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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 16.06.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 9458 del 2022.
È presente per il l'Avv. Ilaria Femiano per delega dell'Avv. Capuano, la quale Controparte_1 insiste per l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto del ricorso di controparte e vittoria di spese di lite. Per l'appellata è presente l'Avv. Dino Coltorti, il quale conclude per il rigetto dell'appello del e per l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente CP_1 annullamento del verbale AP 20190699797 del 14.06.2020, notificato il 17.09.2020, il tutto con vittoria di spese di giudizio. I difensori discutono la causa. L'Avvocato Coltorti insiste nell'eccezione di giudicato. Al termine della discussione, alle ore 11.26, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula di udienza. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 9458/2022 r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2022 e notificato in data
27.05.2022
DA
cod. fiscale in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso la casa comunale, sita in piazza Municipio, palazzo CP_1
San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Battista Luca Capuano in virtù di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Centro direzionale is. F/12, piano 5, int. 53, presso lo studio CP_1 degli Avv.ti Pierbruno Brunetti e Dino Coltorti, che la rappresentano in virtù di procura rilasciata in primo grado
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso 40 CP_2 verbali, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del codice della strada, notificati tra il 15.09.2020 e il 13.10.2020. In 38 casi, la contestazione è stata elevata perché il veicolo targato FE597KA, di proprietà della (obbligata in solido), “circolava in area pedonale CP_2 violando il divieto di circolazione”, mentre nei restanti due casi (verbali ZL20171294166 del
15.06.2020 e ZL 20171409625 del 26.06.2020), il predetto veicolo “circolava nella zona a traffico limitato violando il divieto di circolazione”.
1 Le infrazioni – poste in essere tra il 07.06.2020 e il 20.07.2020 – furono rilevate al varco telematico di via Duomo o a quello di via Miroballo al . Secondo quanto riportato nei Pt_1 verbali, “il varco telematico alla Zona a Traffico Limitato è stato istituito con Ord.Sind. n. 120 del
09/02/2012 e attivato con Ord.Sind. n. 897 del 21/09/2012, istituito quale Area pedonale con
Ord.D. n. 175 del 03/06/2020 ed è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica
(verticale-orizzontale-luminosa). Accertamento violazione con sistema di rilevazione denominato
S.A.R.T. della Società IC IS (Matricola n. 746710, Omologazione Ministero dei Trasporti con Decreto n. 108107 del 27/11/2007)”.
Con sentenza n. 39475/2021, pubblicata in data 12.01.2022, il giudice di pace ha annullato
37 dei 38 verbali relativi alla circolazione in area pedonale, mentre ha respinto l'opposizione in relazione ai due verbali attestanti la circolazione nella zona a traffico limitato. Inoltre, il giudice ha compensato le spese di lite in ragione di un terzo, condannando il a pagare alla CP_1 controparte i restanti 2/3.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello, ritenendo non condivisibili le Controparte_1 affermazioni del giudice, secondo cui: - “la segnaletica verticale indicante l'area pedonale provvisoria era stata sovrapposta a quella del varco ZTL, in tal modo non garantendo un adeguato spazio di avvistamento da parte dei malcapitati conducenti”; - “ne discende, alla stregua di quanto sin qui argomentato, poiché l'Area pedonale in questione […] non era adeguatamente segnalata né era stata preventivamente pubblicizzata, che non può attribuirsi alla ricorrente la responsabilità della violazione contestata”.
Onde incrinare le suddette statuizioni, il ha dedotto che: - la sentenza era viziata, CP_1 perché aveva conferito “una determinante valenza giuridica, ai fini dell'esonero di responsabilità della ricorrente, a comunicati stampa o a meri atti di indirizzo”, che non erano mai “sfociati in provvedimenti di revoca della delibera e dell'ordinanza istitutive dell'Area , pienamente Pt_2 vigenti, o di annullamento in autotutela delle contravvenzioni elevate”; - la sentenza era altresì viziata perché aveva ricavato “da elementi di dubbia rilevanza istruttoria, cioè articoli di giornale o da immagini tratte da Google street view, di dubbia acquisizione, la certezza della prova della inadeguatezza e della non visibilità della segnaletica verticale dell'Area pedonale e della sua presunta sovrapposizione a quella della ZTL”; - la motivazione non era condivisibile nella parte in cui aveva dato rilevanza ad elementi extragiuridici al fine di accogliere la tesi di controparte circa l'inadeguatezza della segnaletica verticale presente in loco;
- la delibera di Giunta comunale n.169 del 29.05.2020 e l'ordinanza dirigenziale n.175 del 03.06.2020, aventi ad oggetto la trasformazione della ZTL “Centro Antico” in area pedonale temporanea (dalle ore
19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo) erano state pubblicate e portate alla conoscenza della cittadinanza nelle forme di legge;
- l'area pedonale era stata segnalata con apposita segnaletica verticale;
- la sentenza, quindi, non aveva considerato che, “sotto il profilo rigorosamente formale e giuridico”, i verbali impugnati erano “assolutamente ineccepibili, sia per la trasgressione rilevata, sia per la sanzione applicata”; - il giudice, inoltre, non aveva considerato che la segnaletica era esistente e che spettava alla controparte dimostrarne l'inadeguatezza; -
2 tale prova, come già rilevato, non poteva essere fornita mediante “una serie di indizi atipici, anche di dubbia acquisizione, quali articoli di giornale o foto estratte da Google maps o street view”; - ciò che rilevava, inoltre, era la concreta percepibilità del segnale da parte dell'utente; - la prova dell'inadeguatezza della segnaletica non era stata fornita;
- le immagini richiamate dal giudice, “anche per la loro contestata provenienza e autenticità”, non erano “idonee ad escludere la visibilità della segnaletica verticale e a confondere la comprensibilità della prescrizione”; - le foto prodotte erano “sfocate e tratte da una prospettiva ingannevole”; - i display luminosi segnalanti la ZTL, da un lato, e la segnaletica verticale, dall'altro, avevano dimensioni, volumi, conformazione e collocazione completamente diverse tra loro, tali da non poter generare in alcun modo equivoci sui contenuti dei precetti veicolati da ciascuno di essi;
- le due tipologie di segnali erano talmente differenti da escludere, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che la collocazione della segnaletica verticale dell'area pedonale fosse inidonea a garantire un adeguato spazio di avvistamento da parte dei conducenti;
- la sentenza era viziata perché non era vero e non era stato dimostrato che la segnaletica relativa all'area pedonale non fosse
“leggibile e/o comprensibile dalla ricorrente”. Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto dell'opposizione.
L'appellata si è costituita proponendo appello incidentale, in quanto il giudice di prime cure aveva omesso di provvedere sul verbale contrassegnato, in ricorso, dal n. 4 (verbale AP
20190699797 del 14.06.2020, notificato il 17.09.2020). Quanto all'appello del la CP_1 CP_2 ha insistito per la conferma della sentenza di prime di cure, ribadendo le difese già esposte in primo grado, fondate, essenzialmente, sulla mancata pubblicizzazione dell'area pedonale, sulla mancanza di una segnaletica adeguata, sulla sovrapposizione dei segnali di area pedonale e ZTL
e sul fatto che il segnale luminoso restava spento quando era in vigore l'area pedonale. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello del e per l'accoglimento dell'appello CP_1 incidentale, con conseguente annullamento del verbale AP 20190699797 del 14.06.2020.
*****
§ 2. La presente controversia si innesta nel filone relativo all'istituzione dell'area pedonale
“Centro Antico”, la quale, nel periodo compreso tra il 06.06.2020 e il 31.10.2020, entrava in vigore, tutti i giorni della settimana, dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, aggiungendosi alla preesistente ZTL (rimasta in vigore in orario non sovrapponibile con quello della zona pedonale).
L'istituzione di tale nuova area pedonale ha colto di sorpresa numerosi automobilisti, tanto che nel giro di poco tempo sono state elevate numerose contravvenzioni per la violazione del divieto di circolazione nell'area pedonale e la vicenda è assurta agli onori delle cronache cittadine.
Nel caso in esame, tra le parti, sussiste un precedente che attesta l'inadeguatezza della segnaletica dell'area pedonale apposta dal presso i varchi di via Duomo e via Miroballo CP_1 al . Si tratta della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 25143/2021, passata in Pt_1 giudicato (vedi attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., prodotta dalla ricorrente in data
10.03.2025), che ha accolto il ricorso della , annullando tre verbali elevati in suo danno, in CP_2
3 quanto il veicolo targato FE597KA circolava nell'area pedonale “Centro Antico” (infrazioni rilevate ai varchi di via Duomo e via Miroballo al Pendino). La motivazione della sentenza, sostanzialmente coincidente con quella della sentenza impugnata, si fonda proprio sull'inadeguatezza della segnaletica presente in loco e sulla sovrapposizione, idonea a trarre in inganno gli automobilisti, dei segnali concernenti la ZTL con quelli relativi all'area pedonale. In particolare, in entrambe le sentenze si evidenzia che i display collocati presso i varchi, negli orari di vigenza dell'area pedonale erano spenti o «rimandavano il segnale di “varco non attivo”», creando quindi un'apparenza ingannevole circa l'inesistenza di divieti di circolazione attivi in quel momento. Inoltre, i verbali annullanti dalla sentenza n. 25143/2021 risalgono al luglio 2020 ossia in un periodo sovrapponibile a quello a cui si riferiscono i verbali oggetto della sentenza appellata.
Dunque, è possibile affermare che l'inadeguatezza dei segnali relativi all'area pedonale
“Centro Antico” è stata già acclarata, tra le parti del presente giudizio, dalla sentenza n.
25143/2021. Siccome quest'ultima è passata in giudicato, l'accertamento in essa contenuto produce effetti, ex art. 2909 cod. civ., pure nel presente giudizio, con la conseguenza che la sentenza n. 39475/2021 va confermata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della , CP_2 stante l'inadeguatezza della segnaletica dell'area pedonale.
§ 3. A questo punto va accolto l'appello incidentale proposto dalla , in quanto dall'esame CP_2 della sentenza si evince che il giudice di prime cure non ha annullato il verbale AP 20190699797 del 14.06.2020 per mero errore materiale. Infatti, il detto verbale, relativo alla circolazione nell'area pedonale “Centro Antico”, non è stato inserito nell'elenco dei verbali impugnati riportato alle pp. 1 e 2 della sentenza e, di conseguenza, non è stato neanche inserito nel dispositivo al momento dell'elencazione di tutti gli atti annullati.
§ 4. In conclusione, l'appello principale è respinto stante la preclusione derivante dal giudicato costituito dalla sentenza del giudice di pace di n. 25143/2021. CP_1
In accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di I grado, va annullato il verbale AP 20190699797 del 14.06.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal nei confronti di;
Controparte_1 CP_2
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, in parziale riforma CP_2 della sentenza n. 39475/2021, annulla il verbale AP 20190699797 del 14.06.2020;
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , in Controparte_1 CP_2 relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 1.452,00 per compenso del difensore (di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva;
4 euro 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria; euro 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002 con riferimento all'appello proposto dal Controparte_1
Napoli, 16.06.2025
Il Giudice
5
È presente per il l'Avv. Ilaria Femiano per delega dell'Avv. Capuano, la quale Controparte_1 insiste per l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto del ricorso di controparte e vittoria di spese di lite. Per l'appellata è presente l'Avv. Dino Coltorti, il quale conclude per il rigetto dell'appello del e per l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente CP_1 annullamento del verbale AP 20190699797 del 14.06.2020, notificato il 17.09.2020, il tutto con vittoria di spese di giudizio. I difensori discutono la causa. L'Avvocato Coltorti insiste nell'eccezione di giudicato. Al termine della discussione, alle ore 11.26, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula di udienza. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 9458/2022 r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2022 e notificato in data
27.05.2022
DA
cod. fiscale in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso la casa comunale, sita in piazza Municipio, palazzo CP_1
San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Battista Luca Capuano in virtù di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Centro direzionale is. F/12, piano 5, int. 53, presso lo studio CP_1 degli Avv.ti Pierbruno Brunetti e Dino Coltorti, che la rappresentano in virtù di procura rilasciata in primo grado
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso 40 CP_2 verbali, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del codice della strada, notificati tra il 15.09.2020 e il 13.10.2020. In 38 casi, la contestazione è stata elevata perché il veicolo targato FE597KA, di proprietà della (obbligata in solido), “circolava in area pedonale CP_2 violando il divieto di circolazione”, mentre nei restanti due casi (verbali ZL20171294166 del
15.06.2020 e ZL 20171409625 del 26.06.2020), il predetto veicolo “circolava nella zona a traffico limitato violando il divieto di circolazione”.
1 Le infrazioni – poste in essere tra il 07.06.2020 e il 20.07.2020 – furono rilevate al varco telematico di via Duomo o a quello di via Miroballo al . Secondo quanto riportato nei Pt_1 verbali, “il varco telematico alla Zona a Traffico Limitato è stato istituito con Ord.Sind. n. 120 del
09/02/2012 e attivato con Ord.Sind. n. 897 del 21/09/2012, istituito quale Area pedonale con
Ord.D. n. 175 del 03/06/2020 ed è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica
(verticale-orizzontale-luminosa). Accertamento violazione con sistema di rilevazione denominato
S.A.R.T. della Società IC IS (Matricola n. 746710, Omologazione Ministero dei Trasporti con Decreto n. 108107 del 27/11/2007)”.
Con sentenza n. 39475/2021, pubblicata in data 12.01.2022, il giudice di pace ha annullato
37 dei 38 verbali relativi alla circolazione in area pedonale, mentre ha respinto l'opposizione in relazione ai due verbali attestanti la circolazione nella zona a traffico limitato. Inoltre, il giudice ha compensato le spese di lite in ragione di un terzo, condannando il a pagare alla CP_1 controparte i restanti 2/3.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello, ritenendo non condivisibili le Controparte_1 affermazioni del giudice, secondo cui: - “la segnaletica verticale indicante l'area pedonale provvisoria era stata sovrapposta a quella del varco ZTL, in tal modo non garantendo un adeguato spazio di avvistamento da parte dei malcapitati conducenti”; - “ne discende, alla stregua di quanto sin qui argomentato, poiché l'Area pedonale in questione […] non era adeguatamente segnalata né era stata preventivamente pubblicizzata, che non può attribuirsi alla ricorrente la responsabilità della violazione contestata”.
Onde incrinare le suddette statuizioni, il ha dedotto che: - la sentenza era viziata, CP_1 perché aveva conferito “una determinante valenza giuridica, ai fini dell'esonero di responsabilità della ricorrente, a comunicati stampa o a meri atti di indirizzo”, che non erano mai “sfociati in provvedimenti di revoca della delibera e dell'ordinanza istitutive dell'Area , pienamente Pt_2 vigenti, o di annullamento in autotutela delle contravvenzioni elevate”; - la sentenza era altresì viziata perché aveva ricavato “da elementi di dubbia rilevanza istruttoria, cioè articoli di giornale o da immagini tratte da Google street view, di dubbia acquisizione, la certezza della prova della inadeguatezza e della non visibilità della segnaletica verticale dell'Area pedonale e della sua presunta sovrapposizione a quella della ZTL”; - la motivazione non era condivisibile nella parte in cui aveva dato rilevanza ad elementi extragiuridici al fine di accogliere la tesi di controparte circa l'inadeguatezza della segnaletica verticale presente in loco;
- la delibera di Giunta comunale n.169 del 29.05.2020 e l'ordinanza dirigenziale n.175 del 03.06.2020, aventi ad oggetto la trasformazione della ZTL “Centro Antico” in area pedonale temporanea (dalle ore
19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo) erano state pubblicate e portate alla conoscenza della cittadinanza nelle forme di legge;
- l'area pedonale era stata segnalata con apposita segnaletica verticale;
- la sentenza, quindi, non aveva considerato che, “sotto il profilo rigorosamente formale e giuridico”, i verbali impugnati erano “assolutamente ineccepibili, sia per la trasgressione rilevata, sia per la sanzione applicata”; - il giudice, inoltre, non aveva considerato che la segnaletica era esistente e che spettava alla controparte dimostrarne l'inadeguatezza; -
2 tale prova, come già rilevato, non poteva essere fornita mediante “una serie di indizi atipici, anche di dubbia acquisizione, quali articoli di giornale o foto estratte da Google maps o street view”; - ciò che rilevava, inoltre, era la concreta percepibilità del segnale da parte dell'utente; - la prova dell'inadeguatezza della segnaletica non era stata fornita;
- le immagini richiamate dal giudice, “anche per la loro contestata provenienza e autenticità”, non erano “idonee ad escludere la visibilità della segnaletica verticale e a confondere la comprensibilità della prescrizione”; - le foto prodotte erano “sfocate e tratte da una prospettiva ingannevole”; - i display luminosi segnalanti la ZTL, da un lato, e la segnaletica verticale, dall'altro, avevano dimensioni, volumi, conformazione e collocazione completamente diverse tra loro, tali da non poter generare in alcun modo equivoci sui contenuti dei precetti veicolati da ciascuno di essi;
- le due tipologie di segnali erano talmente differenti da escludere, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che la collocazione della segnaletica verticale dell'area pedonale fosse inidonea a garantire un adeguato spazio di avvistamento da parte dei conducenti;
- la sentenza era viziata perché non era vero e non era stato dimostrato che la segnaletica relativa all'area pedonale non fosse
“leggibile e/o comprensibile dalla ricorrente”. Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto dell'opposizione.
L'appellata si è costituita proponendo appello incidentale, in quanto il giudice di prime cure aveva omesso di provvedere sul verbale contrassegnato, in ricorso, dal n. 4 (verbale AP
20190699797 del 14.06.2020, notificato il 17.09.2020). Quanto all'appello del la CP_1 CP_2 ha insistito per la conferma della sentenza di prime di cure, ribadendo le difese già esposte in primo grado, fondate, essenzialmente, sulla mancata pubblicizzazione dell'area pedonale, sulla mancanza di una segnaletica adeguata, sulla sovrapposizione dei segnali di area pedonale e ZTL
e sul fatto che il segnale luminoso restava spento quando era in vigore l'area pedonale. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello del e per l'accoglimento dell'appello CP_1 incidentale, con conseguente annullamento del verbale AP 20190699797 del 14.06.2020.
*****
§ 2. La presente controversia si innesta nel filone relativo all'istituzione dell'area pedonale
“Centro Antico”, la quale, nel periodo compreso tra il 06.06.2020 e il 31.10.2020, entrava in vigore, tutti i giorni della settimana, dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, aggiungendosi alla preesistente ZTL (rimasta in vigore in orario non sovrapponibile con quello della zona pedonale).
L'istituzione di tale nuova area pedonale ha colto di sorpresa numerosi automobilisti, tanto che nel giro di poco tempo sono state elevate numerose contravvenzioni per la violazione del divieto di circolazione nell'area pedonale e la vicenda è assurta agli onori delle cronache cittadine.
Nel caso in esame, tra le parti, sussiste un precedente che attesta l'inadeguatezza della segnaletica dell'area pedonale apposta dal presso i varchi di via Duomo e via Miroballo CP_1 al . Si tratta della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 25143/2021, passata in Pt_1 giudicato (vedi attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., prodotta dalla ricorrente in data
10.03.2025), che ha accolto il ricorso della , annullando tre verbali elevati in suo danno, in CP_2
3 quanto il veicolo targato FE597KA circolava nell'area pedonale “Centro Antico” (infrazioni rilevate ai varchi di via Duomo e via Miroballo al Pendino). La motivazione della sentenza, sostanzialmente coincidente con quella della sentenza impugnata, si fonda proprio sull'inadeguatezza della segnaletica presente in loco e sulla sovrapposizione, idonea a trarre in inganno gli automobilisti, dei segnali concernenti la ZTL con quelli relativi all'area pedonale. In particolare, in entrambe le sentenze si evidenzia che i display collocati presso i varchi, negli orari di vigenza dell'area pedonale erano spenti o «rimandavano il segnale di “varco non attivo”», creando quindi un'apparenza ingannevole circa l'inesistenza di divieti di circolazione attivi in quel momento. Inoltre, i verbali annullanti dalla sentenza n. 25143/2021 risalgono al luglio 2020 ossia in un periodo sovrapponibile a quello a cui si riferiscono i verbali oggetto della sentenza appellata.
Dunque, è possibile affermare che l'inadeguatezza dei segnali relativi all'area pedonale
“Centro Antico” è stata già acclarata, tra le parti del presente giudizio, dalla sentenza n.
25143/2021. Siccome quest'ultima è passata in giudicato, l'accertamento in essa contenuto produce effetti, ex art. 2909 cod. civ., pure nel presente giudizio, con la conseguenza che la sentenza n. 39475/2021 va confermata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della , CP_2 stante l'inadeguatezza della segnaletica dell'area pedonale.
§ 3. A questo punto va accolto l'appello incidentale proposto dalla , in quanto dall'esame CP_2 della sentenza si evince che il giudice di prime cure non ha annullato il verbale AP 20190699797 del 14.06.2020 per mero errore materiale. Infatti, il detto verbale, relativo alla circolazione nell'area pedonale “Centro Antico”, non è stato inserito nell'elenco dei verbali impugnati riportato alle pp. 1 e 2 della sentenza e, di conseguenza, non è stato neanche inserito nel dispositivo al momento dell'elencazione di tutti gli atti annullati.
§ 4. In conclusione, l'appello principale è respinto stante la preclusione derivante dal giudicato costituito dalla sentenza del giudice di pace di n. 25143/2021. CP_1
In accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di I grado, va annullato il verbale AP 20190699797 del 14.06.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal nei confronti di;
Controparte_1 CP_2
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, in parziale riforma CP_2 della sentenza n. 39475/2021, annulla il verbale AP 20190699797 del 14.06.2020;
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , in Controparte_1 CP_2 relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 1.452,00 per compenso del difensore (di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva;
4 euro 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria; euro 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002 con riferimento all'appello proposto dal Controparte_1
Napoli, 16.06.2025
Il Giudice
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