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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2875/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
DE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MONTAGNO TIZIANA
- RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTI
e contro
Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024 esponeva: Parte_1
CP_ a) di aver ricevuto in data 23.11.2024 avviso di addebito n. 32220240002922814000 di importo complessivo pari ad euro 13.356,19, comprensivo di sanzioni, oneri e spese di notifica, conseguente ad asserite omissioni contributive dovute alla Gestione Commercianti e maturate nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2023 (docc. A1, A2, A3);
b) di essere stata iscritta d'ufficio, ad opera dell' convenuto, alla Gestione Commercianti per CP_1 il periodo di cui alla precedente lett. a);
c) di aver già instaurato altra causa avanti questo medesimo Tribunale avverso avviso di addebito emesso nei suoi confronti per ragioni del tutto analoghe, ma in riferimento ad un diverso periodo di asserita maturazione, ossia l'anno 2020;
d) che la causa da ultimo menzionata era tuttora pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Brescia;
e) di esser stata titolare dell'omonima dell'impresa individuale sino alla sua cancellazione in data
20.03.2019 (docc. 1, 2);
f) di aver percepito, dal 01.01.2021 al 31.12.2023, redditi da mera partecipazione nel capitale della società “Crocus Apartments di VA EL & C. s.a.s.”, le cui entrate erano costituite unicamente dai canoni d'affitto di ramo d'azienda ad altra società (docc. 3, 4, 8, 9, 10);
g) di aver regolarmente dichiarato i redditi percepiti quale socia della “Crocus Apartments” (docc.
12, 13, 14);
h) di non aver assunto alcuna decisione né svolto alcuna attività nell'ambito dell'impresa “Crocus
Apartments di VA EL & C. s.a.s.”;
i) che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo ai soci accomandatari sorgeva unicamente nell'ipotesi in cui detti soci partecipassero personalmente ed in maniera abituale e prevalente al lavoro aziendale;
l) di essere stata sin dal 03.01.2022 lavoratrice a tempo pieno alle dipendenze di diverso datore, percependo da quest'ultimo redditi da lavoro dipendente (docc. 13, 14, 15);
m) che doveva ritenersi l'insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi legittimanti la sua CP_ iscrizione alla Gestione Commercianti, effettuata d'ufficio dall' per gli anni 2021, 2022, 2023, non svolgendo la società “Crocus Apartments” attività di natura commerciale e non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa nell'ambito di quest'ultima.
Per tali ragioni, chiedeva in principalità, previa sospensione immediata della provvisoria esecutività CP_ dell'avviso impugnato, di ordinare all' la sua cancellazione dalla Gestione Commercianti e di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, con vittoria delle spese di giudizio.
Pag. 2 di 4 CP_
2. Ritualmente costituitosi, l' confermava di aver iscritto parte ricorrente alla Gestione
Commercianti a decorrere dal mese di marzo 2019 (docc. 5, 6) ed affermava come fosse incontestato e pienamente provato il fatto che la ricorrente avesse svolto all'interno della società
“Crocus Apartments s.a.s.”, nel periodo compreso tra gennaio 2021 e dicembre 2023, attività lavorativa avente carattere di abitualità e prevalenza, in quanto socia accomandataria dell'impresa.
Tanto premesso, l' convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
3. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, nessuno si costituiva per Controparte_2
, sicché all'udienza del 14 maggio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
4. In sede di prima udienza, parte ricorrente evidenziava come la Corte d'Appello di Brescia avesse, con sentenza n. 104/2025 del 10.04.2025, annullato l'avviso di addebito n. 32220220001768133000 CP_ emesso dall' nei suoi confronti per ragioni identiche a quelle poste alla base dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, ma per una diversa annualità. CP_
5. Con note depositate il 12.11.2025 parte ricorrente dava atto di aver ricevuto dall' comunicazione del 06.10.2025 attestante l'avvenuto annullamento integrale del debito previdenziale sottostante l'avviso di addebito qui impugnato e di essere stata effettivamente cancellata dalla
Gestione Commercianti a decorrere dal 22.02.2019. Contestualmente, insisteva nella richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
6. All'odierna udienza di discussione entrambe le parti confermavano l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, reiterando però la domanda di condanna dell'Istituto al pagamento integrale delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, considerato altresì come l'avviso di addebito sgravato fosse stato emesso senza attendere la definizione del procedimento instaurato avanti la Corte d'Appello contro un avviso del tutto analogo. CP_ L' concordava circa la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione però delle spese di lite, tenuto conto del carattere controverso della questione in esame.
7. L'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, la cui legittimità costituiva l'oggetto del presente giudizio, implica la cessazione della materia del contendere.
8. Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico di , CP_1 tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato annullato in corso di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 25/11/2025
Il Giudice
Chiara DE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
DE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MONTAGNO TIZIANA
- RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTI
e contro
Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024 esponeva: Parte_1
CP_ a) di aver ricevuto in data 23.11.2024 avviso di addebito n. 32220240002922814000 di importo complessivo pari ad euro 13.356,19, comprensivo di sanzioni, oneri e spese di notifica, conseguente ad asserite omissioni contributive dovute alla Gestione Commercianti e maturate nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2023 (docc. A1, A2, A3);
b) di essere stata iscritta d'ufficio, ad opera dell' convenuto, alla Gestione Commercianti per CP_1 il periodo di cui alla precedente lett. a);
c) di aver già instaurato altra causa avanti questo medesimo Tribunale avverso avviso di addebito emesso nei suoi confronti per ragioni del tutto analoghe, ma in riferimento ad un diverso periodo di asserita maturazione, ossia l'anno 2020;
d) che la causa da ultimo menzionata era tuttora pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Brescia;
e) di esser stata titolare dell'omonima dell'impresa individuale sino alla sua cancellazione in data
20.03.2019 (docc. 1, 2);
f) di aver percepito, dal 01.01.2021 al 31.12.2023, redditi da mera partecipazione nel capitale della società “Crocus Apartments di VA EL & C. s.a.s.”, le cui entrate erano costituite unicamente dai canoni d'affitto di ramo d'azienda ad altra società (docc. 3, 4, 8, 9, 10);
g) di aver regolarmente dichiarato i redditi percepiti quale socia della “Crocus Apartments” (docc.
12, 13, 14);
h) di non aver assunto alcuna decisione né svolto alcuna attività nell'ambito dell'impresa “Crocus
Apartments di VA EL & C. s.a.s.”;
i) che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo ai soci accomandatari sorgeva unicamente nell'ipotesi in cui detti soci partecipassero personalmente ed in maniera abituale e prevalente al lavoro aziendale;
l) di essere stata sin dal 03.01.2022 lavoratrice a tempo pieno alle dipendenze di diverso datore, percependo da quest'ultimo redditi da lavoro dipendente (docc. 13, 14, 15);
m) che doveva ritenersi l'insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi legittimanti la sua CP_ iscrizione alla Gestione Commercianti, effettuata d'ufficio dall' per gli anni 2021, 2022, 2023, non svolgendo la società “Crocus Apartments” attività di natura commerciale e non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa nell'ambito di quest'ultima.
Per tali ragioni, chiedeva in principalità, previa sospensione immediata della provvisoria esecutività CP_ dell'avviso impugnato, di ordinare all' la sua cancellazione dalla Gestione Commercianti e di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, con vittoria delle spese di giudizio.
Pag. 2 di 4 CP_
2. Ritualmente costituitosi, l' confermava di aver iscritto parte ricorrente alla Gestione
Commercianti a decorrere dal mese di marzo 2019 (docc. 5, 6) ed affermava come fosse incontestato e pienamente provato il fatto che la ricorrente avesse svolto all'interno della società
“Crocus Apartments s.a.s.”, nel periodo compreso tra gennaio 2021 e dicembre 2023, attività lavorativa avente carattere di abitualità e prevalenza, in quanto socia accomandataria dell'impresa.
Tanto premesso, l' convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
3. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, nessuno si costituiva per Controparte_2
, sicché all'udienza del 14 maggio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
4. In sede di prima udienza, parte ricorrente evidenziava come la Corte d'Appello di Brescia avesse, con sentenza n. 104/2025 del 10.04.2025, annullato l'avviso di addebito n. 32220220001768133000 CP_ emesso dall' nei suoi confronti per ragioni identiche a quelle poste alla base dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, ma per una diversa annualità. CP_
5. Con note depositate il 12.11.2025 parte ricorrente dava atto di aver ricevuto dall' comunicazione del 06.10.2025 attestante l'avvenuto annullamento integrale del debito previdenziale sottostante l'avviso di addebito qui impugnato e di essere stata effettivamente cancellata dalla
Gestione Commercianti a decorrere dal 22.02.2019. Contestualmente, insisteva nella richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
6. All'odierna udienza di discussione entrambe le parti confermavano l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, reiterando però la domanda di condanna dell'Istituto al pagamento integrale delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, considerato altresì come l'avviso di addebito sgravato fosse stato emesso senza attendere la definizione del procedimento instaurato avanti la Corte d'Appello contro un avviso del tutto analogo. CP_ L' concordava circa la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione però delle spese di lite, tenuto conto del carattere controverso della questione in esame.
7. L'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, la cui legittimità costituiva l'oggetto del presente giudizio, implica la cessazione della materia del contendere.
8. Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico di , CP_1 tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato annullato in corso di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 25/11/2025
Il Giudice
Chiara DE
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