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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 3407/2025, promosso con ricorso depositato in data
3.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Battistel giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, piazza Ancilotto n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Scotta giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Silea, via Roma n. 76;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1
la madre;
2. la casa familiare sita in Vacil di Breda (TV) vicolo G. Pascoli n. 2 presso la quale risiede la figlia viene Per_1
assegnata alla madre quale genitore collocatario;
3. le parti concordano che il signor rilascerà la casa coniugale entro e non oltre il mese di maggio 2026; CP_1
4. quando il padre avrà reperito una adeguata soluzione abitativa, la figlia potrà vedere il padre con un Per_1
calendario che consenta alla medesima di mantenere un rapporto continuativo e significativo col padre, con fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30. Nel frattempo, la figlia potrà vedere e stare con il padre nei medesimi giorni, eventualmente anche presso la casa coniugale, ma senza pernottamenti.
Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, negli anni dispari sarà data precedenza alla madre, in quelli pari al padre.
Durante le festività natalizie la figlia rimarrà, ad anni alterni, con la mamma dall'inizio delle vacanze natalizie sino alle
17,00 del 25 dicembre, quando il padre verrà a prendere la figlia per trascorrere con la medesima le vacanze sino al 01 gennaio alle ore 17,00. Il resto della vacanza starà con la madre.
Durante le festività pasquali la figlia rimarrà con il genitore con il quale non avrà trascorso il Natale, sino alle ore 18,00 della Pasqua.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno, festa della mamma e del papà…) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate di
“ponte” la minore rimarrà con il genitore che la aveva in consegna il giorno precedente.
2 Ogni spostamento che comporti il pernottamento fuori dall'abitazione del genitore sarà debitamente anticipato all'altro genitore, comunicando il luogo di destinazione e la durata della permanenza, nonché eventuali recapiti telefonici, e ciò avverrà in ogni caso senza la presenza di eventuali partner.
5. Fintanto che perdurerà la coabitazione, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì alla domenica e due Per_1
pomeriggi infrasettimanali. Inoltre, il padre la accompagnerà a scuola e la andrà a riprendere tutti i giorni.
6. In ipotesi di malattia, la figlia rimarrà presso la madre con il diritto del padre di farle visita, concordando le tempistiche con la madre.
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva competenza;
Per_1
8. le spese straordinarie, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, verranno ripartite a carico della madre all'80% e per il 20% a carico del padre;
9. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, la quale avrà anche diritto al 100% degli sgravi fiscali relativi alla figlia;
Per_1
10. il signor dichiara di rinunciare ad azionare qualsiasi pretesa di natura alimentare e per crediti di CP_1
qualsiasi tipo insorti dall'intercorsa convivenza;
11. spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2025, la signora conveniva in giudizio il signor Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e mantenimento della figlia nata dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
Il Giudice relatore, con decreto del 3.7.2025, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
3 Si costituiva in giudizio in data 7.10.2025 il signor , contrastando le domande formulate CP_1
dalla ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 6.11.2025, le parti venivano sentite dal Giudice. Nel corso della successiva discussione, emergeva la volontà delle parti di addivenire ad una soluzione concordata della vertenza.
I procuratori delle parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
2. la casa familiare sita in Vacil di Breda (TV) vicolo G. Pascoli n. 2 presso la quale risiede la figlia viene assegnata alla madre quale genitore collocatario;
Per_1
3. dà atto che le parti concordano che il signor rilascerà la casa coniugale entro e non oltre CP_1
il mese di maggio 2026;
4 4. quando il padre avrà reperito una adeguata soluzione abitativa, la figlia potrà vedere il padre Per_1
con un calendario che consenta alla medesima di mantenere un rapporto continuativo e significativo col padre, con fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30. Nel frattempo, la figlia potrà vedere e stare con il padre nei medesimi giorni, eventualmente anche presso la casa coniugale, ma senza pernottamenti.
Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, negli anni dispari sarà data precedenza alla madre, in quelli pari al padre.
Durante le festività natalizie la figlia rimarrà, ad anni alterni, con la mamma dall'inizio delle vacanze natalizie sino alle 17,00 del 25 dicembre, quando il padre verrà a prendere la figlia per trascorrere con la medesima le vacanze sino al 01 gennaio alle ore 17,00. Il resto della vacanza starà con la madre.
Durante le festività pasquali la figlia rimarrà con il genitore con il quale non avrà trascorso il Natale, sino alle ore 18,00 della Pasqua.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno, festa della mamma e del papà…) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate di “ponte” la minore rimarrà con il genitore che la aveva in consegna il giorno precedente.
Ogni spostamento che comporti il pernottamento fuori dall'abitazione del genitore sarà debitamente anticipato all'altro genitore, comunicando il luogo di destinazione e la durata della permanenza, nonché eventuali recapiti telefonici, e ciò avverrà in ogni caso senza la presenza di eventuali partner;
5. fintanto che perdurerà la coabitazione, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì alla Per_1
domenica e due pomeriggi infrasettimanali. Inoltre, il padre la accompagnerà a scuola e la andrà a riprendere tutti i giorni;
5 6. in ipotesi di malattia, la figlia rimarrà presso la madre con il diritto del padre di farle visita, concordando le tempistiche con la madre;
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva competenza;
Per_1
8. le spese straordinarie, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di
Treviso”, verranno ripartite a carico della madre all'80% e per il 20% a carico del padre;
9. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, la quale avrà anche diritto al 100% degli sgravi fiscali relativi alla figlia Per_1
10. dà atto che il signor ha dichiarato di rinunciare ad azionare qualsiasi pretesa di natura CP_1
alimentare e per crediti di qualsiasi tipo insorti dall'intercorsa convivenza;
11. spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 3407/2025, promosso con ricorso depositato in data
3.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Battistel giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, piazza Ancilotto n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Scotta giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Silea, via Roma n. 76;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1
la madre;
2. la casa familiare sita in Vacil di Breda (TV) vicolo G. Pascoli n. 2 presso la quale risiede la figlia viene Per_1
assegnata alla madre quale genitore collocatario;
3. le parti concordano che il signor rilascerà la casa coniugale entro e non oltre il mese di maggio 2026; CP_1
4. quando il padre avrà reperito una adeguata soluzione abitativa, la figlia potrà vedere il padre con un Per_1
calendario che consenta alla medesima di mantenere un rapporto continuativo e significativo col padre, con fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30. Nel frattempo, la figlia potrà vedere e stare con il padre nei medesimi giorni, eventualmente anche presso la casa coniugale, ma senza pernottamenti.
Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, negli anni dispari sarà data precedenza alla madre, in quelli pari al padre.
Durante le festività natalizie la figlia rimarrà, ad anni alterni, con la mamma dall'inizio delle vacanze natalizie sino alle
17,00 del 25 dicembre, quando il padre verrà a prendere la figlia per trascorrere con la medesima le vacanze sino al 01 gennaio alle ore 17,00. Il resto della vacanza starà con la madre.
Durante le festività pasquali la figlia rimarrà con il genitore con il quale non avrà trascorso il Natale, sino alle ore 18,00 della Pasqua.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno, festa della mamma e del papà…) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate di
“ponte” la minore rimarrà con il genitore che la aveva in consegna il giorno precedente.
2 Ogni spostamento che comporti il pernottamento fuori dall'abitazione del genitore sarà debitamente anticipato all'altro genitore, comunicando il luogo di destinazione e la durata della permanenza, nonché eventuali recapiti telefonici, e ciò avverrà in ogni caso senza la presenza di eventuali partner.
5. Fintanto che perdurerà la coabitazione, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì alla domenica e due Per_1
pomeriggi infrasettimanali. Inoltre, il padre la accompagnerà a scuola e la andrà a riprendere tutti i giorni.
6. In ipotesi di malattia, la figlia rimarrà presso la madre con il diritto del padre di farle visita, concordando le tempistiche con la madre.
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva competenza;
Per_1
8. le spese straordinarie, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, verranno ripartite a carico della madre all'80% e per il 20% a carico del padre;
9. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, la quale avrà anche diritto al 100% degli sgravi fiscali relativi alla figlia;
Per_1
10. il signor dichiara di rinunciare ad azionare qualsiasi pretesa di natura alimentare e per crediti di CP_1
qualsiasi tipo insorti dall'intercorsa convivenza;
11. spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2025, la signora conveniva in giudizio il signor Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e mantenimento della figlia nata dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
Il Giudice relatore, con decreto del 3.7.2025, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
3 Si costituiva in giudizio in data 7.10.2025 il signor , contrastando le domande formulate CP_1
dalla ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 6.11.2025, le parti venivano sentite dal Giudice. Nel corso della successiva discussione, emergeva la volontà delle parti di addivenire ad una soluzione concordata della vertenza.
I procuratori delle parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
2. la casa familiare sita in Vacil di Breda (TV) vicolo G. Pascoli n. 2 presso la quale risiede la figlia viene assegnata alla madre quale genitore collocatario;
Per_1
3. dà atto che le parti concordano che il signor rilascerà la casa coniugale entro e non oltre CP_1
il mese di maggio 2026;
4 4. quando il padre avrà reperito una adeguata soluzione abitativa, la figlia potrà vedere il padre Per_1
con un calendario che consenta alla medesima di mantenere un rapporto continuativo e significativo col padre, con fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30. Nel frattempo, la figlia potrà vedere e stare con il padre nei medesimi giorni, eventualmente anche presso la casa coniugale, ma senza pernottamenti.
Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, negli anni dispari sarà data precedenza alla madre, in quelli pari al padre.
Durante le festività natalizie la figlia rimarrà, ad anni alterni, con la mamma dall'inizio delle vacanze natalizie sino alle 17,00 del 25 dicembre, quando il padre verrà a prendere la figlia per trascorrere con la medesima le vacanze sino al 01 gennaio alle ore 17,00. Il resto della vacanza starà con la madre.
Durante le festività pasquali la figlia rimarrà con il genitore con il quale non avrà trascorso il Natale, sino alle ore 18,00 della Pasqua.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno, festa della mamma e del papà…) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate di “ponte” la minore rimarrà con il genitore che la aveva in consegna il giorno precedente.
Ogni spostamento che comporti il pernottamento fuori dall'abitazione del genitore sarà debitamente anticipato all'altro genitore, comunicando il luogo di destinazione e la durata della permanenza, nonché eventuali recapiti telefonici, e ciò avverrà in ogni caso senza la presenza di eventuali partner;
5. fintanto che perdurerà la coabitazione, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì alla Per_1
domenica e due pomeriggi infrasettimanali. Inoltre, il padre la accompagnerà a scuola e la andrà a riprendere tutti i giorni;
5 6. in ipotesi di malattia, la figlia rimarrà presso la madre con il diritto del padre di farle visita, concordando le tempistiche con la madre;
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva competenza;
Per_1
8. le spese straordinarie, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di
Treviso”, verranno ripartite a carico della madre all'80% e per il 20% a carico del padre;
9. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, la quale avrà anche diritto al 100% degli sgravi fiscali relativi alla figlia Per_1
10. dà atto che il signor ha dichiarato di rinunciare ad azionare qualsiasi pretesa di natura CP_1
alimentare e per crediti di qualsiasi tipo insorti dall'intercorsa convivenza;
11. spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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