovrebbe applicarsi il tasso del
23,941% con capitalizzazione trimestrale);
- al tasso previsto nel contratto di apertura di credito menzionato nella lettera del 26.9.2019, peraltro ignoto, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
Trattandosi di un riferimento chiaramente indeterminato, il rinvio non potrà aversi che al tasso legale di mora, come se l'indicazione convenzionale non vi fosse (appunto in quanto nulla per assoluta indeterminatezza).
Con l'ulteriore considerazione che gli appellanti non hanno, a ben vedere, alcun concreto interesse a sostenere la doglianza in esame, atteso che il più verosimile tasso contrattuale applicabile deve ritenersi quello previsto nel contratto di apertura di c/c per l'extra fido oltre 5.000 €, la cui misura percentuale (del 23,941% + capitalizzazione) è tuttavia ampiamente superiore a quella del tasso legale di mora
(dell'8% alla data di riferimento dell'1.7.2019) che andrebbe applicato secondo la statuizione impugnata, donde la (chiara) carenza di interesse degli appellanti a farla valere in riforma della statuizione che prevede dalla data della domanda l'applicazione del tasso legale di mora.
18. In definitiva, l'appello va integralmente respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
III
36 Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico degli appellanti ( , e ) e a favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 della appellata ( con riferimento al D.M. n. Controparte_1
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime due fasi (di studio e di introduzione)
e quello minimo per le seconde due (trattazione e decisoria), non avendo le parti sviluppato concetti ulteriori rispetto a quanto già dedotto negli scritti introduttivi, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000).
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1079/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 2084/2022 del Tribunale di Padova;
b) condanna in solido gli appellanti ( , e ) Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare all'appellata ( le spese di Controparte_1 lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 13.530, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
37